VERSO UN DIRITTO PENALE EMOZIONALE, TRA EMOZIONI DEL REO… ED EMOZIONI DEL LEGISLATORE
di Fabio Basile* Divieto di accesso alle emozioni del reo? Per il commissario Maigret, “la Corte d’Assise rappresentava da sempre la parte più ingrata, più noiosa del suo lavoro e ogni volta che si trovava lì lo afferrava la stessa angoscia. Era come se in quella sede tutto venisse falsato. Non per colpa dei giudici, dei giurati o dei testimoni, non per via del codice o della procedura, ma perché degli esseri umani venivano per così dire riassunti in poche frasi, in poche sentenze”. Davanti alla Corte, pensava Maigret, “il caso è tratteggiato a grandi linee, i personaggi sono solo abbozzi, se non caricature”[1]. Come spesso accade, la letteratura sa esprimere efficacemente ciò che la scienza fatica a dimostrare in termini chiari: ecco allora il commissario Maigret che ben descrive come il viluppo di emozioni, passioni, sentimenti e scelte razionali che conducono un uomo a commettere un reato, quando entrano in un’aula giudiziaria, si riducono ad un “abbozzo, se non a una caricatura”. Perché questo accade? Perché questa riduzione della complessità emotiva del reo ad un abbozzo, ad una maldestra caricatura? Forse, tra i tanti motivi, ciò accade perché il nostro diritto penale di matrice illuministica aspira a fornire una risposta razionale ad un reo ritenuto razionale: un reo, autore di atti commessi con “coscienza e volontà”, come recita l’art. 42 c.p.; un reo fornito di libero arbitrio, capace di intendere e di volere, dal quale si pretende il controllo delle emozioni, in quanto tale motivabile attraverso la norma penale, rimproverabile, e sensibile alla pena, minacciata e inflitta. Il codice Rocco del 1930 si allinea a questo paradigma illuministico della “risposta razionale ad un reo ritenuto razionale (rational response to a presumably rational offender)”[2], perlomeno fin tanto che questo paradigma risulta funzionale a soddisfare le esigenze, prioritariamente perseguite dal legislatore fascista, di prevenzione generale, assicurando la tenuta del sistema, senza cedimenti indulgenzialistici. Ed è proprio figlia di questo paradigma la formulazione dell’art. 90 c.p.: “gli stati emotivi o passionali non escludono l’imputabilità”: norma frutto di suggestioni da romanzo popolare più che di confronto con le scienze della mente; norma, però, a ben vedere, “di ottuso sbarramento”[3], perché essa – incurante della sua portata finzionistica – cerca di tenere fuori dalle aule giudiziarie il crogiuolo di sentimenti, passioni, emozioni che, in taluni casi, porta alla realizzazione del reato. Chiara, infatti, è la finzione di imputabilità imposta d’imperio dall’art. 90 c.p., il quale in tal modo deroga alla regola (posta solo pochi articoli prima: art. 85 c.p.) della necessaria presenza della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto: una deroga evidente e significativa, giacché è innegabile che, nelle forme estreme, gelosia, ira, paura, angoscia e altre emozioni ancora possono accecare, far perdere il lume dell’intelletto, mandare una persona fuori di sé, escludendo la capacità di rendersi conto di quel che si fa e/o annullando i freni inibitori. Emozioni “insopprimibili” Epperò questo paradigma illuministico della “risposta razionale ad un reo ritenuto razionale” non era sostenibile, nella sua pienezza, nemmeno per il legislatore autoritario degli anni Trenta, e non poteva essere seguito con coerenza fino in fondo. Ed infatti, lo stesso legislatore del codice Rocco, se, tramite l’art. 90 c.p., cacciava dalla porta la gelosia, l’ira e le altre emozioni, poi in realtà finiva per aprire la finestra, per lo più maldestramente, ad alcune emozioni in particolari situazioni: lo faceva, ad esempio, con la previsione dei “delitti per causa d’onore”, dove gelosia e ira, rivestite delle sembianze della “causa d’onore”, consentivano al coniuge (quasi sempre il marito) che uccideva la moglie adultera di essere punito non già con la reclusione da 24 a 30 anni all’epoca prevista per l’uxoricidio (art. 577 co. 2 c.p. nel testo in vigore fino al 2018), ma con una pena quasi ridicola, la reclusione da 3 a 7 anni; e per causa d’onore potevano altresì essere commessi, con tanto di generosa riduzione di pena, oltre all’omicidio, anche i delitti di aborto, infanticidio, lesioni personali e abbandono di neonato (cfr. artt. 551, 578, 587 e 592 c.p.). Ancora: le emozioni, cacciate dalla porta con l’art. 90 c.p., rientravano dalla finestra con l’attenuante della provocazione di cui all’art. 62 n. 2 c.p., in cui protagonista è l’ira, ira addirittura elevata a rango di “scusante” nei delitti di diffamazione e ingiuria (art. 599 c.p.); le emozioni rientravano dalla finestra, altresì, con l’attenuante della suggestione della folla in tumulto (art. 62 n. 3 c.p.), e poi con le tante previsioni (si pensi alle scusanti di cui all’art. 384, all’art. 307 co. 3, all’art. 418 co. 3, c.p.) in cui l’affectio parentalis – l’aver agito spinti dall’amore e dall’affetto per il coniuge o per il prossimo congiunto – procura la non punibilità[4]; fino al recente riconoscimento dello “stato di grave turbamento” ai fini della non punibilità dell’eccesso nella legittima difesa domiciliare (art. 55 co. 2, per come introdotto nel 2019). E nei decenni successivi, a partire dagli anni ’60, il paradigma del diritto penale quale “risposta razionale ad un reo ritenuto razionale” si incrina sempre più anche nelle applicazioni giurisprudenziali che, sia pur formalmente rispettose dell’art. 90 c.p., cominciano a dare rilevanza alle emozioni: a) in sede di commisurazione della pena, dove le emozioni possono ancora rimanere celate sotto il velo dei criteri onnicomprensivi dell’art. 133 c.p., nascondendosi tra i “motivi a delinquere”, le “condizioni di vita” e il “carattere del reo”; b) poi, più svelatamente, tramite la concessione delle circostanze attenuanti generiche: come ad esempio fece, con piena consapevolezza, una sentenza di legittimità del 1971, relativa al caso di un certo Tallarico di Catanzaro, che, intendendo “disfarsi della moglie per odio e raggiungere l’amante emigrata in Canada”, dà mandato ad un sicario di ucciderla. Ebbene, la Cassazione riconosce che dai giudici di merito “al Tallarico l’attenuante fu riconosciuta in veste dell’ambiente di miseria e di depressione morale, economica e finanziaria, in una situazione cioè che non aveva consentito all’imputato di opporre un freno efficiente al turbinio delle proprie passioni”; e secondo la sentenza in esame, “gli
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