Oltre la norma

ENZO IOPPOLI RICORDA MARIO CASALINUOVO

23 settembre 2024 – Enzo Ioppoli Ringrazio Francesco Iacopino, magnifico e instancabile Presidente della Camera penale di Catanzaro, per le sue affettuose parole, che vanno ben al di là dei miei meriti. Questa sera, però, lo ringrazio, soprattutto, insieme ai suoi ottimi componenti del direttivo della Camera penale, per aver voluto riprendere un’idea che ebbi nel 2002 allorquando divenni presidente della Camera penale. L’idea fu quella di non fare delle semplici commemorazioni degli illustri avvocati che venivano ricordati, bensì quella di sollecitare ai giovani colleghi, attraverso il ricordo del passato, uno spirito di emulazione. Volevano essere, questi incontri, un incitamento e uno sprone a seguire questi fulgidi esempi, volevano trasmettere un’emozione, provocare quel “fremito d’ala”, come soleva dire ai giovani avvocati promettenti Alfredo Cantàfora, con espressione plastica ed efficace. Ebbene, quest’idea, questa serie di “Incontri” allora si tradusse in un autentico successo, fu un’idea vincente per la Camera penale. Ecco perché sono particolarmente grato alla Camera penale di Catanzaro e al suo Presidente per aver voluto riproporre quest’idea, mantenendo lo stesso suggestivo titolo a questa seconda serie. Ad aprire la prima serie di incontri il 16 gennaio 2003, nel pomeriggio, non poteva che essere Mario Casalinuovo, all’epoca Presidente onorario della Camera penale. Ricordò Alfredo Cantàfora, al quale la nostra Camera penale è intestata. Io, da presidente della Camera penale, avrei dovuto introdurre l’iniziativa, presentare la figura dell’avvocato che quella sera sarebbe stato ricordato e l’avvocato che avrebbe dovuto ricordarlo. Avevo preparato un’articolata introduzione, sennonché quella sera, al teatro Politeama, era in programma un’importante opera lirica, una rappresentazione teatrale di grande richiamo – mi pare di ricordare fosse l’Aida di Zeffirelli –, cosicché, prima di iniziare, Mario Casalinuovo mi chiamò da parte e mi disse: “Fai presto nell’introduzione, il mio intervento non sarà breve e ad una certa ora i presenti vorranno andar via”. Alla sollecitazione dell’avvocato Mario Casalinuovo non avrei potuto sottrarmi. E perché non ci si poteva sottrarre? Voglio dirlo soprattutto ai giovanissimi avvocati. All’epoca gli avvocati più giovani avevano un grande rispetto per gli avvocati più grandi, non era usuale disubbidire o non assecondarli, c’era stato insegnato così. Il rispetto aumentava considerevolmente quando si era in presenza di avvocati autorevoli, cioè quelli che godevano del prestigio, dell’ammirazione, dell’apprezzamento generale, da parte dei colleghi, dei magistrati, della gente comune. Ci tengo a dire, però, che il rispetto non nasceva esclusivamente dal trovarsi in presenza di avvocati più grandi e illustri e, quindi, per una certa soggezione; non era vuota accondiscendenza o timore reverenziale ma vi era la convinzione, la certezza, che un consiglio dato da questi avvocati venisse dato solo per il nostro bene, per aiutarci. Non avevamo riserve né gelosie. Noi avevamo la totale fiducia che quegli avvocati più anziani e valorosi fossero ispirati solo dal desiderio di aiutarci, di mettere al servizio dei più giovani colleghi la loro esperienza e la loro riconosciuta competenza. Ecco perché quel che diceva Mario Casalinuovo, a noi colleghi più giovani, era sempre ascoltato con gratitudine. Ho già ricordato Mario Casalinuovo in un recente evento tenutosi presso la Sala delle Culture della Provincia di Catanzaro. Questa volta, però, è completamente diverso perché, innanzitutto, sono a casa mia, insieme a Voi cari Colleghi, in un incontro organizzato dalla Camera penale, quella Camera penale che fu proprio Mario Casalinuovo a fondare nel lontano 1988. Dopo la parentesi politica, Mario Casalinuovo ritornò a tempo pieno nell’agone forense e volle fondare anche a Catanzaro la Camera penale, un’associazione di avvocati penalisti, come già ne erano sorte in gran parte d’Italia. Era convinto che un’Avvocatura forte, che potesse contare e che potesse porsi al centro del dibattito politico sui temi della Giustizia, dovesse essere unita, organizzata, non lasciata al pensiero, pur lungimirante, di un prestigioso avvocato ma a un’associazione che comprendesse tutti gli avvocati penalisti. La Camera penale che fortemente volle, coinvolgendo tutti i presidenti degli ordini dei circondari della Provincia e gli avvocati penalisti più illustri, rappresentò per Mario Casalinuovo una perfetta sintesi tra le sue più amate passioni: l’Avvocatura e la Politica. Erano tempi fecondi per l’Avvocatura, esaltata dall’imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che proiettava l’avvocato in una dimensione nuova, che lo ergeva a protagonista, non solo nella fase del dibattimento e nel momento conclusivo dell’arringa, ma anche nella formazione della prova, compito prima demandato esclusivamente all’inquirente. Ebbene, la Camera penale della provincia di Catanzaro, una volta costituita, con la presidenza di Mario Casalinuovo, si impose subito all’attenzione di tutte le altre Camere penali, contribuendo e dando linfa a tutte le più importanti iniziative. Basti pensare che nel 1989, pochi giorni prima dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si celebrò ad Amalfi il Congresso fondativo dell’Unione delle Camere Penali Italiane e la presidenza dei lavori di quell’importante consesso venne affidata proprio a Mario Casalinuovo il quale, in seno all’Unione, ebbe il privilegio, negli anni successivi, di ricoprire l’alta carica di vicepresidente vicario dell’Unione delle Camere Penali Italiane con la Presidenza dell’avvocato Vittorio Chiusano. Quando l’avvocato Mario Casalinuovo, nel 1998, dopo dieci anni, lasciò la Presidenza della camera penale, il presidente del Consiglio dell’Unione delle Camere Penali Italiane dell’epoca, Prof. Avv. Giuseppe Frigo, gli inviò una comunicazione ufficiale in cui, tra l’altro, scrisse: “A nome del Consiglio delle Camere Penali – che (è doveroso ricordarlo) tu hai tenuto a battesimo subito dopo il suo primo insediamento, all’indomani del Congresso di Catania – mi unisco al plauso e al ricordo del Tuo impegno e del Tuo affetto non solo per la camera penale catanzarese, ma per l’Unione, alla cui crescita hai sempre contribuito, particolarmente nel difficilissimo momento in cui ne sei stato Vicepresidente vicario”. Io, per un periodo, dopo l’avvocato Sandro Nisticò, fui il segretario della Camera penale e continuai a esserlo per tutta la Presidenza dell’avv. F. Parisi. Non era facile essere segretario della Camera penale presieduta da Mario Casalinuovo: era un perfezionista. Studiava nei minimi particolari ogni cosa, qualsiasi evento da organizzare, un’assemblea con gli iscritti, un incontro con i magistrati o con la stampa; non

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BREVI CHIOSE A MARGINE DEL LESSICO DEL DIRITTO PENALE DI MARIO CATERINI

di Giovannangelo De Francesco* –  Il volume di Mario Caterini dedicato al Lessico del diritto penale ha rievocato in chi scrive la memoria dei tempi dell’Università, allorché, in qualità di studente (non diversamente dal mio Maestro, Tullio Padovani, anch’egli da studente, come ebbe modo di raccontarmi quando cominciammo a frequentarci) preparavo l’esame di diritto penale avvalendomi del testo di Francesco Antolisei. Il motivo di tali ricordi è dovuto ad un profilo che, salve le debite differenze, accomuna le due opere, ossia la ricerca di una chiarezza espositiva in grado di trasmettere un «sapere» suscettibile di essere fruito da qualsiasi lettore interessato alla nostra pur difficile materia. Ai tempi d’oggi, risulta invero frequente la predilezione verso un linguaggio complesso e ricercato, che sembra avere come scopo principale quello di mostrare l’erudizione dell’autore e la sua attitudine a servirsi di vocaboli rari e finemente allusivi, con la conseguenza, tuttavia, di dar vita ad un «prodotto scientifico» del quale il meno che si può dire è ch’esso – come l’Essere heideggeriano – tende a nascondersi, ma – diversamente da quello – fatica a disvelarsi. Ebbene, il «Lessico» proposto da Mario Caterini appare rivolto verso una direzione radicalmente antitetica rispetto ad una simile tendenza. Più esattamente, il suo è un programma che mira a coniugare l’elaborazione sul piano concettuale all’ esigenza di tradurre quest’ultima in un «sapere discorsivo» funzionale al dialogo e all’insegnamento. L’impostazione generale si ispira ad una visione permeata da un atteggiamento di vigile e rigoroso garantismo: nelle premesse, nelle argomentazioni, nelle conclusioni via via formulate con riguardo agli istituti e alle categorie che sottendono il volto costituzionale dell’illecito e della sanzione penale. Una visione che risente nel profondo della grande lezione di civiltà giuridica dovuta agli insegnamenti di Franco Bricola, e al contempo delle suggestioni promananti, tra le altre, dalla Scuola napoletana di diritto penale: una Scuola prodigatasi da sempre nella ricerca di un connubio tra ragioni sistematiche e direttive di politica criminale,  all’insegna di un orizzonte teleologico destinato ad incrociare lo sguardo del penalista nell’esplorazione dei territori maggiormente sensibili alle avventure del pensiero e all’ indagine del fenomeno criminale nelle sue molteplici manifestazioni. Non disgiunto da tale prospettiva d’insieme è poi – almeno così ci è parso leggendo e rileggendo il volume – un atteggiamento, nel merito e nel metodo, capace di sottrarsi alle sirene di una «scelta di campo» intrisa di un esasperato «personalismo», il quale corre il rischio di dimenticare che i problemi sul tappeto non sempre (ed anzi, molto raramente) si prestano ad essere definiti proponendo soluzioni ultimative e rigidamente unilaterali. Così, non potrà stupire la circostanza che, ad es., nell’illustrare le tematiche della causalità (in particolare, quella collegata all’art. 41 2° comma, c.p., e al rapporto tra probabilità statistica e probabilità logica), del caso fortuito o delle ipotesi scusanti e dei loro rapporti con le scriminanti, il Nostro lasci emergere la possibilità di sviluppare percorsi ermeneutici suscettibili di condurre a letture differenti, e talora «polivalenti», quanto alla loro posizione sistematica, specialmente laddove ne possa discendere una «copertura» più efficace dal «rischio penale».  Di particolare interesse ci è sembrata, altresì, l’attenzione dedicata alle problematiche dell’interpretazione delle norme penali. Qui dovrebbe assumere – non è superfluo rimarcarlo – un ruolo centrale l’esigenza di garantire, nel segno dell’uguaglianza insita nella fonte-legge, il rispetto di un «vincolo» costante rispetto agli orientamenti della prassi, al fine di contenere gli eccessi di discrezionalità di quel «diritto giurisprudenziale» che ai tempi d’oggi tende sovente a discostarsi dai referenti normativi. Orbene, Mario Caterini si dimostra profondamente consapevole dell’esigenza or ora segnalata. Due, più nello specifico, gli aspetti salienti dei suoi sviluppi tematici. Il primo si coglie nell’elaborazione di una prospettiva ermeneutica che, prendendo realisticamente atto della frequente ambiguità dei testi normativi, conduce ad orientarsi, nel dubbio, nel senso di una soluzione favorevole all’imputato. Non si tratta, in quest’ottica, di superare i confini della legge, ma di pronunciarsi in favorem rei proprio laddove il dato letterale si riveli equivoco nel legittimare una risposta in chiave repressiva. Si tratta di un’impostazione che Caterini ha prospettato anche in alcuni saggi precedenti, i quali si fanno apprezzare per rigore argomentativo e coerenza metodologica. Il secondo aspetto concerne il contributo del nostro Autore all’ampliamento degli orizzonti alla cui stregua apprezzare il fondamento del divieto di analogia. Qui vi è anzitutto da sottolineare come Caterini, al di là del divieto in questione, contesti l’analogia già sul piano della mancanza di lacune; una posizione che anche noi abbiamo avuto modo di sviluppare, in base al presupposto che il «tipo criminoso» che la fattispecie viene ad incarnare fa sì che l’analogia, prima ancora che vietata, debba considerarsi addirittura inconcepibile, sia nell’ottica, per l’appunto, della mancanza di «lacune» da colmare, sia in quella dell’impossibilità di postulare casi ‘analoghi’ a quelli disciplinati. E tuttavia, Mario Caterini, approfondendo ulteriormente i termini della questione alla luce dell’art. 27, 3° comma, Cost., osserva come, “perché il condannato avverta la pena come «giusta»” – essendo questo un presupposto ineludibile ai fini del processo rieducativo –  debba escludersi che “la norma su cui si basa la condanna” possa essere “inventata analogicamente dal giudice senza una previa comminatoria legislativa”. Ed invero, è proprio su questo «contatto» con il messaggio normativo – come ci hanno insegnato, fin dall’antichità, i massimi esponenti della filosofia politica – che viene a fondarsi la garanzia del «dominio della legge» rispetto alle determinazioni e al «volere degli uomini»; laddove, e all’opposto, la sconfessione del giusto «legale», se si eccettua la ribellione a regimi o a comandi dispotici, viene a tradire e a calpestare la fiducia che i singoli individui, allevati ed educati in seno alla pólis, nutrono nel vedere rispettati i confini da questa tassativamente sanciti quanto ai rapporti tra l’esercizio del potere  e la salvaguardia delle proprie scelte di libertà. Detto questo, parrebbe, tuttavia – e su questo punto ci permettiamo di manifestare un atteggiamento di dissenso con l’opinione del Nostro – che le ragioni che militano a favore della «legalità» (previsione per legge e determinatezza, così come esclusione dell’analogia) debbano essere riproposte anche

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L’IRRAZIONALITÀ DELLA PENA E DEL POTERE PUNITIVO

di Morena Gallo*– In collaborazione con l’Istituto di studi penalistici “Alimena” dell’Università della Calabria, pubblichiamo l’intervista, anticipata su nostra autorizzazione su Sistema penale, di Morena Gallo al Prof. Eugenio Raúl Zaffaroni dal titolo: L’irrazionalità della pena e del potere punitivo. In considerazione del recente attacco contro Raúl Zaffaroni da parte del Presidente argentino Javier Milei in un discorso in Parlamento e sulla stampa, riteniamo opportuno, direttamente attraverso le sue parole, offrire con immediatezza il pensiero del professore argentino, uno dei penalisti più illustri del panorama internazionale. Raúl Zaffaroni è professore emerito di diritto penale e criminologia nell’Università di Buenos Aires, è stato Ministro della Corte suprema Argentina e Giudice della Corte interamericana dei diritti umani. Ha ricevuto oltre 50 lauree honoris causa da Università di 15 Paesi, nonché, tra i tanti altri riconoscimenti, il Premio Jescheck dell’Asociación internacional de derecho penal, il titolo di Grande ufficiale dell’Ordine della Stella della solidarietà italiana, la Gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica federale tedesca, il titolo di Gran maestro dell’Ordine internazionale di criminologia del Ministero della Giustizia francese. Le dichiarazioni del Presidente Milei in tema di diritto e giustizia penale, volte a criticare il c.d. “virus dell’antipunitivismo” del quale uno dei massimi inoculatori sarebbe Raul Zaffaroni, sono state il prodromo per annunciare, dopo una riforma della recidiva già approvata, un generale inasprimento sanzionatorio, l’abbassamento della soglia per l’imputabilità dei minori e una legge sulla sicurezza. L’attacco al Prof. Zaffaroni ha suscitato la reazione compatta dell’Associazione argentina dei professori di diritto penale, con un documento che pure qui pubblichiamo, col quale, tra l’altro, è stato ribadito con forza che in uno Stato di diritto il garantismo non è un’opzione, ma un obbligo costituzionale. I professori argentini, oltre ad affermare con forza il valore delle garanzie e dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione come limite all’intervento penalistico, hanno manifestato solidarietà ai giuristi oggetto di attacchi personali per avere difeso i valori del diritto penale di uno Stato sociale di diritto. Professore, grazie per l’opportunità di intervistarla. Innanzitutto, lei sorprende un po’ i penalisti europei sostenendo che la pena e il potere punitivo in generale non rispondono a nessuna delle funzioni che solitamente vengono assegnate. Alcuni dicono che la sua posizione è abolizionista. “Non sono un abolizionista. Più di trent’anni fa ho scritto un saggio in amichevole discussione con gli abolizionisti, tradotto in italiano con il titolo «Alla ricerca delle pene perdute» e pubblicato nel 1994. L’abolizionismo postula un vero e proprio cambiamento di civiltà. Se ciò dovesse avvenire, non è una questione di dogmatica penale. Ho cercato di dimostrare solo che il modello punitivo non è un vero modello di risoluzione dei conflitti. Ho solo chiarito che, in questo modello, c’è sempre un po’ di irrazionalità, ma niente di più. Alcuni dogmatici idealisti, però, ritengono che, se nessuna delle funzioni assegnate alla punizione è vera, allora la punizione dovrebbe essere abolita. Ciò è bizzarro: il loro idealismo hegeliano porta loro a credere che tutto ciò che non è razionale non esista o debba scomparire. Il realismo più elementare ci mostra che il mondo è così com’è e che dobbiamo lavorare con il diritto penale nel mondo così com’è e non come vorremmo che fosse e, ancor meno, fingendo di ignorare la reale esistenza di poteri non del tutto razionali o legittimi. Il potere viene esercitato da chi ha il potere di esercitarlo; questo è ciò che la realtà quotidiana ci mostra, oggi più che mai”. Ma come si può legittimare il diritto penale se la pena non è mai del tutto razionale? “Non tutte le pene sono ugualmente irrazionali, c’è un grado di irrazionalità. Nessuno nega che chi uccide o chi rapina a mano armata debba essere messo in prigione, ma con questo non si esaurisce il potere punitivo, basta guardare l’inflazione di tipologie criminali del punitivismo populista dei nostri giorni per verificarne l’espansione. È arrivato a un punto tale che, se si imponesse meccanicamente una pena per ogni azione tipica, credo che dovremmo essere tutti imprigionati, o poco meno. Poiché questa distopia è fortunatamente irrealizzabile, si impone una selezione che, naturalmente, ricade sui più vulnerabili di ogni società”. Sì, ma questo forse delegittima il lavoro dei penalisti. “Quando sostengo che le funzioni assegnate alla pena non sono quelle che essa svolge realmente, ma quelle che ogni penalista vorrebbe che svolgesse, non sto delegittimando la pena, ma chiedo che i penalisti considerino la realtà e non inventino funzioni o modelli di Stato. Nella realtà del mondo, il potere punitivo è un fatto politico, un esercizio del potere politico, un factum politico, come diceva un secolo e mezzo fa il brasiliano Tobias Barreto. Diceva, giustamente, che la punizione è come la guerra: chi ha il potere lo esercita, e non secondo il «gusto» dei penalisti, ma nella misura del suo potere e secondo la sua convenienza. Quando non c’è controllo legale e nessuno pone limiti, questo potere si espande senza limiti. Lo vediamo oggi con le guerre: non c’è nessuno che ponga limiti, gli organismi internazionali sono impotenti. Gli internazionalisti se ne sono resi conto e, con umiltà, hanno smesso di discutere quando la guerra è ‘giusta’ e hanno iniziato a limitarne gli orribili risultati con il diritto internazionale umanitario. I penalisti non hanno avuto questo gesto di umiltà, ma la verità è che quando non ci sono giudici a limitare l’esercizio del potere punitivo, questo si espande come potere puramente poliziesco. O stiamo dimenticando le SS, la Gestapo, il KGB, ecc.? Il compito dei dogmatici è quello di creare sistemi di interpretazione che consentano ai giudici di limitare razionalmente l’esercizio del potere punitivo. Ogni costruzione dogmatica è un vero e proprio programma politico e il contenimento del potere punitivo è ciò che impedisce il genocidio e il totalitarismo. L’indispensabile funzione di contenimento razionale del potere punitivo è ciò che più legittima il diritto penale: siamo la Croce Rossa del momento politico”. Ma allora qual è la funzione della pena? “Alcuni frettolosi difensori della dogmatica penale idealista dicono che io sostengo che la pena

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