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RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E APPLICABILITÀ DELLE MISURE CAUTELARI

a cura dell’Osservatorio 231 –  Corte di cassazione; Sez. VI Penale; sentenza 5 gennaio 2026, n. 143; Pres. Giordano Emilia Anna; Rel. Di Geronimo Paolo; Ca. Gr. (Avv.ti Ma. Ma. e Fr. Ve.). … Omissis …  CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2.Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inammissibilità dell’appello cautelare, è infondato. Il ricorrente sostiene che il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione specificando anche le ragioni sottese alla sussistenza del periculum in mora, ritenendo che tale elemento sarebbe stato sostanzialmente escluso dall’ordinanza emessa dal g.i.p. Premesso che dalla lettura del provvedimento genetico non emerge affatto un diretto esame della sussistenza delle esigenze cautelari, deve ritenersi che la dedotta inammissibilità non sussista. Sul tema è sufficiente richiamare il principio, anche recentemente ribadito, secondo cui l’impugnazione del pubblico ministero, avverso il provvedimento di diniego di emissione dell’ordinanza cautelare per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione della misura prospettate nella originaria richiesta, dovendosi ritenere ammissibile l’appello con cui il pubblico ministero si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, n. 5332 del 6/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061). Nel caso dell’appello avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, il Tribunale della libertà funge non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, sicché è espressamente devoluto al suo esame il vaglio sulle esigenze cautelari così come prospettate nell’originaria richiesta, sempre che su tale requisito non si sia pronunciato il giudice per le indagini preliminari, nel qual caso è richiesto, a pena di inammissibilità, una specifica impugnazione da parte del pubblico ministero.   3.Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente, risultano fondati. Il Tribunale del riesame ha dedicato gran parte della motivazione alla ricostruzione delle condotte ascritte ai due protagonisti della vicenda, pacificamente individuati in Ca.Ma. e Mo.Ma. (pg. 5/62), per poi affermare che la realizzazione delle condotte illecite presupponeva necessariamente l’esistenza di strutture societarie predisposte per fungere da schermo giuridico, mediante l’affidamento delle stesse a meri prestanome. In tale contesto, il ruolo di Ca.Gr. sarebbe stato quello di fungere da prestanome del fratello, quale amministratore della Ca. Appalti e, in tale qualità, di consentire la strumentalizzazione delle risorse societarie nell’esecuzione di appalti formalmente aggiudicati da società terze, come pure di partecipare a gare di appello oggetto di turbativa.   3.1. Occorre premettere che, rispetto alle specifiche condotte ascritte a Ca.Gr., non può invocarsi il giudicato cautelare, posto che tale preclusione sorge non già per effetto della mancata impugnazione dell’ordinanza che ha escluso la gravità indiziaria rispetto a tali reati, essendo necessario l’esaurimento degli strumenti impugnatori che, nel caso di specie, non sono stati attivati. Non risulta fondata, pertanto, la tesi difensiva secondo cui l’esclusione del concorso nelle condotte integranti i reati fine, non essendo state oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, determinerebbe l’impossibilità di valutare incidentalmente tali fatti ai fini del riconoscimento dell’ipotesi associativa.   3.2. Pur ritenendo ammissibile la valutazione compiuta dal Tribunale sull’intero compendio fattuale, ritiene la Corte che l’ipotesi associativa non sia assistita dal requisito della gravità indiziaria. Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi (funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 6, n. 3886 del 7/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562). L’esistenza dell’associazione non può esser desunta dalla mera commissione di una pluralità di reati scopo, essendo necessario che le modalità di esecuzione conclamino l’esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/9/1999, Tinnirello, Rv. 216391).   3.3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole ritenere la correttezza dell’esclusione dell’ipotesi associativa, nella misura in cui non sono emersi i requisiti essenziali per ritenere che i protagonisti della vicenda agissero in maniera coordinata e nella consapevolezza di partecipare ad un sodalizio, piuttosto che di concorrere nelle attività delittuose in cui l’unico dominus era individuato in Ca.Ma. A ben vedere, l’ordinanza impugnata si fonda su un’ipotesi non assistita da elementi che, sia pur a livello di gravità indiziaria, consentano di affermare la consapevolezza in capo al ricorrente che l’attività illecita veniva svolta in un contesto associativo, dovendosi ritenere che le condotte si esaurivano nel rapporto diretto e unipersonale con Ca.Ma. Del resto, non è neppure stata indicata la ragione per la quale le attività illecite del predetto avrebbero richiesto la costituzione di una sia pur rudimentale struttura associativa, che non può neppure essere desunta dalla mera circostanza dell’impiego di plurime compagini societarie, tutte a vario titolo riconducibili a Ca.Ma. In conclusione, quindi, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione ai limiti della mera apparenza, deducendo la sussistenza dell’associazione senza individuare quelli che sono i requisiti minimi per configurare l’esistenza di un sodalizio criminoso e, sostanzialmente, sovrapponendo ipotesi di concorso nel reato con quella del reato associativo.   4.Risultano, inoltre, fondate anche le censure mosse in relazione alla insussistenza delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura interdittiva disposta dal Tribunale dell’appello cautelare. Sul tema è opportuno richiamare l’iter logico seguito dal Tribunale, incentrato sul fatto che le società – riconducibili a Marco Ca.Gr. – sono tutt’ora attive, il che consentirebbe la prosecuzione dell’attività delittuosa.   4.1. A ben vedere, il Tribunale individua il rischio di reiterazione del reato con specifico riguardo all’operatività delle società, piuttosto che all’apporto fornito dai singoli imputati. Si tratta di una valutazione astrattamente corretta, nella misura in

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DALLA “COLONNA INFAME” AI BANCHI DI SCUOLA: LETTERA DI UN PENALISTA A UN FIGLIO SULLA NECESSITÀ DELLE REGOLE E DELLE GARANZIE

di Lodovico Verri – Caro Peppe, ricordo con gravezza d’animo, figlio mio, le tue provocazioni sulla presunta inanità del procedimento e del processo. Mi chiedevi, con l’irruenza tipica di chi ancora lambisce la soglia della fanciullezza e con quell’acerbo velo di scetticismo che ammanta chi non ha ancora saggiato la forza dello Stato, a cosa servissero i codici e le forme, quando la colpa appare “evidente” allo sguardo. In quelle occasioni, la mia rigidità verso le tue intemperanze – che ben sai inclinarmi verso un’istintiva diffidenza – mi impediva di darti la risposta che solo l’esperienza del torto può rendere intellegibile. Non scorgere, dunque, in queste righe un’indulgenza che non mi appartiene. Oggi, quell’accadimento tra le mura del tuo liceo ci offre una risposta che non è fatta di speculazioni, ma di quella tangibile asprezza propria della realtà. Ti sei trovato improvvisamente avviluppato in un’istruttoria sommaria, vittima di chi ha scambiato il sospetto per certezza, e la deduzione per verità. Ti si addebita un’offesa al decoro sol perché una vista condizionata dalla fretta di giudicare ha preteso di scorgere, nel semplice gesto di ricomporre le vesti, il simulacro di una vergogna mai consumata. Riaffiora la lezione di Manzoni nella sua Storia della colonna infame. In quell’opera, che è un impietoso scrutinio del mal giudicare, il grande Alessandro ci ammonisce che «la menzogna, l’abuso del potere, la violazione delle leggi e delle regole più note e ricevute, l’adoprar doppio peso e doppia misura, son cose che si posson riconoscere anche dagli uomini negli atti umani». Non è l’ignoranza del tempo a generare l’iniquità, ma la volontà deliberata di non indagare. L’istanza zelante che ha impresso quel segno nel tuo percorso appare aver mutuato il metodo di quei magistrati che nella Milano del ‘600, preferirono assecondare la passione del sospetto piuttosto che il rigore dell’accertamento. Si è voluto scorgere, tra una cerchia di astanti e in un tuo moto disordinato, il segno di una colpa, traendone un’iniqua illazione. Al pari di quella Caterina Rosa che, scorgendo da un cavalcavia un uomo rasentare le mura, ne inferì l’empia natura di untore, così, uno sguardo sollecito nel trovar colpe ha preteso di consegnare alla memoria degli atti un’ombra del proprio pensiero. Manzoni scriveva, con lucido rigore: «L’ignoranza in fisica può produrre degl’inconvenienti, ma non delle iniquità; e una cattiva istituzione non s’applica da sé». L’errore non risiede dunque nella fallibilità umana, ma nell’abbandono delle regole di garanzia. Quando si nega il contraddittorio, quando si rifiuta di dettagliare l’addebito o di fornire i riscontri, si scivola verso l’arbitrio. Quei giudici del passato, per sostenere l’assurdo, «dovettero fare continui sforzi d’ingegno, e ricorrere a espedienti, de’ quali non potevano ignorar l’ingiustizia». Il procedimento e il processo, figlio mio, non sono un apparato di vane formalità. Sono lo schermo che ci protegge dall’impeto dei sedicenti custodi della virtù e dalla temerità di chi, sedotto dalla presunzione d’integrità, pretende di giudicare al di fuori delle garanzie. Sono la barriera contro chi, per ignavia dell’intelletto o accecamento delle passioni, preferisce la via breve della condanna sommaria alla fatica di una ricostruzione che s’ancori, con inflessibile rigore, al vaglio dei fatti. Troppo spesso oggi assistiamo a processi celebrati nelle arene mediatiche, dove la “percezione” della colpa precede e annulla il presidio delle guarentigie. Spero che l’amarezza di questi giorni ti induca a comprendere che le regole sono l’unica garanzia di libertà. Temi sempre coloro che pretendono di giudicare senza osservare, o che confondono il proprio senso etico con il dettato della norma. Ricorda che se quegli uomini del Seicento commisero atrocità, fu perché scelsero di non vedere: «se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell’ignoranza che l’uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa». Possa questo episodio – che la sorte ha voluto confinare entro i margini del miserevole piccolo cabotaggio – insegnarti a diffidare dei giudizi sbrigativi e a coltivare quel «timore, veramente nobile e veramente sapiente, di commetter l’ingiustizia». Ci si avvede dell’insostituibile presidio delle garanzie solo quando il soffio del sospetto insidia il proprio destino. Non abdicare mai al dovere di esigere che la verità sia l’approdo faticoso del metodico scrutinio dei fatti, e non l’ombra effimera di una fallace suggestione della coscienza.                                                                                                                                                                                                     Papà

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VERSO LA NORMALIZZAZIONE DELL’EMERGENZA? ANNOTAZIONI CRIMINOLOGICHE A MARGINE DELL’ULTIMO DL SICUREZZA

di Roberto Cornelli* –    1.La cultura del controllo e il richiamo dei “professori” Sull’ultimo DL sicurezza, ormai legge, si è detto già moltissimo e a nulla sono serviti i rilievi critici della quasi totalità degli studiosi di giustizia penale, avanzati in ogni fase di approvazione del DDL, prima, e del DL, poi. Per la verità, questa sordità della politica ai richiami della dottrina non stupisce chi, come me, osserva la politica criminale alla luce delle trasformazioni culturali che attraversano la società italiana e si depositano nella giustizia penale. David Garland[1], ormai un quarto di secolo fa, ha ricostruito meticolosamente una traiettoria che prende consistenza a partire dagli anni Settanta negli Stati Uniti e in Inghilterra e Galles e che molti hanno riconosciuto come caratterizzante anche i Paesi dell’Europa continentale. Rileggere la sua densa analisi permette di coglierne i tratti di familiarità rispetto al clima politico-culturale italiano di questi ultimi decenni. Stiamo assistendo, infatti, senza controspinte in grado di fare da argine, a cambiamenti nelle strategie di controllo della criminalità le cui direttrici fondamentali sono: il riemergere di sanzioni punitive, con il contestuale declino dell’ideale rieducativo e la riproposizione del modello retributivo e di una modalità di punire di tipo espressivo, che si relaziona direttamente al sentire del pubblico; il cambiamento del tono emotivo della politica criminale, attorno all’emergere della paura della criminalità come problema sociale a sé, distinto dai tassi effettivi di criminalità e vittimizzazione; il ritorno della vittima, la cui sofferenza e la cui rabbia vengono veicolate in opposizione a ogni attenzione ai diritti dell’autore del reato, cosicché essere “a favore” delle vittime significa automaticamente essere inflessibili con gli autori di reato; il nuovo populismo penale, per cui la politica penale ha cessato di essere una faccenda delegata, di comune accordo, dagli schieramenti politici a esperti professionisti ed è diventata, viceversa, un tema significativo intorno al quale si gioca la competizione elettorale; la reinvenzione del carcere, che “funziona” non in quanto strumento di riforma o di rieducazione, ma come mezzo di neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche popolari di sicurezza pubblica e di severità della condanna; l’allargamento dell’infrastruttura della prevenzione della criminalità e della sicurezza comunitaria, con l’emergere, a fianco di una politica del controllo della criminalità sempre più orientata verso la segregazione punitiva e la giustizia espressiva, di una nuova strategia che potremmo definire partnership preventiva (patti locali, protocolli d’intesa, contratti di sicurezza, etc.); la società civile e la commercializzazione del controllo della criminalità,  con un’inedita partecipazione attiva dei cittadini e della comunità (comitati, Neighbourhood Watch, controllo di vicinato) e con una notevole espansione dell’industria privata nel settore della sicurezza; nuovi stili di gestione e nuove prassi lavorative, per cui la polizia, per esempio, si pone ora meno nel ruolo di una forza impegnata a combattere la criminalità che non come un pubblico servizio a disposizione dei cittadini, finalizzato a contenere la paura, il disordine e l’inciviltà, e nel dettare la propria agenda si dichiara attenta agli “stati d’animo” della comunità. Tutto ciò è stato accompagnato e sostenuto dalla trasformazione del pensiero criminologico, che a partire dagli anni Ottanta è stato dominato da teorie che concepiscono il crimine e la devianza non come problemi dovuti alla deprivazione socio-economica o a processi di etichettamento ma all’assenza di controlli adeguati (controlli sociali, controlli situazionali, auto-controlli). Anche in Italia, dunque, si è andata materializzando la convinzione, diffusa tanto negli apparati quanto nelle comunità, che i tradizionali dispositivi deputati al controllo della criminalità siano armi spuntate nell’affrontare l’emergenza della questione criminale e ogni richiamo da parte dei “professori” alla cultura dei diritti o, perlomeno, alla tenuta di una coerenza interna al sistema penale si scontra immediatamente con l’imperativo istituzionale di rassicurare cittadini indifesi di fronte alla recrudescenza della violenza e attanagliati dalla paura. Ma è proprio così?      2. Presupposti ed effetti dell’ideologia del controllo Ormai da qualche anno assistiamo a un cambiamento del modo di intendere la sicurezza che riassumerei nei termini di un passaggio dalla “sicurezza dei diritti” – quel “diritto ad avere diritti” di cui parlava Stefano Rodotà e che ha caratterizzato le democrazie sociali del secondo dopoguerra –, al “diritto alla sicurezza” declinato nei termini di “diritto a non avere paura”. La sicurezza viene sempre meno considerata un bene pubblico, inteso come punto di equilibrio di molti e diversi diritti da tutelare e promuovere in una società plurale, per diventare sempre più un diritto individuale prioritario e immediatamente esigibile, da affermare a ogni costo anche a discapito di altri diritti. Così, la sicurezza smette di essere un dispositivo d’inclusione per farsi appannaggio di pochi, esclusiva. Il diritto a non avere paura richiede, infatti, una protezione assoluta da ogni potenziale minaccia – di più, da ogni rischio – entrando così immediatamente in competizione con i diritti e le libertà di tutti gli altri; o, perlomeno, di tutti coloro che, semplicemente in quanto percepiti come minacciosi o fastidiosi, si richiede siano allontanati dallo spazio pubblico e segregati da qualche parte. Le politiche di gestione delle migrazioni nel segno della criminalizzazione e della limitazione del diritto di asilo, così come l’estensione delle misure di polizia (dai vari Daspo alle ordinanze sulle zone rosse) sono esempi paradigmatici di come i diritti fondamentali e le libertà costituzionali possano soccombere in ragione di una pericolosità sociale sempre più presunta, o addirittura assunta, che risponde, anche nelle parole di atti legislativi e documenti ufficiali, a una generica esigenza di rassicurazione sociale che tutto legittima. Capita che anche il semplice decoro urbano assurga a interesse prioritario, al di sopra della libertà di circolazione sancita e tutelata dalla Costituzione.          Questo diverso modo di intendere la sicurezza risponde ai dettami della nuova ideologia del controllo di cui si è detto, portando a una trasformazione profonda delle politiche pubbliche verso una logica difensiva e ostile nel governo delle città e delle società e a un progressivo arretramento delle misure di welfare a favore di un incremento di risorse per la sorveglianza degli spazi e il controllo delle persone. Gli effetti di questa svolta

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