PER UN RITORNO AL «LÓGOS» DEL DIRITTO PENALE
Giuseppe Losappio* Leggi l’articolo Sommario: 1. Nulla poena, nulla lege sine ratione. La crisi della ragione penalistica dal dopoguerra all’“infosfera”. – 2. Nulla poena, nulla lege, sine lógos. La crisi della parola e del discorso e le conseguenze sul diritto penale. – 3. Non qualcosa di meglio della legalità ma una legalità migliore 1. Nulla poena, nulla lege sine ratione. La crisi della ragione penalistica dal dopoguerra all’“infosfera”. – Le dieci proposizioni del garantismo nelle quali si articola Diritto e ragione di Luigi Ferrajoli[1] tratteggiano un sistema descrittivo e prescrittivo, che avvince l’essere e il dover essere del diritto penale nella “classica” interconnessione fondativa dei termini che una millenaria evoluzione del pensiero umano ha intrecciato nella parola lógos: parola, discorso e ragione[2]. È una correlazione particolarmente evidente nella concatenazione “progressiva” per effetto della quale ciascun principio è rafforzato e specificamente connotato da tutti gli altri. Nulla si regge se non regge il primo assioma – nulla poena sine lege – alla base del sistema garantista; nulla si regge se non regge la legalità. Se la ragione della legge è la legge della ragione, nulla si regge se non regge la ragione. Nulla lege sine ratione, nulla poena sine lege, nulla poena sine ratione. La “ragione” è da sempre in crisi, nasce in crisi. La crisi della ragione moderna è diversa da quella della ragione post-moderna, così come queste crisi concorrono ma non coincidono con la crisi del lógos. Distinguiamo tre fasi. La modernità identifica la crisi della ragione nella irrazionalità del reale. Lo scarto tra reale e razionale viene messo in conto al “reale”. Crisi della ragione, pertanto, è la crisi della realtà che in misura, maggiore o minore ma non “azzerabile”, resiste alla ragione e ai progetti politici di riforma della realtà razionalmente ispirati. Il primo cambio di passo si registra con le geometrie della dialettica hegeliana che eliminano questo scarto, con il risultato di riflettere sulla ragione la crisi della realtà. Se «il modernismo giuridico rappresenta l’unione progressiva di oggettività scientifica e razionalità strumentale, tesa al progetto intellettuale dell’Illuminismo del ventesimo secolo», la postmodernità cessa di credere in una verità universale e non coltiva più la fiducia nella capacità liberatoria della ragione di cogliere la realtà delle condizioni fisiche e sociali.[3] In questo quadro, si iscrive la crisi della ragione penalistica, il cui epicentro racconta la storia delle promesse non mantenute del principio di legalità che nell’universo del civil law soddisfa una ratio di garanzia trivalente, a tratti comune ma complessivamente molto più articolata rispetto al rule of law: la conoscibilità[4], la separazione dei poteri e la ratio democratica. Quanto alla prima è oramai chiaro che la legge può non essere “conoscibile” e che altre fonti – comprese quelle “viventi” – possono soddisfare con non minore efficacia la medesima esigenza. Nelle ricostruzioni più attendibili le altre due funzioni della riserva di legge definiscono un intreccio inscindibile.[5] In relazione a questa premessa sappiamo bene che la libertà è diventata precaria dal momento in cui è «tramontata l’identificazione tra diritto penale e legge».[6] Dal secondo dopoguerra all’avvento della società dell’“infosfera”[7], il dibattito sulla “modernizzazione” del diritto penale, pur attraversando fasi diverse, non ha esondato gli argini del disallineamento, più o meno acuto, endemico e comunque permanente, tra l’essere e il dover essere del diritto penale. 2. Nulla poena, nulla lege, sine lógos. La crisi della parola e del discorso e le conseguenze sul diritto penale. – Un versante della crisi, ancora non del tutto esplorato, «ci sta di fronte» (lo sfaldamento del lógos), ma sembra che non l’abbiamo ancora guardato «in faccia»[8], forse troppo presi a guardare alle nostre spalle (il tramonto della ragione). È lo scenario della libertà che diventa precaria perché inaridisce la fertile polisemia del lógos, tramonta l’identificazione fondativa – a sostegno anche della ragione-penale – tra parola, discorso e ragione, che la filosofia greca ha consegnato all’occidente e sul quale si fonda la radice più profonda, persino antropologica, del principio di legalità. La scrittura del diritto penale, che permette di sottrarre il cittadino dal rischio dell’arbitrio dell’esecutivo e del giudice trascende la dimensione del nulla poena sine ratione perché esige, alla radice, la sussistenza di una relazione virtuosa degli elementi che compongono la campitura del lógos, risultante dal millenario processo culminato con l’illuminismo e il garantismo penale: ragione, discorso e, alla base di tutto, parola: nulla lege sine lógos, nulla poena sine lege, nulla poena sine lógos. La crisi del sistema penale non deriva solo dal disallineamento tra dimensione descrittiva e dimensione prescrittiva, secondo la narrazione tuttora prevalente. Se la legge è conforme alla legalità ma alla radice agisce la rottura dell’arco teso del lógos che caratterizza le società millenial dell’«infosfera», la legge non garantisce più le prestazioni di garanzia alle quali è funzionale. La legalità, in questo contesto, è sempre più un guscio vuoto, persino l’ambiente di coltura di parassiti a/anti-garantisti che alimentano il «diritto penale totale».[9] È un fenomeno almeno in parte diverso rispetto all’assai nota contrapposizione tra legalità e legittimità, corrispondente ad un travalicamento dei principi di uno svolgimento del potere legislativo corretto dal punto di vista formale e sostanziale, che costituisce il nucleo essenziale della “scienza” (della legislazione) penale in quanto scienza dei limiti.[10] La dissoluzione dell’arco del lógos agisce al livello delle fondamenta, debilitando i principi e le corrispondenti funzioni di garanzia. 2.1. Nell’infosfera si è rotto il patto tra le “cose” (res) e le “parole” (verba). La parola ha divorziato dalle cose perseguendo una sciagurata autonomia. Se word vs world “salta” – o meglio – implode tutto l’edificio del diritto penale. 2.2. È una prospettiva esiziale per il principio di legalità che richiede una aderenza, sintonia, simpatia, tra il diritto e il fatto al quale deve essere applicato.[11] 2.3. La crisi non riguarda solo la “parola” ma interessa anche il “discorso”, koinós lógos che non è in “buona salute” perché prevalgono discorsi “deboli”, interscambiabili, contingenti, privi di «gravità» e di «verità». Lo storytelling livella tutto riducendo ogni avvenimento all’unità quantica della società del «phono sapiens»: le informazioni, che vengono
PER UN RITORNO AL «LÓGOS» DEL DIRITTO PENALE Leggi tutto »



