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SEZ. UN. “SCINARDO” (N. 2648/2026): LA “PROVA NUOVA” NELLA REVOCA DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE

di Vittoria Aversa e Pietro Luigi Riillo Nota a Sentenza Cassazione penale, Sezioni Unite “Scinardo”, n. 2648/2026, sulla nozione di “prova nuova” nel procedimento di revoca della confisca di prevenzione La sentenza SS.UU. penali n. 2648/2026, depositata in data 22 gennaio 2026, segna un punto di svolta “di sistema” sul rimedio ex art. 7, co. 2, l. n. 1423/1956 (vigente ratione temporis) contro la confisca di prevenzione definitiva, restringendo la nozione di prova nuova e allineandola, nella sostanza, ai criteri già elaborati per la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 (con la sola valvola della forza maggiore). 1. Il caso e la questione alle Sezioni Unite Il procedimento nasce dall’istanza degli eredi di Giuseppe Scinardo (proposta di prevenzione del 23 dicembre 2009) diretta a ottenere la revoca della confisca disposta nel 2014 e divenuta definitiva dopo la decisione della Cassazione del 5 ottobre 2020, deducendo “prove nuove” su pericolosità e (soprattutto) su sproporzione/lecita provenienza,   avanzando   la   seguente   questione   di   diritto: “Se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di “prova nuova” includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di “prova nuova” come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 cod. proc. pen.” Tribunale e Corte d’appello di Catania hanno dichiarato inammissibile/rigettato l’istanza, ritenendo non nuove prove già esistenti e producibili nel giudizio di prevenzione e richiamando, come criterio, l’impostazione di SS.UU. “Lo Duca” (2022), pur riferita all’art. 28 cod. antimafia. Il contrasto rimesso alle SS.UU. riguarda precisamente se, ai fini dell’art. 7 l. 1423/1956, siano “nuove” anche le prove preesistenti e deducibili ma non dedotte nel procedimento di prevenzione (secondo un modello vicino alla revisione penale ex art. 630 c.p.p.), oppure se debba valere un modello più “preclusivo”. Le Sezioni Unite risolvono il contrasto affermando che la revoca della confisca ex art. 7 l. 1423/1956 non può fondarsi su elementi preesistenti alla definizione del procedimento che, pur astrattamente deducibili, non siano stati dedotti, in assenza di cause di forza maggiore. Il principio di diritto è espresso in forma netta: “La revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in detta sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore”. Nel costruire l’eccezione, la Corte richiama anche la nozione di forza maggiore in termini di fatto irresistibile/inevitabile (richiamando De Pascalis 2006) e chiarisce che l’ordinaria negligenza difensiva non integra forza maggiore. Il cuore motivazionale è nella scelta di superare l’impostazione “estensiva” perché non più compatibile con l’evoluzione costituzionale, convenzionale e di legittimità sulla confisca di prevenzione. Le SS.UU. insistono su tre assi: la confisca di prevenzione è misura di natura non penale (ripristinatoria/sanzione amministrativa, e non “pena” in senso CEDU), quindi non è automatico trasporre lo statuto espansivo della revisione penale; tra libertà personale (revisione) e proprietà (revoca/revocazione) opera un diverso bilanciamento con l’esigenza di certezza/stabilità; lo statuto probatorio della prevenzione è autonomo e non sovrapponibile a quello Da qui l’esigenza di evitare “doppie geometrie” dipendenti solo dalla data della proposta (prima/dopo il 13 ottobre 2011), valorizzando ragioni di continuità e stabilità applicativa. La Corte afferma, dunque, che gli eredi subentrano nella medesima posizione giuridica del de cuius, con conseguente rilevanza della sua condotta processuale: la verifica circa la deducibilità e l’eventuale “incolpevole” mancata produzione va riferita al prevenuto, non agli eredi. Questa impostazione consente alla Corte di escludere che la scoperta successiva di documenti da parte degli eredi, se quei documenti erano nella disponibilità del prevenuto durante il giudizio (o comunque acquisibili con normale diligenza), trasformi retroattivamente la prova in “nuova”.   2.  Conclusioni Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2648/2026 “Scinardo”, incidono dunque in modo diretto sulla praticabilità operativa della revoca della confisca “ante Codice antimafia” ex art. 7, co. 2, l. n. 1423/1956, fissando una regola nettamente preclusiva in tema di prova nuova: la revoca non può essere disposta sulla base di elementi già esistenti al tempo del procedimento di prevenzione e astrattamente deducibili in quella sede, ma non dedotti, salvo che l’interessato dimostri l’esistenza di una causa di forza maggiore che abbia reso impossibile la produzione tempestiva. La forza maggiore viene intesa in senso rigoroso (fatto irresistibile e inevitabile), con esclusione di giustificazioni riconducibili a scelte difensive, negligenza o difficoltà organizzative superabili con ordinaria diligenza. Sul punto la Corte chiarisce anche che, quando l’istanza è proposta dagli eredi, questi subentrano nella medesima posizione giuridica del de cuius: la verifica della (in)colpevolezza della mancata deduzione va riferita alla condotta processuale del prevenuto e la morte non può “riaprire” spazi istruttori o facoltà ormai precluse. In chiave sistematica, il superamento dell’opzione estensiva (modellata sulla revisione penale) è giustificato dalla Cassazione alla luce della natura non penale/ripristinatoria della confisca di prevenzione, dall’autonomia dello statuto probatorio della prevenzione rispetto al giudizio penale e dal diverso bilanciamento tra stabilità del giudicato e bene inciso (proprietà), con la conseguenza che l’istruttoria su sproporzione e lecita provenienza deve essere tendenzialmente “chiusa” nel procedimento principale, in quanto la revoca ex art. 7 si configura come rimedio davvero eccezionale e non come sede di completamento postumo delle allegazioni.   SCARICA LA NOTA nota SCARICA LA SENTENZA Cass. pen. SS.UU. sent. n. 2648 del 2026 Scinardo  

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IL CONSIGLIO D’EUROPA ADOTTA UNA CONVENZIONE STORICA PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI

 a cura di M. Valeria Ferrara* – Il 13 marzo 2025, il Consiglio d’Europa ha adottato una convenzione internazionale senza precedenti, finalizzata a tutelare la professione forense a livello internazionale. La Convenzione risponde a un aumento preoccupante di attacchi, intimidazioni e interferenze nella professione forense, che minano l’indipendenza della toga, il diritto alla difesa e spesso anche la sfera privata. Nel 2024, infatti, si è registrato un incremento del 40% dei casi di minacce e violenze contro gli avvocati in Europa rispetto all’anno precedente, con un allarme crescente in alcune regioni come l’Europa dell’Est e il Sud Italia. In Italia, il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente riportato che il 45% degli avvocati ha subito almeno una forma di minaccia o intimidazione nel corso della propria carriera, con un aumento del 20% nel 2024 rispetto al 2023. Questa proposta prevede che gli Stati membri adottino misure concrete per tutelare gli avvocati da aggressioni fisiche, minacce e molestie, e che garantiscano indagini efficaci in caso di violazioni. Inoltre, stabilisce che le associazioni professionali possano operare in modo autonomo e indipendente per combattere il fenomeno. La firma ufficiale del trattato è prevista per il 13 maggio 2025, durante la riunione dei Ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa a Lussemburgo. Per entrare in vigore, la Convenzione dovrà essere ratificata da almeno otto Paesi, di cui sei membri del Consiglio d’Europa. La conformità agli standard stabiliti sarà monitorata da un gruppo di esperti e da un comitato delle parti. Leonardo Arnau, coordinatore della Commissione Diritti Umani del Consiglio Nazionale Forense, ha espresso soddisfazione per l’adozione del trattato, sottolineando l’importanza di difendere l’indipendenza degli avvocati, soprattutto in questo periodo storico in cui le minacce e intimidazioni sono in aumento. La Convenzione è vista come un passo cruciale nella lotta per garantire il libero esercizio della professione legale in tutto il continente europeo, ma tanto si può ancora fare. A livello globale, infatti, paesi come Cina, Iran, Honduras, Filippine, Colombia, Messico e Pakistan sono considerati tra i più pericolosi per gli avvocati. Ci si augura, pertanto, che la firma di questa Convezione sul tema possa essere solo la prima di altri provvedimenti concreti in tutto il mondo.   *Osservatorio Avvocati Minacciati

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NOTA DI SOLIDARIETÀ AL PROF. AVV. GIOVANNI CARUSO DIFENSORE DI FILIPPO TURETTA

a cura di M. Valeria Ferrara – Apprendiamo, ancora una volta, con rammarico la notizia delle polemiche e delle forti reazioni nei confronti dell’Avvocato Professore padovano Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Il Collega Caruso non è nuovo a questo genere di attacchi, già stigmatizzati dalla Giunta UCPI e anche dalla Camera penale di Catanzaro congiuntamente all’Osservatorio territoriale Avvocati minacciati (si legga qui: https://www.camerapenalecatanzaro.it/2024/02/01/solidarieta-al-prof-avv-giovanni-caruso-legale-di-filippo-turetta-senza-difesa-non-ce-giustizia/ ). Appena assunto il mandato difensivo, infatti, il difensore di Turetta è stato bersaglio di gravi critiche, culminate in una petizione che chiedeva finanche la rinuncia al mandato e la dissociazione da parte dell’Università di Padova, dove insegna.A scatenare ulteriori polemiche, stavolta, è stata la sua arringa difensiva, che ha suscitato reazioni forti, incluso lo sdegno del padre della povera Giulia. Il diritto di difesa, quale garanzia costituzionale, costituisce un pilastro fondamentale del nostro sistema giudiziario, in quanto assicura che ogni imputato, a prescindere dalla gravità del reato contestato, possa disporre di un difensore che lo assista nel pieno rispetto delle garanzie processuali. Purtroppo, le recenti e numerose vicende di attacco all’Avvocatura dimostrano come, in un clima di crescente allarme sociale, si tenda a dimenticare che la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa non sono mere formalità, ma principi irrinunciabili che fondano la nostra civiltà giuridica. L’Avvocato, infatti, non è un mero esecutore di una difesa tecnica, ma svolge una funzione sociale cruciale, quella di garantire che il processo si svolga nel rispetto del contraddittorio e che la verità processuale emerga attraverso un confronto dialettico tra le parti. Gli attacchi subiti dal Prof. Avv. Caruso e da tanti altri Colleghi, sono sintomo di un più ampio fenomeno di delegittimazione della figura del difensore e di un tentativo di mettere in discussione il ruolo fondamentale che egli riveste nel processo e nella società.Tale fenomeno, alimentato da una narrazione mediatica spesso semplificata e polarizzata, rischia di erodere le fondamenta stesse dello Stato di diritto, favorendo la diffusione di una giustizia sommaria e di vendette private.Sostenere che taluni imputati, in ragione dell’atrocità delle condotte ad essi contestate, non meritino di essere difesi è espressione di una pericolosa deriva culturale che erode le fondamenta della giustizia e trascina l’ordinamento verso logiche repressive e vendicative, incompatibili con un sistema giuridico fondato sulla presunzione di innocenza e sul giusto processo.  L’Avvocato difensore, figura essenziale nel delicato meccanismo di funzionamento della giurisdizione, è chiamato non solo a garantire il rispetto delle norme procedurali, ma anche a preservare l’equilibrio tra accusa e difesa, contribuendo, attraverso il giusto processo, all’accertamento della verità processuale. Ignorare o denigrare questo ruolo significa attentare all’integrità del sistema giudiziario stesso, trasformandolo in un’arena di condanne pregiudiziali pronunciate dal Tribunale di piazza, alimentate da pressioni mediatiche e pulsioni populiste, come l’errata convinzione che l’Avvocato fiancheggi il reo o giustifichi il reato. La Camera Penale di Catanzaro “A. Cantafòra” ed il suo Osservatorio Avvocati Minacciati esprimono, dunque, piena solidarietà al Collega Giovanni Caruso per gli attacchi subiti, con l’auspicio che si continui a vigilare affinché l’esercizio della difesa rimanga libero, inviolabile e immune da interferenze, riaffermando con determinazione il principio che nessun processo possa prescindere dal rispetto delle garanzie costituzionali e dal riconoscimento della centralità del diritto di difesa. 2 dicembre 2024 Il Consiglio Direttivo L’Osservatorio Avvocati Minacciati    

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