Diritto Processuale

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E GIUSTO PROCESSO

  di Giacomo Rocchi* –    Ringrazio davvero per l’invito e mi scuso per non potere essere presente fisicamente a questo Convegno di altissimo livello. La presenza – fisica o telematica – non è irrilevante: confesso che mi ha molto amareggiato vedere i primissimi incontri organizzati dall’ANM nelle sedi del tribunali e anche nell’Aula Magna della Corte di cassazione, incontri che sono stati l’occasione per presentare il Comitato per il No al referendum e per avviare la campagna referendaria. Sono amareggiato perché, con questo gesto – che, non a caso, si tenta ora di riparare organizzando convegni con un contraddittorio – l’Associazione Nazionale Magistrati ha voluto affermare che i Palazzi di Giustizia sono “nostri”, sono la casa dei magistrati – anzi: dei magistrati associati nell’ANM – che, quindi, possono pubblicamente contestare una riforma della Costituzione approvata per due volte dalla maggioranza del Parlamento dalle aule dove si amministra la giustizia in nome del popolo italiano. Ecco che – non lo dico per piaggeria nei confronti degli organizzatori di questo Convegno – altri luoghi diventano quelli in cui si può parlare e discutere con piena libertà, senza slogan e senza timore di affermare cose che qualcun altro non vuole si dicano.   2. Questa era la prima premessa polemica. La seconda – e ultima, lo assicuro – è la citazione di una frase detta pubblicamente da chi è stato giudice della Corte di cassazione dopo avere esercitato per molti anni la funzione di pubblico ministero: “non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti”. Frase sorprendente, ma che ci permette di immergerci in pieno nel tema oggetto di questa tavola rotonda. Sicuramente se ne è parlato nella seconda tavola rotonda di ieri sulla presunzione di innocenza: ma mi sembra inevitabile richiamarla ancora. In effetti, si potrebbe interpretare la frase come un richiamo al principio dell’onere della prova: se la colpevolezza dell’imputato non è provata, i giudici devono assolverlo. Ma vediamo subito che si tratta di un’interpretazione troppo restrittiva – diciamo troppo benevola: quello che si afferma – o, quanto meno si vuole intendere – è che coloro che il pubblico ministero manda a giudizio, dopo avere vagliato – se lo ha fatto – il lavoro della polizia giudiziaria, sono certamente colpevoli, ma il giudice è costretto – ahimè – ad assolverli nonostante la loro colpevolezza perché il pubblico ministero non è riuscito, pur con i suoi sforzi, a far emergere la loro responsabilità. L’assoluzione dell’imputato è, quindi, un insuccesso, non solo del pubblico ministero, ma della società intera, in cui si aggirano i colpevoli di reati che sono stati ingiustamente assolti. Ho usato l’avverbio “ingiustamente” per sottolineare che la valutazione implicita nella frase è che l’esito giuridico del processo non corrisponde all’esito di “giustizia” che la società si attende, che la società merita, visto che quel soggetto è colpevole. Ora: provengo dal mondo cattolico e, quindi, non sono certo un ingenuo nel valutare la società e le condotte delle persone; come alcuni di voi sapranno, la prima cosa che si fa a Messa è confessare e chiedere perdono per i propri peccati, le proprie “grandissime colpe”, che non mancano mai. Il problema è se il giudizio morale sulla condotta delle persone spetti o meno ai magistrati con lo strumento del processo penale o se, invece, il processo sia un’altra cosa; se, cioè, i magistrati abbiano il compito di migliorare la società intera, di depurarla dai malvagi, di indicare le condotte giuste e quelle sbagliate, di difendere i cittadini, soprattutto dalla cattiva politica e dai politici cattivi, oppure se, nel processo penale – di questo stiamo parlando, anche se il tema riguarda l’intero mondo del diritto – abbiano un compito differente, magari meno entusiasmante, ma più specifico: perseguire i reati che sono stati commessi, individuare gli elementi di prova a carico degli indiziati, valutare tali prove nell’ambito di un giusto processo.   3. La frase che ho citato – mi pare evidente – è una inconsapevole manifestazione della logica del pubblico ministero: in effetti – a prescindere dalle ambizioni di migliorare la società intera – un pubblico ministero convinto della colpevolezza di un indagato cerca di raccogliere le prove a carico dello stesso, pur se deve accertare e valutare anche i fatti e le circostanze a suo favore come impone l’art. 358 cod. proc. pen.; se ritiene di avere raggiunto prove adeguate e promuove l’azione penale è del tutto ragionevole che veda come una sconfitta il proscioglimento o l’assoluzione: è parte, era convinto che le prove fossero adeguate per una condanna e che l’imputato fosse colpevole, ma scopre che il giudice o i giudici la pensano diversamente, ritengono la colpevolezza non provata. Quindi può intimamente ritenere – magari non affermare pubblicamente – che siamo di fronte ad un “colpevole non ancora scoperto” o, meglio, “non più scoperto”. Ma questa logica non è e non può essere del giudice, che ha il compito di valutare le prove senza nessun pregiudizio e di assolvere l’imputato se le ritiene insufficienti. Scusate se ho affermato cose banali: il fatto è che talvolta si nota, o si intuisce, una certa ritrosia dei giudici rispetto a queste banalità. Faccio l’esempio della riforma del 2006 che ha introdotto il criterio secondo cui la condanna è possibile solo se l’imputato risulta colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Quello che mi ha colpito è la reazione presente in numerose sentenze della Cassazione: la riforma non introduceva niente di nuovo, i giudici già prima condannavano gli imputati solo se colpevoli al di là di ogni ragionevole dubbio; sostanzialmente, si trattava di riforma superflua; una excusatio non petita che, da una parte, negava ogni valore alla scelta del Parlamento di dettare questo criterio, dall’altra, se possiamo dire, “assolveva” preventivamente le sentenze passate.   4. Scendo, quindi, al tema: separazione delle carriere e giusto processo. La norma di riferimento – come è stato sicuramente già detto – è l’art. 111 della Costituzione, a sua volta riformato: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge

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SEPARATI IN CASA OPPURE NO

di Domenico Bilotti* – Esiste in Italia una non meditata e non transitoria tradizione di ostilità alla revisione costituzionale, pari ai luoghi comuni che circolano sulla Carta medesima. Si tratta di luoghi comuni, a ben vedere, uguali e contrari. C’è quello di chi vede nella Carta troppo forte l’ipoteca marxista, mentre sappiamo quanto su proposte qualificanti la forma dello Stato l’opinione dei deputati comunisti sia stata minoritaria, o accolta con riserve, o rielaborata in senso compromissorio. E c’è quello di chi, in nome della Costituzione più “bella del mondo”, ritiene la revisione in sé non esperibile. Strano modo di argomentare sul testo costituzionale, in ordine al quale molti dei più grandi giuristi degli anni Quaranta e Cinquanta avevano tanti dubbi, soprattutto in senso attuativo. Se la revisione fosse sovversione dell’ordinamento costituzionale, i Costituenti non la avrebbero certo permessa. La hanno, piuttosto e ben meglio, più lungimiranti e più efficaci assieme, circoscritta in una diatesi specifica, vincolata (in senso sostanziale) alla forma repubblicana e (in senso formale) all’adozione di una procedura ad hoc onde rivedere la Carta. La ritrosia alla revisione costituzionale, per altro verso, è più apparente che reale. Della disapplicazione di parti significative della nostra Carta – dai diritti sociali alle autonomie, passando per il funzionamento delle Camere, la stampa, i sindacati e i partiti – non ha mostrato molta cura quasi nessuna delle forze politiche, in decenni di ordinamento repubblicano. E all’opposto si sono acriticamente obliterate revisioni prive di incisività, sistematicità o precipua ricaduta effettuale diretta. Nel 2001 si varò un nuovo “Titolo V” sciaguratamente mal scritto, che ha facilitato l’aumento della spesa regionale ed espanso oltre misura il contenzioso Stato-Regioni. Si è scelto, nel 2003, di istituzionalizzare la pariteticità dell’accesso alle cariche pubbliche rispetto al genere: anche stavolta, oltre due decenni dopo, quel cambio di mentalità non è avvenuto e la sua assenza ha denudato, una volta di più, un uso spesso strumentale della legislazione tutta (anche quella ordinaria), inidoneo a sanare vere problematiche e arretramenti del Paese. La legge spot, la revisione spot, il provvedimento spot. A ben vedere, anche il nuovo testo dell’art. 9 della Carta non ci sembra, nonostante il plebiscitario consenso di ieri l’altro, aver determinato nulla. La protezione ambientale integrale, e la sua valenza intergenerazionale, non avevano un parametro formale scritto, ma anche in vigenza del primo testo dell’articolo non sarebbero mai e poi mai risultate incostituzionali – e nel frattempo si è creato un precedente, potenzialmente scivoloso, di revisione di un articolo contenuto nei “Principi fondamentali”. Esiste in Italia una altrettanto comprensibile resistenza “corporativa” alle riforme che riguardino l’ordinamento interno di categorie pubbliche e private. È una resistenza figlia, da un lato, del sospetto verso l’esercizio dei poteri e, dall’altro, del fatto che effettivamente questi ultimi intervengano in modo eteronomo e poco coordinato su temi di cui hanno limitata conoscenza. Proprio per questo appare difficile legiferare in materia sanitaria, scolastica, libero-professionale e molto altro (nonostante tutti si affannino a farlo, producendo spesso vera e propria “controriforma”): la legislazione di riforma è spesso stata inadeguata e, negli ultimi tre decenni, sbilanciata al calcolo delle conseguenze economiche di risparmio e contrazione di spesa; viepiù, manca sovente l’indirizzo – l’intenzione chiara, il vettore evidente – dell’intervento normativo che si propone. Esistono, insomma, in Italia una legge senza indirizzo politico e un indirizzo politico senza legge: a volte sembra che i due non solo non si intendano, ma ancor prima non si frequentino e nemmeno si conoscano. Salvo ritrovarsi, quando l’una dà veste formale all’interesse dell’altro o allorché il secondo consenta alla prima (anche la peggiore!) di avere una effettività e un consenso. Ciò anticipato, non sembra per nulla questo il caso della separazione delle carriere. Alla mera analisi testuale, non vi sono periodi non intelligibili né, a monte, manifestazioni non chiare di indirizzo. Ciò non segna un punto a favore della revisione dell’articolo 104: più modestamente significa dire che l’argomento è già tutto sul piatto, se ne vede la carne. La novella può apparire o inadeguata o incompleta o puntuale o esaustiva: di certo, il testo che la rende è noto e chiaro. I sostenitori del “si” hanno buon gioco a ricordare le posizioni di quanti vedevano di buon occhio la separazione, per le garanzie del giudizio e per l’andamento dell’amministrazione giudiziaria: tra esse, quelle di giuristi di specchiati convincimenti democratici e di poderosa autorevolezza come Pisapia e Vassalli. E nondimeno possono essere stati fautori della stessa tesi anche ciarlatani estemporanei; il che ci pare rendere però non migliore il fronte del “no”, al cui interno nemmeno mancano (anzi!) replicanti ad orecchio di sentenze rese da altri. Se dobbiamo rifarci alla comparazione con gli altri sistemi, ivi compresi quelli che da tempo stanno dimostrando di essere più efficaci del nostro, il modello accusatorio non si può pensare nella sua interezza se le funzioni giudicanti e quelle requirenti stanno riunite. Un tale modello apparteneva invece al regime inquisitorio, puramente inquisitorio. La separazione delle carriere, in sistemi che mai la hanno conosciuta, potrebbe semmai aprire alla subordinazione del pubblico ministero all’apparato governativo: questa riforma va (per fortuna) nella direzione esattamente opposta. Mette a verbale che quel vincolo di dipendenza è incostituzionale. Il sistema che si presenta con le credenziali di maggiore coerenza accusatoria è quello portoghese: lì, la separazione è netta, sotto tutti i profili (dall’incardinamento di ruolo fino alla procedura disciplinare, passando per le attribuzioni). E il Portogallo ha storia simile a quella dei Paesi di area latino-mediterranea, anche rispetto alle sue transizioni costituzionali: l’approdo cui è giunto, se vediamo la qualità di azione riformista che ha interessato in tre decenni uno Stato sostanzialmente piccolo e che partiva da condizioni difficili, va ritenuto ragguardevole. Una separazione istituzionalmente rigida appartiene anche alla Francia, il cui ordinamento – stranamente – per molti altri ambiti era stato assunto a modello dalle correnti ideologiche che avversano la separazione dei ruoli (diritto amministrativo, legge elettorale, Stato sociale, leggi di cittadinanza). Proprio sulla giurisdizione, che è uno degli elementi loro più caratteristici, i cugini francesi diventano inaffidabili? La letteratura forense

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COMMENTO ALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA PASCITE GREGEM DEI

di Salvatore Berlingò* – Riguardo all’estensione dell’area penalmente rilevante in ambito canonistico, di cui mi sono occupato nel Convegno dell’ADEC, tenutosi a Bologna qualche anno addietro, ritengo di fondamentale importanza richiamare l’attenzione sulla riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico, in atto introdotta con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei. In particolare, nella riforma di cui sopra c’è da segnalare una novità per quel che concerne la normativa sugli abusi dei minori, che è indice della volontà di mettere in risalto la gravità di questi delitti e anche della doverosa attenzione riservata nei confronti delle vittime. Prima di tutto, mentre nel pregresso Libro VI del Codice i delitti relativi agli abusi sui minori erano contemplati sotto il capitolo: “Delitti contro obblighi speciali dei chierici”, nel Codice riformato questi riprovevoli illeciti sono rubricati sotto il titolo: “Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo”. Inoltre, il delitto di abuso sui minori è punito non solo quando è commesso da chierici, ma pure se perpetrato da membri di Istituti di vita consacrata e da altri fedeli.  Le finalità della pena si collegano, del resto, con la norma di chiusura del Codice, secondo cui “salus animarum suprema lex est in Ecclesia”. Ed invero, la salvezza delle anime richiede che chi ha commesso dei delitti, sia anche tenuto ad espiarne la colpa. Anzi, punire chi ha commesso delle azioni criminali diventa un atto di misericordia nei suoi confronti. La misericordia richiede che chi ha sbagliato venga corretto. Secondo Papa Francesco le pene servono per ristabilire la giustizia, per punire le azioni delittuose e anche per risarcire chi ha subito una violenza. Il Papa così si è espresso nell’emanare la Costituzione: “Promulgo il testo (…) nella speranza che esso risulti strumento per il bene delle anime, e che le sue prescrizioni siano applicate dai Pastori, quando necessario, con giustizia e misericordia, nella consapevolezza che appartiene al loro ministero, come dovere di giustizia – eminente virtù cardinale – comminare pene quando lo esiga il bene dei fedeli”. Cioè, il Papa dà una chiara indicazione ai Vescovi, ai Superiori e a tutti i fedeli, affinché non si lascino condizionare da un infondato contrasto tra la misericordia e il diritto o le pene. I Superiori, quando c’è necessità, devono intervenire e applicare il diritto penale tenendo presente che stanno esercitando anche in quel momento il loro ministero pastorale. Applicando il diritto penale si stanno comportando da Pastori. Papa Francesco invita i Vescovi e i Superiori ad agire, in proposito, senza apprensione, perché essere Pastori significa operare per la tutela della comunità, esplicando, altresì, il proprio impegno per “la riparazione dello scandalo e per il risarcimento del danno”: fattori da considerare “mezzi necessari” onde prevenire i reati e provvedere per tempo alla correzione di situazioni che potrebbero diventare più gravi. Sono questi i criteri e gli obiettivi che hanno orientato i lavori per la redazione della “Pascite gregem Dei”, la Costituzione con la quale il Papa ha inteso introdurre le modifiche suddette nel Libro VI del Codice di Diritto Canonico. Ancor più nello specifico le principali novità introdotte con questa revisione possono delinearsi come segue. Da una parte, si determinano in modo più preciso i comportamenti che devono tenere le Autorità, i Vescovi, i Superiori, quando devono applicare la norma e i criteri che devono seguire per scegliere una pena o un’altra. In secondo luogo, è rivolta una precipua attenzione alla comunità: il diritto penale è importante anche al fine di preservare la comunità dei fedeli, rimediare allo scandalo causato e, da ultimo, ma non per ultimo, riparare il danno. Il terzo aspetto consiste nel fornire all’Autorità gli strumenti perché si possano, per tempo, prevenire i reati, modificare le condotte ed evitare anche il danno cui il Papa si riferisce nella Costituzione apostolica.  Per adempiere compiutamente le finalità della riforma è imprescindibile pervenire alla cooperazione con le autorità civili, che è, per altro, un obbligo sancito dalle linee guida ecclesiastiche, secondo cui occorre dare sempre seguito alle prescrizioni delle norme statali per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte (Polizia, Procura, Servizi Sociali).  La normativa canonica (in particolare la Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2011, richiamata nelle Linee Guida CEI) stabilisce che le Autorità ecclesiastiche devono rispettare la legge civile sulla denuncia obbligatoria, senza, per converso, che il “foro interno sacramentale” (il segreto della confessione) ne sia pregiudicato.  Per facilitare la gestione dei casi, e la collaborazione fra le Autorità ecclesiastiche e quelle statali, sono stati istituiti a livello capillare: Servizi diocesani per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabiliin tutte le Diocesi; Sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, come appositi uffici diocesani, che fungono da punto di contatto sia per le vittime che per le Autorità, fornendo supporto e gestendo le denunce iniziali.  Quando viene presentata una denuncia all’Autorità ecclesiastica, questa ne deve dare notizia alle Autorità civili competenti (come l’Autorità giudiziaria e i servizi per la tutela dell’infanzia), secondo quanto previsto dalle procedure. Le indagini interne della Chiesa (processo penale canonico) e quelle civili procedono in parallelo, con la consapevolezza da parte delle Autorità ecclesiastiche che le Autorità civili hanno il potere di svolgere indagini proprie.  Occorre tener presente che la cooperazione si estende anche all’ambito preventivo; per tanto, la Chiesa promuove la formazione di operatori pastorali, facendo ricorso ad esperti esterni (operatori civili, psicologi, forze dell’ordine), al fine di dar conto su come identificare gli abusi, come individuare le tecniche di adescamento e come segnalare i sospetti alle Autorità sia civili che ecclesiastiche. Le linee guida, come quelle della CEI, sono spesso sviluppate in collaborazione con agenzie statutarie e volontarie, integrando le migliori prassi civili con l’iniziativa ecclesiastica.  In entrambi gli ordinamenti è riconosciuta l’importanza di supportare le vittime. La cooperazione fra Chiesa e Stato garantisce che le vittime possano accedere a servizi di sostegno psicologico, consulenza e assistenza legale, sia attraverso canali ecclesiastici che civili.  In sintesi e per concludere, la cooperazione si sviluppa attraverso sistemi di comunicazione formale e sostanziale, volti ad assicurare che ogni condotta criminosa sia

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