SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: UNA SCELTA DI CIVILTÀ GIURIDICA

 

Intervista al dott. Massimo Vecchio*

di Silvia Raiola – Responsabile Osservatorio Giovani-MIUR

Per noi è un immenso piacere e onore, affrontare questa intervista con un magistrato, col suo percorso professionale di oltre quarant’anni: lei stato è per quasi un decennio sostituto procuratore presso il tribunale di Catanzaro; poi, giudice della prima sezione civile dello stesso Tribunale; successivamente, sempre qui a Catanzaro, consigliere della Corte di appello (sia nella sezione penale che in quella civile) e, per dodici anni, presidente della Corte di assise; infine, ha concluso la sua carriera in seno alla Suprema corte di cassazione, come presidente della prima sezione penale e componente delle Sezioni unite penali. Pertanto chi più di Lei può offrire un’attenta valutazione sull’argomento della separazione delle carriere dei Magistrati.

  • La prima proposta in relazione alla separazione delle carriere fu presentata ad ottobre 2022 quale proposta di legge di iniziativa popolare, portata avanti grazie alla raccolta firme dell’Unione delle Camere Penali. Come ha vissuto il primo referendum per il quale si è stati chiamati a votare il 12.06.2022? Cosa non ha funzionato? Era favorevole?

Per la verità la questione era divenuta decisamente annosa. Di referendum abrogativi delle norme dell’ordinamento giudiziario che consentivano il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (e viceversa), ne era stato già tenuto un altro, oltre venti anni prima dell’ultimo, il 21 maggio 2000, con esito parimenti infruttuoso. Tra i due referendum il passaggio di funzione era già stato limitato e rimodulato dal legislatore delegato nel 2006; e, subito dopo il referendum del 2022, la riforma c.d. Cartabia, attualmente in vigore, ha ulteriormente e drasticamente ridotto la possibilità di cambiamento delle funzioni. Il Consiglio superiore della magistratura, nell’articolato parere reso sul disegno di legge di revisione costituzionale, ha rilevato che negli ultimi cinque anni la media degli appartenenti all’ordine giudiziario, transitati dall’una all’altra funzione, è risultata pari ad appena lo 0,31 % di tutti i magistrati in servizio. Il punto è che lo strumento del referendum abrogativo sconta la strutturale inadeguatezza dell’istituto, quando si tratta di intervenire in ambiti tecnicamente complessi. E, peraltro, il passaggio di funzioni (fenomeno divenuto oggi praticamente irrilevante) costituisce soltanto uno dei profili della “major quaestio” della revisione costituzionale in ordine alla ridefinizione degli statuti ordinamentali del giudice e del pubblico ministero. Con questa consapevolezza ho votato per l’abrogazione delle disposizioni concernenti il passaggio delle funzioni.  

  • Ha mai pensato che si riuscisse ad arrivare dopo quasi tre anni, al referendum sulla riforma costituzionale che sancisce la separazione delle carriere dei Magistrati?

Anche se, qualche volta, la tentazione è stata forte, mi sono sempre imposto di non fare previsioni sui fatti della politica: alla fine accade se non l’impensabile, certamente l’imprevedibile. Chi mai, alcuni anni fa, avrebbe vaticinato che l’on. Meloni sarebbe diventata Presidente del Consiglio dei ministri; avrebbe governato tanto a lungo; e avrebbe capeggiato una coalizione sufficientemente coesa da far approvare in Parlamento la revisione della Costituzione? 

  • Il testo della riforma è chiaro lì dove nell’art. 104 della Costituzione, così come modificato, sancisce che la magistratura requirente continuerà a costituire un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; semplicemente il magistrato dovrà scegliere definitivamente quale delle due carriere intraprendere all’inizio del percorso professionale. Ciononostante, la magistratura avversa con ogni forza tale riforma, sostenendo che i PM saranno “politicizzati”, e finiranno sotto il controllo dell’esecutivo. Qual è il suo parere in merito?

Per vero non sono d’accordo con la supposizione che (tutta) la magistratura avversi con ogni forza la revisione costituzionale; quanto meno ritengo che l’assunto resti tutto da verificare. Certa è, invece, la avversione della Associazione nazione dei magistrati. Ma non è detto che l’Associazione (alla quale è per vero formalmente iscritta la maggioranza dei magistrati e nella quale in passato ho anche attivamente militato) rifletta, poi, fedelmente sulla questione il pensiero di tutti gli associati. Alla recente assemblea straordinaria generale degli iscritti, tenuta a Roma il 25 ottobre 2025, la mozione “È giusto dire No” (alla riforma) è stata approvata con appena 1.189 voti (espressi per oltre l’80% mediante deleghe). Ma i magistrati ordinari sono circa diecimila! Ciò detto e venendo alla Sua domanda, nella anzidetta mozione non c’è, in verità, traccia alcuna della evocazione del pericolo del controllo del pubblico ministero da parte del governo; più cautamente e ambiguamente si insinua soltanto il timore di un avvicinamento del “pubblico ministero al potere esecutivo”. Ora il punto è, qui, essenzialmente di metodo. Non mi sembra seriamente contestabile che oggettivamente la legge di revisione conserva e rafforza l’indipendenza e la autonomia dei magistrati della carriera requirente. E nelle dispute sulla riforma si dovrebbe esclusivamente avere riguardo al testo del provvedimento approvato in doppia lettura dal Parlamento. Ovviamente nulla vieta di opinare che, in avvenire, ulteriori leggi di revisione costituzionale potrebbero assoggettare il pubblico ministero al controllo o, addirittura alla direzione, del ministro della giustizia o di altra autorità politica. Ma siffatta supposizione è – alla evidenza – assolutamente impertinente ed eccentrica. Del resto il trucco dialettico sotteso è facilmente smascherato: si tratta in effetti del capzioso stratagemma del cambio di argomento, per l’esattezza dell’undicesimo sofisma catalogato nella Eristische Dialektik di Schopenhauer. Né, poi, ha pregio la denunzia del pericolo ulteriore della dispersione di una supposta «cultura della giurisdizione», in ipotesi comune ai  giudici e ai pubblici ministeri. In passato, certamente, nella vigenza del codice di rito del 1930, l’osmosi continua tra le due carriere e l’esercizio da parte del pubblico ministero di attribuzioni (ora di esclusiva spettanza del giudice) in materia di formazione della prova e in materia di provvedimenti sulla libertà delle persone, avevano creato una comunanza di esperienze professionali e la trasversale elaborazione di saperi e di buone  prassi, nel senso, appunto, di una  «cultura della giurisdizione» (inquisitoria), propria di tutti i magistrati. Ma si tratta del passato. Oggi l’espressione non ha più alcun apprezzabile significato: le esperienze professionali sono affatto diverse; in comune, sul piano culturale, tra giudicanti e requirenti, restano solo i pregressi studi universitari di giurisprudenza, che hanno, peraltro, fatto anche avvocati, notai, accademici, insegnanti di materie giuridiche, etc…   

  • Diversi paesi hanno da tempo proceduto alla separazione delle carriere tra Magistratura inquirente e giudicante. Tra questi il Portogallo, Germania, Francia, Svizzera, Austria, Olanda. L’esperienza è risultata, a distanza di tempo, assolutamente positiva. Sul punto si è espresso anche il Prof. Paulo Pinto de Albuquerque, giurista di fama mondiale e Professore di diritto penale e diritti umani presso l’Università Cattolica di Lisbona, già giudice della Corte europea dei diritti umani tra il 2011 e il 2020; ha descritto l’esperienza portoghese come un successo e una conquista democratica.

Non ho motivo di dubitare dei successi portoghesi, né di quelli conseguiti in altri Stati. Per vero a me sembra che ogni argomento fondato sulla comparazione con ordinamenti stranieri sia piuttosto debole. La materia è estremamente complessa e delicata. Al di là del dato normativo incidono molteplici fattori: storici, culturali, di costume, etc. Tanto per esemplificare: se giudici di nomina governativa e pubblici ministeri elettivi danno buona prova in alcuni paesi, ciò non dimostra che quel sistema dovrebbe funzionare altrettanto  bene anche in Italia.    

  • Spirito profondo della riforma è il rafforzamento della terzietà del giudice, principio cardine da più parti ritenuto in serio pericolo. Sempre il Prof. Paulo Pinto de Albuquerque sostiene che tale riforma ha il compito di completare il processo di ammodernamento iniziato con il modello accusatorio, come del resto sostenuto anche dal Vassalli, secondo il quale non ci può essere accusatorio senza separazione delle carriere. Anche il Prof. Maiello sostiene che, sul piano delle carriere, non si può parlare di un modello ontologico naturalistico, ma ogni sistema processuale ha il suo corrispondente statuto ordinamentale coerente con il sistema processuale; così come le carriere unificate sono coerenti con il sistema inquisitorio, le carriere separate sono il necessario corredo sul piano ordinamentale del modello epistemologico che si trova alla base del modello accusatorio. Gli studiosi ritengono che con la modifica degli statuti ordinamentali, e quindi con la separazione delle carriere, risulterà rafforzato, irrobustito, il principio della presunzione di innocenza. La modifica attualizzerebbe il giusto processo, garantirebbe l’equidistanza del Giudice dalle parti e rappresenterebbe fisiologico epilogo alla luce della riforma del 1988, che ha comportato la trasformazione del giudizio inquisitorio in accusatorio. Cosa ne pensa?

Indubbiamente l’ordinamento giudiziario del 1941, noto come ordinamento Grandi (dal nome del ministro Guardasigilli dell’epoca), calzava a pennello sul codice di rito penale del 1930, caratterizzato dalla fase della istruzione improntata al modello inquisitorio. Il pretore cumulava in sé le funzioni di pubblico ministero e di giudice; la istruzione sommaria del pretore e del procuratore (originariamente del Re e, poi) della Repubblica e la istruzione formale del giudice istruttore non differivano nella loro essenza, se non per i differenti epiloghi decisori; la questione era piuttosto di distribuzione del lavoro, in base a criteri di materia (tra pretore e procura/tribunale – corte di assise) ovvero in base a criteri funzionali modulati sul parametro della evidenza della prova (nel riparto tra procuratore della Repubblica e giudice istruttore); in buona sostanza le figure di pubblico ministero e di giudice, si configuravano, davanti all’imputato e al difensore, in modo sostanzialmente omogeneo. Sicché, esemplificando, risultava perfettamente in linea col sistema che, in caso di mancanza o impedimento di tutti i magistrati del pubblico ministero, le relative funzioni fossero esercitate presso le corti di appello da uno dei consiglieri; e presso i tribunali da uno dei giudici (art. 109 ord. giud. nel testo in vigore fino al 1989); ovvero che in Cassazione il procuratore generale, assistesse alla deliberazione delle decisioni delle cause civili dentro la camera di consiglio (art. 76 ord. giud. nel testo in vigore fino al 1977). Sebbene il legislatore del vigente codice di rito penale si fosse posto il problema dell’«adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo» (d.P.R. 449/1988 e d.lgs. 273/1989), l’intervento risultò insufficiente e non eliminò la disarmonia tra la disciplina del processo e l’assetto ordinamentale del pubblico ministero e del giudice, lasciando in gran parte in vigore l’ordinamento giudiziario del 1941 perfettamente funzionale al vecchio codice di rito del 1930. A dieci anni dalla entrata in vigore del vigente codice di procedura penale la revisione dell’art. 111 della Costituzione – colla introduzione dei principi della «terzietà» del giudice e del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale – ha definitivamente espunto il modello inquisitorio e ha reso, pertanto, necessaria la ridefinizione degli statuti del pubblico ministero e del giudice nell’ordinamento giudiziario. La attuale revisione, per un verso, supplisce in parte al mancato intervento del legislatore ordinario (in tema di separazione delle carriere, v. Corte cost., sentenza n. 37 del 2000);  e, per il resto, armonizza le disposizioni della sezione prima del titolo quarto della parte seconda della Costituzione con quelle della sezione seconda del medesimo titolo, oggetto della revisione costituzionale del 1999. È di tutta evidenza che da oltre venti anni la connotazione costituzionale del giudice come «terzo» e la esclusione della istruzione probatoria del pubblico ministero (conseguenza della introduzione dell’antinomico principio del contraddittorio nella formazione della prova) esigevano (e attendevano) il coerente adeguamento delle disposizioni costituzionali in materia di ordinamento giudiziario riguardo al pubblico ministero. Per vero l’intervento della revisione in corso appare, sotto tale aspetto, abbastanza prudente e contenuto: rispetto alla alternativa (più radicale) della collocazione del pubblico ministero in una apposita, ulteriore  sezione del titolo quarto, il legislatore costituzionale ha optato per il mantenimento del pubblico ministero all’interno dell’(unico) ordine giudiziario, quale componente del medesimo ordine, assieme all’altra componente, costituita dai magistrati della carriera giudicante, e in paradossale continuità con la disposizione dell’art. 4, primo comma, dell’ordinamento giudiziario del 1941, peraltro tuttora in vigore (salvo che per la menzione dei pretori). Sotto tale profilo formale i magistrati della carriera giudicante e quelli della carriera requirente, siccome appartenenti al medesimo ordine, potranno continuarsi a considerarsi colleghi!  Quanto, infine, alla presunzione di innocenza (“rectius”: al divieto di presunzione della colpevolezza), dubito che la separazione delle carriere inneschi al riguardo alcuna sinergia quanto meno sul piano normativo: già il codice di procedura penale del 1930 e il  sistema inquisitorio erano affatto compatibili col principio sancito dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione. Il divieto costituzionale della presunzione in parola innerva, del resto, tutto il sistema processuale; sicché la osservanza della norma si impone al giudice esattamente come al pubblico ministero: per il primo la novella del 2006, colla sostituzione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ha, poi, reso esplicito il fondamentale canone di giudizio dell’accertamento della colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio»; e per il pubblico ministero l’art. 358, comma 1, cod. proc. pen. prescrive di compiere anche «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini ». Ovviamente mi rendo ben conto della diffusa inosservanza di quest’ultima disposizione. Ma non si deve incorrere nell’errore metodologico di confondere il piano dei principi con quello della prassi, specie se si tratta di prassi illegittima.    

  • Il testo di riforma si occupa, ancora, della nuova composizione del CSM, stabilendo il sorteggio dei suoi componenti e, in tal modo, limitando gli effetti del correntismo, che ha costituito una pagina non certamente bella della vita giudiziaria italiana. Si tratta, probabilmente, del punto nevralgico che ha scatenato la reazione della ANM. Come valuta anche tale profilo innovatore?

L’incidenza della revisione costituzionale è in parte de qua molto più profonda, perché il sorteggio cambia radicalmente anche la costituzione materiale: elimina l’assetto attuale, di correnti, clientele e camarille, con tutte le relative incrostazioni e degenerazioni, progressivamente acuitesi nel corso degli anni. Sicché è facilmente comprensibile il motivo della aspra avversione della casta correntizia che attualmente egemonizza l’ANM. Ma le critiche mosse sono tutte infondate. L’obiezione che il sistema del sorteggio sarebbe inidoneo a selezionare componenti adeguatamente qualificati ad adempiere le attribuzioni dei costituendi consigli superiori, è francamente priva di pregio. Il sorteggio è fatto tra magistrati che nel quotidiano lavoro adottano provvedimenti estremamente complessi, delicati, rilevantissimi, talvolta anche di capitale incidenza sul patrimonio, sulla libertà e sulla vita dei cittadini. Può seriamente sostenersi che non sarebbero capaci anche di deliberare, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei loro colleghi? Peraltro la legge ordinaria stabilisce che col sorteggio sono scelti  i giudici popolari delle corti di assise; col sorteggio la legge costituzionale regola, da oltre trenta anni, la formazione del collegio distrettuale per i reati commessi, nell’esercizio delle loro funzioni, dal presidente del consiglio dei ministri o dai ministri; la stessa Costituzione seleziona col sorteggio la maggioranza dei componenti della Corte giudicante nella più alta istanza di giustizia: il giudizio per alto tradimento o per attentato alla Costituzione a carico del Presidente della Repubblica. Francamente occorre grande ardimento per sostenere che il sorteggio dei componenti non andrebbe bene per la Corte disciplinare. Ovviamente nessun sistema è perfetto. Ma la degenerazione correntizia e lo scadimento del costume associativo (e ometto ogni riferimento a gravi, noti e recenti accadimenti) hanno reso indifendibile il sistema della elezione del Consiglio superiore della magistratura. Non si tratta di personali valutazioni. Oggettivamente troppe, troppe volte, infatti, il giudice amministrativo ha dovuto annullare le delibere dell’organo di autogoverno. E talune volte si è resa necessaria addirittura la promozione dei giudizi di ottemperanza. Francamente un vero e proprio scandalo: da un collegio composto per due terzi da magistrati sarebbe stato da esigere in tutti quei casi (e anche in altri casi, non vagliati in sede giurisdizionale) quanto meno un minimo di correttezza nella deliberazione di provvedimenti che resistessero allo scrutino di pura legittimità in sede giurisdizionale.

  • Ritiene che vi fossero altre modalità di riforma, diverse dal sorteggio?

Certamente si! Ma solo in linea teorica. A far tempo dalla elezione del primo Consiglio superiore della magistratura nel 1959, si sono succedute quattordici consiliature e la legge elettorale, relativa ai componenti togati, è stata cambiata ben otto volte. Nessun sistema elettorale ha dato buona prova, nel senso che non è riuscito a debellare le degenerazioni e le pratiche deleterie del correntismo. Non mi sembra proprio il caso di continuare a sperimentare per altri sessanta anni nuovi meccanismi elettorali. Meglio il sorteggio subito!

  • Apporterebbe qualche cambiamento al testo di questa riforma?

Moltissimi! Ma si tratta di dettagli, di improprietà terminologiche, di marginali discrasie. Nella sostanza non cambierei nulla. Il perfezionamento del complesso iter parlamentare rende, comunque, irrilevante ogni disputa in tema di emendamenti. 

  • Se approvata, a suo avviso, quando si inizierebbero a vedere i frutti del cambiamento da più parti auspicato?

In tema di passaggio di funzioni si vedrà ben poco di nuovo, perché il fenomeno (con tendenza decrescente consolidatasi nel corso degli anni) è già oggi praticamente trascurabile. Neppure prevedo apprezzabili cambiamenti nel riparto tra le condanne e i proscioglimenti dibattimentali: anche supponendo (ma non lo credo assolutamente) che l’assetto ordinamentale abbia alcuna influenza sulle decisioni, la separazione delle carriere, dovrebbe, allora produrre apprezzabili effetti, solo tra molti anni, con nuovi giudici e con nuovi magistrati requirenti, non condizionati, in ipotesi, dal pregresso assetto ordinamentale. Mi attendo, invece, a breve notevoli benefici dal sistema dei sorteggi, per i consigli superiori e per la corte disciplinare. Dai nuovi consigli superiori e dalla corte disciplinare i magistrati otterranno deliberazioni e decisioni quanto più possibile corrette e giuste, certamente in perfetta linea con la qualità della giustizia che ogni giorno tutti gli altri diecimila magistrati (non sorteggiati) rendono ai cittadini.           

  • “La separazione… non basta… serve il divorzio!” – questo era il pensiero di un altro illuminato magistrato, il Presidente Antonio Baudi che da poco ci ha lasciato. Mi piacerebbe rievocarlo attraverso il Suo ricordo di Collega.

La ringrazio per la domanda che mi offre la possibilità di condividere con i lettori il ricordo del Collega. Sebbene le case delle nostre famiglie distassero meno di cento passi nel cuore della vecchia Catanzaro, ci conoscemmo solo a Messina alla facoltà di giurisprudenza nell’autunno del 1967. Io iniziavo gli studi; Antonio o, meglio, Toni come amici e colleghi lo chiamavamo, aveva dato tutti gli esami del quarto anno; e stava completando la tesi in diritto costituzionale, un piccolo capolavoro che fu premiato dal Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Dagli ambienti universitari Toni aveva ricevuto la proposta di intraprendere la carriera accademica; aveva ringraziato e cortesemente aveva declinato l’invito: il proponimento di fare il giudice era in Lui già ben definito e radicato. La frequentazione messinese fu assai breve, ma per me si rivelò preziosissima per le informazioni, i suggerimenti, le indicazioni e i consigli ricevuti. Ci ritrovammo dieci anni più tardi nell’aula delle udienze penali del Palazzo di giustizia di piazza Matteotti (ora Falcone e Borsellino), a Catanzaro. Toni proveniva dalla pretura (civile) di Torino; e, dopo alcuni anni di servizio alla pretura di Cropani, era approdato (inizialmente in applicazione) al Tribunale di Catanzaro, assegnato alla sezione penale. Io dalla pretura di Piombino avevo ottenuto (per vero senza eccessivo entusiasmo, anzi con qualche iniziale perplessità, poi col tempo superata) il trasferimento alla Procura della Repubblica, venendo a coprire l’ultimo posto rimasto a lungo vacante dell’esiguo organico di appena cinque sostituti. Dopo qualche tempo Toni lasciò il collegio penale e assunse l’incarico di giudice istruttore. Furono anni (quasi dieci) di stimolanti e frequenti confronti, di grande e personale dimestichezza, che mai – per restare in tema di separazione delle carriere – appannò la autonomia di entrambi, nell’esercizio delle rispettive funzioni, requirente e giudicante, come documentalmente provano le vecchie carte processuali, con le numerose richieste del pubblico ministero disattese dal giudice istruttore e con le impugnazioni proposte. Poi riuscii a passare alle funzioni giudicanti: alla prima sezione civile del Tribunale. E i nostri contatti si diradarono, anche perché successivamente ottenni, con la promozione, l’assegnazione alla Corte di appello. Dopo alcuni anni ci ritrovammo di nuovo in Tribunale, questa volta a presiedere, ciascuno, una delle due sezioni penali e una delle due corti di assise. Il codice di rito vigente era entrato in vigore da pochi anni; e in tribunale e in corte di assise affluivano processi con elevato numero di imputati. Mancava tutto: giudici, aule, personale di cancelleria. Furono anni di lavoro febbrile e intenso: ogni giorno, prima o dopo le udienze, nelle nostre stanze contigue, al primo piano del palazzo di giustizia, nell’ala dell’edificio che affaccia su via Paparo, affrontavamo assieme problemi concettuali, posti dal nuovo rito, nella elaborazione della giurisprudenza che non aveva ancora precedenti, nella costruzione delle prassi corrette; e problemi pratici di reperimento di aule, di giudici e di cancellieri, di spartizione delle miserrime risorse. Con la riforma del giudice unico, i rispettivi percorsi professionali ci allontanarono di nuovo. Toni optò per la presidenza della sezione, appena istituita, dei giudici per le indagini preliminari; e io, dopo qualche anno, passai in Cassazione. Dei tanti ricordi che si sono affollati nella mia mente la scorsa estate, alla notizia della scomparsa, uno, tra tutti, benché risalente a trenta anni fa, si staglia nitido e vivido più degli altri: la stesura a quattro mani della memoria difensiva, che, con un misto di indignazione e di divertimento, redigemmo in occasione del procedimento disciplinare promosso contro di noi due con la temeraria incolpazione di aver esorbitato dalle nostre funzioni in relazione alla adozione di un provvedimento organizzativo del lavoro della sezione penale. In quel frangente concordemente decidemmo di non avvalerci della assistenza di alcun difensore: a difendere Toni e me dalla stolta accusa erano già scesi in campo gli avvocati catanzaresi, sia con autorevoli prese di posizione individuali, sia soprattutto con una solidale deliberazione del Consiglio dell’Ordine, che tuttora conservo con grata cura, in un fascicoletto, assieme a un appunto manoscritto da Toni.    

 

*Magistrato, già Presidente della I Sezione penale della Corte di Cassazione

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