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BREVE NOTA A CASSAZIONE 1 OTTOBRE 2024, N. 36531: IMPUTABILITÀ E DISTURBO BIPOLARE, I PRINCIPI DELLA “RASO”

  di Marta Staiano* –  La recente sentenza della Corte di Cassazione, in quota di interesse, accoglie il ricorso dell’imputata dichiarata responsabile per il reato di molestie, confermando il principio di diritto per il quale «il giudice è tenuto ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato anche d’ufficio, quando vi siano elementi che facciano dubitare della sua imputabilità». La Corte è nuovamente chiamata a pronunciarsi su una tematica di estrema complessità, quale l’ampiezza dell’infermità mentale riferita all’esclusione dell’imputabilità, nonché il novero indiziario di dati che obbligano il giudice al suo accertamento. S’offre il destro a brevi puntualizzazioni sul tema. Già da tempo si afferma in dottrina che l’imputabilità è al tempo stesso nozione empirica e normativa[1]: in tal senso, pur avendo il legislatore previsto parametri predeterminati questi sono da ancorarsi ai progressi scientifici in tema di eziogenesi e manifestazione della patologia psichiatrica, dovendo il giudice soffermarsi con precipuo scrutinio del tema ogni qual volta ricorrano elementi da cui potenzialmente desumere una “deficienza” mentale, purché ne sia dimostrato il nesso eziologico con il fatto di reato. Risemantizzare è il luogo di costruzione dell’ermeneutica. In tal senso, le Sezioni Unite del 2005 – ricorrente Raso – con sentenza n. 9163, depositata in data 8 marzo 2005, si esprimevano compiutamente sui confini del concetto di infermità, ampliandone sensibilmente la portata: «anche i disturbi della personalità, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o scemare grandemente, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere di un soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, rilevanza, gravità e intensità tali da concretamente incidere sulla stessa». «Il concetto di infermità, quindi, si allarga, fino a comprendere non solo le psicosi organiche, ma anche i disturbi morbosi dell’attività psichica, come le psicopatie, le nevrosi, i disturbi dell’affettività: oggetto dell’indagine, quindi, non è più la persona – corpo, ma la persona – psiche». Nella evenienza sottoposta per individuazione di principio di diritto, le Sezioni Unite hanno annullato con rinvio la sentenza censurata: aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoide dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l’autore dell’omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice “disturbo della personalità”, non integrava quella nozione di “infermità” presa in considerazione dal codice penale. Al contrario la Corte, annullando con rinvio la sentenza impugnata, apriva la strada alla considerazione dei disturbi di personalità in materia di imputabilità, ripudiando la tradizionale concezione mono-causale di malattia. Per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le “anomalie caratteriali” o “disarmonie della personalità”, nonché gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di inesione alla capacità di autodeterminazione del soggetto agente[2]. L’approdo convincente è in un “paradigma integrato” di malattia mentale – già da tempo sostenuto dalla scienza psichiatrica – che affianca alla diagnosi nosografica altri moduli interpretativi: viene inoltre riconosciuta la natura di “infermità”, rilevante in termini giuridici, anche ai disturbi dell’affettività e ai disturbi di personalità[3], sempre che essi abbiano influito in maniera significativa sulla funzionalità dei procedimenti intellettivi e volitivi del soggetto agente. Si riconosce, in altri termini, l’influenza sulla malattia mentale tanto di variabili biologiche, quanto di fattori extrabiologici, così recependosi la multifattorialità sia con riguardo alla genesi che al decorso della patologia[4]. È d’uopo precisare che, sebbene la sentenza Raso abbia ridisegnato i confini dell’infermità mentale oltre i tradizionali parametri organicistici, estendendone la portata anche ai disturbi di personalità (et altro) non inquadrabili nei rigidi margini della nosografia, la stessa Corte si mantiene ferma nel puntualizzare che questi debbano essere di gravità e intensità tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere: si dice di «disturbo idoneo a provocare una situazione di assetto psichico incontrollabile e ingestibile […] che renda l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente autodeterminarsi»[5]. Gravità e intensità diventano quindi per la Corte parametri di riferimento per tracciare una linea di confine, quindi discernere tra i disturbi che influenzano le capacità dell’individuo e quelli che rimangono irrilevanti in tema di imputabilità: così la “Raso” indica una terza via oltre le due antecedenti contrastanti visioni del disturbo di personalità e dell’affettività: l’una volta a ricondurre i disturbi in questione nell’alveo delle patologie della mente, l’altra nell’opposto perimetro delle c.d. anomalie non patologiche della personalità. Epperò, la sentenza in esordio significata riceve l’attenzione del giurista per tre ordini di ragioni: poiché aderisce al noto principio di diritto antecedentemente richiamato (cioè a dire la considerazione in termini di imputabilità dei disturbi dell’affettività e di personalità), indicando la condizione di variabilità dell’umore implicata da disturbo bipolare come potenzialmente escludente o diminuente la capacità di intendere e volere. A tal fine la difesa, censurando la mancata applicazione dell’art. 88 c.p., «richiama tanto le dichiarazioni di VR tanto quelle di AR che, pur non sapendo rispondere alle domande su eventuali patologie sofferte dalla F, hanno riferito di circostanze indicative di disagio psicologico (il primo parla di interventi dell’ASL con la camicia di forza, la seconda riferisce che le condizioni del figlio della donna la mettono in “queste condizioni”)». Nondimeno la sentenza in esame, in ossequio all’insegnamento del Supremo Collegio in merito all’incidenza in termini di infermità dei disturbi dell’affettività, ne rafforza la portata sul versante processuale, statuendo la sufficienza della certificazione Asl – nella specie di disturbo affettivo maggiore di tipo bipolare accompagnato a scompenso psicopatologico – quale indizio idoneo a far dubitare della imputabilità dell’imputato, così “obbligando” il giudicante a svolgere indagini «sull’incidenza che l’accertata patologia poteva avere sui comportamenti tenuti in occasione degli episodi descritti in imputazione». In mancanza di tale doveroso accertamento, la «lacuna inficia la decisione e impone il suo annullamento con rinvio perché si svolga nuovo giudizio al fine di approfondire, con piena libertà valutativa ma con ogni ausilio tecnico di

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MAFIE E RELIGIONI. METODI, EQUIVOCI, STORIA

 Domenico Bilotti (*) Nonostante autorevoli opinioni scientifiche sottovalutino la significatività del dato, l’agire mafioso ha a che fare con l’occupazione e l’usurpazione dei meccanismi di guadagno e di circolazione economica della società borghese[1]. Non c’è stata, in questo senso, nessuna specifica transizione, nessuna intenzionale evoluzione, perché il programma costitutivo del pactum scelerum ha sempre a che fare con un profitto strumentale. Per certi aspetti, perciò, le mafie si basano sulla normalizzazione e sulla razionalizzazione (meglio: sulla funzionalizzazione al profitto strumentale) della violenza. Non crei scandalo questo evidente corollario metodologico: la violenza è descritta, concretata e controllata da chi la esercita[2]. Questo esercizio peraltro, si tratti di soggetti pubblici o privati, leciti o illeciti, è strettamente connesso al programma e, conseguentemente, allo scopo che tramite il programma vuole realizzarsi. La linea di metodo nell’associazione mafiosa è molto chiara, sebbene presentino ancora pari interesse le letture che trattano della mafia come attore economico con tendenze egemoniche e che si interrogano sulla specifica scaturigine sociale del gruppo di appartenenza. Ci si permette soltanto di rimarcare come tali letture analizzino gli effetti, le diverse articolazioni contingenti, non il dato di fondo inscritto anche nell’accezione codicistica dell’associazione per delinquere di stampo mafioso: omertà e assoggettamento sono in radice componenti ontologiche dell’agire mafioso, a prescindere dalle modalità (più o meno concrete) che possano inverarle[3]. Nell’accostarsi alle organizzazioni criminali, c’è, di più, un sotteso sguardo dubitativo dell’interprete, che cade costantemente nel rischio di mitizzarne, espanderne e dissolverne i contorni, creando così il pericoloso paradosso che più si denuncia in genere la mafia e meno si riesce a darvi veste giudiziaria probante. All’interno di questa tecnica d’analisi, uno dei temi più incisivi è quello relativo all’uso simbolico della semantica religiosa nella struttura interna delle associazioni mafiose. È più prosaicamente da osservare come le mafie abbiano sempre saputo misurare, persino più degli organi statali che istituzionalmente si contrapponevano ad esse, i canali atti a garantire la coesione, la coercizione e il consenso. La mafia riesce, in sostanza, a creare un ambiente mafioso perché si basa su una saturazione compartimentata dei territori in cui agisce, ricorrendo anche all’abuso delle loro istituzioni culturali, se utili allo scopo. In questo campo, si sono fatti essenzialmente errori di due tipi. Si è creduto che la legittimazione parareligiosa della gerarchia mafiosa fosse fatto tipico delle organizzazioni italiane e che tale simbologia meritasse specificamente di essere investigata secondo il calco di canoni ermeneutici del diritto liturgico (affiliazioni, cariche, sanzioni). Il riduzionismo e l’assimilazionismo sono profondamente simili nel lavorare, in forme opposte, l’oggetto dello sguardo: nell’un caso lo rimpiccioliscono discrezionalmente, nell’altro lo dilatano fino a fargli coprire completamente l’obiettivo della camera. La realtà more solito non tollera né lo zoom né le inquadrature alla distanza: abbisogna piuttosto di una sana aderenza ai contorni della sagoma che è nel mirino. Quanto al primo aspetto, v’è forse da rimarcare la perdurante attualità di un indizio euristico individuato da Santi Romano[4]. Quegli sosteneva che anche la mafia fosse un ordinamento giuridico, senonché non pensava realmente a una statualità mafiosa: ordinamento giuridico “interno”, semmai, in quanto sistema normativo fondamentale che diventa istituzione durativa. Per secondare e implementare questo processo la componente rituale è fortissima: l’emulazione della lessicologia religiosa è stata perciò un formidabile formante aggregativo. Salvo che essa si è tuttavia saputa mescolare a qualsiasi orizzonte semiotico implicasse la coesione, la segretezza, l’ineluttabilità, l’avversione a tutto quello che non ne facesse parte. È innegabilmente vero che la “Sacra corona unita” rinvia a una sacralità dogmatica[5] e che le organizzazioni hanno sovente nei propri gradi “sacristi” e “vangeli” – cariche che si attribuiscono azione nella verità e verità nell’azione. Ciò non toglie che sin dalla loro origine le mafie autoctone italiane abbiano poi saputo prendere spunto dal patrimonio simbolico di qualunque forma di associazionismo segreto e parallelo: sette, confraternite, ma anche logge e associazioni carbonare. L’affiliazione massonica è in Calabria tratto distintivo dell’appartenenza e della contiguità ‘ndranghetistica da almeno un quarantennio: anche lì, però, il vincolo è strumentale e circostanziato; per nulla generalizzato o generalizzabile[6]. E così pure è avvenuto in Sicilia, in primo luogo nel Trapanese e nel Palermitano. Quanto al secondo punto, tutte le organizzazioni sulle quali si riesce a identificare il carattere di mafiosità, nazionale o internazionale che sia, rimandano costantemente a una ritualità indisponibile e a una sorta di blasfemia ultra-mondana, che si prende i simboli del cielo per seminare il panico in terra. L’Organizacija russa lo esprime attraverso i tatuaggi rituali e probabilmente, vistane la diffusione, se un codice originario unitario esisteva, è destinato a divenire più instabile, più evanescente, meno omogeneo[7]. Il corpo dei “ladri nella legge” non lesina templi, madonne e rosari – a un livello non intenzionale, sibbene meramente contestuale, la grandissima eredità visiva dell’iconografia ortodossa russa permea potentemente. Persino nelle culture non teistiche le mafie esprimono una caratteristica attitudinale rivolta alla capacità obbligante del rito, anche di quello ludico e non solo solenne. Nel primo senso, sia sufficiente il rimando alla Yakuza giapponese, il cui nome traduce in lingua nipponica il punteggio più basso di un gioco clandestino. Nel secondo, è notorio il caso delle Triadi cinesi. I riti affiliativi (perlomeno quelli locali) rimandavano al filosofo dell’arte militare Guan Yu. Quella branca del pensiero politico cinese ha sempre avuto una forte componente speculativa, metafisica, cosmologica. E codici e cariche interne della Triade ricalcano apertamente numeri e valori dell’I Ching, tra i più classici testi cinesi di spiritualità: per quanto questi rimandi siano opportunistici e devianti, essi conformano in profondità la modulazione del sodalizio[8].  Si traggano ora le conclusioni di quanto affermato. La simbologia religiosa è tradizionalmente usata dalle mafie autoctone italiane per tramandare regole, comportamenti e ruoli delle proprie realtà associative, ma non è l’unica. Ogni forma di comunicazione simbolica che saldi la struttura (anche ove scopertamente irreligiosa) è utilizzata se ha dimostrato di realizzare lo stesso scopo. Questo trasferimento metaforico non è un fenomeno solo italiano: appartiene, almeno empiricamente, a tutte le associazioni cui è stato attribuito ex post carattere di mafiosità. Ex ante, invece, non sarebbe possibile, perché a

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PROPOSITI DI RIFORMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE: SPERANZE O PERPLESSITÀ?

di Domenico Nicolas Balzano – Avverto, in premessa, il dovere di scusarmi con quei lettori, i quali avranno la pazienza di leggere questo articolo, invece che cestinarlo, come meriterebbe, e lo faccio specificando che non ho potuto respingere il garbatissimo invito del mio amico e maestro Francesco Iacopino a scrivere un articolo per la rivista, della quale è responsabile, e che, affermatasi nell’ammirazione dell’Avvocatura nazionale, è orgoglio dell’intera, e a me tanto cara, Avvocatura calabrese. Un argomento, che m’è parso di grande interesse e meritevole di riflessioni comuni, è quello della custodia cautelare e dei suoi abusi, ritornato al centro dell’attenzione con l’annunzio del progetto di riforma del ministro Nordio, colto gentiluomo, anche di idee liberali – le Sue, non quelle di chi lo circonda – e, forse, ancora meritevole di fiducia. Il suo progetto di riforma si incentra su due aspetti: l’interrogatorio preventivo e la collegialità dell’ordinanza. È lecito avere speranze per l’avvio di una nuova stagione o è doveroso maturare perplessità a tal riguardo? Mi sembra che speranza – non molta – e perplessità – anche troppa – siano destinate a convivere. L’interrogatorio preventivo, cioè la possibilità di rappresentare preventivamente elementi idonei a scongiurare l’applicazione della misura, è verosimile sia destinato all’insuccesso e non solo per le numerose eccezioni, per le quali ad esso non si procede e che è prevedibile si estendano sino al punto da costituire un’eccezione il suo svolgimento, ma perché  si tratterebbe di un atto, asseritamente di natura garantista, che, però, contraddicendola, si svolgerebbe in condizioni di minorata difesa, salvo che l’indagato non disponga – ma è assai raro – di elementi decisivi: un inattaccabile alibi, la dimostrazione di un’omonimia e poco altro. Risulterà del tutto irrilevante quel che dirà l’indagato ad un organo giudicante che non dispone di poteri istruttori necessari per la verifica della tesi difensiva. È verosimile, pertanto, che la decisone risulterà identica a quella che sarebbe stata anche senza l’interrogatorio. Se però, tale atto, appare difficilmente idoneo a scongiurare custodie cautelari ingiustificate non è scevro da potenziali pregiudizi; ed è la ragione per la quale parlavo di minorata difesa. Quante concrete possibilità avrà di rappresentare un’argomentata e lucida tesi difensiva l’indagato che abbia conoscenza solo dell’ipotesi di addebito ma nessuna o quasi – ed altrettanto il suo difensore – del materiale investigativo raccolto spesso in numerosi e ponderosi faldoni? Il rischio che egli commetta peccati di ingenuità è reale. E quanta probabilità di ascolto avrà un difensore, il quale, per scongiurare tali peccati, consigli di avvalersi della facoltà di non rispondere, se il suo assistito affida proprio all’interrogatorio la sua speranza di evitare la misura? Peraltro, è noto quanto qualsiasi accusato sopravvaluti il peso delle sue tesi e la propria capacità di rappresentarle efficacemente. È dubbio, che quest’aspetto della riforma si traduca in un vantaggio per l’indagato ma è, invece, ben più probabile si traduca in un pregiudizio, anche irreparabile.   Anche il tema della collegialità dell’ordinanza impone riflessioni. Il principio che ispira la riforma è quello che tre teste ragionino meglio di una e garantiscano maggiore equilibrio. E non sempre è così. Anzi. Peraltro, si può, per davvero, essere certi che il provvedimento collegiale sia il risultato un confronto tra più intelligenze autonome ed equivalenti sotto il profilo dell’incidenza sul provvedimento? Come funzionino gli organi collegiali è noto a tutti gli Avvocati, i quali ben sanno che la vera collegialità è assai rara. Nella realtà c’è sempre un componente il collegio – il relatore – che ha maggiore conoscenza del fascicolo. Spesso è addirittura l’unico che ne abbia. La sua opinione condiziona l’asserita collegialità. Neppure è infrequente che nel collegio vi sia un componente il quale con maggiore determinazione si batte per imporre la sua tesi ed è molto spesso il più autorevole ma purtroppo il meno disponibile ad accedere alla tesi difensiva. Una presumibile falsa collegialità è destinata, dunque, a rivelarsi irrilevante quanto ad una significativa riduzione degli eccessi o addirittura degli abusi cautelari. Ma c’è un ulteriore aspetto di riforma, che, piuttosto che irrilevante, la renderebbe pericolosa e nociva. Il ministro, in occasione di un convegno a Napoli, ne parlò, ed, io, ascoltando agghiacciai. Egli disse che se l’emissione dell’ordinanza veniva sottratta alla competenza di un giudice monocratico e riservata ad un organo collegiale, non vi sarebbe più stata la necessità di affidarne la verifica di legittimità formale e sostanziale ad altro organo collegiale: il tribunale per il riesame. L’impugnazione del provvedimento sarebbe stata limitata al solo ricorso per cassazione. Se dovesse compiersi la riforma, anche con tale appendice, i risvolti negativi risulterebbero evidenti. Il ricorso per cassazione può essere proposto solo per ragioni di legittimità e non di merito. Queste ultime venivano rappresentate al tribunale per il riesame, ma non potrebbero essere proposte al giudice di legittimità. Di esse – se anche decisive – la difesa non potrà fare altro uso che quello di riassumerle in un’istanza al giudice che ha emesso la misura e in caso di rigetto, al tribunale per il riesame, nei tempi assai più lunghi previsti per tale peculiare procedura. Peraltro, il giudice della misura, monocratico che sia o collegiale che dovrebbe diventare – provvede “inaudita altera parte” – valuta le ragioni del p.m., non anche quelle difensive, anche se procede all’interrogatorio preventivo, nel quale parla l’indagato ma non il difensore. L’udienza di riesame è la prima – e spesso anche l’unica – occasione per la valutazione degli elementi addotti dalla difesa. Ed è quella, nella quale si completa il contraddittorio sulla misura, sino ad essa inesistente, per la presenza di un’unica voce e di nessuna risposta. Eliminarla, pertanto, in nome dell’inutilità di una seconda deliberazione collegiale significherebbe rinunziare al contraddittorio sulla misura ed espellere il difensore dal procedimento cautelare. Vi sarebbe poco da esserne lieti! Luci ed ombre, dunque, nella riforma annunziata, pallide le prime ed ancora spesse le seconde. È certamente una luce il fatto che il ministro abbia riconosciuto che la misura cautelare è spesso un abuso e un’emergenza che reclama una soluzione non più differibile. È ancora

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QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

 Avvocati Giovanni Fioresta e Piero Funaro –  Modello di eccezione di incostituzionalità degli articoli 168-bis del codice penale, 550 del codice di procedura penale e 73, comma quinto, decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per violazione degli articoli 3 e 27, comma terzo della costituzione.        È necessario premettere che l’istituto della messa alla prova prevede la possibilità per l’imputato di ottenere l’estinzione  del reato, ponendo in essere condotte finalizzate all’eliminazione  delle conseguenze del reato, risarcendo il danno ed effettuando  lavori  di pubblica utilità. La messa alla prova dell’imputato può essere concessa solo  ove il giudice ritenga possibile formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione da  parte  dell’imputato  dalla  commissione  di ulteriori reati e ancor prima non vi siano elementi per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129  del  codice  di  procedura penale (art. 464-quater, comma 3 del codice di procedura penale). La recente modifica intervenuta sul quinto  comma  dell’art.  73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (di cui all’art. 4, comma terzo, decreto-legge 20 marzo 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159), che ha innalzato il  limite  massimo di pena previsto per detta ipotesi delittuosa – portandolo da quattro anni di reclusione a cinque anni -, tuttavia, impedisce  all’imputato di accedere all’istituto della messa alla  prova,  in  quanto  l’art. 168-bis del codice penale lo consente per  i soli  reati  punti  con «pena edittale detentiva non superiore nel massimo  a quattro  anni, sola, congiunta o alternativa alla pena  pecuniaria»  oppure «per  i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del  codice  di  procedura penale» ovvero per i delitti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero. Come spesso accade negli ultimi anni, la iperproduzione di leggi, promulgate in fretta e senza le opportune analisi, lascia profondi buchi normativi, provocando gravissime disparità di trattamento anche evidenti, con conseguente necessità di attenzionare la Corte Costituzionale. A seguito della citata modifica, infatti, il delitto di cui al comma V dell’art. 73 DPR 309/90 è stato escluso dall’alveo dei delitti per i quali è possibile definire il giudizio con le forme della messa alla prova, a causa della mancata previsione (mediante rinvio ai criteri sopra menzionati) nel novero dei reati per i quali l’art. 168-bis del codice penale può trovare applicazione, essendo soddisfatti tutti gli altri requisiti. L’esclusione dall’applicazione dal detto istituto estintivo appare incostituzionale, in quanto – per i motivi meglio esplicitati nel prosieguo – comporta una disparità di  trattamento  rispetto  a situazioni analoghe ovvero addirittura deteriori, oltre che a porsi in contrasto con la finalità rieducativa di cui all’art. 27 della Costituzione. Si ritiene infatti che la disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 168-bis  del  codice  penale  –  550  del  codice  di procedura penale – 73, comma quinto,  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 309/1990 sia contraria ai  principi  di  uguaglianza  e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e di finalità rieducativa della pena (art. 27 della Costituzione). Quanto al principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, infatti, si evidenzia che la recente riforma introdotta con decreto legislativo n. 150 del 2022 aveva ampliato il novero dei reati per i quali può essere disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova, tra l’altro inserendo alla lettera c) del secondo comma dell’art. 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio) la fattispecie prevista  dall’art.  82, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, proprio in materia di delitti concernenti le sostanze stupefacenti. Il delitto previsto dal primo comma del citato art. 82 punisce la condotta di chi «pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze,  ovvero  induce una persona all’uso medesimo» con la pena della reclusione da uno a sei anni, oltre alla multa. Risulta di lampante evidenza l’identità dei beni tutelati dalle due fattispecie suindicate (quella di cui all’art. 73 comma V e 82), anche perché poste nella medesima disposizione legislativa, a soli 9 articoli di distanza. Sotto altro profilo, colui il quale commetta il delitto ritenuto dal legislatore più grave, vale a dire quello di cui all’art. 82 dpr 309/90 alla luce della più elevata pena edittale, si troverà a godere del beneficio della messa alla prova, a differenza dei soggetti puniti per la condotta edittalmente più lieve commessa dopo l’entrata in vigore della riforma. Ne discende l’evidente disparità di trattamento tra le due fattispecie: benché aventi ad  oggetto  identico  bene  giuridico  e nonostante lo stesso legislatore abbia ritenuto più grave il delitto di cui all’art. 82 decreto del Presidente  della  Repubblica  citato, sanzionandolo con pena edittale maggiore, solo  per  quest’ultimo  sarà possibile accedere all’istituto della messa alla prova. Il citato irragionevole trattamento certamente è conseguenza del miope intervento legislativo volto, nell’ormai consueta ottica punitiva, a consentire l’irrogazione della custodia in carcere anche all’ipotesi lieve di cui in parola, senza considerare i risvolti applicativi delle ulteriori norme.    Prima della riforma del 2023 suindicata, infatti, il delitto di cui al comma V dell’art. 73 rientrava nei casi di citazione diretta a giudizio, mentre a seguito della riforma esso è stato escluso, sia in ragione dei nuovi limiti edittali che per l’omessa indicazione nella disposizione procedurale. Si tratta dunque di un effetto della riforma non immediatamente evidente, in quanto mero riflesso dell’aumento  della  pena  edittale massima. Tuttavia, quand’anche l’esclusione della fattispecie di cui si discute dal novero dei reati per i quali è  prevista  la  citazione diretta del p.m. e dei reati per i quali è consentita la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato fosse  frutto  di una precisa e consapevole scelta del legislatore, si osserva  che,  a mente del  principio  di  ragionevolezza  e  di  uguaglianza di cui all’art. 3 della  Costituzione,  tale  scelta  sarebbe   ugualmente incostituzionale, in quanto si tratterebbe di una scelta arbitraria e non già discrezionale. Non si intravvedono validi motivi, infatti, per cui il responsabile del più grave delitto di cui all’art. 82

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IL PARADIGMA LIBERALE NEL DIRITTO PENALE: UN REQUIEM EVITABILE?

di Francesco Iacopino* – L’editoriale del n. 0 di Ante Litteram che, in questo primo numero della rivista, è stato riservato al discorso di apertura e d’introduzione dei lavori fatto dall’avv. Francesco Iacopino, Presidente della Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora”, al Convegno Internazionale  “Il paradigma Liberale Nel Diritto Penale: un Requiem  evitabile?”, svoltosi il 17/18 novembre 2023 a Catanzaro. Buon pomeriggio a tutti! È con grande entusiasmo e profonda emozione che mi accingo ad aprire i lavori di questa due giorni che ci vedrà impegnati a riflettere su un tema quanto mai attuale e complesso del nostro tempo: la “tenuta” del paradigma liberale nella post modernità.  A nome mio personale e del Consiglio Direttivo della Camera Penale “Alfredo Cantafora” di Catanzaro saluto le Autorità presenti, i prestigiosi relatori, i vertici dell’Unione delle camere penali – qui rappresentate dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Fondazione UCPI e dal nostro Componente di Giunta –, i Rappresentanti istituzionali dell’Avvocatura, il Presidente Onorario e i Past President, i Presidenti delle Camere Penali territoriali, i componenti degli Osservatori nazionali e territoriali, i Rappresentanti delle associazioni forensi e tutti gli intervenuti.  La città e l’Avvocatura di Catanzaro accolgono oggi con soddisfazione un evento di così alto respiro che si propone di alimentare e diffondere nella ragione pubblica e nel discorso collettivo i principi del “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” licenziato nel 2019 dall’Unione delle Camere Penali e dalla più autorevole Accademia italiana. Dopo la storica presentazione del nostro pamphlet nell’aula 208 dell’Università statale di Milano, il percorso di presentazione del Manifesto è stato segnato da tappe significative e altamente prestigiose: Chicago, Bologna e da ultimo Barcellona. Permettetemi, con riferimento all’evento inaugurale di Milano, di rivolgere un pensiero commosso alla memoria del professore Filippo Sgubbi, del quale ricordo ancora oggi nitidamente l’appassionato, lucido ed elegante intervento di sabato mattina, 11 maggio, nell’Aula Magna della Statale. A Lui la nostra gratitudine per il raffinato e colto pensiero giuridico che ci ha lasciato in eredità, condensato da ultimo nelle sue “20 tesi” che compongono “il diritto penale totale”. Dicevo, Chicago, prima tappa internazionale del nostro Manifesto, presentato nella School of Law della Loyola in occasione del X colloquio dei costituzionalisti americani. Quell’evento, la prima mondiale, ha permesso al Manifesto di varcare i confini continentali e di essere apprezzato dai giuristi di ogni continente chiamati a raccolta nella prestigiosa cornice della storica Università americana. Non posso dimenticare le emozioni di quella esperienza, vissuta in rappresentanza dei penalisti italiani, arricchita dalla autorevole presenza alla nostra sessione del decano Barry Sullivan, al quale ho potuto personalmente consegnare il Manifesto. Tutto ciò è stato possibile grazie alla combinazione di due fattori: la fiducia accordatami dall’allora Presidente Gian Domenico Caiazza e la lungimiranza di un docente della nostra UMG, Domenico Bilotti, al quale rinnovo la sincera gratitudine mia e dei penalisti italiani. A seguire altri due eventi hanno segnato il percorso del Manifesto nella splendida città di Bologna: dapprima, l’incontro di studi nella Sala delle Armi del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Alma Mater, alla presenza di qualificati giuristi latino-americani, e, poi, due giorni di confronto sui temi del diritto penale liberale alla presenza di insigni giuristi europei, nella Sala Bolognini del Convento san Domenico. Da ultimo, il 4 luglio scorso, il nostro pamphlet è stato presentato nella prestigiosa Reial Acadèmia Europea de Doctors di Barcellona. In quella circostanza ho avuto il privilegio di affiancare il nostro Presidente del Consiglio, Nicola Mazzacuva, che mi ha permesso di sedere al suo fianco, al tavolo dei relatori. L’evento, fortemente voluto dall’Avvocatura e dall’Accademia spagnole, ha rappresentato la ‘prima’ in Europa del Manifesto, alla presenza di Fermin Morales Prats, Ordinario di diritto penale nell’Università Autonoma di Barcellona, che ringrazio vivamente perché oggi ci onora della Sua presenza, di Víctor Moreno Catena, Ordinario di procedura penale nell’Università Carlos III di Madrid e Presidente della Unione degli Avvocati penalisti spagnola, l’Excmo. SE. D. Javier Hernández García, Magistrato della Seconda Sala della Corte Suprema di Cassazione, e del decano Gonzalo Quintero Olivares, Emerito diritto penale nell’Università di Tarragona, già Ordinario nell’Università di Barcellona e di Maiorca, presente ai lavori. Un’esperienza invero straordinaria e molto stimolante, che ha portato in emersione il vivo apprezzamento anche dei giuristi spagnoli per l’iniziativa assunta dai penalisti italiani. All’Unione è stato riconosciuto, tanto in America, quanto in Europa, il grande merito di aver realizzato un progetto così ambizioso coagulando le migliori energie dell’Avvocatura e dell’Accademia italiane, così da affidare alla ragione collettiva e al discorso pubblico un pamphlet quanto mai necessario, considerato il contesto storico attuale caratterizzato dalla cronicizzazione della crisi del garantismo penale di matrice liberale. Ad allora, inserendoci in questo percorso di diffusione dei principi liberali del diritto penale, oggi ancor di più possiamo apprezzare l’alto valore, non solo simbolico, della tappa catanzarese, in un distretto peraltro che ben conosce le fatiche della giurisdizione e ‘il grido d’allarme’ più volte lanciato dall’avvocatura penalista, preoccupata dagli squilibri esistenti nel rapporto tra autorità e libertà e tra le esigenze di difesa sociale e quelle di tutela delle libertà individuali. Viviamo oggi in una società punitiva e in una democrazia emotiva. Punire è oggi diventata una passione contemporanea, come ci ammonisce il sociologo e antropologo francese Didier Fassin. In questo quadro storico-culturale, non vi è dubbio che il nostro tempo caratterizzato da un marcato populismo penale segna un arretramento dell’orologio della storia della civiltà del diritto, catapultandoci in una dimensione che Bauman definisce di retrotopìa. E allora, credo che interrogarci oggi sullo stato di salute del nostro sistema penale e, più in chiaro, sullo stato di crisi del paradigma liberale sia per tutti noi, attori della giurisdizione e accademici, un dovere e al tempo stesso una responsabilità. Certo, non mi sfuggono le diagnosi infauste di autorevoli studiosi che hanno dichiarato clinicamente morto quel paradigma, annunciando il necrologio del diritto penale liberale. In questa direzione si è pronunciato, anche a Catanzaro, Tullio Padovani: “il diritto penale totale – ha affermato – è il necrologio del diritto penale liberale, il suo de

IL PARADIGMA LIBERALE NEL DIRITTO PENALE: UN REQUIEM EVITABILE? Leggi tutto »

PUNIRE SENZA ACCERTARE

di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo* –  Le misure di prevenzione sono “vecchi arnesi” di controllo sociale, sopravvissuti alla Costituzione ed agli interventi del Giudice delle Leggi, grazie alla forza evocativa della “emergenza”, che si voleva di volta in volta contrastare, o della “sicurezza”, che si voleva assicurare. Retorica ed ipocrisia, che hanno consentito alla prevenzione, riforma dopo riforma, di sottrarsi alla legalità, nelle sue varie declinazioni di tipicità e determinatezza, tassatività ed irretroattività, divieto di analogia in malam parte, riserva di Legge. Misure di “bando”, di esclusione, pensate per garantire l’ordine dei centri urbani, all’alba della rivoluzione industriale e delle sue masse di lumpenproletariat disagiato, sono così diventate lo strumento per affrontare molte delle emergenze (reali o percepite) che hanno segnato la storia del nostro Paese. Grazie alla loro elasticità e deformalizzazione, sono state dapprima “ripescate” per combattere le mafie, salvo poi essere estese a tutti i fenomeni di vera o presunta pericolosità sociale. Mutando obiettivi, hanno progressivamente mutato natura. L’enorme distanza che separa la prevenzione dalla punizione è stata colmata nel volgere di pochi decenni. Le leggi che, nel 2008/2009, hanno introdotto la possibilità di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali, rispetto a quelle personali, e la possibilità della confisca per equivalente sono l’emblema di tale trasformazione, che ha inaugurato un sistema repressivo/predittivo, privo delle garanzie tipiche del giusto processo. Oggi, le misure di prevenzione – non più il processo – sono il terreno sul quale si concentra la pretesa punitiva, specie patrimoniale, dello Stato. La nuova frontiera della sanzione penale, in cui il proposto è presunto colpevole. Il procedimento di prevenzione, infatti, consente di “punire senza accertare”: un ossimoro che fa rabbrividire chi è cresciuto al lume delle garanzie illuministiche del processo. Uno strumento che, per dirla con Tullio Padovani, rappresenta “la violazione più manifesta, conclamata, intollerabile, assurda e vergognosa del diritto europeo”, ovvero un “mostro da eliminare per ristabilire le condizioni di legalità nel nostro Paese”. Ma, secondo la giurisprudenza italiana, la prevenzione non è riconducibile alla “materia penale” ed alla nozione di “pena” e, pertanto, deve rispettare solo i principi del giusto processo che si applicano alle controversie in materia di diritti e doveri civili. Nel 2017, decidendo sul caso De Tommaso/Italia, la Corte EDU aveva lasciato intuire che il futuro della prevenzione sarebbe stato nell’alveo della legalità formale. I giudici di Strasburgo avevano ritenuto che, pur non avendo natura penale, le misure di prevenzione hanno matrice sanzionatoria e devono soggiacere a criteri di accessibilità e prevedibilità della reazione ordinamentale. In molti avevano salutato quella decisione come un approdo iniziale, ma decisivo, nel percorso di allineamento delle misure di prevenzione agli statuti costituzionali e convenzionali delle pene, secondo una assimilazione concettuale che si presentava ineludibile. Ma le aspettative sono andate deluse. I principi enunciati dalla CEDU sono stati “sterilizzati” dalla sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto alla giurisprudenza un ruolo integrativo e “sanante” del precetto di prevenzione non accessibile, avallando una sorta di “diritto dei giudici” al di fuori della legalità formale e della riserva di legge. La soluzione della Consulta è stata, evidentemente, dettata dalla Ragion di Stato: dichiarare tout court l’incostituzionalità delle norme che definiscono la pericolosità generica e, per conseguenza diretta, quella qualificata, avrebbe significato demolire un certo modo di esercitare il Potere, che si regge su tutte quelle asistematicità che fanno delle misure di prevenzione uno strumento al tempo stesso “doppio” ed “unico”. Un sistema che danna coloro che vi incappano in un girone fatto di imprescrittibilità, di presunzioni, di probatio diabolica, di negazione del contraddittorio, di retroattività sfavorevole. Dove ogni parola nasconde un inganno dalle mille interpretazioni. Un luogo di sofismi e di distinguo, a metà strada tra l’Inquisizione ed i processi celebrati da Roland Freisler. Forse per questo nessuno ha il coraggio di metterci mano. In Parlamento giacciono da mesi, all’esame delle Commissioni, progetti di legge che vorrebbero modificare la struttura del procedimento, in particolare impedendo la confisca nei confronti degli assolti ed innalzando lo standard probatorio per il proponente. Proposte coraggiose che non riescono a superare l’ostracismo di chi ritiene che tutte le garanzie possano essere sacrificate, quando si evocano concetti come sicurezza e il pericolo. E ci si accontenta, allora, di ampliare – di poco – il termine per le impugnazioni. Era allora inevitabile che la Corte EDU ponesse nuovamente la lente d’ingrandimento sulle misure di prevenzione italiane. Dapprima con il ricorso della famiglia Cavallotti e poi con una pioggia di ricorsi, oggi pendenti, che attengono non solo alla pericolosità qualificata ma anche a quella generica, attualmente raggruppati davanti alla prima sezione della Corte EDU e definiti casi pilota. Il tema della pericolosità generica impedirà al Governo Italiano di invocare, almeno in questo caso, la necessità di mantenimento di misure che, pur contrarie all’assetto costituzionale e non compatibili con i principi del diritto penale, sono necessarie per contrastare la mafia. Senza poter agitare lo spauracchio del crimine organizzato, l’Italia dovrà difendersi in diritto e senza far ricorso agli stereotipati registri comunicativi dell’emergenza. Ed allora dovrà rispondere ai quesiti che la Corte Edu ha posto alle parti. Se la confisca, per i suoi effetti e le sue caratteristiche, sia da considerare una sanzione penale; se la prevenzione abbia una sufficiente base legale e sia contenuta in leggi prevedibili; se sia compatibile, per le modalità ricostruttive dei presupposti applicativi, alla presunzione di non colpevolezza; se l’inversione dell’onere della prova non sia eccessiva per il cittadino e non si traduca in una violazione di quel  medesimo principio di non colpevolezza.Sono quesiti che lasciano intendere quali aspetti del sistema di prevenzione italiano la Corte EDU voglia analizzare. In particolare, i Giudici di Strasburgo sono interessati a comprendere se gli indizi di pericolosità sociale, anche non qualificata, si risolvano nell’addebito di una “accusa penale” e se, quindi, il relativo procedimento debba essere corredato da quelle garanzie che sovrintendono all’esercizio dell’azione penale. I precipitati di tale preliminare analisi sono molteplici e tutti idonei a scardinare, finalmente, la “frode delle etichette”. Le garanzie penali, infatti, invocano innanzitutto il divieto di

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DOPPIO BINARIO E PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA

di Luigi Miceli*- Al congresso straordinario di Reggio Calabria, sabato 5 ottobre, ho avuto l’onore e l’onere di moderare la tavola rotonda titolata “Doppio binario e presunzione di colpevolezza” Le regole processuali del c.d. doppio binario, come è noto, sono state introdotte sulla spinta di logiche emergenziali, che nel tempo si sono strutturate fino ad essere considerate addirittura normali, nonostante comportino una evidente limitazione delle garanzie, anche in deroga ai principi costituzionali in tema di giustizia, ad iniziare dal diritto di difesa. In linea generale, il congresso è stato, tra l’altro, caratterizzato dal sovente richiamo all’attuale elaborazione normativa ispirata all’idea “garantisti nel processo e giustizialisti nella pena”. In altri termini, abbiamo assistito prevalentemente alla produzione di norme di natura garantista in materia procedimentale e di carattere autoritario/securitario sul versante del diritto sostanziale. Dinanzi a questa azione politica ambivalente fanno, ancora una volta, eccezione i processi relativi ai reati che rientrano nella categoria del doppio binario, per i quali si continuerà a procedere in deroga ai principi costituzionali sanciti in tema di giustizia.  Il c.d. “allarme sociale” determinato da alcune vicende di cronaca, alimentato a dismisura dal tam tam mediatico e social mediatico, che dà sfogo alle pulsioni forcaiole e vendicative, purtroppo sempre presenti nell’animo umano, ne ha addirittura determinato la continua espansione, anche sotto il profilo sostanziale, ossia delle figure di reato coinvolte. Si potrebbe, a ragion veduta, obiettare che tanto più grave e infamante è il reato contestato, quanto maggiore dovrebbe essere il livello delle garanzie riconosciute all’imputato. La relazione del Prof. Daniele Negri e l’intervento del Prof. Oliviero Mazza hanno, in proposito, mirabilmente sottolineato come i principi costituzionali come la presunzione di non colpevolezza, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, il diritto di difesa, il diritto ad un giusto processo e la funzione rieducativa della pena non prevedono deroghe riconducibili al titolo di reato per cui si procede o si è proceduto. Ed invece, nei processi c.d. di criminalità organizzata, sui quali è stata focalizzata l’attenzione, anche in considerazione delle evidenti criticità coralmente emerse da alcuni interventi del giorno precedente, si inizia con la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e si finisce, nella fase esecutiva, con l’inibizione all’accesso di misure alternative alla detenzione carceraria (art. 4 bis dell’O.P.), molto spesso attraverso maxinchieste e maxiprocessi, ontologicamente intrisi di un elevatissimo rischio di sommarietà divenuto ormai inaccettabile. Al sud Italia si celebrano maxiprocessi dal 1927 e, nonostante l’evoluzione dei riti, l’approccio è rimasto sempre il medesimo, ossia il processo quale mezzo di contrasto ai fenomeni criminali, piuttosto che un rito finalizzato ad accertare la fondatezza o meno di una ipotesi di reato contestata ad un imputato. Anche i maxiprocessi sono, tuttavia, diventati una costante metodologica, nel cui ambito è sempre più difficile esercitare il diritto difesa di uno, rispetto allo sforzo investigativo e al clamore mediatico dei “cento” o anche dei “quattrocento”. In una delle maxinchieste siciliane, celebratesi col nuovo codice, nel dispositivo di sentenza è stato condannato un soggetto, che era stato precedentemente prosciolto in udienza preliminare. Rispetto alle eventuali ragioni sottese all’istruzione delle maxinchieste, anche in considerazione del fatto che, in Calabria come in Sicilia, non viene più richiesto alla pubblica accusa di provare l’esistenza dell’“associazione” in sé, ma l’eventuale partecipazione, anche con ruoli apicali o la dimostrazione della sussistenza dei c.d. reati fine, il Dott. Stefano Musolino, dopo avere ricordato le difficili condizioni ambientali su cui si innestano le investigazioni e rivendicato l’ampia discrezionalità attribuita al pubblico ministero, mediante gli istituti della connessione procedimentale e del collegamento probatorio, ha manifestato una apprezzabile apertura sia in ordine al ridimensionamento del rilievo dimostrativo dell’art. 238 bis c.p.p. (sentenze irrevocabili), di dubbia costituzionalità, e sia in relazione alla necessità di ridurre le categorie dei reati previsti dall’art. 4 bis O.P. e di quelli c.d. “spia” per le misure di prevenzione. Tornando ai maxiprocessi sono state ribadite dall’Avv. Maria Teresa Zampogna le difficoltà del difensore a dovere affrontare un processo al “fenomeno criminale”, laddove capita pure che l’avvocato venga strumentalmente accusato di difendere il reato, piuttosto che l’indagato/imputato, col rischio di essere direttamente incriminato se non addirittura arrestato. Fatto certo è che le maxinchieste sono “portatori sani” di errori giudiziari e, come sottolineato dalla Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, Caterina Chiaravallotti, in Calabria, per il periodo primo gennaio 2023 – 30 giugno 2024, sono stati liquidati 5.729.381euro a titolo di riparazioni per ingiuste detenzioni. Una ulteriore buona ragione per mettere un freno alla proliferazione delle maxinchieste e, contestualmente, ripristinare i principi del giusto processo e della presunzione di non colpevolezza per i reati ricompresi nella categoria del c.d. “doppio binario”. Anche dalla riva dello Stretto, luogo mitologicamente evocativo, dove Ulisse seppe resistere al richiamo delle sirene rimanendo al timone della propria nave, ribadiamo, con la forza delle nostre idee, che i penalisti italiani non si faranno risucchiare dai vortici alimentati dalla sommarietà del giustizialismo e dalle semplificazioni mass mediatiche, continuando a mantenere la rotta delle garanzie e dello stato di diritto, affinché nel processo, per qualsivoglia reato e a carico di qualunque imputato, la responsabilità penale non sia un punto di partenza da ratificare ma, esclusivamente, una delle possibili soluzioni finali, e l’eventuale pena, mai contraria al senso di umanità, dovrà sempre essere finalizzata alla rieducazione del condannato.     *Avvocato, Componente di Giunta UCPI

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LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di Vincenzo Comi* Prima che lo tsunami dell’intelligenza artificiale travolga la nostra professione è doveroso affrontare l’argomento esaminando sinteticamente le regole esistenti e le prospettive di interpretazione. Non è retorica, ma ne va della sopravvivenza del nostro ceto e la deontologia rappresenta la chiave necessaria per affacciarci a questa nuova frontiera. Siamo in una fase di grande e veloce sviluppo dell’intelligenza artificiale. Proprio in questi momenti è necessario riflettere e immaginare il futuro per assicurare un utilizzo responsabile e deontologicamente corretto di questi nuovi e sconosciuti strumenti nella nostra professione forense. Il presupposto indispensabile di un uso responsabile è la conoscenza e in particolare della tecnologia posta a fondamento del sistema utilizzato, le criticità che derivano dall’apprendimento automatico in assenza di interpretazione, il rischio del linguaggio e dei contenuti massivi che possono prestare il fianco a letture fuori dal contesto reale o disallineate rispetto al presupposto fattuale del ragionamento giuridico. Il rispetto della normativa vigente a livello nazionale ed europeo in tema di intelligenza artificiale è un altro presupposto necessario per un comportamento eticamente corretto dell’avvocato oltre che la verifica della compatibilità dell’offerta del servizio di fornitura del servizio con gli standard deontologici. Il nostro codice deontologico vigente non contiene alcun riferimento all’intelligenza artificiale, ma già nelle istituzioni forensi europee inizia a intravedersi una certa attenzione. Abbiamo, infatti, le indicazioni della Federazione Europea degli Avvocati che ha pubblicato le prime linee guida della Commissione nuove tecnologie. Si tratta di prime riflessioni legate all’attuale situazione di sviluppo alla luce della diffusione della ChatGPT, attiva dal 30 novembre 2022. Dalle criticità emerse nell’uso incauto della CHAT GPT sono nate le prime discussioni che hanno portato alla elaborazione delle linee guida: queste riguardano la comprensione della tecnologia, la consapevolezza dei limiti, la normativa e l’aggiornamento, il ruolo delle competenze umane, il rispetto della deontologia e quindi del segreto professionale, la protezione dei dati personali e la comunicazione con i clienti. L’intelligenza artificiale già da qualche tempo imperversa e crea problemi nel mondo legale. Oggi l’uso di CHAT GPT è diffuso nel mercato globale dei servizi legali. C’è l’esempio della start-up americana DO NOT PAY che ha lanciato la pubblicità del Robolawyer: un milione di dollari a chi avesse accettato di farsi rappresentare in tribunale dall’avvocato robot. Il caso dello studio legale americano Levidow che ha ammesso di aver presentato un caso contenente citazioni di casi falsi che avevano ottenuto dalla chat box GPT ha fatto scoprire il fenomeno delle allucinazioni del sistema. Le linee guida rappresentano un punto di partenza per individuare le buone prassi in un fenomeno che si dovrà necessariamente governare per evitare conseguenze irreparabili nella nostra professione. Sono sette prassi chiave per “mantenere alti standard etici, salvaguardare la riservatezza dei clienti e assicurare un utilizzo consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni nel contesto legale”. La base di partenza per esaminare il rapporto dei limiti dell’intelligenza artificiale e la nostra professione è la normativa professionale vigente, che nel nostro Stato è abbastanza recente, ma non attuale rispetto all’evoluzione della professione degli ultimi anni. I principi contenuti nell’articolo 3 della legge 247 del 2012 rappresentano il fondamento delle norme di comportamento e si tratta di principi che delimitano il perimetro della liceità del comportamento dell’avvocato. La qualità dell’esercizio del diritto di difesa dell’avvocato (persona) è al centro dei doveri deontologici contenuti nel nuovo codice. L’articolo 1 offre una dimostrazione plastica di tale centralità essendo particolarmente ispirato alla difesa penale: “l’avvocato tutela in ogni sede il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio”. La tutela del diritto di difesa non è per nulla scontata ma anzi impone l’indispensabile opera dell’avvocato che ne assicuri il rispetto nell’interesse del proprio assistito e di tutti i cittadini coinvolti in un procedimento penale. Il codice deontologico affida all’avvocato l’onere di assicurare nel processo la regolarità del giudizio e il rispetto delle regole del contraddittorio. Ciò comporta per l’avvocato il dovere di possedere competenza tecnica e consapevolezza del proprio ruolo di difensore dei diritti fondamentali dei propri assistiti. In questo contesto si inserisce la deontologia in relazione all’intelligenza artificiale ed è subito chiara la rilevanza e i limiti che sono contenuti nelle raccomandazioni della Federazione degli Ordini Europei: competenza, segreto professionale, privacy prima di ogni altro. La regolarità del giudizio e del contraddittorio impone che l’avvocato si attivi attraverso l’esercizio del diritto di difesa effettiva. Pertanto, a monte c’è una deontologia della categoria prima che del singolo affinché si introduca negli ordinamenti una tecnologia compatibile con tale funzione del ceto. Questa premessa riguarda la regolamentazione e di conseguenza le condotte dei singoli avvocati per far rispettare i diritti fondamentali delle persone coinvolte nel processo. Il dovere di competenza disciplinato dall’articolo 14 è molto importante anche nella prospettiva dell’uso dell’intelligenza artificiale. Da questo scaturiscono le previsioni disciplinari dell’articolo 26 in tema di adempimento del mandato. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo e costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o la nomina quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. La competenza consiste nella conoscenza del funzionamento della tecnologia usata, e il pericolo della mancanza di interpretazione dei prodotti forniti dalle chat o da altri sistemi di intelligenza artificiale. L’avvocato non può sostituire in alcun modo il proprio intervento, la propria capacità critica e in sostanza la propria competenza. Ovviamente in alternativa verrebbe meno il profilo del dovere di competenza. La competenza e la professione forense sono una endiadi indissolubile della vita umana prima che professionale, con l’unica alternativa possibile che è l’eliminazione della figura dell’avvocato, circostanza questa inimmaginabile oltre che da rifiutare con fermezza. Già oggi la vita professionale si caratterizza per una difficile visione del futuro. I grossi studi tendono a impostare l’organizzazione con una visione manageriale nella quale a capo della law firm si pone più un imprenditore o manager piuttosto che un avvocato. In questo contesto il pericolo

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ALCUNE CONSIDERAZIONI SU DIRITTO PENALE E MANIPOLAZIONE DEL CONSENSO NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di Tommaso Guerini Il rapporto tra Intelligenza Artificiale e Diritto penale è destinato a rappresentare uno dei topoi del nostro futuro prossimo. Senza scomodare alcuni suggestivi riferimenti letterari – penso in particolare al gustoso libriccino di Jacques Charpentier[1] – l’avvento di quella che Luciano Floridi ha lucidamente definito come la Quarta Rivoluzione[2] pone tutti noi di fronte alle sensazioni tipiche di chi si trova a vivere un’era di forti trasformazioni. In questo caso, oltre allo spaesamento e al senso di perdita e abbandono che assieme alla speranza di un futuro migliore accompagnano ogni cambiamento radicale nella società umana, dobbiamo però fare i conti con le conseguenze di quella che Antoine Garapon e Julian Lassegue hanno definito una rottura antropologica[3], dovuta al passaggio da un linguaggio alfabetico a quello numerico utilizzato dalle Intelligenze Artificiali e dai codici che le governano. Il linguaggio binario degli algoritmi è quindi destinato a sostituire sempre di più il linguaggio degli uomini, sempre più spettatori di fenomeni che non comprendono, se non in termini minimi, così come avveniva nei tempi antichi, quando i sacerdoti compivano i loro gesti magici. I sacerdoti della contemporaneità, i custodi del vero sapere sono i matematici, i fisici e gli ingegneri: creatori e addestratori di forme di Intelligenza non umane, secondo alcuni destinate a superare nel medio-breve periodo quella di chi le ha progettate. Del resto, come osservava già al tramonto dello scorso secolo Lawrence Lessig: code is law[4]. E le considerazioni amare di Filippo Sgubbi, che poco prima della pandemia che ha determinato la definitiva migrazione del genere umano nell’Infosfera ci ammoniscono sui rischi che il formante digitale produce sulla tenuta dei principi di garanzia elaborati in materia penale a partire dall’Illuminismo[5].   È in questa prospettiva o, per richiamare Leonardo Sciascia, in questo contesto che vogliamo declinare, sia pure per sommi capi, il sotto-tema del rapporto tra diritto penale e manipolazione digitale del consenso, particolarmente sentito in un momento storico nel quale la tutela della libertà di manifestazione del pensiero – vera e propria pietra angolare della democrazia – viene sempre più spesso messa in discussione dal proliferare di fake news e deepfake, la cui diffusione ha raggiunto da tempo una dimensione ‘epidemica’. Nella nostra prospettiva di studio[6] fake news e i deepfake sono strumenti di manipolazione del consenso tecnologicamente evoluti per far fronte alle esigenze sorte con la rivoluzione digitale, nella quale non è più sufficiente indirizzare la vita analogica dei cittadini, quanto piuttosto condizionare il loro comportamento in quella che si suole ormai definire come Infosfera[7], che rappresenta il brodo di coltura del fenomeno che stiamo osservando. D’altra parte, è vero che la manipolazione – dei singoli, delle masse – è sempre stata uno strumento estremamente efficace di lotta politica[8], al quale tanto i regimi autoritari, quanto le democrazie – autoritarie e non – non hanno mai saputo rinunciare e la cui evoluzione si accompagna sia a quella dei sistemi politici e sociali, sia a quella delle tecnologie disponibili per amplificarne gli effetti, ma allo stesso tempo è altrettanto evidente che a rendere profondamente diverso il presente dal passato anche più recente contribuisce l’interazione tra due fenomeni di recente insorgenza. Da un lato, sul piano economico prima ancora che politico, il modello occidentale di democrazia viene apertamente messo in discussione dalle cd. democrazie illiberali[9], su tutte Russia e Cina, ma anche, nel nostro continente, da Polonia e Ungheria e, ahimè, per certi versi oggi anche dall’Italia.; dall’altro lato, il campo di scontro tra i diversi modelli politico-economici si è già spostato dal mondo degli atomi a quello del bit – con particolare attenzione ai temi della Artificial Intelligence[10] – e la tendenza, anche in ragione del potenziamento delle infrastrutture legato alla migrazione di un numero sempre maggiore di attività dall’universo analogico a quello digitale, pare ormai inarrestabile, rendendo sempre più centrale il ruolo delle reti sociali in ogni ambito della vita umana[11]. Così, un numero sempre maggiore di cittadini è esposto, senza possedere adeguate difese, a contenuti ingannatori sempre più raffinati, come nel caso dei cd. deepfake, termine nato dalla crasi tra deeplearning (riferito alla capacità di apprendimento di una Intelligenza Artificiale) e fake[12]. Sviluppatosi nell’ambito dell’industria della pornografia on line[13] e rapidamente diffusosi all’intero World Wide Web, attraverso l’utilizzo di algoritmi particolarmente precisi, il deep fake permette di sostituire i volti di due persone (c.d. face swapping), realizzando dei video nei quali è possibile far dire a chiunque qualsiasi cosa, sincronizzando in modo perfetto anche il labiale. La potenzialità offensiva di questo tipo di strumenti è notevolmente superiore a quella di qualsiasi altro prodotto informativo fasullo, in quanto l’alterazione di un documento audiovisuale ha una attitudine ingannatoria estremamente elevata, ponendo l’utente di fronte a qualcosa che egli vede accadere davanti ai suoi occhi, senza avere strumenti per confutarne la veridicità. È evidente come i pericoli connessi all’uso di questa tecnologia siano immediatamente apprezzabili, soprattutto in ambito politico-elettorale[14]. I rischi per la corretta allocazione del consenso in ambito politico-elettorale ci sembrano infatti particolarmente concerti, sia in ragione del continuo perfezionamento dei programmi che consentono di realizzare questi contenuti – ormai tecnicamente molto precisi, salvo alcune imperfezioni nel doppiaggio, difficilmente percepibili da un utente non particolarmente attento –, sia in ragione della politica scarsamente repressiva posta in essere dalle aziende che gestiscono i principali siti di diffusione di video[15]. Di fronte a una sistematica attività organizzata e imprenditorialmente strutturata di produzione e diffusione di contenuti ingannatori, realizzati mediante la raccolta non sempre trasparente di dati personali, trattati mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, appare quasi automatico interrogarsi su quali possano essere i profili di rilevanza penale. Eppure – e può apparire un paradosso nell’epoca dell’ipertrofia del diritto penale, non a caso definito “massimo” da autorevole dottrina[16] – di fronte a questi fenomeni, per loro natura immateriali e transnazionali, il diritto penale si scopre inerme. Le tradizionali fattispecie poste a presidio della legislazione elettorale e della libertà di stampa – ormai vetuste – non offrono alcuno strumento efficace di tutela, così come avviene, sul piano dell’offesa individuale, prendendo

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IL SISTEMA PENALE E I SUOI NEMICI

di Alberto Scerbo e Orlando Sapia –  L’approccio critico al sistema penale ha lo scopo di valorizzare la “ideologia della libertà, dei diritti individuali e dei limiti alla coercizione che è consustanziale, “necessaria” all’esercizio effettivo di qualsiasi posizione di potere”[1]. Ciò significa che l’attenzione del giurista deve essere indirizzata a contrastare la deriva autoritaria e la passione punitiva dei poteri pubblici e, al contrario, a valorizzare la costruzione di un sistema di limiti e a preservare e rafforzare il complesso delle libertà e dei diritti fondamentali.  Queste finalità, semplici, ma vitali, sono state purtroppo contraddette dall’indirizzo costantemente adottato dalle istituzioni di procedere nei termini di un rafforzamento dei poteri “di polizia” e di un’accentuazione delle istanze repressive, in accordo con l’attuazione di una legislazione “emergenziale” senza fine. Una prospettiva che, con il tempo, si è posta come un connotato strutturale, quasi qualificante, dell’ordinamento giuridico, alimentato da sempre nuove, e differenti, emergenze, che ha prodotto una moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici, invadendo in modo incisivo i più diversi ambiti dell’esistenza. In verità, si è assistito ad un progressivo arretramento dello Stato in tema di aiuto ed intervento in favore dei soggetti più svantaggiati e alla graduale contrazione delle politiche sociali a tutti i livelli, sicché le scelte del potere politico si sono orientate verso un incremento delle soluzioni di tipo penalistico, quale rimedio giuridico dei problemi e dei mali sociali. A specifico supporto dei programmi nebulosi, spesso improvvisati, di politica criminale, ma in piena aderenza alle pretese emotive sostenute dalla collettività, il più delle volte indotte dalle grida “propagandistiche” di una classe dirigente interessata a mascherare gli autentici problemi economici e sociali dietro il velo immaginario della paura. E con la precisa volontà di precostituirsi sacche di consenso politico, affidandosi alla risposta “irrazionale” della pancia della collettività[2]. Si è prodotto, così, un autentico mutamento di paradigma, che ha maggiormente ridotto lo spazio operativo del mondo dei giuristi e della società libera finalizzato a restringere i confini di manovra della forza dello Stato[3]. E ha fatto esplodere l’idea che alla materia penalistica vada affidato un compito eminentemente repressivo, quasi espressivo di un sentimento vendicativo, capace di svolgere un ruolo catartico nei riguardi dell’opinione pubblica. Si sono andate sviluppando, così, “le dinamiche tipiche del «populismo penale» che ha ridotto la scelta di criminalizzazione ad una operazione di marketing”[4], in ragione della quale si è avuto un aumento delle fattispecie delittuose e degli edittali di pena, la creazione di tecniche legislative di normazione che comportano l’anticipazione della soglia punitiva e di circuiti di esecuzione penale differenziata. Un sistema in cui “l’uso salvifico delle leggi punitive o del controllo dell’ordine pubblico è assunto a religione di massa”[5], sicché l’aspetto rilevante non è dato tanto dalla ricerca della verità o dalla realizzazione della giustizia, quanto dalla sacralizzazione dell’azione punitiva, che ottunde la riflessione e neutralizza i problemi sociali, che permangono, ma vengono celati tra le pieghe delle punizioni. Le forme finiscono in tal modo a prevalere sui contenuti, di modo che si soprassiede sugli effetti perversi di un sistema penale che si sostiene sull’accanimento repressivo, ma finge di ignorare le lungaggini processuali causate da un fenomeno di overload del contenzioso, e i conseguenti e(o)rrori giudiziari, che non appaiono più effetti fisiologici dell’ordinamento, ma ormai patologici, in ragione dei numeri spropositati. Senza dimenticare le questioni spinose collegate all’esecuzione penale e alle condizioni di sovraffollamento delle carceri. Chiaramente, queste scelte politiche, nelle declinazioni sostanzialistiche, processualistiche e di esecuzione, sono la naturale conseguenza del ruolo che si è deciso politicamente di attribuire al sistema penale, che appare sempre più dissonante rispetto alla tavola di valori cristallizzata dalla Costituzione italiana, dove sono fissati i punti fondamentali di un modello garantista di stretta legalità, in cui l’esercizio del potere punitivo è improntato ad un paradigma che ha la finalità di garantire quell’insieme di diritti propri dell’uomo indagato, imputato e eventualmente condannato nelle fasi che via via si possono susseguire. E che mira ad una riduzione delle fattispecie penali, da una parte, e ad una previsione proporzionale ed equilibrata delle pene, dall’altra, in considerazione della loro essenziale finalità rieducativa, secondo quanto disposto dall’art. 27 Cost. e successivamente chiarito, dopo un tribolato percorso di pronunce, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 313/1990[6]. Nella storia repubblicana questo sistema di valori ha conosciuto una realizzazione certamente tardiva, laddove le riforme sono intervenute, mentre per altri aspetti risulta completamente assente, poiché riforme non vi sono state. Basti pensare che la riforma dell’ordinamento penitenziario avviene nel 1975, con la L. n. 354, il nuovo codice di procedura penale è stato varato nel 1989, mentre il diritto sostanziale è tutt’ora regolamentato dal codice del 1930, che si è tentato, con scarsi risultati, di rendere costituzionalmente orientato. Inoltre, il legislatore, a partire dagli anni novanta del secolo passato, ha realizzato una legislazione complessivamente repressiva, nella quale la strettoia delle garanzie si è andata progressivamente assottigliando. Uno sguardo rapido, a titolo esemplificativo, agli ultimi interventi riformatori può essere utile per focalizzare il percorso compiuto dal legislatore italiano. Nel 2017 la riforma c.d. Orlando, L. n. 103/2017, ha aumentato le pene per il furto in abitazione e con strappo (art. 624 bis c.p.), per la rapina (art. 628 c.p.) e per l’estorsione (art. 629 c.p.). Il dato che colpisce è che le modifiche realizzate hanno riguardato i minimi edittali delle pene, con ciò enfatizzando la furia repressiva statale e avvalorando l’idea di pubblici ministeri e giudici considerati alla stregua di “magistrati di scopo”, chiamati alla più severa determinazione delle pene in concreto. In seguito, il decreto c.d. Salvini, D.L. n. 113 del 2018 convertito dalla Legge n. 132 del 2018, ha disposto un importante aumento delle pene previste per il reato di cui all’art. 633 c.p. “Invasioni di terreni ed edifici”, fino ad un massimo di sei anni di reclusione. È stata, inoltre, data nuova linfa vitale al reato di mendicità, abrogato con i provvedimenti di depenalizzazione del 1999, e reintrodotto quale “esercizio molesto di accattonaggio”, art. 669 bis c.p. Analoga operazione è stata realizzata con il reato di “blocco

IL SISTEMA PENALE E I SUOI NEMICI Leggi tutto »

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