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LE REGOLE DELLA CACCIA & L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Francesco Petrelli*– > Scarica l’articolo L’intelligenza artificiale irrompe sulla scena quando l’idea stessa di scienza, della scienza come aletheia, entra in crisi. Negli anni ’50 la scienza non è più assunta come verità assoluta e oggettiva, bensì solo come metodo. Alla scienza come risultato della ricerca viene progressivamente sostituita la scienza come metodo della ricerca trasformando la conoscenza scientifica in un percorso di conoscenza. Ma se in quegli anni la scienza diviene “metodo”, l’intelligenza artificiale si attesta, di converso, come una forma di verità “senza metodo” nel senso che ne accettiamo il risultato senza poter accedere alla sua chiave. Si tratta di un ribaltamento di paradigma che apre un orizzonte contradditorio nel quale le forme classiche della conoscenza vengono di fatto contestate proprio nella loro base concettuale che attribuiva alla controllabilità del risultato (operata attraverso il controllo del metodo) valore distintivo della scienza e della conoscenza moderna.  Si tratta di una modificazione sulla quale vi è molto da riflettere e che nel campo giudiziario assume le forme inquietanti di un vero e proprio ribaltamento di senso. Nel nostro sistema giudiziario continentale, infatti, la decisione non è un “verdetto” immotivato ma discende dai criteri di valutazione di colui che decide e quindi da decisioni motivate nelle quali il giudice indica non solo le prove utilizzate ma anche e soprattutto “i criteri di valutazione della prova adottati”. Tutto ciò tuttavia implica che esistano, prima ancora che condivise regole di giudizio, strumenti epistemologici capaci di spiegare come si sia giunti ad un qualche risultato da sottoporre a quel giudizio. Possiamo infatti valutare se una prova raggiunga un determinato standard (oltre ogni ragionevole dubbio) solo se saremo in grado di comprendere come si sia giunti da A a B, attraverso quali regole di esperienza o quale legge scientifica di copertura. Tuttavia, a ben vedere, l’AI operando l’indagine con i suoi opachi strumenti algoritmici non è in grado di svelarci quali siano i suoi “criteri di valutazione”. È qui che le strade del giudizio penale e della intelligenza artificiale sembrano separarsi in maniera problematica. La questione è tutt’altro che teorica ed impatta direttamente la nostra vita di cittadini se è vero che l’intelligenza artificiale implementa giorno dopo giorno gli strumenti della polizia giudiziaria, così che le indeclinabili esigenze di sicurezza rischiano di emarginare progressivamente le esigenze fondamentali di uno stato di diritto trasformando le nostre democrazie in pericolose tecnocrazie. Per meglio comprendere l’attualità politica del problema occorre ricordare che il Consiglio dei Ministri ha licenziato, in primo esame preliminare, lo schema di due Decreti Legislativi attuativi della delega del Parlamento (Legge n. 132 del 2025) che introducono nuove regole proprio in materia di “utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia” e per il loro impiego “nelle indagini preliminari”. Come l’Unione delle Camere Penali ha avuto modo di rilevare, tramite il proprio Osservatorio, “l’opacità dei moderni sistemi di intelligenza artificiale rappresenta un fenomeno senza precedenti nella storia della tecnologia e costituisce la radice di molteplici rischi, soprattutto nei settori in cui la spiegazione delle decisioni si pone come un requisito indispensabile”. Tale prospettiva non sembra essere stata presa in esame dal Governo, che introducendo il nuovo art. 359 ter c.p.p. non prevede alcun presidio capace di impedire che l’attività investigativa della polizia e la conseguente utilizzazione nella fase delle indagini “possano fondarsi su sistemi algoritmici caratterizzati da opacità o comunque privi di un sufficiente livello di trasparenza e verificabilità”. Ne consegue evidentemente il rischio di “attribuire rilevanza processuale a risultati non pienamente controllabili dalle parti e dal giudice, compromettendo i principi del contraddittorio, della verificabilità della prova e, più in generale, l’intero statuto epistemologico del processo penale delineato dal codice di rito”. Se, come è stato detto, è “necessario che il giudice sia in grado almeno di valutare la validità dei metodi di cui il consulente si è servito per svolgere il suo compito”, è proprio in questa fondamentale passaggio che il vulnus si rende evidente, in quanto è la stessa “cultura dei criteri” ad essere messa in crisi. E con essa il principio di razionalità nel quale si fonda la tutela della nostra libertà.  La giustizia penale si è già trovata, nel nostro Paese, ad affrontare simili problemi. Si pensi all’utilizzo di algoritmi al fine di decrittare la messaggistica dei cd. cripto-telefonini Sky ECC. Non senza contraddizione, le Sezioni Unite hanno affermato che sebbene “la disponibilità dell’algoritmo di decriptazione è funzionale al controllo dell’affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento” tuttavia “il pericolo di alterazione dei dati non sussiste”, salvo prova contraria! Altrettanto problematico, sin dal 2018, l’utilizzo nell’ambito delle indagini preliminari del sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (SARI), capace di effettuare identificazioni forensi operate ex post. In questo caso i rischi sono connessi ai potenziali bias discriminatori in quanto l’esito dei riconoscimenti risulta fortemente condizionato dal tipo di “addestramento” subito dal sistema algoritmico, con conseguente possibilità di errore. Ma ancor più inquietante, in prospettiva, proprio a seguito della introduzione della nuova normativa, la possibile caduta dei limiti di utilizzo dei sistemi di riconoscimento di immagini Real-Time, progettato per una sorveglianza dinamica. Questo dispositivo dotato di una capillare ed indiscriminata capacità di sorveglianza, è stato sino ad oggi oggetto di un blocco da parte del Garante della Privacy proprio “in mancanza di una base giuridica specifica nel nostro ordinamento” (Parere n. 127/2021). Anche in questi casi l’opacità dei sistemi risulta totale in quanto l’architettura del software adottato è protetta da segreto industriale il che rende di fatto impossibile per un difensore contestare la metodologia di riconoscimento. Insomma, l’dea portante secondo la quale solo l’uomo può giudicare l’uomo, rischia di essere progressivamente scalzata dalla adozione di tecnologie che affondano i loro risultati in percorsi inconoscibili per la mente umana ed inaccessibili alla sua razionalità. Si tratta di una prospettiva certamente non solo non in linea con la nostra concezione di giusto processo ma anche con le più recenti normative europee. Lo stesso Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1689 (AI Act), laddove promuove la diffusione di una IA “antropocentrica

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SICUREZZA E LIBERTÀ TRA REPRESSIONE E RIEDUCAZIONE*

di Renzo Orlandi** Cuore di tenebra – Il lato oscuro del diritto   > Scarica l’articolo   Sommario: 1. Considerazioni introduttive – 2. Repressione e prevenzione – 3. Rieducazione – 4. Rilievi conclusivi. 1.Considerazioni introduttive – Il titolo del convegno invita a riflettere sul “lato oscuro del diritto”. La relazione che mi è stata assegnata riguarda precisamente la duplice coppia sicurezza/libertà e repressione/rieducazione. Conviene anzitutto chiarire i termini del discorso. “Lato oscuro” significa – se non sbaglio o, quanto meno, così sarei indotto a intendere – lato segreto, occulto, opaco, dietro il quale si nascondono aspetti inconfessabili (ancorché legittimi) dell’autorità pubblica nell’esercizio di poteri coercitivi. Massimo La Torre ci ha detto ieri che i lati oscuri sono intrinseci alle norme giuridiche, se non altro per i diversi modi in cui queste sono quotidianamente interpretate e applicate. Massimo Donini ha aggiunto che il diritto penale è crudele quasi per definizione, benché non sempre lo si voglia descrivere in questi termini. Chi ha letto il volume di Foucault (Sorvegliare e punire) ricorderà l’incipit. La raccapricciante descrizione dello squartamento subito sulla pubblica piazza dal parricida Robert Damiens. Quattro cavalli attaccati alle membra del povero condannato, lo tirano verso i quattro angoli della piazza fino a straziarne le carni. È lo “splendore dei supplizi” che dice Fouacault – domina l’età “classica” fino al termine del Settecento. Un secolo dopo (fine Ottocento) lascerà spazio a sentenze capitali eseguite di nascosto, lontane dalle pubbliche piazze, nel chiuso delle carceri o in luoghi comunque inaccessibili al pubblico, quasi ci si vergognasse di esibire solennemente la superiorità regia nel momento in cui infierisce sul corpo del suddito “ribelle”. Occultare l’esercizio della giustizia penale nella sua forma più estrema è forse l’espressione di un’ipocrisia ormai entrata nella sensibilità comune, quanto meno nell’Europa odierna. Occultamento ipocrita, qualcuno dirà. Ma – come diceva Charles de La Rochefoucauld – l’ipocrisia è l’omaggio che il vizio presta alla virtù: ha in sé qualcosa di positivo, benché venga quasi sempre evocata in senso negativo. E, come vedremo, l’elemento ipocrita del lato oscuro connesso con l’uso di poteri autoritativi tende ad essere rimosso sia nelle politiche penali e securitarie della contemporaneità, sia nella sensibilità contemporanea.  Conviene fermare brevemente l’attenzione sui termini esplicitati nel titolo del mio intervento, in maniera da precisare il significato che a ciascuno di essi intendo attribuire nello svolgimento che seguirà: “Sicurezza” è parola polisenso: sicurezza individuale, funzionale all’esercizio delle sue libertà; o sicurezza pubblica, della quale deve farsi garante l’istituzione statale. Essendo qui collocata in relazione dialettica con la libertà, mi pare evidente che ci si sia voluti riferire alla sola sicurezza pubblica, come interesse da perseguire anche a scapito di limitazioni ai diritti individuali di libertà. “Libertà”, a sua volta, è declinabile in diverse accezioni: libertà personale, libertà domiciliare, libertà della corrispondenza, libertà di parola, libertà di circolazione, libertà di associazione, seguendo l’elenco dei diritti fondamentali garantiti e, anzi, definiti inviolabili, dalle costituzioni contemporanee, con l’aggiunta del diritto alla autodeterminazione informativa e all’uso confidenziale delle tecnologie informatiche, non menzionati nelle costituzioni del secondo dopoguerra, ma assurti al rango di diritti inviolabili della persona a seguito dello sviluppo delle tecnologie comunicative, ormai tali da costituire un’articolazione della personalità umana. “Rieducazione” è termine a sua volta ambiguo: può significare tanto recupero risocializzante, quanto forzata coartazione di soggetti devianti a “rientrare nei ranghi”. Direi che dei due significati va preferito il primo, in coerenza con la tavola di valori affermata nelle costituzioni democratiche (e, per quanto concerne l’Italia, nell’art. 27 comma 3 cost.). Fatte queste premesse, verrebbe spontaneo svolgere il tema assegnato esaminando i “lati oscuri” che contrassegnano le pratiche della giustizia repressiva da un lato e rieducativa dall’altro. Uso distorto e colpevolizzante di misure processuali (es. le misure cautelari); ricorso eccessivo alla discrezionalità giudiziale nel corso del processo e in fase decisoria; inclinazione ad aggirare il principio di legalità processuale ad esempio con l’uso della prevenzione ante delictum per contrastare allarmanti fenomeni criminosi. E ancora: uso disinvolto della ragion di Stato (e relativi segreti) per coprire responsabilità modalità operative (anche illegali) dei servizi di intelligence; censura della pubblicità dibattimentale e celebrazione di processi a porte chiuse (come ad es. quello per la strage di Cutro che in questi giorni si sta celebrando proprio qui, in terra di Calabria) per evitare supposte speculazioni politiche. Non dirò nulla di tutto questo. Il titolo dato al convegno, con quel richiamo al racconto di Joseph Conrad, ha suggerito un’altra impostazione che mi pare più proficuo seguire in una sede come questa, anche per la presenza di cultori della riflessione filosofica con i quali sarà interessante confrontarsi. Vorrei infatti cogliere questa occasione per affrontare i temi legati al binomio sicurezza/libertà giustapposto all’altro binomio repressione/rieducazione in una prospettiva che oltrepassi le singole patologie nell’uso di taluni istituti processuali. Una prospettiva più ampia volta a dar conto di un profilo generale della riflessione processualistica che, in questa epoca, merita, a mio avviso, di essere tematizzato. Prendo le mosse da un noto paradosso (o dilemma) formulato circa 60 anni fa da un grande costituzionalista tedesco: Ernst Wolfgang Böckenförde, influente giudice del Bundesverfassungsgericht dal 1983 al 1996. Il  paradosso è così formulato: “lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non riesce concretamente a garantire”.[1] In altre parole, per difendere le libertà individuali, lo Stato democratico accetta il rischio di vedere naufragare quelle stesse libertà. Da un lato, come Stato liberale, può sussistere solo se le libertà concesse ai cittadini trovano un limite in regole extragiuridiche (culturali, etiche) ampiamente condivise. D’altro lato, si trova nell’impossibilità di dare sostanza giuridica a queste regole, se non trasformandosi in stato totalitario. Nella visione di Böckenförde, (dalla quale confesso di sentirmi attratto) il diritto occupa una posizione di ideale equidistanza fra le entità extragiuridiche dell’etica e della politica: un’oscillazione verso l’una o l’altra delle due polarità comporterebbe la degenerazione dello Stato liberale in Stato etico o in Stato totalitario. Dalla constatazione di questo paradosso, Böckenförde trae la conclusione che la sola àncora di salvezza per lo Stato liberale è il ricorso a un senso morale

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IL MENESTRELLO CALABRESE

Di Alessandro Guerriero*– Ironia pungente, linguaggio beffardo, anticonformismo, sensibilità unica, saggezza popolare mediterranea. Questo e tanto altro è stato, anzi è, Rino Gaetano. Intriso delle sue radici calabresi ma formatosi nelle periferie romane, Gaetano è, senza tema di smentita, uno dei più importanti artisti del secondo novecento. Il cantautore calabrese, rimasto profondamente legato alla sua terra di origine, ha rifiutato sempre ogni tipo di etichetta e, a differenza dei suoi contemporanei ha evitato di schierarsi politicamente. Fu tra i primi a cantare l’emarginazione, la diseguaglianza, i temi del lavoro e della dignità senza mai perdere di vista la ricerca musicale e il gusto per il non sense e per l’assurdo ioneschiano. Ad un ascolto superficiale, come fu per molti al tempo delle sue esibizioni, Rino Gaetano appare un artista scanzonato e divertente. I sui testi, al contrario, trasudano impegno politico e narrazione caustica dei vizi e dei malanni della società e delle istituzioni. Rino Gaetano ha raccontato senza mai banalità la condizione femminile, lo sfruttamento lavorativo, la corruzione, la rivoluzione sessuale, trasfondendo con naturalezza queste tematiche in brani di autentica avanguardia. La sensazione che riusciva a trasmettere è che si divertisse anche tanto, con quel sorriso sornione e quella tuba cosi perfettamente disallineata alle sue maglie a righe. Alcuni analisti hanno anche ipotizzato che i suoi testi fossero dei testi criptici sui grandi misteri italiani. Nel libro dell’avvocato Bruno Mautone si ipotizza che in Berta filava si parlasse dello scandalo Lockheed che fece dimettere il Presidente della Repubblica Leone. Oppure che il “santo vestito d’amianto” fosse Eugenio Cefis, consigliere dell’AGIP, presidente dell’ENI dal ‘67 al ‘71 e poi della Montedison dal ‘71 al ‘77, Cavaliere di Gran Croce ma anche sospettato mandante nell’attentato a Enrico Mattei, che stava per siglare un importante contratto riguardante lo sfruttamento del petrolio argentino a favore dell’Italia. Insomma, pur al netto di suggestive ricostruzioni, rimane la grandezza di un cantautore impegnato che, all’apice della sua carriera muore, appena trentenne, in un incidente stradale sulla Nomentana. Manca oggi nel panorama musicale italiano un interprete di siffatta potenza che sappia parlare al popolo senza scadere nel populismo. Rino Gaetano riusciva a farsi megafono di rivendicazioni e di delusioni, di denunce argute e di ritratti dissacranti, insomma di una minoranza disturbante e viva. Le sue composizioni, mai retoriche o scontate, colpiscono per un sensazionale equilibrio tra denuncia civile e leggerezza. Oggi ancora, Rino Gaetano è esempio e ispirazione per moltissimi artisti e il suo profilo originale e iconico riecheggia in film, libri e pieces teatrali. Chissà come avrebbe commentato gli assetti politici e sociali della nostra attualità. Forse con una parola, uno slogan, un urlo inarrivabile per portata evocativa e per testimonianza d’amore per la società italiana: Nuntereggae più.   *Avvocato, già Vice Presidente della Camera Penale Alfredo Cantàfora di Catanzaro (Pubblicato in Ante Litteram n.2-2025)  

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