Oltre la norma

IL MENESTRELLO CALABRESE

Di Alessandro Guerriero*– Ironia pungente, linguaggio beffardo, anticonformismo, sensibilità unica, saggezza popolare mediterranea. Questo e tanto altro è stato, anzi è, Rino Gaetano. Intriso delle sue radici calabresi ma formatosi nelle periferie romane, Gaetano è, senza tema di smentita, uno dei più importanti artisti del secondo novecento. Il cantautore calabrese, rimasto profondamente legato alla sua terra di origine, ha rifiutato sempre ogni tipo di etichetta e, a differenza dei suoi contemporanei ha evitato di schierarsi politicamente. Fu tra i primi a cantare l’emarginazione, la diseguaglianza, i temi del lavoro e della dignità senza mai perdere di vista la ricerca musicale e il gusto per il non sense e per l’assurdo ioneschiano. Ad un ascolto superficiale, come fu per molti al tempo delle sue esibizioni, Rino Gaetano appare un artista scanzonato e divertente. I sui testi, al contrario, trasudano impegno politico e narrazione caustica dei vizi e dei malanni della società e delle istituzioni. Rino Gaetano ha raccontato senza mai banalità la condizione femminile, lo sfruttamento lavorativo, la corruzione, la rivoluzione sessuale, trasfondendo con naturalezza queste tematiche in brani di autentica avanguardia. La sensazione che riusciva a trasmettere è che si divertisse anche tanto, con quel sorriso sornione e quella tuba cosi perfettamente disallineata alle sue maglie a righe. Alcuni analisti hanno anche ipotizzato che i suoi testi fossero dei testi criptici sui grandi misteri italiani. Nel libro dell’avvocato Bruno Mautone si ipotizza che in Berta filava si parlasse dello scandalo Lockheed che fece dimettere il Presidente della Repubblica Leone. Oppure che il “santo vestito d’amianto” fosse Eugenio Cefis, consigliere dell’AGIP, presidente dell’ENI dal ‘67 al ‘71 e poi della Montedison dal ‘71 al ‘77, Cavaliere di Gran Croce ma anche sospettato mandante nell’attentato a Enrico Mattei, che stava per siglare un importante contratto riguardante lo sfruttamento del petrolio argentino a favore dell’Italia. Insomma, pur al netto di suggestive ricostruzioni, rimane la grandezza di un cantautore impegnato che, all’apice della sua carriera muore, appena trentenne, in un incidente stradale sulla Nomentana. Manca oggi nel panorama musicale italiano un interprete di siffatta potenza che sappia parlare al popolo senza scadere nel populismo. Rino Gaetano riusciva a farsi megafono di rivendicazioni e di delusioni, di denunce argute e di ritratti dissacranti, insomma di una minoranza disturbante e viva. Le sue composizioni, mai retoriche o scontate, colpiscono per un sensazionale equilibrio tra denuncia civile e leggerezza. Oggi ancora, Rino Gaetano è esempio e ispirazione per moltissimi artisti e il suo profilo originale e iconico riecheggia in film, libri e pieces teatrali. Chissà come avrebbe commentato gli assetti politici e sociali della nostra attualità. Forse con una parola, uno slogan, un urlo inarrivabile per portata evocativa e per testimonianza d’amore per la società italiana: Nuntereggae più.   *Avvocato, già Vice Presidente della Camera Penale Alfredo Cantàfora di Catanzaro (Pubblicato in Ante Litteram n.2-2025)  

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LA COSTITUZIONE GUARDA ALLA VITTIMA: SVOLTA O CAMBIO DI PARADIGMA? Conversazione con Vittorio Manes

In limine Desidero rivolgere un sentito e sincero ringraziamento all’avv. Gian Domenico Caiazza, direttore del periodico “L’Eccezione”, per aver generosamente autorizzato la pubblicazione sulle pagine della nostra rivista “Ante Litteram” di questo straordinario contributo. L’eccellente intervista curata dall’amico e collega Francesco Iacopino – nella sua veste di Presidente della Camera Penale di Catanzaro – al Prof. Vittorio Manes, pubblicata sulle pagine de L’Eccezione, merita più di un semplice plauso formale. Essa rappresenta un lucido, seppur doloroso, punto di riferimento intellettuale in un panorama in cui il dibattito sulla giustizia sta progressivamente degenerando in discussioni culturalmente inaccettabili, soffocato da una politica che ha contaminato gli spazi storici dentro i quali la nostra civiltà giuridica ha preso forma e sostanza. Al Prof. Manes e a Francesco va il merito di aver sollevato con accuratezza il velo su una delle derive più insidiose della modernità: la sempre più marcata assolutizzazione della figura della vittima nel diritto penale. Come efficacemente evidenziato nel corso della conversazione, la vittima è da tempo diventata l’eroe contemporaneo e il suo status persino “desiderabile”, generando un vero e proprio “populismo vittimario” in cui si rivendica e si proclama la colpevolezza prima ancora che un processo sia iniziato. Questo fenomeno rischia di tradursi in un vero e proprio trauma costituzionale. Il disegno di legge a cui assistiamo, volto a introdurre la tutela della vittima direttamente nella Costituzione, minaccia di scardinare il delicato parallelogramma di forze su cui si regge il giusto processo regolato dall’Articolo 111. Inserire acriticamente la tutela della vittima in quel perimetro significa compromettere l’inviolabilità del diritto di difesa (Articolo 24) e, ancor prima, la presunzione di innocenza. Il processo penale nasce storicamente come strumento di emancipazione dalle passioni collettive e dalla logica della vendetta; è lo scudo del cittadino dinanzi allo strapotere punitivo dello Stato. Se il rito viene invece trainato dalla vittima, si trasforma in una “liturgia del dolore”, in un’ansia di espiazione immediata che esige un capro espiatorio rapido e frugale. L’imputato cessa così di essere un presunto innocente da giudicare con rigoroso distacco per diventare un presunto colpevole, la cui condanna è pretesa a priori per soddisfare le istanze emotive della piazza. Di fronte a questa deriva, l’etica della Giustizia viene mortificata per assecondare le convenienze del momento, senza badare alle tante, gravose ricadute che ciò comporta. Chi ha a cuore la dignità delle istituzioni e la storia del diritto non può assistere in silenzio a questo rovesciamento epistemologico. Sento forte, oggi più che mai, il richiamo alla responsabilità intellettuale. Abbiamo il dovere di ricordare che la grandezza di un sistema giuridico non si misura dalla sua capacità di assecondare gli impulsi punitivi, ma dalla fermezza con cui sa proteggere i diritti dell’individuo, garantendo la terzietà del giudice e la neutralità del rito rispetto alle incontrollabili passioni dettate da momenti di tensione o di rabbia o, peggio ancora, da inaccettabili interessi politici. I miei più sinceri complimenti a Francesco Iacopino per l’acume delle domande e al Prof. Manes per la consueta e magistrale profondità nell’analizzare una delle sfide più cruciali per il futuro della nostra democrazia. Post Scriptum: Sono davvero felice di ospitare questa straordinaria intervista tra le pagine della rivista Ante Litteram. Rappresenta esattamente quel tipo di riflessione alta, rigorosa e militante- nel senso più nobile del termine-che la nostra testata cerca da sempre di promuovere e diffondere.   Avv. Pantaleone Pallone – Direttore Ante Litteram   Intervista F. Iacopino* – L’eccezione – 19 giugno 2026  Vittorio Manes è Ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna, Direttore della rivista Diritto di difesa dell’UCPI e autore di numerosi saggi sulle trasformazioni del diritto penale moderno, di matrice illuministica. Nel suo libro Giustizia mediatica ha analizzato gli “effetti perversi” che la spettacolarizzazione del processo e la pressione emotiva della collettività esercitano sui diritti fondamentali e sul giusto processo. Con il professor Manes abbiamo esaminato contenuti ed effetti della proposta di riforma costituzionale che introduce nell’articolo 24 il principio secondo cui «[l]a Repubblica tutela le vittime di reato». Professore, l’ingresso della vittima nella Costituzione è stato salutato come il riconoscimento di una sensibilità nuova, maturata anche grazie al diritto europeo e alla crescente attenzione verso chi subisce un reato. Siamo di fronte a una svolta culturale o alla consacrazione di un processo già in atto da tempo? «La espressa previsione nel testo costituzionale delle istanze di tutela della vittima è esito di un processo avviato da molto tempo, che ha visto riconoscere sempre maggior centralità e protagonismo alla vittima, dentro e fuori dal processo penale: e si tratta di un percorso non privo di ambiguità ed insidie, anche per gli effetti che lo stesso produce. La vittima è da tempo diventata l’“eroe contemporaneo”, lo status di vittima è diventato persino “desiderabile”, come ha scritto Filippo Sgubbi, nell’epoca del “populismo vittimario” o del “perbenismo punitivo”. Ben inteso: siamo tutti dalla parte della vittima, e tutti condividiamo le sue sacrosante aspettative di tutela e la sua ansia ottenere di verità e giustizia. Ma il percorso che ha condotto all’apogeo costituzionale della vittima nasconde, alla base, un grande fraintendimento: perché di vittima può parlarsi solo all’esito del processo, non prima che questo sia celebrato. Mentre oggi si rivendica e si proclama la qualifica di vittima prima ancora che un processo sia iniziato, col rischio che questo diventi una profezia che si autoavvera». La storia del processo penale moderno è stata anche la storia di una progressiva sottrazione della giustizia alle passioni collettive e alla logica della vendetta. Oggi, con la centralità assunta dalla vittima, stiamo assistendo a una trasformazione del paradigma della giustizia penale, da una prospettiva reocentrica a una prospettiva vittimocentrica? «Non vi è dubbio. La storia del processo penale è un lento e travagliato percorso di allontanamento o di emancipazione rispetto alle istanze emotive e irrazionali che la vittima porta con sé, e di emancipazione dalla comprensibile aspettativa di vendetta che essa pretende. Anche perché se di fronte al reato la parte debole è la persona offesa, di fronte al processo la parte debole è l’imputato, e questo va

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PERCHÈ NON POSSIAMO NON DIRCI LIBERALI? – CONVERSAZIONE CON GAETANO INSOLERA

di Lorenzo Zilletti* Gaetano Insolera non ha bisogno di particolari presentazioni: il suo impegno di avvocato ha sempre affiancato e vivificato, fin dall’inizio della carriera, quello dello studioso e docente universitario di diritto penale. Di proposito, non ho detto “accademico”, ben conoscendo la sua idiosincrasia per quel termine. «E hai fatto bene. Le parole “accademia”, “accademici”, suonano stucchevoli. Vorrebbero dipingere un mondo rarefatto, aulico, depurato dalle ruvidità con cui invece si maneggia lo strumentario penalistico nelle aule di giustizia. Preferisco parlare di Università, un luogo in cui mi avrebbe fatto piacere imbattermi in più spirito critico, al limite dell’eterodossia: un antidoto contro il veleno dell’albagìa professorale e del troppo diffuso servilismo. “Accademico” è chi non getta lo sguardo oltre il giardino, cullandosi nella sua eleganza rassicurante e finendo per non cogliere il contesto reale delle cose; l’asprezza degli scenari politico-sociali in cui si cala la materia che studiamo».   Benché il tecnicismo giuridico sia tramontato da un pezzo, fa sempre bene rammentare la dimensione politica del diritto penale, scoprire il velo che ammanta di apparente neutralità concetti en vogue come prevedibilità, diritto vivente, nomofilachìa e via proseguendo. Dietro, si gioca una partita di potere e tra poteri, sempre sulla pelle dell’individuo. «Chi tiene alla democrazia, deve sorvegliare le sue transizioni. Occuparsi di rapporti tra poteri è un ufficio culturale dal quale i penalisti non possono esimersi, ispirandosi a un’unica e precisa deontologia: difendere l’individuo e i suoi diritti – si tratti anche dell’incarnazione del diavolo – dinanzi alla più potente macchina punitiva inventata dalla modernità».   Per svolgere questo compito non bastano coraggio e indipendenza. Occorre un sistema che creda nella dialettica accusa-difesa, che favorisca il contraddittorio, che assicuri terzietà e imparzialità del giudice. In una parola, quel garantismo che non abbiamo avuto la buona sorte di conoscere nella sua pienezza. «Un sistema penale garantista rimanda necessariamente al liberalismo politico. E cioè a un’ideologia che mette al centro l’individuo e la difesa dei suoi diritti di libertà, contro l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato. Insomma, un sistema “negativo”, fatto di limiti, in cui la libertà cresce in misura inversamente proporzionale alla diminuzione della coercizione. Accanto a quest’accezione, per così dire, classica di garantismo si è andata affermandone una di tipo sostanziale, con valenza propositiva: si vuole che lo Stato si impegni nel perseguire obiettivi solidaristici, di perequazione e ristoro nei confronti di ingiustizie storiche. Tutto corretto, tutto condivisibile, finché questo garantismo propositivo non si rivolge alla risorsa penale. Lì nascono i problemi e il diritto penale rischia di assumere i tratti di una nuova pedagogia sociale; di trasformarsi in strumento per la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale. Un’operazione censurabile e dagli esiti  incerti, destinata più prevedibilmente ad espandere una penalità che continuerà comunque a colpire anche i suoi tradizionali destinatari. Non si tocchi, quindi, lo statuto di “limite negativo” del garantismo penale: i diritti del cittadino, di fronte alla pretesa punitiva pubblica, non possono e non devono essere influenzati o limitati dall’eventuale bontà dello scopo degli obiettivi sociali e solidaristici assunti dallo Stato».   Si è parlato di rapporti tra poteri. Vogliamo soffermarci su quello davvero egemone negli ultimi trent’anni? Riflettere su come gli equilibri attuali siano ben diversi da quelli disegnati dal Costituente? «Quando fu scritta la Costituzione, il ruolo del giudice era inteso come quello di un tecnico applicatore della legge. La preoccupazione comune a tutte le forze politiche uscite dal fascismo era rivolta alle prevaricazioni dell’esecutivo e quindi si rafforzarono soprattutto le prerogative del Parlamento. Lo schieramento di centrodestra dell’epoca confidava in un assetto burocratico e gerarchico della magistratura, che assicurasse stabilità e conservazione. Nei partiti marxisti prevaleva il mito giacobino della vittoria politica e diffidenza verso i temi della giustizia. Fu soltanto alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso che si affermò progressivamente il ruolo politico del giudice ed ebbe inizio la stagione del collateralismo tra correnti della magistratura e partiti, poi anch’essa superata con la fine della prima repubblica. Dinanzi a quella rapida crescita della politicizzazione dell’ordine giudiziario, mancò del tutto una riflessione parallela sulla compatibilità con i princìpi di un regime democratico di magistrati indipendenti e al contempo politicamente attivi».   Fu una grande ingenuità di una parte della politica trascurare quella riflessione. Qualcuno non comprese il potenziale che sprigionava da quel mutamento di pelle del giudiziario.  Qualcun altro lo comprese anche troppo, ma gli faceva gioco per conseguire il successo politico che il pur crescente consenso elettorale non gli assicurava. «Il ceto giudiziario ha dimostrato straordinaria capacità organizzativa, dotandosi di un “sindacato” che, con sapienza, ha progressivamente accompagnato alle tutele corporative un’azione politica diretta. Il tutto schermandosi sotto l’ombrello del diritto alla libera manifestazione di pensiero. La composizione del CSM, squilibrata in favore dei magistrati, ha trasformato quest’organo, immaginato dai costituenti come garante dell’indipendenza della funzione giudiziaria, in una cassa di risonanza dell’ANM, con un’autopoiesi di ruoli e competenze sempre crescenti, invalse nella prassi. Palazzo dei Marescialli è diventato il luogo della gestione e della composizione dei conflitti politici tra le correnti, ivi compreso quelli concernenti le nomine dei capi degli uffici direttivi».   Oggi l’organizzazione che tu descrivi favorisce l’opposizione al Governo in carica, soprattutto sul tema della riforma costituzionale ordinamentale, ma non soltanto. «Lo si è detto per Magistratura democratica, ma per alcuni aspetti può valere anche per ANM: si tratta delle uniche comunità politiche sopravvissute alla fine della prima Repubblica, a cui peraltro parecchi dei loro esponenti contribuirono. Modus operandi, strutture organizzative, ricordano molto l’altrove scomparsa “forma partito”. Dietro l’usbergo dell’irrinunciabile ruolo di garanzia, quella magistratura costituisce la punta di lancia di una vera e propria opposizione politica: la riforma Nordio, per me non abbastanza incisiva e capace di mutare davvero lo stato delle cose, ha avuto almeno l’effetto di renderlo chiaramente visibile».   È impresa difficile riallineare Costituzione materiale e Costituzione formale: la politica ha ceduto troppo. I supplenti, dopo qualche tempo, tornano a casa. Qui hanno eclissato i titolari, espropriandoli delle loro funzioni. Pro futuro faccio mio l’auspicio che sta nel titolo dell’ultimo lavoro di Massimo Luciani, Ogni

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