Senza categoria

NICOLA CANTÀFORA RICORDA FRANCESCO STAIANO

di Nicola Cantàfora – Un saluto ed il più vivo ringraziamento agli Amici della Camera Penale che hanno voluto che partecipassi a questa importante cerimonia per ricordare il mio Amico ed illustre Avvocato Francesco Staiano. Avrete già notato che ho anteposto l’Amico all’Avvocato. Il mio dire, come si conviene in circostanze impegnative, lo affido allo scritto, per cui l’eloquio può non essere fluente perché meditato ma è sicuramente spontaneo, sentito. Sintetico, com’è nel mio costume! È una giornata della memoria per me ricordare e parlare di Francesco Staiano. Come tutti i prodotti della memoria è un insieme di sentimenti, di ricordi, di immagini che assumono le forme e le dimensioni delle emozioni. Cari amici, oggi è un giorno di festa per i nostri cuori e lo è anche qui dentro, in questo Palazzo dove per un nobile sentimento si celebra il ricordo di illustri e cari colleghi. È un giorno di festa perché si celebra un rito solenne qual è quello di onorare la Toga di un illustre Avvocato a me, a noi, tanto caro: l’Avvocato Francesco Staiano. E attraverso il ricordo di questi illustri avvocati non solo si esalta la bellezza della nostra professione forense, ma si indicano degli esempi alle nuove generazioni. Come, appunto, ha fatto Francesco Staiano. La Toga, proprio quella di Ciccio Staiano, che salda il passato all’avvenire e accomuna gli anziani e i giovani nell’amore e nella fede, nelle fatiche e nelle attese, nelle gioie e nelle delusioni che solcano l’anima e il volto dell’Avvocatura e della Toga. In altri termini, questi incontri, queste celebrazioni, non rappresentano solo un tributo, un omaggio alla memoria ma, nel contempo, questa memoria e questo patrimonio debbono essere utilizzati per trarre maggiore slancio e nuovi stimoli. Memoria come “educazione” dunque, come consapevolezza del passato per vivere degnamente il presente e il futuro, come ha insegnato Francesco Staiano. Con Ciccio Staiano è passata una stagione dell’anima e della mia vita e con essa i nostri anni di rabbia e di speranza. Forse è più difficile raccontare questa nostra professione trasfigurata e delusa, violentata e vilipesa. Ancora più difficile continuare ad amarla, così com’è e non com’era, nei sogni fragili e incontaminati. Ma vi invito ad amarla ugualmente, come l’ha amata il nostro caro e grande Ciccio Staiano. Se mi consentite, come ugualmente l’ho amata io, ieri ed ancora oggi. Un grande italiano, Ugo Foscolo, nei suoi Sepolcri trova una disquisizione stupenda del diritto: il diritto come espressione dell’umanità, il diritto come intelligenza dell’alterità, il diritto come ego profondo della vita umana ed in questo senso e in questi motivi noi troviamo, nella pietas di cui parlava Foscolo, una simbologia straordinaria, vivacissima, una fortissima vitalità intellettuale:appunto in Francesco Staiano. Ecco perché mi auguro vivamente che i discorsi di oggi siano lo spunto per trasmettere un’emozione, un fremito, servano a sollecitare uno spirito di emulazione, attraverso la conoscenza di figure professionali di Avvocati che hanno onorato la Toga facendola volare sempre più in alto, con passione e limpidezza. Come appunto fu la Toga di Francesco Staiano. Francesco Staiano ha sempre portato sulla toga il distintivo di avere saputo adempiere ai propri doveri, esaltando la nobile figura dell’avvocato! Lo stile professionale che ha caratterizzato il suo lavoro negli anni del suo esercizio professionale. La sua vivacità intellettuale. Per essere dei bravi avvocati non basta essere preparati e colti, bisogna riuscire a conquistarsi non solo la stima ma anche la simpatia dei magistrati, dei colleghi, del personale di cancelleria, di tutti coloro con i quali, nell’esercizio della nostra professione, si viene in contatto. Ebbene,  l’avvocato Staiano in questo era un campione. Si chiama “empatia” e l’avvocato Staiano riusciva a trasmettere empatia, aveva una capacità istintiva di porsi nei confronti degli altri in maniera tale da conquistarne la fiducia. Ascoltava e incoraggiava, con il sorriso, chi gli stava accanto. Tale atteggiamento gli veniva naturale e spontaneo perché, nonostante fosse un bravissimo avvocato, era anche molto modesto, aveva grande disponibilità nei confronti di tutti e trovava sempre il modo di dire una parola buona che, a seconda dei casi, dava sollievo, conforto o, il più delle volte, riusciva a strappare una risata. La simpatia, l’umiltà e la grande carica di umanità erano tratti distintivi della personalità dell’avvocato Staiano. Ed è anche per questo che era benvoluto da tutti e se aveva bisogno di qualcosa trovava sempre le porte aperte. Aveva l’abitudine a confrontarsi con gli altri senza avere la presunzione di possedere la verità: questo era Ciccio Staiano. Francesco Staiano, poi, aveva il dono dell’eloquenza. Un avvocato completo, dunque, essendo riunite nella sua figura tutte le migliori doti e peculiarità dell’avvocato penalista. In lui vi era profonda umanità, cultura, rigore logico, formidabile intuito. Efficacissimo nella critica delle prove, che egli faceva con una concatenazione di argomenti e con un costante richiamo alla realtà processuale, da sconvolgere tutta l’impalcatura dell’accusa! Conosceva le luci e le ombre del processo e affrontava il problema della causa con argomentazione ferrea, lineare, inflessibile, profondendo tutte le risorse della sua dialettica per dimostrare l’infondatezza dell’accusa. Come dimenticare l’eloquenza tagliente, penetrante di Staiano? Un linguaggio semplice, diretto, ma ricco di concetti e suggestioni quanto soprattutto la nostra professione esige: anima, cuore e menti  forti e colme di sostanze! L’Avvocato – diceva Carnelutti – deve comunicare perché deve trasmettere ad altri le ragioni del cliente, deve convincere altri delle ragioni del cliente. L’arringa di Ciccio Staiano era tutta tesa appunto a questo. Conoscitore completo del processo, discuteva andando sempre al punto nevralgico della causa, senza fronzoli o inutile retorica. Apprezzabile e rilevante, nella persona di Francesco Staiano, era anche quello sguardo attento e incoraggiante rivolto verso i giovani colleghi. Ma Ciccio Staiano non era solo un grande avvocato, chiuso nel suo studio e nelle aule di giustizia. Era anche un uomo brillante nella vita, vorrei dire un salottiero. Era un uomo sempre elegante, inappuntabile, dalla battuta facile. E a proposito dell’essere sempre inappuntabile, mi sovviene un simpatico episodio, che mi fa piacere ricordare. Eravamo impegnati insieme in una causa innanzi alla Corte d’Assise,

NICOLA CANTÀFORA RICORDA FRANCESCO STAIANO Leggi tutto »

VERSO IL VOTO: PROCESSO E SISTEMA DEMOCRATICO

di Domenico Bilotti* –  Piazza Cavour è una splendida piazza della città di Roma, lo scenario incantevole che è finito in guide, dipinti, persino eccelsi singoli musicali (come la vorticosa ballata You Have Killed Me, del cantautore inglese Morrissey). Per chi si occupa di diritto, questa evidente estetica del Bello ci situa in ogni caso all’ingresso della Suprema Corte di Cassazione. È in questa piazza che si stanno alternando testimonianze discorsive e più strutturate, accomunate tuttavia, più che da un pensiero, da un metodo: il riconoscere dignità al pensiero dell’Altro. È un dibattito intercategoriale, decisamente: giovanissimi che si sono impegnati nel meccanismo referendario, avvocati che militano l’aula da decenni, attiviste e attivisti di varia provenienza, studiosi, persino giudicanti e inquirenti – ossia quelle funzioni e quelle figure che caricaturalmente la riforma vorrebbe contrapposte e invece si ambisce esattamente a restituire a una cornice di leale differenziazione al servizio dei diritti. Davanti a tutti questi nomi autorevoli, che un curriculum ancor più autorevole si portano alle spalle, la maggiore risorsa possibile è stata tuttavia quella di ridare la voce al cittadino qualunque: quello che non è un ospite televisivo, non è un lettore di massimari, non ha per forza una specifica professionalità in un ambito determinato. In un certo senso, è quel cittadino anonimo che è il sale di ogni democrazia: il cittadino che vuol conoscere per deliberare, che non vuole decidere in assenza di cognizione, che non viene sentito, censito o intervistato. E che ben può essere offeso, istigato, indagato, raggirato, condannato. Inascoltato. Ascoltarlo è già principio di pluralismo, invece: tutti siamo quel cittadino qualunque al cuore dei rapporti politici nello Stato di diritto, esattamente come al detenuto anonimo non possiamo non guardare nelle battaglie di civiltà che si stanno compiendo ancora vanamente a beneficio delle detenute e dei detenuti di questo Paese. Non interessa una “aristocrazia” della pena, un condannato “esemplare”, come quello che sceglievano i plotoni d’esecuzione, un capro espiatorio noto a tutti: la giustizia è tale perché rifiuta la cooptazione carismatica tra buoni oltre ogni decenza e cattivi oltre ogni prova contraria. Non ovunque, in questi mesi di campagna referendaria, si è applicata la stessa prudenza, la stessa mitezza, la stessa lealtà discorsiva. Eppure la sensazione più corretta è che proprio questo habitus mentale sia la sola possibile precondizione ambientale per l’esercizio effettuale della libertà di manifestazione del pensiero. Appare di interesse, per i tempi che così consentiranno a tutti di tener vivo questo dibattito ancora a seguire, sottolineare del quesito referendario due aspetti, due possibili chiavi di lettura: una riguarda il diritto, una riguarda la politica. Aspetti in fondo distinti e complementari, ordinatamente complementari, se non si inclina a dare del referendum quella imperante commistione tra posizionamento partitico e voto nell’urna che intossica i pozzi quando non vuole e ci pasce quando conviene. Non vogliamo proporre assoluti, non è certo questo il compito delle garanzie giuridiche: queste ultime tendono piuttosto a universalizzare meccanismi di protezione e istanze di non ingerenza, giammai pretese veritative. Il meglio della letteratura scientifica oggi esistente sul punto (David Held per la dottrina dello Stato, Tom Ginsburg nella comparazione delle istituzioni giudiziarie, Mark Tushnet nella teoria dei poteri all’interno del costituzionalismo) su un dato concorda. Dottrina concordante, chi fa diritto ci si imbatte, è fenomeno più unico che raro. E cosa concludono studiosi di quella levatura? Normalmente, nella più parte dei casi, certo con sfumature, separare chi giudica e chi accusa è tipico del processo accusatorio democratico; normalmente, nella più parte dei casi, certo con sfumature, non separare chi giudica e chi accusa è tipico del processo inquisitorio non democratico. Nella teoria e nella comparazione dei sistemi costituzionali, la distinzione tra chi accusa e chi giudica non è un dettaglio tecnico: è uno dei segni distintivi del processo democratico. È ovvio che questa realtà di fondo, certo tendenziale e di varia concretizzazione ordinamentale, sia completamente rimossa dalle rappresentazioni mediatiche più arroganti. Come sostenere che, negandola, si nega la democrazia? Come abbracciarla, se non la si segue fino in fondo? D’altra parte, non è meno evidente il significato politico, intrinsecamente e idealmente politico, che non si può rimuovere dall’accogliere un principio di riequilibrio nei rapporti tra l’accusa e la difesa. Non è in nulla elogio dell’impunità, non è in nulla tutela dei forti (semmai il contrario). Alcuni stanno, più che legittimamente, avanzando un “no” sociale alla riforma costituzionale in materia di organizzazione della giustizia e della giurisdizione. Il fulcro di questa tesi è: rigettare in toto ogni ipotesi di riforma, perché molte altre sono le priorità della lotta civile in materia di processo ed esecuzione. I rischi di meccanismi repressivi e sanzionatori insostenibili, la marginalizzazione del dissenso realmente antagonista rispetto agli abusi, i costi sociali di un’attività giudiziaria mal concepita, mal canalizzata e soprattutto mal praticata. Benissimo; non si potrà però pretendere di togliere almeno la stessa piena liceità, cittadinanza e legittimità anche al simmetrico intento di esprimere un “si” sociale a quella identica riforma oggi al centro della discussione. Ridimensionare le congregazioni di potere che pilotano, in tutto o in parte, l’andamento delle carriere, separarne i profili in ragione della pariteticità che l’accusa deve poter avanzare rispetto alla difesa (non al giudice!), riallineare la responsabilità disciplinare a un sub-giudizio meno autoassolutorio e decisamente più indipendente e articolato… non sono cioè orpelli rispetto all’affermazione della sicurezza sociale, del pluralismo culturale e delle libertà civili. Non sono, in sostanza, appendici operabili: sono presupposti indefettibili del continuare a stare dentro un orizzonte di trasformazione progressiva e di liberazione nella co-creazione di valore pubblico e nell’attuazione delle libertà individuali. Quelle non sono evenienze, non sono fungibilità, non sono distrazioni: sono premesse, che in nulla ledono la legittimità di tutte le altre battaglie di civiltà giuridica a favore di una esecuzione penale perequativa, di una politica non invasiva e chiamata a risponder del proprio operato, di un superamento pieno e definitivo del metodo per cui ogni emergenza percepita diventa un nuovo reato codificato. È opportuno concludere queste considerazioni rimandando alla memoria di quanto sosteneva un grande,

VERSO IL VOTO: PROCESSO E SISTEMA DEMOCRATICO Leggi tutto »

LA CONDITIO INHUMANA NEI CENTRI DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA

di Donatella Loprieno* 1. Qualche fatto – In una coraggiosa, quanto isolata, sentenza del Tribunale di Crotone del 20121, il giudice dell’epoca si interrogava sulla legittimità delle condizioni di trattenimento dei cittadini stranieri alla stregua del divieto di trattamenti inumani o degradanti, di cui all’art. 3 della CEDU, per come interpretato dalla giurisprudenza della relativa Corte. Dopo aver richiamato le principali sentenze in cui il Giudice di Strasburgo aveva proceduto ad affinare la giurisprudenza sulla violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti2, il giudice crotonese rilevava, senza mezzi termini, che «dall’esame del fascicolo fotografico (in atti), nonché dall’ispezione diretta dei luoghi, è risultato che gli imputati sono stati trattenuti nel Centro di Identificazione e di Espulsione di Isola Capo Rizzuto in strutture che – nel loro complesso – sono al limite della decenza, ossia di conveniente alla loro destinazione: che è quella di accogliere esseri umani. E si badi, esseri umani in quanto tali, e non in quanto stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; per cui lo standard qualitativo delle condizioni di alloggio non deve essere rapportato al cittadino straniero medio (magari abituato a condizioni abitative precarie), ma al cittadino medio, senza distinzione di condizione o di nazionalità o di razza». Si richiamava, nel caso di specie, la configurabilità della legittima difesa per le condotte di danneggiamento e resistenza aggravata dei tre imputati anzitutto «in ragione dell’ingiustizia dell’offesa ai loro diritti fondamentali, primo tra tutti (in ordine assiologico) quello alla loro dignità umana, lesa da condizioni di trattenimento indecenti». Le condotte dei tre imputati apparivano agli occhi del giudice come la sola forma di manifestazione di protesta efficace quantomeno per impedire il regolare svolgimento dell’attività di gestione del centro. Tra il 10 e l’11 agosto del 2013, un’altra rivolta, scatenata probabilmente dalla morte “sospetta” di un ospite marocchino, rese temporaneamente inagibile una parte del CIE di Sant’Anna3. Dalla vicenda succintamente richiamata sono passati dodici anni durante i quali un numero impressionante di altre rivolte, con relativa devastazione di ambienti, e proteste eclatanti si sono consumate all’interno dei centri di detenzione amministrativa sparsi sul territorio nazionale. L’ultima di cui si ha contezza, nel momento in cui si scrive, è avvenuta nel CPR di Milo a Trapani il 16 novembre 2024. Notizie di stampa riferiscono che cinque agenti del reparto mobile di Palermo sono rimasti feriti nel tentativo di sedare la rivolta. Sempre dalla stampa si apprende che un esponente di rilievo del SAO auspica “che venga approvato al più presto al Senato il ddl sicurezza. Tale ddl, sostenuto da tempo dal SAP, prevede l’inasprimento delle pene per chi usa violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nel caso di specie, la modifica del ddl 1236 del 2024 art. 26, secondo cui coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni”. Che questa sia una soluzione per porre fine al ciclo della violenza nei centri di detenzione amministrativa per persone migranti è dato dubitare, e non poco. E prima di argomentarne le ragioni in punta di diritto, occorre – io credo – insistere sui “fatti” facendoci guidare però da alcuni punti fermi. Tra questi, al momento, basti richiamare come la Corte Edu ha, da sempre, ritenuto che gli standard di tutela di cui all’art. 3, CEDU pur essendo stati elaborati avuto riguardo al contesto penitenziario, si applicano ad ogni forma di privazione della libertà personale, in qualsiasi posto essa si realizzi e certamente anche (e, forse) soprattutto all’interno dei CPR. Di ciò è testimonianza una sentenza molto recente che il giudice di Strasburgo ha adottato con riferimento alla detenzione amministrativa di una donna con evidenti vulnerabilità di natura psichiatrica all’interno del CPR di Ponte Galeria a Roma. Accogliendo la richiesta di adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 39 CEDU, nella decisione n. 17499/2024 del 3 luglio 2024, la Corte Edu ha ordinato al Governo italiano la liberazione della donna in detenzione amministrativa e il trasferimento in una struttura adeguata al suo stato di salute, incompatibile, alla luce dell’art. 3 CEDU, con lo stato detentivo. Detto in altri termini e più chiari termini, la detenzione in un CPR (in una cella di isolamento) di una persona con problemi di salute mentale è contraria a divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Duole ammetterlo ma il caso di Camelia ed il trattamento disumano ad essa inflitto non è da considerare l’eccezione bensì la regola. Nei CPR le violazioni dei diritti fondamentali della persona umana sono sistemiche e non ci sono meccanismi atti ad evitare che tali violazioni possano degenerare in trattamenti inumani, degradanti e crudeli se in tortura. 2. I rapporti – Per capire cosa succede davvero nei luoghi in cui si consuma la detenzione amministrativa occorrerebbe leggere i numerosi rapporti che, nel corso degli anni, diverse ONG (ma anche associazioni e singoli giornalisti) hanno coraggiosamente elaborato e pubblicato a cominciare dal Report di Medici senza Frontiere del 20044. In realtà, e paradossalmente, occorrerebbe ritornare a leggere il “Rapporto della Commissione per le verifiche e le strategie nei Centri di accoglienza e Permanenza Temporanea”, meglio noto come Rapporto De Mistura, consegnato a fine gennaio 2007 dopo un semestre di lavoro e visite sul campo. Con toni pacati ma fermi, nel Rapporto si suggeriva una rivisitazione dell’allora sistema normativo nel senso di ricondurre le espulsioni alla loro natura di provvedimenti necessari da applicarsi come ultima ratio e di proponeva il superamento dei CPTA (Centri di Permanenza Temporanea e di Assistenza, così si chiamavano all’epoca) «attraverso un processo di svuotamento […] di tutte le categorie di persone per le quali non c’è bisogno di trattenimento». Nel 2016, per arrivare a tempi più recenti, Amnesty International ha pubblicato Hotspot Italy. How EU’s flagship approach leads to violations of refugee and migrant rights, al cui interno la parola “tortura” compare ben 49 volte. E ancora i report Dietro le mura. Abusi, violenze e diritti negati nei CPR d’Italia, a cura della

LA CONDITIO INHUMANA NEI CENTRI DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA Leggi tutto »

Torna in alto