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VERSO LA NORMALIZZAZIONE DELL’EMERGENZA? ANNOTAZIONI CRIMINOLOGICHE A MARGINE DELL’ULTIMO DL SICUREZZA

di Roberto Cornelli* –    1.La cultura del controllo e il richiamo dei “professori” Sull’ultimo DL sicurezza, ormai legge, si è detto già moltissimo e a nulla sono serviti i rilievi critici della quasi totalità degli studiosi di giustizia penale, avanzati in ogni fase di approvazione del DDL, prima, e del DL, poi. Per la verità, questa sordità della politica ai richiami della dottrina non stupisce chi, come me, osserva la politica criminale alla luce delle trasformazioni culturali che attraversano la società italiana e si depositano nella giustizia penale. David Garland[1], ormai un quarto di secolo fa, ha ricostruito meticolosamente una traiettoria che prende consistenza a partire dagli anni Settanta negli Stati Uniti e in Inghilterra e Galles e che molti hanno riconosciuto come caratterizzante anche i Paesi dell’Europa continentale. Rileggere la sua densa analisi permette di coglierne i tratti di familiarità rispetto al clima politico-culturale italiano di questi ultimi decenni. Stiamo assistendo, infatti, senza controspinte in grado di fare da argine, a cambiamenti nelle strategie di controllo della criminalità le cui direttrici fondamentali sono: il riemergere di sanzioni punitive, con il contestuale declino dell’ideale rieducativo e la riproposizione del modello retributivo e di una modalità di punire di tipo espressivo, che si relaziona direttamente al sentire del pubblico; il cambiamento del tono emotivo della politica criminale, attorno all’emergere della paura della criminalità come problema sociale a sé, distinto dai tassi effettivi di criminalità e vittimizzazione; il ritorno della vittima, la cui sofferenza e la cui rabbia vengono veicolate in opposizione a ogni attenzione ai diritti dell’autore del reato, cosicché essere “a favore” delle vittime significa automaticamente essere inflessibili con gli autori di reato; il nuovo populismo penale, per cui la politica penale ha cessato di essere una faccenda delegata, di comune accordo, dagli schieramenti politici a esperti professionisti ed è diventata, viceversa, un tema significativo intorno al quale si gioca la competizione elettorale; la reinvenzione del carcere, che “funziona” non in quanto strumento di riforma o di rieducazione, ma come mezzo di neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche popolari di sicurezza pubblica e di severità della condanna; l’allargamento dell’infrastruttura della prevenzione della criminalità e della sicurezza comunitaria, con l’emergere, a fianco di una politica del controllo della criminalità sempre più orientata verso la segregazione punitiva e la giustizia espressiva, di una nuova strategia che potremmo definire partnership preventiva (patti locali, protocolli d’intesa, contratti di sicurezza, etc.); la società civile e la commercializzazione del controllo della criminalità,  con un’inedita partecipazione attiva dei cittadini e della comunità (comitati, Neighbourhood Watch, controllo di vicinato) e con una notevole espansione dell’industria privata nel settore della sicurezza; nuovi stili di gestione e nuove prassi lavorative, per cui la polizia, per esempio, si pone ora meno nel ruolo di una forza impegnata a combattere la criminalità che non come un pubblico servizio a disposizione dei cittadini, finalizzato a contenere la paura, il disordine e l’inciviltà, e nel dettare la propria agenda si dichiara attenta agli “stati d’animo” della comunità. Tutto ciò è stato accompagnato e sostenuto dalla trasformazione del pensiero criminologico, che a partire dagli anni Ottanta è stato dominato da teorie che concepiscono il crimine e la devianza non come problemi dovuti alla deprivazione socio-economica o a processi di etichettamento ma all’assenza di controlli adeguati (controlli sociali, controlli situazionali, auto-controlli). Anche in Italia, dunque, si è andata materializzando la convinzione, diffusa tanto negli apparati quanto nelle comunità, che i tradizionali dispositivi deputati al controllo della criminalità siano armi spuntate nell’affrontare l’emergenza della questione criminale e ogni richiamo da parte dei “professori” alla cultura dei diritti o, perlomeno, alla tenuta di una coerenza interna al sistema penale si scontra immediatamente con l’imperativo istituzionale di rassicurare cittadini indifesi di fronte alla recrudescenza della violenza e attanagliati dalla paura. Ma è proprio così?      2. Presupposti ed effetti dell’ideologia del controllo Ormai da qualche anno assistiamo a un cambiamento del modo di intendere la sicurezza che riassumerei nei termini di un passaggio dalla “sicurezza dei diritti” – quel “diritto ad avere diritti” di cui parlava Stefano Rodotà e che ha caratterizzato le democrazie sociali del secondo dopoguerra –, al “diritto alla sicurezza” declinato nei termini di “diritto a non avere paura”. La sicurezza viene sempre meno considerata un bene pubblico, inteso come punto di equilibrio di molti e diversi diritti da tutelare e promuovere in una società plurale, per diventare sempre più un diritto individuale prioritario e immediatamente esigibile, da affermare a ogni costo anche a discapito di altri diritti. Così, la sicurezza smette di essere un dispositivo d’inclusione per farsi appannaggio di pochi, esclusiva. Il diritto a non avere paura richiede, infatti, una protezione assoluta da ogni potenziale minaccia – di più, da ogni rischio – entrando così immediatamente in competizione con i diritti e le libertà di tutti gli altri; o, perlomeno, di tutti coloro che, semplicemente in quanto percepiti come minacciosi o fastidiosi, si richiede siano allontanati dallo spazio pubblico e segregati da qualche parte. Le politiche di gestione delle migrazioni nel segno della criminalizzazione e della limitazione del diritto di asilo, così come l’estensione delle misure di polizia (dai vari Daspo alle ordinanze sulle zone rosse) sono esempi paradigmatici di come i diritti fondamentali e le libertà costituzionali possano soccombere in ragione di una pericolosità sociale sempre più presunta, o addirittura assunta, che risponde, anche nelle parole di atti legislativi e documenti ufficiali, a una generica esigenza di rassicurazione sociale che tutto legittima. Capita che anche il semplice decoro urbano assurga a interesse prioritario, al di sopra della libertà di circolazione sancita e tutelata dalla Costituzione.          Questo diverso modo di intendere la sicurezza risponde ai dettami della nuova ideologia del controllo di cui si è detto, portando a una trasformazione profonda delle politiche pubbliche verso una logica difensiva e ostile nel governo delle città e delle società e a un progressivo arretramento delle misure di welfare a favore di un incremento di risorse per la sorveglianza degli spazi e il controllo delle persone. Gli effetti di questa svolta

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È ANCORA POSSIBILE IL DIRITTO PENALE?

di Giuseppe Losappio*– 1. Diritti dell’uomo, stato di diritto, democrazia e sistema penale sono reciprocamente legati da nessi profondi e ineludibili, più o meno evidenti e decifrabili ma anche ambigui. Palese, univoca e chiaramente leggibile è la connessione con i diritti dell’uomo e la democrazia. Evoluzione, regressi e crisi di ciascuno di questi elementi segnano l’evoluzione, i regressi e le crisi dell’altro. Il diritto penale di una democrazia in buona salute tende a garantire (e realizzare) i diritti umani in misura maggiore rispetto a quello di una democrazia non altrettanto “sana e vitale”. Per converso un sistema penale contrassegnato da violazioni non marginali ed episodiche degli human right è indizio inequivocabile di una democrazia in sofferenza. Meno “trasparente” è la relazione con lo stato di diritto, nell’accezione originaria e minimale di sistema politico retto dalla supremazia della “legge” (del parlamento) che confina e delimita il potere dello stato disarticolandolo in poteri differenti, entro certi limiti autonomi. Anche la costituzionalizzazione del modello, nonostante rilevantissimi progressi, sotto molteplici profili (il vuoto di contenuti e di fini della legalità in senso formale, soprattutto), non ha risolto le ambiguità né assicurato una chiarificazione, anche solo tendenzialmente definitiva. Come ricorda Giovanni Fiandaca, la duplice valenza della riserva di legge (garanzia e legittimazione) «non presuppone una democrazia qualsivoglia, assunta in un senso molto generico e indifferenziato; implica, piuttosto, il riferimento ad un certo modello di democrazia»[1], un modello “ricco” ed esigente, nel quale le scelte in materia penale sono condivise o comunque discusse con l’opposizione e persino con gli stakeholder della “società civile”. Bisogna essere cauti e non lasciarsi irretire dal “perfezionismo democratico” [2]. La democrazia resta la peggiore forma di governo eccetto tutte le altre, come avrebbe detto Winston Churchill[3]. Allo stesso modo – sarà ovvio ma non guasta ripeterlo – è sempre meglio lo stato di diritto dello stato di polizia, la riserva di legge del potere di introdurre reati o pene mediante decreto governativo o, peggio, ministeriale. Ciò posto, il compito della letteratura penalistica di «continuare, senza tentennamenti, a individuare e denunciare i fattori di degenerazione del sistema e il tradimento dell’ideologia costituzionale»[4] impone di osservare che nella democrazia (penale) meramente maggioritaria, la forza del potere di limitare i diritti tende ad essere più forte della forza dei diritti di limitare il potere. Nemmeno un costituzionalismo infiltrato (ex art. 117 Cost.) o, comunque, sostenuto dalle fonti regionali (es. la CEDU) o internazionali (es. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) è sufficiente. La «blindatura» sotto questo profilo resta alquanto «lacunosa»[5]. Così è ben possibile che manifestazioni di politica criminale autoritarie e persino totalitarie non presentino «una sicura illegittimità argomentabile in sede costituzionale»[6] come dimostra l’esperienza degli ultimi 15 anni di crisi dei diritti umani e della democrazia. La corrispondente regressione del diritto penale verso una dimensione francamente illiberale è avvenuta senza che la forma dello stato di diritto subisse scossoni (almeno in apparenza). Vuol dire che la crisi del sistema penale non corrisponde alla crisi dello stato di diritto ma alla crisi dei diritti umani (§ 2) e della democrazia (§ 3), ovvero, che un sistema penale illiberale può anche convivere con quella lettura minimale dello stato di diritto che imbriglia la democrazia nella pericolosa illusione del one more vote power, mentre è inconciliabile con una democrazia intrisa negli human right.   2. Salvo che si ceda ad un atteggiamento di pessimismo qualunquista e superficiale, non si può certo negare che il bilancio dei diritti dell’uomo della democrazia sia complesso, chiaroscurale ma non privo di sorprendenti conquiste. Pensiamo ai successi, fallimenti e limiti delle Corti internazionali e di una giurisdizione universale, pur realizzata benché in modo parziale, disomogeneo e molto diseguale. E non è tutto. È altrettanto innegabile che in molti stati, dal dopoguerra ad oggi, il diritto penale sia evoluto nel segno della mitezza e degli human right. Ciò non toglie che “l’età dei diritti”[7], dopo gli ossimori dell’ingerenza umanitaria e i fallimentari tentativi di esportazione armata, oggi, sembra alle nostre spalle. I trend della storia alludono ad altre direzioni. Con misurato spirito critico, Norberto Bobbio, in un primo momento, osservò che il “vero” problema dei diritti umani non è tanto quello di giustificarli quanto quello di proteggerli; successivamente la considerazione di questo problema non filosofico, ma politico[8] cedette il passo alla desolata osservazione di un avvenire più annunciato che realizzato, di proclamazioni altisonanti in contrasto con la realtà della sistematica ed endemica violazione quasi ovunque di quelle dichiarazioni. I tre pilastri della Rivoluzione francese sui quali si fondava la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  – la Libertà, l’Uguaglianza e la Fraternità – si sono ridotti ad “uno e mezzo” con tutto quello che ne consegue: «la libertà e solo una parte dell’uguaglianza, intesa come semplice uguaglianza formale e astratta di fronte alla legge»[9]. Non si è mai interrotto il loop di immagini – con il quale Bobbio si congedò dalla riflessione su questo tema – di «mucchi di cadaveri abbandonati, intere popolazioni cacciate dalle loro case, lacere e affamate, bambini macilenti con le occhiaie fuori dalla testa che non hanno mai sorriso, e non riescono a sorridere prima della morte precoce»[x].   3. Nella premessa alla prima edizione (1984) della raccolta di scritti, Il futuro della democrazia, lo stesso Bobbio osservava l’orizzonte con uno sguardo di cauto (e sia pure contingente) ottimismo: come nel passato, la «democrazia non gode nel mondo di ottima salute» ma «non è sull’orlo della tomba»; anzi «alcune dittature, sopravvissute alla catastrofe della guerra, si sono trasformate in democrazia», il «mondo sovietico è scosso da fremiti democratici», nessuna delle democrazie occidentali è seriamente minacciata «da movimenti fascisti». Nell’edizione successiva del 1991 il mood è lo stesso. Vengono registrati, ancora una volta, gli slanci democratici dell’U.R.S.S., i processi di democratizzazione dei paesi un tempo satelliti di Mosca, e oltre atlantico, la caduta di «dittature militari apparentemente solide»[xi]. Bobbio non arrischia prognosi de futuro[xii] ma individua una serie di parametri per monitorare e diagnosticare la realtà: la necessità di bilanciare il fondamento in una «concezione individualistica

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GIUSEPPE CARVELLI RICORDA SAVERIO PITTELLI

di Giuseppe Carvelli* – Gentili signore, signori, colleghi carissimi. Commemorare Saverio Pittelli per me è un privilegio, ma nello stesso tempo un’emozione. È doveroso da parte mia, innanzitutto, ringraziare la famiglia, per avermi concesso tale privilegio. Devo confessare che dal giorno in cui ho accettato tale impegno non ho avuto pace. Tanta era la responsabilità che mi avete dato e che mi sono addossato.Non vi nascondo, però, che con il passare del tempo e andando indietro negli anni ricordando la figura di don Saverio in Tribunale, le lunghe conversazioni che facevamo in attesa della causa, la mia agitazione si è calmata ed ho iniziato mentalmente a ricordarlo, a studiarlo con la maturità di oggi. Un’onda di ricordi pervade l’animo e fa intimamente rivivere i momenti dolcissimi di tanta vicinanza spirituale, nell’amarezza sconfinata del rimpianto nostalgico di quei periodi intensi della vita, che sono trascorsi e che appartengono al passato nel quale restano travolti e sommersi care figure, insegnamenti preclari, ambienti e costumi. Conobbi l’avvocato Saverio Pittelli all’inizio della mia pratica forense, fine anni ‘70 inizio anni ‘80. All’epoca le udienze penali si svolgevano nell’aula entrando a sinistra del vecchio Tribunale, oggi sede della Corte di Appello. La presidenza generalmente era rappresentata dal dott. Trovato o dal dott. Scuteri. Per un certo periodo presiedette il Tribunale il dott. Migliaccio. Veniva chiamata la causa, vi era la discussione e, immediatamente dopo l’arringa del difensore, Camera di consiglio e decisione. Dunque i difensori, impegnati nei processi che seguivano, ascoltavano le discussioni dei colleghi. E imparavamo. Venivamo anche giudicati dal pubblico, che era sempre numeroso. Io stesso in aula, aspettando il mio turno per poter presentare l’istanza di rinvio, che immancabilmente mi veniva consegnata o per concludere – se il processo era prescritto o bisognava applicare l’amnistia – o discutere per delega, ascoltavo e ammiravo i bravi avvocati dell’epoca. In tali momenti conobbi don Saverio e posso dire, con orgoglio, che nacque tra di noi una sincera amicizia. Quante volte ricordo mi recavo in Tribunale e dopo aver fatto il lavoro di cancelleria mi fermavo per sentirlo parlare dinanzi al Tribunale o alla Corte di Assise! Richiamare specificamente qualcuna delle sue fatiche in una esemplificazione casistica significherebbe ridurre e avvilire l’imponenza del lavoro da lui condotto, in quanto i pochi casi, in rapporto alle centinaia di processi trattati, non potrebbero avere rilevanza alcuna. Di don Saverio come avvocato parlerò in seguito. Desidero ricordare prima un episodio della sua vita che dimostra la determinazione e il coraggio che ha – per la verità – avuto sempre in ogni occasione, anche la più difficile che gli si è presentata durante la sua carriera, vuoi politica che professionale. Il tema del coraggio è un tema che sta perfettamente a misura di Saverio Pittelli. Gli uomini grandi sono uomini coraggiosi. Oltretutto don Saverio aveva avuto tante occasioni per manifestare in maniera concreta il coraggio. Sono appunto queste parole che frequentemente stanno sulla bocca di tutti ma poi nei fatti, nel quotidiano della vita di pochissime persone. La viltà è un modo per eliminare il problema e dire che non si poteva fare altrimenti. Il coraggio è un ingrediente della figura dell’avvocato penalista. Fulvio Croce per esempio. Bene, Saverio Pittelli, dopo gli studi elementari si avviò a un mestiere manuale. All’età di diciotto anni perse il braccio destro in un incidente di caccia. Salvatosi miracolosamente, impossibilitato a proseguire il proprio lavoro, iniziò con determinazione una storia di riscatto, grazie ad una intelligenza viva e acuta, che è rimasta nella memoria di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. In pochissimi anni terminò gli studi medi e superiori, laureandosi in giurisprudenza presso l’Università la Sapienza di Roma, dove concluse gli studi accademici in poco più di tre anni, mantenendosi grazie alla sua grande preparazione umanistica e giuridica, impartendo lezioni private ad altri studenti, spesso più grandi di lui. Un prodigio! Rientrato in Calabria, avviò subito il proprio studio legale che si impose rapidamente all’attenzione di un vastissimo territorio che abbracciava tutta la costa ionica da Reggio Calabria a Crotone. Eravamo in un’epoca in cui in Calabria e in Italia vi erano grandissimi avvocati penalisti e non era facile emergere tra questi giganti della toga. Bisognava essere bravi! Aldo Casalinuovo, Mario Casalinuovo, Luigi Gullo, Alfredo Cantàfora, Francesco Giurato, che in ogni delicato processo, come codifensore o come parte civile, li aveva sempre accanto. Ho conosciuto e lavorato con questi giganti della toga. Ho conosciuto e sentito discutere il più grande avvocato del novecento, Alfredo De Marsico, commemorato dalla nostra Camera penale sotto la mia presidenza. Ascoltare questi avvocati per i giovani significava entrare nello sconforto e pensare di cambiare mestiere. Nello stesso periodo, si era prima dello scoppio della seconda guerra mondiale e anche durante gli anni di belligeranza, don Saverio non lesinò mai le proprie forze e le proprie scarse risorse per aiutare i concittadini in difficoltà, imponendosi così come punto di riferimento della comunità, alla quale ha prestato ausilio in ogni frangente. Fu così che al termine delle ostilità iniziò la parentesi politica di Saverio Pittelli. Fu Commissario del comune di Isca sullo Ionio su nomina dell’amministrazione militare americana e su segnalazione del Prefetto di Catanzaro. In tale veste, ha più volte ricevuto apprezzamenti di encomio da parte del Ministero degli Interni, per aver saputo far transitare rapidamente il proprio comune dall’amministrazione fascista a quella repubblicana impedendo scontri e favorendo, invece, la rapida pacificazione sociale. Con ciò dimostrando coraggio e determinazione anche in questa vicenda. Poco tempo dopo, ripresa l’ordinaria attività professionale, fu eletto sindaco del Comune di Isca sullo Ionio, alle prime consultazioni elettorali democratiche post belliche. In seguito, nominato vice pretore e proposto per il reclutamento straordinario, che doveva riformare i ranghi della magistratura, rifiutò una carriera in magistratura ordinaria per stare accanto alla sua popolazione, colpita dal terremoto del 1947. Forse l’unico caso in Italia. Tanti magistrati ordinari dei tempi passati provenivano dal reclutamento straordinario. Questo è Saverio Pittelli. Rimangono nella memoria dei suoi concittadini gli scontri, aspri, con il Ministero degli Interni dell’epoca, che

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