Prevenzione

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO VOLONTARIO COME MISURA DI PREVENZIONE UNITARIA. COGNIZIONE DEL GIUDICE, ACCERTAMENTO DEL PERICOLO E SORTE DELL’IMPRESA INCONTAMINATA

di Sandro Cavaliere Sommario. 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite. 2. I termini del contrasto interpretativo. 3. L’unitarietà dell’istituto e la pienezza della cognizione. 4. Il controllo volontario nel sistema progressivo delle misure non ablative. 5. L’impresa incontaminata e la funzione propria della misura. 6. Il fatto nuovo e la tutela su due versanti. 7. Il raccordo con la giurisprudenza costituzionale. 8. Notazioni conclusive.   1.La questione rimessa alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 22 dell’11 dicembre 2025, depositata l’8 giugno 2026, hanno risolto uno dei contrasti più delicati in tema di misure di prevenzione patrimoniale, quello relativo all’ampiezza della cognizione spettante al giudice della prevenzione quando il controllo giudiziario sia richiesto, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall’impresa destinataria di un’informazione antimafia interdittiva impugnata in sede amministrativa.[1] Il dubbio era se quel giudice debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa, e rigettare l’istanza ove l’infiltrazione non emerga, oppure se il suo scrutinio debba fermarsi a una prognosi di recuperabilità dell’impresa, sul presupposto dell’accertamento già operato dal Prefetto. La questione rimessa alle Sezioni Unite non è soltanto processuale, né riguarda il mero riparto di attribuzioni tra giudice ordinario, Prefetto e giudice amministrativo. Essa investe, più in profondità, la natura stessa del controllo giudiziario volontario e il suo inserimento nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca. La riforma del 2017 ha infatti segnato il passaggio da una logica esclusivamente ablativa a una logica progressiva, nella quale l’intervento statuale non mira sempre alla sottrazione dell’azienda al titolare, ma può tradursi in forme graduate di affiancamento, tutoraggio, prescrizione e riallineamento dell’impresa al mercato sano.[2] In questa prospettiva, il controllo giudiziario volontario si presenta come un istituto di confine, che da un lato presuppone l’interdittiva antimafia e la sua impugnazione e dall’altro resta pur sempre una misura di prevenzione giurisdizionale, non riducibile a un rimedio cautelare contro gli effetti economici del provvedimento prefettizio.[3] Conviene anticipare sin d’ora la chiave di lettura della pronuncia. Il controllo volontario non è un rimedio difensivo contro l’interdittiva, ma una misura di prevenzione che vive del medesimo presupposto di pericolosità del controllo prescrittivo, sicché l’impresa realmente risanata ne resta esclusa e va tutelata su un piano diverso da quello della prevenzione patrimoniale.   2.I termini del contrasto interpretativo La rimessione era stata disposta dalla Sesta Sezione con ordinanza del 30 aprile 2025, che dava conto di due indirizzi tra loro inconciliabili. Per il primo, la verifica del giudice della prevenzione ha la stessa ampiezza che le compete quando la misura è chiesta dalla parte pubblica o disposta d’ufficio, e investe perciò anche il pericolo concreto di infiltrazione. In questa prospettiva l’impresa si vede respingere la richiesta sia quando residui una condizione di agevolazione, sia quando manchi del tutto un rapporto con l’organizzazione criminale.[4] Per il secondo indirizzo la cognizione muta a seconda della parte richiedente. Trattandosi di istanza privata, il giudice non potrebbe ignorare l’accertamento già compiuto in sede prefettizia e dovrebbe arrestarsi alla valutazione prognostica sull’occasionalità dell’agevolazione. Di qui la conclusione, condivisa dalla stessa Sezione rimettente, secondo cui sarebbe irragionevole precludere l’accesso alla misura proprio all’impresa rispetto alla quale il pericolo venga reputato inesistente.[5] L’alternativa interpretativa era dunque netta. Nel primo indirizzo, poi recepito dalle Sezioni Unite, l’interdittiva prefettizia non esaurisce il thema decidendum del giudice della prevenzione, ma ne rappresenta soltanto il presupposto esterno, quello che legittima la domanda dell’impresa senza sostituirsi all’accertamento giudiziale sui presupposti propri della misura. Nel secondo indirizzo, invece, l’accertamento prefettizio assumeva il valore di dato tendenzialmente intangibile, sicché il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare se l’impresa fosse bonificabile. La posta in gioco è evidente. Nel primo caso il controllo volontario conserva la propria natura di misura di prevenzione; nel secondo degrada a strumento di continuità aziendale, funzionale a paralizzare temporaneamente l’interdittiva nelle more del giudizio amministrativo.[6] La scelta delle Sezioni Unite è nel senso della piena cognizione del giudice ordinario. La domanda privata ex art. 34-bis, comma 6, non modifica i presupposti sostanziali dell’istituto, sicché occorre pur sempre verificare il carattere occasionale dell’agevolazione, la sua attualità e la sua suscettibilità di emenda mediante il controllo. L’assenza assoluta di infiltrazione non è quindi una ragione per ammettere l’impresa al controllo, ma la ragione che ne impone il rigetto, perché priva la misura del suo stesso presupposto di prevenzione.[7]   3.L’unitarietà dell’istituto e la pienezza della cognizione Le Sezioni Unite hanno accolto il primo indirizzo. Il punto di partenza è la natura unitaria del controllo giudiziario, che resta misura di prevenzione patrimoniale anche nella forma volontaria. La tesi che fa del comma 6 dell’art. 34-bis una fattispecie autonoma, ancorata al solo binomio interdittiva-impugnazione, è stata respinta tanto sul piano testuale quanto su quello sistematico. Il richiamo ai «presupposti» perderebbe ogni funzione se riferito alla mera esistenza del provvedimento prefettizio e alla pendenza del gravame, perché non farebbe che ripetere quanto il comma già dice. Acquista senso, invece, solo se inteso a ribadire l’unitarietà dell’istituto e l’identità del suo oggetto rispetto al controllo cosiddetto prescrittivo del comma 1, in coerenza con il canone dell’art. 12 preleggi.[8] Al tribunale della prevenzione spetta dunque un sindacato pieno e autonomo, non vincolato alla valutazione del Prefetto, che non costituisce un «substrato intangibile» della decisione giudiziaria. Il giudice deve verificare, secondo la scansione propria dell’istituto, che il bene non sia nella disponibilità diretta o indiretta di soggetti pericolosi e che l’eventuale relazione agevolatrice abbia carattere meramente occasionale; solo all’esito positivo di questo duplice riscontro ha senso la prognosi favorevole di bonificabilità. La verifica non guarda soltanto al futuro, alla stima cioè delle possibilità di risanamento, ma comprende la dimensione storica e attuale del rischio. Occasionalità dell’agevolazione ed emendabilità si tengono insieme, in un giudizio unitario che muove dalla constatazione di una pericolosità ancora presente. Questo passaggio è decisivo perché impedisce di separare artificialmente il giudizio sul passato dal giudizio sul futuro. La bonificabilità non è un requisito autonomo, sganciato dall’accertamento della pericolosità, ma rappresenta lo sviluppo prognostico di una verifica preliminare. Prima occorre

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MISURE DI PREVENZIONE: MODELLI A CONFRONTO. LE ESPERIENZE DI MILANO E CATANZARO

di Vittorio Manes*– Grazie a Valentina Alberta, agli organizzatori, a Francesco Iacopino, alla Camera Penale di Milano e ai tantissimi amici che vedo in questa sala. Temo, però, che il mio invito sia stato un po’ un errore. Vedete, invitarmi a parlare di misure di prevenzione è un po’ come invitare un alfiere dell’impostazione copernicana a un convegno di aristotelici, o un vegano a un barbecue con grigliate di arrosticini. Ho accettato l’invito consapevole che i miei interlocutori avessero compiuto un gesto di buona fede temeraria, perché purtroppo chi vi parla è ancora rigidamente ancorato a un modo di concepire il diritto penale completamente diverso. Vi spiego la ragione con un aneddoto. Quando stavo compiendo il mio ciclo di studi dottorale, mi imbattei in una lezione di Winfried Hassemer, grandissimo studioso della Scuola di Francoforte e all’epoca vicepresidente della Corte Costituzionale tedesca. Nell’ultima lezione che svolse a Città del Messico, pensò di poter dare risposta a un interrogativo che da sempre agitava i sogni dei penalisti: perché non si può superare il diritto penale? Nel rispondere a questa domanda così complessa, Hassemer spiegava che il diritto penale non può essere superato perché, nel corso della storia, ogni tentativo di superamento affidatosi ad altri strumenti ha rappresentato qualcosa di peggio del diritto penale stesso. Ha prodotto uno strumentario di misure, protocolli, interventi e sanzioni che erano meno garantiti, più graffianti e più contundenti del diritto penale. E noi oggi parliamo esattamente di questo. Il sistema delle misure di prevenzione, lo dico apertamente, è un sottosistema che è cresciuto come una creatura saprofita all’ombra del diritto penale liberale, cibandosi dei suoi scarti e dei suoi rifiuti, fino a erigersi a sistema. Ma non è un sottosistema di diritto penale: è nato come sistema di polizia per controllare gli emarginati, gli outsider, i dropout. Pensate al contrasto del brigantaggio alla fine del diciannovesimo secolo con la Legge Pica; poi queste misure sono trasmigrate, utilizzate e strumentalizzate contro oppositori politici, oziosi e vagabondi con il domicilio coatto e il confino, per poi essere recuperate per il contrasto al terrorismo. Da lì questa eccezione ha cominciato a circolare nel sistema e, come sempre capita, l’eccezione tende a trasformarsi in regola. Ogni deroga che accettiamo ai nostri principi ha fatalmente un effetto di retroazione. Le misure di prevenzione sono state elevate ad angolo di volta nel contrasto al crimine organizzato e di fatto recepite nel sistema rovesciando il modello liberale. Oggi, in posizione di assoluta centralità, rappresentano il nucleo delle misure protagoniste nel controllo delle attività di impresa, rivelandosi uno strumento estremamente invasivo. Rispetto a questa inarrestabile ascesa, la Corte Costituzionale ha potuto fare molto poco. Il sistema della prevenzione rappresenta un vero rovesciamento epistemologico del diritto penale. L’epistemologia penale si basa sul fatto, sull’offensività, sulla prova e sul ragionevole dubbio all’esito di un percorso probatorio; la prevenzione, invece, predica una giurisdizione senza fatto. Il difensore è sin dagli esordi impegnato in una corsa à décharge per invertire il gioco: l’onere della prova si rovescia, la presunzione di innocenza si capovolge, il diritto di difesa viene liofilizzato, miniaturizzato e interamente affidato a un sapere tecnico, innescando la rincorsa a controbattere allegazioni con altro sapere tecnico. Questo nuovo baricentro dovrebbe farci riflettere: gli equilibri attuali dello Stato di diritto non sono più segnati solo dal modello liberale degli articoli 25, 27 e 13 della Costituzione, ma da questo diverso paradigma di confine. La Corte Costituzionale provò a intervenire nel 1980 con la sentenza 177, coniando l’espressione “legalità preventiva” e assoggettando la prevenzione alle istanze di tassatività. Ma il vero risveglio del problema si deve alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha cambiato l’angolatura prospettica. Mettendo da parte la nostra rigida lente costituzionale continentale basata sulla natura penale (perché se la prevenzione fosse qualificata come penale, in democrazia non esisterebbe), la CEDU ha affermato un principio diverso: ancorché prive di natura penale, le misure di prevenzione costituiscono ingerenze statali straordinariamente invasive nella sfera dei diritti individuali. Guardate da questa angolatura rights-based, tali ingerenze devono essere legittimate da presupposti stringenti: garanzia della prevedibilità e accessibilità della legge, e assoluta proporzionalità dell’intervento (penso alla celebre sentenza De Tommaso). La nostra Consulta ha poi dato seguito a quell’impostazione. Tuttavia, nel sistema ha cominciato a circolare un’altra modellistica, oggi descritta con una terminologia verso cui vi invito alla massima cautela: la prevenzione patrimoniale “non ablativa”, la cosiddetta “prevenzione mite”. Che mite non è affatto. Ha lo stesso grado di incidenza sui diritti fondamentali e sulle libertà economiche, con presupposti che faticosamente si cerca di descrivere, come l’amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ex art. 34 e 34-bis. Pensiamo anche all’esperienza vicina dell’interdittiva prefettizia, affidata a un’autorità governativa, sulla quale la capacità di controllo critico da parte dell’autorità giurisdizionale (TAR e Consiglio di Stato) è estremamente limitata: oltre il 90% viene convalidato. La difficoltà di descrivere i limiti della gravità indiziaria e del rischio di infiltrazione si ripercuote sulla difficoltà del controllo del giudice. Perché se nel processo penale è il capo d’imputazione a fissare il thema probandum, nella prevenzione il tema è così sfumato che la difesa diventa un esercizio di stile vuoto. Abbiamo persino accettato di dismettere l’arsenale probatorio penale per decidere sulla base del criterio del “più probabile che non”. Sarebbe antistorico chiudere gli occhi di fronte a questo strumentario che ha ormai occupato il nostro ordinamento, con applicazioni sempre più pionieristiche. Ma vi invito a sottolineare che questa inarrestabile ascesa della “prevenzione terapeutica” sta comportando due gravosi effetti collaterali. Il primo ha una ricaduta esiziale sul tessuto imprenditoriale. Essendo un sistema dotato di un altissimo coefficiente di sensibilità ma di un bassissimo coefficiente di specificità e accuratezza, la fattispecie è in grado di abbracciare una casistica infinita, mescolando il grano col loglio, con un altissimo rischio di falsi positivi. Si rischia di recidere dal tessuto economico imprese sane attraverso strumenti distruttivi. Vi richiamo a uno studio di Transcrime del 2016, da cui emergeva che, in oltre l’80% dei casi, l’esito degli strumenti di controllo sulle imprese ritenute

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LE SEZIONI UNITE PUTIGNANO, LA CASSAZIONE E LA CORTE EDU ISAIA: VERSO UN RIPENSAMENTO GARANTISTICO DELLA PREVENZIONE PATRIMONIALE

di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo*– Le recenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno riaperto il dibattito sulla natura, sugli effetti e soprattutto sui limiti della prevenzione patrimoniale, imponendo una riflessione sistematica sul corretto equilibrio tra esigenze di tutela sociale e garanzie individuali. Il dialogo tra le corti – o, forse meglio, la loro convergenza – sembra condurre verso un modello più rigoroso e garantito, che si distacca progressivamente dalle impostazioni presuntive che hanno per lungo tempo caratterizzato la materia. La sentenza n. 30355/2025 delle Sezioni Unite, nota come Putignano, interviene direttamente sulla legittimazione e sugli oneri gravanti sul terzo intestatario del bene oggetto di misura patrimoniale, chiarendo che egli non può più interloquire sulla pericolosità sociale del proposto, ma può esclusivamente allegare e dimostrare – con un onere di allegazione e non di prova piena – l’assenza di una intestazione fittizia. Tale onere, però, sorge solo nel momento in cui il Pubblico Ministero abbia previamente assolto quello che la Corte definisce il primo passaggio della “catena logica dimostrativa”, ossia la prova della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse economiche utilizzate per acquisirlo¹. Le Sezioni Unite ribadiscono che spetta all’accusa fornire indizi dotati dei canonici requisiti di gravità, precisione e concordanza, in linea con i criteri elaborati dall’art. 192 c.p.p.². Solo a fronte di tale dimostrazione sorge per il terzo l’onere di allegare elementi idonei a contrastare la tesi di una intestazione meramente formale. In difetto del presupposto probatorio, il terzo non è tenuto ad alcuna allegazione: principio che appare coerente con la natura eccezionale della misura ablativa e con la necessità di evitare ricadute in forme indirette di responsabilità oggettiva dei familiari o conviventi. Nello stesso solco si inserisce la sentenza n. 30552/2025 della sesta sezione penale della Cassazione, la quale riconosce apertamente i “limiti ontologici” della confisca di prevenzione, definita come una “via parallela alla regiudicanda penale” caratterizzata da moduli accertativi inevitabilmente meno garantiti. Questo assetto strutturale, nel quale lo standard probatorio è inferiore e lo statuto processuale risulta “obiettivamente debole”, impone secondo la Corte un rafforzamento del ruolo di garanzia del giudice, chiamato a esercitare una “terzietà compensativa” capace di bilanciare la riduzione degli oneri probatori del PM⁴. Particolarmente rilevante è il richiamo alla “piattaforma indiziaria”, che il giudice della prevenzione deve valutare con rigore superiore rispetto a quello richiesto nella sede penale, proprio perché nel procedimento di prevenzione il deficit di garanzie deve essere compensato da un accertamento indiziario più severo. Il rischio, altrimenti, è quello di una ablazione “sganciata da criteri di adeguatezza e proporzionalità” e, pertanto, potenzialmente incompatibile con i principi costituzionali. Su questa stessa traiettoria si colloca la sentenza della Corte EDU Isaia e altri c. Italia, che affronta con particolare incisività la posizione del terzo intestatario. La Corte distingue con nettezza l’onere probatorio gravante sul proposto da quello relativo ai terzi: mentre per il primo rimane il principio secondo cui egli deve fornire giustificazione dell’eventuale sproporzione patrimoniale, per i terzi non può operare alcuna inversione dell’onere della prova fondata sul mero rapporto familiare o di convivenza⁵. Il terzo può essere destinatario di un onere di allegazione, ma la prova della provenienza illecita dei beni, così come della loro disponibilità effettiva in capo al proposto, resta in ogni caso a carico delle autorità nazionali. La Corte EDU ribadisce inoltre uno standard probatorio particolarmente elevato, richiedendo che l’accusa dimostri non solo la fittizietà dell’intestazione, ma anche la provenienza illecita dei beni confiscati con un grado di probabilità qualificato⁶. Non è sufficiente, pertanto, il mero riferimento alla sproporzione o alla incapacità reddituale del terzo: occorre dimostrare il collegamento concreto tra il bene e profitti derivanti da reati, non potendo la confisca fondarsi su una presunzione automatica. Tale principio si pone in continuità con l’insegnamento consolidato nei precedenti casi Todorov, Yordanov e Garofalo, nei quali la Corte ha richiesto una correlazione temporale tra i reati e l’acquisizione dei beni, nonché una proporzione ragionevole tra i profitti illeciti e il valore dei beni oggetto di ablazione⁷. Significativa è anche la precisazione secondo cui la confisca può riguardare solo i profitti del reato, e non il mero prodotto: distinzione che assume rilievo nei casi in cui vi sia stata restituzione o risarcimento, i quali escludono che le somme oggetto di restituzione possano essere impiegate per l’acquisto del bene confiscato. Inoltre, la Corte sottolinea la necessità che l’ordinamento interno limiti temporalmente il periodo entro il quale i beni possono essere aggrediti, al fine di non rendere eccessivamente gravoso per l’interessato dimostrare la provenienza lecita di beni acquisiti molti anni prima dell’apertura del procedimento⁸. Nel caso Isaia tale limite risulta superato, tanto da integrare una violazione del giusto equilibrio richiesto dall’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. Nel complesso, il recente dialogo tra Sezioni Unite, Cassazione e Corte EDU segnala un mutamento significativo nel sistema della prevenzione patrimoniale italiana. Le Corti sembrano convergere nella direzione di un maggiore rigore probatorio, nella riduzione delle presunzioni implicite a carico dei terzi e nella riaffermazione della centralità del nesso di derivazione tra il bene e i profitti illeciti. Al tempo stesso viene valorizzato il ruolo del giudice della prevenzione quale garante effettivo dell’equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, evitando che la confisca di prevenzione – misura priva di un vero accertamento penale – assuma connotati eccessivamente ablatori o meramente presuntivi.   *Corresponsabili Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione di UCPI   NOTE BIBLIOGRAFICHE Sez. Un., 30355/2025 (Putignano), in motivazione Ivi; in giurisprudenza sul punto v. già Cass., Sez. Un., 920/1996; Corte EDU, Riela c. Italia, 2001 Sez. VI pen., sent. n. 30552/2025, in motivazione Corte EDU, Isaia e altri c. Italia, 2024 (ric.) Ivi, § 77 Corte EDU, Todorov e altri c. Bulgaria, 2015; Yordanov e altri c. Bulgaria, 2012; Garofalo c. Italia, 2022 Isaia, § 76 e § 92

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