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EMMA IZZI NEL RICORDO DI NINO GIMIGLIANO

Il Direttivo della Camera penale, con il suo Presidente Francesco Iacopino, ha deciso di promuovere, a venti anni dalla prima, la seconda edizione degli “Incontri sui penalisti di ieri”, per “ricordare quei Padri e Maestri che, nel frattempo congedatisi dalla vita, ci hanno lasciato in eredità una straordinaria esperienza umana e professionale: fare memoria soprattutto per i più giovani, per coloro che non li hanno conosciuti, della loro storia di Avvocati…”. Don Nino è stato per me, davvero, un Padre e un Maestro, con la “P” e la “M” maiuscola. Ho avuto la fortuna, per trent’anni della mia vita, di avere due padri: Guglielmo, mio adorato papà – grande educatore di generazioni di alunni in oltre quarantacinque anni di insegnamento – e don Nino, padre putativo, con cui ho trascorso, per quei trent’anni, molto più tempo che con mio padre Guglielmo, condividendo esperienze umane e professionali, momenti di grande gioia ma anche qualche dolore. Ci siamo confidati ansie e preoccupazioni; ci siamo raccontati, reciprocamente, forse più di quanto sappiano fare davvero un padre e una figlia. Magari, scioccamente, solo per pudore dei propri sentimenti. Per trent’anni è stato parte della vita mia e della mia famiglia: testimone di nozze, era presente, con l’amata signora Rosa (da me amatissima perché affettuosa, gentile, generosa, accogliente), quando è nata mia figlia Lucia e poi al suo battesimo, al primo compleanno e a tutti gli altri, alla prima Comunione. Purtroppo non alla sua laurea perché il buon Dio l’ha voluto con sé qualche anno prima. Un sentimento intenso, un misto tra affetto profondo e sconfinata ammirazione per l’Uomo, prima ancora che per il professionista, che ha caratterizzato tre decenni della mia vita e che rimane lì, fermo ed irremovibile nel mio cuore, anche dopo 15 anni da quel tragico 13 dicembre 2009. Un sentimento forte ed imperituro, una venerazione laica, profonda e sentita. Riconoscenza e gratitudine sono alla base del Tributo devoto che oggi voglio rendere, pubblicamente, al mio grande Maestro. Perché un Maestro illuminato che ha saputo indicare ai suoi discepoli  (e sono stati decine negli anni) la strada maestra, da seguire sempre con rettitudine, nel rigoroso rispetto dell’etica; che ha saputo affascinare le menti giovanili con la sua grande, immensa humanitas, prima ancora che con la sua grande cultura giuridica  e  che ha seminato Amore – per  la moglie, per la sua grande famiglia e in particolare per i nipoti, per gli Amici, spesso considerati fratelli, per i suoi allievi, verso i quali ha sempre avuto parole di sostegno e incoraggiamento nei momenti difficili – è giusto che abbia ricevuto e riceva ancora Amore, moltiplicato all’infinito. Sono convinta che l’Amore che alberga nel nostro cuore può essere declinato in tanti modi e rivolgersi, con uguale intensità, a tante persone con le quali abbiamo avuto la fortuna di condividere parte del nostro cammino terreno. Questo carico di emozioni non rende agevole il mio compito. Ma la grandezza dell’Uomo – prima ancora che dell’Avvocato penalista che stasera vogliamo celebrare – mi impone di trattenere la commozione. Mi sono chiesta come Lui avrebbe voluto essere ricordato stasera. Sicuramente non con toni altisonanti, che pure avrebbe meritato, né con espressioni troppo ampollose. Lui avrebbe scelto un tono semiserio, perché chi lo ha conosciuto lo sa bene, don Nino era così. Abbiamo lavorato tanto insieme, affrontato questioni complesse, ma abbiamo anche tanto riso insieme, dopo le sue battute argute. Guardando la platea vedo molti Amici, miei ma soprattutto suoi, che lo hanno conosciuto e amato; mi conforta, quindi, l’idea che la gran parte di voi ha conosciuto e apprezzato le grandissime doti intellettuali, professionali e umane di don Nino Gimigliano, per cui il mio ricordo serve solo a risvegliare sentimenti di simpatia, ammirazione, affetto, che hanno provato coloro che hanno avuto la fortuna di rapportarsi a lui. E immagino che ciascuno di voi, ora, nel pensarlo, nel rivederlo nella propria mente, istintivamente si troverà a sorridere, perché lui era un dispensatore di energie positive e, perché no, nel tempo e nel luogo giusto, anche di sano buonumore. L’ultimo dono che mi ha fatto, nel 2008, è il libro di Georges Minois Storia del riso e della derisione, – sul cui retro è scritto – “Si dice che il riso sia una virtù che Dio ha dato agli uomini per compensare la loro intelligenza. Ma si può davvero ridere di tutto? Il riso non rappresenta forse il valore supremo che permette di sopportare l’esistenza, accettare senza capire, rassegnarsi a tutto e non prendersi troppo sul serio?”. Come vedete il libro è ancora pieno dei post-it che lui era solito inserire tra le pagine dei libri e sui quali annotava i suoi pensieri. Non mi vergogno a dire che per me questo libro è una reliquia, perciò l’ho lasciato così come lui me l’aveva donato. L’umorismo è stata la sua cifra. Credo che lui avrebbe voluto che fosse ricordata questa sua vena naturale, coltivata e rinvigorita dall’amore verso il cinema e il teatro che, solo per citarne alcuni, da Charlie Chaplin a Eduardo De Filippo, avevano saputo usare il sorriso come modo per comunicare sentimenti di gioia ma anche, a volte, di velata malinconia. Don Nino era un eclettico, dotato di una sconfinata cultura alimentata da una grande curiosità, che è il motore della conoscenza. Un caleidoscopio che spargeva luci multicolori, capace di parlare – in pubblico come davanti a una pizza – con naturalezza e senza sfoggio di erudizione: di letteratura, arte, teatro, cinema, musica, storia e filosofia. E ovviamente di diritto. Ora mi domando e vi domando: può un oceano entrare in un bicchiere o un vulcano essere racchiuso in un barattolo?  È impossibile. La mia, di stasera, è una missione impossibile. Perché don Nino era profondo e immenso come un oceano; impetuoso, scoppiettante, ricco di fantasia e immaginazione, di idee e iniziative, esuberante, pieno di vitalità e, quindi, una personalità vulcanica.  Il tempo che posso utilizzare è davvero ristretto, come un bicchiere o un barattolo. Parlare con Voi di don Nino – lo chiamerò sempre

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PERCHÈ NON POSSIAMO NON DIRCI LIBERALI? – CONVERSAZIONE CON GAETANO INSOLERA

di Lorenzo Zilletti* Gaetano Insolera non ha bisogno di particolari presentazioni: il suo impegno di avvocato ha sempre affiancato e vivificato, fin dall’inizio della carriera, quello dello studioso e docente universitario di diritto penale. Di proposito, non ho detto “accademico”, ben conoscendo la sua idiosincrasia per quel termine. «E hai fatto bene. Le parole “accademia”, “accademici”, suonano stucchevoli. Vorrebbero dipingere un mondo rarefatto, aulico, depurato dalle ruvidità con cui invece si maneggia lo strumentario penalistico nelle aule di giustizia. Preferisco parlare di Università, un luogo in cui mi avrebbe fatto piacere imbattermi in più spirito critico, al limite dell’eterodossia: un antidoto contro il veleno dell’albagìa professorale e del troppo diffuso servilismo. “Accademico” è chi non getta lo sguardo oltre il giardino, cullandosi nella sua eleganza rassicurante e finendo per non cogliere il contesto reale delle cose; l’asprezza degli scenari politico-sociali in cui si cala la materia che studiamo».   Benché il tecnicismo giuridico sia tramontato da un pezzo, fa sempre bene rammentare la dimensione politica del diritto penale, scoprire il velo che ammanta di apparente neutralità concetti en vogue come prevedibilità, diritto vivente, nomofilachìa e via proseguendo. Dietro, si gioca una partita di potere e tra poteri, sempre sulla pelle dell’individuo. «Chi tiene alla democrazia, deve sorvegliare le sue transizioni. Occuparsi di rapporti tra poteri è un ufficio culturale dal quale i penalisti non possono esimersi, ispirandosi a un’unica e precisa deontologia: difendere l’individuo e i suoi diritti – si tratti anche dell’incarnazione del diavolo – dinanzi alla più potente macchina punitiva inventata dalla modernità».   Per svolgere questo compito non bastano coraggio e indipendenza. Occorre un sistema che creda nella dialettica accusa-difesa, che favorisca il contraddittorio, che assicuri terzietà e imparzialità del giudice. In una parola, quel garantismo che non abbiamo avuto la buona sorte di conoscere nella sua pienezza. «Un sistema penale garantista rimanda necessariamente al liberalismo politico. E cioè a un’ideologia che mette al centro l’individuo e la difesa dei suoi diritti di libertà, contro l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato. Insomma, un sistema “negativo”, fatto di limiti, in cui la libertà cresce in misura inversamente proporzionale alla diminuzione della coercizione. Accanto a quest’accezione, per così dire, classica di garantismo si è andata affermandone una di tipo sostanziale, con valenza propositiva: si vuole che lo Stato si impegni nel perseguire obiettivi solidaristici, di perequazione e ristoro nei confronti di ingiustizie storiche. Tutto corretto, tutto condivisibile, finché questo garantismo propositivo non si rivolge alla risorsa penale. Lì nascono i problemi e il diritto penale rischia di assumere i tratti di una nuova pedagogia sociale; di trasformarsi in strumento per la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale. Un’operazione censurabile e dagli esiti  incerti, destinata più prevedibilmente ad espandere una penalità che continuerà comunque a colpire anche i suoi tradizionali destinatari. Non si tocchi, quindi, lo statuto di “limite negativo” del garantismo penale: i diritti del cittadino, di fronte alla pretesa punitiva pubblica, non possono e non devono essere influenzati o limitati dall’eventuale bontà dello scopo degli obiettivi sociali e solidaristici assunti dallo Stato».   Si è parlato di rapporti tra poteri. Vogliamo soffermarci su quello davvero egemone negli ultimi trent’anni? Riflettere su come gli equilibri attuali siano ben diversi da quelli disegnati dal Costituente? «Quando fu scritta la Costituzione, il ruolo del giudice era inteso come quello di un tecnico applicatore della legge. La preoccupazione comune a tutte le forze politiche uscite dal fascismo era rivolta alle prevaricazioni dell’esecutivo e quindi si rafforzarono soprattutto le prerogative del Parlamento. Lo schieramento di centrodestra dell’epoca confidava in un assetto burocratico e gerarchico della magistratura, che assicurasse stabilità e conservazione. Nei partiti marxisti prevaleva il mito giacobino della vittoria politica e diffidenza verso i temi della giustizia. Fu soltanto alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso che si affermò progressivamente il ruolo politico del giudice ed ebbe inizio la stagione del collateralismo tra correnti della magistratura e partiti, poi anch’essa superata con la fine della prima repubblica. Dinanzi a quella rapida crescita della politicizzazione dell’ordine giudiziario, mancò del tutto una riflessione parallela sulla compatibilità con i princìpi di un regime democratico di magistrati indipendenti e al contempo politicamente attivi».   Fu una grande ingenuità di una parte della politica trascurare quella riflessione. Qualcuno non comprese il potenziale che sprigionava da quel mutamento di pelle del giudiziario.  Qualcun altro lo comprese anche troppo, ma gli faceva gioco per conseguire il successo politico che il pur crescente consenso elettorale non gli assicurava. «Il ceto giudiziario ha dimostrato straordinaria capacità organizzativa, dotandosi di un “sindacato” che, con sapienza, ha progressivamente accompagnato alle tutele corporative un’azione politica diretta. Il tutto schermandosi sotto l’ombrello del diritto alla libera manifestazione di pensiero. La composizione del CSM, squilibrata in favore dei magistrati, ha trasformato quest’organo, immaginato dai costituenti come garante dell’indipendenza della funzione giudiziaria, in una cassa di risonanza dell’ANM, con un’autopoiesi di ruoli e competenze sempre crescenti, invalse nella prassi. Palazzo dei Marescialli è diventato il luogo della gestione e della composizione dei conflitti politici tra le correnti, ivi compreso quelli concernenti le nomine dei capi degli uffici direttivi».   Oggi l’organizzazione che tu descrivi favorisce l’opposizione al Governo in carica, soprattutto sul tema della riforma costituzionale ordinamentale, ma non soltanto. «Lo si è detto per Magistratura democratica, ma per alcuni aspetti può valere anche per ANM: si tratta delle uniche comunità politiche sopravvissute alla fine della prima Repubblica, a cui peraltro parecchi dei loro esponenti contribuirono. Modus operandi, strutture organizzative, ricordano molto l’altrove scomparsa “forma partito”. Dietro l’usbergo dell’irrinunciabile ruolo di garanzia, quella magistratura costituisce la punta di lancia di una vera e propria opposizione politica: la riforma Nordio, per me non abbastanza incisiva e capace di mutare davvero lo stato delle cose, ha avuto almeno l’effetto di renderlo chiaramente visibile».   È impresa difficile riallineare Costituzione materiale e Costituzione formale: la politica ha ceduto troppo. I supplenti, dopo qualche tempo, tornano a casa. Qui hanno eclissato i titolari, espropriandoli delle loro funzioni. Pro futuro faccio mio l’auspicio che sta nel titolo dell’ultimo lavoro di Massimo Luciani, Ogni

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RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E APPLICABILITÀ DELLE MISURE CAUTELARI

a cura dell’Osservatorio 231 –  Corte di cassazione; Sez. VI Penale; sentenza 5 gennaio 2026, n. 143; Pres. Giordano Emilia Anna; Rel. Di Geronimo Paolo; Ca. Gr. (Avv.ti Ma. Ma. e Fr. Ve.). … Omissis …  CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2.Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inammissibilità dell’appello cautelare, è infondato. Il ricorrente sostiene che il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione specificando anche le ragioni sottese alla sussistenza del periculum in mora, ritenendo che tale elemento sarebbe stato sostanzialmente escluso dall’ordinanza emessa dal g.i.p. Premesso che dalla lettura del provvedimento genetico non emerge affatto un diretto esame della sussistenza delle esigenze cautelari, deve ritenersi che la dedotta inammissibilità non sussista. Sul tema è sufficiente richiamare il principio, anche recentemente ribadito, secondo cui l’impugnazione del pubblico ministero, avverso il provvedimento di diniego di emissione dell’ordinanza cautelare per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione della misura prospettate nella originaria richiesta, dovendosi ritenere ammissibile l’appello con cui il pubblico ministero si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, n. 5332 del 6/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061). Nel caso dell’appello avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, il Tribunale della libertà funge non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, sicché è espressamente devoluto al suo esame il vaglio sulle esigenze cautelari così come prospettate nell’originaria richiesta, sempre che su tale requisito non si sia pronunciato il giudice per le indagini preliminari, nel qual caso è richiesto, a pena di inammissibilità, una specifica impugnazione da parte del pubblico ministero.   3.Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente, risultano fondati. Il Tribunale del riesame ha dedicato gran parte della motivazione alla ricostruzione delle condotte ascritte ai due protagonisti della vicenda, pacificamente individuati in Ca.Ma. e Mo.Ma. (pg. 5/62), per poi affermare che la realizzazione delle condotte illecite presupponeva necessariamente l’esistenza di strutture societarie predisposte per fungere da schermo giuridico, mediante l’affidamento delle stesse a meri prestanome. In tale contesto, il ruolo di Ca.Gr. sarebbe stato quello di fungere da prestanome del fratello, quale amministratore della Ca. Appalti e, in tale qualità, di consentire la strumentalizzazione delle risorse societarie nell’esecuzione di appalti formalmente aggiudicati da società terze, come pure di partecipare a gare di appello oggetto di turbativa.   3.1. Occorre premettere che, rispetto alle specifiche condotte ascritte a Ca.Gr., non può invocarsi il giudicato cautelare, posto che tale preclusione sorge non già per effetto della mancata impugnazione dell’ordinanza che ha escluso la gravità indiziaria rispetto a tali reati, essendo necessario l’esaurimento degli strumenti impugnatori che, nel caso di specie, non sono stati attivati. Non risulta fondata, pertanto, la tesi difensiva secondo cui l’esclusione del concorso nelle condotte integranti i reati fine, non essendo state oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, determinerebbe l’impossibilità di valutare incidentalmente tali fatti ai fini del riconoscimento dell’ipotesi associativa.   3.2. Pur ritenendo ammissibile la valutazione compiuta dal Tribunale sull’intero compendio fattuale, ritiene la Corte che l’ipotesi associativa non sia assistita dal requisito della gravità indiziaria. Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi (funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 6, n. 3886 del 7/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562). L’esistenza dell’associazione non può esser desunta dalla mera commissione di una pluralità di reati scopo, essendo necessario che le modalità di esecuzione conclamino l’esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/9/1999, Tinnirello, Rv. 216391).   3.3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole ritenere la correttezza dell’esclusione dell’ipotesi associativa, nella misura in cui non sono emersi i requisiti essenziali per ritenere che i protagonisti della vicenda agissero in maniera coordinata e nella consapevolezza di partecipare ad un sodalizio, piuttosto che di concorrere nelle attività delittuose in cui l’unico dominus era individuato in Ca.Ma. A ben vedere, l’ordinanza impugnata si fonda su un’ipotesi non assistita da elementi che, sia pur a livello di gravità indiziaria, consentano di affermare la consapevolezza in capo al ricorrente che l’attività illecita veniva svolta in un contesto associativo, dovendosi ritenere che le condotte si esaurivano nel rapporto diretto e unipersonale con Ca.Ma. Del resto, non è neppure stata indicata la ragione per la quale le attività illecite del predetto avrebbero richiesto la costituzione di una sia pur rudimentale struttura associativa, che non può neppure essere desunta dalla mera circostanza dell’impiego di plurime compagini societarie, tutte a vario titolo riconducibili a Ca.Ma. In conclusione, quindi, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione ai limiti della mera apparenza, deducendo la sussistenza dell’associazione senza individuare quelli che sono i requisiti minimi per configurare l’esistenza di un sodalizio criminoso e, sostanzialmente, sovrapponendo ipotesi di concorso nel reato con quella del reato associativo.   4.Risultano, inoltre, fondate anche le censure mosse in relazione alla insussistenza delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura interdittiva disposta dal Tribunale dell’appello cautelare. Sul tema è opportuno richiamare l’iter logico seguito dal Tribunale, incentrato sul fatto che le società – riconducibili a Marco Ca.Gr. – sono tutt’ora attive, il che consentirebbe la prosecuzione dell’attività delittuosa.   4.1. A ben vedere, il Tribunale individua il rischio di reiterazione del reato con specifico riguardo all’operatività delle società, piuttosto che all’apporto fornito dai singoli imputati. Si tratta di una valutazione astrattamente corretta, nella misura in

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