Esecuzione Penale

RISTRETTI IN AGOSTO: DENTRO IL CARCERE, PER GUARDARE OLTRE LE MURA

Il Direttivo – Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora”*– “Ristretti in agosto” è l’iniziativa promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dall’Osservatorio Carcere Nazionale che, ormai da diversi anni, coinvolge le Camere Penali territoriali, chiamate nel mese di agosto a entrare negli istituti penitenziari italiani. Non è casuale la scelta del mese di agosto. Alle difficoltà ordinarie della detenzione si aggiungono le temperature elevate, che rendono ancora più pesanti le condizioni di vita all’interno degli istituti. Entrare in carcere significa, dunque, esprimere vicinanza alle persone detenute, ma anche mantenere alta l’attenzione sociale e politica su quella che oggi è una vera emergenza penitenziaria. Il 20 agosto, all’Istituto penitenziario “Ugo Caridi” di Catanzaro, una delegazione di circa venti avvocati, tra componenti del Direttivo e dell’Osservatorio Carcere territoriale, oltre ad alcuni soci della Camera Penale, ha effettuato la visita nell’ambito dell’iniziativa. Alla delegazione si sono uniti anche il Presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco e la Vicesindaca Giusy Iemma, a testimonianza di un’attenzione istituzionale che riteniamo importante.   Un’emergenza che riguarda tutti La capacità ricettiva effettiva degli istituti penitenziari italiani è oggi di circa 45.000 posti, mentre le persone detenute sono oltre 65.000: più di 20.000 persone oltre la reale capacità del sistema. Anche Catanzaro, che storicamente non ha conosciuto particolari problemi di sovraffollamento, oggi si trova a fronteggiare una situazione di forte criticità. L’Istituto “Ugo Caridi” ha una capacità ricettiva effettiva di circa 600 posti, anche a causa delle aree interessate da lavori di manutenzione, mentre le persone detenute sono circa 715: oltre cento in più rispetto alla reale capacità dell’istituto. Siamo così tornati a livelli di sovraffollamento che ricordano quelli che, nel 2013, portarono la Corte europea dei diritti dell’uomo a condannare l’Italia per le condizioni inumane e degradanti cui erano sottoposte le persone detenute. È il risultato di una politica securitaria che da quarant’anni sembra seguire la stessa ricetta: più reati, più aggravanti, più pene, più carcere. Ma questa politica ci ha davvero reso più sicuri? Basta entrare in un carcere per comprendere che la risposta non può essere semplicemente sì. Nelle nostre carceri troviamo in larga parte persone tossicodipendenti, persone con problemi psichiatrici, persone in condizioni di povertà e marginalità, stranieri privi di adeguate reti sociali e familiari. Persone fragili, spesso disperate, alle quali la società non ha saputo offrire una risposta diversa da quella penale. Il risultato è stato quello di criminalizzare la disperazione e affrontare con la leva penale problemi che avrebbero bisogno di risposte sociali, sanitarie ed educative. Il carcere rischia così di trasformarsi da luogo destinato a custodire chi ha commesso un reato in una discarica sociale, nella quale vengono concentrate le fragilità che la società non riesce o non vuole affrontare. Se nelle carceri scarichiamo soprattutto le fragilità sociali, psichiche ed economiche del nostro tempo, non stiamo costruendo più sicurezza: stiamo semplicemente spostando il problema, rendendolo invisibile.   Meno reati, più paura C’è poi un altro paradosso che non può essere ignorato: mentre i dati ci dicono che negli ultimi quarant’anni i reati sono progressivamente diminuiti, è aumentata la percezione sociale dell’insicurezza. Mentre diminuiscono i reati, aumenta la paura del crimine. È il risultato di una narrazione securitaria fatta di slogan, emergenze e semplificazioni, che finisce per rappresentare una realtà diversa da quella che emerge dalle statistiche. Una narrazione che alimenta la paura e produce consenso, ma che rischia di allontanarci dai principi dello Stato costituzionale di diritto. È il rischio di quella transizione che autorevoli studiosi hanno definito dall’età dei diritti all’età dei poteri: in nome della sicurezza, comprimere progressivamente le garanzie e considerare i diritti un ostacolo anziché il limite necessario al potere. Ma chi conosce il carcere sa che dietro gli slogan ci sono persone. Calamandrei diceva che per parlare del carcere bisogna averlo visto. Filippo Turati, dopo averlo visto, lo definì nel 1904 il “cimitero dei vivi”. È un’espressione che conserva una drammatica attualità. Abbiamo abolito la pena di morte, ma nelle carceri continua a esistere una forma di morte per pena: nei suicidi, nei numerosi tentativi di suicidio sventati dagli operatori, nella sofferenza psichica di chi non riesce a reggere il peso della detenzione. E soprattutto nel sovraffollamento, che costringe uomini e donne a vivere stipati in pochi metri quadrati, privandoli non soltanto della libertà, che è la pena, ma anche della dignità, che non può esserlo.   La realtà dell’Ugo Caridi La nostra visita ci ha consentito di verificare concretamente questa realtà, ma anche di incontrare esperienze positive che meritano di essere valorizzate. Ci sono attività lavorative e trattamentali importanti, dalla pasticceria alla falegnameria, in fase di riapertura, fino ai progetti “Colore Dentro” e “La Vigna”. Ci sono corsi professionali nel settore dell’edilizia, convenzioni con le Università e una nuova biblioteca, funzionante e gestita anche con il coinvolgimento di un detenuto. Sono segnali importanti, perché dimostrano che il carcere può essere luogo di formazione, responsabilizzazione e costruzione di percorsi di reinserimento. Vi sono inoltre interventi concreti che migliorano le condizioni di vita, come la sostituzione dei materassi, le nuove televisioni e la ristrutturazione di diversi padiglioni e laboratori, con ulteriori lavori già programmati. Anche la stanza dell’affettività è stata attivata, sebbene sia ancora poco utilizzata. Accanto a ciò che funziona, tuttavia, restano criticità che non possono essere ignorate. La prima è il sovraffollamento: circa 715 detenuti a fronte di una capacità effettiva di circa 600 posti. Particolarmente delicata è la situazione della salute mentale. Nell’istituto sono circa 150 le persone con problematiche psichiatriche, di cui circa 70 gravi, a fronte di soli 13 posti per l’osservazione. È un altro paradosso del nostro tempo: il disagio mentale viene sempre più spesso scaricato sul carcere e sugli operatori penitenziari. Ma la cella non può essere il luogo di cura di una persona affetta da una patologia psichiatrica. Servono risposte sanitarie e terapeutiche, non la leva penitenziaria. Restano inoltre criticità nelle condizioni materiali. Il caldo viene affrontato con ventilatori e con un frigorifero per ciascuna sezione, che ospita circa 40 detenuti. In alcune sezioni sono state segnalate carenze nell’acqua

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LE REGOLE DELLA CACCIA & L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Francesco Petrelli*– > Scarica l’articolo L’intelligenza artificiale irrompe sulla scena quando l’idea stessa di scienza, della scienza come aletheia, entra in crisi. Negli anni ’50 la scienza non è più assunta come verità assoluta e oggettiva, bensì solo come metodo. Alla scienza come risultato della ricerca viene progressivamente sostituita la scienza come metodo della ricerca trasformando la conoscenza scientifica in un percorso di conoscenza. Ma se in quegli anni la scienza diviene “metodo”, l’intelligenza artificiale si attesta, di converso, come una forma di verità “senza metodo” nel senso che ne accettiamo il risultato senza poter accedere alla sua chiave. Si tratta di un ribaltamento di paradigma che apre un orizzonte contradditorio nel quale le forme classiche della conoscenza vengono di fatto contestate proprio nella loro base concettuale che attribuiva alla controllabilità del risultato (operata attraverso il controllo del metodo) valore distintivo della scienza e della conoscenza moderna.  Si tratta di una modificazione sulla quale vi è molto da riflettere e che nel campo giudiziario assume le forme inquietanti di un vero e proprio ribaltamento di senso. Nel nostro sistema giudiziario continentale, infatti, la decisione non è un “verdetto” immotivato ma discende dai criteri di valutazione di colui che decide e quindi da decisioni motivate nelle quali il giudice indica non solo le prove utilizzate ma anche e soprattutto “i criteri di valutazione della prova adottati”. Tutto ciò tuttavia implica che esistano, prima ancora che condivise regole di giudizio, strumenti epistemologici capaci di spiegare come si sia giunti ad un qualche risultato da sottoporre a quel giudizio. Possiamo infatti valutare se una prova raggiunga un determinato standard (oltre ogni ragionevole dubbio) solo se saremo in grado di comprendere come si sia giunti da A a B, attraverso quali regole di esperienza o quale legge scientifica di copertura. Tuttavia, a ben vedere, l’AI operando l’indagine con i suoi opachi strumenti algoritmici non è in grado di svelarci quali siano i suoi “criteri di valutazione”. È qui che le strade del giudizio penale e della intelligenza artificiale sembrano separarsi in maniera problematica. La questione è tutt’altro che teorica ed impatta direttamente la nostra vita di cittadini se è vero che l’intelligenza artificiale implementa giorno dopo giorno gli strumenti della polizia giudiziaria, così che le indeclinabili esigenze di sicurezza rischiano di emarginare progressivamente le esigenze fondamentali di uno stato di diritto trasformando le nostre democrazie in pericolose tecnocrazie. Per meglio comprendere l’attualità politica del problema occorre ricordare che il Consiglio dei Ministri ha licenziato, in primo esame preliminare, lo schema di due Decreti Legislativi attuativi della delega del Parlamento (Legge n. 132 del 2025) che introducono nuove regole proprio in materia di “utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia” e per il loro impiego “nelle indagini preliminari”. Come l’Unione delle Camere Penali ha avuto modo di rilevare, tramite il proprio Osservatorio, “l’opacità dei moderni sistemi di intelligenza artificiale rappresenta un fenomeno senza precedenti nella storia della tecnologia e costituisce la radice di molteplici rischi, soprattutto nei settori in cui la spiegazione delle decisioni si pone come un requisito indispensabile”. Tale prospettiva non sembra essere stata presa in esame dal Governo, che introducendo il nuovo art. 359 ter c.p.p. non prevede alcun presidio capace di impedire che l’attività investigativa della polizia e la conseguente utilizzazione nella fase delle indagini “possano fondarsi su sistemi algoritmici caratterizzati da opacità o comunque privi di un sufficiente livello di trasparenza e verificabilità”. Ne consegue evidentemente il rischio di “attribuire rilevanza processuale a risultati non pienamente controllabili dalle parti e dal giudice, compromettendo i principi del contraddittorio, della verificabilità della prova e, più in generale, l’intero statuto epistemologico del processo penale delineato dal codice di rito”. Se, come è stato detto, è “necessario che il giudice sia in grado almeno di valutare la validità dei metodi di cui il consulente si è servito per svolgere il suo compito”, è proprio in questa fondamentale passaggio che il vulnus si rende evidente, in quanto è la stessa “cultura dei criteri” ad essere messa in crisi. E con essa il principio di razionalità nel quale si fonda la tutela della nostra libertà.  La giustizia penale si è già trovata, nel nostro Paese, ad affrontare simili problemi. Si pensi all’utilizzo di algoritmi al fine di decrittare la messaggistica dei cd. cripto-telefonini Sky ECC. Non senza contraddizione, le Sezioni Unite hanno affermato che sebbene “la disponibilità dell’algoritmo di decriptazione è funzionale al controllo dell’affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento” tuttavia “il pericolo di alterazione dei dati non sussiste”, salvo prova contraria! Altrettanto problematico, sin dal 2018, l’utilizzo nell’ambito delle indagini preliminari del sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (SARI), capace di effettuare identificazioni forensi operate ex post. In questo caso i rischi sono connessi ai potenziali bias discriminatori in quanto l’esito dei riconoscimenti risulta fortemente condizionato dal tipo di “addestramento” subito dal sistema algoritmico, con conseguente possibilità di errore. Ma ancor più inquietante, in prospettiva, proprio a seguito della introduzione della nuova normativa, la possibile caduta dei limiti di utilizzo dei sistemi di riconoscimento di immagini Real-Time, progettato per una sorveglianza dinamica. Questo dispositivo dotato di una capillare ed indiscriminata capacità di sorveglianza, è stato sino ad oggi oggetto di un blocco da parte del Garante della Privacy proprio “in mancanza di una base giuridica specifica nel nostro ordinamento” (Parere n. 127/2021). Anche in questi casi l’opacità dei sistemi risulta totale in quanto l’architettura del software adottato è protetta da segreto industriale il che rende di fatto impossibile per un difensore contestare la metodologia di riconoscimento. Insomma, l’dea portante secondo la quale solo l’uomo può giudicare l’uomo, rischia di essere progressivamente scalzata dalla adozione di tecnologie che affondano i loro risultati in percorsi inconoscibili per la mente umana ed inaccessibili alla sua razionalità. Si tratta di una prospettiva certamente non solo non in linea con la nostra concezione di giusto processo ma anche con le più recenti normative europee. Lo stesso Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1689 (AI Act), laddove promuove la diffusione di una IA “antropocentrica

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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ TRA CARCERE E SCUOLA

di Lavinia Meo* –  SOMMARIO: 1. La cultura della legalità. 2. Carcere e scuola: spazi di giustizia a confronto. 3. “LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI A GIORNI ALTERNI”: una rilettura dell’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio. 4. «Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque, e mettetelo subito in prigione»: la percezione della narrazione della legalità vista attraverso l’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio come euristica narrativa. 5. Prospettive in ottica comparata.   1.La cultura della legalità Che cosa rende effettiva la legalità? E che cosa permette allo stato di diritto di non restare una costruzione formale, affidata unicamente a norme e apparati, ma di tradursi in una pratica condivisa, riconosciuta e sostenuta da cittadini e cittadine? Questi interrogativi aprono una riflessione che va oltre la dimensione giuridica per indagare il fondamento culturale e simbolico della legge. Parlare di cultura della legalità significa, infatti, spostare l’attenzione dalle norme ai valori e alle disposizioni interiori che rendono la legge qualcosa di vivo. Il principio di legalità costituisce uno dei cardini dello stato di diritto[1]. Esso prevede che l’esercizio del potere, in tutte le sue forme, sia sottoposto a regole generali e prestabilite, conoscibili e applicabili ugualmente per tutti. In questa prospettiva, la legge ha la funzione di disciplinare i rapporti tra cittadini, ma anche e soprattutto tra cittadini e autorità. È proprio questo elemento a segnare la differenza tra uno stato di diritto e un ordinamento fondato sulla coercizione: nello stato di diritto, anche chi governa è vincolato dalla legge, e la sua azione incontra il limite delle libertà fondamentali. Tuttavia, la sola esistenza di un sistema normativo non è sufficiente a garantire il funzionamento dello stato di diritto. Le leggi sono, per loro natura, violabili: la loro efficacia non è ontologica, ma risiede nella risposta concreta che suscitano nei soggetti a cui si rivolgono. Esse agiscono come sistema di incentivi e disincentivi, che orientano la volontà individuale prospettando le conseguenze delle proprie azioni, che sono dunque determinate non dall’astrazione della norma, ma dalla scelta concreta di tenerne conto. Eppure, proprio in questa fragilità apparente della legge si rivela la sua forza: essa funziona perché entra a far parte del processo decisionale degli individui, orientandone aspettative, valutazioni e comportamenti. In questo senso, essa costituisce una garanzia concreta dei limiti che pone non tanto perché sia sempre rispettata, ma perché è generalmente riconosciuta come criterio di riferimento. Il principio di legalità si completa nella dimensione del consenso. Per godere di autorità, occorre che le leggi siano percepite come legittime, e tale legittimità deriva anche dal modo in cui vengono prodotte: quando sono il risultato di processi pubblici e partecipati, vengono avvertite come espressione della volontà collettiva, anche da chi non ne condivide l’esito. Lo sapeva bene Piero Calamandrei, che con convinzione asseriva: il senso della santità della legge […] è coscienza di solidarietà civile creata dall’esercizio della libertà[2]. Le leggi vivono solo se sostenute da un consenso diffuso. Il rispetto della legge non può essere garantito esclusivamente dal controllo e dalla sanzione, ma richiede una disposizione interiore, un atteggiamento di adesione che si traduce in senso di legalità. A sua volta, esso non coincide con obbedienza cieca, né con l’accettazione acritica dell’ordine esistente; al contrario, presuppone una profonda consapevolezza del valore delle regole come strumenti di convivenza. In questa prospettiva, la legalità appare come una forma di autodisciplina collettiva, possibile solo in presenza di libertà fondamentali garantite. La legge percepita come imposizione genera resistenza o elusione, quella riconosciuta come espressione collettiva produce adesione. È su questo terreno che può innestarsi una riflessione più ampia sulla cultura della legalità. Promuovere lo stato di diritto non significa soltanto rafforzare le istituzioni, riformare i sistemi giudiziari o migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine: tutti questi interventi, pur necessari, non sono sufficienti. Senza un contesto culturale favorevole, anche le migliori riforme rischiano di rimanere fragili o di produrre effetti limitati nel tempo. Lo stato di diritto ha bisogno di un sostegno sociale diffuso, che ne riconosca il valore e lo renda praticabile nella vita quotidiana. Riconoscere il ruolo della cultura significa ammettere che le leggi non operano nel vuoto: interagiscono con sistemi di valori preesistenti, che possono sostenerle o, al contrario, svuotarle di senso. L’efficacia normativa si stima soprattutto nella misura in cui esso riesce a radicarsi nel contesto culturale di una società e a essere riconosciuto e interiorizzato come valore condiviso. Lo sviluppo dello stato di diritto richiede dunque un lavoro che vada oltre il piano istituzionale e investa i processi di socializzazione. La cultura della legalità si costruisce nel tempo, attraverso l’esperienza quotidiana degli individui all’interno di un sistema di contesti regolati: la famiglia, la scuola, il lavoro, lo spazio pubblico. È in questi ambienti che le persone apprendono – spesso in modo implicito – che cosa significhi rispettare una regola, riconoscere un’autorità legittima, rivendicare un diritto senza negare quello altrui. Sono, questi, tutti atteggiamenti che denotano la formazione di un’etica pubblica che, come indica lo storico Paul Ginsborg, risulta un processo lungo e complicato, e certamente non irreversibile. Il suo sviluppo dipenderà da una serie di fattori: dalle strutture amministrative, ossia dal grado di trasparenza delle burocrazie, dai limiti posti al potere discrezionale di queste ultime, dalla misura in cui esse sono soggette a un controllo sostanziale e non meramente formale; dalla prassi politica, ossia dalla misura in cui gli interessi e le azioni dei rappresentanti eletti dai cittadini sono codificati e controllabili; dalla cultura giuridica, ossia dalla tensione tra legge e consuetudine, per cui quello che in una nazione è considerato corruzione in un’altra può essere prassi corrente; infine, ma non certo per importanza, dai processi di educazione tanto all’interno quanto all’esterno della famiglia, grazie ai quali l’aria stessa che il cittadino respira può contenere l’ossigeno di certi valori e comportamenti anziché di altri[3]. Un ruolo centrale in questo processo è svolto dalla percezione di legittimità delle istituzioni. La legittimità non coincide con la mera legalità formale: essa riguarda il grado di fiducia

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