Giustizia Penale

VERSO LA NORMALIZZAZIONE DELL’EMERGENZA? ANNOTAZIONI CRIMINOLOGICHE A MARGINE DELL’ULTIMO DL SICUREZZA

di Roberto Cornelli* –    1.La cultura del controllo e il richiamo dei “professori” Sull’ultimo DL sicurezza, ormai legge, si è detto già moltissimo e a nulla sono serviti i rilievi critici della quasi totalità degli studiosi di giustizia penale, avanzati in ogni fase di approvazione del DDL, prima, e del DL, poi. Per la verità, questa sordità della politica ai richiami della dottrina non stupisce chi, come me, osserva la politica criminale alla luce delle trasformazioni culturali che attraversano la società italiana e si depositano nella giustizia penale. David Garland[1], ormai un quarto di secolo fa, ha ricostruito meticolosamente una traiettoria che prende consistenza a partire dagli anni Settanta negli Stati Uniti e in Inghilterra e Galles e che molti hanno riconosciuto come caratterizzante anche i Paesi dell’Europa continentale. Rileggere la sua densa analisi permette di coglierne i tratti di familiarità rispetto al clima politico-culturale italiano di questi ultimi decenni. Stiamo assistendo, infatti, senza controspinte in grado di fare da argine, a cambiamenti nelle strategie di controllo della criminalità le cui direttrici fondamentali sono: il riemergere di sanzioni punitive, con il contestuale declino dell’ideale rieducativo e la riproposizione del modello retributivo e di una modalità di punire di tipo espressivo, che si relaziona direttamente al sentire del pubblico; il cambiamento del tono emotivo della politica criminale, attorno all’emergere della paura della criminalità come problema sociale a sé, distinto dai tassi effettivi di criminalità e vittimizzazione; il ritorno della vittima, la cui sofferenza e la cui rabbia vengono veicolate in opposizione a ogni attenzione ai diritti dell’autore del reato, cosicché essere “a favore” delle vittime significa automaticamente essere inflessibili con gli autori di reato; il nuovo populismo penale, per cui la politica penale ha cessato di essere una faccenda delegata, di comune accordo, dagli schieramenti politici a esperti professionisti ed è diventata, viceversa, un tema significativo intorno al quale si gioca la competizione elettorale; la reinvenzione del carcere, che “funziona” non in quanto strumento di riforma o di rieducazione, ma come mezzo di neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche popolari di sicurezza pubblica e di severità della condanna; l’allargamento dell’infrastruttura della prevenzione della criminalità e della sicurezza comunitaria, con l’emergere, a fianco di una politica del controllo della criminalità sempre più orientata verso la segregazione punitiva e la giustizia espressiva, di una nuova strategia che potremmo definire partnership preventiva (patti locali, protocolli d’intesa, contratti di sicurezza, etc.); la società civile e la commercializzazione del controllo della criminalità,  con un’inedita partecipazione attiva dei cittadini e della comunità (comitati, Neighbourhood Watch, controllo di vicinato) e con una notevole espansione dell’industria privata nel settore della sicurezza; nuovi stili di gestione e nuove prassi lavorative, per cui la polizia, per esempio, si pone ora meno nel ruolo di una forza impegnata a combattere la criminalità che non come un pubblico servizio a disposizione dei cittadini, finalizzato a contenere la paura, il disordine e l’inciviltà, e nel dettare la propria agenda si dichiara attenta agli “stati d’animo” della comunità. Tutto ciò è stato accompagnato e sostenuto dalla trasformazione del pensiero criminologico, che a partire dagli anni Ottanta è stato dominato da teorie che concepiscono il crimine e la devianza non come problemi dovuti alla deprivazione socio-economica o a processi di etichettamento ma all’assenza di controlli adeguati (controlli sociali, controlli situazionali, auto-controlli). Anche in Italia, dunque, si è andata materializzando la convinzione, diffusa tanto negli apparati quanto nelle comunità, che i tradizionali dispositivi deputati al controllo della criminalità siano armi spuntate nell’affrontare l’emergenza della questione criminale e ogni richiamo da parte dei “professori” alla cultura dei diritti o, perlomeno, alla tenuta di una coerenza interna al sistema penale si scontra immediatamente con l’imperativo istituzionale di rassicurare cittadini indifesi di fronte alla recrudescenza della violenza e attanagliati dalla paura. Ma è proprio così?      2. Presupposti ed effetti dell’ideologia del controllo Ormai da qualche anno assistiamo a un cambiamento del modo di intendere la sicurezza che riassumerei nei termini di un passaggio dalla “sicurezza dei diritti” – quel “diritto ad avere diritti” di cui parlava Stefano Rodotà e che ha caratterizzato le democrazie sociali del secondo dopoguerra –, al “diritto alla sicurezza” declinato nei termini di “diritto a non avere paura”. La sicurezza viene sempre meno considerata un bene pubblico, inteso come punto di equilibrio di molti e diversi diritti da tutelare e promuovere in una società plurale, per diventare sempre più un diritto individuale prioritario e immediatamente esigibile, da affermare a ogni costo anche a discapito di altri diritti. Così, la sicurezza smette di essere un dispositivo d’inclusione per farsi appannaggio di pochi, esclusiva. Il diritto a non avere paura richiede, infatti, una protezione assoluta da ogni potenziale minaccia – di più, da ogni rischio – entrando così immediatamente in competizione con i diritti e le libertà di tutti gli altri; o, perlomeno, di tutti coloro che, semplicemente in quanto percepiti come minacciosi o fastidiosi, si richiede siano allontanati dallo spazio pubblico e segregati da qualche parte. Le politiche di gestione delle migrazioni nel segno della criminalizzazione e della limitazione del diritto di asilo, così come l’estensione delle misure di polizia (dai vari Daspo alle ordinanze sulle zone rosse) sono esempi paradigmatici di come i diritti fondamentali e le libertà costituzionali possano soccombere in ragione di una pericolosità sociale sempre più presunta, o addirittura assunta, che risponde, anche nelle parole di atti legislativi e documenti ufficiali, a una generica esigenza di rassicurazione sociale che tutto legittima. Capita che anche il semplice decoro urbano assurga a interesse prioritario, al di sopra della libertà di circolazione sancita e tutelata dalla Costituzione.          Questo diverso modo di intendere la sicurezza risponde ai dettami della nuova ideologia del controllo di cui si è detto, portando a una trasformazione profonda delle politiche pubbliche verso una logica difensiva e ostile nel governo delle città e delle società e a un progressivo arretramento delle misure di welfare a favore di un incremento di risorse per la sorveglianza degli spazi e il controllo delle persone. Gli effetti di questa svolta

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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA: UNA NECESSITÀ DI COMPRENSIONE E DI REGOLAMENTAZIONE. L’IMPEGNO DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER “LA GIUSTIZIA CHE SARÀ”.

di Andrea Cavaliere*–  L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari rappresenta una delle trasformazioni più significative del panorama giuridico contemporaneo. Mentre la Corte di Cassazione ha avviato progetti pionieristici per l’implementazione di sistemi di IA, emerge con urgenza la necessità di estendere questa riflessione alle Procure della Repubblica, uffici cruciali nell’amministrazione della giustizia penale. Il presente articolo analizza i progetti in corso, i principi etici internazionali e le sfide specifiche che l’avvocatura deve affrontare nell’era dell’intelligenza artificiale, sottolineando come la comprensione approfondita di questi sistemi sia necessaria per vigilare sull’uso che ne faranno le Procure e per rivendicare una effettiva parità delle armi tra accusa e difesa nell’impiego della tecnologia nella giustizia.   L’avvento dell’intelligenza artificiale nel sistema giudiziario italiano segna un momento di svolta epocale nell’amministrazione della giustizia. L’intelligenza artificiale può essere un prezioso strumento a supporto dell’attività del giudice, ma non deve mai diventare un suo sostituto. Questa affermazione racchiude la complessità della sfida che il sistema giudiziario italiano si trova ad affrontare: come integrare le potenzialità rivoluzionarie dell’IA mantenendo al contempo i principi fondamentali di umanità, trasparenza e responsabilità che caratterizzano l’amministrazione della giustizia. Il progetto di collaborazione tra il CED della Corte di Cassazione e la Scuola universitaria superiore di Pavia (IUSS), siglato dal Presidente Pietro Curzio e dal Rettore Riccardo Pietrabissa, rappresenta il primo passo concreto verso questa integrazione [1]. Tuttavia, mentre l’attenzione si concentra sulla Suprema Corte, emerge con urgenza la necessità di estendere questa riflessione alle Procure della Repubblica, uffici che svolgono un ruolo cruciale nell’amministrazione della giustizia penale e che potrebbero beneficiare enormemente dall’implementazione responsabile di sistemi di intelligenza artificiale. Le Procure della Repubblica, infatti, si trovano quotidianamente a gestire volumi enormi di dati, documenti e procedimenti che richiedono analisi approfondite e tempestive. L’introduzione di sistemi di IA potrebbe rivoluzionare l’efficienza di questi uffici, ma richiede una comprensione approfondita delle implicazioni tecniche, etiche e giuridiche che tale implementazione comporta. La mancanza di una preparazione adeguata in questo ambito potrebbe portare a implementazioni superficiali o, peggio ancora, a resistenze che impedirebbero di cogliere le opportunità offerte da queste tecnologie innovative. In questo contesto assume particolare rilevanza la ricerca sistematica condotta dall’Unione delle Camere Penali Italiane attraverso i suoi osservatori “Scienza, Processo e Intelligenza Artificiale” e “Acquisizione Dati Giudiziari”. Questa iniziativa rappresenta la prima mappatura organica e strutturata dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale presso tutte le Procure della Repubblica del territorio nazionale, condotta attraverso il contatto diretto con tutti i procuratori della repubblica ai quali viene somministrato un questionario dettagliato e compilato in presenza. L’approccio metodologico adottato dall’Unione delle Camere Penali riflette la consapevolezza che una comprensione efficace dell’implementazione dell’IA nelle Procure richiede un’analisi empirica diretta e personalizzata. La compilazione in presenza del questionario garantisce non solo l’accuratezza dei dati raccolti, ma consente anche di acquisire informazioni qualitative sulle esperienze, le sfide e le prospettive dei magistrati requirenti. I dati raccolti attraverso questa ricerca andranno a costituire l’ossatura di un’analisi comprensiva che potrà fornire indicazioni preziose per lo sviluppo di politiche nazionali sull’implementazione responsabile dell’IA nel sistema giudiziario. L’importanza di questa ricerca è amplificata dal fatto che proviene dal mondo dell’avvocatura penale, che rappresenta un osservatorio privilegiato sull’impatto dell’IA sui diritti processuali e sulla qualità della giustizia. La prospettiva della difesa è essenziale per identificare potenziali criticità nell’utilizzo dell’IA che potrebbero non essere immediatamente evidenti dal punto di vista dell’accusa, contribuendo così a creare un quadro più equilibrato e completo delle implicazioni dell’IA per il sistema di giustizia penale. Il tema è estremamente attuale anche alla luce del disegno di legge S. 1146-B, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, approvato dal Senato il 20 marzo 2025 e modificato dalla Camera il 25 giugno 2025 con approvazione definitiva prevista per settembre 2025 e che promuove l’utilizzo corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, all’autonomia e al potere decisionale dell’uomo, alla sicurezza e alla protezione dei dati personali. In particolare sono due gli articoli del disegno di legge sui quali prestare attenzione: la disposizione di cui all’art. 24, comma 5, lett. e), stabilisce che occorre una “regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza”. Ora, se da un lato è indubbio il valore di un intervento normativo volto a disciplinare l’impiego dell’I.A. nella fase delle indagini preliminari, con particolare attenzione alle garanzie difensive e alle modalità di conduzione delle attività investigative, dall’altro permane il rischio che la regolamentazione si traduca in mere procedure formali. Tali schemi, invece di assicurare effettiva trasparenza, potrebbero finire per produrre risultati opachi, assimilabili a “scatole nere”, privi cioè di un fondamento metodologico scientificamente spiegabile e quindi sottratti a qualsiasi possibilità di verifica e confutazione. E l’art. 15 – Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria che al comma 3 inserisce, in caso di sperimentazione e impiego di sistemi di IA negli uffici giudiziari ordinari e, comunque, in attesa che il Regolamento Europeo venga applicato compiutamente, l’obbligo di ottenere una autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, sentite le autorità di cui all’art. 20 (AGiD e ACN). Si precisa che l’entrata in vigore del Regolamento Europeo si completerà con riferimento a tutte le previsioni (in particolare con riferimento ai sistemi ad alto rischio) entro il 2 agosto 2027. In tal modo si finisce di fatto per legittimare l’utilizzo e la sperimentazione dei sistemi di intelligenza artificiale, con la conseguente necessità, per l’avvocatura, di attivare tutti gli strumenti di controllo, come ad esempio la mappatura già in corso Anche in considerazione della necessità di esplorare, comprendere e anticipare la direzione verso cui si muove la giustizia penale italiana e ciò che dobbiamo attenderci dalla giustizia del futuro – “la Giustizia che sarà” -, diventa indispensabile avere una visione chiara dei progetti già avviati   Il Panorama Attuale: Progetti Pionieristici nel Sistema Giudiziario Italiano Il Progetto CED-IUSS: Un Modello per il Futuro

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