LA PROVA DICHIARATIVA NUOVA NEL GIUDIZIO DI REVISIONE
di Francesco Siclari* Scarica l’articolo La ineluttabile necessità per uno stato di diritto di porre rimedio a condanne sostanzialmente ingiuste comporta, quale suo imprescindibile corollario, la cedevolezza del giudicato di fronte ad una nuova prova di non colpevolezza che, intervenuta come scoperta o disincagliata dal proprio limbo, sia in grado di porre rimedio ad una sentenza di condanna ingiusta. Ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. costituiscono unico, utile grimaldello per la revisione di condanne irrevocabili quelle “nuove prove che, solo o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631” e, quindi, tali da dimostrare che il condannato debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. L’art. 631 c.p.p., sui limiti della revisione, subordina espressamente l’ammissibilità all’idoneità degli elementi, se accertati, a condurre al proscioglimento con una delle formule di rito. Dirimente, allora, sarà il corretto inquadramento, da un punto di vista tecnico-giuridico, del concetto di prova nuova, per come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza costante individua la funzione della revisione nella necessità di “sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale“, rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale” per la rimozione di provvedimenti che si scoprano “frutto di ingiustizia” (Cass., Sez. Un., 25/10/2018-7/2/2019, n. 6141, Milanesi). Il fondamento costituzionale dell’istituto va ricostruito alla luce di due coeve pronunce della Corte costituzionale del 1969, che ne illuminano profili distinti ma complementari. Con la sentenza n. 1 del 1969 (ud. 15/01/1969, dep. 24/01/1969) la Consulta ha affermato che l’ultimo comma dell’art. 24 Cost. enuncia un “principio di altissimo valore etico e sociale“, da riguardare quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” ex art. 2 Cost. Con la sentenza n. 28 del 1969, poi costantemente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo con il conforme richiamo a Corte cost. n. 129 del 2008), la Corte ha precisato che la revisione risponde all’esigenza, “di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente“, ma resta “necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele” in ragione della esigenza di bilanciamento con l’intangibilità del giudicato di condanna. Tale fondamento trova conferma ulteriore nell’art. 27, comma 3, Cost., poiché la rieducazione del condannato non deve aver luogo nei confronti di un innocente. Sul piano sistematico, dunque, nessuna ragione giustifica l’esclusione del rimedio straordinario in presenza di elementi sintomatici della probabilità di errore giudiziario. 2.La nozione di “prova nuova“: estensione e limiti Come noto sul tema ci si è interrogati, innanzitutto, se nel concetto di “prova nuova” debbano farsi rientrare solo le prove noviter repertae (cioè quelle scoperte successivamente al passaggio in giudicato della decisione di cui si intende chiedere la revisione) o anche quelle noviter productae (cioè quelle preesistenti, ma mai portate all’attenzione dell’organo che ha emesso la decisione di cui si intende chiedere la revisione) e, quindi, se quest’ultima categoria comprenda solo le prove mai acquisite prima o anche quelle che, pur acquisite, mai siano state valutate dal(i) giudice(i). A fronte di un primo, duplice, arresto interpretativo delle Sezioni Unite che aveva escluso la possibilità di ricorrere all’istituto della revisione sulla base di prove già acquisite ma non valutate dal giudice (Cass. Pen., Sezioni Unite, 26/02/1983 e Cass. Pen., Sezioni Unite, 11/05/1993, Ligresti), nel corso degli anni novante del secolo scorso si sono continuate a registrare sul punto oscillazioni interpretative che hanno determinato la nuova remissione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia Pisano (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220443), hanno disegnato quel perimetro interpretativo del concetto di “prova nuova” rilevante nell’ambito della revisione e rimasto definitivamente immutato. Orbene, la Corte di Cassazione, con la citata pronuncia Pisano, ebbe ad individuare, al §12 della motivazione, il fondamento della revisione in un “conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l’intero corso del processo e ne segue i passaggi più salienti. Una puntualizzazione, quella ora ricordata, che si ricollega proprio al fondamento del giudicato, derivante dalla necessità di fissare definitivamente l’accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, solo constatando che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi e cedere il posto all’esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali”. La ricerca di una giustizia sostanziale che travalica i confini del giudicato per demolire una pronuncia di condanna errata, invero, è sempre stato insostituibile strumento di garanzia dalla parte dell’innocente e del non colpevole tanto da indentificare “la precipua funzione della revisione nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale” (così, costantemente, la giurisprudenza di legittimità declina la funzione propria della revisione). L’eliminazione dell’errore giudiziario nei confronti dell’innocente rappresenta, ontologicamente, naturale risposta di uno stato di diritto custode non solo della certezza del diritto, ma anche e soprattutto della salvaguardia dei valori costituzionali a tutela della inviolabilità della persona e delle sue libertà fondamentali, senza limiti di tempo ed anche quando le conseguenze della sentenza si siano già del tutto esaurite. Sotto questo preliminare aspetto, non può non rilevarsi come le linee portanti dell’istituto della revisione riflettano quella necessità di giustizia sostanziale, anche oltre il rigido rigorismo di una giustizia formale. La revisione costituisce – come recentemente ribadito da altra pronuncia delle Sezioni Unite – il rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale” per la rimozione di quei provvedimenti che si scoprano essere “frutto di ingiustizia” assecondando un sentimento di giustizia che ha radici nell’epoca “… dell’”antico diritto”: «fraus
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