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OMICIDIO NEL CARCERE DI CATANZARO

COMUNICATO – La notizia emersa in queste ore in merito all’arresto di alcuni detenuti per la morte di un altro ristretto, avvenuta all’interno della Casa Circondariale di Catanzaro circa due anni fa, suscita profondo turbamento e sgomento. Non spetta a noi esprimere valutazioni sul merito della vicenda, che ci addolora profondamente. L’accertamento dei fatti compete esclusivamente all’Autorità giudiziaria e, come sempre, riteniamo doveroso ricordare che ogni persona sottoposta a indagine o a procedimento penale si considera innocente sino a sentenza definitiva di condanna. Ciò nondimeno, la lettura dell’ordinanza cautelare sembra restituire, accanto alla grave e specifica vicenda oggetto di indagine, ulteriori episodi di violenza non direttamente connessi ai fatti contestati, i quali, ove confermati, rappresenterebbero segnali allarmanti di un contesto di violenza “sistemico”, come tale, meritevole della massima attenzione istituzionale. Pur nel rispetto della presunzione di innocenza, non possiamo sottrarci a una riflessione più ampia. Da anni le Camere Penali Italiane denunciano con forza le condizioni drammatiche nelle quali versano gli istituti penitenziari del nostro Paese: strutture strapiene ben oltre la loro capacità ricettiva, carenza cronica di personale, insufficienza di mezzi e risorse, condizioni di vita e di lavoro sempre più difficili tanto per i detenuti quanto per gli operatori penitenziari. Si tratta di una situazione ormai strutturale, che ha già determinato condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo e che continua a registrare livelli di sovraffollamento incompatibili con il rispetto della dignità umana e con le finalità costituzionali della pena. In un contesto simile, la sofferenza, l’esasperazione, l’abbandono e la disperazione diventano inevitabilmente terreno fertile per tragedie che non possono essere archiviate come episodi isolati. Qualunque siano le cause della morte del detenuto e qualunque saranno le conclusioni cui giungeranno gli inquirenti, resta il dato ineludibile di un sistema penitenziario che versa in una condizione di crescente emergenza. Mentre il numero dei suicidi in carcere continua ad assumere proporzioni allarmanti, spesso accolte da una preoccupante assuefazione dell’opinione pubblica, il dibattito politico continua troppo frequentemente a inseguire logiche emergenziali e securitarie, come se il carcere potesse rappresentare da solo la risposta a ogni domanda di sicurezza sociale. Noi riteniamo, al contrario, che la sicurezza dei cittadini non si costruisca attraverso l’abbandono delle persone detenute, né accettando l’esistenza di luoghi nei quali la sofferenza e la privazione della dignità diventino parte ordinaria della pena. Non è “buttando via la chiave”, non è voltando lo sguardo altrove, non è tollerando l’esistenza di autentici gironi infernali che una comunità può dirsi più sicura o più giusta. Dietro le mura degli istituti penitenziari vive un’umanità dolente e sofferente della quale la società intera deve assumersi la responsabilità. La qualità di una democrazia si misura anche dalla capacità di garantire che la pena resti conforme ai principi di umanità sanciti dalla Costituzione e che nessuno venga abbandonato all’indifferenza. Per questo, di fronte all’ennesima tragedia che si consuma nel silenzio del carcere, la Camera Penale “Alfredo Cantàfora” di Catanzaro rinnova il proprio appello affinché la questione penitenziaria torni al centro dell’attenzione pubblica e politica, non come tema marginale riservato agli addetti ai lavori, ma come autentica emergenza civile e democratica. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro alla Direttrice del Carcere per rinnovare la nostra vicinanza a detenuti e operatori. Se non vogliamo limitarci ad attendere passivamente la prossima tragedia, occorre recuperare la capacità di indignarsi, di interrogarsi e di agire. Occorre, prima di tutto, uno scuotimento delle coscienze. Senza questo, difficilmente potremo continuare a dirci una comunità autenticamente umana. Il Consiglio Direttivo   RASSEGNA STAMPA Calabria 7 La Nuova Calabria Catanzaro Channel Catanzaro Informa Corriere della Calabria La Novità Online LA C    

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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO VOLONTARIO COME MISURA DI PREVENZIONE UNITARIA. COGNIZIONE DEL GIUDICE, ACCERTAMENTO DEL PERICOLO E SORTE DELL’IMPRESA INCONTAMINATA

di Sandro Cavaliere Sommario. 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite. 2. I termini del contrasto interpretativo. 3. L’unitarietà dell’istituto e la pienezza della cognizione. 4. Il controllo volontario nel sistema progressivo delle misure non ablative. 5. L’impresa incontaminata e la funzione propria della misura. 6. Il fatto nuovo e la tutela su due versanti. 7. Il raccordo con la giurisprudenza costituzionale. 8. Notazioni conclusive.   1.La questione rimessa alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 22 dell’11 dicembre 2025, depositata l’8 giugno 2026, hanno risolto uno dei contrasti più delicati in tema di misure di prevenzione patrimoniale, quello relativo all’ampiezza della cognizione spettante al giudice della prevenzione quando il controllo giudiziario sia richiesto, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall’impresa destinataria di un’informazione antimafia interdittiva impugnata in sede amministrativa.[1] Il dubbio era se quel giudice debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa, e rigettare l’istanza ove l’infiltrazione non emerga, oppure se il suo scrutinio debba fermarsi a una prognosi di recuperabilità dell’impresa, sul presupposto dell’accertamento già operato dal Prefetto. La questione rimessa alle Sezioni Unite non è soltanto processuale, né riguarda il mero riparto di attribuzioni tra giudice ordinario, Prefetto e giudice amministrativo. Essa investe, più in profondità, la natura stessa del controllo giudiziario volontario e il suo inserimento nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca. La riforma del 2017 ha infatti segnato il passaggio da una logica esclusivamente ablativa a una logica progressiva, nella quale l’intervento statuale non mira sempre alla sottrazione dell’azienda al titolare, ma può tradursi in forme graduate di affiancamento, tutoraggio, prescrizione e riallineamento dell’impresa al mercato sano.[2] In questa prospettiva, il controllo giudiziario volontario si presenta come un istituto di confine, che da un lato presuppone l’interdittiva antimafia e la sua impugnazione e dall’altro resta pur sempre una misura di prevenzione giurisdizionale, non riducibile a un rimedio cautelare contro gli effetti economici del provvedimento prefettizio.[3] Conviene anticipare sin d’ora la chiave di lettura della pronuncia. Il controllo volontario non è un rimedio difensivo contro l’interdittiva, ma una misura di prevenzione che vive del medesimo presupposto di pericolosità del controllo prescrittivo, sicché l’impresa realmente risanata ne resta esclusa e va tutelata su un piano diverso da quello della prevenzione patrimoniale.   2.I termini del contrasto interpretativo La rimessione era stata disposta dalla Sesta Sezione con ordinanza del 30 aprile 2025, che dava conto di due indirizzi tra loro inconciliabili. Per il primo, la verifica del giudice della prevenzione ha la stessa ampiezza che le compete quando la misura è chiesta dalla parte pubblica o disposta d’ufficio, e investe perciò anche il pericolo concreto di infiltrazione. In questa prospettiva l’impresa si vede respingere la richiesta sia quando residui una condizione di agevolazione, sia quando manchi del tutto un rapporto con l’organizzazione criminale.[4] Per il secondo indirizzo la cognizione muta a seconda della parte richiedente. Trattandosi di istanza privata, il giudice non potrebbe ignorare l’accertamento già compiuto in sede prefettizia e dovrebbe arrestarsi alla valutazione prognostica sull’occasionalità dell’agevolazione. Di qui la conclusione, condivisa dalla stessa Sezione rimettente, secondo cui sarebbe irragionevole precludere l’accesso alla misura proprio all’impresa rispetto alla quale il pericolo venga reputato inesistente.[5] L’alternativa interpretativa era dunque netta. Nel primo indirizzo, poi recepito dalle Sezioni Unite, l’interdittiva prefettizia non esaurisce il thema decidendum del giudice della prevenzione, ma ne rappresenta soltanto il presupposto esterno, quello che legittima la domanda dell’impresa senza sostituirsi all’accertamento giudiziale sui presupposti propri della misura. Nel secondo indirizzo, invece, l’accertamento prefettizio assumeva il valore di dato tendenzialmente intangibile, sicché il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare se l’impresa fosse bonificabile. La posta in gioco è evidente. Nel primo caso il controllo volontario conserva la propria natura di misura di prevenzione; nel secondo degrada a strumento di continuità aziendale, funzionale a paralizzare temporaneamente l’interdittiva nelle more del giudizio amministrativo.[6] La scelta delle Sezioni Unite è nel senso della piena cognizione del giudice ordinario. La domanda privata ex art. 34-bis, comma 6, non modifica i presupposti sostanziali dell’istituto, sicché occorre pur sempre verificare il carattere occasionale dell’agevolazione, la sua attualità e la sua suscettibilità di emenda mediante il controllo. L’assenza assoluta di infiltrazione non è quindi una ragione per ammettere l’impresa al controllo, ma la ragione che ne impone il rigetto, perché priva la misura del suo stesso presupposto di prevenzione.[7]   3.L’unitarietà dell’istituto e la pienezza della cognizione Le Sezioni Unite hanno accolto il primo indirizzo. Il punto di partenza è la natura unitaria del controllo giudiziario, che resta misura di prevenzione patrimoniale anche nella forma volontaria. La tesi che fa del comma 6 dell’art. 34-bis una fattispecie autonoma, ancorata al solo binomio interdittiva-impugnazione, è stata respinta tanto sul piano testuale quanto su quello sistematico. Il richiamo ai «presupposti» perderebbe ogni funzione se riferito alla mera esistenza del provvedimento prefettizio e alla pendenza del gravame, perché non farebbe che ripetere quanto il comma già dice. Acquista senso, invece, solo se inteso a ribadire l’unitarietà dell’istituto e l’identità del suo oggetto rispetto al controllo cosiddetto prescrittivo del comma 1, in coerenza con il canone dell’art. 12 preleggi.[8] Al tribunale della prevenzione spetta dunque un sindacato pieno e autonomo, non vincolato alla valutazione del Prefetto, che non costituisce un «substrato intangibile» della decisione giudiziaria. Il giudice deve verificare, secondo la scansione propria dell’istituto, che il bene non sia nella disponibilità diretta o indiretta di soggetti pericolosi e che l’eventuale relazione agevolatrice abbia carattere meramente occasionale; solo all’esito positivo di questo duplice riscontro ha senso la prognosi favorevole di bonificabilità. La verifica non guarda soltanto al futuro, alla stima cioè delle possibilità di risanamento, ma comprende la dimensione storica e attuale del rischio. Occasionalità dell’agevolazione ed emendabilità si tengono insieme, in un giudizio unitario che muove dalla constatazione di una pericolosità ancora presente. Questo passaggio è decisivo perché impedisce di separare artificialmente il giudizio sul passato dal giudizio sul futuro. La bonificabilità non è un requisito autonomo, sganciato dall’accertamento della pericolosità, ma rappresenta lo sviluppo prognostico di una verifica preliminare. Prima occorre

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LA COSTITUZIONE GUARDA ALLA VITTIMA: SVOLTA O CAMBIO DI PARADIGMA? Conversazione con Vittorio Manes

In limine Desidero rivolgere un sentito e sincero ringraziamento all’avv. Gian Domenico Caiazza, direttore del periodico “L’Eccezione”, per aver generosamente autorizzato la pubblicazione sulle pagine della nostra rivista “Ante Litteram” di questo straordinario contributo. L’eccellente intervista curata dall’amico e collega Francesco Iacopino – nella sua veste di Presidente della Camera Penale di Catanzaro – al Prof. Vittorio Manes, pubblicata sulle pagine de L’Eccezione, merita più di un semplice plauso formale. Essa rappresenta un lucido, seppur doloroso, punto di riferimento intellettuale in un panorama in cui il dibattito sulla giustizia sta progressivamente degenerando in discussioni culturalmente inaccettabili, soffocato da una politica che ha contaminato gli spazi storici dentro i quali la nostra civiltà giuridica ha preso forma e sostanza. Al Prof. Manes e a Francesco va il merito di aver sollevato con accuratezza il velo su una delle derive più insidiose della modernità: la sempre più marcata assolutizzazione della figura della vittima nel diritto penale. Come efficacemente evidenziato nel corso della conversazione, la vittima è da tempo diventata l’eroe contemporaneo e il suo status persino “desiderabile”, generando un vero e proprio “populismo vittimario” in cui si rivendica e si proclama la colpevolezza prima ancora che un processo sia iniziato. Questo fenomeno rischia di tradursi in un vero e proprio trauma costituzionale. Il disegno di legge a cui assistiamo, volto a introdurre la tutela della vittima direttamente nella Costituzione, minaccia di scardinare il delicato parallelogramma di forze su cui si regge il giusto processo regolato dall’Articolo 111. Inserire acriticamente la tutela della vittima in quel perimetro significa compromettere l’inviolabilità del diritto di difesa (Articolo 24) e, ancor prima, la presunzione di innocenza. Il processo penale nasce storicamente come strumento di emancipazione dalle passioni collettive e dalla logica della vendetta; è lo scudo del cittadino dinanzi allo strapotere punitivo dello Stato. Se il rito viene invece trainato dalla vittima, si trasforma in una “liturgia del dolore”, in un’ansia di espiazione immediata che esige un capro espiatorio rapido e frugale. L’imputato cessa così di essere un presunto innocente da giudicare con rigoroso distacco per diventare un presunto colpevole, la cui condanna è pretesa a priori per soddisfare le istanze emotive della piazza. Di fronte a questa deriva, l’etica della Giustizia viene mortificata per assecondare le convenienze del momento, senza badare alle tante, gravose ricadute che ciò comporta. Chi ha a cuore la dignità delle istituzioni e la storia del diritto non può assistere in silenzio a questo rovesciamento epistemologico. Sento forte, oggi più che mai, il richiamo alla responsabilità intellettuale. Abbiamo il dovere di ricordare che la grandezza di un sistema giuridico non si misura dalla sua capacità di assecondare gli impulsi punitivi, ma dalla fermezza con cui sa proteggere i diritti dell’individuo, garantendo la terzietà del giudice e la neutralità del rito rispetto alle incontrollabili passioni dettate da momenti di tensione o di rabbia o, peggio ancora, da inaccettabili interessi politici. I miei più sinceri complimenti a Francesco Iacopino per l’acume delle domande e al Prof. Manes per la consueta e magistrale profondità nell’analizzare una delle sfide più cruciali per il futuro della nostra democrazia. Post Scriptum: Sono davvero felice di ospitare questa straordinaria intervista tra le pagine della rivista Ante Litteram. Rappresenta esattamente quel tipo di riflessione alta, rigorosa e militante- nel senso più nobile del termine-che la nostra testata cerca da sempre di promuovere e diffondere.   Avv. Pantaleone Pallone – Direttore Ante Litteram   Intervista F. Iacopino* – L’eccezione – 19 giugno 2026  Vittorio Manes è Ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna, Direttore della rivista Diritto di difesa dell’UCPI e autore di numerosi saggi sulle trasformazioni del diritto penale moderno, di matrice illuministica. Nel suo libro Giustizia mediatica ha analizzato gli “effetti perversi” che la spettacolarizzazione del processo e la pressione emotiva della collettività esercitano sui diritti fondamentali e sul giusto processo. Con il professor Manes abbiamo esaminato contenuti ed effetti della proposta di riforma costituzionale che introduce nell’articolo 24 il principio secondo cui «[l]a Repubblica tutela le vittime di reato». Professore, l’ingresso della vittima nella Costituzione è stato salutato come il riconoscimento di una sensibilità nuova, maturata anche grazie al diritto europeo e alla crescente attenzione verso chi subisce un reato. Siamo di fronte a una svolta culturale o alla consacrazione di un processo già in atto da tempo? «La espressa previsione nel testo costituzionale delle istanze di tutela della vittima è esito di un processo avviato da molto tempo, che ha visto riconoscere sempre maggior centralità e protagonismo alla vittima, dentro e fuori dal processo penale: e si tratta di un percorso non privo di ambiguità ed insidie, anche per gli effetti che lo stesso produce. La vittima è da tempo diventata l’“eroe contemporaneo”, lo status di vittima è diventato persino “desiderabile”, come ha scritto Filippo Sgubbi, nell’epoca del “populismo vittimario” o del “perbenismo punitivo”. Ben inteso: siamo tutti dalla parte della vittima, e tutti condividiamo le sue sacrosante aspettative di tutela e la sua ansia ottenere di verità e giustizia. Ma il percorso che ha condotto all’apogeo costituzionale della vittima nasconde, alla base, un grande fraintendimento: perché di vittima può parlarsi solo all’esito del processo, non prima che questo sia celebrato. Mentre oggi si rivendica e si proclama la qualifica di vittima prima ancora che un processo sia iniziato, col rischio che questo diventi una profezia che si autoavvera». La storia del processo penale moderno è stata anche la storia di una progressiva sottrazione della giustizia alle passioni collettive e alla logica della vendetta. Oggi, con la centralità assunta dalla vittima, stiamo assistendo a una trasformazione del paradigma della giustizia penale, da una prospettiva reocentrica a una prospettiva vittimocentrica? «Non vi è dubbio. La storia del processo penale è un lento e travagliato percorso di allontanamento o di emancipazione rispetto alle istanze emotive e irrazionali che la vittima porta con sé, e di emancipazione dalla comprensibile aspettativa di vendetta che essa pretende. Anche perché se di fronte al reato la parte debole è la persona offesa, di fronte al processo la parte debole è l’imputato, e questo va

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