LA COSTITUZIONE GUARDA ALLA VITTIMA: SVOLTA O CAMBIO DI PARADIGMA? Conversazione con Vittorio Manes

In limine

Desidero rivolgere un sentito e sincero ringraziamento all’avv. Gian Domenico Caiazza, direttore del periodico “L’Eccezione”, per aver generosamente autorizzato la pubblicazione sulle pagine della nostra rivista “Ante Litteram” di questo straordinario contributo.

L’eccellente intervista curata dall’amico e collega Francesco Iacopino – nella sua veste di Presidente della Camera Penale di Catanzaro – al Prof. Vittorio Manes, pubblicata sulle pagine de L’Eccezione, merita più di un semplice plauso formale.

Essa rappresenta un lucido, seppur doloroso, punto di riferimento intellettuale in un panorama in cui il dibattito sulla giustizia sta progressivamente degenerando in discussioni culturalmente inaccettabili, soffocato da una politica che ha contaminato gli spazi storici dentro i quali la nostra civiltà giuridica ha preso forma e sostanza.

Al Prof. Manes e a Francesco va il merito di aver sollevato con accuratezza il velo su una delle derive più insidiose della modernità: la sempre più marcata assolutizzazione della figura della vittima nel diritto penale.

Come efficacemente evidenziato nel corso della conversazione, la vittima è da tempo diventata l’eroe contemporaneo e il suo status persino “desiderabile”, generando un vero e proprio “populismo vittimario” in cui si rivendica e si proclama la colpevolezza prima ancora che un processo sia iniziato.

Questo fenomeno rischia di tradursi in un vero e proprio trauma costituzionale.

Il disegno di legge a cui assistiamo, volto a introdurre la tutela della vittima direttamente nella Costituzione, minaccia di scardinare il delicato parallelogramma di forze su cui si regge il giusto processo regolato dall’Articolo 111.

Inserire acriticamente la tutela della vittima in quel perimetro significa compromettere l’inviolabilità del diritto di difesa (Articolo 24) e, ancor prima, la presunzione di innocenza.

Il processo penale nasce storicamente come strumento di emancipazione dalle passioni collettive e dalla logica della vendetta; è lo scudo del cittadino dinanzi allo strapotere punitivo dello Stato.

Se il rito viene invece trainato dalla vittima, si trasforma in una “liturgia del dolore”, in un’ansia di espiazione immediata che esige un capro espiatorio rapido e frugale.

L’imputato cessa così di essere un presunto innocente da giudicare con rigoroso distacco per diventare un presunto colpevole, la cui condanna è pretesa a priori per soddisfare le istanze emotive della piazza.

Di fronte a questa deriva, l’etica della Giustizia viene mortificata per assecondare le convenienze del momento, senza badare alle tante, gravose ricadute che ciò comporta.

Chi ha a cuore la dignità delle istituzioni e la storia del diritto non può assistere in silenzio a questo rovesciamento epistemologico.

Sento forte, oggi più che mai, il richiamo alla responsabilità intellettuale. Abbiamo il dovere di ricordare che la grandezza di un sistema giuridico non si misura dalla sua capacità di assecondare gli impulsi punitivi, ma dalla fermezza con cui sa proteggere i diritti dell’individuo, garantendo la terzietà del giudice e la neutralità del rito rispetto alle incontrollabili passioni dettate da momenti di tensione o di rabbia o, peggio ancora, da inaccettabili interessi politici.

I miei più sinceri complimenti a Francesco Iacopino per l’acume delle domande e al Prof. Manes per la consueta e magistrale profondità nell’analizzare una delle sfide più cruciali per il futuro della nostra democrazia.

Post Scriptum: Sono davvero felice di ospitare questa straordinaria intervista tra le pagine della rivista Ante Litteram. Rappresenta esattamente quel tipo di riflessione alta, rigorosa e militante- nel senso più nobile del termine-che la nostra testata cerca da sempre di promuovere e diffondere.

 

Avv. Pantaleone Pallone – Direttore Ante Litteram

 

Intervista F. Iacopino* – L’eccezione – 19 giugno 2026 

Vittorio Manes è Ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna, Direttore della rivista Diritto di difesa dell’UCPI e autore di numerosi saggi sulle trasformazioni del diritto penale moderno, di matrice illuministica. Nel suo libro Giustizia mediatica ha analizzato gli “effetti perversi” che la spettacolarizzazione del processo e la pressione emotiva della collettività esercitano sui diritti fondamentali e sul giusto processo. Con il professor Manes abbiamo esaminato contenuti ed effetti della proposta di riforma costituzionale che introduce nell’articolo 24 il principio secondo cui «[l]a Repubblica tutela le vittime di reato».

Professore, l’ingresso della vittima nella Costituzione è stato salutato come il riconoscimento di una sensibilità nuova, maturata anche grazie al diritto europeo e alla crescente attenzione verso chi subisce un reato. Siamo di fronte a una svolta culturale o alla consacrazione di un processo già in atto da tempo?
«La espressa previsione nel testo costituzionale delle istanze di tutela della vittima è esito di un processo avviato da molto tempo, che ha visto riconoscere sempre maggior centralità e protagonismo alla vittima, dentro e fuori dal processo penale: e si tratta di un percorso non privo di ambiguità ed insidie, anche per gli effetti che lo stesso produce. La vittima è da tempo diventata l’“eroe contemporaneo”, lo status di vittima è diventato persino “desiderabile”, come ha scritto Filippo Sgubbi, nell’epoca del “populismo vittimario” o del “perbenismo punitivo”.
Ben inteso: siamo tutti dalla parte della vittima, e tutti condividiamo le sue sacrosante aspettative di tutela e la sua ansia ottenere di verità e giustizia. Ma il percorso che ha condotto all’apogeo costituzionale della vittima nasconde, alla base, un grande fraintendimento: perché di vittima può parlarsi solo all’esito del processo, non prima che questo sia celebrato. Mentre oggi si rivendica e si proclama la qualifica di vittima prima ancora che un processo sia iniziato, col rischio che questo diventi una profezia che si autoavvera».

La storia del processo penale moderno è stata anche la storia di una progressiva sottrazione della giustizia alle passioni collettive e alla logica della vendetta. Oggi, con la centralità assunta dalla vittima, stiamo assistendo a una trasformazione del paradigma della giustizia penale, da una prospettiva reocentrica a una prospettiva vittimocentrica?
«Non vi è dubbio. La storia del processo penale è un lento e travagliato percorso di allontanamento o di emancipazione rispetto alle istanze emotive e irrazionali che la vittima porta con sé, e di emancipazione dalla comprensibile aspettativa di vendetta che essa pretende. Anche perché se di fronte al reato la parte debole è la persona offesa, di fronte al processo la parte debole è l’imputato, e questo va protetto allo stesso modo che la vittima, di fronte allo strapotere punitivo dello stato.
Ma la presenza ormai acromegalica della vittima – di una vittima che pretende di essere tale prima del processo e sine iudicio – sconvolge gli equilibri del processo, sovvertendo – anzitutto – la presunzione di innocenza, con l’effetto che al cospetto della vittima l’imputato diventa un presunto colpevole, o un colpevole sino a prova contraria. Mentre la presunzione di innocenza dovrebbe sempre implicare – paradossalmente – una presunzione negativa in capo alla vittima, che può dirsi tale solo se il fatto sarà provato al di là di ogni ragionevole dubbio. Ormai siamo passati da un processo (giustamente) “orientato alla vittima” (victim oriented) ad un processo “trainato dalla vittima” (victim driven): è questa che spesso scandisce i tempi e i modi della stessa pressione inquirente, sostituendosi al pubblico ministero, che in molti casi si trasforma da alfiere a semplice corifeo o persino a vassallo della vittima (e della parte civile)».

Nel tuo libro Giustizia mediatica descrivi il legame sempre più stretto tra narrazione pubblica, emozioni collettive e processo. Quanto il protagonismo assunto dalla vittima è figlio della società della comunicazione e del processo mediatico? E quanto questa dinamica rischia di incidere sulla presunzione di innocenza e sull’imparzialità del giudizio?
«Il legame tra populismo vittimario e spettacolarizzazione mediatica della giustizia penale è evidente, ed è fortissimo. La vittima, con la sua straordinaria carica emotigena ed ansiogena, è naturalmente incline alla rappresentazione teatrale dei media, e ciò non solo nei casi di criminalità cruenta o di violenza di genere. Da un lato, con la sua presenza dolente, offre uno straordinario canovaccio sul quale si può dispiegare una narrazione sempre emotivamente toccante. Dall’altro, la drammaturgia vittimaria è sempre coinvolgente, chiama gli spettatori ad empatizzare e identificarsi con la vittima. Quindi una rappresentazione scenica toccante e coinvolgente, che protagonizza gli spettatori: la presenza dolente, rimproverante e colpevolizzante della vittima esaspera l’urgenza del giudizio, e la necessità di individuare in modo “veloce e frugale” un capro espiatorio, trasformando gli spettatori in giudici, come in un gioco di società a cui tutti possono partecipare. E così il processo mediatico diventa una liturgia di solidarizzazione con la vittima, amplificato dalla “televisione del dolore”, alla ricerca ossessiva di un colpevole, spesso a prescindere da concrete responsabilità e colpe individuali».

Tornando alla recente modifica costituzionale, i sostenitori della riforma insistono sul carattere simbolico della modifica costituzionale. Ma i simboli, soprattutto in Costituzione, sono davvero neutri? Quali effetti potrebbe produrre, nel tempo, l’affiancamento della tutela della vittima al diritto inviolabile di difesa previsto dall’articolo 24?
«La modifica non è affatto neutra, anche perché ratifica nella Costituzione formale una presenza sempre più accentuata della vittima già da tempo penetrata – come accennato – nella “Costituzione materiale”.
Come si sa, le norme costituzionali non sono monadi, e la Costituzione è un “parallelogramma di forze” dove tutti i principi, i diritti e i valori sono costantemente immersi in un confronto sistemico e sollecitati da un reciproco bilanciamento. Ora che la “tutela delle vittime” è stata iscritta nel perimetro dell’art. 24 Cost., viene naturale chiedersi che conseguenze ciò determinerà anzitutto sul diritto di difesa: dovremo pensare che esso possa essere bilanciato con la tutela delle vittime, o magari riconosciuto solo “a condizione che” non pregiudichi tale tutela?
Ovviamente sarebbe una prospettiva non solo inquietante ma disastrosa, oltre che evidentemente incompatibile con l’inviolabilità di cui gode il diritto di difesa. Ma purtroppo sappiamo che con questo scenario la stessa Corte costituzionale si è già misurata, nel caso Regeni, quando si confrontavano il diritto all’accertamento giudiziale in capo alla vittima, e le garanzie di partecipazione al procedimento dell’imputato: e tutti ricordiamo quale fu ritenuto prevalente, tra questi valori.
È agevole prevedere ulteriori possibili slittamenti, favoriti dalla modifica costituzionale: penso al tema mai sopito dei famigerati “obblighi costituzionali di tutela penale”, penso a interpretazioni espansive della legge penale orientate al bisogno di tutela della vittima, ma penso anche alle inquietudini di certa dottrina nordamericana, spintasi sino a riconoscere alla vittima non solo il diritto alla verità e alla giustizia, ma persino il diritto alla punizione del reo (il right to punishment). Un rovesciamento epistemologico del diritto penale liberale, dove la pena aspira a divenire una obbligazione di risultato di cui la vittima è il primo titolare».

Da sempre il diritto penale liberale cerca un equilibrio tra la comprensibile domanda di giustizia della vittima e la necessità di preservare le garanzie proprie dello Stato di diritto. Quale dovrebbe essere, oggi, questo punto di equilibrio? E quale rischio corre una democrazia quando la giustizia penale viene chiamata sempre più spesso a soddisfare bisogni di riconoscimento, aspettative sociali e domande di punizione?«
È un equilibrio indubbiamente problematico, inevitabilmente precario e forse sempre insoddisfacente. Per cercare di rintracciarlo, si deve sempre muovere da una duplice considerazione: che la vittima – come accennato – può essere riconosciuta tale solo all’esito di un processo che abbia accertato fatti e responsabilità, e che la sua presenza non modifica il fatto che durante il processo la parte debole e vulnerabile resta l’imputato, il quale va protetto dalle spinte irrazionali ed emotive che l’attuale gigantismo della vittima fomenta.
Consapevoli che la vittima debba restare al centro della domanda di giustizia, ma che una giustizia che metta al centro del processo la vittima vede profondamente alterati i propri equilibri, riempendosi di istanze irrazionali ed emotive, e inclinando pericolosamente verso un modello di giustizia sempre più orientato al cieco appagamento di urgenze punitive puramente vendicative, e sempre meno votato alla protezione delle garanzie e dei diritti dell’imputato».

*Avvocato e Presidente della Camera Penale di Catanzaro

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