Diritto Processuale

LA PROVA DICHIARATIVA NUOVA NEL GIUDIZIO DI REVISIONE

di Francesco Siclari* Scarica l’articolo La ineluttabile necessità per uno stato di diritto di porre rimedio a condanne sostanzialmente ingiuste comporta, quale suo imprescindibile corollario, la cedevolezza del giudicato di fronte ad una nuova prova di non colpevolezza che, intervenuta come scoperta o disincagliata dal proprio limbo, sia in grado di porre rimedio ad una sentenza di condanna ingiusta. Ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. costituiscono unico, utile grimaldello per la revisione di condanne irrevocabili quelle “nuove prove che, solo o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631” e, quindi, tali da dimostrare che il condannato debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. L’art. 631 c.p.p., sui limiti della revisione, subordina espressamente l’ammissibilità all’idoneità degli elementi, se accertati, a condurre al proscioglimento con una delle formule di rito. Dirimente, allora, sarà il corretto inquadramento, da un punto di vista tecnico-giuridico, del concetto di prova nuova, per come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza costante individua la funzione della revisione nella necessità di “sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale“, rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale” per la rimozione di provvedimenti che si scoprano “frutto di ingiustizia” (Cass., Sez. Un., 25/10/2018-7/2/2019, n. 6141, Milanesi). Il fondamento costituzionale dell’istituto va ricostruito alla luce di due coeve pronunce della Corte costituzionale del 1969, che ne illuminano profili distinti ma complementari. Con la sentenza n. 1 del 1969 (ud. 15/01/1969, dep. 24/01/1969) la Consulta ha affermato che l’ultimo comma dell’art. 24 Cost. enuncia un “principio di altissimo valore etico e sociale“, da riguardare quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” ex art. 2 Cost. Con la sentenza n. 28 del 1969, poi costantemente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo con il conforme richiamo a Corte cost. n. 129 del 2008), la Corte ha precisato che la revisione risponde all’esigenza, “di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente“, ma resta “necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele” in ragione della esigenza di bilanciamento con l’intangibilità del giudicato di condanna. Tale fondamento trova conferma ulteriore nell’art. 27, comma 3, Cost., poiché la rieducazione del condannato non deve aver luogo nei confronti di un innocente. Sul piano sistematico, dunque, nessuna ragione giustifica l’esclusione del rimedio straordinario in presenza di elementi sintomatici della probabilità di errore giudiziario.   2.La nozione di “prova nuova“: estensione e limiti Come noto sul tema ci si è interrogati, innanzitutto, se nel concetto di “prova nuova” debbano farsi rientrare solo le prove noviter repertae (cioè quelle scoperte successivamente al passaggio in giudicato della decisione di cui si intende chiedere la revisione) o anche quelle noviter productae (cioè quelle preesistenti, ma mai portate all’attenzione dell’organo che ha emesso la decisione di cui si intende chiedere la revisione) e, quindi, se quest’ultima categoria comprenda solo le prove mai acquisite prima o anche quelle che, pur acquisite, mai siano state valutate dal(i) giudice(i). A fronte di un primo, duplice, arresto interpretativo delle Sezioni Unite che aveva escluso la possibilità di ricorrere all’istituto della revisione sulla base di prove già acquisite ma non valutate dal giudice (Cass. Pen., Sezioni Unite, 26/02/1983 e Cass. Pen., Sezioni Unite, 11/05/1993, Ligresti), nel corso degli anni novante del secolo scorso si sono continuate a registrare sul punto oscillazioni interpretative che hanno determinato la nuova remissione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia Pisano (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220443), hanno disegnato quel perimetro interpretativo del concetto di “prova nuova” rilevante nell’ambito della revisione e rimasto definitivamente immutato. Orbene, la Corte di Cassazione, con la citata pronuncia Pisano, ebbe ad individuare, al §12 della motivazione, il fondamento della revisione in un “conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l’intero corso del processo e ne segue i passaggi più salienti. Una puntualizzazione, quella ora ricordata, che si ricollega proprio al fondamento del giudicato, derivante dalla necessità di fissare definitivamente l’accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, solo constatando che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi e cedere il posto all’esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali”. La ricerca di una giustizia sostanziale che travalica i confini del giudicato per demolire una pronuncia di condanna errata, invero, è sempre stato insostituibile strumento di garanzia dalla parte dell’innocente e del non colpevole tanto da indentificare “la precipua funzione della revisione nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale” (così, costantemente, la giurisprudenza di legittimità declina la funzione propria della revisione). L’eliminazione dell’errore giudiziario nei confronti dell’innocente rappresenta, ontologicamente, naturale risposta di uno stato di diritto custode non solo della certezza del diritto, ma anche e soprattutto della salvaguardia dei valori costituzionali a tutela della inviolabilità della persona e delle sue libertà fondamentali, senza limiti di tempo ed anche quando le conseguenze della sentenza si siano già del tutto esaurite. Sotto questo preliminare aspetto, non può non rilevarsi come le linee portanti dell’istituto della revisione riflettano quella necessità di giustizia sostanziale, anche oltre il rigido rigorismo di una giustizia formale. La revisione costituisce – come recentemente ribadito da altra pronuncia delle Sezioni Unite – il rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale” per la rimozione di quei provvedimenti che si scoprano essere “frutto di ingiustizia” assecondando un sentimento di giustizia che ha radici nell’epoca “… dell’”antico diritto”: «fraus

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LA DOTE PRINCIPALE DI UN MAGISTRATO DEVE ESSERE L’UMILTÀ

di Pantaleone Pallone* – Scarica l’articolo C’è un momento preciso, nella solennità delle cerimonie d’insediamento, in cui la liturgia istituzionale cede il passo alla verità della carne, della memoria e della passione forense. Per chi ha vissuto le stagioni del foro di Catanzaro, per gli avvocati di una generazione cresciuta nel culto del rispetto reciproco e della sacralità della giurisdizione, quel momento ha suscitato un brivido profondo lungo la schiena. È accaduto quando il neo presidente del Tribunale, Giuseppe Spadaro, visibilmente commosso, ha rivolto lo sguardo in aula verso la collega Lidia Gennaro per ricordare suo padre, Mariano Gennaro, magistrato straordinario strappato alla vita a soli 36 anni. Vedere Lidia Gennaro lì presente, oggi stimato giudice in servizio nello stesso Tribunale di Catanzaro, ha reso quel momento un passaggio di testimone di rara potenza emotiva e professionale. In quel ricordo, che ha incrinato la voce del Presidente, non c’era solo il tributo affettuoso a un antico maestro. C’era la declinazione più pura di una precisa idea di giustizia, ereditata dal padre e incarnata oggi dalla figlia, che Spadaro ha voluto riassumere in un monito per l’intera magistratura: «La dote principale di un magistrato deve essere l’umiltà». Un principio che Mariano Gennaro testimoniò fino all’ultimo, continuando a preoccuparsi del proprio lavoro, del suo ruolo e dell’alta funzione giurisdizionale affidatagli, mentre affrontava con dignità un male incurabile.» È la lezione più alta, oggi più che mai attuale: nessuna preparazione tecnica o accademica potrà mai compensare la perdita di umanità o l’inaridimento nei formalismi. Il ritorno di Giuseppe Spadaro nella sua Catanzaro, dopo quindici anni spesi a guidare con successo il Tribunale per i minorenni di Bologna e di Trento, possiede una forte carica simbolica, a partire da quella prima toga indossata per l’occasione. Non un orpello di circostanza, ma la stessa toga regalatagli dal padre, storico poliziotto della Squadra Mobile cittadina, che sin da bambino, passeggiando in piazza Matteotti, gli instillò il sogno della magistratura. Davanti a un’aula gremita di autorità civili, militari e dei vertici della magistratura distrettuale, dell’avvocatura tutta, ai massimi livelli, Spadaro ha chiarito che la sua non sarà una presidenza improntata all’arroganza del potere. L’idea di guida proposta è fatta di ascolto, condivisione e, soprattutto, del «culto del dubbio». Un giudice, ha ricordato, non deve mai avere la presunzione di essere migliore degli altri, ma deve saper cambiare idea al modificarsi dei fatti, rifuggendo da pregiudizi e preconcetti. Ma l’aspetto che più da vicino interroga le colonne di questa rivista è l’accorato appello che il Presidente ha rivolto all’avvocatura catanzarese. In un’epoca in cui il dibattito sulla giustizia rischia troppo spesso di degenerare in una scellerata conflittualità, il presidente Spadaro ha teso la mano al Foro, ricordando la stagione in cui Catanzaro rappresentava un modello e un emblema di civiltà giuridica a livello nazionale. «Gli avvocati non sono nostri avversari […]. Siamo tutti protagonisti della giurisdizione». L’invito rivolto ai professionisti del diritto è un ritorno alla nobile prassi dei maestri del passato: «Vi prego, siate al mio fianco, venite a parlarmi prima di scrivere». Una sollecitazione al dialogo preventivo, alla lealtà istituzionale, alla ricerca comune di una giustizia che sappia essere celere ma sempre umana, perché efficienza e umanità non sono e non devono essere valori alternativi. Le sfide strutturali che attendono il nuovo Presidente sono imponenti: carenze di organico, carichi di lavoro gravosi e il continuo turnover dei magistrati più giovani. Eppure, nel dichiarare che «qui il cuore batte più forte», il presidente Spadaro ha voluto scommettere sul riscatto del distretto. L’avvocatura catanzarese, fiera della sua storia e consapevole del proprio ruolo costituzionale, non potrà che raccogliere questo invito, vigilando e collaborando affinché il Palazzo di Giustizia torni a essere il luogo dell’ascolto, del dubbio metodologico e del profondo rispetto per la dignità dell’uomo.   *Avvocato penalista, direttore di Ante Litteram

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SICUREZZA E LIBERTÀ TRA REPRESSIONE E RIEDUCAZIONE*

di Renzo Orlandi** Cuore di tenebra – Il lato oscuro del diritto   > Scarica l’articolo   Sommario: 1. Considerazioni introduttive – 2. Repressione e prevenzione – 3. Rieducazione – 4. Rilievi conclusivi. 1.Considerazioni introduttive – Il titolo del convegno invita a riflettere sul “lato oscuro del diritto”. La relazione che mi è stata assegnata riguarda precisamente la duplice coppia sicurezza/libertà e repressione/rieducazione. Conviene anzitutto chiarire i termini del discorso. “Lato oscuro” significa – se non sbaglio o, quanto meno, così sarei indotto a intendere – lato segreto, occulto, opaco, dietro il quale si nascondono aspetti inconfessabili (ancorché legittimi) dell’autorità pubblica nell’esercizio di poteri coercitivi. Massimo La Torre ci ha detto ieri che i lati oscuri sono intrinseci alle norme giuridiche, se non altro per i diversi modi in cui queste sono quotidianamente interpretate e applicate. Massimo Donini ha aggiunto che il diritto penale è crudele quasi per definizione, benché non sempre lo si voglia descrivere in questi termini. Chi ha letto il volume di Foucault (Sorvegliare e punire) ricorderà l’incipit. La raccapricciante descrizione dello squartamento subito sulla pubblica piazza dal parricida Robert Damiens. Quattro cavalli attaccati alle membra del povero condannato, lo tirano verso i quattro angoli della piazza fino a straziarne le carni. È lo “splendore dei supplizi” che dice Fouacault – domina l’età “classica” fino al termine del Settecento. Un secolo dopo (fine Ottocento) lascerà spazio a sentenze capitali eseguite di nascosto, lontane dalle pubbliche piazze, nel chiuso delle carceri o in luoghi comunque inaccessibili al pubblico, quasi ci si vergognasse di esibire solennemente la superiorità regia nel momento in cui infierisce sul corpo del suddito “ribelle”. Occultare l’esercizio della giustizia penale nella sua forma più estrema è forse l’espressione di un’ipocrisia ormai entrata nella sensibilità comune, quanto meno nell’Europa odierna. Occultamento ipocrita, qualcuno dirà. Ma – come diceva Charles de La Rochefoucauld – l’ipocrisia è l’omaggio che il vizio presta alla virtù: ha in sé qualcosa di positivo, benché venga quasi sempre evocata in senso negativo. E, come vedremo, l’elemento ipocrita del lato oscuro connesso con l’uso di poteri autoritativi tende ad essere rimosso sia nelle politiche penali e securitarie della contemporaneità, sia nella sensibilità contemporanea.  Conviene fermare brevemente l’attenzione sui termini esplicitati nel titolo del mio intervento, in maniera da precisare il significato che a ciascuno di essi intendo attribuire nello svolgimento che seguirà: “Sicurezza” è parola polisenso: sicurezza individuale, funzionale all’esercizio delle sue libertà; o sicurezza pubblica, della quale deve farsi garante l’istituzione statale. Essendo qui collocata in relazione dialettica con la libertà, mi pare evidente che ci si sia voluti riferire alla sola sicurezza pubblica, come interesse da perseguire anche a scapito di limitazioni ai diritti individuali di libertà. “Libertà”, a sua volta, è declinabile in diverse accezioni: libertà personale, libertà domiciliare, libertà della corrispondenza, libertà di parola, libertà di circolazione, libertà di associazione, seguendo l’elenco dei diritti fondamentali garantiti e, anzi, definiti inviolabili, dalle costituzioni contemporanee, con l’aggiunta del diritto alla autodeterminazione informativa e all’uso confidenziale delle tecnologie informatiche, non menzionati nelle costituzioni del secondo dopoguerra, ma assurti al rango di diritti inviolabili della persona a seguito dello sviluppo delle tecnologie comunicative, ormai tali da costituire un’articolazione della personalità umana. “Rieducazione” è termine a sua volta ambiguo: può significare tanto recupero risocializzante, quanto forzata coartazione di soggetti devianti a “rientrare nei ranghi”. Direi che dei due significati va preferito il primo, in coerenza con la tavola di valori affermata nelle costituzioni democratiche (e, per quanto concerne l’Italia, nell’art. 27 comma 3 cost.). Fatte queste premesse, verrebbe spontaneo svolgere il tema assegnato esaminando i “lati oscuri” che contrassegnano le pratiche della giustizia repressiva da un lato e rieducativa dall’altro. Uso distorto e colpevolizzante di misure processuali (es. le misure cautelari); ricorso eccessivo alla discrezionalità giudiziale nel corso del processo e in fase decisoria; inclinazione ad aggirare il principio di legalità processuale ad esempio con l’uso della prevenzione ante delictum per contrastare allarmanti fenomeni criminosi. E ancora: uso disinvolto della ragion di Stato (e relativi segreti) per coprire responsabilità modalità operative (anche illegali) dei servizi di intelligence; censura della pubblicità dibattimentale e celebrazione di processi a porte chiuse (come ad es. quello per la strage di Cutro che in questi giorni si sta celebrando proprio qui, in terra di Calabria) per evitare supposte speculazioni politiche. Non dirò nulla di tutto questo. Il titolo dato al convegno, con quel richiamo al racconto di Joseph Conrad, ha suggerito un’altra impostazione che mi pare più proficuo seguire in una sede come questa, anche per la presenza di cultori della riflessione filosofica con i quali sarà interessante confrontarsi. Vorrei infatti cogliere questa occasione per affrontare i temi legati al binomio sicurezza/libertà giustapposto all’altro binomio repressione/rieducazione in una prospettiva che oltrepassi le singole patologie nell’uso di taluni istituti processuali. Una prospettiva più ampia volta a dar conto di un profilo generale della riflessione processualistica che, in questa epoca, merita, a mio avviso, di essere tematizzato. Prendo le mosse da un noto paradosso (o dilemma) formulato circa 60 anni fa da un grande costituzionalista tedesco: Ernst Wolfgang Böckenförde, influente giudice del Bundesverfassungsgericht dal 1983 al 1996. Il  paradosso è così formulato: “lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non riesce concretamente a garantire”.[1] In altre parole, per difendere le libertà individuali, lo Stato democratico accetta il rischio di vedere naufragare quelle stesse libertà. Da un lato, come Stato liberale, può sussistere solo se le libertà concesse ai cittadini trovano un limite in regole extragiuridiche (culturali, etiche) ampiamente condivise. D’altro lato, si trova nell’impossibilità di dare sostanza giuridica a queste regole, se non trasformandosi in stato totalitario. Nella visione di Böckenförde, (dalla quale confesso di sentirmi attratto) il diritto occupa una posizione di ideale equidistanza fra le entità extragiuridiche dell’etica e della politica: un’oscillazione verso l’una o l’altra delle due polarità comporterebbe la degenerazione dello Stato liberale in Stato etico o in Stato totalitario. Dalla constatazione di questo paradosso, Böckenförde trae la conclusione che la sola àncora di salvezza per lo Stato liberale è il ricorso a un senso morale

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