
di Giovannangelo De Francesco* –
Il volume di Mario Caterini dedicato al Lessico del diritto penale ha rievocato in chi scrive la memoria dei tempi dell’Università, allorché, in qualità di studente (non diversamente dal mio Maestro, Tullio Padovani, anch’egli da studente, come ebbe modo di raccontarmi quando cominciammo a frequentarci) preparavo l’esame di diritto penale avvalendomi del testo di Francesco Antolisei. Il motivo di tali ricordi è dovuto ad un profilo che, salve le debite differenze, accomuna le due opere, ossia la ricerca di una chiarezza espositiva in grado di trasmettere un «sapere» suscettibile di essere fruito da qualsiasi lettore interessato alla nostra pur difficile materia. Ai tempi d’oggi, risulta invero frequente la predilezione verso un linguaggio complesso e ricercato, che sembra avere come scopo principale quello di mostrare l’erudizione dell’autore e la sua attitudine a servirsi di vocaboli rari e finemente allusivi, con la conseguenza, tuttavia, di dar vita ad un «prodotto scientifico» del quale il meno che si può dire è ch’esso – come l’Essere heideggeriano – tende a nascondersi, ma – diversamente da quello – fatica a disvelarsi.
Ebbene, il «Lessico» proposto da Mario Caterini appare rivolto verso una direzione radicalmente antitetica rispetto ad una simile tendenza. Più esattamente, il suo è un programma che mira a coniugare l’elaborazione sul piano concettuale all’ esigenza di tradurre quest’ultima in un «sapere discorsivo» funzionale al dialogo e all’insegnamento. L’impostazione generale si ispira ad una visione permeata da un atteggiamento di vigile e rigoroso garantismo: nelle premesse, nelle argomentazioni, nelle conclusioni via via formulate con riguardo agli istituti e alle categorie che sottendono il volto costituzionale dell’illecito e della sanzione penale. Una visione che risente nel profondo della grande lezione di civiltà giuridica dovuta agli insegnamenti di Franco Bricola, e al contempo delle suggestioni promananti, tra le altre, dalla Scuola napoletana di diritto penale: una Scuola prodigatasi da sempre nella ricerca di un connubio tra ragioni sistematiche e direttive di politica criminale, all’insegna di un orizzonte teleologico destinato ad incrociare lo sguardo del penalista nell’esplorazione dei territori maggiormente sensibili alle avventure del pensiero e all’ indagine del fenomeno criminale nelle sue molteplici manifestazioni.
Non disgiunto da tale prospettiva d’insieme è poi – almeno così ci è parso leggendo e rileggendo il volume – un atteggiamento, nel merito e nel metodo, capace di sottrarsi alle sirene di una «scelta di campo» intrisa di un esasperato «personalismo», il quale corre il rischio di dimenticare che i problemi sul tappeto non sempre (ed anzi, molto raramente) si prestano ad essere definiti proponendo soluzioni ultimative e rigidamente unilaterali. Così, non potrà stupire la circostanza che, ad es., nell’illustrare le tematiche della causalità (in particolare, quella collegata all’art. 41 2° comma, c.p., e al rapporto tra probabilità statistica e probabilità logica), del caso fortuito o delle ipotesi scusanti e dei loro rapporti con le scriminanti, il Nostro lasci emergere la possibilità di sviluppare percorsi ermeneutici suscettibili di condurre a letture differenti, e talora «polivalenti», quanto alla loro posizione sistematica, specialmente laddove ne possa discendere una «copertura» più efficace dal «rischio penale».
Di particolare interesse ci è sembrata, altresì, l’attenzione dedicata alle problematiche dell’interpretazione delle norme penali. Qui dovrebbe assumere – non è superfluo rimarcarlo – un ruolo centrale l’esigenza di garantire, nel segno dell’uguaglianza insita nella fonte-legge, il rispetto di un «vincolo» costante rispetto agli orientamenti della prassi, al fine di contenere gli eccessi di discrezionalità di quel «diritto giurisprudenziale» che ai tempi d’oggi tende sovente a discostarsi dai referenti normativi.
Orbene, Mario Caterini si dimostra profondamente consapevole dell’esigenza or ora segnalata. Due, più nello specifico, gli aspetti salienti dei suoi sviluppi tematici.
Il primo si coglie nell’elaborazione di una prospettiva ermeneutica che, prendendo realisticamente atto della frequente ambiguità dei testi normativi, conduce ad orientarsi, nel dubbio, nel senso di una soluzione favorevole all’imputato. Non si tratta, in quest’ottica, di superare i confini della legge, ma di pronunciarsi in favorem rei proprio laddove il dato letterale si riveli equivoco nel legittimare una risposta in chiave repressiva. Si tratta di un’impostazione che Caterini ha prospettato anche in alcuni saggi precedenti, i quali si fanno apprezzare per rigore argomentativo e coerenza metodologica.
Il secondo aspetto concerne il contributo del nostro Autore all’ampliamento degli orizzonti alla cui stregua apprezzare il fondamento del divieto di analogia. Qui vi è anzitutto da sottolineare come Caterini, al di là del divieto in questione, contesti l’analogia già sul piano della mancanza di lacune; una posizione che anche noi abbiamo avuto modo di sviluppare, in base al presupposto che il «tipo criminoso» che la fattispecie viene ad incarnare fa sì che l’analogia, prima ancora che vietata, debba considerarsi addirittura inconcepibile, sia nell’ottica, per l’appunto, della mancanza di «lacune» da colmare, sia in quella dell’impossibilità di postulare casi ‘analoghi’ a quelli disciplinati. E tuttavia, Mario Caterini, approfondendo ulteriormente i termini della questione alla luce dell’art. 27, 3° comma, Cost., osserva come, “perché il condannato avverta la pena come «giusta»” – essendo questo un presupposto ineludibile ai fini del processo rieducativo – debba escludersi che “la norma su cui si basa la condanna” possa essere “inventata analogicamente dal giudice senza una previa comminatoria legislativa”. Ed invero, è proprio su questo «contatto» con il messaggio normativo – come ci hanno insegnato, fin dall’antichità, i massimi esponenti della filosofia politica – che viene a fondarsi la garanzia del «dominio della legge» rispetto alle determinazioni e al «volere degli uomini»; laddove, e all’opposto, la sconfessione del giusto «legale», se si eccettua la ribellione a regimi o a comandi dispotici, viene a tradire e a calpestare la fiducia che i singoli individui, allevati ed educati in seno alla pólis, nutrono nel vedere rispettati i confini da questa tassativamente sanciti quanto ai rapporti tra l’esercizio del potere e la salvaguardia delle proprie scelte di libertà.
Detto questo, parrebbe, tuttavia – e su questo punto ci permettiamo di manifestare un atteggiamento di dissenso con l’opinione del Nostro – che le ragioni che militano a favore della «legalità» (previsione per legge e determinatezza, così come esclusione dell’analogia) debbano essere riproposte anche nel campo delle cause di giustificazione. In effetti, poiché il fatto di reato esige l’intervento di una legge, non pare possibile che ad essa possa contrapporsi, scriminando quel fatto, una qualificazione normativa priva di analoga rilevanza e che non sia circondata dagli ulteriori limiti poc’anzi richiamati. E ciò, non soltanto per motivazioni di carattere formale (ossia dettate dal rispetto della gerarchia delle fonti), ma anche in virtù di ragioni di tipo sostanziale, essendo evidente che l’interesse sotteso alla norma permissiva possa reggere il confronto con quello espresso dal fatto tipico, soltanto qualora sia la stessa legge, ed alle medesime condizioni, a conferirgli un «rango» comparabile con quello corrispondente al nucleo di valore racchiuso nella norma incriminatrice; non senza aggiungere – vale la pena ricordarlo – che la «giustificazione» del fatto deve considerarsi tutt’altro che «indolore» per il terzo destinato a subirla (basti pensare all’esercizio di un diritto ed a maggior ragione all’adempimento di un dovere), di talché ben si comprende come a quest’ultimo spetti un legittimo interesse a che essa risulti fondata su una previsione di legge dai confini tassativamente delineati.
Collegato in certa misura alle questioni sinora affrontate è anche il tema dell’offensività. E qui Caterini mostra di sapersi muovere con particolare accortezza in uno spazio intrinsecamente problematico, non senza riconoscere, con sincera onestà intellettuale, le possibili tensioni tra tipicità-determinatezza e ricerca di un disvalore suscettibile di apparire concretamente afferrabile. Al fine di arginare possibili contestazioni, egli, con riguardo, ad es., ai reati di pericolo, sviluppa l’argomento in base al quale la garanzia costituzionale della legalità, pur vietando di punire oltre i limiti della legge, non “imponga”, viceversa, di irrogare comunque la sanzione: di modo che, facendo ricorso ad un interpretazione lato sensu «adeguatrice», sarebbe possibile pervenire ad una soluzione, la quale si traduca nel conferire al pericolo, in apparenza astratto, una dimensione concretamente idonea a rivelare la probabilità dell’offesa. Si tratta di una lettura senza dubbio ingegnosa, anche se resta l’impressione della difficoltà di appianare per suo tramite l’esistenza di un contrasto tra le due esigenze poc’anzi evocate; un contrasto, d’altro canto, che mal si presta a venire stemperato facendo leva sulla ben nota interpretazione dell’art. 49 c.p. in chiave c.d. «realistica», la quale ha posto e continua a porre non pochi interrogativi circa la sua compatibilità con l’ordito complessivo del sistema.
Certo è che l’esitazione della stessa Corte costituzionale a circoscrivere maggiormente lo spettro della tutela si traduce nel conferire al giudice ordinario lo svolgimento di un compito al quale egli finisce col ritenersi in qualche modo legittimato. Ma non è men vero, tuttavia, che la scelta di accreditare una simile prospettiva rischia pur sempre di avviare la definizione del quid puniendum verso una crescente erosione dei confini della legalità, aprendo il varco a «manipolazioni» intollerabili a cospetto degli stessi principi di garanzia chiamati a governare la nostra materia alla luce della Costituzione. Il merito di Caterini resta, nondimeno, quello di avere dedicato particolare attenzione ad un nodo sistematico e politico-criminale di grande rilievo nell’orizzonte dei principi, per di più illustrato con didattica acribìa, similmente ad altre problematiche, attraverso il commento a singoli «casi pratici» elencati all’inizio di ciascun capitolo.
Di sicuro interesse è anche l’esposizione dedicata alla tematica della colpevolezza. Senza potermi qui soffermare sulle molteplici questioni inerenti al terzo elemento o “principio” che investe l’analisi del reato, mi piace tuttavia sottolineare come l’ Autore, nel momento di definire l’ambito di rilevanza del fenomeno dell’ignorantia legis, si preoccupi, questa volta, di salvaguardare, malgrado la diversità della sedes materiae, la posizione logicamente e teleologicamente preliminare della «pietra angolare» rappresentata dalla tipicità dell’illecito. A tale riguardo – ammonisce l’Autore, sviluppando alcuni spunti in materia – si è troppo spesso ritenuto di dover ricondurre al piano della colpevolezza (e più esattamente, all’esclusione del rimprovero a causa di un errore inevitabile) situazioni meritevoli di essere invece affrontate e tematizzate alla luce di una diversa chiave di lettura. Ed in effetti – come lascia emergere, tra le altre, la questione del c.d. dubbio invincibile – la presenza di indirizzi contrastanti nell’ambito della giurisprudenza dovrebbe giocare a favore del riconoscimento di una carenza del sistema sotto il profilo della stessa tipicità del fatto, sì da rendere inammissibile la scelta di «spostare» e rinviare al piano soggettivo-personalistico l’individuazione di fattori già ab initio preclusivi di un addebito di rilevanza penale.
In un’opera particolarmente attenta alla dimensione teleologica dei principi del nostro settore disciplinare non poteva poi mancare una trattazione, prima ancora che dei singoli effetti del reato, delle funzioni e degli scopi fondamentali attribuiti alla pena. A tale riguardo, Caterini si mostra propenso ad attribuire un ruolo di particolare rilevanza alla prospettiva della rieducazione: una prospettiva, il cui significato preminente nella nostra architettura costituzionale non tollera una visione limitata alle sole logiche della sanzione, venendo esso a proiettarsi – come l’Autore evidenzia a più riprese – sugli stessi principi e profili strutturali inerenti ai contenuti del reato. Né può dimenticarsi come il paradigma rieducativo abbia contribuito ad accrescere la consapevolezza circa il ruolo fondamentale spettante al principio di proporzione, nel quale si esprime un criterio di misura, sul piano qualitativo e quantitativo, che governa l’intero universo della penalità, e che trova un riscontro emblematico, oltre che nell’ambito degli indirizzi della nostra Corte costituzionale, nella stessa esperienza delle fonti e delle decisioni adottate in sede sovranazionale, anch’essa opportunamente ricordata nel volume qui presentato.
Vero tutto ciò, non può negarsi, peraltro, come il finalismo rieducativo, specialmente nell’ottica della predisposizione di un «trattamento» efficace, abbia spesso richiamato l’esigenza di addentrarsi il più possibile (salva, beninteso, la disponibilità dell’interessato) nel percorso esistenziale proprio dell’autore del fatto, alla luce degli sviluppi, in certa misura unici ed irripetibili, che ne hanno condizionato la fisionomia: un’esigenza, come appare evidente, che difficilmente potrebbe conciliarsi con un metodo di approccio, il quale (magari, con l’obiettivo di «alleggerire» l’impegno ch’essa comporta) si limitasse, viceversa, a far leva su schemi di valutazione sostanzialmente uniformi, e come tali destinati ad incorrere nel rischio di arbitrarie generalizzazioni. La rieducazione, valutata in quest’ottica, sembrerebbe dunque spostare l’angolo visuale dalla posizione del «soggetto attivo» nella sua qualità di portavoce della «tipicità» o quale destinatario di un’imputazione fondata su requisiti (come nota Padovani) in certa misura «omologabili» a quelli degli altri consociati, ad una prospettiva necessariamente incentrata sul singolo individuo, e come tale inscindibilmente collegata, a livello di accertamenti e di strategie d’intervento, allo specifico processo di formazione del suo carattere e della sua personalità. Ed è proprio ragionando in quest’ottica, che viene allora da pensare che l’Autore del nostro Lessico abbia voluto offrire una testimonianza emblematica della rilevanza di tale ultimo profilo allorché si è trovato a decidere quale argomento meritasse di figurare nella parte conclusiva del suo contributo. Non sembra un caso, per vero, la circostanza che la vasta Appendice del volume, che reca l’impronta di valenti collaboratori, risulti dedicata al Sistema penale minorile, sia con riguardo al processo e al trattamento dei minori, che nell’ottica delle previsioni incriminatrici a tutela dei medesimi.
La condizione del minore, quale soggetto particolarmente fragile o più facilmente «manipolabile», implica come dovere prioritario quello di occuparsi dei profili educativi e rieducativi che lo riguardano. Se l’educazione risulta compromessa dalle omissioni o dagli abusi di chi abbia il dovere di averne cura e che invece manchi di provvedere alle sue necessità o se ne approfitti illecitamente, la rieducazione configura, per altro verso, l’aspetto saliente del metodo di approccio alla devianza minorile, venendo essa a conferire significato a qualsiasi programma od intervento rivolti a fronteggiarla.
Il minore, il singolo minore, l’individuo immaturo che agisca contra legem evoca, in altri termini, il bisogno ineludibile che il procedimento a suo carico – così come il suo esito finale – vengano a rispecchiare un canone valutativo in grado di svincolarsi al più presto dall’astrattismo del «tipo d’illecito» per immergersi nella concretezza dei disagi personali, delle influenze ambientali, dei difetti di socializzazione e di vicinanza affettiva che siano stati all’origine della condotta incriminata: essendo appunto questa, vale la pena ribadirlo, l’unica strada per poter vedere attuato il progetto rieducativo nella sua più profonda vocazione a garantire ai singoli destinatari – a maggior ragione, se minori d’età – un futuro diverso dalle esperienze e dalle vicissitudini che li abbiano personalmente coinvolti, inducendoli a rimanere insensibili, se non addirittura ostili, all’appello della legalità.
*Professore Ordinario di diritto penale nell’Università di Pisa.
(Già pubblicato su Ante Litteram n.1 – aprile 2025)
