Esecuzione Penale

IL FALLIMENTO DELLA PENA DETENTIVA:  LA DEVIANZA COME QUESTIONE SOCIALE E CULTURALE

di Daria Mirante Marini* –   1.  Il corto circuito tra diritto penale e realtà sociale, la crisi del sistema carcere Nei moderni sistemi penali europei, la pena detentiva è divenuta la risposta automatica, l’abitudine cieca con cui lo Stato reagisce alla devianza. Eppure, a ben guardare, il carcere non ripara, non educa e spesso non reintegra. Esso è diventato piuttosto un contenitore delle contraddizioni sociali, un grande magazzino dove finisce ciò che la collettività non sa affrontare e gestire, ovvero la povertà, la tossicodipendenza, la mancanza di istruzione e la disperazione. Le prigioni si riempiono oltre ogni limite e l’umanità che vi abita viene compressa fino a sparire. La funzione rieducativa, sancita dall’art. 27 comma 3 della Costituzione, resta lettera morta di fronte a istituzioni incapaci di garantire dignità, percorsi formativi e reinserimento.   Quando le politiche sociali falliscono, quando l’educazione non arriva, quando il lavoro manca, allora entra in scena il diritto penale, con il volto severo della legge e la promessa di ordine e sicurezza, ma dietro quella promessa si nasconde un grande inganno; infatti, la pena non guarisce ciò che la società ha ammalato, somiglia di più ad una delega impropria, ad un modo per non guardarsi allo specchio. La crescita smisurata del diritto penale racconta molto più della nostra paura che della nostra giustizia. Quando lo Stato smette di essere inclusivo e protettivo, diventa punitivo. Il carcere diventa la risposta più facile, il simbolo di una sicurezza solo apparente. La dottrina più avveduta, sulla scia del pensiero di Alessandro Baratta, ha da tempo evidenziato come il sistema penale rischi di trasformarsi in un meccanismo di riproduzione delle disuguaglianze, colpendo selettivamente le fasce più fragili e prive di voce. In quest’ottica, la devianza viene trattata come una colpa morale individuale e non come l’effetto di un fallimento collettivo, decontestualizzando la vita del reo e riducendola alla norma violata. Dietro i reati ci sono storie di povertà educativa, mancanza di lavoro, assenza di prospettive. Eppure, nel linguaggio della legge, tutto questo scompare, resta solo il numero di una cella, un fascicolo, una sentenza. Il diritto penale, decontestualizzando la vita, la riduce a norma violata, così perde la sua funzione di giustizia e si trasforma in un meccanismo di gestione della marginalità.  Il paradosso odierno risiede nel fatto che la pena detentiva, nata come extrema ratio, è divenuta la regola. Questa inversione di rotta si scontra con la brutale realtà dei numeri. Il cronico sovraffollamento degli istituti penitenziari – con tassi di presenza che, in molte strutture, superano ampiamente la capienza regolamentare, si calcola in media il 20% in più nel numero dei detenuti – trasforma la detenzione in semplice sopravvivenza, dove lo spazio fisico e mentale per la rieducazione viene eroso dalla necessità di gestire l’emergenza quotidiana. Invece di luogo di opportunità e riscatto, il carcere diviene spesso un moltiplicatore di recidiva, restituendo alla società individui ancor più marginalizzati e disumanizzati di quando vi sono entrati.   2.  Radici culturali e prospettive di riforma, oltre il paradigma della punizione Per comprendere davvero la devianza, bisogna avere il coraggio di spostare lo sguardo. Non è nei tribunali che si trovano le sue origini, ma nelle scuole, nei quartieri, nelle famiglie, nelle disuguaglianze quotidiane. Come insegnano i classici della sociologia della devianza, da Durkheim a Becker, il fenomeno deviante non è una patologia meramente individuale, ma una costruzione sociale che dipende dalle risposte che una comunità decide di dare ai comportamenti non conformi. Spesso, dietro il reato, si celano storie di assenza di alternative e di ascolto mancato. È qui che si impone un ripensamento profondo, che non può prescindere dall’evoluzione della giurisprudenza più recente. Significativi, in tal senso, sono i recenti approdi della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo. La Consulta ha scardinato la presunzione assoluta di pericolosità, affermando che la pena non può ridursi a una segregazione senza fine e senza speranza. Superare una concezione “solo muraria” della pena significa riconoscere che la sicurezza non nasce dalla mera neutralizzazione fisica del condannato, ma dalla possibilità concreta del suo reinserimento. Il diritto penale, dunque, dovrebbe tornare a essere il punto d’arrivo e non di partenza, lasciando spazio a strumenti di cura sociale come educazione, lavoro, inclusione e mediazione. Si tratta di recuperare la lezione kantiana non in un’ottica retributiva fine a sé stessa, ma nel senso di una giustizia che responsabilizza senza annientare la dignità umana. Investire in politiche sociali non è un lusso, ma la forma di prevenzione più efficace. Una società che punisce per nascondere le proprie mancanze costruisce prigioni per gli altri, ma catene per sé.   Conclusione Affidare esclusivamente al diritto penale la gestione delle fratture sociali è come tentare di spezzare una roccia con un coltellino, perché quello sforzo non solo è destinato a fallire, ma rivela la nostra incapacità di riconoscere che la devianza non nasce dal male ma dal dolore, dalla disuguaglianza, dall’assenza di legami che nessuna cella potrà mai sanare e che nessuna punizione potrà mai guarire. Superare la logica punitiva vuol dire immaginare una giustizia che non sia solo forza, ma anche compassione, immaginare uno Stato che non abbia paura di mostrarsi umano nel momento in cui decide chi punire e come farlo, perché una pena ha valore solo se riesce a trasformare e non a spezzare definitivamente chi la attraversa.  A tal proposito, appare illuminante la riflessione di Luigi Ferrajoli, che ci ricorda come la civiltà di un Paese si misuri dal grado di mitezza delle sue pene. Osserva l’Autore che l’idea di inasprire le sanzioni e costruire nuove carceri riflette una politica opposta alla ragione, dato che la popolazione detenuta è composta prevalentemente da emarginati sociali. Una politica razionale richiederebbe, invece, “oltre alla radicale messa al bando delle armi, politiche sociali, anziché politiche penali. È infatti evidente che chi è escluso dalla società civile – migranti clandestini, disoccupati – è disposto a farsi includere nelle società incivili del crimine organizzato, ben disposte a loro volta ad includerlo come manovalanza criminale. Ovviamente aumentare le pene e costruire

IL FALLIMENTO DELLA PENA DETENTIVA:  LA DEVIANZA COME QUESTIONE SOCIALE E CULTURALE Leggi tutto »

IN QUANTO DONNA?

di Michele Passione* –  TESTO SCRITTO PER AUDIZIONE DEL 21 OTTOBRE 2025 SUL DDL C. 2528, RECANTE “INTRODUZIONE DEL DELITTO DI FEMMINICIDIO E ALTRI INTERVENTI NORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E PER LA TUTELA DELLE VITTIME”, DINANZI ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Le osservazioni qui contenute fanno seguito a quelle già trasmesse alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica successivamente all’audizione svolta dal sottoscritto lo scorso 12 giugno; per ragioni di sintesi, con riferimento alle parti del ddl non emendate e/o soppresse nel corso dell’esame in sede referente, si confermano i rilievi ivi svolti[1], ai quali si aggiungeranno ulteriori riflessioni. Metodologicamente, l’intervento si asterrà dalla ricostruzione analitica del testo, anche esimendosi dalla manifestazione adesiva su alcuni aspetti della normativa, limitandosi ad evidenziare punti critici che, a parere di chi scrive, pongono dubbi di costituzionalità o, comunque, di tenuta di sistema. * * * In primo luogo, chi scrive non vuole sottrarsi al confronto con le ragioni sottese all’introduzione nel codice della nuova fattispecie di cui all’art. 577 – bis c.p., ma si intende qui ribadire un’obiezione di fondo, che prima ancora che tecnico giuridica prende le mosse da un diverso approccio al tema che ci occupa. Dovendosi ovviamente rifuggire dalla suggestione secondo la quale “i femminicidi non diminuiranno dando loro un nome, ma esisteranno”[2], giacché “il problema attuale non è certo nominare e punire il femminicidio, ma farne diminuire i numeri, evitarlo e prevenirlo con politiche strutturali, che agiscano sul piano sociale e culturale. Il piano simbolico penale non ha alcun effetto di deterrenza: la penalistica seria e sovranazionale lo dice e dimostra da anni”[3], si evidenzia piuttosto la necessità di riformare l’art. 575 c.p., sostituendo la parola “uomo” con “persona”, come si propone nel testo/appello de La società della ragione, che si allega alla presente. Vale la pena sul punto richiamare un’attenta dottrina[4] che, pur non ascrivibile in toto alle voci contrarie al ddl, ha sostenuto che “un primo passo non più rinviabile è la – solo apparentemente – semplice riformulazione dell’art. 575 c.p., capace di dare finalmente, anche se tardivamente, atto del fatto che non è più accettabile che l’espressione uomo sia la misura di tutte le cose, usata per definire l’universale: non possiamo trascurare il fatto che quell’espressione è stata introdotta nel codice penale quando l’uccisione di una donna – il femminicidio, sotto forma di delitto d’onore – era qualificata di un minore disvalore, e nello stesso contesto in cui la violenza sessuale era considerata un reato contro la morale e il buon costume, e non contro la libertà sessuale delle donne. Riscrivere l’art. 575 in modo che affermi la responsabilità penale di chiunque cagioni la morte di una persona costituisce un forte segnale semantico della necessità di decostruire, e poi diversamente ricostruire, l’universale giuridico. L’uomo è un sesso – genere, come un sesso – genere è la donna; l’uomo (particolare) non può ricomprendere e definire anche la donna, non può essere insieme il nome del particolare e dell’universale [..] una piccola riforma che non tocca la struttura del reato, né la misura della pena, che tuttavia indurrebbe a riflettere, costringendo a prendere atto di come la società sia cambiata, di come lo spazio conquistato dalle donne per se stesse abbia delegittimato ogni residuo della struttura patriarcale che le vuole subordinate”. Con similare prospettiva si era ancora affermato che[5] “il codice penale è stato costruito a partire dal punto di vista del soggetto maschile, nonostante la sua pretesa di neutralità di genere sulla base dell’aderenza a un’uguaglianza formale. Invece l’ottica di genere proprio questa neutralità contesta, e perciò lavora a decostruire la pretesa universalità di quella che è in realtà l’ottica maschile”. Non si tratta dunque, a parere di chi scrive, di negare le cause e gli effetti di una normazione che con la sua pretesa universalità disconosce l’eccedenza di genere (nelle sue declinazioni più ampie), ma piuttosto [6] di “rendere le donne” (non solo loro; inciso nostro) soggetti di giustizia, abbandonando la dimensione tradizionale dell’essere oggetti della giustizia sociale” (e penale, come qui si vorrebbe). In definitiva, la domanda che possiamo porci è ancora questa; “è davvero funzionale alla tutela della vittima di sesso femminile una fattispecie che ne consolida lo status di specialità?”[7]. Chi scrive ritiene di no, anche per quanto qui di seguito si espone. * * * Quanto all’art. 1 – Modifiche al codice penale, vanno preliminarmente confermate le critiche già mosse al testo della norma (art.577 – bis) che introduce il reato di femminicidio, pur tenendo conto delle sostanziali modifiche operate in prima lettura. Certamente apprezzabile l’eliminazione del tratto modale precedentemente previsto, laddove si sanzionava il femminicidio commesso per reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà della donna, o comunque l’espressione della sua personalità; oggi sono state introdotte nuove ipotesi, concernenti la prevaricazione, il controllo, il possesso, il dominio, o legate al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, confermandosi altresì l’illiceità della condotta come atto di limitazione delle libertà individuali. Può darsi atto che le modifiche, peraltro suggerite espressamente da un’audita[8], hanno certamente inciso sulla parte maggiormente in contrasto con il principio di tassatività, ma ciò non consente di condividere l’introduzione del reato di nuovo conio. In primo luogo, va ribadita la manifesta violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza, laddove si accorda maggior tutela (e si risponde con maggior rigore sanzionatorio) ad una donna, rispetto ad analoghe condotte poste in essere eventualmente nei confronti di qualunque altro soggetto (non solo maschile), pur teoricamente esposto alle medesime e diverse condizioni di prevaricazione, lato sensu intese, che la norma prevede. Prima ancora, appare opportuno evidenziare come la stessa scheda di lettura che accompagna il testo riformato ricordi come (pg.11) “in merito alla nozione di donna in quanto tale bisogna inoltre richiamare quanto disposto in materia di rettificazione di sesso dalla L.n.164/1982”, nonché la pedissequa sentenza della Corte costituzionale (n.143/2024), tanto da suggerire (pg.12) “alla luce delle considerazioni svolte l’opportunità di precisare l’estensione del riferimento alla persona offesa in quanto donna”.

IN QUANTO DONNA? Leggi tutto »

INGIUSTA DETENZIONE. NUMERI, EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE, CRITICITÀ DELL’ISTITUTO

 di Avvocato Alice Piperissa e Avvocato Gregorio Viscomi* – La recente pubblicazione di Benedetto Lattanzi e Valentino Maiome “INNOCENTI – LIBRO BIANCO DELL’INGIUSTA DETENZIONE IN ITALIA”, suggerisce una riflessione intorno all’istituto d’interesse proprio partendo dai numeri. Il dato quantitativo, tratto da fonti ufficiali, ha infatti il merito di perimetrare il tema oggetto di indagine, sì da coglierne le reali dinamiche. Lungi dal voler offrire una ricognizione di principi noti, è nostra intenzione, muovendo dai dati ufficiali, esplorare le cause e cercare di comprendere le ragioni che sottendono la parzialità delle risposte, finendo per individuare tre argomenti da offrire al dibattito sul tema. Il dato numerico è incontroverso. Tra il 2015 e il 2024, nel solo distretto di Catanzaro, lo Stato ha speso in riparazione per ingiusta detenzione € 47.484.795,99; secondo solo a quello reggino. A ciò si aggiunga che il distretto catanzarese è quello con la più alta percentuale di istanze riparatorie presentate e finalizzate ad ottenere adeguato indennizzo alla ingiusta detenzione subita. È di recente pubblicazione uno specifico studio svolto dall’Unione delle Camere Penali italiane edito in data 25 febbraio 2025 intitolato: “Report sui dati statistici in relazione all’applicazione delle misure cautelari, percentuali di indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p. e risarcimento danni” L’esito dell’analisi è di particolare interesse, motivo per cui si ricalca stralcio dello scritto: “[…]dal 2018 ad oggi, 4920 persone sono finite in carcere per sbaglio, come se fossero stati arrestati tutti gli abitanti del comune di Peccioli (PI) e nell’anno 2024, sono 552 le ordinanze di pagamento per riparazione per ingiusta detenzione. Ciò significa che un intero paese è finito per sbaglio in “galera” ed ha ottenuto una pacca sulla spalla ed un minimo ristoro economico. La riduzione dei numeri che potrebbe anche apparire riconducibile ad un percorso virtuoso dei nostri tribunali (e sarebbe un sollievo!) si teme possa dipendere invece da un esponenziale aumento dei rigetti delle istanze presentate. Se passiamo infatti ad analizzare i procedimenti ex art. 314 e ss. sopravvenuti dal 2018 al 2024, i dati forniti dal Ministero vedono negli ultimi tre anni un incremento di ordinanze di accoglimento irrevocabili con un andamento crescente a decorrere dall’anno 2022 (anno che aveva registrato una lieve flessione rispetto al precedente 2021). L’anno 2024 ha visto il distretto di Catanzaro registrare il maggior numero di accoglimenti irrevocabili per tipologie di motivazioni (101) seguito da Roma (50), Palermo (45) e Bari (42) mentre Ancona ha registrato il minor numero (1). La media negli anni dal 2018 al 2024 è di 462 accoglimenti definitivi con una percentuale del 72,9% per estraneità delle persone ai fatti contestati a seguito di sentenze di proscioglimento, assoluzione e provvedimenti di archiviazione e del 27,1% a seguito della dichiarazione di illegittimità delle ordinanze cautelari a prescindere dall’esito del procedimento. Per quanto riguarda le istanze ex art 314 c.p.p. sopravvenute dall’analisi dei dati forniti dal Ministero si rileva un andamento mediamente stabile dei procedimenti dei quali potremmo individuare quattro livelli di accoglimento per i diversi distretti di Corte d’Appello: molto alti (Catanzaro, Reggio Calabria, Roma), alti (Bari, Catania, Milano, Napoli, Palermo), medi (Bologna, Brescia, Caltanissetta, Firenze, Genova, l’Aquila, Lecce, Messina, Potenza, Salerno, Torino), bassi (Ancona, Cagliari, sez. dist. Sassari, Campobasso, sez, dist. Taranto, Perugia, Trento, sez. dist. Bolzano Trento, Venezia)” Per i procedimenti ex art. 314 c.p.p. definiti i dati forniti dal Ministero offrono un andamento mediamente stabile (con esclusione dell’anno 2020, in termini assoluti inferiore rispetto agli altri anni a causa della pandemia) […]” I dati sembrerebbero confortanti rilevatori di un intervento statale teso a riconoscere un errore invero inemendabile, minimamente attutito dal danaro. Non è sempre così. Basti analizzare la reale causa dell’ingiustizia. Sul punto, la Giunta UCPI, restituisce numeri sconfortanti: I dati pubblici sulle operazioni della DDA di Catanzaro dal febbraio 2017 al settembre 2023, riferiti ai soli procedimenti per i quali è già intervenuta almeno una sentenza di primo grado, riportano il numero pari ad 1.121 persone arrestate, delle quali ben 423 assolte, corrispondente ad una percentuale del 37,4%. “La relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47 sulle “Misure Cautelari Personali e Riparazione per Ingiusta Detenzione” presentata nel gennaio 2025, riporta per gli anni dal 2018 al 2024 una media percentuale annua di persone sottoposte a misure cautelari e poi assolte pari a circa al 10%. La percentuale di persone arrestate e poi giudicate innocenti nel distretto di Catanzaro è stata, dunque, circa quattro volte superiore alla media nazionale (già preoccupantemente alta). Sempre attingendo alla citata relazione al Parlamento, si apprende che l’indennizzo medio per un’ingiusta detenzione nel distretto di Catanzaro è di circa 48 mila euro e che in media, solo il 46% delle domande viene accolto e dunque sulla base dei dati forniti da Ministero della Giustizia, si può giungere alla conclusione che gli arresti cui si è fatto riferimento hanno dato, o daranno luogo ad indennizzi per circa 14 milioni di euro. Il dato è approssimato largamente per difetto, perché all’appello mancano 197 arrestati in maxi operazioni eseguite nel 2023, per i quali non è ancora intervenuta neppure una sentenza di primo grado, nonché tutte le persone private della libertà personale al di fuori di maxi operazioni. Si tratta di persone distrutte, meno della metà delle quali saranno indennizzate (in minima parte) benché innocenti e l’aspetto economico, rispetto alla tragedia umana prodotta da esistenze travolte da inchieste ingiuste, ha ovviamente, una valenza del tutto marginale, ma è opportuno ricordalo perché aiuta a rendere i termini della oggettiva enormità del fenomeno di una ingiustizia intollerabile”. Ebbene, lungi dal voler replicare gli studi sugli Errori Giudiziari, solo un ultimo richiamo appare necessario, laddove l’Osservatorio Nazionale per l’Errore Giudiziario presso l’Unione delle Camere Penali Italiane nello studio succitato chiosa sulla fallacia delle investigazioni rilevando che sono state inflitte solo: “9 sanzioni disciplinari nei confronti di magistrati che hanno commesso errori numericamente superiori come abbiamo appena dimostrato (totale 4.920 arresti ingiusti negli ultimi 7 anni). Il quadro appena descritto non può non richiamare la necessità di una reale separazione tra la figura del

INGIUSTA DETENZIONE. NUMERI, EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE, CRITICITÀ DELL’ISTITUTO Leggi tutto »

Torna in alto