Oltre la norma

L’ERRORE GIUDIZIARIO

di Nico D’Ascola* –  SOMMARIO 1. I FONDAMENTI SOCIALI DELL’ERRORE GIUDIZIARIO – 2. L’ETEROGENESI DEI FINI – 3. LA MORTE DEL DIRITTO – 4. LA GIUSTIZIA COME AZIENDA – 5. IL CIRCO MEDIATICO – 6. L’INTERPRETAZIONE CREATIVA  – 7. CONCLUSIONI   1. I fondamenti sociali dell’errore giudiziario Per un avvocato penalista quale io sono, scrivere dell’errore giudiziario è un compito difficile e sofferto. Tanto quanto è difficile scrivere delle cose che ti hanno tormentato per troppo tempo. Che l’esito di un processo avrebbe potuto (convinzione già sufficiente a generare il disagio) e, in taluni casi, dovuto esser diverso, è una sensazione talmente inaccettabile da indurre istintivamente meccanismi di rimozione. Sul punto occorre preliminarmente osservare che le occasioni di errori giudiziari si moltiplicano in una società che con indifferenza sembra avere accettato l’idea che l’eterno conflitto tra libertà e autorità debba essere risolto nella preconcetta direzione di un buio trionfo della punizione. Esito scontato per società tecnocratiche e piatte, volte all’efficientismo e alla superficialità, indifferenti verso vicende individuali delle quali ritengono di non doversi troppo occupare. Ciò conferma che quelle efficientiste e tecnocratiche sono società per le quali l’imputato non è un uomo, ma solo un costo, un fastidioso caso di devianza da rimuovere al più presto. Talvolta anche indipendentemente dalla sua effettiva responsabilità. Con la conseguenza che l’errore giudiziario finisce per essere anche causato da accertamenti frettolosi. Come tali ad alto tasso di errore. Nel medesimo quadro deve poi collocarsi la tendenza alle pene esemplari, quindi richieste e irrogate in violazione dei principi costituzionali di proporzione e di personalità colpevole della responsabilità penale. Tendenze per confermare la diffusione delle quali già basterebbe leggere alcuni programmi politici per la giustizia penale, sul punto orientati da sondaggi che ne dimostrano la popolarità. Senza poi trascurare che addirittura la nascita e l’iniziale successo di taluni partiti politici sono stati agevolati dalla diffusione di ottuse propagande giustizialiste, con estrema leggerezza condivise da larghi strati della nostra società. È chiaro che in un contesto siffatto il rischio dell’errore giudiziario esplode per effetto della spinta sociale alla punizione e della connessa svalutazione del significato da attribuirsi alla libertà e alla vita dell’uomo. Di quanto scrivo è sintomo l’agghiacciante numero di suicidi in carcere, che non sembra turbare più di tanto la coscienza nazionale, in tante altre disparate occasioni pronta ad esibire la propria sensibilità. In altri termini, la deriva anti-garantista innescata da mani pulite e la sete di protagonismo e carrierismo giudiziario che ne è derivata, hanno provocato una sorta di generalizzato consenso sociale a favore della condanna. Una sorta di surrettizio e improprio mandato popolare alla magistratura che di tale mandato è priva per legge. Consenso che però seduce i più fragili e inesperti. Insomma, sono ormai evidenti i fondamenti anche sociali e collettivi dell’errore giudiziario. Ecco perché oggi appare inadeguata la sua tradizionale e ragionevole difesa, secondo la quale esso sarebbe causato da fattori esclusivamente concernenti la controversa interpretazione e applicazione del diritto, ovvero casi di difficile ricostruzione del fatto, risultando per tali ragioni inevitabile. Se è vero che esso è insito nella ingenua pretesa (tuttavia non altrimenti ovviabile) di ricostruire la verità attraverso attività processuali formalizzate e come tali non sempre in grado di garantire che ciò che si è acquisito corrisponda al vero, è altrettanto indiscutibile che una società veramente giusta dovrebbe limitare quanto più possibile il sacrificio dell’innocente. Non si può poi ignorare che, nella condivisibile direzione di un significativo allargamento della nozione di errore giudiziario soccorre il pensiero di due grandi e veri maestri. Salvatore Satta, richiamando Francesco Carnelutti, ne sosteneva la diffusione. Anche una sentenza assolutoria in primo grado già ne proverebbe la esistenza. Mi permetto di aggiungere che a conclusioni analoghe si dovrebbe arrivare per il caso di un processo penale che non avrebbe dovuto celebrarsi nemmeno nella fase della udienza preliminare, per indagini che non avrebbero dovuto essere compiute, per misure cautelari che non avrebbero dovuto essere adottate o mantenute. Né si può escludere da questo stesso ambito una erronea e più grave qualificazione giuridica. Casi, questi, anch’essi sintomatici dell’errore giudiziario. In altri termini la categoria della quale ci stiamo occupando, ben al di là di quanto taluni suggeriscono nel tentativo di minimizzare il fenomeno, non richiede la pronuncia di una sentenza di condanna successivamente corretta. In verità non vi è alcuna ragione per escludere che pure l’utilizzazione di un elemento di prova non adeguatamente verificato, ma presentato come grave, costituisca errore giudiziario, dato il contrasto, in casi siffatti, con il principio secondo il quale non è prova ciò che non è verificato o non è verificabile.   2. L’eterogenesi dei fini Il clima che ho tratteggiato ha fortemente eroso la cultura del dubbio, nonché del rigoroso rispetto delle garanzie processuali. Ma soprattutto dei principi fondamentali, anche di quelli costituzionali sui quali molti, compresi quelli che se ne discostano, hanno pure dovuto giurare.  Ne è conseguita la sconfitta del progetto di matrice popperiana di una verità non assoluta e non imposta dall’alto. Bensì frutto di verificazione e falsificazione. La convinzione che nel processo penale non si ponga una questione di verità in termini assoluti, ma che la sentenza stessa si accrediti soltanto nel caso in cui le attività che l’hanno generata abbiano compiuto un percorso dialetticamente qualificato, non ha trionfato. Ciò malgrado le scienze superiori abbiano da tempo insegnato che non tutte le proposizioni vere sono dimostrabili come tali e addirittura che il risultato dell’esperimento scientifico muta a seconda dello sperimentatore. Enunciati, questi, sufficienti a scolpire i lineamenti di una scienza che con ammirevole modestia esibisce la propria incertezza, al contrario di quanto sembra avvenire altrove. Incertezza che, trasferita al processo penale, se anche non può limitare ad libitum la pronuncia del giudice, andrebbe tenuta in maggior conto. Analogamente deve dirsi con riferimento alla saggia e pacata convinzione secondo la quale giudicare è attività estremamente difficile e complessa, che implica, non soltanto il superamento di un concorso, ma, altresì, cultura generale e cultura giuridica (oggi poco diffuse, dato anche il pietoso stato della istruzione e della

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OLTRE LE MURA, VERSO CASA

di Pantaleone Pallone* – C’è un momento, nel percorso della giustizia, in cui il codice cede il passo all’uomo e la sanzione si trasforma in speranza. Quel momento, per la Camera Penale “Alfredo Cantàfora”, ha avuto il profumo della salsedine e il calore di una tavola imbandita. Con l’avvio del progetto “Adozione in Città”, nato dal Protocollo d’Intesa del 23 dicembre scorso, la nostra Camera Penale, guidata dal Presidente Francesco Iacopino, ha scelto di non limitarsi alla difesa tecnica, ma di farsi promotrice di una difesa sociale della dignità umana. Un’iniziativa corale che ha visto la luce grazie alla sinergia con il Vescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e l’Istituto Penale per i Minorenni “Silvio Paternostro”. Un plauso particolare va all’eccellente lavoro di coordinamento svolto dai componenti del nostro Direttivo, gli avvocati Antonella Canino ed Enzo Galeota – quest’ultimo prezioso nel suo ruolo di coordinatore dell’Osservatorio Carcere ed Esecuzione Penale – e al Responsabile dell’Osservatorio Giustizia Riparativa, l’avvocato Francesca De Fine. L’iniziativa è rivolta a quei giovani detenuti, particolarmente stranieri, privi di una rete familiare sul territorio italiano, o giovani che hanno smarrito il conforto di un riferimento familiare. A loro, il progetto offre l’incontro con adulti e famiglie volontarie disposti a costruire un ponte tra il “dentro” e il “fuori”. Non dimenticheremo facilmente la prima uscita di questo percorso, che ha visto come protagonista un giovane di nome Jawad. In arabo, il suo nome significa “Dono”: una coincidenza che appare quasi come un piccolo miracolo, un segno del destino che illumina il senso profondo del nostro impegno. Jawad, il cui desiderio più grande era semplicemente vedere il mare, si è ritrovato sul lungomare di Catanzaro Lido, accolto da braccia pronte non a giudicare, ma ad ascoltare. Lì ha incontrato Giuseppe e Valentina, Simone e Roberta: le prime famiglie ad aver manifestato con generosità la propria disponibilità, trasformando un protocollo giuridico in un incontro autentico tra persone. La risposta di Jawad alla domanda se preferisse pranzare in un ristorante o in una casa – “Anche casa è fuori!!” – non è stata solo una battuta spontanea, ma una lezione di diritto vissuto. Ci ha ricordato che la rieducazione non passa solo attraverso la pena, ma attraverso il riconoscimento di appartenere ancora a una comunità. Come Direttore di questa rivista e come giurista, avverto il dovere di chiamare a raccolta tutte le realtà associative del nostro territorio. Abbiamo bisogno di associazioni, famiglie e cittadini che, come queste prime coppie, abbiano il coraggio di scommettere sul recupero di questi giovani. Ante Litteram continuerà a raccontare questo percorso, convinti come siamo che la vera giustizia sia quella che, pur fermando chi ha sbagliato, non smette mai di offrirgli una sedia alla tavola della civile convivenza. L’invito è aperto: facciamo sì che quel fuori diventi, per ragazzi come Jawad, il luogo in cui sentirsi finalmente a casa. *Direttore “Ante Litteram”   RASSEGNA STAMPA La Novità Online https://bit.ly/4qOy5mB Gazzetta del Sud https://bit.ly/3LCYR2d Catanzaro Informa https://bit.ly/49eBMfi La Nuova Calabria https://bit.ly/4blWMSD Calabria 7 https://bit.ly/44ZDsa1 Catanzaro City Magazine https://bit.ly/3L8jza9

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SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: UNA SCELTA DI CIVILTÀ GIURIDICA

  Intervista al dott. Massimo Vecchio* di Silvia Raiola – Responsabile Osservatorio Giovani-MIUR Per noi è un immenso piacere e onore, affrontare questa intervista con un magistrato, col suo percorso professionale di oltre quarant’anni: lei stato è per quasi un decennio sostituto procuratore presso il tribunale di Catanzaro; poi, giudice della prima sezione civile dello stesso Tribunale; successivamente, sempre qui a Catanzaro, consigliere della Corte di appello (sia nella sezione penale che in quella civile) e, per dodici anni, presidente della Corte di assise; infine, ha concluso la sua carriera in seno alla Suprema corte di cassazione, come presidente della prima sezione penale e componente delle Sezioni unite penali. Pertanto chi più di Lei può offrire un’attenta valutazione sull’argomento della separazione delle carriere dei Magistrati. La prima proposta in relazione alla separazione delle carriere fu presentata ad ottobre 2022 quale proposta di legge di iniziativa popolare, portata avanti grazie alla raccolta firme dell’Unione delle Camere Penali. Come ha vissuto il primo referendum per il quale si è stati chiamati a votare il 12.06.2022? Cosa non ha funzionato? Era favorevole? Per la verità la questione era divenuta decisamente annosa. Di referendum abrogativi delle norme dell’ordinamento giudiziario che consentivano il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (e viceversa), ne era stato già tenuto un altro, oltre venti anni prima dell’ultimo, il 21 maggio 2000, con esito parimenti infruttuoso. Tra i due referendum il passaggio di funzione era già stato limitato e rimodulato dal legislatore delegato nel 2006; e, subito dopo il referendum del 2022, la riforma c.d. Cartabia, attualmente in vigore, ha ulteriormente e drasticamente ridotto la possibilità di cambiamento delle funzioni. Il Consiglio superiore della magistratura, nell’articolato parere reso sul disegno di legge di revisione costituzionale, ha rilevato che negli ultimi cinque anni la media degli appartenenti all’ordine giudiziario, transitati dall’una all’altra funzione, è risultata pari ad appena lo 0,31 % di tutti i magistrati in servizio. Il punto è che lo strumento del referendum abrogativo sconta la strutturale inadeguatezza dell’istituto, quando si tratta di intervenire in ambiti tecnicamente complessi. E, peraltro, il passaggio di funzioni (fenomeno divenuto oggi praticamente irrilevante) costituisce soltanto uno dei profili della “major quaestio” della revisione costituzionale in ordine alla ridefinizione degli statuti ordinamentali del giudice e del pubblico ministero. Con questa consapevolezza ho votato per l’abrogazione delle disposizioni concernenti il passaggio delle funzioni.   Ha mai pensato che si riuscisse ad arrivare dopo quasi tre anni, al referendum sulla riforma costituzionale che sancisce la separazione delle carriere dei Magistrati? Anche se, qualche volta, la tentazione è stata forte, mi sono sempre imposto di non fare previsioni sui fatti della politica: alla fine accade se non l’impensabile, certamente l’imprevedibile. Chi mai, alcuni anni fa, avrebbe vaticinato che l’on. Meloni sarebbe diventata Presidente del Consiglio dei ministri; avrebbe governato tanto a lungo; e avrebbe capeggiato una coalizione sufficientemente coesa da far approvare in Parlamento la revisione della Costituzione?  Il testo della riforma è chiaro lì dove nell’art. 104 della Costituzione, così come modificato, sancisce che la magistratura requirente continuerà a costituire un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; semplicemente il magistrato dovrà scegliere definitivamente quale delle due carriere intraprendere all’inizio del percorso professionale. Ciononostante, la magistratura avversa con ogni forza tale riforma, sostenendo che i PM saranno “politicizzati”, e finiranno sotto il controllo dell’esecutivo. Qual è il suo parere in merito? Per vero non sono d’accordo con la supposizione che (tutta) la magistratura avversi con ogni forza la revisione costituzionale; quanto meno ritengo che l’assunto resti tutto da verificare. Certa è, invece, la avversione della Associazione nazione dei magistrati. Ma non è detto che l’Associazione (alla quale è per vero formalmente iscritta la maggioranza dei magistrati e nella quale in passato ho anche attivamente militato) rifletta, poi, fedelmente sulla questione il pensiero di tutti gli associati. Alla recente assemblea straordinaria generale degli iscritti, tenuta a Roma il 25 ottobre 2025, la mozione “È giusto dire No” (alla riforma) è stata approvata con appena 1.189 voti (espressi per oltre l’80% mediante deleghe). Ma i magistrati ordinari sono circa diecimila! Ciò detto e venendo alla Sua domanda, nella anzidetta mozione non c’è, in verità, traccia alcuna della evocazione del pericolo del controllo del pubblico ministero da parte del governo; più cautamente e ambiguamente si insinua soltanto il timore di un avvicinamento del “pubblico ministero al potere esecutivo”. Ora il punto è, qui, essenzialmente di metodo. Non mi sembra seriamente contestabile che oggettivamente la legge di revisione conserva e rafforza l’indipendenza e la autonomia dei magistrati della carriera requirente. E nelle dispute sulla riforma si dovrebbe esclusivamente avere riguardo al testo del provvedimento approvato in doppia lettura dal Parlamento. Ovviamente nulla vieta di opinare che, in avvenire, ulteriori leggi di revisione costituzionale potrebbero assoggettare il pubblico ministero al controllo o, addirittura alla direzione, del ministro della giustizia o di altra autorità politica. Ma siffatta supposizione è – alla evidenza – assolutamente impertinente ed eccentrica. Del resto il trucco dialettico sotteso è facilmente smascherato: si tratta in effetti del capzioso stratagemma del cambio di argomento, per l’esattezza dell’undicesimo sofisma catalogato nella Eristische Dialektik di Schopenhauer. Né, poi, ha pregio la denunzia del pericolo ulteriore della dispersione di una supposta «cultura della giurisdizione», in ipotesi comune ai  giudici e ai pubblici ministeri. In passato, certamente, nella vigenza del codice di rito del 1930, l’osmosi continua tra le due carriere e l’esercizio da parte del pubblico ministero di attribuzioni (ora di esclusiva spettanza del giudice) in materia di formazione della prova e in materia di provvedimenti sulla libertà delle persone, avevano creato una comunanza di esperienze professionali e la trasversale elaborazione di saperi e di buone  prassi, nel senso, appunto, di una  «cultura della giurisdizione» (inquisitoria), propria di tutti i magistrati. Ma si tratta del passato. Oggi l’espressione non ha più alcun apprezzabile significato: le esperienze professionali sono affatto diverse; in comune, sul piano culturale, tra giudicanti e requirenti, restano solo i pregressi studi universitari di giurisprudenza, che hanno, peraltro, fatto anche avvocati, notai, accademici, insegnanti di materie giuridiche,

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