
di Sandro Cavaliere
Sommario. 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite. 2. I termini del contrasto interpretativo. 3. L’unitarietà dell’istituto e la pienezza della cognizione. 4. Il controllo volontario nel sistema progressivo delle misure non ablative. 5. L’impresa incontaminata e la funzione propria della misura. 6. Il fatto nuovo e la tutela su due versanti. 7. Il raccordo con la giurisprudenza costituzionale. 8. Notazioni conclusive.
1.La questione rimessa alle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 22 dell’11 dicembre 2025, depositata l’8 giugno 2026, hanno risolto uno dei contrasti più delicati in tema di misure di prevenzione patrimoniale, quello relativo all’ampiezza della cognizione spettante al giudice della prevenzione quando il controllo giudiziario sia richiesto, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall’impresa destinataria di un’informazione antimafia interdittiva impugnata in sede amministrativa.[1]
Il dubbio era se quel giudice debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa, e rigettare l’istanza ove l’infiltrazione non emerga, oppure se il suo scrutinio debba fermarsi a una prognosi di recuperabilità dell’impresa, sul presupposto dell’accertamento già operato dal Prefetto.
La questione rimessa alle Sezioni Unite non è soltanto processuale, né riguarda il mero riparto di attribuzioni tra giudice ordinario, Prefetto e giudice amministrativo. Essa investe, più in profondità, la natura stessa del controllo giudiziario volontario e il suo inserimento nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca. La riforma del 2017 ha infatti segnato il passaggio da una logica esclusivamente ablativa a una logica progressiva, nella quale l’intervento statuale non mira sempre alla sottrazione dell’azienda al titolare, ma può tradursi in forme graduate di affiancamento, tutoraggio, prescrizione e riallineamento dell’impresa al mercato sano.[2] In questa prospettiva, il controllo giudiziario volontario si presenta come un istituto di confine, che da un lato presuppone l’interdittiva antimafia e la sua impugnazione e dall’altro resta pur sempre una misura di prevenzione giurisdizionale, non riducibile a un rimedio cautelare contro gli effetti economici del provvedimento prefettizio.[3]
Conviene anticipare sin d’ora la chiave di lettura della pronuncia. Il controllo volontario non è un rimedio difensivo contro l’interdittiva, ma una misura di prevenzione che vive del medesimo presupposto di pericolosità del controllo prescrittivo, sicché l’impresa realmente risanata ne resta esclusa e va tutelata su un piano diverso da quello della prevenzione patrimoniale.
2.I termini del contrasto interpretativo
La rimessione era stata disposta dalla Sesta Sezione con ordinanza del 30 aprile 2025, che dava conto di due indirizzi tra loro inconciliabili. Per il primo, la verifica del giudice della prevenzione ha la stessa ampiezza che le compete quando la misura è chiesta dalla parte pubblica o disposta d’ufficio, e investe perciò anche il pericolo concreto di infiltrazione. In questa prospettiva l’impresa si vede respingere la richiesta sia quando residui una condizione di agevolazione, sia quando manchi del tutto un rapporto con l’organizzazione criminale.[4]
Per il secondo indirizzo la cognizione muta a seconda della parte richiedente. Trattandosi di istanza privata, il giudice non potrebbe ignorare l’accertamento già compiuto in sede prefettizia e dovrebbe arrestarsi alla valutazione prognostica sull’occasionalità dell’agevolazione. Di qui la conclusione, condivisa dalla stessa Sezione rimettente, secondo cui sarebbe irragionevole precludere l’accesso alla misura proprio all’impresa rispetto alla quale il pericolo venga reputato inesistente.[5]
L’alternativa interpretativa era dunque netta. Nel primo indirizzo, poi recepito dalle Sezioni Unite, l’interdittiva prefettizia non esaurisce il thema decidendum del giudice della prevenzione, ma ne rappresenta soltanto il presupposto esterno, quello che legittima la domanda dell’impresa senza sostituirsi all’accertamento giudiziale sui presupposti propri della misura. Nel secondo indirizzo, invece, l’accertamento prefettizio assumeva il valore di dato tendenzialmente intangibile, sicché il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare se l’impresa fosse bonificabile. La posta in gioco è evidente. Nel primo caso il controllo volontario conserva la propria natura di misura di prevenzione; nel secondo degrada a strumento di continuità aziendale, funzionale a paralizzare temporaneamente l’interdittiva nelle more del giudizio amministrativo.[6]
La scelta delle Sezioni Unite è nel senso della piena cognizione del giudice ordinario. La domanda privata ex art. 34-bis, comma 6, non modifica i presupposti sostanziali dell’istituto, sicché occorre pur sempre verificare il carattere occasionale dell’agevolazione, la sua attualità e la sua suscettibilità di emenda mediante il controllo. L’assenza assoluta di infiltrazione non è quindi una ragione per ammettere l’impresa al controllo, ma la ragione che ne impone il rigetto, perché priva la misura del suo stesso presupposto di prevenzione.[7]
3.L’unitarietà dell’istituto e la pienezza della cognizione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo indirizzo. Il punto di partenza è la natura unitaria del controllo giudiziario, che resta misura di prevenzione patrimoniale anche nella forma volontaria. La tesi che fa del comma 6 dell’art. 34-bis una fattispecie autonoma, ancorata al solo binomio interdittiva-impugnazione, è stata respinta tanto sul piano testuale quanto su quello sistematico. Il richiamo ai «presupposti» perderebbe ogni funzione se riferito alla mera esistenza del provvedimento prefettizio e alla pendenza del gravame, perché non farebbe che ripetere quanto il comma già dice. Acquista senso, invece, solo se inteso a ribadire l’unitarietà dell’istituto e l’identità del suo oggetto rispetto al controllo cosiddetto prescrittivo del comma 1, in coerenza con il canone dell’art. 12 preleggi.[8]
Al tribunale della prevenzione spetta dunque un sindacato pieno e autonomo, non vincolato alla valutazione del Prefetto, che non costituisce un «substrato intangibile» della decisione giudiziaria. Il giudice deve verificare, secondo la scansione propria dell’istituto, che il bene non sia nella disponibilità diretta o indiretta di soggetti pericolosi e che l’eventuale relazione agevolatrice abbia carattere meramente occasionale; solo all’esito positivo di questo duplice riscontro ha senso la prognosi favorevole di bonificabilità. La verifica non guarda soltanto al futuro, alla stima cioè delle possibilità di risanamento, ma comprende la dimensione storica e attuale del rischio. Occasionalità dell’agevolazione ed emendabilità si tengono insieme, in un giudizio unitario che muove dalla constatazione di una pericolosità ancora presente.
Questo passaggio è decisivo perché impedisce di separare artificialmente il giudizio sul passato dal giudizio sul futuro. La bonificabilità non è un requisito autonomo, sganciato dall’accertamento della pericolosità, ma rappresenta lo sviluppo prognostico di una verifica preliminare. Prima occorre stabilire se l’impresa sia ancora esposta a un rischio di agevolazione mafiosa; solo dopo ha senso domandarsi se quel rischio sia occasionale e reversibile, governabile mediante prescrizioni. Diversamente, il controllo giudiziario diventerebbe una misura “vuota”, applicata a un soggetto che non presenta alcun bisogno di risanamento.[9]
La pericolosità dell’ente, in questa prospettiva, non coincide con una qualità ontologica della società, ma con una relazione, e cioè con il rapporto, più o meno intenso e più o meno persistente, tra l’impresa agevolante e il contesto criminale agevolato. Perciò il giudice deve verificare non solo se nel passato vi siano stati contatti, rapporti o condizionamenti, ma soprattutto se vi sia il rischio che tali rapporti si protraggano o si riproducano nel futuro. È questo rischio prospettico, e non la mera storia dell’impresa, a giustificare l’intervento pubblico di prevenzione.[10]
Coerentemente, il principio di diritto è formulato nel senso che «il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo all’impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa».
4.Il controllo volontario nel sistema progressivo delle misure non ablative
La soluzione delle Sezioni Unite si comprende appieno se collocata nella scala progressiva degli strumenti di prevenzione patrimoniale. Nei casi di contiguità più intensa, l’art. 34 d.lgs. n. 159/2011 consente l’amministrazione giudiziaria, cioè uno spossessamento gestorio temporaneo e selettivo, finalizzato a rimuovere le situazioni di fatto e di diritto che hanno favorito l’agevolazione. Nei casi di agevolazione meno intensa, occasionale ma ancora pericolosa, l’art. 34-bis prevede il controllo giudiziario, che non sottrae la gestione ai titolari ma la sottopone a prescrizioni, obblighi informativi e controllo dell’amministratore giudiziario.[11]
A questa progressività giurisdizionale si affianca, sul versante amministrativo, la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, che consente al Prefetto, nei casi di agevolazione occasionale, di prescrivere misure organizzative e di compliance senza adottare immediatamente l’interdittiva. Il sistema, dunque, non conosce più soltanto la coppia sequestro-confisca, ma una pluralità di risposte proporzionate, dall’amministrazione giudiziaria per le contaminazioni più spesse al controllo giudiziario per le agevolazioni occasionali ancora attuali, fino alla prevenzione collaborativa per le situazioni amministrativamente governabili. In questo quadro la posizione dell’impresa del tutto incontaminata si chiarisce sin d’ora. Essa resta fuori dal controllo non perché priva di tutela, ma perché estranea al presupposto funzionale della misura, che è la presenza di un’agevolazione da rimuovere.[12]
5.L’impresa incontaminata e la funzione propria della misura
Il punto più delicato, e insieme l’argomento migliore a favore dell’indirizzo poi disatteso, riguarda la sorte dell’impresa realmente risanata, quella i cui rapporti con ambienti mafiosi siano ormai cessati. Negato il controllo per difetto di pericolo, essa resta esposta agli effetti incapacitanti dell’interdittiva, in primo luogo alla preclusione dei rapporti con la pubblica amministrazione, mentre l’impresa soltanto occasionalmente compromessa, ammessa alla misura, ottiene la sospensione di quegli effetti ai sensi dell’art. 34-bis, comma 7.[13] L’orientamento non condiviso traeva da qui un paradosso, quello di una disparità di trattamento a danno dei soggetti meno permeabili, e ne ricavava la doverosità dell’accesso alla misura proprio dove l’infiltrazione manchi, in nome della continuità aziendale.[14]
La Corte ha sciolto il nodo in modo diverso, senza estendere la misura all’impresa incontaminata. Ha escluso, piuttosto, che la continuità aziendale possa fungere da presupposto autonomo del controllo. L’esigenza di assicurare la prosecuzione dell’attività entra nel bilanciamento solo quando vi siano un soggetto pericoloso e un rischio di condizionamento criminale. Dove quel condizionamento non c’è, non vi è nulla da bilanciare e nessuna misura di prevenzione da applicare; e se pure la si applicasse, servirebbe alla sola funzione, anomala, di rimediare a un supposto difetto di coordinamento tra giudizio di prevenzione e giudizio amministrativo. Il controllo giudiziario, in altri termini, non protegge la continuità delle imprese sane, ma presuppone la pericolosità del destinatario. Applicarlo a chi pericoloso non è, significherebbe bonificare ciò che non ha bisogno di alcuna bonifica.
Il punto è particolarmente delicato perché l’impresa non contaminata può trovarsi nella situazione paradossale di ricevere una decisione favorevole sul piano sostanziale, vale a dire l’accertamento dell’assenza di pericolo, ma sfavorevole sul piano degli effetti immediati, poiché il rigetto del controllo non determina automaticamente la caducazione dell’interdittiva. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, questo inconveniente non può essere risolto snaturando il controllo giudiziario. Una misura di prevenzione patrimoniale, proprio perché incide su diritti fondamentali dell’impresa, deve essere giustificata da un pericolo attuale, sicché in difetto di pericolo l’intervento giudiziale non sarebbe proporzionato, ma eccedente rispetto alla sua funzione.[15]
In tal modo la Corte evita che il controllo volontario diventi un rimedio surrettizio contro l’interdittiva. La tutela dell’impresa sana deve essere ricercata nel procedimento amministrativo di aggiornamento e nel giudizio amministrativo, non nell’applicazione artificiosa di una misura pensata per le imprese occasionalmente agevolatrici. Il controllo giudiziario non è una camera di compensazione tra Prefetto e giudice amministrativo, ma uno strumento di bonifica aziendale, idoneo a sospendere gli effetti dell’interdittiva solo quando esista una realtà imprenditoriale da risanare e non quando il giudice accerti che non vi è alcuna contaminazione da rimuovere.
6.Il fatto nuovo e la tutela su due versanti
Resta da capire dove l’impresa risanata trovi la tutela che il diniego del controllo le toglie. La Corte la individua su due versanti, entrambi esterni al giudizio di prevenzione. Per un verso, il provvedimento che nega l’accesso al controllo per insussistenza del pericolo non è un semplice rigetto, perché integra un fatto nuovo, una sopravvenienza rispetto alla situazione esistente quando l’interdittiva fu adottata. Di essa il Prefetto, d’ufficio o su sollecitazione dell’interessato, deve tenere conto in sede di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, con possibile rilascio di informazione liberatoria.[16] Per altro verso, all’impresa in bonis resta la tutela cautelare davanti al giudice amministrativo, dove può chiedere, anche ai sensi dell’art. 58 cod. proc. amm., la sospensione dell’interdittiva nel giudizio di impugnazione. La tutela, in definitiva, non scompare; si distribuisce su due percorsi distinti.
La categoria del “fatto nuovo” costituisce allora il vero raccordo tra giudizio di prevenzione, procedimento prefettizio e processo amministrativo. Il rigetto del controllo per insussistenza del pericolo non equivale a un annullamento dell’interdittiva, ma introduce nel sistema un accertamento sopravvenuto che il Prefetto non può ignorare. L’aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 diventa perciò il luogo nel quale la valutazione del tribunale della prevenzione deve essere presa in considerazione, con un onere motivazionale tanto più intenso quanto più ampia sia stata la piattaforma probatoria e contraddittoria esaminata dal giudice ordinario.[17]
Rimane, però, un problema di effettività. Se l’aggiornamento prefettizio non interviene tempestivamente, l’impresa reputata non pericolosa dal giudice della prevenzione continua a subire gli effetti dell’interdittiva sino alla nuova determinazione amministrativa o sino alla decisione cautelare del giudice amministrativo. Il sistema costruito dalle Sezioni Unite è coerente sul piano dogmatico, ma esige tempi rapidi e motivazioni effettive sul piano amministrativo, perché in difetto il “fatto nuovo” rischia di tradursi in una tutela soltanto differita, incapace di proteggere nell’immediato la continuità aziendale dell’impresa non contaminata.
7.Il raccordo con la giurisprudenza costituzionale
Questo impianto trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2025, alla quale le Sezioni Unite si raccordano espressamente. La Consulta ha qualificato il controllo giudiziario come misura di prevenzione giudiziaria patrimoniale, applicabile d’ufficio o su domanda dell’operatore economico, senza distinguere tra forma prescrittiva e forma volontaria, e ne ha ribadito il presupposto dell’agevolazione occasionale, valutata in chiave dinamica, per le sue possibilità di evoluzione. Soprattutto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, nella parte in cui non estendeva la sospensione degli effetti dell’interdittiva, in caso di esito positivo del controllo, fino alla definizione del procedimento di aggiornamento. In tal modo l’esito della misura è stato ricondotto a un fatto sopravvenuto rilevante per il riesame dell’autorità amministrativa.[18] Le Sezioni Unite ne estendono la logica al diniego, anch’esso ricondotto alla sopravvenienza che impone al Prefetto una rivalutazione tempestiva e motivata, ferma restando la sua piena discrezionalità sul perdurare del rischio.
Letta in questa luce, la pronuncia non segna una chiusura verso l’impresa, ma una razionalizzazione dei piani di tutela. La Corte costituzionale, intervenendo sull’art. 34-bis, comma 7, ha valorizzato l’esito positivo del controllo quale sopravvenienza idonea a imporre il riesame prefettizio; le Sezioni Unite compiono un passaggio ulteriore, affermando che anche il diniego per insussistenza del pericolo è una sopravvenienza qualificata. In entrambi i casi, però, il giudice della prevenzione non sostituisce il Prefetto, ma gli offre un dato nuovo, formatosi in contraddittorio, che l’amministrazione è tenuta a valutare in modo serio e motivato.[19]
Si conferma, così, l’autonomia parallela dei giudizi. Il Prefetto valuta il rischio infiltrativo in chiave amministrativa e preventiva; il giudice amministrativo controlla la legittimità dell’interdittiva; il tribunale della prevenzione valuta se vi siano i presupposti per applicare una misura giurisdizionale di bonifica. Non c’è pregiudizialità necessaria, ma vi deve essere coordinamento funzionale, perché decisioni reciprocamente ignorate produrrebbero proprio quell’irrazionalità che il sistema progressivo delle misure non ablative mira a evitare.
8.Notazioni conclusive
La soluzione è tecnicamente solida e attenta al dato costituzionale. Tiene fermo il ruolo di garanzia del giudizio di prevenzione, libera il giudice ordinario dalla soggezione all’accertamento prefettizio, evita una lettura che di fatto cancellerebbe il comma 6 dell’art. 34-bis e restituisce all’autorità amministrativa la valutazione che le spetta. Ricondurre l’esigenza di continuità al solo perimetro della pericolosità, inoltre, ricompone la coerenza del sistema, perché conferma che la misura di prevenzione si giustifica con il pericolo e non con la tutela dell’impresa in quanto tale.
Restano, però, dubbi sull’effettività concreta di quella tutela, che per l’impresa incontaminata è differita e rimessa alle decisioni di altri. Nel frattempo, l’interdittiva continua a produrre i suoi effetti. L’aggiornamento ex art. 91, comma 5, non segue automaticamente al diniego; il rigetto del controllo, privo per espressa indicazione di efficacia vincolante, vale come elemento da considerare e non come accertamento liberatorio; la stessa sospensione cautelare in sede amministrativa resta eventuale. Lo iato tra il diniego della misura e la nuova determinazione del Prefetto rischia così di comprimere di fatto e nell’immediato proprio quella continuità che la decisione dichiara di voler preservare. E la qualificazione delle due posizioni come oggettivamente diverse non cancella del tutto l’asimmetria di fondo, dal momento che è il soggetto meno pericoloso a doversi attivare e ad attendere l’esito.
Sul piano operativo la pronuncia impone di rivedere le strategie difensive. Quando il pericolo è davvero assente, il controllo giudiziario volontario non sembrerebbe più la strada principale per neutralizzare l’interdittiva, e la difesa dell’impresa in bonis va indirizzata anzitutto sul versante amministrativo, con la tempestiva richiesta di sospensione e con la sollecitazione dell’aggiornamento prefettizio, da far valere proprio alla luce del diniego come sopravvenienza. All’art. 34-bis, comma 6, resta affidato il presidio del solo spazio intermedio, quello dell’agevolazione occasionale ed emendabile, dove soltanto la prevenzione patrimoniale conserva la sua ragione.
Da ciò discende una conseguenza pratica rilevante. La domanda di controllo giudiziario volontario non potrà più essere costruita come una richiesta meramente difensiva di sospensione dell’interdittiva, ma dovrà presentarsi come un vero progetto di bonifica. L’impresa dovrà allegare non solo l’impugnazione del provvedimento prefettizio, ma anche elementi idonei a dimostrare che l’eventuale agevolazione è occasionale, che non vi è disponibilità diretta o indiretta da parte di soggetti pericolosi e che esiste un percorso concreto di riallineamento. Diventano allora centrali il rafforzamento del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, la revisione delle procedure di selezione di clienti, fornitori e subappaltatori, la tracciabilità dei flussi finanziari, la verifica reputazionale della filiera, l’aggiornamento dell’organismo di vigilanza e l’introduzione di presidi effettivi di compliance antimafia.[20]
Sul piano difensivo occorre allora distinguere due scenari. Se l’impresa sostiene di essere del tutto incontaminata, la strada principale è l’impugnazione dell’interdittiva, la richiesta cautelare al giudice amministrativo e l’istanza di aggiornamento prefettizio, valorizzando l’eventuale rigetto del controllo come fatto nuovo. Se invece l’impresa riconosce l’esistenza di un rischio marginale ed episodico, suscettibile di rimozione, la domanda ex art. 34-bis, comma 6, deve essere accompagnata da un piano di risanamento credibile e verificabile, proporzionato all’entità del rischio. In questa seconda ipotesi il controllo giudiziario conserva la propria funzione, che non è salvare l’impresa in quanto tale, ma salvare l’impresa suscettibile di bonifica perché segnata da una contaminazione occasionale e governabile.[21]
In definitiva, la pronuncia delle Sezioni Unite rende più rigoroso l’accesso al controllo volontario e, al tempo stesso, ne chiarisce la funzione. L’impresa sana non deve essere sottoposta a controllo; l’impresa stabilmente o gravemente infiltrata non può essere curata con una misura leggera; l’impresa occasionalmente agevolatrice rappresenta invece il destinatario naturale del controllo giudiziario. È in questa zona intermedia, e non nella pretesa di trasformare la misura in uno scudo contro l’interdittiva, che si gioca la capacità del sistema di tenere distinti repressione, prevenzione e recupero dell’attività economica.
*Dottore Commercialista e Revisore Legale
[1] Cass. pen., Sez. Un., 11 dicembre 2025, n. 22 (dep. 8 giugno 2026), ric. AL.MI. Ambiente s.r.l., est. Silvestri.
[2] Sul sistema progressivo delle misure di prevenzione patrimoniali non ablative e sulla funzione emendativa di amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario, v. Brescia G., Cavaliere S., Mottura G., Amministrazione e controllo giudiziario. Prevenzione e bonifica dell’infiltrazione mafiosa nelle imprese, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, Introduzione e cap. 3, ove si sottolinea che tali misure mirano al recupero della realtà aziendale alla libera concorrenza attraverso un percorso di riallineamento, e non necessariamente alla definitiva recisione del rapporto proprietario.
[3] Sul controllo giudiziario volontario quale “istituto cerniera” tra tutela dell’ordine pubblico, libertà di iniziativa economica e diritto di proprietà dell’impresa destinataria dell’interdittiva, v. Brescia G., Cavaliere S., Mottura G., Amministrazione e controllo giudiziario. Prevenzione e bonifica dell’infiltrazione mafiosa nelle imprese, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, cap. 3; nonché Cass. pen., Sez. Un., n. 22/2026, cit.
[4] Nel senso della pienezza cognitiva, indirizzo poi recepito dalle Sezioni Unite, Cass. pen., Sez. I, 23 novembre 2022 (dep. 2023), n. 15156, M&M Servizi s.r.l., non mass.; Sez. I, 11 dicembre 2024 (dep. 2025), n. 5514, Edil San Marco s.r.l., non mass. sul punto; Sez. V, 19 novembre 2024 (dep. 2025), n. 7090, Fra.Ra.Fer. di Restivo F. e Co. s.a.s., rv. 287660-01 e rv. 287660-02; Sez. I, 9 novembre 2022 (dep. 2023), n. 10578, Edil P&P s.a.s., non mass. sul punto; Sez. II, 20 maggio 2021, n. 22083, Imprecoge s.r.l., rv. 281450-01; Sez. V, 17 dicembre 2020 (dep. 2021), n. 13388, Società Costruzioni s.r.l., rv. 280851-01; Sez. V, 6 novembre 2020, n. 34856, Biessemme s.r.l., rv. 279982-01.
[5] Per l’indirizzo disatteso, Cass. pen., Sez. VI, 17 settembre 2024, n. 42983, Furino Ecologia s.r.l., rv. 287866-02; Sez. VI, 17 settembre 2024, n. 41799, Na.Ro.Mi. s.r.l., non mass.; Sez. VI, 4 luglio 2024, n. 32482, Società Restivo s.r.l., rv. 286859-01, non mass. sul punto; Sez. VI, 6 aprile 2023, n. 22395, C.L.P. Sviluppo Industriale s.p.a., non mass.; Sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168, Gruppo Samir Global Service s.r.l., rv. 281834-02; Sez. VI, 9 giugno 2021, n. 27704, Società coop. a r.l. Gli Angeli, rv. 281822-01; Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122, Gandolfi, rv. 280906-02; Sez. VI, 14 ottobre 2020 (dep. 2021), n. 1590, Senesi, rv. 280341-01.
[6] Aceto A., L’interdittiva antimafia impugnata non impedisce il rigetto del controllo giudiziario dell’impresa, 17 giugno 2026, ricostruisce il contrasto tra l’orientamento che considerava intangibile il pericolo accertato dal Prefetto e quello che riconosceva al tribunale di prevenzione pieni poteri cognitivi.
[7] Cass. pen., Sez. Un., n. 22/2026, cit., afferma che i presupposti del controllo giudiziario volontario coincidono con quelli del controllo prescrittivo, non bastando l’interdittiva impugnata e occorrendo anche l’accertamento di un pericolo attuale di agevolazione occasionale.
[8] Sul punto, diffusamente, la motivazione ai §§ 22 e 23 della parte Considerato in diritto.
[9] Sul nesso inscindibile tra accertamento del pericolo, occasionalità dell’agevolazione e prognosi di bonificabilità, v. Cass. pen., Sez. Un., n. 22/2026, cit.; Aceto A., op. cit., secondo cui la dimensione prospettica del controllo è lo sviluppo logico e non scindibile dell’accertamento del pericolo.
[10] La sentenza delle Sezioni Unite sottolinea che, nelle misure di bonifica aziendale, la pericolosità dell’ente deve essere declinata in chiave relazionale e prognostica, poiché ciò che rileva è il rischio che la funzione agevolatrice dell’impresa verso contesti criminali persista nel futuro.
[11] Sulla distinzione tra amministrazione giudiziaria ex art. 34 e controllo giudiziario ex art. 34-bis, e sulla logica di minore invasività del controllo rispetto allo spossessamento gestorio, v. Brescia G., Cavaliere S., Mottura G., Amministrazione e controllo giudiziario. Prevenzione e bonifica dell’infiltrazione mafiosa nelle imprese, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, capp. 2 e 3; Aceto A., op. cit.
[12] Sulla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis e sui problemi di coordinamento con il controllo giudiziario, v. Amministrazione e controllo giudiziario, cap. 4, par. 2; Cass. pen., Sez. Un., n. 22/2026, cit.
[13] «Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei successivi cinque anni» (comma così modificato dall’art. 47, comma 1, lett. c), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233). Sul comma, da ultimo, Corte cost., n. 109 del 2025, richiamata al § 7 e in nota 18.
[14] L’argomento della disparità di trattamento è esaminato e disatteso ai §§ 16 e 19 della parte Considerato in diritto.
[15] L’argomento è coerente con il principio di proporzionalità richiamato dalle Sezioni Unite, per cui l’intervento di prevenzione è legittimo solo se necessario a neutralizzare un pericolo attuale di agevolazione occasionale, mentre in assenza di pericolo l’applicazione della misura sarebbe priva di base funzionale.
[16] Sull’obbligo prefettizio di aggiornamento, Cons. Stato, 15 marzo 2024, n. 2515; 10 marzo 2025, n. 1937; 23 dicembre 2024, n. 10340. Sulla qualificazione dell’esito del controllo quale sopravvenienza rilevante, Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2022 (dep. 2023), nn. 7-8.
[17] Sul diniego del controllo per insussistenza del pericolo quale fatto nuovo rilevante ai fini dell’aggiornamento prefettizio, v. Cass. pen., Sez. Un., n. 22/2026, cit.; Aceto A., op. cit.; Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2022, nn. 7-8; Corte cost., n. 109 del 2025.
[18] Corte cost., n. 109 del 2025, che ha definito il controllo giudiziario quale misura di prevenzione giudiziaria patrimoniale, senza distinzione tra forma prescrittiva e volontaria, e ne ha ribadito il presupposto dell’agevolazione occasionale, dichiarando altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte relativa alla durata della sospensione degli effetti dell’interdittiva. Sulla natura provvisoria della misura prefettizia, Corte cost., n. 57 del 2020.
[19] Corte cost., n. 109 del 2025; Cass. pen., Sez. Un., n. 22/2026, cit. La prima valorizza l’esito positivo del controllo ai fini dell’aggiornamento prefettizio; la seconda estende la medesima logica al diniego fondato sull’assenza del pericolo.
[20] Sul ruolo del modello 231, dell’organismo di vigilanza, della compliance e dei presidi interni nei percorsi di risanamento aziendale, vv. Brescia G., Cavaliere S., Mottura G., Amministrazione e controllo giudiziario. Prevenzione e bonifica dell’infiltrazione mafiosa nelle imprese, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024,cap. 4, par. 3; nonché i casi applicativi richiamati nel volume in tema di revisione dei modelli organizzativi, rafforzamento dei controlli interni e qualificazione dei fornitori.
[21] La distinzione operativa tra impresa incontaminata, impresa stabilmente infiltrata e impresa occasionalmente agevolatrice costituisce la ricaduta pratica del principio affermato da Cass. pen., Sez. Un., n. 22/2026, cit.
