Oltre la norma

ALDO CASALINUOVO RICORDA ANTONIO TALERICO

di Aldo Casalinuovo – <Scarica l’articolo> Consentitemi di esprimere, innanzitutto, il mio più vivo apprezzamento per questa nuova iniziativa della nostra Camera Penale, oggi brillantemente presieduta dal collega Francesco Iacopino, che ricalca fedelmente quella tenutasi nel 2003, nata da un’idea dell’amico Enzo Ioppoli, allora presidente dell’associazione. Non si è indugiato – per quanto abbiamo fin qui assistito – nostalgicamente al passato o a rievocazioni agiografiche dei Colleghi che sono stati ricordati. No: si sono ricordati, con sentimento ma anche con grande puntualità ricostruttiva, professionisti e soprattutto uomini che hanno lasciato un segno nella memoria e nei sentimenti collettivi non soltanto della nostra comunità forense. Ingegni multiformi – così li vorrei definire – che hanno sviluppato il loro impegno, certo e innanzitutto, nella professione, ma anche nella politica e più latamente nella sfera sociale e civile della realtà in cui essi hanno vissuto e operato. E attraverso il loro ricordo, in questi nostri incontri, si sono rievocati importanti segmenti di vita collettiva, al di là appunto dell’aspetto strettamente professionale che più direttamente ci riguarda, che hanno costituito, per così dire, un valore aggiunto di sicuro interesse delle belle relazioni che abbiamo fin qui ascoltato e, certamente, anche di quelle che seguiranno. Si è detto più volte che queste occasioni di incontro e di approfondimento “servono” innanzitutto ai Colleghi più giovani, giacché attraverso il ricordo degli illustri avvocati del passato essi apprendono e accrescono il loro bagaglio culturale e di conoscenza; e ciò è certamente vero. Ma io credo che, in fondo, tali incontri siano stati e siano utili anche per i Colleghi non più giovani, perché in un mondo così profondamente mutato negli ultimi decenni, “rivedere” il percorso compiuto – attraverso appunto la rievocazione di persone, immagini, situazioni del nostro recente passato – non può che farne apprezzare ancora di più l’importanza e la bellezza dello stesso. Accingendomi a parlare dell’Avvocato Antonio Talerico, devo fare, come alcune volte capita nell’introduzione dei libri, una piccola “glossa” iniziale ed esplicativa. Per me egli è innanzitutto “Totò”, e capiterà dunque sovente in questa mia relazione di appellarlo molto semplicemente così. Il motivo è presto detto: egli fu amico di gioventù di mio padre, suo compagno di scuola sui banchi del nostro prestigioso e storico liceo classico Pasquale Galluppi; e si sa, le amicizie che nascono sui banchi di scuola e durano per tutta la vita diventano qualcosa di molto simile alla fratellanza. E loro, infatti, furono senza alcun dubbio legati da fraterna amicizia. Così mio padre, allora presidente della Camera Penale, lo ricordò nel corso della commemorazione che si tenne in Corte d’Appello il 2 gennaio 2006, al momento della sua dipartita: “Rendere l’estremo saluto e il più commosso omaggio ad Antonio Talerico, mentre ci lascia per sempre, non è soltanto un dovere che io compio a nome di tutti i colleghi della Camera Penale, ma è un sentitissimo bisogno dell’animo mio: perché con lui vissi gli anni indimenticabili della scuola e della giovinezza, il nostro rapporto fu sempre improntato a sentimenti fraterni; mi fu sempre vicino nei momenti lieti e soprattutto nei momenti tristissimi del mio passato. Negli anni del liceo lo ebbi per la prima volta compagno di classe. Proveniva dagli istituti arcivescovili e si fece subito voler bene da me e dagli altri compagni…”. Totò, come sappiamo, veniva da un piccolo paesino della presila catanzarese – Pentone – e alloggiando come convittore al Galluppi, divenne ben presto un componente aggiunto della mia famiglia. Legò moltissimo anche con zio Aldo, fratello maggiore di papà; mia nonna ebbe sempre per lui sentimenti che possono definirsi materni. Ne conservava sempre un ricordo affettuoso e, simpaticamente, ogni tanto rievocava i malanni veri o presunti che portavano Totò, di tanto in tanto, ad esprimere la volontà di saltare qualche giornata di scuola, con la ferma contrarietà di mia nonna. Era così legato a papà che quando nel luglio del 1943 il suo fraterno amico decise, assecondando la sua passione per il mare, di partire come volontario per l’Accademia Navale di Livorno, Totò non esitò a manifestare la volontà di seguirlo in quella avventura. Rinunciò poi – se oggi non ricordo male i loro racconti – per un problema di vista. Ma la particolarità, invero, era un’altra: Totò voleva seguire papà e iscriversi all’Accademia Navale di Livorno, pur non sapendo nuotare! Evidentemente, tanto era il desiderio di seguire il suo amico del cuore in quella nuova esperienza, che poi però costò a mio padre, dopo l’armistizio dell’8 settembre del ‘43, quasi due anni di prigionia nei campi di lavoro nazisti prima a Markt Pongau e poi a Imst in Austria. Nel mio personale ricordo, invece, vi è l’occasione del primo cimento professionale presso la Pretura di Taverna. Mio padre, tornato alla professione dopo la lunga e impegnativa “parentesi” politica, mi aveva affidato a lui – io giovane praticante – per l’esordio dinanzi l’Autorità giudiziaria, e se ne creò l’occasione per una causa di rissa e lesioni, dinanzi al Pretore di Taverna. Era il 1987. Il ricordo è ormai piuttosto sfumato, ma le immagini, sia pur fugaci, di quella giornata sono ancora nella mia mente: la piccola aula della pretura, i colleghi impegnati nella causa, il viso bonario del pretore. Ma soprattutto l’attenzione, quasi paterna direi, che Totò prestava al giovanissimo collega affidatogli dal suo fraterno amico per il primo cimento professionale in un’aula di giustizia penale. “L’Avvocatura è cultura, arte, missione, sacerdozio, impegno supremo di ogni risorsa intellettuale e spirituale”: con queste magnifiche parole, Alfredo Cantàfora, nel corso della cerimonia di assegnazione della Toga d’oro in Corte d’Appello, nel 1983, descriveva la nostra professione. E sono parole, direi, che si attagliano perfettamente alla figura dell’avvocato Talerico, per il quale l’Avvocatura fu certamente impegno totalizzante e ragione di vita. Che Avvocato fu Totò Talerico? Io lo definirei un avvocato “classico”, con un aggettivo che potrebbe apparire generico, ma che in realtà abbraccia compiutamente e in modo coerente la poliedrica personalità della sua figura. Lo fu, innanzitutto, nell’esercizio della professione, “sul campo” per così dire: dalla conoscenza approfondita

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IN MORTE DI EMONE. DIALOGO, CONTRADDITTORIO E FUNZIONE DIFENSIVA NELL’ANTIGONE DI SOFOCLE

>Scarica l’articolo< di Nunzio Citrella*– ​Il dialogo tra Emone e Creonte, inserito in un’opera nella quale ciascuna battuta presta il campo a profondissime riflessioni universali, è l’oggetto di questa breve osservazione orientata a fornire una chiave di lettura sulla tragicità della funzione di avvocato penalista che l’Antigone ci presenta con un impatto formidabile. ​Va premesso che Sofocle ci racconta una storia che fa proprio della universalità dei personaggi uno dei suoi maggiori punti di forza, indipendentemente dall’abito professionale indossato dallo spettatore: nel corso della sua vita, ciascuno spettatore è Antigone, Creonte, il Coro. ​Quando ci si approccia ad Emone, però, la storia cambia ed Emone può essere riletto, alla luce della teoria contemporanea della difesa penale, come paradigma della funzione dell’avvocato. Benché Sofocle non definisca mai Emone come un avvocato, trattandosi di figura al tempo inesistente, la posizione del nostro, figlio di Creonte e promesso sposo di Antigone, si colloca in uno spazio tragico in tutto e per tutto identico a quello occupato dall’avvocato; per questa ragione potremmo provocatoriamente definirlo, per dare l’idea, “avv. Emone, del foro di Tebe”. ​In quel breve e tragico scambio di battute con Creonte, Emone veste il ruolo di vero antagonista ponendosi volontariamente al centro dello scontro in atto tra i protagonisti della storia: a differenza di Antigone e Creonte, che per tutta la tragedia resteranno fermi nelle loro posizioni (Creonte sembra ravvedersi solo quando sarà troppo tardi), Emone si evolve, tenta un dialogo, lotta per amore usando le parole del potere, dimostra di amare in egual misura Creonte e Antigone. È quella che Martha Nussbaum descriverebbe come l’incarnazione di un’etica della flessibilità e della ragionevolezza, contrapposta al dogmatismo accecato dei due protagonisti principali. È un doppio amore, verso la promessa sposa e verso il padre; un doppio amore non corrisposto perché Creonte non lo ascolta e Antigone sembra talmente accecata dal suo desiderio di morte da non riuscire neppure a capire che l’amore/desiderio di vita di Emone potrebbe salvare tutti. ​Vediamo come entra in scena Emone, presentato dal Coro: «Vedo venire qui il tuo figlio più giovane, Emone: forse o spinge il sogno infranto del matrimonio? Il dolore per Antigone, per la sua sposa promessa?». ​L’avvocato Emone entra in scena già marchiato dal pre-giudizio del popolo: la profonda convinzione che l’interesse per cui egli si muove sia meramente personale. Per il popolo, Emone si muove per difendere il suo amore. ​Creonte, dal canto suo, è un Giudice che finge di non patire questo pregiudizio, ma nel suo “benvenuto” al figlio, limita implicitamente ed inesorabilmente lo spazio di manovra dialettica del figlio, costringendolo a scegliere: «Figlio, perché sei qui? La sentenza di tuo padre contro la tua fidanzata ti fa infuriare? Oppure ti resto sempre caro, qualunque decisione io prenda?». ​Con questa pressione, con questo ristretto e rischioso spazio argomentativo che gli resta per perorare la sua causa, Emone prende la parola, diremmo che “discute” il suo processo. Lo fa con una orazione che rispetta tutte le regole dell’oratoria classica e che è stata oggetto di svariate interpretazioni. ​Il figlio di Creonte, il figlio del potere, usa la lingua del potere, le strategie retoriche tipiche del potere non tanto per persuadere il padre a salvare la sua sposa, quanto per convincerlo a trovare una definizione condivisa della parola giustizia. ​Come nella formula del giuramento dell’Avvocato, Emone presta la propria opera «per i fini della Giustizia» o, come nella più enfatica formula abrogata nel 2012, «per gli interessi superiori della Nazione». ​La giustizia è per Creonte lo strumento di esecuzione dei suoi editti: «quello che è stato scelto dalla città: a lui bisogna obbedire, nelle questioni piccole e in quelle grandi, nella giustizia e nel suo contrario». Creonte incarna la giustizia del potere assoluto. ​La giustizia, per Antigone, coincide esclusivamente con l’imputazione. Spinta dal suo desiderio di morte, riduce la giustizia a mero strumento attraverso il quale compiere il suo progetto simbolico di contestazione assoluta e la invoca solo per scagionare la sorella Ismene. ​La giustizia di Emone è completamente diversa: si tratta di una giustizia nel nome del popolo di Tebe che ha l’obiettivo di mantenere la pace sociale ed è esercitata per l’appunto nell’interesse superiore della polis. ​Nel serrato dialogo che segue l’orazione di Emone questo concetto si coglie in tutta la sua drammaticità. La condanna a morte è contro la giustizia perché «il popolo di Tebe – la città intera – non la pensa così [come Creonte, n.d.r.]». Con quella sentenza, Creonte dimostra di andar bene solamente «per governare da solo una terra deserta». ​Si giunge quindi al momento che più di tutti delimita la funzione di Emone: ​CREONTE: «Il tuo discorso è tutto in difesa di quella» EMONE: «E di te, e di me! E degli dei di sotterra». ​Ecco che nella figura di Emone si congiungono, drammaticamente, tutte le visioni contrapposte, tutti gli inconciliabili assoluti. Come evidenziato da Alberto Andronico, di fronte all’incommensurabilità dei discorsi e alla dismisura delle posizioni di Antigone e Creonte, Emone cerca disperatamente di costruire un logos condiviso per evitare il crollo della polis. Nella sua risposta al padre, Emone conferma di parlare a difesa di Antigone, ma anche a difesa del potere visto che gli fornisce gli strumenti per risolvere un corto circuito che il popolo comincia a osteggiare. ​Il dibattito, il dialogo tra gli assoluti tentato da Emone rappresenta l’unico strumento attraverso il quale il potere riesce a metabolizzare la contestazione e sostanzialmente a perpetuarsi: in questo senso, quindi, tutti gli sforzi di Emone sono sorretti e ispirati dal desiderio di vita. La vita di Antigone, in primis, ma anche la “vita” del potere, incarnato da quel padre che ama. ​La fine dello scambio di battute tra padre e figlio coincide con il tramonto della speranza che il dialogo possa risolvere il conflitto. Creonte vuole «sempre parlare e non ascoltare mai le risposte». ​Tramonta la possibilità di utilizzo di una procedura predisposta dal potere, con il linguaggio del potere, che mantenga l’ordine sociale: è una sconfitta del desiderio di vita che conduce inesorabilmente alla

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NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE

di Giorgio Spangher* >Scarica l’articolo< Non è agevole prevedere quali potranno essere gli scenari del sistema giustizia, e sul processo penale, in particolare, dopo l’esito del referendum. In tempi ravvicinati, i protagonisti – vincitori e perdenti – dovranno procedere ad alcune verifiche interne (gli organi direttivi) ed esterne (politica ed organismi istituzionali). Guardando anche più avanti, va tenuto conto che manca un anno (anche meno) alla prossima consultazione politica ed appare difficile ipotizzare riforme di sistema e di ampio respiro. Si procederà con interventi settoriali condizionati dall’emergenza. Il tema della riforma della giustizia sarà certamente oggetto della campagna elettorale, non essendo escluso che i temi referendari vengano ripresi dalle forze politiche sia di maggioranza, sia di opposizione. Un passaggio non eludibile sarà certamente rappresentato, oltre che dalle verifiche interne (A.N.M., Camere penali, C.N.F.), anche dal rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura e, in particolare, dalle eventuali modifiche alla legge elettorale sia della politica, sia della componente togata. Non è escluso che visto l’esito referendario tutto resti immodificato, salvo che per la componente della magistratura ci si orienti verso alcune modifiche in senso proporzionale. Questo potrebbe indurre la politica a riproporre la formulazione referendaria per la componente laica. Ci vorrebbe, in ogni caso, un coinvolgimento dell’opposizione, risultata vincitrice della tornata referendaria. Una modifica condivisa toglierebbe dal tavolo un aspetto controverso (il sorteggio) del referendum e potrebbe aprire più facilmente la strada alla riforma con legge ordinaria della c.d. separazione delle carriere. Non può escludersi la possibilità di una modifica costituzionale che veda l’inserimento dell’avvocato in Costituzione. Quanto alle riforme più strettamente processuali, va esclusa la possibilità di ripercorrere la strada di un sistema accusatorio impostato sulla centralità del dibattimento. La logica del processo a trazione anteriore appare irreversibile, accentuata anche dalla fortificazione del processo mediatico nella fase investigativa e dal ruolo della persona offesa (da escludere una modifica costituzionale che ne rafforzi ulteriormente il ruolo). In questo contesto, non sono escluse modifiche di segno garantista, scartato un ritorno alla logica del giudice istruttore, ma piuttosto sviluppando quella del giudice del fascicolo. Indubbiamente si imporrebbe una più netta separazione in un doppio binario dei processi di criminalità organizzata dagli altri (con tensioni sulla criminalità economica) attraverso una riscrittura dell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e dell’art. 4 bis ord. penit. Tuttavia le condizioni generali non sembrano favorire una simile operazione che incontrerebbe l’ostilità della Procura Nazionale Antimafia. Esclusi interventi atti a ridimensionare i poteri del giudice del dibattimento di ricercare una “sua” verità nonché a limitarne i poteri di cui agli artt. 506 e 507 c.p.p.,  resta il nodo delle impugnazioni soprattutto dell’appello, relativamente alla inappellabilità da parte del p.m. della sentenza di proscioglimento del giudice monocratico (la questione è stata rimessa alla Consulta) e le intenzioni della magistratura di abrogare il divieto della reformatio in peius, nonché una più rigida riscrittura del giudizio di appello, attraverso la previsione di motivi manifestamente infondati. Parrebbe destinato all’archivio – come detto – il progetto Mura di una ampia riforma del processo penale mentre non è chiaro come si supereranno le questioni del contraddittorio anticipato per l’applicazione della misura carceraria. Come si vede, un quadro con molte ombre che richiederà tempi non brevi per essere definito, dovendosi ipotizzare un “passaggio” per una verifica più approfondita alla prossima legislatura. Del resto, eventuali deleghe sarebbero conferite al nuovo Parlamento e le incerte sorti delle elezioni consigliano prudenza alle forze politiche. Il tempo potrà essere usato dalla avvocatura penale per riconsiderare il proprio ruolo dopo il modesto esito referendario. *Emerito di procedura penale nell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e Straordinario nell’Università Link di Roma.   (Editoriale del n.1 – aprile 2026 di Ante Litteram)

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