NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE

di Giorgio Spangher*

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Non è agevole prevedere quali potranno essere gli scenari del sistema giustizia, e sul processo penale, in particolare, dopo l’esito del referendum.

In tempi ravvicinati, i protagonisti – vincitori e perdenti – dovranno procedere ad alcune verifiche interne (gli organi direttivi) ed esterne (politica ed organismi istituzionali).

Guardando anche più avanti, va tenuto conto che manca un anno (anche meno) alla prossima consultazione politica ed appare difficile ipotizzare riforme di sistema e di ampio respiro. Si procederà con interventi settoriali condizionati dall’emergenza.

Il tema della riforma della giustizia sarà certamente oggetto della campagna elettorale, non essendo escluso che i temi referendari vengano ripresi dalle forze politiche sia di maggioranza, sia di opposizione.

Un passaggio non eludibile sarà certamente rappresentato, oltre che dalle verifiche interne (A.N.M., Camere penali, C.N.F.), anche dal rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura e, in particolare, dalle eventuali modifiche alla legge elettorale sia della politica, sia della componente togata.

Non è escluso che visto l’esito referendario tutto resti immodificato, salvo che per la componente della magistratura ci si orienti verso alcune modifiche in senso proporzionale. Questo potrebbe indurre la politica a riproporre la formulazione referendaria per la componente laica. Ci vorrebbe, in ogni caso, un coinvolgimento dell’opposizione, risultata vincitrice della tornata referendaria.

Una modifica condivisa toglierebbe dal tavolo un aspetto controverso (il sorteggio) del
referendum e potrebbe aprire più facilmente la strada alla riforma con legge ordinaria della c.d. separazione delle carriere.

Non può escludersi la possibilità di una modifica costituzionale che veda l’inserimento dell’avvocato in Costituzione.

Quanto alle riforme più strettamente processuali, va esclusa la possibilità di ripercorrere la strada di un sistema accusatorio impostato sulla centralità del dibattimento.

La logica del processo a trazione anteriore appare irreversibile, accentuata anche dalla fortificazione del processo mediatico nella fase investigativa e dal ruolo della persona offesa (da escludere una modifica costituzionale che ne rafforzi ulteriormente il ruolo).

In questo contesto, non sono escluse modifiche di segno garantista, scartato un ritorno alla logica del giudice istruttore, ma piuttosto sviluppando quella del giudice del fascicolo.

Indubbiamente si imporrebbe una più netta separazione in un doppio binario dei processi di criminalità organizzata dagli altri (con tensioni sulla criminalità economica) attraverso una riscrittura dell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e dell’art. 4 bis ord. penit. Tuttavia le condizioni
generali non sembrano favorire una simile operazione che incontrerebbe l’ostilità della Procura Nazionale Antimafia.

Esclusi interventi atti a ridimensionare i poteri del giudice del dibattimento di ricercare una “sua” verità nonché a limitarne i poteri di cui agli artt. 506 e 507 c.p.p.,  resta il nodo delle impugnazioni soprattutto dell’appello, relativamente alla inappellabilità da parte del p.m. della sentenza di proscioglimento del giudice monocratico (la questione è stata rimessa alla Consulta) e le intenzioni della magistratura di abrogare il divieto della reformatio in peius, nonché una più rigida riscrittura del giudizio di appello, attraverso la previsione di motivi manifestamente infondati.

Parrebbe destinato all’archivio – come detto – il progetto Mura di una ampia riforma del processo penale mentre non è chiaro come si supereranno le questioni del contraddittorio anticipato per l’applicazione della misura carceraria.

Come si vede, un quadro con molte ombre che richiederà tempi non brevi per essere definito, dovendosi ipotizzare un “passaggio” per una verifica più approfondita alla prossima legislatura. Del resto, eventuali deleghe sarebbero conferite al nuovo Parlamento e le incerte sorti delle elezioni consigliano prudenza alle forze politiche.

Il tempo potrà essere usato dalla avvocatura penale per riconsiderare il proprio ruolo dopo il modesto esito referendario.

*Emerito di procedura penale nell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e Straordinario nell’Università Link di Roma.

 

(Editoriale del n.1 – aprile 2026 di Ante Litteram)

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