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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: PREDIZIONE DELLA DECISIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA

  di Paolo Carnuccio* –  Il termine intelligenza indica in generale un insieme di caratteristiche relative alle capacità mentali degli esseri umani. Lo studio dell’intelligenza è stato affrontato da diverse discipline (come filosofia e psicologia) da più di duemila anni. Negli anni cinquanta, anche grazie allo sviluppo degli elaboratori elettronici, diversi campi di ricerca su tematiche riguardanti lo studio dell’intelligenza sono confluiti in un’unica disciplina autonoma denominata Intelligenza Artificiale (IA)[1]. Oggi, l’intelligenza artificiale ha invaso anche il terreno giudiziario. La capacità intrinseca della struttura di apprendere e di risolvere i problemi determina notevoli conseguenze in termini di predizione della pronuncia giudiziaria e di valutazione della prova. Non potendosi affrontare in modo esaustivo i variegati risvolti dello sviluppo dell’intelligenza artificiale sul mondo del diritto, il proposito delle presenti riflessioni attiene alla rilevanza dello strumento ed alla sua efficacia concreta. L’operazione supera i panorami diversificati che ne hanno tracciato i contenuti fino ad un decennio orsono[2] per giungere ad interrogativi circa l’attribuzione di valutazioni giuridicamente rilevanti alle entità artificiali[3]. Il campo di analisi dovrà essere condotto su quegli aspetti che in maniera più diretta coinvolgono il dominio della previsione sull’epistemologia giudiziaria e la riflessione giuridica sul fenomeno probatorio[4]. L’espressione intelligenza artificiale ha un’accezione più o meno ampia a seconda dell’angolo visuale prescelto, tanto da sembrare alle volte un prisma dalle mille sfaccettature. Tradizionalmente, si distingue tra una concezione “forte” ed una “debole”. La prima, tende alla creazione di modelli in grado di possedere veri e propri stati cognitivi analoghi a quelli della mente umana; la seconda, prevede la realizzazione di elaborati capaci di compiti normalmente attribuiti all’intelligenza dell’uomo senza però alcuna assimilazione tra pensiero e sistema informatico. In entrambe le prospettive, l’intelligenza artificiale sarebbe comunque qualificabile come “la scienza intesa a sviluppare modelli computazionali del comportamento intelligente in grado di eseguire compiti che richiederebbero intelligenza da parte dell’uomo”[5]. In altre parole, la codificazione variabile del ragionamento umano. La prima fonte definitoria la si trova contenuta nella “Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi” adottata il 3-4 dicembre 2018 dalla Commissione Europea per l’efficienza della giustizia (Cepej) istituita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 2002, in cui la si considera come “l’insieme di metodi scientifici, teorie e tecniche finalizzate a riprodurre mediante le macchine le capacità cognitive degli esseri umani”[6]. I sistemi dell’intelligenza artificiale sono variegati, e vanno dalla costruzione del software (ad esempio assistenti vocali, analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), a quello dell’hardware (ad esempio veri e propri robot o droni), strumenti interagenti nel mondo virtuale. In entrambi i casi la raccolta delle informazioni è indispensabile, ragionando sulla conoscenza o elaborando le soluzioni adeguate all’obiettivo. Una prima, e fondamentale, questione attiene al rapporto tra la mente umana e il sistema informatico. Il tema nasce dalle origini culturali dell’intelligenza artificiale, si propaga mediante la costituzione di una lingua universale in grado di rappresentare i nostri pensieri, e finisce per creare un’elaborazione sistematica capace di ridurre il ragionamento ad operazione automatica o matematica[7]. La creazione dei cd. logaritmi si inserisce in questo paradigma concettuale, e rappresenta la conseguenza dello sviluppo artificiale. Sia nel ragionamento giudiziario, sia nella predizione del suo esito, viene in rilievo l’utilizzo della logica come strumento posto a fondamento delle varie interazioni. I sillogismi artificiali sono necessari e devono poter essere affrontati nella loro corretta dimensione, finalizzata, cioè, ai risultati per i quali sono utilizzati. Il problema principale attiene all’individuazione del modello: quello probabilistico oppure quello non-monotonico? Quello deduttivo, quello abduttivo, o ancora quello deontico?[8] La risposta non è univoca in quanto è possibile utilizzare i vari tipi di ragionamento inferenziale a seconda dei contesti in cui ci si trova ad operare, variando, pertanto, l’esito del risultato dell’intelligenza artificiale. Ciò in virtù del fatto che l’intelletto umano adopera svariati meccanismi di ragionamento a seconda dell’oggetto, del luogo e del tempo in cui si trova ad operare. Ad esempio, la diagnosi medica, o il progetto tecnico di un ingegnere sono diversi dalla decisione giudiziaria o dalla valutazione della prova. Lo scrutinio della decisione giudiziaria, e della valutazione della prova, diventano precondizioni necessarie per costruire la struttura dell’intelligenza artificiale. Laddove la stessa sia semplice, e non particolarmente complessa, è possibile adoperare criteri altrettanto agevoli, ma quando l’ordito diventa infarcito da sillogismi di natura logica il compito dell’elaboratore è alquanto complesso giacché rivolto alla qualificazione della tipologia del modello logico di riferimento ed alla conseguente individuazione dei parametri da inserire nella struttura artificiale. Significa gettare nuova luce su un procedimento mentale che è stato definito “complesso, variabile, avvolto nell’incerto, vago e intriso di valori”[9] Il percorso di indagine diventa ancora più complicato se si pone mente alla valutazione giudiziaria totalmente ancorata alla visione del libero convincimento, dunque sganciata da qualunque parametro razionale[10]. Al netto di motivazioni inesistenti, o totalmente insufficienti, il punto è quello di capire come l’intelligenza artificiale risulta compatibile con la decisione giudiziaria a-logica. Ogni sentenza ha un contenuto intrinsecamente collegato al sentimento della decisione, al diversamente legato al criterio inferenziale, a ciò che è intimamente collegato alla sua percezione della prova.  Questo è il terreno più difficile da affrontare perché costituisce forse il limite dell’intelligenza artificiale. La componente ineluttabile, il nocciolo duro della natura umana, quelli che alcuni chiamano intelligenza emotiva. Tale ambito riguarda una componente dell’intelligenza, che consiste nella capacità di percepire, valutare, comprendere, utilizzare e gestire le emozioni. Le persone con un’elevata intelligenza emotiva sanno riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, distinguerle tra di esse ed utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni[11]. Essa è composta da tre rami principali: valutazione ed espressione delle emozioni, regolazione delle emozioni, utilizzo delle emozioni. Tale definizione iniziale è stata poi successivamente aggiornata in quanto appariva imprecisa e priva di un ragionamento sui sentimenti, trattando solo la percezione e la regolazione delle emozioni. È stata, quindi, definita come segue: “l’intelligenza emotiva coinvolge l’abilità di percepire, valutare ed esprimere un’emozione; l’abilità di accedere ai sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri; l’abilità di

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Controllo volontario: una risorsa in attesa di valorizzazione

Di Giuseppe Amarelli* –  Il controllo giudiziario volontario è stato introdotto nel sistema della prevenzione antimafia con il duplice obiettivo di mitigare l’indiretta ma draconiana portata afflittiva delle interdittive e di differenziare l’entità dell’intervento prefettizio a seconda della gravità delle situazioni sintomatiche di contagio mafioso, evitando l’irragionevole assurdo di assimilarle quoad incapacitatem e di adottare il medesimo provvedimento inabilitante sia nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso, che della vittima di un’estorsione mafiosa. Nei casi di infiltrazione mafiosa solamente occasionale si è così concessa la possibilità all’impresa destinataria di un’interdittiva di richiedere, previa impugnazione al TAR, l’attivazione da parte del tribunale di prevenzione di un periodo di monitoraggio della durata da uno a tre anni per consentire l’eventuale bonifica e sospendere gli effetti incapacitanti. Questo istituto, sebbene sia nato per incidere a valle del sistema della prevenzione amministrativa antimafia, lenendone gli eccessi rigoristici, in realtà, ha segnato un radicale cambio di paradigma nelle politiche di contrasto all’ingerenza mafiosa nelle imprese, più in sintonia con gli assetti valoriali di uno Stato costituzionale democratico, in cui queste prioritarie esigenze pubblico-collettive devono sempre tenere nel giusto conto i contrapposti interessi sia dei destinatari diretti, che dei destinatari indiretti, come i lavoratori dipendenti e gli stakeholders. Grazie al controllo volontario, si è abbandonata la pregressa strategia imperniata su un approccio retrospettivo-stigmatizzante e su misure istantanee immediatamente inibitrici dei rapporti con la pubblica amministrazione e si è inaugurata una del tutto nuova, incentrata su un approccio prospettico-cooperativo e su misure dialogiche di lunga durata, inclusive e recuperatorie, in cui lo Stato non ostracizza subito l’impresa contaminata “colpevolizzandola”, ma, al contrario, le si affianca in un articolato processo di self cleaning. Purtroppo, ad oggi, nonostante le buone intenzioni, il bilancio sullo stato di salute del controllo volontario è ancora chiaroscurale, presentando alcune luci e non poche ombre. Per un verso, è sicuramente apprezzabile l’estensione delle sue potenzialità applicative ottenuta tramite: la tendenziale polarizzazione del giudizio per la sua concessione sulla prognosi di futura bonificabilità; l’interpretazione del concetto di occasionalità come ‘non stabilità’; l’esclusione del Prefetto dal novero dei soggetti legittimati ad opporsi al provvedimento di ammissione; il riconoscimento della sua adottabilità anche rispetto al diniego di iscrizione nelle white list. Per altro verso, generano non poche perplessità: la sua applicazione ancora fortemente a “geografia variabile”, essendo pochi i tribunali di prevenzione che ne hanno colto la straordinaria utilità per l’intero sistema; il mancato coordinamento dell’esito positivo con la misura interdittiva “a margine” della quale è stato concesso; e, soprattutto, il contrasto interpretativo circa i presupposti applicativi. A tale ultimo riguardo, convivono in giurisprudenza due orientamenti opposti, uno maggiormente garantista che, per evitare esiti irragionevoli, ritiene possibile applicare la misura anche quando il g.o. accerti con i suoi diversi standard probatori l’insussistenza dell’infiltrazione mafiosa posta alla base dell’interdittiva, ritenendo ancor più probabile in questo caso la recuperabilità dell’impresa; ed un altro più rigoroso che, invece, facendo leva sull’autonomia di giudizio del giudice della prevenzione rispetto al giudice amministrativo, esclude tale possibilità, innescando un paradosso per il quale l’impresa infiltrata occasionalmente può mitigare gli effetti dell’interdittiva, mentre quella non infiltrata deve continuare a scontarli. Sul funzionamento del controllo volontario grava poi un’altra ipoteca iscritta dalla misura amministrativa della prevenzione collaborativa introdotta nel 2021 sulla sua falsariga. Questa, infatti, sembra voler accentrare nelle mani del Prefetto il contrasto ai tentativi di ingerenza mafiosa nelle imprese, evitando conflitti con il potere giudiziario che, oggi, invece, nei casi di ammissione al controllo, sembrano sorgere. Nell’attesa (vana?) di una più organica riforma della prevenzione amministrativa antimafia che la traghetti sul piano della prevenzione giurisdizionale, declassando il Prefetto ad organo pubblico deputato a proporre ad un giudice terzo le misure dell’interdittiva e del controllo, si deve confidare in una valorizzazione del controllo volontario da parte dell’autorità giudiziaria. Diversamente da quanto possa apparire prima facie, questo non rappresenta un mero favor per il destinatario che indebolisce l’apparato di contrasto alle mafie. All’opposto, costituisce uno strumento giuridico dotato di una pluralità di funzioni eterogenee ma complementari, tendendo a: equo-contemperare meglio i contrapposti interessi in gioco, evitando di sbilanciare il rapporto autorità-individuo in modo antitetico con la natura democratica del nostro ordinamento; tutelare i diritti dei terzi estranei esposti a serio rischio dalle interdittive, in primis quelli dei lavoratori dipendenti; e, last but not the least, offrire un bagaglio informativo più completo e attendibile all’autorità competente per la valutazione del livello di infiltrazione mafiosa e, quindi, per la scelta della misura più idonea da adottare.   *Professore Ordinario di Diritto Penale

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IL CONFRONTO UTILE È QUELLO SCOMODO

I comunicati di ANM – nazionale e territoriale – che censurano la ruvidezza dei toni usati nel documento licenziato dal Coordinamento regionale, all’indomani dell’assoluzione dell’Avvocato Armando Veneto, meritano una attenta e seria analisi. Entriamo subito in medias res: comprendiamo la replica di ANM per il registro comunicativo scelto dall’avvocatura. Due le riflessioni. La prima, di contesto. Abbiamo sofferto a fianco di Armando Veneto per 4 lunghissimi anni, registrando quanto male egli abbia patito per una accusa infamante che è lontana anni luce dalla Sua storia personale e professionale. L’esito liberatorio – un esito che ha il merito di avere riallineato la verità processuale a quella “storica” e all’evidenza della prova – ha suscitato emozioni forti, intense, che, da un lato, sono alla base del registro del comunicativo espresso da chi si sente “figlio” di quella Scuola penalistica che vede in Armando Veneto l’indiscusso Maestro; dall’altro lato, hanno stimolato riflessioni indifferibili e urgenti sulla cifra non tollerabile di ingiustizia del sistema. Una cifra ben conosciuta dall’avvocatura, costretta a misurarsi sempre più spesso con la quota insopportabile, semmai ve ne possa essere una, di sofferenza marchiata a fuoco sulla pelle viva del cittadino esposto alla nuova fisionomia assunta dal moderno diritto penale di lotta. La seconda, di prospettiva. ANM legge nelle parole – più precisamente negli aggettivi e nelle metafore usate – un attacco a specifici (ma non precisati) magistrati ai quali esprime pertanto solidarietà. Non è così. Se così fosse, infatti, saremmo tutti sollevati dal pensiero che le distorsioni denunciate negli anni dall’avvocatura, da nord a sud, dipendano dai limiti di pochi e non, per come in effetti riteniamo, da sbilanciamenti di sistema che incrementano i rischi per tutti, non solo per i sovraesposti in ragione della categoria o del profilo di appartenenza. Emblematico, al riguardo, è anche il caso di Torre Annunziata, in cui l’intervento di un avvocato (un grande Avvocato…) davanti una platea gremita di studenti è stato bollato da quella sezione di ANM, come nocivo per la gioventù immatura. Ci sia consentito di dissentire. Vorremmo che ANM ascoltasse il grido di dolore proveniente dall’avvocatura tutta: interrogare la coscienza di chi detiene il potere e riflettere sui costi inaccettabili di un esercizio dell’autorità sbilanciato dagli accenti punitivi. Vorremmo che non venisse trascurato il merito delle posizioni critiche provenienti dal mondo in fermento dell’assise organizzata dei penalisti. Quello rimane ancora sul tappeto. Da parte nostra c’è la ferma volontà di leggere il buono del messaggio che ANM diffonde – un invito alla pacatezza – e l’auspicio che, da parte di tutti, si abbia il coraggio di fermare l’attenzione su ciò che i casi esemplari imporrebbero di inserire nell’agenda di chi è interessato al funzionamento del processo penale. Per ridurre le distanze tra noi, è sufficiente rivolgere l’attenzione sui moderni effetti prodotti dal più terribile dei poteri, e sulla piaga degli innocenti precipitati nel processo ed estratti in pezzi dopo anni di patimenti. Ha ragione ANM, serve un certo grado di dissennatezza per spingere gli avvocati a denunciare le anomalie del sistema, piuttosto che assennatamente accomodarsi al riparo di banali luoghi comuni che raccomandano di limitarsi ad esprimere soddisfazione perché giustizia è fatta. Sia consentito: assennati sì, ma non fino al punto di rinunciare ad occuparci delle dinamiche dell’accertamento giudiziario che generano inique spirali e danni incalcolabili. Perché molto assennatamente tradiremmo il senso della nostra funzione. A fine febbraio, il 27 per la precisione, le Camere Calabresi hanno trovato chiuse le porte dei Tribunali, nonostante avessero espressamente chiesto l’autorizzazione a ricordare, nelle aule di Udienza, la ricorrenza del V anniversario del suicidio di Rocco Greco, vittima di (in)giustizia. Ci è stato spiegato che parlare in pubblica udienza dell’errore giudiziario e delle sue cause deprime la fiducia dei cittadini nella Giustizia; e fuor di luogo sarebbe manifestare nei luoghi in cui si amministra giustizia dubbi sulla costituzionalità di norme che alimentano il rischio dell’errore. Ci è stato richiesto di preservare il cittadino e di ricercare piuttosto il confronto tra addetti ai lavori. Crediamo che il Tribunale debba essere (anche) il luogo in cui discutere dei “limiti” del sistema giustizia. Ad ogni modo, rinnoviamo la nostra disponibilità al confronto franco e leale con la magistratura, specie sui temi difficili. Un confronto aperto alla società civile, perché il tema della libertà impegna, per primi, i cittadini. Dobbiamo esser disposti a riflettere sulle concrete dinamiche dell’errore giudiziario e dei danni del processo, che riguarda tutti, nessuno escluso. Dobbiamo interrogarci sul ribaltamento (anche culturale) della presunzione di innocenza, sulle sue cause, sulla sua contagiosa diffusività, sulla permeabilità di un sistema inefficace quando si tratta di prevenire l’errore ovvero di riconoscerlo e porvi rimedio. Insomma, dovremmo essere pronti tutti a comprendere che il confronto utile è quello scomodo. Auspichiamo disponibilità a questo genere di confronto.   Scarica il comunicato da noi sottoscritto: IL CONFRONTO UTILE È QUELLO SCOMODO Rassegna stampa: https://shorturl.at/bcBVX https://shorturl.at/krN03

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