SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E GIUSTO PROCESSO
di Giacomo Rocchi* – Ringrazio davvero per l’invito e mi scuso per non potere essere presente fisicamente a questo Convegno di altissimo livello. La presenza – fisica o telematica – non è irrilevante: confesso che mi ha molto amareggiato vedere i primissimi incontri organizzati dall’ANM nelle sedi del tribunali e anche nell’Aula Magna della Corte di cassazione, incontri che sono stati l’occasione per presentare il Comitato per il No al referendum e per avviare la campagna referendaria. Sono amareggiato perché, con questo gesto – che, non a caso, si tenta ora di riparare organizzando convegni con un contraddittorio – l’Associazione Nazionale Magistrati ha voluto affermare che i Palazzi di Giustizia sono “nostri”, sono la casa dei magistrati – anzi: dei magistrati associati nell’ANM – che, quindi, possono pubblicamente contestare una riforma della Costituzione approvata per due volte dalla maggioranza del Parlamento dalle aule dove si amministra la giustizia in nome del popolo italiano. Ecco che – non lo dico per piaggeria nei confronti degli organizzatori di questo Convegno – altri luoghi diventano quelli in cui si può parlare e discutere con piena libertà, senza slogan e senza timore di affermare cose che qualcun altro non vuole si dicano. 2. Questa era la prima premessa polemica. La seconda – e ultima, lo assicuro – è la citazione di una frase detta pubblicamente da chi è stato giudice della Corte di cassazione dopo avere esercitato per molti anni la funzione di pubblico ministero: “non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti”. Frase sorprendente, ma che ci permette di immergerci in pieno nel tema oggetto di questa tavola rotonda. Sicuramente se ne è parlato nella seconda tavola rotonda di ieri sulla presunzione di innocenza: ma mi sembra inevitabile richiamarla ancora. In effetti, si potrebbe interpretare la frase come un richiamo al principio dell’onere della prova: se la colpevolezza dell’imputato non è provata, i giudici devono assolverlo. Ma vediamo subito che si tratta di un’interpretazione troppo restrittiva – diciamo troppo benevola: quello che si afferma – o, quanto meno si vuole intendere – è che coloro che il pubblico ministero manda a giudizio, dopo avere vagliato – se lo ha fatto – il lavoro della polizia giudiziaria, sono certamente colpevoli, ma il giudice è costretto – ahimè – ad assolverli nonostante la loro colpevolezza perché il pubblico ministero non è riuscito, pur con i suoi sforzi, a far emergere la loro responsabilità. L’assoluzione dell’imputato è, quindi, un insuccesso, non solo del pubblico ministero, ma della società intera, in cui si aggirano i colpevoli di reati che sono stati ingiustamente assolti. Ho usato l’avverbio “ingiustamente” per sottolineare che la valutazione implicita nella frase è che l’esito giuridico del processo non corrisponde all’esito di “giustizia” che la società si attende, che la società merita, visto che quel soggetto è colpevole. Ora: provengo dal mondo cattolico e, quindi, non sono certo un ingenuo nel valutare la società e le condotte delle persone; come alcuni di voi sapranno, la prima cosa che si fa a Messa è confessare e chiedere perdono per i propri peccati, le proprie “grandissime colpe”, che non mancano mai. Il problema è se il giudizio morale sulla condotta delle persone spetti o meno ai magistrati con lo strumento del processo penale o se, invece, il processo sia un’altra cosa; se, cioè, i magistrati abbiano il compito di migliorare la società intera, di depurarla dai malvagi, di indicare le condotte giuste e quelle sbagliate, di difendere i cittadini, soprattutto dalla cattiva politica e dai politici cattivi, oppure se, nel processo penale – di questo stiamo parlando, anche se il tema riguarda l’intero mondo del diritto – abbiano un compito differente, magari meno entusiasmante, ma più specifico: perseguire i reati che sono stati commessi, individuare gli elementi di prova a carico degli indiziati, valutare tali prove nell’ambito di un giusto processo. 3. La frase che ho citato – mi pare evidente – è una inconsapevole manifestazione della logica del pubblico ministero: in effetti – a prescindere dalle ambizioni di migliorare la società intera – un pubblico ministero convinto della colpevolezza di un indagato cerca di raccogliere le prove a carico dello stesso, pur se deve accertare e valutare anche i fatti e le circostanze a suo favore come impone l’art. 358 cod. proc. pen.; se ritiene di avere raggiunto prove adeguate e promuove l’azione penale è del tutto ragionevole che veda come una sconfitta il proscioglimento o l’assoluzione: è parte, era convinto che le prove fossero adeguate per una condanna e che l’imputato fosse colpevole, ma scopre che il giudice o i giudici la pensano diversamente, ritengono la colpevolezza non provata. Quindi può intimamente ritenere – magari non affermare pubblicamente – che siamo di fronte ad un “colpevole non ancora scoperto” o, meglio, “non più scoperto”. Ma questa logica non è e non può essere del giudice, che ha il compito di valutare le prove senza nessun pregiudizio e di assolvere l’imputato se le ritiene insufficienti. Scusate se ho affermato cose banali: il fatto è che talvolta si nota, o si intuisce, una certa ritrosia dei giudici rispetto a queste banalità. Faccio l’esempio della riforma del 2006 che ha introdotto il criterio secondo cui la condanna è possibile solo se l’imputato risulta colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Quello che mi ha colpito è la reazione presente in numerose sentenze della Cassazione: la riforma non introduceva niente di nuovo, i giudici già prima condannavano gli imputati solo se colpevoli al di là di ogni ragionevole dubbio; sostanzialmente, si trattava di riforma superflua; una excusatio non petita che, da una parte, negava ogni valore alla scelta del Parlamento di dettare questo criterio, dall’altra, se possiamo dire, “assolveva” preventivamente le sentenze passate. 4. Scendo, quindi, al tema: separazione delle carriere e giusto processo. La norma di riferimento – come è stato sicuramente già detto – è l’art. 111 della Costituzione, a sua volta riformato: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge
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