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NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE

di Giorgio Spangher* >Scarica l’articolo< Non è agevole prevedere quali potranno essere gli scenari del sistema giustizia, e sul processo penale, in particolare, dopo l’esito del referendum. In tempi ravvicinati, i protagonisti – vincitori e perdenti – dovranno procedere ad alcune verifiche interne (gli organi direttivi) ed esterne (politica ed organismi istituzionali). Guardando anche più avanti, va tenuto conto che manca un anno (anche meno) alla prossima consultazione politica ed appare difficile ipotizzare riforme di sistema e di ampio respiro. Si procederà con interventi settoriali condizionati dall’emergenza. Il tema della riforma della giustizia sarà certamente oggetto della campagna elettorale, non essendo escluso che i temi referendari vengano ripresi dalle forze politiche sia di maggioranza, sia di opposizione. Un passaggio non eludibile sarà certamente rappresentato, oltre che dalle verifiche interne (A.N.M., Camere penali, C.N.F.), anche dal rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura e, in particolare, dalle eventuali modifiche alla legge elettorale sia della politica, sia della componente togata. Non è escluso che visto l’esito referendario tutto resti immodificato, salvo che per la componente della magistratura ci si orienti verso alcune modifiche in senso proporzionale. Questo potrebbe indurre la politica a riproporre la formulazione referendaria per la componente laica. Ci vorrebbe, in ogni caso, un coinvolgimento dell’opposizione, risultata vincitrice della tornata referendaria. Una modifica condivisa toglierebbe dal tavolo un aspetto controverso (il sorteggio) del referendum e potrebbe aprire più facilmente la strada alla riforma con legge ordinaria della c.d. separazione delle carriere. Non può escludersi la possibilità di una modifica costituzionale che veda l’inserimento dell’avvocato in Costituzione. Quanto alle riforme più strettamente processuali, va esclusa la possibilità di ripercorrere la strada di un sistema accusatorio impostato sulla centralità del dibattimento. La logica del processo a trazione anteriore appare irreversibile, accentuata anche dalla fortificazione del processo mediatico nella fase investigativa e dal ruolo della persona offesa (da escludere una modifica costituzionale che ne rafforzi ulteriormente il ruolo). In questo contesto, non sono escluse modifiche di segno garantista, scartato un ritorno alla logica del giudice istruttore, ma piuttosto sviluppando quella del giudice del fascicolo. Indubbiamente si imporrebbe una più netta separazione in un doppio binario dei processi di criminalità organizzata dagli altri (con tensioni sulla criminalità economica) attraverso una riscrittura dell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e dell’art. 4 bis ord. penit. Tuttavia le condizioni generali non sembrano favorire una simile operazione che incontrerebbe l’ostilità della Procura Nazionale Antimafia. Esclusi interventi atti a ridimensionare i poteri del giudice del dibattimento di ricercare una “sua” verità nonché a limitarne i poteri di cui agli artt. 506 e 507 c.p.p.,  resta il nodo delle impugnazioni soprattutto dell’appello, relativamente alla inappellabilità da parte del p.m. della sentenza di proscioglimento del giudice monocratico (la questione è stata rimessa alla Consulta) e le intenzioni della magistratura di abrogare il divieto della reformatio in peius, nonché una più rigida riscrittura del giudizio di appello, attraverso la previsione di motivi manifestamente infondati. Parrebbe destinato all’archivio – come detto – il progetto Mura di una ampia riforma del processo penale mentre non è chiaro come si supereranno le questioni del contraddittorio anticipato per l’applicazione della misura carceraria. Come si vede, un quadro con molte ombre che richiederà tempi non brevi per essere definito, dovendosi ipotizzare un “passaggio” per una verifica più approfondita alla prossima legislatura. Del resto, eventuali deleghe sarebbero conferite al nuovo Parlamento e le incerte sorti delle elezioni consigliano prudenza alle forze politiche. Il tempo potrà essere usato dalla avvocatura penale per riconsiderare il proprio ruolo dopo il modesto esito referendario. *Emerito di procedura penale nell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e Straordinario nell’Università Link di Roma.   (Editoriale del n.1 – aprile 2026 di Ante Litteram)

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LA PROVA DICHIARATIVA NUOVA NEL GIUDIZIO DI REVISIONE

di Francesco Siclari* Scarica l’articolo La ineluttabile necessità per uno stato di diritto di porre rimedio a condanne sostanzialmente ingiuste comporta, quale suo imprescindibile corollario, la cedevolezza del giudicato di fronte ad una nuova prova di non colpevolezza che, intervenuta come scoperta o disincagliata dal proprio limbo, sia in grado di porre rimedio ad una sentenza di condanna ingiusta. Ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. costituiscono unico, utile grimaldello per la revisione di condanne irrevocabili quelle “nuove prove che, solo o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631” e, quindi, tali da dimostrare che il condannato debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. L’art. 631 c.p.p., sui limiti della revisione, subordina espressamente l’ammissibilità all’idoneità degli elementi, se accertati, a condurre al proscioglimento con una delle formule di rito. Dirimente, allora, sarà il corretto inquadramento, da un punto di vista tecnico-giuridico, del concetto di prova nuova, per come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza costante individua la funzione della revisione nella necessità di “sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale“, rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale” per la rimozione di provvedimenti che si scoprano “frutto di ingiustizia” (Cass., Sez. Un., 25/10/2018-7/2/2019, n. 6141, Milanesi). Il fondamento costituzionale dell’istituto va ricostruito alla luce di due coeve pronunce della Corte costituzionale del 1969, che ne illuminano profili distinti ma complementari. Con la sentenza n. 1 del 1969 (ud. 15/01/1969, dep. 24/01/1969) la Consulta ha affermato che l’ultimo comma dell’art. 24 Cost. enuncia un “principio di altissimo valore etico e sociale“, da riguardare quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” ex art. 2 Cost. Con la sentenza n. 28 del 1969, poi costantemente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo con il conforme richiamo a Corte cost. n. 129 del 2008), la Corte ha precisato che la revisione risponde all’esigenza, “di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente“, ma resta “necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele” in ragione della esigenza di bilanciamento con l’intangibilità del giudicato di condanna. Tale fondamento trova conferma ulteriore nell’art. 27, comma 3, Cost., poiché la rieducazione del condannato non deve aver luogo nei confronti di un innocente. Sul piano sistematico, dunque, nessuna ragione giustifica l’esclusione del rimedio straordinario in presenza di elementi sintomatici della probabilità di errore giudiziario.   2.La nozione di “prova nuova“: estensione e limiti Come noto sul tema ci si è interrogati, innanzitutto, se nel concetto di “prova nuova” debbano farsi rientrare solo le prove noviter repertae (cioè quelle scoperte successivamente al passaggio in giudicato della decisione di cui si intende chiedere la revisione) o anche quelle noviter productae (cioè quelle preesistenti, ma mai portate all’attenzione dell’organo che ha emesso la decisione di cui si intende chiedere la revisione) e, quindi, se quest’ultima categoria comprenda solo le prove mai acquisite prima o anche quelle che, pur acquisite, mai siano state valutate dal(i) giudice(i). A fronte di un primo, duplice, arresto interpretativo delle Sezioni Unite che aveva escluso la possibilità di ricorrere all’istituto della revisione sulla base di prove già acquisite ma non valutate dal giudice (Cass. Pen., Sezioni Unite, 26/02/1983 e Cass. Pen., Sezioni Unite, 11/05/1993, Ligresti), nel corso degli anni novante del secolo scorso si sono continuate a registrare sul punto oscillazioni interpretative che hanno determinato la nuova remissione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia Pisano (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220443), hanno disegnato quel perimetro interpretativo del concetto di “prova nuova” rilevante nell’ambito della revisione e rimasto definitivamente immutato. Orbene, la Corte di Cassazione, con la citata pronuncia Pisano, ebbe ad individuare, al §12 della motivazione, il fondamento della revisione in un “conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l’intero corso del processo e ne segue i passaggi più salienti. Una puntualizzazione, quella ora ricordata, che si ricollega proprio al fondamento del giudicato, derivante dalla necessità di fissare definitivamente l’accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, solo constatando che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi e cedere il posto all’esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali”. La ricerca di una giustizia sostanziale che travalica i confini del giudicato per demolire una pronuncia di condanna errata, invero, è sempre stato insostituibile strumento di garanzia dalla parte dell’innocente e del non colpevole tanto da indentificare “la precipua funzione della revisione nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale” (così, costantemente, la giurisprudenza di legittimità declina la funzione propria della revisione). L’eliminazione dell’errore giudiziario nei confronti dell’innocente rappresenta, ontologicamente, naturale risposta di uno stato di diritto custode non solo della certezza del diritto, ma anche e soprattutto della salvaguardia dei valori costituzionali a tutela della inviolabilità della persona e delle sue libertà fondamentali, senza limiti di tempo ed anche quando le conseguenze della sentenza si siano già del tutto esaurite. Sotto questo preliminare aspetto, non può non rilevarsi come le linee portanti dell’istituto della revisione riflettano quella necessità di giustizia sostanziale, anche oltre il rigido rigorismo di una giustizia formale. La revisione costituisce – come recentemente ribadito da altra pronuncia delle Sezioni Unite – il rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale” per la rimozione di quei provvedimenti che si scoprano essere “frutto di ingiustizia” assecondando un sentimento di giustizia che ha radici nell’epoca “… dell’”antico diritto”: «fraus

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PER UN RITORNO AL «LÓGOS» DEL DIRITTO PENALE

Giuseppe Losappio* Leggi l’articolo Sommario: 1. Nulla poena, nulla lege sine ratione. La crisi della ragione penalistica dal dopoguerra all’“infosfera”. –  2. Nulla poena, nulla lege, sine lógos. La crisi della parola e del discorso e le conseguenze sul diritto penale. – 3. Non qualcosa di meglio della legalità ma una legalità migliore 1. Nulla poena, nulla lege sine ratione. La crisi della ragione penalistica dal dopoguerra all’“infosfera”. – Le dieci proposizioni del garantismo nelle quali si articola Diritto e ragione di Luigi Ferrajoli[1] tratteggiano un sistema descrittivo e prescrittivo, che avvince l’essere e il dover essere del diritto penale nella “classica” interconnessione fondativa dei termini che una millenaria evoluzione del pensiero umano ha intrecciato nella parola lógos: parola, discorso e ragione[2]. È una correlazione particolarmente evidente nella concatenazione “progressiva” per effetto della quale ciascun principio è rafforzato e specificamente connotato da tutti gli altri. Nulla si regge se non regge il primo assioma – nulla poena sine lege – alla base del sistema garantista; nulla si regge se non regge la legalità. Se la ragione della legge è la legge della ragione, nulla si regge se non regge la ragione. Nulla lege sine ratione, nulla poena sine lege, nulla poena sine ratione. La “ragione” è da sempre in crisi, nasce in crisi. La crisi della ragione moderna è diversa da quella della ragione post-moderna, così come queste crisi concorrono ma non coincidono con la crisi del lógos. Distinguiamo tre fasi. La modernità identifica la crisi della ragione nella irrazionalità del reale. Lo scarto tra reale e razionale viene messo in conto al “reale”. Crisi della ragione, pertanto, è la crisi della realtà che in misura, maggiore o minore ma non “azzerabile”, resiste alla ragione e ai progetti politici di riforma della realtà razionalmente ispirati. Il primo cambio di passo si registra con le geometrie della dialettica hegeliana che eliminano questo scarto, con il risultato di riflettere sulla ragione la crisi della realtà. Se «il modernismo giuridico rappresenta l’unione progressiva di oggettività scientifica e razionalità strumentale, tesa al progetto intellettuale dell’Illuminismo del ventesimo secolo», la postmodernità cessa di credere in una verità universale e non coltiva più la fiducia nella capacità liberatoria della ragione di cogliere la realtà delle condizioni fisiche e sociali.[3] In questo quadro, si iscrive la crisi della ragione penalistica, il cui epicentro racconta la storia delle promesse non mantenute del principio di legalità che nell’universo del civil law soddisfa una ratio di garanzia trivalente, a tratti comune ma complessivamente molto più articolata rispetto al rule of law: la conoscibilità[4], la separazione dei poteri e la ratio democratica. Quanto alla prima è oramai chiaro che la legge può non essere “conoscibile” e che altre fonti – comprese quelle “viventi” – possono soddisfare con non minore efficacia la medesima esigenza. Nelle ricostruzioni più attendibili le altre due funzioni della riserva di legge definiscono un intreccio inscindibile.[5] In relazione a questa premessa sappiamo bene che la libertà è diventata precaria dal momento in cui è «tramontata l’identificazione tra diritto penale e legge».[6] Dal secondo dopoguerra all’avvento della società dell’“infosfera”[7], il dibattito sulla “modernizzazione” del diritto penale, pur attraversando fasi diverse, non ha esondato gli argini del disallineamento, più o meno acuto, endemico e comunque permanente, tra l’essere e il dover essere del diritto penale. 2. Nulla poena, nulla lege, sine lógos. La crisi della parola e del discorso e le conseguenze sul diritto penale. – Un versante della crisi, ancora non del tutto esplorato, «ci sta di fronte» (lo sfaldamento del lógos), ma sembra che non l’abbiamo ancora guardato «in faccia»[8], forse troppo presi a guardare alle nostre spalle (il tramonto della ragione). È lo scenario della libertà che diventa precaria perché inaridisce la fertile polisemia del lógos, tramonta l’identificazione fondativa – a sostegno anche della ragione-penale – tra parola, discorso e ragione, che la filosofia greca ha consegnato all’occidente e sul quale si fonda la radice più profonda, persino antropologica, del principio di legalità. La scrittura del diritto penale, che permette di sottrarre il cittadino dal rischio dell’arbitrio dell’esecutivo e del giudice trascende la dimensione del nulla poena sine ratione perché esige, alla radice, la sussistenza di una relazione virtuosa degli elementi che compongono la campitura del lógos, risultante dal millenario processo culminato con l’illuminismo e il garantismo penale: ragione, discorso e, alla base di tutto, parola: nulla lege sine lógos, nulla poena sine lege, nulla poena sine lógos. La crisi del sistema penale non deriva solo dal disallineamento tra dimensione descrittiva e dimensione prescrittiva, secondo la narrazione tuttora prevalente. Se la legge è conforme alla legalità ma alla radice agisce la rottura dell’arco teso del lógos che caratterizza le società millenial dell’«infosfera», la legge non garantisce più le prestazioni di garanzia alle quali è funzionale. La legalità, in questo contesto, è sempre più un guscio vuoto, persino l’ambiente di coltura di parassiti a/anti-garantisti che alimentano il «diritto penale totale».[9] È un fenomeno almeno in parte diverso rispetto all’assai nota contrapposizione tra legalità e legittimità, corrispondente ad un travalicamento dei principi di uno svolgimento del potere legislativo corretto dal punto di vista formale e sostanziale, che costituisce il nucleo essenziale della “scienza” (della legislazione) penale in quanto scienza dei limiti.[10] La dissoluzione dell’arco del lógos agisce al livello delle fondamenta, debilitando i principi e le corrispondenti funzioni di garanzia. 2.1. Nell’infosfera si è rotto il patto tra le “cose” (res) e le “parole” (verba). La parola ha divorziato dalle cose perseguendo una sciagurata autonomia. Se word vs world “salta” – o meglio – implode tutto l’edificio del diritto penale. 2.2. È una prospettiva esiziale per il principio di legalità che richiede una aderenza, sintonia, simpatia, tra il diritto e il fatto al quale deve essere applicato.[11] 2.3. La crisi non riguarda solo la “parola” ma interessa anche il “discorso”, koinós lógos che non è in “buona salute” perché prevalgono discorsi “deboli”, interscambiabili, contingenti, privi di «gravità» e di «verità». Lo storytelling livella tutto riducendo ogni avvenimento all’unità quantica della società del «phono sapiens»: le informazioni, che vengono

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