Oltre la norma

PANPENALISMO E TENUTA DEMOCRATICA

di Orlando Sapia*– Aumento delle fattispecie delittuose e degli edittali di pena, creazione di tecniche legislative di normazione che comportano l’anticipazione della soglia punitiva e di circuiti di esecuzione penale differenziata, sono queste alcune delle caratteristiche che si riscontrano nelle innovazioni legislative che, nel corso degli ultimi decenni, hanno riguardato il sistema penale attuale. Chiaramente, queste scelte politiche in materia penale, nelle declinazioni sostanzialistiche, processualistiche e di esecuzione, sono la naturale conseguenza del ruolo che si è deciso politicamente di attribuire al sistema penale. Un ruolo che sempre più appare dissonante rispetto al sistema di valori cristallizzato dalla Costituzione italiana. Un sistema penale che va in direzione opposta e contraria rispetto al paradigma garantista, il cui principio ordinatore è quello di limitare l’uso della forza, operando in due direzioni: “come sistema di limiti alla libertà selvaggia dei consociati, tramite la proibizione, l’accertamento e la punizione come reati delle offese ai diritti altrui o ad altri beni o interessi stipulati come fondamentali; e come sistema di limiti alla potestà punitiva dello Stato, tramite garanzie penali e processuali, le quali precludono la proibizione delle azioni inoffensive o incolpevoli e la punizione di quelle offensive e colpevoli senza un loro corretto accertamento”1. Il finalismo teleologico è orientato ad assicurare la migliore risposta nel bilanciamento degli interessi dei cittadini e delle vittime rispetto ai diritti dell’indagato/imputato/condannato. L’idea di fondo è quella della riduzione della violenza, anche nella punizione del reo, poiché la pena secondo l’art. 27 Cost. ha l’obiettivo di rieducare/ riaggregare il reo nel consesso sociale, così come chiarito, dopo un tribolato percorso di pronunce, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 313/19902.  Tuttavia, negli ultimi trenta anni, l’azione legislativa ho prodotto una proliferazione  delle fattispecie di reato e l’innalzamento degli edittali di pena, in alcuni casi proprio dei minimi così sottraendo al giudice di merito la possibilità di realizzare una corretta dosimetria della pena da irrogare3. Sarebbe troppo lungo in questa sede operare una ricostruzione degli svariati “pacchetti sicurezza” che si sono succeduti, ma è di certo possibile ripercorrere quello che è avvenuto, per lo meno, nel corso dell’attuale legislatura. Già al suo incipit la XIX Legislatura si è caratterizzata con l’essere in perfetta continuità con le precedenti, attraverso l’introduzione, di cui non si sentiva la necessità, del reato di cui all’art. 633 bis c.p. “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”, la cui condotta è punita da tre a sei anni di reclusione. Successivamente, a seguito della tragedia che ha visto la morte di decine di persone migranti lungo le coste della cittadina di Cutro nel tentativo di raggiungere clandestinamente il territorio italiano, si è avuta l’emanazione del D. L. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023, c.d. decreto Cutro, che ha previsto l’inasprimento delle pene per il reato di immigrazione clandestina prevedendo  la reclusione da 2 a 6 anni (invece che da 1 a 5 anni) per l’ipotesi base e da 6 a 16 (invece che da 5 a 15 anni) per le ipotesi aggravate (comma 3 art.12 TUI), ma soprattutto l’introduzione del nuovo delitto di “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” (art. 12 bis Dlgs. n. 286/98), in cui se all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle norme in materia di immigrazione deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persona la condotta è punita con la reclusione da venti a trenta anni, e con l’ulteriore particolarità che il nuovo delitto verrà punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori del territorio nazionale. Si prosegue con il D.L. n. 123/23 c.d. Decreto Caivano che traendo origine sempre da fatti di cronaca, avvenuti per l’appunto a Caivano, rappresenta un ulteriore di esempio di atto avente forza di legge che viene emanato in via di urgenza, senza nessuna necessità, ma sull’onda delle emozioni di piazza. Tale decreto, tra le varie disposizioni, contiene delle norme che consentono un’applicazione più ampia delle misure cautelari nei confronti dei minori, universo rispetto al quale il legislatore mostra normalmente una particolare attenzione e indulgenza, in virtù del fatto che trattasi di soggetti in formazione. Fortunatamente non sono passate quelle proposte che avrebbero voluto un abbassamento dell’età ai fini dell’imputabilità, che per adesso permane a quattordici anni. Tuttavia, l’effetto è stato immediato, essendo aumentati in maniera esponenziali i minori detenuti negli IPM, proprio a causa del proliferare delle misure cautelari custodiali. 496 minori e giovani adulti detenuti nei 17 istituti penali per minorenni in Italia, al 15 gennaio 2024. Si tratta di un numero record, rende noto l’associazione Antigone nel settimo rapporto sulla giustizia minorile, evidenziando che il decreto “ha introdotto una serie di misure che stanno avendo e continueranno ad avere effetti distruttivi sul sistema della giustizia minorile, sia in termini di aumento del ricorso alla detenzione che di qualità dei percorsi di recupero per il giovane autore di delitto”4. Infine, annunciato con il comunicato n. 59, il Consiglio dei Ministri, in data 16/11/23, ha approvato un disegno di legge sempre in materia di sicurezza, che è attualmente al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, ma che desta preoccupazione essendo informato dalla medesima logica securitaria che ha caratterizzato i precedenti “pacchetti sicurezza”, ovverosia la creazione di fattispecie delittuose nuove e l’aumento degli edittali di pena in relazione ai reati già esistenti. Tra le novità, risalta la norma che renderà da obbligatorio a facoltativo il differimento pena per le donne incinte e le madri con prole fino a un anno, così aprendo le porte degli istituti penitenziari ai bambini, di certo incolpevoli, al seguito delle madri. È di tutta evidenza una normativa pensata nei riguardi delle donne di etnia rom, che rappresenta un esercizio normativo ispirato al diritto penale d’autore. Il D.D.L. prevede, altresì, l’introduzione di due nuove fattispecie di reato finalizzate a mantenere la sicurezza degli istituti penitenziari e delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, punendo gli episodi di rivolta, che possono essere integrati non solo da atti

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INTERVISTA A LUIGI FERRAJOLI

di Leo Pallone* –  Luigi Ferrajoli(1) è certamente da annoverare tra i filosofi del diritto più autorevoli e più  letti nel mondo, il suo percorso intellettuale è cominciato alla scuola di Norberto Bobbio, di cui è considerato tra gli eredi più autorevoli. Per i suoi meriti e la sua fama è stato insignito del titolo di “doctor honoris causa” in decine di Università in tutto il mondo. È autore di numerosissimi libri, tradotti in più lingue, tra i quali i recenti Perché una costituzione per la terra? (Giappichelli 2021); Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio (Feltrinelli 2022); Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale (Laterza 2024). Per la rivista  “Ante Litteram” è motivo di orgoglio poter offrire ai propri lettori le riflessioni di un Maestro con una lunga storia nella difesa dei diritti fondamentali. Professore Lei ha ricoperto il ruolo di giudice dal 1967 al 1975, anni che preparano e caratterizzano la contestazione sessantottesca, anni di profonda trasformazione della cultura dei giudici, questa esperienza ha inciso nella sua formazione? Ha influito sulla sua concezione generale del diritto? «I miei anni di giudice – ero Pretore a Prato – hanno influito profondamente sulla mia formazione. La  pratica giudiziaria impostami dall’enorme lavoro – quale giudice civile e insieme penale (tali erano allora, cumulativamente, le competenze pretorili) in una città industriale come Prato – mi fece scendere dal cielo della logica e della teoria alla realtà concreta dell’applicazione del diritto. Ma la ragione più importante del ruolo svolto sulla mia formazione da quella lontana esperienza è un’altra. Sperimentai direttamente, sul piano esistenziale, quella che è poi diventata una delle tesi principali della mia teoria del diritto: la triplice divaricazione deontica che sempre sussiste tra giustizia e diritto positivo, tra costituzione e legislazione e tra legislazione e pratica giuridica, sia essa giudiziaria o poliziesca o amministrativa, e perciò le tante forme di ingiustizia, di invalidità costituzionale e di ineffettività che sempre pesano sul diritto». Lei ha contribuito a fondare Magistratura democratica, un momento importante e straordinario che lasciava intravedere un nuovo modo di essere magistrato, un modello alternativo in polemica con una giustizia che gravitava sostanzialmente nell’orbita del potere. Le rivendicazioni di quella generazione di magistrati, il congresso di Gardone, che cosa hanno lasciato in dote alle nuove generazioni? «L’intera Associazione Nazionale dei magistrati, con il congresso di Gardone del 1965, scoprì l’enorme distanza (la seconda divaricazione cui ho sopra accennato) tra Costituzione e codici fascisti. Magistratura Democratica fu il gruppo, fortemente minoritario, che prese sul serio il carattere rivoluzionario della Costituzione. Ricordo che all’indomani della legge del 1970 che introdusse il referendum abrogativo previsto dall’art. 75 Cost., arrivammo a promuovere – fu una mia proposta, che avanzai al congresso di Trieste dell’Associazione nazionale, ma che fu accolta solo da M.D. – la raccolta delle firme a sostegno dell’eliminazione dal codice penale dei reati d’opinione. Non riuscimmo a raccogliere le 500.000 firme necessarie (ne raccogliemmo solo 360.000). Ma quell’esperienza – la raccolta delle firme nelle strade, nelle case del popolo e nelle fabbriche – cambiò il nostro rapporto con la società, contraddicendo radicalmente la vecchia figura paludata del giudice tradizionale. Sul piano della giurisprudenza la difesa della Costituzione si manifestò in quella che allora chiamammo “giurisprudenza alternativa” (a quella allora dominante) e che consisteva nella rigorosa interpretazione della legge alla luce dei principi costituzionali e nella massa di eccezioni di incostituzionalità con cui inondammo la Corte costituzionale. Più in generale, la consapevolezza dell’enorme distanza tra Costituzione e codici fascisti informò un nostro atteggiamento radicalmente critico nei confronti del diritto positivo che eravamo tenuti ad applicare e che era ancora prevalentemente di origine fascista. Fu sulla base di quell’atteggiamento critico nei confronti del diritto vigente, e più in generale delle politiche illiberali e antisociali di cui esso era espressione, che maturò l’indipendenza del potere giudiziario quale potere contro-maggioritario. Il valore dell’indipendenza, allora esercitata e rivendicata da una piccola minoranza, divenne, sul nostro esempio, un valore dell’intera magistratura. Purtroppo questa sua espansione è stata accompagnata, talora, da cadute corporative ed anche, purtroppo, da abusi e da arbitrii, cui può porre un freno soltanto la critica pubblica da parte dei giuristi e, soprattutto, degli stessi magistrati». Magistratura Democratica riduce le distanze tra la Costituzione e la legislazione ordinaria. In buona sostanza, sottolineavate la forza della Costituzione come principale fonte di legittimazione sia della legislazione che della giurisdizione. Da una burocratica e acritica applicazione della legge, alla sua interpretazione per mezzo dei principi costituzionali, una necessità ancora attuale e, soprattutto, condivisa? «Sicuramente è una necessità oggi più attuale che mai, certamente più attuale che allora. È passato mezzo secolo da quando ho cessato il mio lavoro di giudice. Da allora, dopo la breve stagione riformatrice degli anni Settanta, il diritto italiano ha subito, soprattutto in questi ultimi 30 anni, una progressiva involuzione, quale riflesso e prodotto, del resto, della più generale regressione intellettuale e morale dell’intera vita pubblica del nostro paese (e non solo del nostro paese). La guerra, benché ripudiata dalla nostra Costituzione, è tornata ad essere il normale strumento di soluzione delle controversie internazionali; con un incredibile capovolgimento del senso delle parole, i pacifisti sono screditati come irresponsabili ed estremisti e i bellicisti sono accreditati come responsabili, moderati e benpensanti. La fine dei partiti quali luoghi di partecipazione e di formazione della volontà popolare, la comunicazione politica non più dal basso verso l’alto ma dall’alto verso il basso, i conseguenti processi di personalizzazione della politica determinati anche dall’abbandono del sistema elettorale proporzionale, la generale passivizzazione e spoliticizzazione della società e il tramonto della Costituzione dall’orizzonte della politica hanno prodotto un pesante abbassamento della nostra vita pubblica e una vera crisi della nostra democrazia. Abbiamo assistito a una sostanziale demolizione del diritto del lavoro e delle garanzie dei diritti dei lavoratori. E si è sviluppata una pesante involuzione del nostro diritto e della nostra giustizia penale, all’insegna della massima disuguaglianza: diritto penale minimo e garantismo del privilegio a favore dei potenti, tramite la formazione negli anni del berlusconismo di un vero e

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“CANNE AL VENTO”: IL DESTINO È PADRONE DELL’UOMO

di Maria Clausi* – Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, nasce in Sardegna nel 1871 da una famiglia benestante, ma, poiché all’epoca alle donne non era permesso di studiare, si ferma alla quarta elementare. Tuttavia, il suo amore per la letteratura non si spegne ed ella, in modo autonomo, si forma attraverso la lettura. Le sue scelte e la sua caparbietà fanno di lei sicuramente una donna rivoluzionaria per quei tempi, una donna che dimostra grande personalità ed indiscutibile spessore umano. Le sue opere dimostrano come l’arte sia un dono di Dio; dunque, nessun uomo può soffocare un talento e ciò fa di questa donna, della sua vita e della sua grande produzione letteraria un esempio da seguire per tutti coloro che inseguono un sogno. Tra le sue opere più conosciute vi è il romanzo “Canne al vento”: un’opera ambientata nella sua Sardegna di fine ottocento. Il romanzo racconta una società che sta cambiando: alla decadenza ed all’impoverimento degli aristocratici si sostituisce il sempre maggiore accumulo di ricchezza da parte di una nuova classe sociale e produttiva che è quella dei mercanti. Nel mondo nuovo che sta nascendo, in questo contesto economico, si insinuano, però, anche figure che la ricchezza la accumulano in maniera disonesta e spietata: gli usurai. Nel romanzo spicca, difatti, la figura di un’usuraia: Kallina che Deledda descrive come ricca anche lei ma in modo misterioso. Kallina in qualche modo si contrappone alle Pintor: tre sorelle di famiglia nobile, ma ridotte quasi in miseria. Le Pintor, con il loro palazzo cadente, sono l’emblema di quella nobiltà incapace di conservare la propria ricchezza e che l’unica cosa che riesce a conservare è lo sdegno, il disprezzo per il popolo! Sicuramente la figura centrale dell’opera è il vecchio Efix: un servo delle Pintor che cura un loro poderetto, dove ha fissato la sua dimora. Efix rimane fedele alle donne fino alla fine e cerca di aiutare il loro nipote Giacinto: figlio di un’altra sorella scappata di casa anni prima e mai tornata. Giacinto, al pari delle zie, è l’emblema della decadenza della nobiltà del tempo: di quella nobiltà che oramai è consapevole di essere stata rimpiazzata dai nuovi ricchi che pure disprezzano. Efix è il custode di un segreto, ossia la morte del padre delle donne: don Zame, ucciso mentre era alla ricerca di quella figlia che era fuggita e che aveva disonorato la famiglia. Efix è, in realtà, l’autore di quel delitto ed è questo peso che porta nel cuore che lo costringe a continuare a servire le tre donne e a cercare, seppure senza successo, a risollevare le loro sorti. Efix è tormentato da quella colpa e cerca di espiarla attraverso la sua fedeltà alle tre donne e attraverso la cura del loro poderetto che nulla gli offre se non povertà, tanto che si indebita con la spietata usuraia. La vita di Efix invita a riflettere su qualcosa su cui spesso gli uomini si interrogano: il destino! Forse nella vita di ciascun essere umano vi è un disegno già ben definito sin dalla sua nascita ed è inutile ogni ribellione contro lo stesso perché è il destino ad essere padrone della sua vita. La figura di Efix invita, altresì, a riflettere su un altro grande tema, ossia gli effetti che un delitto può avere nell’animo di chi lo compie. Spesso siamo abituati a guardare alla sofferenza della vittima e dei suoi familiari che, a volte, sopravvivendo alla stessa sono condannate a condurre una vita fatta di sfortune e di dolore. È questo ciò che accade alle sorelle Pintor: dopo la morte del padre, esse conducono una vita fatta di solitudine e di sempre maggiore impoverimento materiale. La morte di Don Zame è l’inizio del declino di quella famiglia che un tempo aveva conosciuto il prestigio e la ricchezza che gli derivava dal suo essere famiglia nobile. Quel delitto è l’inizio della sofferenza, ma non solo di quella delle figlie, anche di quella del suo assassino. Noi non ci chiediamo forse mai cosa accade nel cuore di chi il delitto lo commette. Ebbene, Efix è la voce della coscienza dell’assassino! Il delitto non può lasciare segni solo nella vita di chi lo subisce; esso necessariamente lascia segni anche nella vita di chi lo compie. Efix ci insegna che chi commette un delitto può vivere nel tormento e nel rimorso; che chi commette un delitto può andare alla ricerca costante di un perdono che si può ricevere anche mettendosi al servizio di chi ha subito le conseguenze del delitto. “Canne al vento” è, dunque, un romanzo sul destino e sulla potenza che questo esercita sulla vita dell’uomo; ma è anche un romanzo sul delitto e sul castigo che ne consegue anche senza una condanna da parte di un tribunale.   *Giudice del Tribunale di Catanzaro  

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