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L’ERRORE GIUDIZIARIO

di Nico D’Ascola* –  SOMMARIO 1. I FONDAMENTI SOCIALI DELL’ERRORE GIUDIZIARIO – 2. L’ETEROGENESI DEI FINI – 3. LA MORTE DEL DIRITTO – 4. LA GIUSTIZIA COME AZIENDA – 5. IL CIRCO MEDIATICO – 6. L’INTERPRETAZIONE CREATIVA  – 7. CONCLUSIONI   1. I fondamenti sociali dell’errore giudiziario Per un avvocato penalista quale io sono, scrivere dell’errore giudiziario è un compito difficile e sofferto. Tanto quanto è difficile scrivere delle cose che ti hanno tormentato per troppo tempo. Che l’esito di un processo avrebbe potuto (convinzione già sufficiente a generare il disagio) e, in taluni casi, dovuto esser diverso, è una sensazione talmente inaccettabile da indurre istintivamente meccanismi di rimozione. Sul punto occorre preliminarmente osservare che le occasioni di errori giudiziari si moltiplicano in una società che con indifferenza sembra avere accettato l’idea che l’eterno conflitto tra libertà e autorità debba essere risolto nella preconcetta direzione di un buio trionfo della punizione. Esito scontato per società tecnocratiche e piatte, volte all’efficientismo e alla superficialità, indifferenti verso vicende individuali delle quali ritengono di non doversi troppo occupare. Ciò conferma che quelle efficientiste e tecnocratiche sono società per le quali l’imputato non è un uomo, ma solo un costo, un fastidioso caso di devianza da rimuovere al più presto. Talvolta anche indipendentemente dalla sua effettiva responsabilità. Con la conseguenza che l’errore giudiziario finisce per essere anche causato da accertamenti frettolosi. Come tali ad alto tasso di errore. Nel medesimo quadro deve poi collocarsi la tendenza alle pene esemplari, quindi richieste e irrogate in violazione dei principi costituzionali di proporzione e di personalità colpevole della responsabilità penale. Tendenze per confermare la diffusione delle quali già basterebbe leggere alcuni programmi politici per la giustizia penale, sul punto orientati da sondaggi che ne dimostrano la popolarità. Senza poi trascurare che addirittura la nascita e l’iniziale successo di taluni partiti politici sono stati agevolati dalla diffusione di ottuse propagande giustizialiste, con estrema leggerezza condivise da larghi strati della nostra società. È chiaro che in un contesto siffatto il rischio dell’errore giudiziario esplode per effetto della spinta sociale alla punizione e della connessa svalutazione del significato da attribuirsi alla libertà e alla vita dell’uomo. Di quanto scrivo è sintomo l’agghiacciante numero di suicidi in carcere, che non sembra turbare più di tanto la coscienza nazionale, in tante altre disparate occasioni pronta ad esibire la propria sensibilità. In altri termini, la deriva anti-garantista innescata da mani pulite e la sete di protagonismo e carrierismo giudiziario che ne è derivata, hanno provocato una sorta di generalizzato consenso sociale a favore della condanna. Una sorta di surrettizio e improprio mandato popolare alla magistratura che di tale mandato è priva per legge. Consenso che però seduce i più fragili e inesperti. Insomma, sono ormai evidenti i fondamenti anche sociali e collettivi dell’errore giudiziario. Ecco perché oggi appare inadeguata la sua tradizionale e ragionevole difesa, secondo la quale esso sarebbe causato da fattori esclusivamente concernenti la controversa interpretazione e applicazione del diritto, ovvero casi di difficile ricostruzione del fatto, risultando per tali ragioni inevitabile. Se è vero che esso è insito nella ingenua pretesa (tuttavia non altrimenti ovviabile) di ricostruire la verità attraverso attività processuali formalizzate e come tali non sempre in grado di garantire che ciò che si è acquisito corrisponda al vero, è altrettanto indiscutibile che una società veramente giusta dovrebbe limitare quanto più possibile il sacrificio dell’innocente. Non si può poi ignorare che, nella condivisibile direzione di un significativo allargamento della nozione di errore giudiziario soccorre il pensiero di due grandi e veri maestri. Salvatore Satta, richiamando Francesco Carnelutti, ne sosteneva la diffusione. Anche una sentenza assolutoria in primo grado già ne proverebbe la esistenza. Mi permetto di aggiungere che a conclusioni analoghe si dovrebbe arrivare per il caso di un processo penale che non avrebbe dovuto celebrarsi nemmeno nella fase della udienza preliminare, per indagini che non avrebbero dovuto essere compiute, per misure cautelari che non avrebbero dovuto essere adottate o mantenute. Né si può escludere da questo stesso ambito una erronea e più grave qualificazione giuridica. Casi, questi, anch’essi sintomatici dell’errore giudiziario. In altri termini la categoria della quale ci stiamo occupando, ben al di là di quanto taluni suggeriscono nel tentativo di minimizzare il fenomeno, non richiede la pronuncia di una sentenza di condanna successivamente corretta. In verità non vi è alcuna ragione per escludere che pure l’utilizzazione di un elemento di prova non adeguatamente verificato, ma presentato come grave, costituisca errore giudiziario, dato il contrasto, in casi siffatti, con il principio secondo il quale non è prova ciò che non è verificato o non è verificabile.   2. L’eterogenesi dei fini Il clima che ho tratteggiato ha fortemente eroso la cultura del dubbio, nonché del rigoroso rispetto delle garanzie processuali. Ma soprattutto dei principi fondamentali, anche di quelli costituzionali sui quali molti, compresi quelli che se ne discostano, hanno pure dovuto giurare.  Ne è conseguita la sconfitta del progetto di matrice popperiana di una verità non assoluta e non imposta dall’alto. Bensì frutto di verificazione e falsificazione. La convinzione che nel processo penale non si ponga una questione di verità in termini assoluti, ma che la sentenza stessa si accrediti soltanto nel caso in cui le attività che l’hanno generata abbiano compiuto un percorso dialetticamente qualificato, non ha trionfato. Ciò malgrado le scienze superiori abbiano da tempo insegnato che non tutte le proposizioni vere sono dimostrabili come tali e addirittura che il risultato dell’esperimento scientifico muta a seconda dello sperimentatore. Enunciati, questi, sufficienti a scolpire i lineamenti di una scienza che con ammirevole modestia esibisce la propria incertezza, al contrario di quanto sembra avvenire altrove. Incertezza che, trasferita al processo penale, se anche non può limitare ad libitum la pronuncia del giudice, andrebbe tenuta in maggior conto. Analogamente deve dirsi con riferimento alla saggia e pacata convinzione secondo la quale giudicare è attività estremamente difficile e complessa, che implica, non soltanto il superamento di un concorso, ma, altresì, cultura generale e cultura giuridica (oggi poco diffuse, dato anche il pietoso stato della istruzione e della

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OLTRE LE MURA, VERSO CASA

di Pantaleone Pallone* – C’è un momento, nel percorso della giustizia, in cui il codice cede il passo all’uomo e la sanzione si trasforma in speranza. Quel momento, per la Camera Penale “Alfredo Cantàfora”, ha avuto il profumo della salsedine e il calore di una tavola imbandita. Con l’avvio del progetto “Adozione in Città”, nato dal Protocollo d’Intesa del 23 dicembre scorso, la nostra Camera Penale, guidata dal Presidente Francesco Iacopino, ha scelto di non limitarsi alla difesa tecnica, ma di farsi promotrice di una difesa sociale della dignità umana. Un’iniziativa corale che ha visto la luce grazie alla sinergia con il Vescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e l’Istituto Penale per i Minorenni “Silvio Paternostro”. Un plauso particolare va all’eccellente lavoro di coordinamento svolto dai componenti del nostro Direttivo, gli avvocati Antonella Canino ed Enzo Galeota – quest’ultimo prezioso nel suo ruolo di coordinatore dell’Osservatorio Carcere ed Esecuzione Penale – e al Responsabile dell’Osservatorio Giustizia Riparativa, l’avvocato Francesca De Fine. L’iniziativa è rivolta a quei giovani detenuti, particolarmente stranieri, privi di una rete familiare sul territorio italiano, o giovani che hanno smarrito il conforto di un riferimento familiare. A loro, il progetto offre l’incontro con adulti e famiglie volontarie disposti a costruire un ponte tra il “dentro” e il “fuori”. Non dimenticheremo facilmente la prima uscita di questo percorso, che ha visto come protagonista un giovane di nome Jawad. In arabo, il suo nome significa “Dono”: una coincidenza che appare quasi come un piccolo miracolo, un segno del destino che illumina il senso profondo del nostro impegno. Jawad, il cui desiderio più grande era semplicemente vedere il mare, si è ritrovato sul lungomare di Catanzaro Lido, accolto da braccia pronte non a giudicare, ma ad ascoltare. Lì ha incontrato Giuseppe e Valentina, Simone e Roberta: le prime famiglie ad aver manifestato con generosità la propria disponibilità, trasformando un protocollo giuridico in un incontro autentico tra persone. La risposta di Jawad alla domanda se preferisse pranzare in un ristorante o in una casa – “Anche casa è fuori!!” – non è stata solo una battuta spontanea, ma una lezione di diritto vissuto. Ci ha ricordato che la rieducazione non passa solo attraverso la pena, ma attraverso il riconoscimento di appartenere ancora a una comunità. Come Direttore di questa rivista e come giurista, avverto il dovere di chiamare a raccolta tutte le realtà associative del nostro territorio. Abbiamo bisogno di associazioni, famiglie e cittadini che, come queste prime coppie, abbiano il coraggio di scommettere sul recupero di questi giovani. Ante Litteram continuerà a raccontare questo percorso, convinti come siamo che la vera giustizia sia quella che, pur fermando chi ha sbagliato, non smette mai di offrirgli una sedia alla tavola della civile convivenza. L’invito è aperto: facciamo sì che quel fuori diventi, per ragazzi come Jawad, il luogo in cui sentirsi finalmente a casa. *Direttore “Ante Litteram”   RASSEGNA STAMPA La Novità Online https://bit.ly/4qOy5mB Gazzetta del Sud https://bit.ly/3LCYR2d Catanzaro Informa https://bit.ly/49eBMfi La Nuova Calabria https://bit.ly/4blWMSD Calabria 7 https://bit.ly/44ZDsa1 Catanzaro City Magazine https://bit.ly/3L8jza9

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SEPARATI IN CASA OPPURE NO

di Domenico Bilotti* – Esiste in Italia una non meditata e non transitoria tradizione di ostilità alla revisione costituzionale, pari ai luoghi comuni che circolano sulla Carta medesima. Si tratta di luoghi comuni, a ben vedere, uguali e contrari. C’è quello di chi vede nella Carta troppo forte l’ipoteca marxista, mentre sappiamo quanto su proposte qualificanti la forma dello Stato l’opinione dei deputati comunisti sia stata minoritaria, o accolta con riserve, o rielaborata in senso compromissorio. E c’è quello di chi, in nome della Costituzione più “bella del mondo”, ritiene la revisione in sé non esperibile. Strano modo di argomentare sul testo costituzionale, in ordine al quale molti dei più grandi giuristi degli anni Quaranta e Cinquanta avevano tanti dubbi, soprattutto in senso attuativo. Se la revisione fosse sovversione dell’ordinamento costituzionale, i Costituenti non la avrebbero certo permessa. La hanno, piuttosto e ben meglio, più lungimiranti e più efficaci assieme, circoscritta in una diatesi specifica, vincolata (in senso sostanziale) alla forma repubblicana e (in senso formale) all’adozione di una procedura ad hoc onde rivedere la Carta. La ritrosia alla revisione costituzionale, per altro verso, è più apparente che reale. Della disapplicazione di parti significative della nostra Carta – dai diritti sociali alle autonomie, passando per il funzionamento delle Camere, la stampa, i sindacati e i partiti – non ha mostrato molta cura quasi nessuna delle forze politiche, in decenni di ordinamento repubblicano. E all’opposto si sono acriticamente obliterate revisioni prive di incisività, sistematicità o precipua ricaduta effettuale diretta. Nel 2001 si varò un nuovo “Titolo V” sciaguratamente mal scritto, che ha facilitato l’aumento della spesa regionale ed espanso oltre misura il contenzioso Stato-Regioni. Si è scelto, nel 2003, di istituzionalizzare la pariteticità dell’accesso alle cariche pubbliche rispetto al genere: anche stavolta, oltre due decenni dopo, quel cambio di mentalità non è avvenuto e la sua assenza ha denudato, una volta di più, un uso spesso strumentale della legislazione tutta (anche quella ordinaria), inidoneo a sanare vere problematiche e arretramenti del Paese. La legge spot, la revisione spot, il provvedimento spot. A ben vedere, anche il nuovo testo dell’art. 9 della Carta non ci sembra, nonostante il plebiscitario consenso di ieri l’altro, aver determinato nulla. La protezione ambientale integrale, e la sua valenza intergenerazionale, non avevano un parametro formale scritto, ma anche in vigenza del primo testo dell’articolo non sarebbero mai e poi mai risultate incostituzionali – e nel frattempo si è creato un precedente, potenzialmente scivoloso, di revisione di un articolo contenuto nei “Principi fondamentali”. Esiste in Italia una altrettanto comprensibile resistenza “corporativa” alle riforme che riguardino l’ordinamento interno di categorie pubbliche e private. È una resistenza figlia, da un lato, del sospetto verso l’esercizio dei poteri e, dall’altro, del fatto che effettivamente questi ultimi intervengano in modo eteronomo e poco coordinato su temi di cui hanno limitata conoscenza. Proprio per questo appare difficile legiferare in materia sanitaria, scolastica, libero-professionale e molto altro (nonostante tutti si affannino a farlo, producendo spesso vera e propria “controriforma”): la legislazione di riforma è spesso stata inadeguata e, negli ultimi tre decenni, sbilanciata al calcolo delle conseguenze economiche di risparmio e contrazione di spesa; viepiù, manca sovente l’indirizzo – l’intenzione chiara, il vettore evidente – dell’intervento normativo che si propone. Esistono, insomma, in Italia una legge senza indirizzo politico e un indirizzo politico senza legge: a volte sembra che i due non solo non si intendano, ma ancor prima non si frequentino e nemmeno si conoscano. Salvo ritrovarsi, quando l’una dà veste formale all’interesse dell’altro o allorché il secondo consenta alla prima (anche la peggiore!) di avere una effettività e un consenso. Ciò anticipato, non sembra per nulla questo il caso della separazione delle carriere. Alla mera analisi testuale, non vi sono periodi non intelligibili né, a monte, manifestazioni non chiare di indirizzo. Ciò non segna un punto a favore della revisione dell’articolo 104: più modestamente significa dire che l’argomento è già tutto sul piatto, se ne vede la carne. La novella può apparire o inadeguata o incompleta o puntuale o esaustiva: di certo, il testo che la rende è noto e chiaro. I sostenitori del “si” hanno buon gioco a ricordare le posizioni di quanti vedevano di buon occhio la separazione, per le garanzie del giudizio e per l’andamento dell’amministrazione giudiziaria: tra esse, quelle di giuristi di specchiati convincimenti democratici e di poderosa autorevolezza come Pisapia e Vassalli. E nondimeno possono essere stati fautori della stessa tesi anche ciarlatani estemporanei; il che ci pare rendere però non migliore il fronte del “no”, al cui interno nemmeno mancano (anzi!) replicanti ad orecchio di sentenze rese da altri. Se dobbiamo rifarci alla comparazione con gli altri sistemi, ivi compresi quelli che da tempo stanno dimostrando di essere più efficaci del nostro, il modello accusatorio non si può pensare nella sua interezza se le funzioni giudicanti e quelle requirenti stanno riunite. Un tale modello apparteneva invece al regime inquisitorio, puramente inquisitorio. La separazione delle carriere, in sistemi che mai la hanno conosciuta, potrebbe semmai aprire alla subordinazione del pubblico ministero all’apparato governativo: questa riforma va (per fortuna) nella direzione esattamente opposta. Mette a verbale che quel vincolo di dipendenza è incostituzionale. Il sistema che si presenta con le credenziali di maggiore coerenza accusatoria è quello portoghese: lì, la separazione è netta, sotto tutti i profili (dall’incardinamento di ruolo fino alla procedura disciplinare, passando per le attribuzioni). E il Portogallo ha storia simile a quella dei Paesi di area latino-mediterranea, anche rispetto alle sue transizioni costituzionali: l’approdo cui è giunto, se vediamo la qualità di azione riformista che ha interessato in tre decenni uno Stato sostanzialmente piccolo e che partiva da condizioni difficili, va ritenuto ragguardevole. Una separazione istituzionalmente rigida appartiene anche alla Francia, il cui ordinamento – stranamente – per molti altri ambiti era stato assunto a modello dalle correnti ideologiche che avversano la separazione dei ruoli (diritto amministrativo, legge elettorale, Stato sociale, leggi di cittadinanza). Proprio sulla giurisdizione, che è uno degli elementi loro più caratteristici, i cugini francesi diventano inaffidabili? La letteratura forense

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