
di Adelmo Manna*–
Sommario: 1. Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione. 2. Il diritto penale “costituzionalmente orientato”. 3. I profili maggiormente critici della legge sicurezza. 4. La lontananza siderale dell’attuale politica criminale anche da ogni, pur larvata, prospettiva “abolizionista”, in particolare della pena carceraria, anche mediante la sostituzione con sanzioni derivanti dal diritto penale comparato. 5. La reazione della giurisprudenza alla legge sicurezza, in particolare con l’ampia e dettagliata relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione. 6. La questione relativa all’introduzione del delitto di femminicidio, ove si assiste ad uno iato fra accademia e avvocatura da un lato, e la politica nel suo complesso dall’altro. 7. Conclusioni
1.Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione
Nell’ambito della prospettiva di varare il piano carceri, da parte del Governo attualmente in carica, la premier Giorgia Meloni, in un video messaggio, ha, fra l’altro, sottolineato che “in passato si adeguavano i reati al numero di posti disponibili nelle carceri, mentre noi riteniamo che uno Stato giusto debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena. Quindi – conclude – finalmente certezza della pena”[1].
Soprattutto da quest’ultimo rilievo, emerge chiaramente che la politica criminale dell’attuale Governo si basa, per l’appunto, sulla certezza della pena, ovvero sulla c.d. retribuzione, che, come è noto, non è altro che una razionalizzazione dell’antica legge del taglione, ovverosia “occhio per occhio, dente per dente” oppure in una prospettiva di carattere cattolico, “ob malum actionis, malum passionis”[2].
Tanto ciò è vero che, laddove si affermi che uno Stato debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena, sta proprio a significare, almeno a nostro giudizio, che l’essenza della pena carceraria, per la premier attualmente in carica è, per l’appunto, la retribuzione.
Con ciò, però, entra inevitabilmente in crisi la concezione del diritto penale liberale risalente a Cesare Beccaria[3]. Il teorema generale che chiude, infatti, l’opera celeberrima del Beccaria così stabilisce: “Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettate dalle leggi”.
Il Beccaria, autore del diritto penale illuminista, si muove, sotto questo profilo, nell’ambito di una concezione del diritto penale in cui, invece, risalta la funzione preventiva anziché retributiva dello stesso, in una prospettiva assai moderna, giacché questo sistema teorico costituisce il primo passo verso una visione “laica” del diritto penale.
Su analoga linea si pone successivamente il pensiero di Anselm von Feuerbach, che infatti si fa apprezzare anche per una compiuta teorizzazione della funzione di prevenzione generale della pena, nel senso che la minaccia della pena servirebbe ad esercitare un effetto di coazione psicologica sui consociati, tale dal distoglierli dal commettere reati[4].
2.Il diritto penale “costituzionalmente orientato”
Come può facilmente arguirsi, la politica criminale dell’attuale Governo si caratterizza, invece, per una prospettiva del tutto diversa, che nemmeno ha a che fare con il diritto penale “costituzionalmente orientato”, risalente, come è a tutti noto, al grande Franco Bricola[5], che teorizzava addirittura che l’intervento del diritto penale sarebbe legittimato solo nei confronti di beni giuridici esplicitamente o anche solo implicitamente, tutelati dalla Carta costituzionale. Quest’ultima teorizzazione possedeva, tuttavia, il limite di richiedere alla Corte costituzionale di dichiarare illegittima una norma penale, laddove avesse tutelato un bene giuridico sprovvisto di ascendenza costituzionale, ma in tal modo si sarebbe richiesto alla Corte medesima un’invasione nella sfera parlamentare e quindi inevitabilmente una messa in pericolo del principio della divisione dei poteri di montesquieiana memoria[6].
Ciò nonostante, l’approccio al diritto penale costituzionalmente orientato caratterizzerà il diritto penale italiano dagli anni ’70 dello scorso secolo fino ai giorni nostri, nel senso di vincolare il legislatore, il giudice e l’esegeta ad una interpretazione, appunto, “costituzionalmente orientata”.
Ciò varrà sia da un punto di vista della ricostruzione del fatto di reato, orientata alla applicazione del principio di stretta legalità e dei suoi sub-principi, di cui all’art. 25, comma 2, Cost., sia nella prospettazione della teoria della pena, ove il riferimento sia al “senso di umanità” che al principio rieducativo, più modernamente inteso come principio di risocializzazione, pone indubbiamente la pena detentiva come extrema ratio, che caratterizza, peraltro, più in generale, lo stesso diritto penale dall’epoca di von Liszt[7].
3.I profili maggiormente critici della legge sicurezza
Orbene, l’attuale legislazione in materia penalistica dell’attuale Governo, a partire dal decreto rave party, per continuare con il decreto Caivano e per giungere sino alla c.d. legge sicurezza, non solo utilizza la decretazione di necessità ed urgenza che, però, difficilmente si riescono a rinvenire nella concreta prassi, in tal modo esautorando, tuttavia, la funzione parlamentare, come, da ultimo, è avvenuto appunto con la legge sicurezza, che doveva essere emanata dal Parlamento, ma poi si preferì utilizzare il decreto legge per asserite ragioni di necessità ed urgenza, peraltro mai dimostrate.
Ciò che, tuttavia, ci preme, più in particolare, evidenziare è il fatto che con precipuo riguardo alla c.d. legge sicurezza, si assiste alla incriminazione non già di “fatti di reato”, ma di “modi di essere” della persona, in tal modo mettendo in crisi il principio, di ordine liberale, del diritto penale del fatto, risalente al “capo scuola” del diritto penale moderno, ovverosia Giacomo Delitala[8].
Assistiamo, infatti, in particolare, alla incriminazione della c.d. resistenza passiva, sia nelle carceri, che nei Cpr, che non solo viola l’art. 21 Cost., ma non esprime un fatto di reato in senso proprio, come invece avveniva nel codice penale del 1930, ove la resistenza a pubblico ufficiale è tuttora punita se commessa “con violenza o minaccia”.
La questione, a nostro avviso, si complica anche con riferimento al profilo della detenzione, perché, in riforma dell’art. 146 del codice penale, diventa obbligatorio il ricovero in un istituto carcerario anche di una donna incinta, oppure che ha partorito un figlio fino a un anno, perché, se l’infante ha l’età da uno a tre anni, madre e figlio vengono destinati ad un “istituto a custodia attenuata”.
Non v’è però chi non veda come tale nuova disciplina – che evidentemente vuole anche, “inconsciamente”, far dimenticare al popolo italiano quell’episodio del film “Ieri, oggi, domani”, ove Adelina, impersonata da Sophia Loren, che a Napoli esercita il contrabbando di sigarette, si fa mettere ogni volta incinta dal marito, impersonato da Marcello Mastroianni, per evitare di finire in carcere, sino a che il marito, stanco di tutte queste prestazioni sessuali, si fa sostituire da un amico – contrasti in maniera evidente soprattutto con l’art. 31 della Costituzione, che al secondo comma, afferma di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
In terzo luogo, per andare ovviamente ai profili più di carattere discutibile, almeno a nostro avviso, della legge sicurezza, non possiamo non riferirci anche alla punizione della detenzione e del commercio della c.d. cannabis sativa, cioè quella priva del tutto di tetraidrocannabinolo (thc), cioè di alcun principio di carattere attivo, tanto è vero che sono sati messi fuori legge diversi esercizi commerciali che vendevano la cannabis sativa, proprio perché del tutto innocua per l’organismo umano e infatti resa, sino alla legge sicurezza, perfettamente lecita sia la detenzione, che la vendita.
Ci auguriamo, naturalmente, che alcuni di costoro che rischiano oggi un procedimento penale, sollevino la relativa questione di legittimità costituzionale per evidente contrasto con il principio di offensività in materia penale.
Da ultimo, lascia francamente perplessi il trattamento largamente di favore elargito alle forze dell’ordine, sino al punto di concedere, da parte dello Stato, una somma di euro diecimila al tutore dell’ordine, laddove nei suoi confronti venga aperto un procedimento penale per un reato commesso nell’esercizio delle funzioni, anche qui con un probabile profilo di legittimità costituzionale, nei confronti del comune cittadino, per contrasto con il principio di uguaglianza e, soprattutto, con quello di ragionevolezza[9].
4.La lontananza siderale dell’attuale politica criminale anche da ogni, pur larvata, prospettiva “abolizionista”, in particolare della pena carceraria, anche mediante la sostituzione con sanzioni derivanti dal diritto penale comparato
Il diritto penale dell’attuale Governo pone, quindi, seri problemi anche di ordine filosofico, perché giustamente ci si interroga in primo luogo con riferimento al Leviatano di Hobbes[10].
Va, inoltre, aggiunto che, ovviamente, è stato del tutto obliterato il noto approccio garantista, per cui non solo il diritto penale dovrebbe essere introdotto con legge in senso formale, ma addirittura con una maggioranza qualificata, sul paradigma della c.d. Ley Organica spagnola[11].
Stabilito quanto sopra, risulta evidentemente e purtroppo “nell’ultravioletto dell’utopia”, per riprendere una nota espressione del grande Giorgio Marinucci, la proposta abolizionista del carcere, portata avanti dall’Associazione, di origine radicale, “Nessuno tocchi Caino”[12], e approfondita a livello monografico in modo, peraltro, davvero stimolante, da Giuseppe Mosconi[13].
Ciò nonostante, poteva anche essere auspicabile una riforma del sistema sanzionatorio, magari non così “estrema”, prendendo spunto dal diritto penale comparato[14].
In primo luogo, infatti, si poteva introdurre il modello della pena pecuniaria c.d. a tassi giornalieri, ove cioè la commisurazione non è più a somma complessiva come da noi, bensì si divide in due parti: il numero dei tassi legato alla gravità del fatto ed alla intensità dell’elemento psicologico, mentre l’entità del tasso va commisurata alla capacità economica del soggetto. Se poi si intendesse introdurre la c.d. variante individuale “a tempo”, nel senso che al soggetto verrebbe decurtata ogni mese una determinata somma di denaro dallo stipendio o dai suoi guadagni, individuati a livello fiscale, si otterrebbe un abbassamento notevole dello standard di vita del colpevole, quindi, notevoli effetti a livello sia general- che special-preventivo.
Tanto ciò è vero che in Germania l’85% delle pene sono pecuniarie e solo il 15% residuano come pene detentive, ove comunque sussistono 60 mila detenuti ma per una popolazione di 80 milioni di abitanti[15].
Altra prospettiva è quella di far finalmente diventare le sanzioni interdittive, da pene accessorie a pene principali, soprattutto con riferimento al diritto penale economico e ai delitti dei p.u. contro la p.a.
Va rilevato che, ad esempio in Francia, l’utilizzazione delle sanzioni interdittive come pene principali, soprattutto da parte del giudice penale, avviene già dal lontano 1975.
Una terza soluzione potrebbe essere quella di utilizzare le c.d. pene prescrittive, ovverosia legate ad un obbligo di fare, che risultano particolarmente utili soprattutto in materia di delitti ambientali, come ad esempio, nella bonifica di una falda acquifera.
Si potrebbe a ciò obiettare che il soggetto non possiede la capacità economica per tale compito, quindi, la pena prescrittiva così indicata potrebbe essere sostituita da “lavori a favore della comunità”, come ad esempio, sotto la sorveglianza del servizio sociale, la ripulitura dei giardini pubblici da siringhe infette.
A tali tipi di sanzioni si potrebbe anche aggiungere la recente esperienza della c.d. giustizia riparativa, introdotta con la riforma Cartabia, e che ancora presenta “luci ed ombre” probabilmente perché non ha tuttora trovato un assetto definitivo[16].
Da ultimo, si potrebbero potenziare anche le schame sanctions di origine nord americana, cioè le c.d. pene della vergogna, di cui, però, il nostro ordinamento ne conosce soltanto una, ovverosia la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali.
5.La reazione della giurisprudenza alla legge sicurezza, in particolare con l’ampia e dettagliata Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione
Quanto abbiamo osservato sinora circa le concrete alterative alla pena carceraria, che, sia detto per inciso, furono già utilizzate per la responsabilità da reato dell’ente nel d.lgs. n. 231/2001[17], potevano quindi benissimo essere utilizzate anche nel progetto di riforma del codice penale, seppur limitato alla parte generale, che comunque comprende il sistema sanzionatorio, elaborato da una commissione nominata nel 2001 dall’allora ministro della Giustizia e presieduta da Carlo Nordio, attuale ministro della Giustizia, ma purtroppo ciò non è avvenuto[18].
Esaminiamo ora la reazione della giurisprudenza in relazione alla legge sicurezza: trattasi di un importante documento dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo – servizio penale, della Corte Suprema di Cassazione, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80).”[19]
La Relazione, come già osservato, affronta sia i problemi di costituzionalità derivanti dall’uso del decreto legge, in chiara assenza di specifiche ragioni di necessità ed urgenza, sia tutte le problematiche relative al contenuto della legge sicurezza, con particolare riguardo ai profili di legittimità costituzionale che abbiamo in parte illustrato precedentemente.
Trattasi, come è evidente, di un contributo dell’Ufficio del Massimario di notevole rilevanza, che potrà diventare molto utile, ci auguriamo, nel prossimo futuro, per l’autorità giudiziaria al fine di sollevare specifiche questioni di legittimità costituzionale, come peraltro è già avvenuto in tema di abuso d’ufficio.
L’abrogazione dell’abuso d’ufficio, infatti, ha provocato, da parte della giurisprudenza, oltre 12 questioni di legittimità costituzionale che sono state sollevate, ma in rapporto agli articoli 11 e soprattutto 117 Cost., tuttavia in relazione alla Convenzione di Merida, che non crea però un obbligo internazionale di penalizzazione dell’abuso d’ufficio ed è per questa ragione che la Corte costituzionale, investita della questione, non l’ha accolta[20].
In definitiva, con ciò intendiamo significare, più in generale, che la politica criminale dell’attuale Governo, come dimostrano, da un lato, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio e, dall’altro, i decreti rave party, Caivano, sino alla legge sicurezza, si dimostra, come suol dirsi, “debole con i forti e forte con i deboli”.
6.La questione relativa all’introduzione del delitto di femminicidio, ove si assiste ad uno iato fra accademia e avvocatura da un lato, e la politica nel suo complesso dall’altro
Intendiamo ora affrontare la problematica relativa all’introduzione nel codice penale del delitto di femminicidio, che ictu oculi suscita già alcune notevoli perplessità, sia a livello esegetico, che anche di natura costituzionale.
Per quanto riguarda le questioni esegetiche basti considerare che ci si riferisce alla uccisione di una “donna”. Da qui nascono seri problemi, soprattutto nell’ipotesi in cui trattasi, come nel caso di Vladimir Luxuria, di una persona che all’anagrafe ha cambiato sesso, da uomo a donna, ma continua il suo corpo ad essere caratterizzato dalla presenza del membro virile. In un caso di questo tipo si pone il problema giuridico se applicare la nuova fattispecie, oppure il delitto di cui all’art. 575 c.p., cioè l’omicidio.
In secondo luogo, il delitto di femminicidio prevede una c.d. pena fissa, cioè l’ergastolo in ogni caso, ma ciò contrasta, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, sia con il principio di uguaglianza/ragionevolezza, giacché si trattano allo stesso modo fattispecie concrete diverse fra loro, sia con il principio rieducativo della pena, che, come è noto, presuppone la “individualizzazione” della pena stessa[21].
Tanto ciò è vero che la Corte costituzionale è intervenuta sia sulla pena accessoria fissa dei reati societari, sia su quella analoga dei reati fallimentari, dichiarandole entrambe illegittime costituzionalmente e, anzi, riscrivendo addirittura le stesse[22].
Sull’introduzione del reato di femminicidio l’accademia si è dimostrata, non a caso, decisamente contraria, con gli interventi autorevoli di penalisti come Giovanni Fiandaca e Vittorio Manes[23].
A ciò si aggiunga un documento, firmato da oltre 70 professoresse, ordinarie o associate di diritto penale, fatto pervenire all’Aipdp, di critica decisa, come donne, oltre che come professoresse di diritto penale, alla introduzione del delitto de quo agitur[24].
Orbene, ciò che a questo punto desta una profonda meraviglia è che, a livello parlamentare, il disegno di legge sull’introduzione del delitto di femminicidio nel codice penale, è stato già approvato all’unanimità da uno dei due rami del Parlamento.
Ciò sta chiaramente a significare come le esigenze della politica, ove evidentemente il diritto penale serve come strumento di “comunicazione di massa”, divergono ormai totalmente da quelle espresse dall’accademia e dall’avvocatura penale riunita.
7.Conclusioni
La risposta, quindi, all’interrogativo posto nel titolo, cioè se costituisca un processo reversibile, o no, il crepuscolo del diritto penale liberale “costituzionalmente orientato”, non può a questo punto che condurre ad una risposta totalmente negativa, non solo perché l’attuale politica criminale dimostra un totale disinteresse per i principi del diritto penale liberale risalenti al grande Beccaria, ma anche in quanto la stessa prospettiva di un diritto penale, costituzionalmente orientato, caro ad un altro grande giurista del calibro di Franco Bricola, risulta ormai purtroppo del tutto desueta.
Se a ciò si aggiunga, infine, l’anomala comunanza di interessi fra maggioranza e opposizione, addirittura all’unanimità, ai fini dell’introduzione del delitto di femminicidio, nonostante gli alti lai manifestati da alcuni fra i più grandi penalisti italiani, nonché da oltre 70 giuspenaliste, lo spettacolo che se ne trae risulta davvero sconfortante, perché significa che le esigenze della politica, da qualunque parte ci si muova, risultano totalmente distanti da quelle emerse dall’accademia e dall’Ucpi, che infatti ha espresso un analogo documento di critica circa l’introduzione nel nostro codice penale del delitto di femminicidio[25], naturalmente con un ulteriore, possibile, aggravio della popolazione carceraria, giunta ad oltre 60 mila unità, a fronte di una capienza di poco superiore alle 40 mila unità, con il conseguente aumento anche dei suicidi in carcere, compresi quelli delle guardie carcerarie, giunti, dall’inizio dell’anno al 6 agosto 2025 alla rilevante cifra di ben 50.
*Prof. Avv. Emerito di diritto penale nell’Università di Foggia
(Già pubblicato in Ante Litteram n.2 – 2025)
[1] Cfr. DI PERI, Il Governo vara il piano carceri “diecimila fuori in anticipo”, in La Repubblica, 23 luglio 2025, 5; tanto ciò è vero che l’8 giugno 2021 fu presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge costituzionale n. 3154, di iniziativa dei deputati Meloni, Del Mastro Delle Vedove, Lollobrigida, Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli, avente ad oggetto “Modifica all’art. 27 della Costituzione in materia di funzioni della pena”, che prevedeva un solo articolo, l’art. 1, che così stabiliva: «Al terzo comma dell’art. 27 della Costituzione è aggiunto in fine, il seguente periodo: “La legge garantisce che l’esecuzione delle pene tenga conto della pericolosità sociale del condannato e avvenga senza pregiudizio per la sicurezza dei cittadini”».
[2] Sia consentito, per maggiori approfondimenti, il rinvio a MANNA-SERENI, Diritto penale, Parte generale, Teoria e prassi, Milano, 2024, 500; naturalmente la retribuzione cui facciamo riferimento è ben diversa dalla concezione della pena in Francesco Carrara, perché la stessa retribuzione viene vista in una prospettiva autenticamente liberale e garantista, tanto è vero che influenzò il codice penale Zanardelli del 1889, assiema ai prodromi della Scuola positiva: cfr. RONCO, Itinerari della modernità penale in Italia. Profili critici (1800-1930), Torino, 2025, spec. 57 ss., ove si rileva anche che nel pensiero del sommo Carrara “le regole innumerevoli che concernono il divieto, la repressione e il giudizio dettate affinché la scienza si mantenga nelle vie della giustizia e non degeneri in tirannia debbono risalire alla formula secondo cui il delitto non è un ente di fatto, ma un ente giuridico” (corsivo aggiunto); nonché 267 ss., ove a pag. 278 si tracciano i rapporti tra illuministi e Carrara sino a Michel Foucault.
[3] BECCARIA, Dei delitti e delle pene, nuova ed., Livorno, 1834, 13 ss.; in argomento, AA.VV., Penalisti del XXI secolo leggono “Dei delitti e delle pene” nel 250° anniversario della prima pubblicazione e ne discutono l’attualità, in Diritto penale XXI secolo, 2014, 233 ss.; nonché AMODIO, Il libro immortale di Beccaria: dalla forza delle idee al “fremito” dello stile, in CP, 2015, 407 ss.; ZARRONE, Etica e utilitarismo nel pensiero di Cesare Beccaria, Napoli, 1971.
[4] FEUERBACH Ans., Revision der Grundsätze und Grundbegriff des positiven peinlichen Rechts, Erfurt, 1799, I; in argomento, più in generale, per maggiori approfondimenti, cfr. MANNA-SERENI, op. cit., 3-4; da ultimo, sui rapporti tra il logos ed il diritto penale, cfr. LOSAPPIO, Lógos y derecho penal, in Revista de derecho universidad de Concepción, 2025, pp. 261 ss. e spec. 269 ss.; per una originale ed interessante ricostruzione storica delle varie tendenze della penalistica, cfr. ARROYO ZAPATERO, Le tre passioni delle scienze penalistiche, tr. it. di F. Rossi, Milano, 2025, spec. 1 ss., proprio con riguardo al marchese Beccaria.
[5] BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., XIX, 1973, 8 ss.
[6] MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, (1748), terza trad. it. a cura di Domenico Cavallari (1777); trad. it. a cura di S. Cotta, Torino, 1952 (rist. 2004).
[7] von LISZT, Der Zweckgedanke im Strafrecht (1882), trad. it. La teoria dello scopo nel diritto penale, Milano, 1962; sino a giungere, attualmente, alla tesi estrema, ma con un profondo significato umanistico, del c.d. “diritto penale minimo”, sostenuto, in particolare, da FERRAJOLI, Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale, Bari, 2024, spec. 278 ss.
[8] DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova, 1930.
[9] MANNA, La resistenza passiva fra diritto penale del fatto e diritto penale d’autore, in LOSAPPIO-MANNA, Profili di (in)costituzionalità del decreto-sicurezza. Atti del webinar del 30 maggio 2025, in Sistema penale, 11 luglio 2025; sulla legge sicurezza cfr. anche le due seguenti monografie, la prima di carattere più critico e la seconda più di taglio esegetico: cfr. PLANTAMURA (a cura di), Il decreto sicurezza – decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025 n. 80. Commentario di profili penalistici, Pisa, 2025, spec. 223 ss. per quanto riguarda le madri di prole in tenera età e circa la resistenza passiva, 277 ss., nonché 391 ss., quanto alle “disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza”; SPANGHER (a cura di), Pacchetto sicurezza: tutte le novità – Commento al d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito senza modificazioni, dalla l. 8 giugno 2025, n. 80, Milano, 2025, spec. 149 ss. con riferimento alle misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, etc., nonché 277 ss. con riguardo alle norme sull’ordinamento penitenziario.
[10] HOBBES, Leviatano, Cambridge, 1904, giustamente menzionato a questo proposito da PULITANO’, Quale sicurezza?, in Diritto penale e processo, 2025, 689 ss. che richiama anche, fra gli altri, BECK, Conditio humana. Il rischio nell’età globale, Bari, 2008, e soprattutto sottolinea sia il vulnus alla funzione legislative delle Camere, che l’uso abnorme della decretazione d’urgenza; analogamente critico, ed in particolare proprio sull’utilizzazione del decreto legge e le (mancanti) ragioni di necessità e urgenza, cfr. DOLCINI, Sicurezza per decreto-legge?, in Sistema penale, 30 giugno 2025; nella manualistica, anche per una approfondita disamina critica della legge sicurezza, cfr. ora MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, Manuale di diritto penale, Parte generale, 14ᵃ, Milano, 2025, spec. V ss., nonché, con riferimento, alla nuova aggravante comune di cui all’art. 61, n. 11 decies c.p., riguardante “la commissione del fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto dei passeggeri”, 710 ss.
[11] Circa la prospettiva dell’introduzione del diritto penale solo con una legge in senso formale, cfr., in particolare, BRICOLA, op. loc. ult. cit.
[12] Cfr. La fine della pena, XI Congresso di “Nessuno tocchi Caino”, che si terrà a Milano, 18, 19, 20 dicembre 2025.
[13] MOSCONI, Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista, Milano, 2024, spec. 143 ss. su “Abolizionismo. Senza il diritto penale e oltre”, nonché 169 ss., pure per alcune interessanti riflessioni sulla c.d. giustizia riparativa.
[14] MANNA, I rimedi al sovraffollamento carcerario e ad un sistema penale ancora carcero-centrico: alla ricerca di sanzioni totalmente diverse da quelle privative della libertà personale, in una prospettiva comparatistica, in dirittodidifesa.eu, 6 settembre 2024.
[15] Sulla pena pecuniaria a tassi giornalieri cfr. JESCHECK-GREBING, Die Geldstrafe in deutschen und ausländischen Recht, Baden Baden, 1978; e per quanto riguarda la c.d. variante “a tempo” cfr. BAUMANN, Beschraenkungen des Lebensstandards anstatt kurzfistiger Freiheitsstrafe, Berlin, 1968.
[16] Cfr., in particolare, FIANDACA, Punizione, Bologna, 2024, spec. 123 ss.; cfr. anche, a livello comparatistico, DE LIA, La giustizia riparativa negli Stati Uniti d’America, Roma, 2024.
[17] Sia consentito, in argomento, il rinvio a MANNA-PILLITTERI (a cura di), Codice della responsabilità da reato delle persone giuridiche. Commento ragionato articolo per articolo con dottrina e giurisprudenza al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Roma, 2025.
[18] Cfr. in argomento, PADOVANI, Diritto penale, 14ᵃ, Milano, 2025, spec. 10-11.
[19] Tale Relazione, di ben 129 pagine, che analizza tutti i profili critici della legge sicurezza e in primo luogo anche il problema della sussistenza o meno delle ragioni di assoluta necessità ed urgenza, che sole consentono l’utilizzazione del decreto legge, a livello costituzionale, così trasformando il disegno di legge, trovansi pubblicata su Sistema penale, 27 giugno 2025.
[20] Ci permettiamo di rinviare, in argomento, a MANNA, Sull’abolizione dell’abuso d’ufficio e gli ulteriori interventi in tema di delitti contro la P.A.: note critiche, in Sistema penale, 6 agosto 2024; GATTA, Morte dell’abuso d’ufficio, recupero in zona Cesarini del ‘peculato per distrazione’ (art. 314-bis c.p.) e obblighi (non pienamente soddisfatti) di attuazione della Direttiva UE 2017/1371, in Sistema penale, 10 luglio 2024; Corte cost., u.p., 7 maggio 2025, comunicato stampa: La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, in Sistema penale, 8 maggio 2025.
[21] Sia consentito, in argomento, il rinvio a MANNA, Sull’illegittimità delle pene accessorie fisse. L’art. 2641 del codice civile, in Giur. Cost., 1980, 910 ss.
[22] Cfr. MANNA-D’ALTILIA (a cura di), Manuale di diritto penale dell’economia, Roma, 2024, rispettivamente 117 ss. e 309 ss.
[23] Cfr. FIANDACA, Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio, in Sistema penale, 14 marzo 2025; MANES, Il reato di femminicidio non “risolve” e affida al diritto una funzione morale, in Il Dubbio, 12 giugno 2025.
[24] Cfr. AA.VV., Il reato di femminicidio presentato al Governo: le ragioni della nostra contrarietà, dattiloscritto il 26 maggio 2025, cui seguono tutti i nomi delle colleghe.
[25] Cfr. a questo proposito il documento: Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà, in Sistema penale, 28 maggio 2025, che riassume sia le perplessità manifestate dall’Ucpi, che dalle professoresse di diritto penale.
