IL CONTROLLO GIUDIZIARIO VOLONTARIO COME MISURA DI PREVENZIONE UNITARIA. COGNIZIONE DEL GIUDICE, ACCERTAMENTO DEL PERICOLO E SORTE DELL’IMPRESA INCONTAMINATA
di Sandro Cavaliere Sommario. 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite. 2. I termini del contrasto interpretativo. 3. L’unitarietà dell’istituto e la pienezza della cognizione. 4. Il controllo volontario nel sistema progressivo delle misure non ablative. 5. L’impresa incontaminata e la funzione propria della misura. 6. Il fatto nuovo e la tutela su due versanti. 7. Il raccordo con la giurisprudenza costituzionale. 8. Notazioni conclusive. 1.La questione rimessa alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 22 dell’11 dicembre 2025, depositata l’8 giugno 2026, hanno risolto uno dei contrasti più delicati in tema di misure di prevenzione patrimoniale, quello relativo all’ampiezza della cognizione spettante al giudice della prevenzione quando il controllo giudiziario sia richiesto, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall’impresa destinataria di un’informazione antimafia interdittiva impugnata in sede amministrativa.[1] Il dubbio era se quel giudice debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa, e rigettare l’istanza ove l’infiltrazione non emerga, oppure se il suo scrutinio debba fermarsi a una prognosi di recuperabilità dell’impresa, sul presupposto dell’accertamento già operato dal Prefetto. La questione rimessa alle Sezioni Unite non è soltanto processuale, né riguarda il mero riparto di attribuzioni tra giudice ordinario, Prefetto e giudice amministrativo. Essa investe, più in profondità, la natura stessa del controllo giudiziario volontario e il suo inserimento nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca. La riforma del 2017 ha infatti segnato il passaggio da una logica esclusivamente ablativa a una logica progressiva, nella quale l’intervento statuale non mira sempre alla sottrazione dell’azienda al titolare, ma può tradursi in forme graduate di affiancamento, tutoraggio, prescrizione e riallineamento dell’impresa al mercato sano.[2] In questa prospettiva, il controllo giudiziario volontario si presenta come un istituto di confine, che da un lato presuppone l’interdittiva antimafia e la sua impugnazione e dall’altro resta pur sempre una misura di prevenzione giurisdizionale, non riducibile a un rimedio cautelare contro gli effetti economici del provvedimento prefettizio.[3] Conviene anticipare sin d’ora la chiave di lettura della pronuncia. Il controllo volontario non è un rimedio difensivo contro l’interdittiva, ma una misura di prevenzione che vive del medesimo presupposto di pericolosità del controllo prescrittivo, sicché l’impresa realmente risanata ne resta esclusa e va tutelata su un piano diverso da quello della prevenzione patrimoniale. 2.I termini del contrasto interpretativo La rimessione era stata disposta dalla Sesta Sezione con ordinanza del 30 aprile 2025, che dava conto di due indirizzi tra loro inconciliabili. Per il primo, la verifica del giudice della prevenzione ha la stessa ampiezza che le compete quando la misura è chiesta dalla parte pubblica o disposta d’ufficio, e investe perciò anche il pericolo concreto di infiltrazione. In questa prospettiva l’impresa si vede respingere la richiesta sia quando residui una condizione di agevolazione, sia quando manchi del tutto un rapporto con l’organizzazione criminale.[4] Per il secondo indirizzo la cognizione muta a seconda della parte richiedente. Trattandosi di istanza privata, il giudice non potrebbe ignorare l’accertamento già compiuto in sede prefettizia e dovrebbe arrestarsi alla valutazione prognostica sull’occasionalità dell’agevolazione. Di qui la conclusione, condivisa dalla stessa Sezione rimettente, secondo cui sarebbe irragionevole precludere l’accesso alla misura proprio all’impresa rispetto alla quale il pericolo venga reputato inesistente.[5] L’alternativa interpretativa era dunque netta. Nel primo indirizzo, poi recepito dalle Sezioni Unite, l’interdittiva prefettizia non esaurisce il thema decidendum del giudice della prevenzione, ma ne rappresenta soltanto il presupposto esterno, quello che legittima la domanda dell’impresa senza sostituirsi all’accertamento giudiziale sui presupposti propri della misura. Nel secondo indirizzo, invece, l’accertamento prefettizio assumeva il valore di dato tendenzialmente intangibile, sicché il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare se l’impresa fosse bonificabile. La posta in gioco è evidente. Nel primo caso il controllo volontario conserva la propria natura di misura di prevenzione; nel secondo degrada a strumento di continuità aziendale, funzionale a paralizzare temporaneamente l’interdittiva nelle more del giudizio amministrativo.[6] La scelta delle Sezioni Unite è nel senso della piena cognizione del giudice ordinario. La domanda privata ex art. 34-bis, comma 6, non modifica i presupposti sostanziali dell’istituto, sicché occorre pur sempre verificare il carattere occasionale dell’agevolazione, la sua attualità e la sua suscettibilità di emenda mediante il controllo. L’assenza assoluta di infiltrazione non è quindi una ragione per ammettere l’impresa al controllo, ma la ragione che ne impone il rigetto, perché priva la misura del suo stesso presupposto di prevenzione.[7] 3.L’unitarietà dell’istituto e la pienezza della cognizione Le Sezioni Unite hanno accolto il primo indirizzo. Il punto di partenza è la natura unitaria del controllo giudiziario, che resta misura di prevenzione patrimoniale anche nella forma volontaria. La tesi che fa del comma 6 dell’art. 34-bis una fattispecie autonoma, ancorata al solo binomio interdittiva-impugnazione, è stata respinta tanto sul piano testuale quanto su quello sistematico. Il richiamo ai «presupposti» perderebbe ogni funzione se riferito alla mera esistenza del provvedimento prefettizio e alla pendenza del gravame, perché non farebbe che ripetere quanto il comma già dice. Acquista senso, invece, solo se inteso a ribadire l’unitarietà dell’istituto e l’identità del suo oggetto rispetto al controllo cosiddetto prescrittivo del comma 1, in coerenza con il canone dell’art. 12 preleggi.[8] Al tribunale della prevenzione spetta dunque un sindacato pieno e autonomo, non vincolato alla valutazione del Prefetto, che non costituisce un «substrato intangibile» della decisione giudiziaria. Il giudice deve verificare, secondo la scansione propria dell’istituto, che il bene non sia nella disponibilità diretta o indiretta di soggetti pericolosi e che l’eventuale relazione agevolatrice abbia carattere meramente occasionale; solo all’esito positivo di questo duplice riscontro ha senso la prognosi favorevole di bonificabilità. La verifica non guarda soltanto al futuro, alla stima cioè delle possibilità di risanamento, ma comprende la dimensione storica e attuale del rischio. Occasionalità dell’agevolazione ed emendabilità si tengono insieme, in un giudizio unitario che muove dalla constatazione di una pericolosità ancora presente. Questo passaggio è decisivo perché impedisce di separare artificialmente il giudizio sul passato dal giudizio sul futuro. La bonificabilità non è un requisito autonomo, sganciato dall’accertamento della pericolosità, ma rappresenta lo sviluppo prognostico di una verifica preliminare. Prima occorre



