Oltre la norma

CORSO E RICORSO DELLA TORTURA: COSA È CAMBIATO

di Leo Pallone* “… Nulla è cambiato. Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze. Il gesto delle mani che proteggono il capo è rimasto però lo stesso. Il corpo si torce, si dimena e divincola, fiaccato cade, raggomitola le ginocchia, illividisce, si gonfia, sbava e sanguina”. Wisława Szymborska   Parlare di tortura, oggi, sembra anacronistico. Nondimeno, si può nascondere un fenomeno che prepotentemente si fa largo tra passato e presente, l’uso della tortura accompagna da millenni l’umanità, essa ricompare nelle guerre, nelle dittature, nelle carceri e come strumento di lotta al terrorismo internazionale, molteplici circostanze tese a dimostrare l’attualità di un crimine così antico, un fenomeno, dunque, che il tempo non ha logorato.    “Ante litteram”, la nostra rivista, approfitta della disponibilità di illustri studiosi-giuristi per riallacciare i fili di una riflessione e di una discussione che s’inerpica nel solco della storia e lo attraversa sino ai nostri giorni. Un percorso culturale, scientifico e giuridico, un approccio plurale, dinamico e integrato, che scompone i contrasti e le perplessità sulla legittimità e sui limiti di uno strumento crudele che sguazza nel dolore e nella sofferenza, che corrompe ed annulla diritti sociali indivisibili dalla dignità. Un’analisi, che tiene conto dei diversi atteggiamenti ideali, delle numerose fonti prescrittive che sono importantissime nel delineare il concetto di “tortura”. Mi riferisco, in particolare, al Patto internazionale sui diritti civili e politici dell’ONU, approvato dall’assemblea generale il 13 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia il 25 ottobre 1977;  alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950; alla dichiarazione dell’Assemblea delle nazioni unite del 1975; alla Convenzione del 1984; allo statuto della Corte penale internazionale. Che cosa è la tortura? Voltaire, uno dei padri dell’illuminismo settecentesco, risolse dicendo che “… la tortura è stata inventata da dei ladri che essendo entrati presso un avaro e non trovando il suo tesoro, gli fecero soffrire mille tormenti fino che costui non ebbe svelato il luogo dove il tesoro si trovava”. Ma cinque secoli avanti a lui un re di Castiglia, Alfonso X il saggio, aveva risposto alla medesima domanda asserendo solennemente che “… la tortura è una forma di pena che trovarono gli amanti della giustizia per scoprire e conoscere la verità sui delitti che si commettono nascostamente”. Alfonso, il saggio, esalta la funzione giudiziaria o punitiva della tortura e, così facendo, contribuisce al suo consolidamento; Voltaire, invece, prescinde dalla finalità giudiziaria o punitiva e valorizza il carattere del tormento come fatto comune, al di fuori di qualsiasi contesto giudiziario o punitivo, per screditarla e affrettarne l’inesorabile decadenza. Parecchi secoli dopo, Alan Dershowitz, famoso avvocato penalista, difensore delle garanzie giuridiche e dello stato di diritto, in un suo lavoro Why terrorism works, affrontando problemi legati alle nuove forme di terrorismo, si sofferma anche sulla questione della tortura. Dershowitz, sostiene che si dovrebbe legalizzare la tortura nei confronti dei sospettati di terrorismo. Il noto avvocato vuole scongiurare il pericolo che la tortura possa essere usata fuori dalla legge, senza le garanzie di un sistema legale. Dershowitz, porta ad esempio gli spaventosi fatti dell’11 settembre. Tragici avvenimenti che hanno comportato “scelte drammatiche”. Scelte che lasciavano intendere anche il ricorso alla tortura per ottenere informazioni necessarie a impedire il ripetersi di avvenimenti simili. È possibile trovare limiti giuridici alla tortura? La risposta – come un invisibile filo di Arianna, attraversa i labirinti della storia, una traccia che diventa solco profondo su un tema di grande rilievo in termini di civiltà giuridica – si sagoma attraverso i contributi dei nostri autori. Un focus monografico sulla tortura che “Ante Litteram” ha avuto il privilegio di acquisire e divulgare. Un sentito ringraziamento agli autori dei contributi: Tullio Padovani, Marina Lalatta Costerbosa, Joseph Margulies, Fausto Giunta, Donatella Loprieno. In chiusura, ancora una volta l’attenzione è rivolta a un figlio di questa terra, un calabrese che si è distinto nel “Suo campo operativo” dando lustro alla nostra regione. Nicola Tavano ricorda l’opera straordinaria dell’artista Nik Spatari e del suo sogno di Giacobbe scolpito nel Museo di Santa Barbara (MuSaBa). Uno straordinario dipinto, tridimensionale, di 240 metri quadrati che copre tutto lo spazio della volta e dell’abside della cappella antica dell’abbazia di Santa Barbara – ex monastero situato nel comune di Mammola, in provincia di Reggio Calabria – conosciuta come la “Cappella Sistina calabrese”. *Direttore Ante Litteram (Già pubblicato su Ante Litteram n.3 – dicembre 2024)

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GIANNI VERSACE E LA MODA, SUA UNICA RAGIONE DI VITA

di Angela La Gamma* – Tra i personaggi che hanno dato lustro alla nostra terra una posizione primaria deve certamente essere riconosciuta a Gianni Versace (Giovanni Maria Versace era il suo nome completo) poliedrico stilista, dal carattere schivo, volitivo ma, al contempo, dolce e gentile che ha fatto della moda la sua ragione di vita. Il 2 dicembre 1946, in un’Italia in fase di rinascita, a Reggio Calabria, veniva al mondo quello che può essere definito un uomo dal talento impareggiabile, di quelli che è difficile non notare e che ha portato avanti i valori della cultura e dell’ingegno calabresi e della Magna Graecia, dando lustro all’Italia nel mondo attraverso una genialità difficilmente eguagliabile. Gianni Versace era un ragazzo innamorato della bellezza ed uno stilista che ha saputo innovare la moda del XX secolo grazie alle sue intuizioni: sin da bambino gattonava tra pizzi e merletti nella sartoria della madre Franca (Francesca Olandese) e, appena adolescente, era già il principale collaboratore di quest’ultima, la quale si fidava ciecamente del suo istinto e di quelle che possiamo definire delle vere e proprie premonizioni sulle evoluzioni degli stili in un’Italia dalla ritrovata creatività e vitalità. Nel 1972, a soli 24 anni, Gianni Versace ha disegnato la sua prima collezione da stilista, la Florentine Flowers: un successo clamoroso e, nel 1978, aiutato dall’adorato fratello Santo, ha fondato la casa di  moda che portava il suo nome. Il resto è storia nota. Ciò che mi piacerebbe portare all’attenzione dei lettori di questa rubrica è qualche aneddoto relativo alla vita dello stilista, tratto dalla biografia ufficiale, redatta dal giornalista Tony Di Corcia, che ci dà un quadro di come l’ambizione, il talento, la determinazione siano in grado di superare tutti i confini e raggiungere vette altissime ed insperate. Chi mai, infatti, avrebbe potuto anche solo immaginare che questo ragazzo reggino, nato e cresciuto tra forbici, aghi e stoffe (il padre gestiva il laboratorio di confezione), dalla piccola sartoria di Via Gullì sarebbe arrivato a portare le sue creazioni in giro per il mondo ed a diventare un’icona inconfondibile della moda made in Italy? Di certo non lo avrebbero mai potuto immaginare i maestri ed i professori di Gianni, il quale non potrà, sicuramente, essere ricordato come un amante della scuola e dello studio: sin dalle scuole elementari, infatti, i genitori sono costretti a mandarlo a ripetizioni. Non va meglio alle medie: Gianni veniva accompagnato sin dentro la scuola dal fratello Santo, ma poi usciva dalla finestra per andare ad ammirare i resti del tempio greco, andare in via Marina; qualsiasi cosa pur di non restare seduto dietro ad un banco. Dopo le medie Versace si iscrive al liceo classico Tommaso Campanella: un vero disastro! Da lì passa all’istituto per geometri, dove era bravo solo in agraria ed in costruzioni, ma il suo insegnante sosteneva che avrebbe potuto specializzarsi solo nelle costruzioni rurali e quindi lo faceva esercitare esclusivamente nella progettazione di porcili, stalle e conigliere…non è difficile intuire quale sia stato il suo epilogo formativo: nell’anno scolastico 1967/68 non viene ammesso agli esami di stato e, quindi, tutt’altro che addolorato, Gianni decide di non diplomarsi. Nulla da fare. Il suo habitat è nella sartoria della madre e, poi, nell’atelier: qui si sente a suo agio come “un feto nel liquido amniotico”. Sin da bambino, per esercitarsi nell’imitazione della madre, Gianni si divertiva a realizzare gli abitini per le bambole delle sue amichette, utilizzando ritagli della sartoria; ad 11 anni ha scoperto quanto fosse esaltante cucire, piegare un tessuto, far risplendere una giacca nera grazie a dei bottoni preziosi: le sue mani ancora bambine detestavano l’imprecisione. La sartoria era tutto il mondo di questo fanciullo, affatto interessato a ciò che accadeva fuori, al pallone, alle passeggiate sul lungomare con gli amichetti, ai gelati da Cesare: lui voleva stare con sua madre, con l’adorata sorella Donatella, con l’ago tra le dita. La sua era una passione irrefrenabile, totalizzante: una passione di quelle che induce a vivere tutto ciò che la riguarda in maniera intensa, estatica, forse eccessiva, ma mai sbagliata. Tra stoffe, pizzi e merletti Gianni riconosceva sè stesso e riconosceva anche che i tempi cambiavano rapidamente:  nei primi anni 70, ad esempio, Versace ha intuito che si andava rapidamente affermando la moda confezionata, segno tangibile che il vento di democrazia che soffiava in quel periodo storico si insinuava in ogni settore sociale. La madre assecondava questo figlio geniale, fidandosi ciecamente del suo talento, della sua spiccata intuitività ed è per questo che alla sartoria è stata aggiunta una boutique. Questa, ben presto, è diventata il mondo esclusivo di Gianni: i rappresentanti dovevano rispettare alla lettera le sue richieste, le clienti pendevano dalle sue labbra. Racconta Di Corcia, che una volta entrò in boutique una delle migliori clienti, Raffaella De Carolis, Miss Italia 1962 e moglie di un armatore, alla quale Franca era riuscita a far comprare cinque vestiti tra i più costosi. Improvvisamente entra Gianni. La cliente, appena lo vede cerca il suo consenso e lui, senza alcun indugio, gliene fa restituire due in quanto “non adatti a lei”. Quello che però deve far riflettere e che riflette il fulcro di quello che era il carattere e l’amore che Versace aveva per l’estetica e tutto ciò che ne fosse concernente è stata la risposta data alle, immaginabili e comprensibili, rimostranze della mamma Franca: “Mamma- questa è la risposta tratta dalla biografia di Di Corcia- chiunque veda una persona vestita da noi deve chiedersi: che bello? Dove lo ha preso? Se invece si chiede dove l’ha presa ‘sta roba e storce il muso, tu perdi un cliente. Si vende per amore, non per commercio”. E proprio questo amore assoluto ed incondizionato per la moda ha portato un ancora giovane Gianni Versace a realizzare il suo sogno: disegnare, a soli 24 anni, una collezione, la Florentine Flowers, la quale, debuttata nel 1972, in una Firenze che era diventata il fulcro della moda italiana, immediatamente ha raggiunto un successo planetario. Anche la nascita di questo brand ha una

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PANPENALISMO E TENUTA DEMOCRATICA

di Orlando Sapia*– Aumento delle fattispecie delittuose e degli edittali di pena, creazione di tecniche legislative di normazione che comportano l’anticipazione della soglia punitiva e di circuiti di esecuzione penale differenziata, sono queste alcune delle caratteristiche che si riscontrano nelle innovazioni legislative che, nel corso degli ultimi decenni, hanno riguardato il sistema penale attuale. Chiaramente, queste scelte politiche in materia penale, nelle declinazioni sostanzialistiche, processualistiche e di esecuzione, sono la naturale conseguenza del ruolo che si è deciso politicamente di attribuire al sistema penale. Un ruolo che sempre più appare dissonante rispetto al sistema di valori cristallizzato dalla Costituzione italiana. Un sistema penale che va in direzione opposta e contraria rispetto al paradigma garantista, il cui principio ordinatore è quello di limitare l’uso della forza, operando in due direzioni: “come sistema di limiti alla libertà selvaggia dei consociati, tramite la proibizione, l’accertamento e la punizione come reati delle offese ai diritti altrui o ad altri beni o interessi stipulati come fondamentali; e come sistema di limiti alla potestà punitiva dello Stato, tramite garanzie penali e processuali, le quali precludono la proibizione delle azioni inoffensive o incolpevoli e la punizione di quelle offensive e colpevoli senza un loro corretto accertamento”1. Il finalismo teleologico è orientato ad assicurare la migliore risposta nel bilanciamento degli interessi dei cittadini e delle vittime rispetto ai diritti dell’indagato/imputato/condannato. L’idea di fondo è quella della riduzione della violenza, anche nella punizione del reo, poiché la pena secondo l’art. 27 Cost. ha l’obiettivo di rieducare/ riaggregare il reo nel consesso sociale, così come chiarito, dopo un tribolato percorso di pronunce, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 313/19902.  Tuttavia, negli ultimi trenta anni, l’azione legislativa ho prodotto una proliferazione  delle fattispecie di reato e l’innalzamento degli edittali di pena, in alcuni casi proprio dei minimi così sottraendo al giudice di merito la possibilità di realizzare una corretta dosimetria della pena da irrogare3. Sarebbe troppo lungo in questa sede operare una ricostruzione degli svariati “pacchetti sicurezza” che si sono succeduti, ma è di certo possibile ripercorrere quello che è avvenuto, per lo meno, nel corso dell’attuale legislatura. Già al suo incipit la XIX Legislatura si è caratterizzata con l’essere in perfetta continuità con le precedenti, attraverso l’introduzione, di cui non si sentiva la necessità, del reato di cui all’art. 633 bis c.p. “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”, la cui condotta è punita da tre a sei anni di reclusione. Successivamente, a seguito della tragedia che ha visto la morte di decine di persone migranti lungo le coste della cittadina di Cutro nel tentativo di raggiungere clandestinamente il territorio italiano, si è avuta l’emanazione del D. L. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023, c.d. decreto Cutro, che ha previsto l’inasprimento delle pene per il reato di immigrazione clandestina prevedendo  la reclusione da 2 a 6 anni (invece che da 1 a 5 anni) per l’ipotesi base e da 6 a 16 (invece che da 5 a 15 anni) per le ipotesi aggravate (comma 3 art.12 TUI), ma soprattutto l’introduzione del nuovo delitto di “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” (art. 12 bis Dlgs. n. 286/98), in cui se all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle norme in materia di immigrazione deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persona la condotta è punita con la reclusione da venti a trenta anni, e con l’ulteriore particolarità che il nuovo delitto verrà punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori del territorio nazionale. Si prosegue con il D.L. n. 123/23 c.d. Decreto Caivano che traendo origine sempre da fatti di cronaca, avvenuti per l’appunto a Caivano, rappresenta un ulteriore di esempio di atto avente forza di legge che viene emanato in via di urgenza, senza nessuna necessità, ma sull’onda delle emozioni di piazza. Tale decreto, tra le varie disposizioni, contiene delle norme che consentono un’applicazione più ampia delle misure cautelari nei confronti dei minori, universo rispetto al quale il legislatore mostra normalmente una particolare attenzione e indulgenza, in virtù del fatto che trattasi di soggetti in formazione. Fortunatamente non sono passate quelle proposte che avrebbero voluto un abbassamento dell’età ai fini dell’imputabilità, che per adesso permane a quattordici anni. Tuttavia, l’effetto è stato immediato, essendo aumentati in maniera esponenziali i minori detenuti negli IPM, proprio a causa del proliferare delle misure cautelari custodiali. 496 minori e giovani adulti detenuti nei 17 istituti penali per minorenni in Italia, al 15 gennaio 2024. Si tratta di un numero record, rende noto l’associazione Antigone nel settimo rapporto sulla giustizia minorile, evidenziando che il decreto “ha introdotto una serie di misure che stanno avendo e continueranno ad avere effetti distruttivi sul sistema della giustizia minorile, sia in termini di aumento del ricorso alla detenzione che di qualità dei percorsi di recupero per il giovane autore di delitto”4. Infine, annunciato con il comunicato n. 59, il Consiglio dei Ministri, in data 16/11/23, ha approvato un disegno di legge sempre in materia di sicurezza, che è attualmente al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, ma che desta preoccupazione essendo informato dalla medesima logica securitaria che ha caratterizzato i precedenti “pacchetti sicurezza”, ovverosia la creazione di fattispecie delittuose nuove e l’aumento degli edittali di pena in relazione ai reati già esistenti. Tra le novità, risalta la norma che renderà da obbligatorio a facoltativo il differimento pena per le donne incinte e le madri con prole fino a un anno, così aprendo le porte degli istituti penitenziari ai bambini, di certo incolpevoli, al seguito delle madri. È di tutta evidenza una normativa pensata nei riguardi delle donne di etnia rom, che rappresenta un esercizio normativo ispirato al diritto penale d’autore. Il D.D.L. prevede, altresì, l’introduzione di due nuove fattispecie di reato finalizzate a mantenere la sicurezza degli istituti penitenziari e delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, punendo gli episodi di rivolta, che possono essere integrati non solo da atti

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