Giustizia

MANIFESTAZIONE A CATANIA DEI PENALISTI CALABRESI AUTORITARISMO STRARIPANTE E DIFESA NEGATA NEI MAXIPROCESSI DELLA CALABRIA GIUDIZIARIA

…Abbiamo subìto il trattamento previsto per i sospettabili quando ci hanno costretto a lasciare l’auto in aperta campagna lontano dai parcheggi dell’aula bunker di Lamezia. Abbiamo subìto il trattamento degli asserviti quando hanno imposto l’agenda ossessiva da 170 udienze all’anno in media per sostenere la marcia forzata a garanzia della permanenza in vincoli dei presunti innocenti. Abbiamo subìto il trattamento degli invisibili senza diritto di interloquire nemmeno sulle precondizioni per l’esercizio dignitoso dei diritti (affievoliti), quando ci hanno negato anche l’opportunità di esprimere il nostro punto di vista nelle sedi nelle quali venivano messe a punto le inusitate distopiche soluzioni per rimediare all’inagibilità dell’hangar lametino. Sulla testa degli imputati e dei loro avvocati anche l’obbligata migrazione di massa verso sedi lontane. Sui loro diritti si scarica il fallimento dell’organizzazione militare della giustizia penale calabrese…. Ed ancora. Abbiamo accettato le regole aberranti del processo dematerializzato e ci hanno negato anche i “diritti minorati” contemplati dal simil processo tecnologico della contemporaneità: nel sistema di gestione militare dei maxi, i numerosi colleghi che hanno chiesto di partecipare al processo a distanza, prima hanno scoperto una nuova regola, quella dell’avvocato da collegare dal carcere più vicino a casa sua (anziché dallo studio professionale come previsto dalla norma); poi, 48 ore prima dell’inizio della causa, si son visti revocare l’umiliante invito a presentarsi in carcere. Ma non perché melius per pensare sia apparsa illegale l’escogitazione, ma perché il DAP oltre a non disporre di risorse sufficienti ritiene sconsigliabile, perché pericoloso per la sicurezza, l’andirivieni di avvocati dalle salette dedicate. Dovremmo averne abbastanza. *CHIARA ED INEQUIVOCABILE LA LINEA DI TENDENZA: I DIRITTI DELLA DIFESA NEL PROCESSO A GESTIONE MILITARE SONO COMPATIBILI SOLTANTO CON LA DIFESA CHE NON LI ESERCITA; PERCHÉ SE SCEGLIE DI ESERCITARLI -ANCHE QUELLI MINIMI- SCOPRE CHE L’EFFICIENTISSIMO SISTEMA DI SMALTIMENTO DEI “NEMICI DELLA SOCIETÀ” MESSO IN PIEDI, SI INCEPPEREBBE. PER TUTTE QUESTE RAGIONI SAREMO FUORI DALL’AULA BUNKER DI BICOCCA LUNEDÌ 3 FEBBRAIO A MANIFESTARE CONTRO L’INTOLLERABILE DEGENERAZIONE DEL SISTEMA DELLA “CALABRIA GIUDIZIARIA”. ANCHE PER I GIUDICI CHE DOVREBBERO SOFFRIRE, COME NOI, LA MORTIFICAZIONE DEL LORO RUOLO, CHE NON SI PUÒ ESPRIMERE IN SINTONIA CON L’ALTA FUNZIONE CHE SVOLGONO, SE NON È GARANTITA LA DIGNITÀ DELL’IMPUTATO E DEL SUO DIFENSORE. SAREMO SIN DALLE 9.30 DINNANZI ALL’INGRESSO DELL’AULA BUNKER DI BICOCCA, ASPETTEREMO L’INGRESSO IN AULA DELLA CORTE PER AVVIARE LA MANIFESTAZIONE ATTENDENDO I COLLEGHI IMPEGNATI NEL PROCESSO CHE LASCERANNO L’AULA IN FORMA DI SIMBOLICA PROTESTA. Rassegna stampa: GAZZETTA DEL SUD CORRIERE DELLA CALABRIA LA NOVITÀ ONLINE LA NUOVA CALABRIA QUOTIDIANO DEL SUD CATANZARO INFORMA IL LAMETINO LA-C-NEWS24 RAI NEWS LA SICILIA

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Intervista al presidente dell’Ordine dei Giornalisti Calabria, Giuseppe Soluri

di Antonio Strongoli –  Nel convegno del 24 novembre 2023, dal titolo “Cronaca e critica – linee guide per un’informazione corretta e senza rischi”, organizzato dall’Ordine dei giornalisti, dalla Camera Penale di Catanzaro, dal COA di Catanzaro e dal Movimento Forense, si è generato un acceso ed interessante dibattito sul problema che riguarda la cronaca giudiziaria. Con particolare riferimento al bilanciamento tra il diritto di cronaca, e dunque il diritto del cittadino di avere contezza dei provvedimenti emessi dalla magistratura nelle inchieste di maggiore rilevanza sociale e la presunzione di innocenza, da cui consegue il diritto dell’indagato di non essere sottoposto alla gogna mediatica in assenza di una sentenza di condanna, quanto meno, di primo grado. Da qui l’idea di realizzare un’intervista col presidente dell’OdG Calabria, Giuseppe Soluri. Presidente Soluri, in occasione del convegno del 24 novembre, lei aveva puntualmente indicato come l’operato del giornalista dovesse rispettare i tre principi fondamentali: veridicità della notizia, continenza del linguaggio e rilevanza pubblica della stessa. Il giornalista deve, quindi, operare al fine di consentire una corretta diffusione della notizia lasciando comunque comprendere al lettore come l’inchiesta sia in una fase embrionale, quando si tratta, ad esempio, di ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.i.p. e dunque come le circostanze riportate siano meri indizi di reità e non fatti accertati. Un appello, mi sento di dire, al senso di responsabilità dei giornalisti, che non deve mancare mai, soprattutto in questo momento storico, in cui anche i social tendono a candidarsi quali nuovi mezzi di informazione. A distanza di un mese circa, poi, è approdato in Parlamento l’emendamento Costa. Cosa ne pensava all’epoca? «Dal mio punto di vista, l’emendamento Costa, in linea di principio, era un emendamento che ci poteva stare. Nel senso che è stato sicuramente concepito con l’obiettivo di salvaguardare quel principio di non colpevolezza, di cui si parlava prima, e quindi per impedire che vengano pubblicati spezzoni di intercettazioni o atti giudiziari in cui siano presenti degli elementi marginali per dell’inchiesta, ma assai rilevanti ai fini dell’immagine esterna delle persone indagate. È chiaro che questo rappresenta in qualche misura un vulnus per i giornalisti che sono impossibilitati, nel momento in cui interviene questo emendamento, a pubblicare stralci di intercettazioni che, invece, per altro verso, possono anche avere una rilevanza informativa notevole. Sebbene comprendiamo che, da un lato, vi sia l’esigenza di salvaguardare il citato principio di non colpevolezza, dall’altro, non bisogna dimenticare però la necessità di tutelare il principio della libertà di informazione e, conseguentemente, la necessità che il giornalista informi e che il cittadino venga informato correttamente». Presidente Soluri, si aspettava che un emendamento proposto da un parlamentare di opposizione – ricordiamo che l’On. Costa appartiene ad Azione – potesse riscontrare una tale condivisione da non soggiacere alle solite dinamiche ostruzionistiche dell’opposta fazione politica? Secondo lei, ciò è sintomatico di un’esigenza condivisa circa la necessità di intervenire onde garantire una maggiore tutela dei soggetti indagati? «Partiamo dal presupposto che l’On. Costa, al di là del partito di appartenenza, si è sempre distinto come uno dei rappresentanti del parlamento maggiormente sensibili alla tematica del garantismo. A mio avviso, quando si affrontano questi argomenti il problema nasce dal fatto che si sono create due tifoserie: una c.d. “garantista” ed una c.d. “giustizialista”. Riportare tutto a queste due categorie di “tifosi” è sbagliato, poiché non consente di cogliere altre (e diverse) posizioni, le quali, sebbene affini alle due principali correnti di pensiero, presentano altre sfumature. Vi sono sensibilità garantiste all’interno sia di partiti che hanno sempre portato avanti battaglie di questo tipo, ma anche in partiti che oggi sono all’opposizione e che sono stati al Governo in passato. Mi riferisco, in particolare, al PD. Nel PD ci sono ampi settori che hanno una visione, diciamo così, garantista e Azione non è altro che una costola fuoriuscita dal Partito Democratico. L’Onorevole Costa, poi, essendo stato militante di Forza Italia si porta dietro anche antiche battaglie del suo ex partito. La sensibilità su tale tematica è in qualche modo abbastanza diffusa nelle forze politiche, in maniera trasversale.Ritengo sia difficile ragionare su questo tema se non si prende coscienza della sua importanza; un tema che riguarda tutti i cittadini, la corretta gestione dell’attività giudiziaria, penale e civile che sia, è fondamentale per la vita di un Paese. Fin quando la giustizia non funzionerà a dovere, riducendo anche il margine di errori, il Paese avrà sempre problematiche di questo tipo, che quasi certamente si trasferiscono nelle aule parlamentari, diventando così strumenti su cui battagliare, perdendo di vista i problemi reali e la necessità di affrontarli in maniera corretta, salvaguardando tutti gli interessi in gioco. È questo uno dei motivi per cui non si riesce mai ad arrivare ad una riforma complessiva della giustizia, che abbia un suo raziocinio e riesca effettivamente a garantire una giustizia, non solo giusta, ma efficiente e rapida».  Nel 2017, quando l’incarico di guardasigilli era ricoperto dall’onorevole Andrea Orlando, vi fu una modifica dell’art. 114 del codice di procedura penale, al fine di consentire alle testate giornalistiche la pubblicazione, finanche integrale, delle ordinanze di custodia cautelare. L’emendamento Costa va, sostanzialmente, ad incidere su questo specifico aspetto, con il dichiarato obiettivo di far venire meno tale facoltà. Siffatta modifica, ad avviso dell’Avvocatura, oltre che essere in linea con il principio di cui all’art. 27 della Carta Costituzionale, potrebbe contribuire a responsabilizzare il giornalista, al quale non sarebbe inibito il diritto di riferire i fatti oggetto di indagine, ma semplicemente la possibilità di riportare interi passaggi del provvedimento cautelare. È di tutta evidenza come l’obbligo per il giornalista di “rielaborare” il contenuto delle ordinanze – non potendo far ricorso al virgolettato – lo esporrebbe a possibili querele da parte dei soggetti coinvolti, laddove i fatti non fossero riportati correttamente. «Si, il senso è proprio questo: fare in modo che il giornalista sia responsabile di quello che scrive. Sebbene i giornalisti quando sbagliano vengono sempre “puniti”, in un modo o nell’altro, mentre gli altri attori delle vicende processuali non sempre vengono sanzionati quando commettono errori. Credo

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Informazioni antimafia e distorsioni nel sistema amministrativo

Silia Gardini* e Crescenzio Santuori** – La lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso ha conquistato negli ultimi decenni una rilevanza sempre più ampia per il diritto amministrativo. In questo contesto, il pericolo di inquinamento criminoso è fronteggiato dal legislatore attraverso la predisposizione di un sistema di accertamento preventivo volto ad arrestare “all’origine” i contatti della Pubblica amministrazione con soggetti ritenuti potenzialmente sensibili a infiltrazioni mafiose, anche indirette. L’articolo 84, comma 1, del Codice Antimafia, D. lgs. n. 159/2011 – con l’intento di realizzare la massima anticipazione della soglia di tutela – attribuisce al Prefetto competenza al rilascio di provvedimenti amministrativi di natura cautelare e preventiva, che determinano in capo al soggetto destinatario una particolare forma di incapacità giuridica nei rapporti con la p.a. (e non solo): la comunicazione antimafia e l’informazione (o informativa) antimafia. Entrambi i provvedimenti hanno l’obiettivo di evidenziare alla Pubblica Amministrazione situazioni ostative al rilascio di atti o alla stipula contratti; il loro contenuto è, invece, significativamente differente. Se la comunicazione ha contenuto vincolato e funzione accertativa di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto indicate dall’art. 67 dello stesso Codice antimafia (applicazione di una misura di prevenzione personale, di una condanna con sentenza definiva o confermata in grado di appello, per uno dei delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p.), l’informativa presenta un contenuto più complesso, poiché è volta a certificare – oltre a quanto già previsto in tema di comunicazione – anche la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, capaci di condizionare le scelte e gli indirizzi di società o imprese interessate. Quel che caratterizza spiccatamente le informative – e rende problematico il contesto applicativo dell’istituto – è il fatto che esse si fondano su un giudizio di mera eventualità, che si traduce nell’amplissima discrezionalità riconosciuta alle Prefetture in merito a questioni fisiologicamente opinabili, attinenti all’apprezzamento, attraverso elementi sintomatici e indiziari, di un rischio di ingerenza mafiosa e non all’accertamento di una effettiva sussistenza di eventi o responsabilità. La valutazione amministrativa, in questi casi, è condotta attraverso un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede un livello di certezza oltre “ogni ragionevole dubbio” (tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale), ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza (sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti: il Codice antimafia ne tipizza alcuni, ma non vincola l’amministrazione nella valutazione), sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. In altre parole, l’informativa antimafia non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Il quadro risulta ancor più problematico se si considera che i procedimenti amministrativi in materia – in quanto preordinati all’emanazione di “atti necessitati”, per i quali l’urgenza di agire giustifica modificazioni strutturali derivate ai fini della tutela dell’interesse pubblico – risultano slegati dal puntuale rispetto delle garanzie procedimentali, partecipative e motivazionali previste in via generale dall’ordinamento. A fronte di un fondamento essenzialmente probabilistico, gli effetti prodotti dall’istituto in capo agli operatori economici possono essere molto invasivi, al punto da indurre qualcuno a parlare a più riprese di “ergastolo imprenditoriale”. Al di là dell’espressione che si intenda utilizzare, è innegabile che la tendenza del sistema, nel difficile e complesso bilanciamento tra l’interesse pubblico e i diritti privati su cui il potere interdittivo incide, sia quella di massimizzare oltremodo la “ragion pubblica” a discapito delle imprese e delle loro prerogative costituzionalmente garantite. Tale impostazione, al netto delle nobili intenzioni del legislatore, finisce spesso per determinare effetti gravemente distorsivi, anche sul mercato e anche in capo a operatori economici (successivamente riconosciuti) virtuosi. L’informazione interdittiva antimafia, infatti, malgrado la sua formale natura provvisoria, produce sempre effetti irreparabili e definitivi sull’impresa che ne è destinataria, salvo che si riesca ad ottenere in sede giudiziaria un provvedimento sospensivo ovvero il “passaggio” allo strumento del controllo giudiziario. Ciò perché l’operatore interdetto non ha “soltanto” preclusa la possibilità di partecipare alle procedure di gara e di sottoscrivere contratti pubblici, ma si vede di fatto negato l’avvio di qualsivoglia attività economica. Il che lo espone facilmente a dissesto o fallimento, anche laddove all’esito di giudizi amministrativi e penali eventualmente avviati a propria difesa, il contestato rischio di infiltrazione mafiosa dovesse poi rivelarsi insussistente o, quantomeno, evitabile attraverso la sottoposizione a misure meno radicali e meno invasive.  Appare, dunque, evidente che – ferme restando le primarie e imprescindibili esigenze di tutela sottese alla lotta alla criminalità organizzata – l’istituto dell’informativa antimafia necessiti di essere circondato da maggiori cautele. Le distorsioni che emergono dalla prassi applicativa andrebbero corrette dal legislatore, soprattutto nell’ottica del necessario “recupero” dell’impresa, che dovrebbe essere connaturata a misure – quali sono quelle antimafia – di natura preventiva e non sanzionatoria. In questa direzione, sia pure a fronte di alcune recenti e apprezzabili aperture da parte della giurisprudenza amministrativa (in particolare in tema di istruttoria e contraddittorio procedimentale), la strada da percorrere appare ancora lunga e tortuosa. E, nelle more, le imprese muoiono.   * Avvocato amministrativista e Ricercatrice di Diritto amministrativo ** Avvocato amministrativista

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