Oltre la norma

È ANCORA POSSIBILE IL DIRITTO PENALE?

di Giuseppe Losappio*– 1. Diritti dell’uomo, stato di diritto, democrazia e sistema penale sono reciprocamente legati da nessi profondi e ineludibili, più o meno evidenti e decifrabili ma anche ambigui. Palese, univoca e chiaramente leggibile è la connessione con i diritti dell’uomo e la democrazia. Evoluzione, regressi e crisi di ciascuno di questi elementi segnano l’evoluzione, i regressi e le crisi dell’altro. Il diritto penale di una democrazia in buona salute tende a garantire (e realizzare) i diritti umani in misura maggiore rispetto a quello di una democrazia non altrettanto “sana e vitale”. Per converso un sistema penale contrassegnato da violazioni non marginali ed episodiche degli human right è indizio inequivocabile di una democrazia in sofferenza. Meno “trasparente” è la relazione con lo stato di diritto, nell’accezione originaria e minimale di sistema politico retto dalla supremazia della “legge” (del parlamento) che confina e delimita il potere dello stato disarticolandolo in poteri differenti, entro certi limiti autonomi. Anche la costituzionalizzazione del modello, nonostante rilevantissimi progressi, sotto molteplici profili (il vuoto di contenuti e di fini della legalità in senso formale, soprattutto), non ha risolto le ambiguità né assicurato una chiarificazione, anche solo tendenzialmente definitiva. Come ricorda Giovanni Fiandaca, la duplice valenza della riserva di legge (garanzia e legittimazione) «non presuppone una democrazia qualsivoglia, assunta in un senso molto generico e indifferenziato; implica, piuttosto, il riferimento ad un certo modello di democrazia»[1], un modello “ricco” ed esigente, nel quale le scelte in materia penale sono condivise o comunque discusse con l’opposizione e persino con gli stakeholder della “società civile”. Bisogna essere cauti e non lasciarsi irretire dal “perfezionismo democratico” [2]. La democrazia resta la peggiore forma di governo eccetto tutte le altre, come avrebbe detto Winston Churchill[3]. Allo stesso modo – sarà ovvio ma non guasta ripeterlo – è sempre meglio lo stato di diritto dello stato di polizia, la riserva di legge del potere di introdurre reati o pene mediante decreto governativo o, peggio, ministeriale. Ciò posto, il compito della letteratura penalistica di «continuare, senza tentennamenti, a individuare e denunciare i fattori di degenerazione del sistema e il tradimento dell’ideologia costituzionale»[4] impone di osservare che nella democrazia (penale) meramente maggioritaria, la forza del potere di limitare i diritti tende ad essere più forte della forza dei diritti di limitare il potere. Nemmeno un costituzionalismo infiltrato (ex art. 117 Cost.) o, comunque, sostenuto dalle fonti regionali (es. la CEDU) o internazionali (es. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) è sufficiente. La «blindatura» sotto questo profilo resta alquanto «lacunosa»[5]. Così è ben possibile che manifestazioni di politica criminale autoritarie e persino totalitarie non presentino «una sicura illegittimità argomentabile in sede costituzionale»[6] come dimostra l’esperienza degli ultimi 15 anni di crisi dei diritti umani e della democrazia. La corrispondente regressione del diritto penale verso una dimensione francamente illiberale è avvenuta senza che la forma dello stato di diritto subisse scossoni (almeno in apparenza). Vuol dire che la crisi del sistema penale non corrisponde alla crisi dello stato di diritto ma alla crisi dei diritti umani (§ 2) e della democrazia (§ 3), ovvero, che un sistema penale illiberale può anche convivere con quella lettura minimale dello stato di diritto che imbriglia la democrazia nella pericolosa illusione del one more vote power, mentre è inconciliabile con una democrazia intrisa negli human right.   2. Salvo che si ceda ad un atteggiamento di pessimismo qualunquista e superficiale, non si può certo negare che il bilancio dei diritti dell’uomo della democrazia sia complesso, chiaroscurale ma non privo di sorprendenti conquiste. Pensiamo ai successi, fallimenti e limiti delle Corti internazionali e di una giurisdizione universale, pur realizzata benché in modo parziale, disomogeneo e molto diseguale. E non è tutto. È altrettanto innegabile che in molti stati, dal dopoguerra ad oggi, il diritto penale sia evoluto nel segno della mitezza e degli human right. Ciò non toglie che “l’età dei diritti”[7], dopo gli ossimori dell’ingerenza umanitaria e i fallimentari tentativi di esportazione armata, oggi, sembra alle nostre spalle. I trend della storia alludono ad altre direzioni. Con misurato spirito critico, Norberto Bobbio, in un primo momento, osservò che il “vero” problema dei diritti umani non è tanto quello di giustificarli quanto quello di proteggerli; successivamente la considerazione di questo problema non filosofico, ma politico[8] cedette il passo alla desolata osservazione di un avvenire più annunciato che realizzato, di proclamazioni altisonanti in contrasto con la realtà della sistematica ed endemica violazione quasi ovunque di quelle dichiarazioni. I tre pilastri della Rivoluzione francese sui quali si fondava la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  – la Libertà, l’Uguaglianza e la Fraternità – si sono ridotti ad “uno e mezzo” con tutto quello che ne consegue: «la libertà e solo una parte dell’uguaglianza, intesa come semplice uguaglianza formale e astratta di fronte alla legge»[9]. Non si è mai interrotto il loop di immagini – con il quale Bobbio si congedò dalla riflessione su questo tema – di «mucchi di cadaveri abbandonati, intere popolazioni cacciate dalle loro case, lacere e affamate, bambini macilenti con le occhiaie fuori dalla testa che non hanno mai sorriso, e non riescono a sorridere prima della morte precoce»[x].   3. Nella premessa alla prima edizione (1984) della raccolta di scritti, Il futuro della democrazia, lo stesso Bobbio osservava l’orizzonte con uno sguardo di cauto (e sia pure contingente) ottimismo: come nel passato, la «democrazia non gode nel mondo di ottima salute» ma «non è sull’orlo della tomba»; anzi «alcune dittature, sopravvissute alla catastrofe della guerra, si sono trasformate in democrazia», il «mondo sovietico è scosso da fremiti democratici», nessuna delle democrazie occidentali è seriamente minacciata «da movimenti fascisti». Nell’edizione successiva del 1991 il mood è lo stesso. Vengono registrati, ancora una volta, gli slanci democratici dell’U.R.S.S., i processi di democratizzazione dei paesi un tempo satelliti di Mosca, e oltre atlantico, la caduta di «dittature militari apparentemente solide»[xi]. Bobbio non arrischia prognosi de futuro[xii] ma individua una serie di parametri per monitorare e diagnosticare la realtà: la necessità di bilanciare il fondamento in una «concezione individualistica

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GIUSEPPE CARVELLI RICORDA SAVERIO PITTELLI

di Giuseppe Carvelli* – Gentili signore, signori, colleghi carissimi. Commemorare Saverio Pittelli per me è un privilegio, ma nello stesso tempo un’emozione. È doveroso da parte mia, innanzitutto, ringraziare la famiglia, per avermi concesso tale privilegio. Devo confessare che dal giorno in cui ho accettato tale impegno non ho avuto pace. Tanta era la responsabilità che mi avete dato e che mi sono addossato.Non vi nascondo, però, che con il passare del tempo e andando indietro negli anni ricordando la figura di don Saverio in Tribunale, le lunghe conversazioni che facevamo in attesa della causa, la mia agitazione si è calmata ed ho iniziato mentalmente a ricordarlo, a studiarlo con la maturità di oggi. Un’onda di ricordi pervade l’animo e fa intimamente rivivere i momenti dolcissimi di tanta vicinanza spirituale, nell’amarezza sconfinata del rimpianto nostalgico di quei periodi intensi della vita, che sono trascorsi e che appartengono al passato nel quale restano travolti e sommersi care figure, insegnamenti preclari, ambienti e costumi. Conobbi l’avvocato Saverio Pittelli all’inizio della mia pratica forense, fine anni ‘70 inizio anni ‘80. All’epoca le udienze penali si svolgevano nell’aula entrando a sinistra del vecchio Tribunale, oggi sede della Corte di Appello. La presidenza generalmente era rappresentata dal dott. Trovato o dal dott. Scuteri. Per un certo periodo presiedette il Tribunale il dott. Migliaccio. Veniva chiamata la causa, vi era la discussione e, immediatamente dopo l’arringa del difensore, Camera di consiglio e decisione. Dunque i difensori, impegnati nei processi che seguivano, ascoltavano le discussioni dei colleghi. E imparavamo. Venivamo anche giudicati dal pubblico, che era sempre numeroso. Io stesso in aula, aspettando il mio turno per poter presentare l’istanza di rinvio, che immancabilmente mi veniva consegnata o per concludere – se il processo era prescritto o bisognava applicare l’amnistia – o discutere per delega, ascoltavo e ammiravo i bravi avvocati dell’epoca. In tali momenti conobbi don Saverio e posso dire, con orgoglio, che nacque tra di noi una sincera amicizia. Quante volte ricordo mi recavo in Tribunale e dopo aver fatto il lavoro di cancelleria mi fermavo per sentirlo parlare dinanzi al Tribunale o alla Corte di Assise! Richiamare specificamente qualcuna delle sue fatiche in una esemplificazione casistica significherebbe ridurre e avvilire l’imponenza del lavoro da lui condotto, in quanto i pochi casi, in rapporto alle centinaia di processi trattati, non potrebbero avere rilevanza alcuna. Di don Saverio come avvocato parlerò in seguito. Desidero ricordare prima un episodio della sua vita che dimostra la determinazione e il coraggio che ha – per la verità – avuto sempre in ogni occasione, anche la più difficile che gli si è presentata durante la sua carriera, vuoi politica che professionale. Il tema del coraggio è un tema che sta perfettamente a misura di Saverio Pittelli. Gli uomini grandi sono uomini coraggiosi. Oltretutto don Saverio aveva avuto tante occasioni per manifestare in maniera concreta il coraggio. Sono appunto queste parole che frequentemente stanno sulla bocca di tutti ma poi nei fatti, nel quotidiano della vita di pochissime persone. La viltà è un modo per eliminare il problema e dire che non si poteva fare altrimenti. Il coraggio è un ingrediente della figura dell’avvocato penalista. Fulvio Croce per esempio. Bene, Saverio Pittelli, dopo gli studi elementari si avviò a un mestiere manuale. All’età di diciotto anni perse il braccio destro in un incidente di caccia. Salvatosi miracolosamente, impossibilitato a proseguire il proprio lavoro, iniziò con determinazione una storia di riscatto, grazie ad una intelligenza viva e acuta, che è rimasta nella memoria di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. In pochissimi anni terminò gli studi medi e superiori, laureandosi in giurisprudenza presso l’Università la Sapienza di Roma, dove concluse gli studi accademici in poco più di tre anni, mantenendosi grazie alla sua grande preparazione umanistica e giuridica, impartendo lezioni private ad altri studenti, spesso più grandi di lui. Un prodigio! Rientrato in Calabria, avviò subito il proprio studio legale che si impose rapidamente all’attenzione di un vastissimo territorio che abbracciava tutta la costa ionica da Reggio Calabria a Crotone. Eravamo in un’epoca in cui in Calabria e in Italia vi erano grandissimi avvocati penalisti e non era facile emergere tra questi giganti della toga. Bisognava essere bravi! Aldo Casalinuovo, Mario Casalinuovo, Luigi Gullo, Alfredo Cantàfora, Francesco Giurato, che in ogni delicato processo, come codifensore o come parte civile, li aveva sempre accanto. Ho conosciuto e lavorato con questi giganti della toga. Ho conosciuto e sentito discutere il più grande avvocato del novecento, Alfredo De Marsico, commemorato dalla nostra Camera penale sotto la mia presidenza. Ascoltare questi avvocati per i giovani significava entrare nello sconforto e pensare di cambiare mestiere. Nello stesso periodo, si era prima dello scoppio della seconda guerra mondiale e anche durante gli anni di belligeranza, don Saverio non lesinò mai le proprie forze e le proprie scarse risorse per aiutare i concittadini in difficoltà, imponendosi così come punto di riferimento della comunità, alla quale ha prestato ausilio in ogni frangente. Fu così che al termine delle ostilità iniziò la parentesi politica di Saverio Pittelli. Fu Commissario del comune di Isca sullo Ionio su nomina dell’amministrazione militare americana e su segnalazione del Prefetto di Catanzaro. In tale veste, ha più volte ricevuto apprezzamenti di encomio da parte del Ministero degli Interni, per aver saputo far transitare rapidamente il proprio comune dall’amministrazione fascista a quella repubblicana impedendo scontri e favorendo, invece, la rapida pacificazione sociale. Con ciò dimostrando coraggio e determinazione anche in questa vicenda. Poco tempo dopo, ripresa l’ordinaria attività professionale, fu eletto sindaco del Comune di Isca sullo Ionio, alle prime consultazioni elettorali democratiche post belliche. In seguito, nominato vice pretore e proposto per il reclutamento straordinario, che doveva riformare i ranghi della magistratura, rifiutò una carriera in magistratura ordinaria per stare accanto alla sua popolazione, colpita dal terremoto del 1947. Forse l’unico caso in Italia. Tanti magistrati ordinari dei tempi passati provenivano dal reclutamento straordinario. Questo è Saverio Pittelli. Rimangono nella memoria dei suoi concittadini gli scontri, aspri, con il Ministero degli Interni dell’epoca, che

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ANSELMO TORCHIA RICORDA GIUSEPPE SETA

di Anselmo Torchia Cari amici, preliminarmente vorrei dedicare poche ma doverose parole alla iniziativa assunta dalla Camera penale di Catanzaro, che fa da cornice al nostro incontro di oggi. La scelta di ricordare alcune figure eminenti dell’avvocatura della nostra città con un ciclo di incontri “monografici” è meritoria e originale. Attraverso questi incontri ritengo che si dimostrerà la ricchezza del contributo che il nostro ceto professionale ha dato alla storia culturale della città. Ma, al di là di questo elemento, potremo dire, di orgoglio identitario di noi penalisti, credo che davvero la “collana” delle iniziative pensate dalla Camera penale avrà come risultato quello di arricchire la profondità storica dell’autoconsapevolezza della nostra comunità, poiché vi è una fitta trama di relazioni fra molte delle figure che ricorderemo e gli avvenimenti, non solo giudiziari, ma anche sociali e politici della nostra città, della nostra regione e del Mezzogiorno.   Infine, ritengo significativo che questo ciclo di incontri non rappresenti una iniziativa isolata ma piuttosto uno dei segnali di vitalità e di intelligente presenza che la Camera penale di Catanzaro – negli ultimi anni – ha saputo dare, in varie direzioni. Si tratta di segnali che hanno un valore non piccolo in presenza di certi fermenti, tendenze involutive e battaglie di progresso che si susseguono e si combattono oggi intorno al processo penale. L’avvocatura fa quindi bene a sostenere il generoso lavoro della nostra Camera penale e la nostra presenza qui ha oggi, prima di tutto, questo significato. Fatta questa premessa, vengo alla figura che la Camera penale mi ha chiesto di ricordare oggi:Giuseppe Seta. Bene, la prima parola-chiave che mi viene alle labbra, nell’evocare questo collega è: “leggenda”. Nel senso, prima di tutto, di tradizione orale. Un uomo che non amava lasciare testimonianze scritte della sua attività, ma le cui eleganze argomentative, le cui vere e proprie scoperte di logica del processo, e perfino i cui sarcasmi micidiali, venivano riferiti oralmente fra i colleghi e spesso tramandati a noi colleghi più giovani, anche a distanza di tempo. Il suo ricordo è rimasto vivissimo in tutti coloro che hanno, anche solo occasionalmente, ascoltato la sua voce dal timbro discreto ma mai timido. Il racconto di prove – talvolta di coraggio talaltra solo di spericolato e sovrano disprezzo di ogni convenzione – è stato tante volte associato a questo nome, per lo più con un sentimento di ammirazione e di affettuosa insofferenza per ciò che non poteva non apparire come un eccesso. Uomo sicuramente non immune da eccessi fu Peppino Seta. Un eccesso di intelligenza o di intelletto, se così si può dire, che lo portava spesso – e non malvolentieri – a sostenere tesi del tutto opposte al sentire più diretto e comune in virtù di una assoluta fiducia nella sola forza della virtù argomentativa, cioè della sola virtù dell’intelletto. Immediatamente dopo questa prima forma di eccesso, non posso non collocare l’eccesso di passione politica che ha segnato la vita di quest’uomo, comunista gramsciano sin dalla prima gioventù (nei primi anni ‘30) e tale rimasto per tutta la vita. Egli è morto nel 1988 e questo evento gli consentì, forse provvidenzialmente, di anticipare di un anno la fine di ciò che egli amò con eccesso: un ideale politico e soprattutto il convincimento fermissimo che la bellezza di tale ideale si fosse realizzata in una parte non piccola del pianeta. Egli poté così concludere la propria esistenza senza doversi misurare con la terribile prova dell’abiura, parola temuta e aborrita quanto nessun’altra da un uomo, come lui, che conosceva a fondo sia la tragica storia della Chiesa cattolica, sia le durezze della storia della propria chiesa. Sull’impegno politico di Peppino Seta dovrò tornare nel corso di questo inevitabilmente, sommario e incompleto, ricordo della sua personalità poiché non è elemento che si possa esaurire in poche battute. Continuando nella galleria dei suoi eccessi, immediatamente dopo la passione politica io collocherei la sua passione per il diritto e per il processo. Parlando di questo giurista, nel senso più pieno di cultore della scienza giuridica, noi infatti parliamo prima di tutto di un interprete raffinato della disciplina processualpenalistica. Molti degli avvocati più anziani sono stati testimoni di arringhe brillantissime, nelle quali Peppino Seta ha saputo far valere la propria tesi attraverso ricostruzioni e reinterpretazioni audaci e innovative di istituti classici del diritto processuale, risalendo con rigore alla fondazione logica di essi e ai contenuti filosofici che ne costituiscono i presupposti. È questo il terreno che lo vedeva più a proprio agio nelle aule giudiziarie e dove il suo patrocinio poteva davvero fare la differenza. Ma è questo il terreno, anche, che rispondeva meglio al suo esigente gusto di uomo di vasta cultura che, pur dopo essersi a lungo intrattenuto nei territori della letteratura, della psicologia e della sociologia, vedeva – proprio nella costante meditazione sul processo penale – la sintesi più alta della propria missione di avvocato, cioè di uomo e al tempo stesso di scienza e di azione. Anche qui un destino singolare ha fatto si che egli non fosse testimone di una riforma (la legge Vassalli, approvata pochi mesi dopo la sua morte) che tanto promise a coloro che, come Peppino Seta, militarono per una vita nei ranghi del più coerente garantismo ma che poi – oggi ben sappiamo – non altrettanto mantenne. Possiamo dire, con un paradosso, che gli istituti del processo accusatorio, e primo fra tutti quello della parità fra accusa e difesa dinanzi a un giudice terzo, erano tutti ben chiari, da sempre, nella cultura e nella forma logica della mente di Peppino Seta ma che, quando essi furono scritti dal legislatore nel nuovo codice di procedura penale, beffardamente lui stesso non poté farli valere, come avrebbe saputo fare, da par suo. “Garantismo” è dunque una seconda parola-chiave per ricostruire un’immagine di questo nostro illustre collega che possa parlare anche a chi non lo ha conosciuto. Questo termine, oggi molto di voga (a volte anche invocato a sproposito), possiamo invece utilizzarlo per cogliere una connessione cruciale nella personalità che stiamo tratteggiando. Quella fra impegno

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