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SEZ. UN. “SCINARDO” (N. 2648/2026): LA “PROVA NUOVA” NELLA REVOCA DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE

di Vittoria Aversa e Pietro Luigi Riillo Nota a Sentenza Cassazione penale, Sezioni Unite “Scinardo”, n. 2648/2026, sulla nozione di “prova nuova” nel procedimento di revoca della confisca di prevenzione La sentenza SS.UU. penali n. 2648/2026, depositata in data 22 gennaio 2026, segna un punto di svolta “di sistema” sul rimedio ex art. 7, co. 2, l. n. 1423/1956 (vigente ratione temporis) contro la confisca di prevenzione definitiva, restringendo la nozione di prova nuova e allineandola, nella sostanza, ai criteri già elaborati per la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 (con la sola valvola della forza maggiore). 1. Il caso e la questione alle Sezioni Unite Il procedimento nasce dall’istanza degli eredi di Giuseppe Scinardo (proposta di prevenzione del 23 dicembre 2009) diretta a ottenere la revoca della confisca disposta nel 2014 e divenuta definitiva dopo la decisione della Cassazione del 5 ottobre 2020, deducendo “prove nuove” su pericolosità e (soprattutto) su sproporzione/lecita provenienza,   avanzando   la   seguente   questione   di   diritto: “Se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di “prova nuova” includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di “prova nuova” come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 cod. proc. pen.” Tribunale e Corte d’appello di Catania hanno dichiarato inammissibile/rigettato l’istanza, ritenendo non nuove prove già esistenti e producibili nel giudizio di prevenzione e richiamando, come criterio, l’impostazione di SS.UU. “Lo Duca” (2022), pur riferita all’art. 28 cod. antimafia. Il contrasto rimesso alle SS.UU. riguarda precisamente se, ai fini dell’art. 7 l. 1423/1956, siano “nuove” anche le prove preesistenti e deducibili ma non dedotte nel procedimento di prevenzione (secondo un modello vicino alla revisione penale ex art. 630 c.p.p.), oppure se debba valere un modello più “preclusivo”. Le Sezioni Unite risolvono il contrasto affermando che la revoca della confisca ex art. 7 l. 1423/1956 non può fondarsi su elementi preesistenti alla definizione del procedimento che, pur astrattamente deducibili, non siano stati dedotti, in assenza di cause di forza maggiore. Il principio di diritto è espresso in forma netta: “La revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in detta sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore”. Nel costruire l’eccezione, la Corte richiama anche la nozione di forza maggiore in termini di fatto irresistibile/inevitabile (richiamando De Pascalis 2006) e chiarisce che l’ordinaria negligenza difensiva non integra forza maggiore. Il cuore motivazionale è nella scelta di superare l’impostazione “estensiva” perché non più compatibile con l’evoluzione costituzionale, convenzionale e di legittimità sulla confisca di prevenzione. Le SS.UU. insistono su tre assi: la confisca di prevenzione è misura di natura non penale (ripristinatoria/sanzione amministrativa, e non “pena” in senso CEDU), quindi non è automatico trasporre lo statuto espansivo della revisione penale; tra libertà personale (revisione) e proprietà (revoca/revocazione) opera un diverso bilanciamento con l’esigenza di certezza/stabilità; lo statuto probatorio della prevenzione è autonomo e non sovrapponibile a quello Da qui l’esigenza di evitare “doppie geometrie” dipendenti solo dalla data della proposta (prima/dopo il 13 ottobre 2011), valorizzando ragioni di continuità e stabilità applicativa. La Corte afferma, dunque, che gli eredi subentrano nella medesima posizione giuridica del de cuius, con conseguente rilevanza della sua condotta processuale: la verifica circa la deducibilità e l’eventuale “incolpevole” mancata produzione va riferita al prevenuto, non agli eredi. Questa impostazione consente alla Corte di escludere che la scoperta successiva di documenti da parte degli eredi, se quei documenti erano nella disponibilità del prevenuto durante il giudizio (o comunque acquisibili con normale diligenza), trasformi retroattivamente la prova in “nuova”.   2.  Conclusioni Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2648/2026 “Scinardo”, incidono dunque in modo diretto sulla praticabilità operativa della revoca della confisca “ante Codice antimafia” ex art. 7, co. 2, l. n. 1423/1956, fissando una regola nettamente preclusiva in tema di prova nuova: la revoca non può essere disposta sulla base di elementi già esistenti al tempo del procedimento di prevenzione e astrattamente deducibili in quella sede, ma non dedotti, salvo che l’interessato dimostri l’esistenza di una causa di forza maggiore che abbia reso impossibile la produzione tempestiva. La forza maggiore viene intesa in senso rigoroso (fatto irresistibile e inevitabile), con esclusione di giustificazioni riconducibili a scelte difensive, negligenza o difficoltà organizzative superabili con ordinaria diligenza. Sul punto la Corte chiarisce anche che, quando l’istanza è proposta dagli eredi, questi subentrano nella medesima posizione giuridica del de cuius: la verifica della (in)colpevolezza della mancata deduzione va riferita alla condotta processuale del prevenuto e la morte non può “riaprire” spazi istruttori o facoltà ormai precluse. In chiave sistematica, il superamento dell’opzione estensiva (modellata sulla revisione penale) è giustificato dalla Cassazione alla luce della natura non penale/ripristinatoria della confisca di prevenzione, dall’autonomia dello statuto probatorio della prevenzione rispetto al giudizio penale e dal diverso bilanciamento tra stabilità del giudicato e bene inciso (proprietà), con la conseguenza che l’istruttoria su sproporzione e lecita provenienza deve essere tendenzialmente “chiusa” nel procedimento principale, in quanto la revoca ex art. 7 si configura come rimedio davvero eccezionale e non come sede di completamento postumo delle allegazioni.   SCARICA LA NOTA nota SCARICA LA SENTENZA Cass. pen. SS.UU. sent. n. 2648 del 2026 Scinardo  

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LA RICETTAZIONE E IL FALSO IN SCRITTURA PRIVATA: GLI EFFETTI ESPANSIVI DELL’ABOLITIO CRIMINIS

di Danila Scicchitano* – La depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 ha inciso profondamente sull’assetto dogmatico e sistematico della tutela penale della fede pubblica. In particolare, l’abrogazione dell’art. 485 c.p. ha comportato l’esclusione della rilevanza penale della falsificazione di assegni bancari recanti la clausola di non trasferibilità. Il presente contributo analizza le implicazioni dell’abolitio criminis sulla configurabilità del reato di ricettazione alla luce dell’orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e dei principi generali in tema di successione delle leggi penali nel tempo. 1.La riforma del 2016 e la riscrittura della tutela penale della fede pubblica Con l’emanazione dei decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016, è stata data attuazione alla delega conferita dall’art. 2 della legge n.67 del 28 aprile 2014. Gli interventi nomativi si inseriscono in un ampio disegno di razionalizzazione del sistema sanzionatorio e di complessiva deflazione dell’area del penalmente rilevante. I lavori hanno interessato da un lato l’abrogazione di talune fattispecie incriminatrici che perdono il carattere di illecito penale per conservare quello di illecito civile, come l’ingiuria, sanzionata oltre che con il risarcimento del danno (sanzione privatistica), con una sanzione pecuniaria civile (apparentata con i punitive damages dei sistemi di common law); dall’altro, la depenalizzazione di alcuni reati, trasformati in illeciti amministrativi sanzionati con pene pecuniarie. L’obiettivo perseguito è quello di riservare l’intervento penale alle condotte connotate da effettiva e significativa offensività. In particolare, l’art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 7/16, ha previsto l’abrogazione dei reati di ingiuria (art. 594 c.p.), sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (647 c.p.), falsità in foglio firmato in bianco o atto privato (art. 486 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.). Contestualmente, l’art. 2, comma 1, lett. d), ha novellato l’art. 491 c.p. ridefinendone l’ambito applicativo. La riformulazione della norma ha riservato la tutela penale alle sole ipotesi di falsificazione di titoli muniti di particolare attitudine alla circolazione, quali le cambiali e altri titoli di credito trasferibili mediante girata o al portatore. Con le modifiche normative apportate agli artt. 485 – 491 c.p. il legislatore ha inteso operare un riassetto della disciplina sanzionatoria in materia di tutela penale della fede pubblica, intervenendo in particolare sul trattamento delle condotte di falsificazione relative agli assegni recanti la clausola di non trasferibilità. L’ambito di applicazione della sanzione penale è stato circoscritto alle sole ipotesi in cui la natura circolatoria del titolo giustifichi una protezione rafforzata dell’affidamento collettivo. 2.La natura giuridica del titolo non trasferibile e la ratio dell’intervento Ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1736 del 21 dicembre 1933,  un assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità non può circolare come strumento di pagamento tra soggetti diversi dal prenditore originario. Tale limitazione è stata rafforzata dal d.lgs. 231/2007, art. 49, comma 5 e 7 cd. “normativa antiriciclaggio” che, nel prevedere l’obbligatorietà della clausola per importi superiori a mille euro e per tutti gli assegni circolari, neutralizza la trasferibilità del titolo, cristallizzando la titolarità in capo al beneficiario nominato. La clausola, dunque, incide radicalmente sulla natura del titolo in quanto, limitandone la libera circolazione, neutralizza il pericolo di lesione al bene giuridico tutelato dalla norma, rappresentato dalla fede pubblica riposta nella veridicità degli elementi che lo compongono. Ne deriva l’esclusione, in punto di tipicità, della falsificazione di assegni non trasferibili dall’ambito applicativo dell’art. 491 c.p., con conseguente regressione della condotta nell’alveo dell’illecito civile. 3.L’arresto delle Sezioni Unite del 2018: la perdita della rilevanza penale Con la sentenza n. 40256 del 19 luglio 2018 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto a seguito della novella introdotta dal d.lgs. 7/2016 in relazione  alla perdurante rilevanza penale della falsificazione di assegni bancari recanti la clausola di non trasferibilità. Il Supremo Collegio, nel suo massimo consesso, ha affermato che tale condotta, in ragione dell’assenza di pericolo di lesione al bene giuridico tutelato e della contestuale abrogazione dell’art. 485 c.p., non rientra nella sfera di applicazione dell’art. 491 c.p., né di alcuna altra norma incriminatrice residua, essendo ormai degradata ad illecito civilistico. 4.Le implicazioni dell’abolitio criminis sulla configurabilità del reato di cui all’art. 648 c.p.: La (ir)rilevanza penale del reato presupposto La riforma ha inciso in via mediata su ulteriori ipotesi incriminatrici escluse dall’oggetto d’intervento normativo. Tra queste, in particolare, l’abrogazione dell’art. 485 c.p. ha determinato la non configurabilità del reato di ricettazione nell’ipotesi di falsificazione e messa in circolazione di assegni non trasferibili. È noto che la ricettazione postula la derivazione delittuosa del bene. Secondo l’indirizzo interpretativo consolidato della Suprema Corte, la verifica di tale condizione deve essere effettuata alla luce del quadro normativo vigente al momento della condotta tipica di acquisto, ricezione o intermediazione. Ne consegue che le condotte di falsificazione o di messa in circolazione di assegni muniti di clausola di non trasferibilità, qualora commesse successivamente all’entrata in vigore dell’abolitio criminis  prevista dal d.lgs. n. 7/2016 (06 febbraio 2016), non potranno integrare il reato di ricettazione per difetto di uno degli elementi strutturali della fattispecie. Tale impostazione ermeneutica è stata recepita anche in recenti sentenze del Tribunale di Catanzaro[1]. In particolare, valorizzando il principio di legalità in senso sostanziale e la necessaria offensività della condotta punita, i giudici di merito hanno assolto gli imputati dal delitto di ricettazione di assegni bancari falsi o clonati “non trasferibili” ritendo che, la cessazione della rilevanza penale del reato presupposto determina il venir meno dell’elemento oggettivo tipico della fattispecie incriminatrice. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, trattandosi di elemento normativo “esterno” alla fattispecie incriminatrice, la sua sopravvenuta abrogazione non assume rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 2 c.p.[2] Conformemente, autorevole dottrina ritiene che la modifica di fattispecie incriminatrici richiamate da elementi normativi del reato (il termine «delitto», nell’art. 648 c.p.), realizza una successione di norme non integratrici, non modificando la fisionomia del delitto di ricettazione (acquistare, ricevere o occultare cose provenienti da un delitto) che resta immutata, così come d’altra parte rimangono irreversibili le offese ormai recate al bene giuridico tutelato quale l’interesse patrimoniale

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IL CONSIGLIO D’EUROPA ADOTTA UNA CONVENZIONE STORICA PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI

 a cura di M. Valeria Ferrara* – Il 13 marzo 2025, il Consiglio d’Europa ha adottato una convenzione internazionale senza precedenti, finalizzata a tutelare la professione forense a livello internazionale. La Convenzione risponde a un aumento preoccupante di attacchi, intimidazioni e interferenze nella professione forense, che minano l’indipendenza della toga, il diritto alla difesa e spesso anche la sfera privata. Nel 2024, infatti, si è registrato un incremento del 40% dei casi di minacce e violenze contro gli avvocati in Europa rispetto all’anno precedente, con un allarme crescente in alcune regioni come l’Europa dell’Est e il Sud Italia. In Italia, il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente riportato che il 45% degli avvocati ha subito almeno una forma di minaccia o intimidazione nel corso della propria carriera, con un aumento del 20% nel 2024 rispetto al 2023. Questa proposta prevede che gli Stati membri adottino misure concrete per tutelare gli avvocati da aggressioni fisiche, minacce e molestie, e che garantiscano indagini efficaci in caso di violazioni. Inoltre, stabilisce che le associazioni professionali possano operare in modo autonomo e indipendente per combattere il fenomeno. La firma ufficiale del trattato è prevista per il 13 maggio 2025, durante la riunione dei Ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa a Lussemburgo. Per entrare in vigore, la Convenzione dovrà essere ratificata da almeno otto Paesi, di cui sei membri del Consiglio d’Europa. La conformità agli standard stabiliti sarà monitorata da un gruppo di esperti e da un comitato delle parti. Leonardo Arnau, coordinatore della Commissione Diritti Umani del Consiglio Nazionale Forense, ha espresso soddisfazione per l’adozione del trattato, sottolineando l’importanza di difendere l’indipendenza degli avvocati, soprattutto in questo periodo storico in cui le minacce e intimidazioni sono in aumento. La Convenzione è vista come un passo cruciale nella lotta per garantire il libero esercizio della professione legale in tutto il continente europeo, ma tanto si può ancora fare. A livello globale, infatti, paesi come Cina, Iran, Honduras, Filippine, Colombia, Messico e Pakistan sono considerati tra i più pericolosi per gli avvocati. Ci si augura, pertanto, che la firma di questa Convezione sul tema possa essere solo la prima di altri provvedimenti concreti in tutto il mondo.   *Osservatorio Avvocati Minacciati

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