
di Francesco Siclari*
La ineluttabile necessità per uno stato di diritto di porre rimedio a condanne sostanzialmente ingiuste comporta, quale suo imprescindibile corollario, la cedevolezza del giudicato di fronte ad una nuova prova di non colpevolezza che, intervenuta come scoperta o disincagliata dal proprio limbo, sia in grado di porre rimedio ad una sentenza di condanna ingiusta.
Ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. costituiscono unico, utile grimaldello per la revisione di condanne irrevocabili quelle “nuove prove che, solo o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631” e, quindi, tali da dimostrare che il condannato debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.
L’art. 631 c.p.p., sui limiti della revisione, subordina espressamente l’ammissibilità all’idoneità degli elementi, se accertati, a condurre al proscioglimento con una delle formule di rito.
Dirimente, allora, sarà il corretto inquadramento, da un punto di vista tecnico-giuridico, del concetto di prova nuova, per come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità.
La giurisprudenza costante individua la funzione della revisione nella necessità di “sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale“, rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale” per la rimozione di provvedimenti che si scoprano “frutto di ingiustizia” (Cass., Sez. Un., 25/10/2018-7/2/2019, n. 6141, Milanesi).
Il fondamento costituzionale dell’istituto va ricostruito alla luce di due coeve pronunce della Corte costituzionale del 1969, che ne illuminano profili distinti ma complementari. Con la sentenza n. 1 del 1969 (ud. 15/01/1969, dep. 24/01/1969) la Consulta ha affermato che l’ultimo comma dell’art. 24 Cost. enuncia un “principio di altissimo valore etico e sociale“, da riguardare quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” ex art. 2 Cost.
Con la sentenza n. 28 del 1969, poi costantemente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo con il conforme richiamo a Corte cost. n. 129 del 2008), la Corte ha precisato che la revisione risponde all’esigenza, “di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente“, ma resta “necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele” in ragione della esigenza di bilanciamento con l’intangibilità del giudicato di condanna.
Tale fondamento trova conferma ulteriore nell’art. 27, comma 3, Cost., poiché la rieducazione del condannato non deve aver luogo nei confronti di un innocente. Sul piano sistematico, dunque, nessuna ragione giustifica l’esclusione del rimedio straordinario in presenza di elementi sintomatici della probabilità di errore giudiziario.
2.La nozione di “prova nuova“: estensione e limiti
Come noto sul tema ci si è interrogati, innanzitutto, se nel concetto di “prova nuova” debbano farsi rientrare solo le prove noviter repertae (cioè quelle scoperte successivamente al passaggio in giudicato della decisione di cui si intende chiedere la revisione) o anche quelle noviter productae (cioè quelle preesistenti, ma mai portate all’attenzione dell’organo che ha emesso la decisione di cui si intende chiedere la revisione) e, quindi, se quest’ultima categoria comprenda solo le prove mai acquisite prima o anche quelle che, pur acquisite, mai siano state valutate dal(i) giudice(i).
A fronte di un primo, duplice, arresto interpretativo delle Sezioni Unite che aveva escluso la possibilità di ricorrere all’istituto della revisione sulla base di prove già acquisite ma non valutate dal giudice (Cass. Pen., Sezioni Unite, 26/02/1983 e Cass. Pen., Sezioni Unite, 11/05/1993, Ligresti), nel corso degli anni novante del secolo scorso si sono continuate a registrare sul punto oscillazioni interpretative che hanno determinato la nuova remissione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia Pisano (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220443), hanno disegnato quel perimetro interpretativo del concetto di “prova nuova” rilevante nell’ambito della revisione e rimasto definitivamente immutato.
Orbene, la Corte di Cassazione, con la citata pronuncia Pisano, ebbe ad individuare, al §12 della motivazione, il fondamento della revisione in un “conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l’intero corso del processo e ne segue i passaggi più salienti. Una puntualizzazione, quella ora ricordata, che si ricollega proprio al fondamento del giudicato, derivante dalla necessità di fissare definitivamente l’accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, solo constatando che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi e cedere il posto all’esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali”.
La ricerca di una giustizia sostanziale che travalica i confini del giudicato per demolire una pronuncia di condanna errata, invero, è sempre stato insostituibile strumento di garanzia dalla parte dell’innocente e del non colpevole tanto da indentificare “la precipua funzione della revisione nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale” (così, costantemente, la giurisprudenza di legittimità declina la funzione propria della revisione).
L’eliminazione dell’errore giudiziario nei confronti dell’innocente rappresenta, ontologicamente, naturale risposta di uno stato di diritto custode non solo della certezza del diritto, ma anche e soprattutto della salvaguardia dei valori costituzionali a tutela della inviolabilità della persona e delle sue libertà fondamentali, senza limiti di tempo ed anche quando le conseguenze della sentenza si siano già del tutto esaurite.
Sotto questo preliminare aspetto, non può non rilevarsi come le linee portanti dell’istituto della revisione riflettano quella necessità di giustizia sostanziale, anche oltre il rigido rigorismo di una giustizia formale. La revisione costituisce – come recentemente ribadito da altra pronuncia delle Sezioni Unite – il rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale” per la rimozione di quei provvedimenti che si scoprano essere “frutto di ingiustizia” assecondando un sentimento di giustizia che ha radici nell’epoca “… dell'”antico diritto”: «fraus vel dolus, si intervenerit in sentenza, perpetuo succurritur damnato»; «omni tempore ratione humanitatis quaeri oportet de innocentia rei. Nonnunquam enim, aut metu, aut aliqua de causa is confitetur et saepe falsa demonstratione damnatur» (Cass. Pen., Sez. Unite, Sent., ud. 25-10-2018, 07-02-2019, n. 6141).
Da un punto di vista sistematico, dunque, alcuna ragione giustificatrice può individuarsi nell’escludere, in presenza di elementi sintomatici della probabilità di errore giudiziario, l’ammissibilità del rimedio straordinario.
Bisognerà, comunque, dare concretezza a quel concetto di prova nuova che l’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. pone a fondamento di ogni istanza di giustizia.
La prova nuova, per essere utile grimaldello del giudicato, deve essere in grado di introdurre nel processo di revisione la compiuta rappresentazione un fatto, anche se non necessariamente autosufficiente, in grado di vincere la resistenza tipica del giudicato, a nulla rilevando la esistenza stessa della prova prima del passaggio in giudicato della sentenza o, addirittura, la acquisizione agli atti del procedimento definito.
Ciò che rende la prova strutturalmente nuova è la circostanza che la stessa “non (è) sia stata oggetto del procedimento gnoseologico esternato nella motivazione della sentenza, risulta evidente che una simile nozione prescinde, non soltanto dalla acquisizione della prova, ma anche dalla imputabilità della mancata acquisizione[1]”
Trattasi di condivisibile approdo a cui la Corte di Cassazione è pervenuta riflettendo sulla natura del giudizio di revisione, il quale non realizza un nuovo grado di giudizio autonomo ed indipendente dal giudizio del quale si chiede la riforma, ma rappresenta una prosecuzione di quest’ultimo, ancorché condizionata alla effettiva individuazione di uno o più elementi scardinanti la tenuta della pronuncia definitiva di colpevolezza che, in ragione dei valori costituzionali in gioco, non può trovare limiti di sorta, siano essi cronologici o legati al comportamento delle parti.
Di modo che, le esigenze della verità e della giustizia reale così poste a presidio dell’intero ordinamento repubblicano non potranno che determinare un concetto di “prova nuova” ad ampio raggio, tale da ricomprendere sia le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna; sia quelle scoperte successivamente ad essa; sia quelle non acquisite nel precedente giudizio e sia quelle acquisite nel precedente giudizio, ma non valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante).
Occorre però delineare anche il limite negativo della nozione. Non rientrano tra le prove nuove quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, poiché in tal caso possono essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione, ordinari ovvero straordinari (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046; Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023, Rv. 284688). Sarà, pertanto, inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta fondata non su nuovi elementi di fatto, bensì su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, siano ictu oculi inidonee a determinare l’effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071).
3.La prova dichiarativa come “prova nuova“.
Così delineati i principi informatori dell’istituto, si vuole, in questa sede, ragionare sulla capacità demolitoria di una istanza di revisione che si affidi ad una prova dichiarativa nuova.
Le prove dichiarative sono espressamente disciplinate come tali dal Titolo II del Libro III c.p.p. e definite “prove” dagli artt. 495 e 496 c.p.p.; ne consegue che non è di per sé inammissibile anche la richiesta di revisione fondata su dichiarazioni rese da persona da esaminarsi ex artt. 197-bis e 210 c.p.p. (Cass., Sez. III, n. 16902/2015). Del resto, lo stesso art. 631 c.p.p. richiama gli “elementi in base ai quali si chiede la revisione“, concetto più ampio della “prova” in senso stretto. Ai fini dell’ammissibilità, dunque, rileveranno anche quegli “elementi di prova” potenzialmente conducenti alla dimostrazione dell’innocenza o della non colpevolezza dell’istante, pienamente inquadrabili nella nozione normativa di prova nuova.
Tale argomento dovrebbe sgombrare il campo dal possibile equivoco che tali dichiarazioni, per poter fondare una richiesta di revisione, debbano essere accompagnate da ulteriori elementi che le trasformino in “prove che, sole o già unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto”.
In riferimento a tale specifica ipotesi di revisione, sarà – ancora una volta – di impareggiabile aiuto ermeneutico il quadro dell’istituto disegnato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, ric. Pisano, là dove si è affermato che: “È certo, comunque, che nella materia della revisione è un determinato fatto che occorre dimostrare attraverso elementi di prova, derivanti da fonti prova, così da consentire di verificare la capacità di resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile ma ancor più siano rilevanti e decisive, avendo un effetto dirompente sulla pronuncia di condanna” (§ 11.3 Sezioni Unite ric. Pisano).
Le Sezioni Unite hanno, infatti, evidenziato come l’articolo 631 c.p.p., a proposito dei limiti posti dal vigente codice di rito all’istituto della revisione, scriva espressamente di nuovi “elementi” di prova astrattamente idonei, “se accertati, a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto” con una delle formule di rito.
È evidente, allora, come ai fini dell’ammissibilità di una richiesta di revisione fondata sulla novità derivante da un contributo dichiarativo, si potrà fare affidamento su tutti quegli “elementi di prova” che, in quanto potenzialmente conducenti alla dimostrazione dell’innocenza o della non colpevolezza dell’istante, potranno ritenersi pienamente inquadrabili nella nozione normativa di “prova nuova”.
4.La ritrattazione del testimone d’accusa
Così delineati i contorni di ammissibilità dell’elemento dichiarativo addotto a sostegno di un’istanza di revisione, non si potrà non scendere nel dettaglio di quelle caratteristiche che tale prova dichiarativa dovrà possedere perché si possa ragionare non solo di prova astrattamente ammissibile, ma anche di prova potenzialmente in grado di scardinare il giudicato di condanna.
Per meglio delineare i confini di praticabilità di una istanza di revisione fondata su di una prova dichiarativa, non potrà non farsi preliminare riferimento alla “ritrattazione”, ovvero a quel nuovo contributo dichiarativo di colui il quale, già sentito quale fonte primaria di accusa nel corso del procedimento giunto a sentenza di condanna definitiva, finisca per rinnegare quanto in quel procedimento aveva dichiarato e rimpiazzi le accuse originariamente mosse con nuove dichiarazioni atte ad assolvere il condannato.
E invero, se pure sia incontestabile che l’istituto del quale oggi si discute e ragiona abbia come finalità quella di scongiurare «il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale» (così A. De Marsico, Diritto processuale penale, IV, Napoli, 1966), non si potrà certamente ammettere che le sorti del giudicato transitino passivamente per scelte di mendacio e/o successivi ripensamenti e/o rivelazioni di un singolo individuo. Ragion per cui è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità come non integri prova nuova, utile per una richiesta di revisione, la sola ritrattazione del testimone d’accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione[2].
La semplice ritrattazione di precedenti dichiarazioni testimoniali, in assenza di specifici elementi che ne avvalorino concretezza e capacità dimostrativa, non potrà quindi utilmente porsi a sostegno della domanda di revisione, se non al prezzo di consegnare l’efficacia del giudicato ad un imperscrutabile destino lasciato in balia di incontrollabili dichiarazioni sospette.
Va, peraltro, tenuta in debita considerazione la nozione stessa di ritrattazione rilevante ai fini dell’art. 376 c.p., nella parte in cui richiede una smentita non equivoca e la correlativa manifestazione del vero: non basta l’ammissione di aver “potuto errare“, ponendo solo in dubbio senza escluderla una circostanza prima asserita con sicurezza, perché in tal caso la smentita dovrà ritenersi equivoca (Cass., Sez. VI, n. 33078/2003) e, quindi, strutturalmente inidonea a fondare da sola una pronuncia di revisione.
Di modo che, la ritrattazione, per essere dotata di effettiva capacità demolitoria dovrà necessariamente essere supportata da ulteriori specifici elementi di prova – non necessariamente sopravvenuti – idonei ad avvalorare la falsità della deposizione ritrattata e, conseguenzialmente, a suffragare il contenuto della ritrattazione.
Di converso, la “prova” dichiarativa disinteressata e sopravvenuta potrà ragionevolmente fondare la richiesta di revisione secondo i canoni ermeneutici propri dei contributi dichiarativi disciplinati dal codice di rito e sarà offerta in valutazione al decidente ai fini della assunzione rituale della stessa, una volta superato il vaglio di ammissibilità ed instaurato il giudizio ai sensi dell’art. 636 c.p.p.
5.La dichiarazione liberatoria del coimputato o del collaboratore
La casistica delle richieste di revisione su prova dichiarativa è ulteriormente da quelle fondate su dichiarazioni del coimputato o del collaboratore di giustizia, dove la giurisprudenza è particolarmente rigorosa. La dichiarazione liberatoria postuma di un coimputato, singolarmente considerata, ha invero valore dimostrativo limitato e non è sufficiente come autonoma prova nuova: deve essere valutata unitamente agli altri elementi che ne confermano l’attendibilità ex art. 192, comma 3, c.p.p., costituendo mero elemento probatorio integrativo. La circostanza che il dichiarante sia stato assolto, inoltre, non trasforma automaticamente il suo narrato in prova idonea a travolgere il giudicato (Cass., Sez. V, n. 9131/2026).
Analogamente, il diverso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori già ritenuti credibili nel giudizio di cognizione non potrà fondare la revisione che, invece, deve poggiare su nuovi elementi di fatto e non su nuovi elementi di giudizio, salvo si contesti la reale esistenza del fatto storico costituente riscontro esterno (Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, Rv. 280335).
6.La revisione contra reum: nota sui limiti del sistema
Resta, invero, da affrontare un tema tanto incidentale quanto spinoso: la (im)possibilità di attivare il rimedio della revisione nel caso di sentenze di assoluzione che si dimostrino inconfutabilmente errate.
In un sistema penale improntato alla primaria tutela dei diritti del cittadino con argini e rimedi pensati per controbilanciare l’esercizio del potere punitivo dello Stato difficilmente potrà trovare grembo fertile una ipotesi di revisione contra reum, ancorché si ragioni comunque della ingiustizia di una sentenza.
Nel panorama del diritto penale liberale europeo, invero, su iniziativa delle regioni Nordrhein-Westfalen e Hamburg, il 18 settembre 2007 fu avanzata una proposta di legge che prevedeva l’introduzione di norme che, sia pure in via eccezionale e per i crimini più gravi, avrebbero consentito di riaprire il processo per rivedere il giudicato assolutorio potenzialmente disarticolato in presenza di una nuova, inconfutabile prova scientifica. La proposta di legge pervenne ad uno stadio avanzato di esame da parte della Camera Alta poco prima dello scioglimento del Parlamento tedesco[3].
Una riforma di tale portata innovatrice, ancorché sostenuta da autoevidenti e, per certi versi, condivisibili ragioni di giustizia punitiva, giammai potrebbe attecchire nell’attuale sistema valoriale perché, per un verso, priva di quella capacità persuasiva propria dell’attuale rimedio della revisione pro reo e, per altro verso, in aperto ed insanabile conflitto con quell’argine garantista costituito dal divieto di un secondo giudizio nei confronti della medesima persona per il medesimo fatto.
Sotto il versante dei rimedi, infatti, la riforma di una sentenza definitiva di assoluzione non troverebbe adeguati appigli costituzionali in grado di scardinare il rigore del giudicato e tali da costituire, in un giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco, validi antagonisti dotati di un apprezzabile peso ponderale idoneo ad affrontare e vincere il valore assoluto che le fonti internazionali e convenzionali riconoscono al divieto di un secondo giudizio[4].
Di talché, non pare possa ragionevolmente immaginarsi, in un prossimo futuro, un assetto dell’istituto diverso da quello oggi previsto e pensato alla revisione dei soli provvedimenti di condanna.
*Presidente della camera penale di Reggio Calabria
[1] Così in motivazione C. Cass., Sezioni Unite, ricorrente Pisano, cit.
[2] Granitico orientamento giurisprudenziale espresso, tra le altre, da: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-10-2017) 12-01-2018, n. 1271; Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013 – dep. 03/02/2014, F, Rv. 25883501; Sez. 3, n. 5026 del 13/01/2010, C, Rv. 245913; Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007, dep. 31/01/2008, Galli, Rv. 239089; Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, Sgambelluri, Rv. 210018; Sez. 2, n. 15013 del 21/03/2006, Allegro, Rv. 234306.
[3] G. Canzio e L.L. Donati, Prova scientifica e processo penale, Terza edizione, 18.
[4] Tale divieto trova un peso ponderale assoluto nelle fonti internazionali e convenzionali: art. 14, par. 7 del Patto Int. Diritti civili e politici, 19 dicembre 1966; art. 4 § 1, Protocollo n. 7, CEDU; art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
