Esecuzione Penale

CONSIDERAZIONI SUL MERITO PRELIMINARE

    di Antonio Baudi –  1.La riforma Cartabia sul processo penale ha inteso ridurre i tempi di durata del processo penale, senza rinunciare a fondamentali garanzie, e, allo scopo di alleggerire il carico del giudizio penale, ha individuato possibili alternative al processo e alla pena carceraria. All’uopo ha inciso non solo sulle norme del processo penale, ma anche mediante interventi sul sistema penale, come quelli relativi: – alla non punibilità per particolare tenuità del fatto; – alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato: – alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, capaci di produrre significativi effetti di deflazione processuale; – e, alla fine, anche mediante le previsioni in tema di giustizia riparativa.  Nello specifico, per quel che in questa sede interessa, la riforma Cartabia, nel rispetto delle direttive contenute nella legge delega n. 134/2021 per le modifiche al codice di procedura penale, ha generalizzato il controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio in una evidente ottica di deflazione del dibattimento. Al fine di rendere operativo il controllo in limine di fondatezza dell’accusa è stata istituzionalizzata, in aggiunta alla celebrazione dell’udienza preliminare, la c.d. udienza filtro, nella prassi identificata con la celebrazione della prima udienza dinanzi al giudice monocratico. La struttura di tale nuova udienza è disciplinata dai quattro articoli inseriti nel codice di procedura penale dopo il disposto dell’art. 554, ad iniziare dal fondamentale disposto dell’art. 554-bis che, sulla base delle prescrizioni statuite dagli artt. 550. (casi di citazione diretta a giudizio), 552 (decreto di citazione a giudizio) e 553 (trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale), regola l’andamento di siffatta udienza. Nel contempo è stato riformato in maniera omogenea il criterio di giudizio, imperniato ora sulla formulazione della “ragionevole previsione di condanna” in funzione del quale sono stati riformulati: – l’art. 408, co. 1, c.p.p. in tema di richiesta di archiviazione; – l’art. 425, co. 3, c.p.p. per l’udienza preliminare; – l’art. 544-ter, co. 1, c.p.p., ove la norma è stata trasposta anche nella nuova udienza predibattimentale; – ed è stato nel contempo abrogato l’art. 125 disp. att. c.p.p. ormai inutile. Per il vero il tema del controllo sull’esercizio dell’azione penale è antico e ricorrente. Sin dal varo del nuovo codice di procedura l’introduzione dell’udienza preliminare ha costituito uno degli snodi fondamentali da cui sarebbe dipeso il funzionamento efficiente della nuova procedura. Occorre ribadire, in questa sede, che si tratta di scopo immanente nel sistema, ben chiaro sin dal tempo della vigenza della riforma del rito penale, cioè sin dal 1989. La realtà è stata ben diversa e, tolti i casi di scelta da parte dell’imputato dei riti alternativi, la funzione di filtro che il giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto svolgere ha eluso lo scopo. In linea generale, quanto ai riti alternativi, il valore dell’accusatorietà, perseguito nella disciplina del giudizio dibattimentale, avrebbe dovuto essere contenuto al massimo perché costoso e tematicamente complesso, privilegiando il legislatore le soluzioni alternative incentivate da regole premiali. Quanto poi al filtro sull’esercizio dell’azione penale, pur limitato ai processi di competenza del G.u.p., è un dato ormai evidente che lo scopo sia fallito e che tale risultato, circa il mancato funzionamento del filtro sull’esercizio dell’azione penale, integri una delle cause preminenti  dell’attuale lentezza della giustizia penale. La riforma Cartabia, come notato, ha generalizzato la funzione di verifica del controllo preliminare sull’esercizio dell’azione penale al dichiarato scopo economico e deflattivo. Il rilievo è concorde: sono trascorsi (ben) trentaquattro anni ed il legislatore si è accorto (finalmente) della eccessività del carico processuale dibattimentale e della (oggettivamente tardiva) esigenza di porvi rimedio. Ma, a mio avviso, la responsabilità, più che del legislatore, è degli orientamenti, teorico e giurisprudenziali, che sono maturati nel tempo. Per una utile comprensione della evoluzione in materia, normativa e giurisprudenziale, nonché della reale esigenza culturale sottostante, sovviene una decisione dello scrivente, adottata ai primordi della riforma. Si tratta del testo della sentenza deliberata il 6 novembre 1990, in sede di udienza preliminare e nel periodo di regime transitorio a seguito della innovativa vigenza del codice di procedura penale. Si tratta di una sentenza di non luogo a procedere in tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze che, in applicazione del disposto, all’epoca nel testo vigente, di cui all’art. 425 c.p.p., è stato riconosciuto ammissibile ai fini della rilevazione di causa estintiva del reato preclusiva del rinvio a giudizio. Se ne riporta di seguito il testo (all’epoca pubblicato sulla rivista “La giustizia penale”, 1991, III, 38 ss). Questa, la massima estratta: “Rientra nei poteri della giurisdizione preliminare di riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti e di operare il giudizio di bilanciamento con le contestate aggravanti ai fini della declaratoria di una causa estintiva del reato”. (Nella specie, è stata dichiarata la prescrizione previa dichiarazione di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le contestate aggravanti). Di seguito una sintesi dello svolgimento del processo: “In assenza di atti istruttori di particolare valenza, il processo in esame, già pendente in istruzione formale, è stato trasmesso al Procuratore della Repubblica in sede ai sensi degli artt. 242 e 258 disp. trans. del nuovo codice. Su richiesta depositata in questo ufficio in data 8 gennaio 1990 veniva fissata udienza preliminare e, all’esito della discussione veniva sollevata questione dii legittimità costituzionale dell’art. 425 C.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Era evidenziata, infatti, ingiustificata parità di trattamento, oltre che preclusione di esigenze difensive, nell’ambito delle disposizioni transitorie, tra i procedimenti proseguenti con le vecchie norme e quelli sottoposti invece al nuovo rito. La regola di rinvio a giudizio del sopravvissuto organo istruttorio era ispirata alla esigenza di economia processuale, in termini di prognosi colpevolistica. L’art. 256 disp. trans. prevede espressamente il rinvio a giudizio soltanto quando «gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all’esito della istruttoria dibattimentale, la condanna dell’imputato ed è consentito al Giudice (art. 257 disp. trans.) di “tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell’art. 69 del Codice Penale”, “ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di

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Non c’è più tempo: ora, basta!

I penalisti chiedono l’intervento della Consulta: illegalità e disumanità nelle carceri impongono il rinvio dell’esecuzione della pena. di Veronica Manca* – “Non c’è più tempo” è il refrain principale di tutte le iniziative targate Unione delle Camere Penali Italiane dall’inizio del 2024 a oggi in materia di carcere: una tra tutte le “maratone oratorie” sui territori, voluta fortemente dalla Giunta e da Osservatorio carcere e che ha trovato il suo avvio proprio dalla Camera Penale di Catanzaro, lo scorso 29 maggio. Che non ci sia più tempo per ignorare la drammatica situazione delle carceri è qualcosa di così lampante da meravigliarsi che nulla sia ancora cambiato: sono ormai 40 le vite spezzate per suicidio, con modalità esecutive atroci e tutte per impiccagioni. Una strage di Stato: un suicidio ogni tre giorni e non solo da parte dei detenuti, perché l’intollerabilità del sistema schiaccia anche le vite umane degli operatori, con più di 3 suicidi da parte di agenti della polizia penitenziaria. In breve: secondo i dati forniti dal DAP, al 31 maggio 2024, i detenuti presenti nelle carceri sono 61.547 rispetto ad una capienza regolamentare “ufficiale” di 51.241 posti disponibili su 189 strutture. Del numero complessivo, 15.609 sono persone ristrette a titolo di custodia cautelare, con 9.382 in attesa del primo giudizio, mentre 6.227 sono condannati non definitivi (un 26% del totale). Da marzo ad aprile, in un solo mese, si è registrato un aumento della popolazione carceraria di 248 unità e si sono registrati ben 12 suicidi (con un ultimo suicidio avvenuto oggi, mentre sto scrivendo, presso il carcere di Ferrara: un collaboratore di giustizia, di 56 anni). Da aprile a maggio la crescita è continuata tanto che in questi ultimi tre mesi si sono avuti più di 500 nuovi ingressi e altri. Ad oggi sono 40 i suicidi, con un suicidio avvenuto presso il CPR di Roma. La fotografia che ne esce è di una bruttezza senza precedenti: per questo, tra le numerose azioni intraprese, la Giunta, con l’Osservatorio carcere ha offerto a tutti i penalisti una riflessione sulla criticità delle norme che governano l’esecuzione della pena, ritenendo, che, ove ce ne siano i presupposti, sia doveroso investire anche la Consulta per censuare l’illegalità con cui oggi si sconta la pena detentiva, in condizioni, appunto, disumane e senza il rispetto della dignità umana (il documento, con la nota accompagnatoria, è consultabile sul sito www.camerepenali.it). Si tratta di un ragionamento complesso diretto principalmente agli avvocati, ma che può essere colto in tal senso anche dalla magistratura di sorveglianza. Le norme censurate sono gli artt. 146 e 147 del codice penale, con cui si prevedono dei meccanismi di sospensione della pena: tra questi, non è compresa la possibilità di rinviare la pena in tutti quei casi in cui non sia possibile garantire standard di sicurezza e di esecuzione della pena conforme a Costituzione. È evidente che il sovraffollamento, il numero elevato di suicidi, la mancanza di risorse materiali e di personale e l’assenza, quanto meno ad oggi, di una riforma organica deflativa in materia penitenziaria rendono il sistema una bomba ad orologeria, prossima all’esplosione e il prezzo di vite umane da pagare è troppo alto per restare fermi in attesa del legislatore. Si chiede in altri termini che venga sollevata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 146 e 147 c.p. e/o di uno di essi, a seconda della scelta argomentativa prescelta, nella misura in cui tali norme non consentono la sospensione dell’esecuzione della pena se scontata in condizioni disumane. La scelta della norma da censurare varia a seconda della forza argomentativa posta sulla centralità del concetto di dignità: se parametrato all’art. 146 c.p. è perché si sostiene, come è corretto, che la dignità non è bilanciabile con altri interessi e a fronte di una condizione di illegalità diffusa e sistemica non può residuare un margine di discrezionalità in capo al magistrato. Secondo tale impostazione è possibile immaginare anche nel nostro ordinamento un sistema detentivo basato sul c.d. “numero chiuso”, proprio e tipico dei Paesi del Nord oppure, anche se per via giurisprudenziale, di alcuni Stati membri degli Stati Uniti d’America, come per la California: al raggiungimento della capienza massima regolamentare scatterebbe l’obbligo di sospendere la pena. Seguendo, invece, l’altra norma di cui all’art. 147 c.p. si pone l’accento sul fatto che, per quanto il giudizio possa dirsi oggettivo, sia sempre e comunque necessario l’intervento del giudice il quale è chiamato a valutare anche i diversi profili soggettivi o altre soluzioni alternative. Secondo, quindi, un ragionamento altrettanto corretto, ma più equilibrato e rispondente a esigenze di bilanciamento, si attribuisce in ogni caso la scelta finale al magistrato di sorveglianza che, pur in una valutazione discrezionale, dovrà valutare criteri oggettivi inerenti, ad esempio, le condizioni della struttura, delle sezioni, delle celle, delle attività di trattamento, dello spazio per il pernottamento, delle condizioni igieniche, ecc., secondo quanto peraltro, previsto a livello generale dalla Corte europea nel caso Muršić c. Croazia. In entrambi i casi, si chiede alla Consulta di intervenire sulle norme, quali strumenti a chiusura di un sistema detentivo che dovrebbe operare nelle condizioni fisiologiche, mentre per i casi di patologia, come quelli di un sovraffollamento esasperante, con norme a carattere straordinario. In entrambi i casi, inoltre, i principi della Costituzione interessati sono quelli dell’art. 3, 13, co. 3 e 4, 27, co. 3, 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU. La via delle riforme è senza dubbio quella più auspicata e anche tale documento può contribuire a dare nuova linfa al dibattito fornendo al legislatore delle proposte che, in altri Paesi, vicini a noi, come la Francia o la Spagna sono diventate realtà: la Francia, che soffre, in egual misura di sovraffollamento, prevede la possibilità di rinviare, a determinate condizioni, l’esecuzione in tutti quei casi di superamento del limite massimo di detenuti e sulla base di un vaglio giurisdizionale. È vero che la questione, da noi, era già stata esaminata dalla Consulta, con sent. n. 279/2013, ma è altrettanto vero che oggi le carceri italiane

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UNA PIOGGIA DI SUICIDI IN CARCERE E UN SILENZIO SENZA DIGNITÀ

In questi giorni, ma possiamo ben dire in queste ore, si sono verificati gli ultimi suicidi carcerari. Il loro numero non conta più anche in ragione del fatto che molti sono stati salvati in extremis; altri sono solo feriti; altri ancora, purtroppo, stanno aspettando il momento giusto… L’universo carcerario italiano rivela tutta la sua fragilità colpevole. Allignato su scarti, debolezze, ipocrisie. Il legislatore non inizia alcun serio percorso di rivalutazione di molte condizioni che potrebbero disinnescare questa bomba ad orologeria. Gli orologi, infatti, servono per misurare il tempo che ci separa dalla prossima morte tra le sbarre. Abbiamo il dovere di denunziare i temi più scottanti di questa tragica questione che coinvolge addirittura  l’essenza stessa della civiltà del nostro Paese. Non si può restare anni in carcere in attesa di una decisione; non si può attendere la fissazione di un appello cautelare per mesi e mesi; non si può concepire più un sistema che ha deliberatamente disconosciuto la riforma della custodia cautelare (un tempo era da intendersi quale carcerazione preventiva e tale, purtroppo, è rimasta). Non si è voluto comprendere che la maggior parte degli imputati dovrebbe attendere agli arresti domiciliari la fine del giudizio. Presso i lavori preparatorii della Riforma si era rimarcato il concetto della residualità della misura intramuraria (quando ogni altra misura risultasse inidonea). Ebbene, questa regola civile viene ignorata, derisa, vilipesa, da applicazioni e interpretazioni quotidiane che ne fanno scempio. Oggi, ad esempio, ci sono imputati che hanno confessato, che hanno ottenuto le attenuanti generiche dal Giudicante (dunque con un giudizio prognostico positivo); che hanno trovato un immobile lontano anche dalla propria regione per potere sopravvivere; che hanno chiesto di essere controllati (agli arresti domestici) con un braccialetto elettronico… Ebbene no: poco importa se non ci siano in concreto esigenze cautelari di sorta. Poco o nulla importa tutto ciò. Egli “DEVE” restare in carcere. E con lui pure chi spesso versa in condizioni di salute preoccupanti. Questi casi accrescono il numero dei disperati dietro le sbarre. Uno Stato che non si fa carico di tutto ciò non è uno Stato vero e proprio ma una accozzaglia di insensibilità. Il lavoro carcerario è difficilissimo e non tutti possono accedervi; il sotto-organico di tutti gli agenti, funzionari, medici, assistenti, deputati ad assistere quegli uomini che si sono imbattuti nell’ iniziativa punitiva dello Stato, moltiplica le distonie. Quasi tutte le strutture sono vecchie, non funzionanti, obsolete. Una edilizia da ripensare tout court.  Una magistratura di sorveglianza sovente poco attrezzata. Un oceano di adempimenti burocratici (spesso tardivi) soffoca la ricerca di soluzioni adeguate ad ogni singolo caso. Siamo giunti al tempo in cui, purtroppo, non c’è più tempo. Il detenuto viene spesso collocato lontano dalla regione di provenienza e questo accresce l’angoscia, la frustrazione, la preoccupazione del recluso. I servizi sociali andrebbero potenziati. Le comunicazioni con i familiari e con i difensori andrebbero rafforzate e disciplinate con prospettive moderne e recuperative. L’orizzonte politico, su tutto ciò, è muto; incapace di esprimersi, a meno che non sia coinvolto.  Una sola cosa è certa;  l’uomo entrò in custodia presso lo Stato ma ne uscì fuori (da una custodia). Morto. Noi chiediamo a gran voce che si compiano tutti gli accertamenti possibili per giungere alla verità su responsabilità, omissioni, forzature; e ciò per ogni singolo suicidio. Che si metta mano, finalmente, ad un riordino ragionato delle fattispecie produttive di detenzione. Si mettano in condizione di funzionare i servizi clinici e quelli sociali.  L’orologio continua a ticchettare; è il solo rumore percepibile; perché il silenzio di chi dovrebbe dire è assoluto; è il silenzio ipocrita di chi dovrebbe parlare, forte e chiaro, affinché ogni uomo sia giustamente rispettato e non già gettato via come un rifiuto. Ebbene, questo silenzio è inaccettabile, ingiustificabile.   Dobbiamo ricordare che il tema dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario dei Penalisti Italiani 2024 faceva espresso riferimento alla odierna scottante tematica. Il 20 marzo l’astensione nazionale indetta dall’UCPI comprende tutto ciò e vuole fare uscire dall’ombra quel carcere oscuro di cui oggi parliamo con amarezza e contestuali propositi di impegno. Da domani, fino alla prossima notte dei tempi. Se non verrà scongiurata.   Catania, marzo 2024 A cura del Direttivo della Camera Penale di Catania “Serafino Famà”

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SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO E MORTE PER PENA

  di Orlando Sapia – L’esecuzione penale nel corso degli ultimi decenni si è caratterizzata per il patologico fenomeno del sovraffollamento carcerario che ha portato lo Stato italiano ad essere condannato dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in svariati procedimenti, aventi ad oggetto richieste di indennizzo per trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, sino ad arrivare alla sentenza c.d. pilota emessa nel procedimento tra Torreggiani + altri contro Italia che, oltre agli indennizzi, ha imposto allo Stato di realizzare un’apposita azione legislativa al fine di consentire una deflazione della popolazione carceraria, così da garantire le condizioni essenziali per il rispetto dei diritti umani, tra le quali la disponibilità di almeno tre metri quadri per soggetto detenuto all’interno delle camere di detenzione. Sull’onda della sentenza CEDU sono stati adottati provvedimenti di natura legislativa al fine di evitare l’accesso al circuito dell’esecuzione penale, in senso stretto, di coloro i quali siano coinvolti nelle fasi di indagine e processuale. In questo senso si segnala la L. n. 67/2014 che ha introdotto l’istituto della messa alla prova, art. 168 bis c.p., anche per gli adulti, nei reati di competenza del tribunale monocratico, e la possibilità di declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, art. 131 bis c.p., per alcune fattispecie di reato che non destano un grande allarme sociale. Sempre sotto il profilo legislativo, con il D.L. n. 146 del 2013, convertito dalla L. n. 10 del 2014, è stata istituita la liberazione anticipata speciale che ha, temporaneamente, innalzato la detrazione pena da quarantacinque a settantacinque i giorni, per ogni semestre di buona condotta, così da favorire una più rapida diminuzione della popolazione detenuta. Al fine di fronteggiare le problematiche causate dal sovraffollamento e, così, non incorrere in violazione dei diritti umani, conseguenti alla scarsità degli spazi a disposizione per ogni soggetto detenuto, è stata introdotta con la circolare 14/07/2013 del DAP la sorveglianza dinamica che ha permesso ai soggetti detenuti, in media e bassa sicurezza, di poter vivere gli istituti di pena al di fuori delle camere di detenzione per almeno otto ore al giorno, fino ad un massimo di quattordici, in  modo da rendere più dignitosa l’esecuzione penale in un’ottica di rilancio dell’attività trattamentale.     Purtroppo, oggi, ad oltre dieci anni di distanza dalla storica pronuncia e dagli interventi legislativi/amministrativi che ne sono seguiti, la situazione all’interno degli istituti di pena continua ad essere allarmante, essendo il sovraffollamento carcerario una costante della realtà penitenziaria. Attualmente il numero dei detenuti ha superato le 60.000 unità e, con un aumento mensile di circa 400 detenuti, in breve tempo raggiungerà la soglia di criticità che valse la condanna da parte della Corte EDU nell’anno 2013.[1] La cronicità del sovraffollamento penitenziario è la diretta conseguenza di due fattori che congiuntamente sono all’origine del drammatico paradosso per cui lo Stato italiano, nell’esercizio del potere punitivo, dimostra di non avere quella civiltà che vorrebbe insegnare a chi viola i precetti penali. La prima causa è la riforma dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto. Trattasi a tutti gli effetti di un “frutto avvelenato” che la Prima Repubblica ha dato in lascito alla Seconda. Difatti, fu proprio al termine della X Legislatura, che venne promulgata la Legge Costituzionale n.1 del 06/03/1992. A seguito di questa riforma costituzionale è stato disposto che la legge di amnistia/indulto debba essere deliberata a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascun ramo del Parlamento, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Maggioranza così elevata non sono richieste nemmeno per la deliberazione definitiva delle leggi costituzionali, con il paradosso che sarebbe più facile modificare la normativa relativa alla produzione giuridica che approvare la fonte di produzione, ovverosia la legge di clemenza[2]. Da allora si è avuta solo la legge sull’indulto del 2006, causa di forti tensioni all’interno di quell’esecutivo che di lì a poco fu sfiduciato dal Parlamento. L’altro fattore è la pervicace attuazione di politiche securitarie che producono il sistematico aumento degli edittali di pena, la continua creazione di fattispecie di reato e il proliferare di condizioni ostative alla concessione di misure alternative. La promulgazione di “pacchetti sicurezza” è tanto costante quanto immotivata, sotto il profilo di quella che è la funzionalità denunciata ufficialmente, visto il costante calo degli indici di commissione di reati che si è riscontrato nel corso degli ultimi anni. È al contrario direttamente proporzionale alla raccolta del consenso elettorale, essendo attualmente sotto un profilo di finanza pubblica meno oneroso l’affermazione di un generico, quanto imprecisato, diritto alla sicurezza, rivolto alla “pancia” del paese, piuttosto che garantire la sicurezza dei diritti sociali, che trovano la loro diretta legittimazione nella Carta Costituzionale. Se a questo si aggiunge un utilizzo eccessivo della leva cautelare, tanto da riguardare in maniera tutt’altro che occasionale anche soggetti che all’esito di lunghi iter processuali sono poi assolti, ne consegue che oggi è molto più facile entrare in carcere ed è altrettanto più difficile uscirne.[3] Sotto quest’ultimo profilo, si evidenzia la frequenza sistemica degli errori giudiziari. Le cifre sono importanti, quasi mille errori giudiziari all’anno negli ultimi trenta anni. Dal 1991 al 31 dicembre 2022 i casi sono stati 30.778: in media, poco più di 961 ogni anno. Il tutto per una spesa complessiva dello Stato, tra indennizzi e risarcimenti veri e propri, pari a 932 milioni 937 mila euro.[4] Si ritiene che la soglia di fisiologico errore sia stata ampiamente superata. I detenuti negli istituti di pena, che per lo più appartengono alla fascia dei soggetti economicamente in stato di povertà e spesso sono di origine meridionale o migranti, con frequenza oramai drammatica decidono di togliersi la vita, piuttosto che soffrire una detenzione che si connota per un insopportabile, quanto illegittimo, surplus di afflittività. Dall’inizio dell’anno, in poco più di tre mesi, sono trentadue i soggetti in stato di detenzione che hanno deciso per il suicidio, uno ogni tre giorni.[5] È oggi urgente che il legislatore e il suo alter ego la politica trovino il coraggio di fare ricorso agli

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Laboratorio di pasticceria presso la casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro

La Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora” sostiene il progetto avviato dalla società cooperativa Mani in Libertà, con la partnership della Direzione della Casa Circondariale di Catanzaro, del locale Ufficio Esecuzione Penale Esterna, di Promidea e delle associazioni Liberamente ed Amici con il cuore che hanno aderito ad un bando indetto da Fondazione con il Sud, teso alla formazione professionale e all’assunzione dei detenuti. L’iniziativa ha determinato nel corso del 2020 l’avvio di un laboratorio artigianale di pasticceria, che utilizza il marchio Dolci(C)reati”, si è subito distinto per la bontà dei prodotti dolciari, preparati attribuendo prevalenza alla qualità delle materie prime e alla professionalità dei pasticcieri, rappresentando per gli interessati una straordinaria forma di riscatto e di recupero sociale anche attraverso il reinserimento nel mondo del lavoro. Sebbene si tratti di una piccola realtà, il laboratorio attivo all’interno della Casa Circondariale ha le potenzialità per affermarsi come una pasticceria di eccellenza meritoria di sostegno e solidarietà. Queste le ragioni che hanno determinato la Camera penale territoriale, da sempre sensibile al tema del recupero e del reinserimento sociale dei detenuti, ad avviare interlocuzioni con l’imprenditoria, le associazioni, gli enti pubblici, quelli privati, la scuola, i professionisti e la comunità, per favorire la diffusione della produzione, la conoscenza del progetto, il suo sostegno e più in generale per sensibilizzare verso i temi del recupero sociale dei cittadini condannati. In occasione del Natale abbiamo significativamente contribuito alla vendita dei panettoni riscontrando un’importante risposta dei soggetti coinvolti, rendendo così possibile la stabilizzazione del rapporto di lavoro di uno dei pasticcieri. Il nostro impegno rimane immutato e crediamo di poter conseguire altri traguardi anche grazie alla generosità, all’interesse ed al sostegno dimostrato da alcuni imprenditori della città per un progetto che, al pari di altri sul territorio nazionale, consolida l’idea dell’attuazione della risocializzazione dei cittadini condannati attraverso la formazione professionale ed il reinserimento nel mondo del lavoro. Catanzaro 25.3.2024 Responsabili dell’Osservatorio carcere ed esecuzione penale Avv. Pietro Mancuso Avv. Vincenzo Galeota Il Presidente Del Consiglio Direttivo Avv. Francesco  Iacopino   RASSEGNA STAMPA https://shorturl.at/lquWZ https://shorturl.at/wIVZ1  

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L’INARRESTABILE DERIVA DELLE INGIUSTE DETENZIONI

  di Francesco Iacopino –  La vicenda giudiziaria di Beniamino Zuncheddu ha scosso la coscienza collettiva. Arrestato a 27 anni per una “strage” mai commessa, ha sopportato per 33 interminabili anni l’ingiusta privazione della sua libertà, dei suoi sogni e della sua stessa vita, consumata per metà negli angusti spazi di un istituto di pena. Un caso eclatante di mala giustizia, tutt’altro che isolato. Il caso Zuncheddu – lo sanno bene gli addetti ai lavori – rappresenta purtroppo la punta dell’iceberg del fenomeno ben più ampio e diffuso dell’errore giudiziario, nel cui genus si inquadra la inarrestabile species dell’ingiusta detenzione, costituita dal carcere preventivo, in misura cautelare somministrata ad alte dosi nei confronti di chi si trovi catapultato nel tritacarne giudiziario del nostro Paese, in attesa di un giudizio. Come sempre, la nuda aritmetica è idonea a offrirci una prima, efficace, rappresentazione fotografica del fenomeno. E le immagini sono allarmanti. Negli ultimi trent’anni sono state detenute ingiustamente circa 30.000 persone, 1.000 all’anno, con una media di 3 al giorno. Lo Stato ha corrisposto quasi un miliardo di euro di indennizzo nei confronti delle vittime della (in)giustizia. Per quanto esondanti, però, i numeri sono tuttavia parziali e incapaci di restituirci l’effettiva dimensione drammatica della realtà. Vi sono tanti imputati, cautelati nel corso del processo e poi assolti nel giudizio di cognizione, che per paura o per stanchezza non se la sono sentita di avviare iniziative giudiziali contro lo Stato, finalizzate al riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione. Ancora, negli anni, molte richieste sono state respinte sistematicamente da una giurisprudenza restrittiva che ha ravvisato la “colpa” dell’arrestato, ogni qual volta questi si sia avvalso durante il processo (fosse anche nelle sole fasi iniziali) del diritto al silenzio. Con evidente contraddizione di un sistema che, con una mano, riconosce il silenzio quale espressione del diritto di difesa (nel rispetto del principio del nemo tenetur se detegere) e, con l’altra, “usa” l’esercizio di quel diritto quale circostanza ostativa al riconoscimento dell’indennizzo da parte dello Stato. Oltre al danno, la beffa. Di fronte alla drammaticità del fenomeno, dobbiamo riconoscere che il nostro tempo è contrassegnato dalla esasperazione del momento punitivo, tanto nel corso del giudizio, ove sempre maggiore è l’uso intensivo, bulimico, della leva cautelare – e, in particolare, della custodia in carcere (da tempo svuotata della sua dimensione di extrema ratio) –, quanto nella fase dell’esecuzione penale, ispirata sempre più da una logica carcerocentrica. Come ha ben scritto il sociologo e antropologo francese Didier Fassin nel suo saggio “Punire. Una passione contemporanea”, viviamo in una società punitiva che negli ultimi 40 anni è progressivamente (ri)entrata nell’era del castigo. Basti pensare che in tale forbice temporale i tassi di incarcerazione sono aumentati del 180%. È la corsa folle, inarrestabile, del moderno penale vendicativo, onnivoro, insaziabile. Ad amplificare il fenomeno punitivo, l’apparato mediatico-giudiziario, che alimenta il sovradosaggio farmacologico della penalità nel tessuto sociale, oramai assuefattosi alla terapia intensiva delle manette in un circolo vizioso che non si riesce più a spezzare. E così, in una democrazia emotiva, davanti al “Tribunale del Popolo” la sentenza sociale è emessa in modo rapido e sommario, senza l’osservanza di regole formali. In barba alla presunzione di innocenza, prescindendo dallo sviluppo del processo nella sua sede naturale si assiste alla lettura di verdetti inappellabili, con danno reputazionale incalcolabile, essendo noto a tutti che l’assoluzione emessa all’esito del giudizio ordinario se, da un lato, servirà a tenere pulita la “fedina penale”, alcuna incidenza avrà invece su quella sociale. In questo stato di cose, bisogna prendere atto che il modello pan-penalistico che si è fatto progressivamente strada negli ultimi decenni, regolando spesso con la leva penale il disagio sociale, si è rivelato fallimentare. L’eccesso di penalità non ci ha restituito maggiore sicurezza collettiva. Al contrario, ha eroso gli spazi di libertà, come ci insegnano le esperienze vissute sulla carne viva dai tanti, troppi Beniamino Zuncheddu, persone della porta accanto che hanno conosciuto il volto muscolare dello Stato. Non è possibile indagare in questa sede le molteplici cause del fenomeno. Una, però, non può essere taciuta e riguarda il fattore culturale. Bisogna riallinearsi anche nel discorso pubblico e nella ragione collettiva all’orizzonte assiologico disegnato dai nostri padri costituenti. Il diritto penale, oggi, non rappresenta più la Magna Charta del reo, il limite alla pretesa punitiva dello Stato, ma uno strumento di lotta sociale. Ecco perché l’unico argine alla deriva punitiva è il recupero dell’impegno civile in difesa dei valori non negoziabili sui quali è edificata la nostra civiltà del diritto. In tale direzione, come ci insegna Vincenzo Maiello, è necessario opporre “al moderno diritto penale di lotta, una moderna lotta per il diritto”.

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GIORNATA IN RICORDO DELLE VITTIME DELL’ERRORE GIUDIZIARIO

“Io devo andare perché voi siate liberi” – Rocco Greco (m. 27.02.2019) Prevenzione dall’errore giudiziario NELLA RICORRRENZA DEL V ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI ROCCO GRECO 27 FEBBRAIO 2019 – 27 FEBBRAIO 2024 È l’alba del 27 febbraio 2019. Rocco Greco, imprenditore di Gela, simbolo della lotta alla mafia, si toglie la vita all’interno della sua azienda, la Cosiam s.r.l., dopo aver letto l’ordinanza del Tar di Palermo con cui viene confermata una seconda interdittiva antimafia che paralizza l’impresa e, ancor più, l’Uomo. Insostenibile il peso di un sistema che, in nome dello Stato, fagocita sospette vittime compiacenti della mafia, sulla scorta di elementi la cui infondatezza è già stata conclamata dall’autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato. Un “artificio manifestamente infondato”, così si esprimeva la Suprema Corte già nel 2013 sulle calunniose propalazioni accusatorie mosse dagli estorsori di Rocco Greco nel tentativo di macchiarne l’integrità, per cui l’imprenditore è stato successivamente imputato e assolto dal processo penale, con formula piena, dall’accusa di concorso esterno e in seguito, sulle medesime circostanze, irrimediabilmente “condannato” dal sistema di prevenzione. Perché, con ogni evidenza, di condanna si tratta se si guarda alle drammatiche ripercussioni di tali misure sulla vita di chi ne viene travolto, oltre che sul tessuto economico-sociale in special modo delle aree più depresse del Paese. Purtroppo, a distanza di cinque anni, ci rendiamo conto di quanto la prevenzione patrimoniale continui a “far male” e coinvolga l’intero sistema giustizia. Ma non basta. Il recente caso di Beniamino Zuncheddu, vittima innocente dello Stato, condannato all’ergastolo per un terribile delitto e assolto dalla Corte d’Appello di Roma lo scorso 26 gennaio, all’esito del processo di revisione, dopo trentatré anni di privazione della libertà, ci impone di fermarci e riflettere dinanzi al tema, delicato e complesso, dell’errore giudiziario. Un caso emblematico di eccezionale gravità, tutt’altro che isolato. Basti pensare che dal 1992 al 2022 sono stati registrati in Italia, ogni anno, oltre 985 casi di innocenti catturati, incarcerati, e comunque privati della libertà, in forza di provvedimenti restrittivi successivamente obliterati da sentenze di assoluzione e seguiti da indennizzi per ingiusta detenzione per oltre 800 milioni di euro. Tale stato di cose, coinvolge significativamente anche la nostra regione, a lungo in cima alle classifiche. Questo dato, ci responsabilizza ancor di più, perché il tema dell’errore giudiziario non riguarda – e non può riguardare – solo l’Avvocatura, ma coinvolge tutto il Sistema giustizia, poiché unica è la funzione di tutela per i diritti: la Toga, espressione di democrazia e indipendenza. Attenzione da rivolgere in ogni sede, dentro e fuori i Palazzi di Giustizia, perché a tutti noi sta a cuore assicurare il giusto processo penale e il giusto procedimento di prevenzione, per ridurre le aree di rischio ed evitare gli inciampi e gli strappi che si consumano ogni qual volta si concretizza il dramma dell’errore giudiziario. Siamo ben consapevoli che senza uomini e mezzi, con riforme a costo zero e organici ridotti, non si può garantire una risposta soddisfacente alla crescente domanda di giustizia. Perché è inevitabile, proseguendo ostinatamente la corsa su questo binario cieco, che l’eccesso quantitativo degli affari da smaltire si riverberi sul dato qualitativo del risultato da offrire. Ma al tempo stesso siamo convinti che non possa avere diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento un sistema, come quello della prevenzione personale e patrimoniale, con un difetto d’origine che lo rende fonte inesauribile di errori giudiziari irrimediabili. Perché l’idea che la sommarietà dei procedimenti applicativi della pena del sospetto possa legittimarsi in virtù della rilevanza secondaria dei diritti incisi dal sistema della prevenzione e, cioè, il patrimonio ed il lavoro degli uomini, contrasta coi principi basilari che cementano il senso di comunità e che la Costituzione come tali riconosce nella sua prima parte. Ed è offensiva della memoria e delle sofferenze degli uomini che, come Rocco Greco, ne hanno patito le indiscriminate conseguenze. È il momento, allora, di tracciare il percorso comune della prevenzione dall’errore giudiziario. La memoria di tutte le vittime della giustizia – per ricordarne alcuni Enzo Tortora, Antonino Spanò, Daniele Barillà, Aldo Marongiu, Giuseppe Gulotta, Rocco Greco, Beniamino Zuncheddu – deve spingerci tutti a fermarci e a riflettere sullo stato di cose, diventando protagonisti di percorsi di cambiamento che possano migliorare la qualità della risposta che ogni giorno siamo chiamati a fornire a chi è in attesa di giustizia. Ecco perché tutte le Camere penali della Calabria avvertono l’esigenza di lanciare l’iniziativa del 27 febbraio prossimo e di sostenere la proposta dell’UCPI di indire una giornata nazionale in memoria delle vittime dell’errore giudiziario e delle misure di prevenzione. Ecco perché tutte le Camere penali della Calabria avvertono l’esigenza di lanciare l’iniziativa del 27 febbraio prossimo – di osservare alle ore 9:30, simultaneamente, in tutte le aule di udienza dei tribunali e delle corti di appello della Calabria, un minuto di silenzio, seguito dalla lettura del presente documento del Coordinamento regionale delle Camere penali della Calabria – e di sostenere la proposta dell’UCPI di indire una giornata nazionale in memoria delle vittime dell’errore giudiziario e delle misure di prevenzione.   Documento originale a cura del Coordinamento Camere Penali Calabresi Comunicato del 27.02.2024 LINK rassegna stampa: https://shorturl.at/nqzN5 https://shorturl.at/etX01

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“Liberi” di amare? – Breve nota alla pronuncia della Corte Costituzionale, n.10/2024, in tema di affettività in carcere.

Osservatorio Carcere – Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora” – In data 26 gennaio 2024 la Corte Costituzionale con Sentenza n. 10/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975 n. 354 per la mancata previsione di modalità per l’esercizio dell’affettività tra il detenuto ed il coniuge o il convivente. La questione sottoposta all’attenzione della Corte Costituzionale ha abbrivio dall’ordinanza di rimessione n. 2023/23 del Tribunale di Sorveglianza di Spoleto emessa a seguito del reclamo presentato da un detenuto presso la Casa Circondariale di Terni. Costui ha evidenziato di essere ristretto in esecuzione di ordine di carcerazione dal 11.07.2019 con fine pena previsto per il 10.04.2026, di non poter beneficiare, a causa di alcune infrazioni, di permessi premio di un programma di trattamento in suo favore e per tali ragioni lamentava le difficoltà nel mantenere, migliorare e ristabilire le relazioni familiari, potendo svolgere unicamente colloqui visivi con la propria compagna e con la figlia minore di anni tre. Il detenuto, invero, rappresentava che in occasione di tali colloqui non aveva modo di esercitare il proprio diritto all’affettività, non potendo usufruire di spazi adeguati ed essendovi un controllo a vista da parte del personale della Polizia Penitenziaria. Ciò determinava un serio pregiudizio per il sereno sviluppo della relazione di coppia e per la tutela del diritto alla genitorialità a cui il reclamante attribuiva particolare rilievo in funzione del futuro reinserimento sociale. Effettivamente il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto nella propria ordinanza di rimessione ha accertato che la condizione detentiva  si traduceva in un vero e proprio divieto all’esercizio dell’affettività in una dimensione riservata ed in particolare della sessualità con il partner anche perché i colloqui visivi con i familiari sono svolti con il controllo a vista del personale dell’istituto di detenzione, così come previsto dall’art. 18 comma 3 dell’ordinamento penitenziario. Previsione, quella del controllo visivo, del tutto inidonea ad assicurare l’esercizio dell’affettività, compresa la sessualità, nel rispetto della riservatezza da riconoscere anche nel contesto della detenzione carceraria. Peraltro, il Tribunale di sorveglianza di Spoleto, nel sollevare la questione di illegittimità Costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 4, 27 comma 3, 29, 30, 31, 32 e 117 comma 1 della Costituzione, ha evidenziato che già in passato la Corte Costituzionale si era occupata di analoga doglianza avanzata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze ed in tale occasione si era pronunciata dichiarandone l’inammissibilità (sentenza n. 301 del 2012) ritenendo che il diritto alla sessualità poteva essere garantito attraverso la concessione di permessi premio, ravvisando che l’esigenza prospettata era da considerare “reale e fortemente avvertita”, tanto da  invitare il Legislatore, rimasto inerte, ad intervenire, anche alla luce di indirizzi giurisprudenziali derivati dalle fonti sovranazionali. In realtà il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto nell’ordinanza di rimessione ha precisato che la circostanza di poter usufruire di permessi premio in realtà non affronta la problematica sottesa, quanto piuttosto determina uno spostamento dell’esercizio di un diritto fondamentale della persona verso l’orizzonte della premialità, che rappresenta carattere di eccezionalità rispetto al diritto alla sessualità, il cui effettivo esercizio non può essere neppure garantito con l’istituto del permesso per gravi motivi di cui all’art. 30 dell’ordinamento penitenziario, concedibile soltanto in casi stringenti ed eccezionali che non prevedono l’esercizio della sessualità. Ha rappresentato, dunque, il Tribunale di Sorveglianza che nel caso specifico l’interessato era un soggetto ristretto in media sicurezza, che non ha commesso reati che lo descrivano come collegato ad organizzazioni criminali, non era sottoposto a controllo visivo e auditivo, la sua corrispondenza non era controllata e, dunque, si è ravvisato che inibizione dei contatti intimi con la compagna non poteva incidere, aumentandolo, sul livello di sicurezza per la collettività. Alquanto diverso dall’ipotesi del detenuto sottoposto al 41-bis O.P.  per il quale le limitazioni all’esercizio del diritto all’affettività sono rese necessarie proprio per scongiurare il pericolo della veicolazione di messaggi illeciti o direttive verso l’esterno, tanto da richiedere la video registrazione dei colloqui con evidente compressione nell’esercizio della sfera di riservatezza. Consegue che l’indifferenziato divieto di svolgere colloqui intimi è da intendere in contrasto sia con la protezione della famiglia pregiudicando i rapporti di coppia, perché compromette il diritto alla genitorialità, vanifica l’attuazione effettiva del principio di rieducazione prescritto dall’art. 27 della Costituzione e contrasta con la tutela dei diritti fondamentali della persona per come riconosciuti dall’art. 8 del CEDU, secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare attuato in molti paesi europei, anche, attraverso le visite coniugali ai detenuti. D’altra parte il Tribunale di Sorveglianza  nella sua ordinanza ha denotato lo stringente contrasto con la normativa prevista dall’ordinamento penitenziario minorile che favorisce le relazioni affettive, garantendo visite prolungate in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, in grado di riprodurre, per quanto possibile un ambiente familiare, tanto da ravvisare una irragionevole disparità di trattamento tra quanto attuato negli istituti penitenziari minorili ed in quelli per gli adulti.   La valenza dell’articolato tessuto normativo, giurisprudenziale e argomentativo  espresso dal Tribunale di Sorveglianza di Spoleto è stato riconosciuto totalmente fondato, tanto da indurre la Corte Costituzionale, con una sentenza storica per il nostro Ordinamento,  a dichiarare   “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie”. Motiva al riguardo la Consulta che lo stato di detenzione non può annullare l’esercizio della libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto e che la prescrizione del controllo visivo durante lo svolgimento dei colloqui con le persone legate al detenuto da stabile relazione affettiva, si risolve in una compressione sproporzionata ed in un sacrificio irragionevole della dignità della persona in violazione dell’art. 3 della Costituzione che si ripercuote, anche, sui familiari non

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Dall’emarginazione all’inclusione anche grazie alla bontà dei panettoni prodotti dai detenuti

La Camera penale ha deciso di sostenere il progetto avviato dalla società cooperativa “Mani in Libertà”, con la partnership della  Direzione della Casa Circondariale di Catanzaro, del locale Ufficio Esecuzione Penale Esterna, di Promidea e delle associazioni Liberamente ed Amici con il cuore che hanno aderito a  un bando indetto da Fondazione con il Sud, teso alla formazione  professionale e all’assunzione dei detenuti. Tutto nasce da un sogno. Quello di un detenuto in regime di alta sorveglianza nel carcere “Ugo Caridi” di Catanzaro, con le mani, la mente e il cuore votati per la pasticceria. Gli bastavano un fornellino ed una padella per realizzare dolci straordinari. Nel 2019 arriva la svolta. Un bando di Fondazione Con il Sud, che sembra proprio “cucito” addosso al sogno di questo detenuto  e di altri detenuti raggiunti dal suo entusiasmo: così la direzione della Casa Circondariale decide di coinvolgere l’impresa sociale “Promidea” e l’associazione “Amici con il Cuore”, operativa da anni all’interno del carcere con i laboratori di arte e di riciclo, nella realizzazione di un progetto che prevede l’apertura di una vera e propria pasticceria. Si aggiungono come partner l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna e l’associazione “Liberamente”, mentre la Regione Calabria sostiene assieme a Fondazione Con il Sud i corsi di formazione in pasticceria e panificazione per un totale di 600 ore. Ma ci pensa la pandemia a fermare tutto. Il progetto continua. Ed i corsisti diventano tirocinanti La proroga del bando di Fondazione Con il Sud permette di ripartire con il progetto, e di iniziare, nell’aprile del 2021, le prime lezioni di teoria in modalità online. Gli otto detenuti corsisti, dopo aver superato le prove finali nel dicembre 2021, conquistano così l’agognato attestato spendibile su tutto il territorio nazionale e possono cominciare a mettere “le mani in pasta” come tirocinanti. Nel frattempo, grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud, e al Provveditorato si lavora alacremente per la ristrutturazione del locale all’interno del carcere da adibire a laboratorio di pasticceria. Il giorno dell’inaugurazione, il 23 febbraio 2023, è una festa per tutti: per la direttrice del carcere, Patrizia Delfino, e tutta la popolazione carceraria; per Antonietta Mannarino, presidente dell’associazione “Amici con il Cuore” capofila del progetto e i vari partner; per i docenti del corso, ma soprattutto per i detenuti che vedono concretizzarsi le loro speranze di riscatto. La cooperativa “Mani in Libertà” per un futuro lavorativo possibile Dal giorno dell’inaugurazione, gli aspiranti pasticceri non hanno mai smesso di sperimentare, inventare e utilizzare in tutti i modi possibili le attrezzature, che arredano il nuovo laboratorio all’interno del carcere, per realizzare torte, semifreddi, gelati, brioche e biscotti su richiesta. Le ordinazioni da parte delle famiglie dei detenuti, ma anche degli agenti di polizia penitenziaria, degli educatori e di quanti lavorano all’interno della struttura, non si fanno attendere, e diventano sempre più numerose man mano che i pasticceri rivelano le loro incredibili doti creative e manuali. Sotto la supervisione della presidente Antonietta Mannarino, si cimentano anche nella realizzazione di dolci tipici calabresi, come la “pitta ‘nchiusa”, e nella rivisitazione del “bigiotto”, il biscotto energetico del camminatore a base di miele, fiori di lavanda ed essenza di mandarino, da distribuire ai pellegrini che ogni estate attraversano in lungo e in largo i boschi e i sentieri, alla scoperta dei luoghi storici e dei paesaggi mozzafiato della regione. Una volta concluso il progetto, per i detenuti si aprono le porte della cooperativa, dal nome benaugurante “Mani in Libertà”, appositamente fondata per far giungere i loro prodotti dolciari al di là delle mura carcerarie e per farli diventare protagonisti del proprio riscatto sociale. Il progetto si conclude, ma la cooperativa continuerà a dare seguito al loro impegno A dicembre il progetto “Dolce Lavoro” si avvia alla sua naturale conclusione, ma intanto l’attività nella pasticceria prosegue senza sosta con la produzione di panettoni artigianali di altissima qualità, in attesa di poter attivare la piattaforma online per effettuare le ordinazioni. La cooperativa, infatti, continuerà sul solco già tracciato dal progetto sostenuto da Fondazione Con il Sud, potendo contare sull’apporto incondizionato dell’istituto di pena e dell’ampia rete di enti e associazioni che sin da subito ha creduto nella bontà dell’idea progettuale. Un progetto forse non originale – non è il primo in Italia – ma che è il primo in Calabria e probabilmente l’unico a livello nazionale ad avere come destinatari detenuti di alta sicurezza e condannati “a fine pena mai”.  Per loro, forse, un futuro di libertà non sarà possibile, ma nulla potrà impedirgli di impegnarsi ogni giorno per qualcosa di utile ed appagante, che li gratifica dal punto di vista economico, ma soprattutto umano.                                                                                                                    Benedetta Garofalo Addetta stampa progetto “Dolce Lavoro” Rassegna Stampa: https://rb.gy/xf16r2 https://rb.gy/9bzx6q https://rb.gy/csjgtf https://rb.gy/cgs8ei

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L’ERGASTOLO OSTATIVO TRA DIRITTO E RAGION DI STATO

di Orlando Sapia, responsabile Osservatorio Carcere Camera Penale “Alfredo Cantàfora” di Catanzaro   ABSTRACT  1) La questione di legittimità al vaglio della corte costituzionale – 2) La costituzionalizzazione dell’ergastolo e il regime dell’ostatività- 3) Ostatività, tolleranza zero e ruolo dello stato – 4) Tra diritto penale massimo e diritto penale del nemico – 5) La giurisprudenza ed i recenti indirizzi: sent. n. 149/18 c.c. – sentenza viola cedu – sentenza n. 253 del 2019 c.c. – 6) 4 bis e circuito penitenziario differenziato  1) La questione di legittimità rimessa dalla Corte di Cassazione, I Sezione, con ordinanza del 3 Giugno 2020 alla Corte Costituzionale ha ad oggetto le disposizioni di cui agli artt. 4 bis, co.1, e 58 ter L. n. 354/ 1975 e art. 2 D.L. n. 152 del 1991 convertito in L. n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possa godere della liberazione condizionale, salvo il caso  in cui sia avvenuta la collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter della medesima legge o, in alternativa, l’accertamento dell’impossibile o inesigibile collaborazione. Visto, nel caso oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale, l’essersi formato il c.d giudicato esecutivo di segno negativo in ordine all’impossibile e/o inesigibile collaborazione, la circostanza della mancata collaborazione ha precluso il vaglio di quanto dedotto nel merito, a sostegno della richiesta di liberazione condizionale, da parte del ricorrente. Con ciò, si è elevata la presenza o meno della collaborazione a criterio, da un lato, esclusivo al fine di vagliare l’assenza di legami con l’ambiente criminale di appartenenza e, dall’altro, escludente rispetto ad altri elementi che in concreto potrebbero essere validi al fine di valutare la presenza dei sopraddetti legami criminali e, quindi, escludere la pericolosità sociale del condannato. Ne consegue che l’esistenza di preclusioni assolute alla valutazione/concessione della liberazione condizionale realizza, pur laddove vi siano progressi del condannato in termini di risocializzazione, una violazione del dettato costituzionale in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost.  La Suprema  Corte di Cassazione nell’ordinanza di rimessione, anche sulla scia della recente giurisprudenza internazionale (sentenza Corte EDU Viola/Italia) e nazionale (sentenza C.C. n. 253/19) ha ritenuto la questione di costituzionalità rilevante e non manifestamente infondata, dal momento che le vigenti disposizioni realizzano “una irragionevole compressione dei principi di individualizzazione e progressività del trattamento” che cedono il passo alle finalità di politica criminale e di difesa sociale, egemoni rispetto al principio della finalità rieducativa della pena che – come riconosciuto dalla sentenza n. 313 del 1990 – è “una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e, l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”. Ancora una volta si pone un confronto tra principi sottostanti ad istituti giuridici posti a tutela di differenti e, forse, antitetici interessi sociali, prima, e beni giuridici, dopo. Da una parte le ragioni dello Stato nell’esercizio del potere legittimo della forza, dall’altra le ragioni del cittadino nel pretendere che questo esercizio legittimo della forza non sia egemonizzato dalle esigenze di sicurezza sociale, ma trovi il suo baricentro nella funzione di rieducazione/risocializzazione della pena.   LEGGI TUTTO Ergastolo ostativo tra diritto e ragion di stato

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