BREVI CHIOSE A MARGINE DEL LESSICO DEL DIRITTO PENALE DI MARIO CATERINI
di Giovannangelo De Francesco* – Il volume di Mario Caterini dedicato al Lessico del diritto penale ha rievocato in chi scrive la memoria dei tempi dell’Università, allorché, in qualità di studente (non diversamente dal mio Maestro, Tullio Padovani, anch’egli da studente, come ebbe modo di raccontarmi quando cominciammo a frequentarci) preparavo l’esame di diritto penale avvalendomi del testo di Francesco Antolisei. Il motivo di tali ricordi è dovuto ad un profilo che, salve le debite differenze, accomuna le due opere, ossia la ricerca di una chiarezza espositiva in grado di trasmettere un «sapere» suscettibile di essere fruito da qualsiasi lettore interessato alla nostra pur difficile materia. Ai tempi d’oggi, risulta invero frequente la predilezione verso un linguaggio complesso e ricercato, che sembra avere come scopo principale quello di mostrare l’erudizione dell’autore e la sua attitudine a servirsi di vocaboli rari e finemente allusivi, con la conseguenza, tuttavia, di dar vita ad un «prodotto scientifico» del quale il meno che si può dire è ch’esso – come l’Essere heideggeriano – tende a nascondersi, ma – diversamente da quello – fatica a disvelarsi. Ebbene, il «Lessico» proposto da Mario Caterini appare rivolto verso una direzione radicalmente antitetica rispetto ad una simile tendenza. Più esattamente, il suo è un programma che mira a coniugare l’elaborazione sul piano concettuale all’ esigenza di tradurre quest’ultima in un «sapere discorsivo» funzionale al dialogo e all’insegnamento. L’impostazione generale si ispira ad una visione permeata da un atteggiamento di vigile e rigoroso garantismo: nelle premesse, nelle argomentazioni, nelle conclusioni via via formulate con riguardo agli istituti e alle categorie che sottendono il volto costituzionale dell’illecito e della sanzione penale. Una visione che risente nel profondo della grande lezione di civiltà giuridica dovuta agli insegnamenti di Franco Bricola, e al contempo delle suggestioni promananti, tra le altre, dalla Scuola napoletana di diritto penale: una Scuola prodigatasi da sempre nella ricerca di un connubio tra ragioni sistematiche e direttive di politica criminale, all’insegna di un orizzonte teleologico destinato ad incrociare lo sguardo del penalista nell’esplorazione dei territori maggiormente sensibili alle avventure del pensiero e all’ indagine del fenomeno criminale nelle sue molteplici manifestazioni. Non disgiunto da tale prospettiva d’insieme è poi – almeno così ci è parso leggendo e rileggendo il volume – un atteggiamento, nel merito e nel metodo, capace di sottrarsi alle sirene di una «scelta di campo» intrisa di un esasperato «personalismo», il quale corre il rischio di dimenticare che i problemi sul tappeto non sempre (ed anzi, molto raramente) si prestano ad essere definiti proponendo soluzioni ultimative e rigidamente unilaterali. Così, non potrà stupire la circostanza che, ad es., nell’illustrare le tematiche della causalità (in particolare, quella collegata all’art. 41 2° comma, c.p., e al rapporto tra probabilità statistica e probabilità logica), del caso fortuito o delle ipotesi scusanti e dei loro rapporti con le scriminanti, il Nostro lasci emergere la possibilità di sviluppare percorsi ermeneutici suscettibili di condurre a letture differenti, e talora «polivalenti», quanto alla loro posizione sistematica, specialmente laddove ne possa discendere una «copertura» più efficace dal «rischio penale». Di particolare interesse ci è sembrata, altresì, l’attenzione dedicata alle problematiche dell’interpretazione delle norme penali. Qui dovrebbe assumere – non è superfluo rimarcarlo – un ruolo centrale l’esigenza di garantire, nel segno dell’uguaglianza insita nella fonte-legge, il rispetto di un «vincolo» costante rispetto agli orientamenti della prassi, al fine di contenere gli eccessi di discrezionalità di quel «diritto giurisprudenziale» che ai tempi d’oggi tende sovente a discostarsi dai referenti normativi. Orbene, Mario Caterini si dimostra profondamente consapevole dell’esigenza or ora segnalata. Due, più nello specifico, gli aspetti salienti dei suoi sviluppi tematici. Il primo si coglie nell’elaborazione di una prospettiva ermeneutica che, prendendo realisticamente atto della frequente ambiguità dei testi normativi, conduce ad orientarsi, nel dubbio, nel senso di una soluzione favorevole all’imputato. Non si tratta, in quest’ottica, di superare i confini della legge, ma di pronunciarsi in favorem rei proprio laddove il dato letterale si riveli equivoco nel legittimare una risposta in chiave repressiva. Si tratta di un’impostazione che Caterini ha prospettato anche in alcuni saggi precedenti, i quali si fanno apprezzare per rigore argomentativo e coerenza metodologica. Il secondo aspetto concerne il contributo del nostro Autore all’ampliamento degli orizzonti alla cui stregua apprezzare il fondamento del divieto di analogia. Qui vi è anzitutto da sottolineare come Caterini, al di là del divieto in questione, contesti l’analogia già sul piano della mancanza di lacune; una posizione che anche noi abbiamo avuto modo di sviluppare, in base al presupposto che il «tipo criminoso» che la fattispecie viene ad incarnare fa sì che l’analogia, prima ancora che vietata, debba considerarsi addirittura inconcepibile, sia nell’ottica, per l’appunto, della mancanza di «lacune» da colmare, sia in quella dell’impossibilità di postulare casi ‘analoghi’ a quelli disciplinati. E tuttavia, Mario Caterini, approfondendo ulteriormente i termini della questione alla luce dell’art. 27, 3° comma, Cost., osserva come, “perché il condannato avverta la pena come «giusta»” – essendo questo un presupposto ineludibile ai fini del processo rieducativo – debba escludersi che “la norma su cui si basa la condanna” possa essere “inventata analogicamente dal giudice senza una previa comminatoria legislativa”. Ed invero, è proprio su questo «contatto» con il messaggio normativo – come ci hanno insegnato, fin dall’antichità, i massimi esponenti della filosofia politica – che viene a fondarsi la garanzia del «dominio della legge» rispetto alle determinazioni e al «volere degli uomini»; laddove, e all’opposto, la sconfessione del giusto «legale», se si eccettua la ribellione a regimi o a comandi dispotici, viene a tradire e a calpestare la fiducia che i singoli individui, allevati ed educati in seno alla pólis, nutrono nel vedere rispettati i confini da questa tassativamente sanciti quanto ai rapporti tra l’esercizio del potere e la salvaguardia delle proprie scelte di libertà. Detto questo, parrebbe, tuttavia – e su questo punto ci permettiamo di manifestare un atteggiamento di dissenso con l’opinione del Nostro – che le ragioni che militano a favore della «legalità» (previsione per legge e determinatezza, così come esclusione dell’analogia) debbano essere riproposte anche
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