Esecuzione Penale

LA CULTURA DELLA LEGALITÀ TRA CARCERE E SCUOLA

di Lavinia Meo* –  SOMMARIO: 1. La cultura della legalità. 2. Carcere e scuola: spazi di giustizia a confronto. 3. “LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI A GIORNI ALTERNI”: una rilettura dell’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio. 4. «Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque, e mettetelo subito in prigione»: la percezione della narrazione della legalità vista attraverso l’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio come euristica narrativa. 5. Prospettive in ottica comparata.   1.La cultura della legalità Che cosa rende effettiva la legalità? E che cosa permette allo stato di diritto di non restare una costruzione formale, affidata unicamente a norme e apparati, ma di tradursi in una pratica condivisa, riconosciuta e sostenuta da cittadini e cittadine? Questi interrogativi aprono una riflessione che va oltre la dimensione giuridica per indagare il fondamento culturale e simbolico della legge. Parlare di cultura della legalità significa, infatti, spostare l’attenzione dalle norme ai valori e alle disposizioni interiori che rendono la legge qualcosa di vivo. Il principio di legalità costituisce uno dei cardini dello stato di diritto[1]. Esso prevede che l’esercizio del potere, in tutte le sue forme, sia sottoposto a regole generali e prestabilite, conoscibili e applicabili ugualmente per tutti. In questa prospettiva, la legge ha la funzione di disciplinare i rapporti tra cittadini, ma anche e soprattutto tra cittadini e autorità. È proprio questo elemento a segnare la differenza tra uno stato di diritto e un ordinamento fondato sulla coercizione: nello stato di diritto, anche chi governa è vincolato dalla legge, e la sua azione incontra il limite delle libertà fondamentali. Tuttavia, la sola esistenza di un sistema normativo non è sufficiente a garantire il funzionamento dello stato di diritto. Le leggi sono, per loro natura, violabili: la loro efficacia non è ontologica, ma risiede nella risposta concreta che suscitano nei soggetti a cui si rivolgono. Esse agiscono come sistema di incentivi e disincentivi, che orientano la volontà individuale prospettando le conseguenze delle proprie azioni, che sono dunque determinate non dall’astrazione della norma, ma dalla scelta concreta di tenerne conto. Eppure, proprio in questa fragilità apparente della legge si rivela la sua forza: essa funziona perché entra a far parte del processo decisionale degli individui, orientandone aspettative, valutazioni e comportamenti. In questo senso, essa costituisce una garanzia concreta dei limiti che pone non tanto perché sia sempre rispettata, ma perché è generalmente riconosciuta come criterio di riferimento. Il principio di legalità si completa nella dimensione del consenso. Per godere di autorità, occorre che le leggi siano percepite come legittime, e tale legittimità deriva anche dal modo in cui vengono prodotte: quando sono il risultato di processi pubblici e partecipati, vengono avvertite come espressione della volontà collettiva, anche da chi non ne condivide l’esito. Lo sapeva bene Piero Calamandrei, che con convinzione asseriva: il senso della santità della legge […] è coscienza di solidarietà civile creata dall’esercizio della libertà[2]. Le leggi vivono solo se sostenute da un consenso diffuso. Il rispetto della legge non può essere garantito esclusivamente dal controllo e dalla sanzione, ma richiede una disposizione interiore, un atteggiamento di adesione che si traduce in senso di legalità. A sua volta, esso non coincide con obbedienza cieca, né con l’accettazione acritica dell’ordine esistente; al contrario, presuppone una profonda consapevolezza del valore delle regole come strumenti di convivenza. In questa prospettiva, la legalità appare come una forma di autodisciplina collettiva, possibile solo in presenza di libertà fondamentali garantite. La legge percepita come imposizione genera resistenza o elusione, quella riconosciuta come espressione collettiva produce adesione. È su questo terreno che può innestarsi una riflessione più ampia sulla cultura della legalità. Promuovere lo stato di diritto non significa soltanto rafforzare le istituzioni, riformare i sistemi giudiziari o migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine: tutti questi interventi, pur necessari, non sono sufficienti. Senza un contesto culturale favorevole, anche le migliori riforme rischiano di rimanere fragili o di produrre effetti limitati nel tempo. Lo stato di diritto ha bisogno di un sostegno sociale diffuso, che ne riconosca il valore e lo renda praticabile nella vita quotidiana. Riconoscere il ruolo della cultura significa ammettere che le leggi non operano nel vuoto: interagiscono con sistemi di valori preesistenti, che possono sostenerle o, al contrario, svuotarle di senso. L’efficacia normativa si stima soprattutto nella misura in cui esso riesce a radicarsi nel contesto culturale di una società e a essere riconosciuto e interiorizzato come valore condiviso. Lo sviluppo dello stato di diritto richiede dunque un lavoro che vada oltre il piano istituzionale e investa i processi di socializzazione. La cultura della legalità si costruisce nel tempo, attraverso l’esperienza quotidiana degli individui all’interno di un sistema di contesti regolati: la famiglia, la scuola, il lavoro, lo spazio pubblico. È in questi ambienti che le persone apprendono – spesso in modo implicito – che cosa significhi rispettare una regola, riconoscere un’autorità legittima, rivendicare un diritto senza negare quello altrui. Sono, questi, tutti atteggiamenti che denotano la formazione di un’etica pubblica che, come indica lo storico Paul Ginsborg, risulta un processo lungo e complicato, e certamente non irreversibile. Il suo sviluppo dipenderà da una serie di fattori: dalle strutture amministrative, ossia dal grado di trasparenza delle burocrazie, dai limiti posti al potere discrezionale di queste ultime, dalla misura in cui esse sono soggette a un controllo sostanziale e non meramente formale; dalla prassi politica, ossia dalla misura in cui gli interessi e le azioni dei rappresentanti eletti dai cittadini sono codificati e controllabili; dalla cultura giuridica, ossia dalla tensione tra legge e consuetudine, per cui quello che in una nazione è considerato corruzione in un’altra può essere prassi corrente; infine, ma non certo per importanza, dai processi di educazione tanto all’interno quanto all’esterno della famiglia, grazie ai quali l’aria stessa che il cittadino respira può contenere l’ossigeno di certi valori e comportamenti anziché di altri[3]. Un ruolo centrale in questo processo è svolto dalla percezione di legittimità delle istituzioni. La legittimità non coincide con la mera legalità formale: essa riguarda il grado di fiducia

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INTERVISTA AL PROFESSORE MAURO PALMA  

di Stefania Mantelli* – Mauro Palma, matematico e giurista, è stato il primo Presidente del Collegio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, co-fondatore e attuale presidente onorario dell’associazione “Antigone”, ha fatto parte e poi ha presieduto il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) del Consiglio d’Europa. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Centro di ricerca European Penological Center presso l’Università Roma Tre.  Prof. Palma, Lei ha presieduto il primo Collegio del Garante Nazionale dei detenuti, dal 2016 al 2024, attraversando tre legislature, sei governi, varie emergenze, in un clima agitato dal populismo penale e caratterizzato da continue torsioni autoritarie. In un periodo di grandi contrasti sociali e di crisi dell’istituzione carceraria, il vostro dialogo incessante col Parlamento ha sollecitato continuamente al rispetto delle garanzie e delle libertà.  Nel settembre 2025 è uscito il libro “Caro Parlamento” che raccoglie le relazioni di quegli anni e che diventerà, inevitabilmente, testimonianza viva di una gestione virtuosa dell’Ufficio del Garante dei detenuti. Ritiene che le Istituzioni abbiano saputo fare tesoro delle vostre segnalazioni e dei vostri richiami? Il nuovo Collegio ha saputo raccogliere il vostro testimone in modo proficuo? «L’Ufficio del Garante dei detenuti e delle persone private della libertà è un’istituzione che ha avuto un lungo percorso e che, prima di essere operativa, ha acquisito un’intrinseca solidità, per l’esteso dibattito che l’ha accompagnata. Del resto, non si tratta di una Istituzione isolata nel contesto internazionale. Ricordo, infatti, che il modello di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale – è ormai riconosciuto – si compone di due elementi dialoganti: una parte reattiva che agisce accertando le violazioni denunciate e che, qualora verificate, ha il compito di individuare le responsabilità e determinare le conseguenze sanzionatorie; una parte preventiva che ha il compito di monitorare con continuità e, soprattutto indipendenza, le diverse situazioni in cui la libertà personale è limitata o è del tutto privata, per individuare quelle criticità che possono evolvere verso violazioni della tutela della dignità di ogni persona ristretta, della sua incolumità psichica e fisica e dei suoi fondamentali diritti. Il compito reattivo è ovviamente affidato all’autorità giudiziaria, nelle diverse forme che l’ordinamento prevede, a seconda dei contesti; il compito preventivo è affidato a un’autorità di natura non giurisdizionale che dialoga e collabora con le autorità responsabili delle strutture di privazione della libertà e con la stessa autorità giudiziaria, poiché la reazione a quanto commesso è parte della stessa funzione preventiva. Questa premessa per ricordare che il Garante nazionale è organismo qualificato come National preventive mechanism nel contesto di un particolare Protocollo delle Nazioni Unite, ratificato dall’Italia e che è stato introdotto – dopo il dibattito di cui ho detto – anche per rispondere alla sentenza della Corte europea per i diritti umani del 2013 che aveva condannato l’Italia per violazione dell’inderogabile articolo 3 della Convenzione europea, proprio per le condizioni delle nostre carceri. Pertanto, l’istituzione ha una sua stabilità, qualunque sia il vento che, contingentemente, la stia direzionando. Questa lunga premessa sulla stabilità dell’istituzione non esclude, tuttavia, che ogni nuovo Collegio abbia il diritto di interpretare in modo proprio l’attuazione del mandato ricevuto. Restano, però, alcune criticità che non hanno aiutato la continuità di cui un’istituzione giovane avrebbe bisogno. Le sintetizzo in pochi punti, a partire da un elemento essenziale: non c’è stato alcun “passaggio di consegne” perché il Collegio insediatosi il 25 gennaio 2024 non ha mai voluto incontrare il Collegio precedente per il passaggio in quei giorni, né aveva voluto partecipare, invitato sempre, a incontri precedenti, anche informali, nel periodo intercorso tra la comunicata sua composizione e la formalizzazione della nomina. I punti di criticità possono essere, quindi, sintetizzati per titoli. Il primo è nella riduzione, in concreto a tutt’oggi, dell’ampiezza del mandato, che deve coprire tutte le forme di privazione della libertà, sia essa de iure o de facto: non è stata, infatti, avviata alcuna attività nel settore della tutela dei diritti delle persone che sono private della libertà a causa della propria salute nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura e, comunque, soggette a trattamenti sanitari obbligatori; così come nulla è stato fatto relativamente a quelle situazioni “intermedie” di ricovero assistenziale residenziale che spesso possono evolvere negativamente in forme segregative. Eppure era un lavoro a cui il precedente Collegio aveva dedicato molto tempo. Il secondo punto è nel concetto stesso di visita, come internazionalmente inteso dagli organismi di monitoraggio preventivo. In particolare, riguardo agli istituti di detenzione, per adulti e per minori, a monte di un numero positivamente ampio di visite, non risultano elementi valutativi qualificanti; quasi si sia trattato di visite annunciate, svolte in presenza di responsabili della struttura, riportate come valore numerico e soprattutto realizzate spesso in risposta a richieste: così passando da uno sguardo, capace di individuare difficoltà e di documentarsi autonomamente, a un intervento reattivo sollecitato e condotto con l’ausilio diretto dei responsabili della struttura. A questi due punti si aggiunge la perplessità dell’alto numero di personale appartenente alle Forze di Polizia – in particolare Polizia penitenziaria – che è stato dirottato verso l’Ufficio del Garante nazionale, a discapito della presenza di personale civile, nonché la scarsa capacità comunicativa con l’esterno, Parlamento incluso, che attende da quasi tre anni l’obbligatoria Relazione sulle attività svolte».    Viviamo un tempo di grave sovraffollamento carcerario che, unitamente alle condizioni fatiscenti di molti istituti di pena, concorre a determinare pene inumane e degradanti, con continue condanne da parte della Corte edu. L’Italia ha una popolazione carceraria, secondo le ultime stime del 2025 reperite, di circa 63.868 detenuti, a fronte di 51.275 posti, ma una capienza effettiva di soli 46.124 posti, con un tasso di sovraffollamento pari al 138,5%. A fronte di questi dati allarmanti, si assiste a un continuo innalzamento delle pene edittali, con creazione di nuovi reati, circostanze aggravanti speciali e un ricorso eccessivo alle ostatività, con inevitabile aumento delle custodie cautelari in carcere. Dinanzi a questo trend nella gran parte delle riforme, penso tra tutte al decreto Sicurezza 2025, vi sono alcuni aspetti di, almeno apparente, segno contrario. In questo

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LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: DALLA CRISI DEL SISTEMA PUNITIVO ALLA CURA DELLE FERITE SOCIALI

di Vittoria La Grotteria* – Nei nostri ordinamenti la visione della giustizia “tradizionale” si basa sull’idea di sanzione. Eppure, è stato dimostrato che la sanzione, intesa nei termini di “punizione” non è in grado di gestire in modo pacifico il conflitto sociale, anzi – al contrario- lo esaspera[1], tanto che all’interno dei tribunali, gli spazi in cui si pratica la giustizia, si percepisce un diffuso senso di insoddisfazione[2]. L’attuale sistema penale sanzionatorio si dimostra sempre più incapace di gestire il conflitto e di curare le ferite provocate dal reato. La crisi di un sistema penale basato sulla logica punitiva è evidente. Non resta che una domanda: come uscirne? È possibile pensare ad una giustizia diversa da quella che prevede di infliggere un dolore, ovvero la sanzione, a chi ha attuato un comportamento illecito? CRITICA AL MODELLO TRADIZIONALE DI GIUSTIZIA Prima di rispondere a questa domanda bisogna sottolineare che i limiti del modello sanzionatorio sono evidenti, in quanto all’interno di esso non sono tenuti in debita considerazione i bisogni delle persone coinvolte esprimendo una dimensione verticale ed elitaria del diritto. Può apparire un paradosso, ma i vigenti sistemi penali sono orientati a ricomporre un assetto formale di interessi non considerando le fratture sociali che il reato provoca e che attendono di essere rimarginate. Ad esempio, nel processo penale, la persona offesa rimane sullo sfondo, quasi ai margini. Lo stesso termine “vittima” ne enfatizza la dimensione sacrificale. In questa logica binaria, dove vi sono i buoni e i cattivi, non c’è spazio per ipotesi alternative che consentono di ricostruire la relazione sociale e di dare effettiva giustizia ai soggetti offesi (sia chiaro, quella dei soggetti offesi è una categoria da intendere in senso ampio, fino a ricomprendere l’intera comunità di riferimento). A riprova di ciò, l’immagine della giustizia come dea bendata che tiene la bilancia in una mano e la spada nell’altra, consente di evidenziare plasticamente i suoi limiti[3]: la bilancia riconduce la giustizia a una questione di pesi e di misure, esprimendo un’idea di corrispettività, tipica finanche della cosiddetta legge del taglione; la benda sugli occhi, che simboleggia la neutralità della giustizia, ne enfatizza la sua cecità quando, al contrario, la giustizia sostanziale impone di guardare bene la situazione che emerge dalla realtà sociale; la spada, che richiama alla violenza, rimanda ad una sorta di giustizia punitiva che presenta una dose di vendicatività poiché pretende di liberare dalla violenza infliggendo altra violenza. Anche l’istituzione carceraria assume i connotati di una vendetta sociale[4]. Foucault ha insegnato come la pena carceraria non sia meno cruenta delle pene corporali, poiché essa ha comunque a che fare con il controllo del corpo e dello spirito del condannato, quindi della sua vita e della sua morte[5]. Il potere dello Stato si fa inevitabilmente biopotere, ossia potere sulla vita. GIUSTIZIA E CONFLICT STUDIES Nei conflict studies, proprio per questa ragione, una simile giustizia è stata definita come non più sostenibile sul piano delle relazioni sociali[6]. Il processo penale non riesce a gestire il conflitto, che – com’è noto – deve essere indagato al pari dei sintomi di una malattia, con diagnosi, prognosi e terapia[7]. Il conflitto è congenito alla società, non può mai essere risolto ma solo trasformato, o trasceso[8]. Trascendere vuol dire ridefinire la situazione affinché ciò che sembrava incompatibile e bloccato si apra ad una nuova prospettiva. Anche per la giustizia si può parlare di una nuova prospettiva. La visione secondo la quale il grado di civiltà di una società si misura in base alla dolcezza della pena[9] contribuisce a fondare teoricamente una giustizia a partecipazione diretta in cui la gestione dei conflitti è affidata al confronto dialettico delle parti, valorizzando in tal modo forme di relazione che sfuggono ad un controllo dall’alto a favore di una espressività dal basso, come sostengono le tesi abolizionistiche[10]. Vale la pena richiamare la riflessione di Luigi Ferrajoli sul diritto penale minimo, cioè un diritto che sia il prodotto di un ridimensionamento quantitativo e qualitativo del diritto penale, posto a presidio della tutela dei diritti fondamentali[11]. A corollario di queste teorie, il reato non si presenta come la mera violazione di una norma giuridica, bensì quale ferita inferta alla relazione sociale che necessita di essere riparata guardando primariamente ai bisogni della persona umana[12]. Così, viene ridefinito lo stesso concetto di responsabilità riconoscendo primariamente il ruolo del contesto sociale. DALLA GIUSTIZIA ALLA CULTURA RIPARATIVA Dunque, entra in gioco il paradigma della giustizia riparativa, che assume i connotati di una giustizia trasformativa poiché intende trasformare il tessuto sociale alla radice, inaugurando nuove forme di socialità. La giustizia riparativa si caratterizza per una dimensione orizzontale, che valorizza i legami tra le persone[13]. La locuzione “Restorative Justice” nasce all’interno della riflessione giuridica anglosassone e, in genere, la dottrina è concorde nel ritenere che il primo autore ad offrirne una compiuta elaborazione teorica, sia stato Howard Zher[14]. Tuttavia, già nel 1977 Albert Eglash utilizzò l’espressione “Restorative Justice”, mentre, Barnett e Hagel, teorici della pena, iniziarono a parlare di “Restitutional Justice”[15], proponendo una interpretazione del reato in linea con la un’inedita concezione della giustizia. In realtà, più che di giustizia sarebbe meglio parlare di cultura riparativa[16]. Come insegna Zehr, dobbiamo provare a cambiare le lenti con le quali guardiamo, interpretiamo (ma Zehr direbbe: “focalizziamo”) la realtà che ci circonda. Le coordinate teoriche alla base della cultura riparativa sono il dialogo, l’ascolto empatico e la ricostruzione dei legami sociali[17]. Ma l’implementazione di una cultura riparativa richiede innanzitutto di lavorare sui processi educativi, guardando alle generazioni più giovani come testimoni ed eredi di una comunità più giusta ed inclusiva. Tale logica suggerisce uno sguardo nuovo, che si realizza anche in una nuova narrazione dei contesti giuridici e sociali. Trasformare la cultura significa innanzitutto trasformare il vocabolario e quindi il nostro modo di rapportarci con il reale, non dimenticando la forza performativa della parola, ripartendo dal concetto di comunità. Il termine comunità assume in tale ottica una forte connotazione politica. La comunità è interconnessa cioè è essa stessa responsabile del danno commesso e ogni danno nei confronti

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