Giustizia

MANIFESTAZIONE A CATANIA DEI PENALISTI CALABRESI AUTORITARISMO STRARIPANTE E DIFESA NEGATA NEI MAXIPROCESSI DELLA CALABRIA GIUDIZIARIA

…Abbiamo subìto il trattamento previsto per i sospettabili quando ci hanno costretto a lasciare l’auto in aperta campagna lontano dai parcheggi dell’aula bunker di Lamezia. Abbiamo subìto il trattamento degli asserviti quando hanno imposto l’agenda ossessiva da 170 udienze all’anno in media per sostenere la marcia forzata a garanzia della permanenza in vincoli dei presunti innocenti. Abbiamo subìto il trattamento degli invisibili senza diritto di interloquire nemmeno sulle precondizioni per l’esercizio dignitoso dei diritti (affievoliti), quando ci hanno negato anche l’opportunità di esprimere il nostro punto di vista nelle sedi nelle quali venivano messe a punto le inusitate distopiche soluzioni per rimediare all’inagibilità dell’hangar lametino. Sulla testa degli imputati e dei loro avvocati anche l’obbligata migrazione di massa verso sedi lontane. Sui loro diritti si scarica il fallimento dell’organizzazione militare della giustizia penale calabrese…. Ed ancora. Abbiamo accettato le regole aberranti del processo dematerializzato e ci hanno negato anche i “diritti minorati” contemplati dal simil processo tecnologico della contemporaneità: nel sistema di gestione militare dei maxi, i numerosi colleghi che hanno chiesto di partecipare al processo a distanza, prima hanno scoperto una nuova regola, quella dell’avvocato da collegare dal carcere più vicino a casa sua (anziché dallo studio professionale come previsto dalla norma); poi, 48 ore prima dell’inizio della causa, si son visti revocare l’umiliante invito a presentarsi in carcere. Ma non perché melius per pensare sia apparsa illegale l’escogitazione, ma perché il DAP oltre a non disporre di risorse sufficienti ritiene sconsigliabile, perché pericoloso per la sicurezza, l’andirivieni di avvocati dalle salette dedicate. Dovremmo averne abbastanza. *CHIARA ED INEQUIVOCABILE LA LINEA DI TENDENZA: I DIRITTI DELLA DIFESA NEL PROCESSO A GESTIONE MILITARE SONO COMPATIBILI SOLTANTO CON LA DIFESA CHE NON LI ESERCITA; PERCHÉ SE SCEGLIE DI ESERCITARLI -ANCHE QUELLI MINIMI- SCOPRE CHE L’EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI SMALTIMENTO DEI “NEMICI DELLA SOCIETÀ” MESSO IN PIEDI, SI INCEPPEREBBE. PER TUTTE QUESTE RAGIONI SAREMO FUORI DALL’AULA BUNKER DI BICOCCA LUNEDÌ 3 FEBBRAIO A MANIFESTARE CONTRO L’INTOLLERABILE DEGENERAZIONE DEL SISTEMA DELLA “CALABRIA GIUDIZIARIA”. ANCHE PER I GIUDICI CHE DOVREBBERO SOFFRIRE, COME NOI, LA MORTIFICAZIONE DEL LORO RUOLO, CHE NON SI PUÒ ESPRIMERE IN SINTONIA CON L’ALTA FUNZIONE CHE SVOLGONO, SE NON È GARANTITA LA DIGNITÀ DELL’IMPUTATO E DEL SUO DIFENSORE. SAREMO SIN DALLE 9.30 DINNANZI ALL’INGRESSO DELL’AULA BUNKER DI BICOCCA, ASPETTEREMO L’INGRESSO IN AULA DELLA CORTE PER AVVIARE LA MANIFESTAZIONE ATTENDENDO I COLLEGHI IMPEGNATI NEL PROCESSO CHE LASCERANNO L’AULA IN FORMA DI SIMBOLICA PROTESTA. Rassegna stampa: GAZZETTA DEL SUD CORRIERE DELLA CALABRIA LA NOVITÀ ONLINE LA NUOVA CALABRIA QUOTIDIANO DEL SUD CATANZARO INFORMA IL LAMETINO LA-C-NEWS24 RAI NEWS LA SICILIA

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Intervista al presidente dell’Ordine dei Giornalisti Calabria, Giuseppe Soluri

di Antonio Strongoli –  Nel convegno del 24 novembre 2023, dal titolo “Cronaca e critica – linee guide per un’informazione corretta e senza rischi”, organizzato dall’Ordine dei giornalisti, dalla Camera Penale di Catanzaro, dal COA di Catanzaro e dal Movimento Forense, si è generato un acceso ed interessante dibattito sul problema che riguarda la cronaca giudiziaria. Con particolare riferimento al bilanciamento tra il diritto di cronaca, e dunque il diritto del cittadino di avere contezza dei provvedimenti emessi dalla magistratura nelle inchieste di maggiore rilevanza sociale e la presunzione di innocenza, da cui consegue il diritto dell’indagato di non essere sottoposto alla gogna mediatica in assenza di una sentenza di condanna, quanto meno, di primo grado. Da qui l’idea di realizzare un’intervista col presidente dell’OdG Calabria, Giuseppe Soluri. Presidente Soluri, in occasione del convegno del 24 novembre, lei aveva puntualmente indicato come l’operato del giornalista dovesse rispettare i tre principi fondamentali: veridicità della notizia, continenza del linguaggio e rilevanza pubblica della stessa. Il giornalista deve, quindi, operare al fine di consentire una corretta diffusione della notizia lasciando comunque comprendere al lettore come l’inchiesta sia in una fase embrionale, quando si tratta, ad esempio, di ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.i.p. e dunque come le circostanze riportate siano meri indizi di reità e non fatti accertati. Un appello, mi sento di dire, al senso di responsabilità dei giornalisti, che non deve mancare mai, soprattutto in questo momento storico, in cui anche i social tendono a candidarsi quali nuovi mezzi di informazione. A distanza di un mese circa, poi, è approdato in Parlamento l’emendamento Costa. Cosa ne pensava all’epoca? «Dal mio punto di vista, l’emendamento Costa, in linea di principio, era un emendamento che ci poteva stare. Nel senso che è stato sicuramente concepito con l’obiettivo di salvaguardare quel principio di non colpevolezza, di cui si parlava prima, e quindi per impedire che vengano pubblicati spezzoni di intercettazioni o atti giudiziari in cui siano presenti degli elementi marginali per dell’inchiesta, ma assai rilevanti ai fini dell’immagine esterna delle persone indagate. È chiaro che questo rappresenta in qualche misura un vulnus per i giornalisti che sono impossibilitati, nel momento in cui interviene questo emendamento, a pubblicare stralci di intercettazioni che, invece, per altro verso, possono anche avere una rilevanza informativa notevole. Sebbene comprendiamo che, da un lato, vi sia l’esigenza di salvaguardare il citato principio di non colpevolezza, dall’altro, non bisogna dimenticare però la necessità di tutelare il principio della libertà di informazione e, conseguentemente, la necessità che il giornalista informi e che il cittadino venga informato correttamente». Presidente Soluri, si aspettava che un emendamento proposto da un parlamentare di opposizione – ricordiamo che l’On. Costa appartiene ad Azione – potesse riscontrare una tale condivisione da non soggiacere alle solite dinamiche ostruzionistiche dell’opposta fazione politica? Secondo lei, ciò è sintomatico di un’esigenza condivisa circa la necessità di intervenire onde garantire una maggiore tutela dei soggetti indagati? «Partiamo dal presupposto che l’On. Costa, al di là del partito di appartenenza, si è sempre distinto come uno dei rappresentanti del parlamento maggiormente sensibili alla tematica del garantismo. A mio avviso, quando si affrontano questi argomenti il problema nasce dal fatto che si sono create due tifoserie: una c.d. “garantista” ed una c.d. “giustizialista”. Riportare tutto a queste due categorie di “tifosi” è sbagliato, poiché non consente di cogliere altre (e diverse) posizioni, le quali, sebbene affini alle due principali correnti di pensiero, presentano altre sfumature. Vi sono sensibilità garantiste all’interno sia di partiti che hanno sempre portato avanti battaglie di questo tipo, ma anche in partiti che oggi sono all’opposizione e che sono stati al Governo in passato. Mi riferisco, in particolare, al PD. Nel PD ci sono ampi settori che hanno una visione, diciamo così, garantista e Azione non è altro che una costola fuoriuscita dal Partito Democratico. L’Onorevole Costa, poi, essendo stato militante di Forza Italia si porta dietro anche antiche battaglie del suo ex partito. La sensibilità su tale tematica è in qualche modo abbastanza diffusa nelle forze politiche, in maniera trasversale.Ritengo sia difficile ragionare su questo tema se non si prende coscienza della sua importanza; un tema che riguarda tutti i cittadini, la corretta gestione dell’attività giudiziaria, penale e civile che sia, è fondamentale per la vita di un Paese. Fin quando la giustizia non funzionerà a dovere, riducendo anche il margine di errori, il Paese avrà sempre problematiche di questo tipo, che quasi certamente si trasferiscono nelle aule parlamentari, diventando così strumenti su cui battagliare, perdendo di vista i problemi reali e la necessità di affrontarli in maniera corretta, salvaguardando tutti gli interessi in gioco. È questo uno dei motivi per cui non si riesce mai ad arrivare ad una riforma complessiva della giustizia, che abbia un suo raziocinio e riesca effettivamente a garantire una giustizia, non solo giusta, ma efficiente e rapida».  Nel 2017, quando l’incarico di guardasigilli era ricoperto dall’onorevole Andrea Orlando, vi fu una modifica dell’art. 114 del codice di procedura penale, al fine di consentire alle testate giornalistiche la pubblicazione, finanche integrale, delle ordinanze di custodia cautelare. L’emendamento Costa va, sostanzialmente, ad incidere su questo specifico aspetto, con il dichiarato obiettivo di far venire meno tale facoltà. Siffatta modifica, ad avviso dell’Avvocatura, oltre che essere in linea con il principio di cui all’art. 27 della Carta Costituzionale, potrebbe contribuire a responsabilizzare il giornalista, al quale non sarebbe inibito il diritto di riferire i fatti oggetto di indagine, ma semplicemente la possibilità di riportare interi passaggi del provvedimento cautelare. È di tutta evidenza come l’obbligo per il giornalista di “rielaborare” il contenuto delle ordinanze – non potendo far ricorso al virgolettato – lo esporrebbe a possibili querele da parte dei soggetti coinvolti, laddove i fatti non fossero riportati correttamente. «Si, il senso è proprio questo: fare in modo che il giornalista sia responsabile di quello che scrive. Sebbene i giornalisti quando sbagliano vengono sempre “puniti”, in un modo o nell’altro, mentre gli altri attori delle vicende processuali non sempre vengono sanzionati quando commettono errori. Credo

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Controllo volontario: una risorsa in attesa di valorizzazione

Di Giuseppe Amarelli* –  Il controllo giudiziario volontario è stato introdotto nel sistema della prevenzione antimafia con il duplice obiettivo di mitigare l’indiretta ma draconiana portata afflittiva delle interdittive e di differenziare l’entità dell’intervento prefettizio a seconda della gravità delle situazioni sintomatiche di contagio mafioso, evitando l’irragionevole assurdo di assimilarle quoad incapacitatem e di adottare il medesimo provvedimento inabilitante sia nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso, che della vittima di un’estorsione mafiosa. Nei casi di infiltrazione mafiosa solamente occasionale si è così concessa la possibilità all’impresa destinataria di un’interdittiva di richiedere, previa impugnazione al TAR, l’attivazione da parte del tribunale di prevenzione di un periodo di monitoraggio della durata da uno a tre anni per consentire l’eventuale bonifica e sospendere gli effetti incapacitanti. Questo istituto, sebbene sia nato per incidere a valle del sistema della prevenzione amministrativa antimafia, lenendone gli eccessi rigoristici, in realtà, ha segnato un radicale cambio di paradigma nelle politiche di contrasto all’ingerenza mafiosa nelle imprese, più in sintonia con gli assetti valoriali di uno Stato costituzionale democratico, in cui queste prioritarie esigenze pubblico-collettive devono sempre tenere nel giusto conto i contrapposti interessi sia dei destinatari diretti, che dei destinatari indiretti, come i lavoratori dipendenti e gli stakeholders. Grazie al controllo volontario, si è abbandonata la pregressa strategia imperniata su un approccio retrospettivo-stigmatizzante e su misure istantanee immediatamente inibitrici dei rapporti con la pubblica amministrazione e si è inaugurata una del tutto nuova, incentrata su un approccio prospettico-cooperativo e su misure dialogiche di lunga durata, inclusive e recuperatorie, in cui lo Stato non ostracizza subito l’impresa contaminata “colpevolizzandola”, ma, al contrario, le si affianca in un articolato processo di self cleaning. Purtroppo, ad oggi, nonostante le buone intenzioni, il bilancio sullo stato di salute del controllo volontario è ancora chiaroscurale, presentando alcune luci e non poche ombre. Per un verso, è sicuramente apprezzabile l’estensione delle sue potenzialità applicative ottenuta tramite: la tendenziale polarizzazione del giudizio per la sua concessione sulla prognosi di futura bonificabilità; l’interpretazione del concetto di occasionalità come ‘non stabilità’; l’esclusione del Prefetto dal novero dei soggetti legittimati ad opporsi al provvedimento di ammissione; il riconoscimento della sua adottabilità anche rispetto al diniego di iscrizione nelle white list. Per altro verso, generano non poche perplessità: la sua applicazione ancora fortemente a “geografia variabile”, essendo pochi i tribunali di prevenzione che ne hanno colto la straordinaria utilità per l’intero sistema; il mancato coordinamento dell’esito positivo con la misura interdittiva “a margine” della quale è stato concesso; e, soprattutto, il contrasto interpretativo circa i presupposti applicativi. A tale ultimo riguardo, convivono in giurisprudenza due orientamenti opposti, uno maggiormente garantista che, per evitare esiti irragionevoli, ritiene possibile applicare la misura anche quando il g.o. accerti con i suoi diversi standard probatori l’insussistenza dell’infiltrazione mafiosa posta alla base dell’interdittiva, ritenendo ancor più probabile in questo caso la recuperabilità dell’impresa; ed un altro più rigoroso che, invece, facendo leva sull’autonomia di giudizio del giudice della prevenzione rispetto al giudice amministrativo, esclude tale possibilità, innescando un paradosso per il quale l’impresa infiltrata occasionalmente può mitigare gli effetti dell’interdittiva, mentre quella non infiltrata deve continuare a scontarli. Sul funzionamento del controllo volontario grava poi un’altra ipoteca iscritta dalla misura amministrativa della prevenzione collaborativa introdotta nel 2021 sulla sua falsariga. Questa, infatti, sembra voler accentrare nelle mani del Prefetto il contrasto ai tentativi di ingerenza mafiosa nelle imprese, evitando conflitti con il potere giudiziario che, oggi, invece, nei casi di ammissione al controllo, sembrano sorgere. Nell’attesa (vana?) di una più organica riforma della prevenzione amministrativa antimafia che la traghetti sul piano della prevenzione giurisdizionale, declassando il Prefetto ad organo pubblico deputato a proporre ad un giudice terzo le misure dell’interdittiva e del controllo, si deve confidare in una valorizzazione del controllo volontario da parte dell’autorità giudiziaria. Diversamente da quanto possa apparire prima facie, questo non rappresenta un mero favor per il destinatario che indebolisce l’apparato di contrasto alle mafie. All’opposto, costituisce uno strumento giuridico dotato di una pluralità di funzioni eterogenee ma complementari, tendendo a: equo-contemperare meglio i contrapposti interessi in gioco, evitando di sbilanciare il rapporto autorità-individuo in modo antitetico con la natura democratica del nostro ordinamento; tutelare i diritti dei terzi estranei esposti a serio rischio dalle interdittive, in primis quelli dei lavoratori dipendenti; e, last but not the least, offrire un bagaglio informativo più completo e attendibile all’autorità competente per la valutazione del livello di infiltrazione mafiosa e, quindi, per la scelta della misura più idonea da adottare.   *Professore Ordinario di Diritto Penale

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