Oltre la norma

TORTURA UNO SGUARDO DAL PONTE

di Tullio  Padovani* –  Sommario: 1. La fine del processo ordalico. – 2. L’introduzione della tortura giudiziaria. – 3. La resistenza alla sua eliminazione e forme di sopravvivenza. – 4. La Convenzione internazionale del 1994 e la sua problematica attuazione nell’ordinamento italiano. 1. La tortura è un mostro che ha dominato la scena del processo penale per molti secoli, dopo esservisi introdotta sulla scia di una grande riforma di civiltà: mai forse l’eterogenesi dei fini ebbe modo di esprimersi con più paradossale inversione. Prima che la tortura fagocitasse nel giudizio penale i mezzi di ricerca della prova, la decisione sulla responsabilità o la risoluzione del conflitto giudiziario era infatti basata sul sistema delle ordalie, e cioè su una procedura probatoria il cui esito veniva affidato al “giudizio di Dio”, espresso mediante un giuramento, un duello, oppure sottoponendo una delle parti, o entrambe, ad una situazione di grave pericolo personale. L’esito della prova determinava la risoluzione della controversia e, comunque, il contenuto simmetrico della decisione. Il presupposto dell’ordalia era pertanto costituito da una sorta di “scommessa” religiosa: Dio avrebbe salvato l’innocente, identificando il responsabile. Di qui la necessità di un appropriato rituale che corroborasse la dimensione “religiosa” e ne assicurasse l’efficacia decisoria: il necessario intervento di un chierico, la somministrazione preventiva dell’eucarestia e la benedizione delle armi. Il progresso segnato dalla civiltà dopo l’anno mille consentì di scorgere, con evidenza progressivamente crescente, l’assurdità blasfema di un simile sistema processuale. Il passo decisivo per il suo superamento fu compiuto da papa Innocenzo III, uomo di profonda cultura, con il IV Concilio Lateranense del 1215. Tra le molte decisioni destinate ad avere stabile ripercussione nella struttura della Chiesa (tra le molte il celibato obbligatorio dei preti), il capitolo XVIII delle deliberazioni conciliari sancì anche il divieto tassativo ai chierici di prestare il proprio ministero per lo svolgimento di un rito ordalico, che, in questo modo, veniva privato del sostegno “religioso”. Avrebbe certo potuto sopravvivere ugualmente in gestione “laica”, anche se con minore “dignità”, ma a scongiurare una tale persistenza (probabilmente manifestatasi dopo l’adozione del divieto rivolto ai chierici), intervenne il Concilio di Valladolid, convocato da Giovanni XXII nel 1322, il cui capitolo XVII comminò la scomunica latae sententiae a chiunque avesse preso parte ad un giudizio ordalico. La portata generale del divieto e la sua sanzione da parte della Chiesa nei confronti della totalità dei fedeli schiudeva così le porte della modernità. L’ordalia, riconosciuta come una patente violazione di una prescrizione del decalogo: non nominare il nome di Dio invano, si profilava così in tutta la sua dissennata infondatezza. Non potendo in alcun modo garantire l’intervento di Dio nell’esito della prova, esponeva gli innocenti al rischio di un’ingiusta condanna, mentre offriva ai colpevoli l’opportunità di un arbitrario salvacondotto. Peraltro, la struttura dell’ordalia sopravvisse, sotto diverse spoglie, in quelli che diventeranno gli ordinamenti di common law. La forza soprannaturale sarà sostituita dalla forza dei cittadini riuniti: la giuria, composta da dodici persone, membri della stessa comunità cui appartiene l’imputato (e, quindi, suoi «pari»), chiamati a pronunciare un giudizio unanime, dopo aver assistito ad un “duello” giudiziario da parte di accusa e difesa rispettivamente impegnate nell’esibizione delle prove a carico ed a discarico in presenza e sotto il controllo di un arbitro imparziale: il giudice. Il numero (dodici erano gli apostoli) e l’esito (la convergenza unanime delle opinioni) “assicuravano” la fondatezza del verdetto immotivato, che appariva quindi assunto all’esito di uno scontro che, in termini simbolici, rispecchiava e riproduceva l’originario duello ordalico. 2. Ben diverso fu l’esito dell’abolizione del giudizio ordalico nell’Europa continentale, dove si afferma l’idea che la giustizia si legittima soltanto se il suo fondamento è costituito non da una verità per così dire “stipulativa”, raggiunta all’esito di una contesa giudiziaria attraverso il verdetto unanime della giuria, ma da una verità “materiale” intesa come obiettiva adaequatio intellectus et rei. La sua ricerca viene perciò affidata ad un funzionario pubblico qualificato – il giudice – che la ricercherà secondo un metodo razionale. Il sistema probatorio disponibile appare tuttavia periclitante: le prove dirette non sono sempre disponibili; quelle indirette sono sempre inaffidabili. Il criterio di risoluzione del dubbio si staglia all’orizzonte mediante il recupero di un vetusto istituto già noto al diritto romano, ma progressivamente emarginato dal sistema giudiziario: la tortura probatoria, che si inserisce, se non come esito ineludibile, certo come strumento ritenuto consentaneo all’obiettivo primario assegnato al nascente processo inquisitorio: per l’appunto, la ricerca della verità materiale. Molto rapidamente la tortura entrò dunque a vele spiegate nel processo penale dell’Europa continentale e vi permase sino al XVII secolo, con risultati a dir poco rovinosi. In effetti, la percezione dell’inaffidabilità delle dichiarazioni ottenute attraverso i tormenti apparve chiara anche prima che la riforma illuministica la denunciasse con impeto e vigore, determinando la soppressione dell’odioso istituto. Ma il valore simbolico della confessione, anche se ottenuta all’esito di tormenti reiterati e insopportabili, rintuzzò a lungo le obiezioni razionali opposte a una tale barbarie. In realtà, poiché la tortura avrebbe dovuto essere disposta solo in presenza di indizi qualificati di reità, la sua successiva adozione finiva col costituire, in termini di costruzione dell’accusa, solo una sorta di “conferma”. Ma come ha giustamente rilevato Antoine Garapon (Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, 2007, p. 150), «il processo inquisitorio somiglia a una scommessa progressiva sulla colpevolezza dell’imputato»: ogni sua fase trae fondamento dalla precedente e ne convalida la prospettiva, per cui gli indizi sufficienti a torturare corroborano e convalidano la confessione, pur estorta tra atroci dolori. Sintetizzando le ragioni di fondo della battaglia contro la tortura giudiziaria Cesare Beccaria, nel XVI capitolo Dei delitti e delle pene, scriveva che essa «è un mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti». D’altra parte, l’unanimità della condanna si spezza quando si tratta di valutare la plausibilità di una particolare forma di tortura, compresa nella formula quaestio in caput sociorum, applicata a chi avesse già confessato la propria responsabilità (o fosse raggiunto da prova certa di essa), per indurlo a rivelare i nomi dei complici la

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CORSO E RICORSO DELLA TORTURA: COSA È CAMBIATO

di Leo Pallone* “… Nulla è cambiato. Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze. Il gesto delle mani che proteggono il capo è rimasto però lo stesso. Il corpo si torce, si dimena e divincola, fiaccato cade, raggomitola le ginocchia, illividisce, si gonfia, sbava e sanguina”. Wisława Szymborska   Parlare di tortura, oggi, sembra anacronistico. Nondimeno, si può nascondere un fenomeno che prepotentemente si fa largo tra passato e presente, l’uso della tortura accompagna da millenni l’umanità, essa ricompare nelle guerre, nelle dittature, nelle carceri e come strumento di lotta al terrorismo internazionale, molteplici circostanze tese a dimostrare l’attualità di un crimine così antico, un fenomeno, dunque, che il tempo non ha logorato.    “Ante litteram”, la nostra rivista, approfitta della disponibilità di illustri studiosi-giuristi per riallacciare i fili di una riflessione e di una discussione che s’inerpica nel solco della storia e lo attraversa sino ai nostri giorni. Un percorso culturale, scientifico e giuridico, un approccio plurale, dinamico e integrato, che scompone i contrasti e le perplessità sulla legittimità e sui limiti di uno strumento crudele che sguazza nel dolore e nella sofferenza, che corrompe ed annulla diritti sociali indivisibili dalla dignità. Un’analisi, che tiene conto dei diversi atteggiamenti ideali, delle numerose fonti prescrittive che sono importantissime nel delineare il concetto di “tortura”. Mi riferisco, in particolare, al Patto internazionale sui diritti civili e politici dell’ONU, approvato dall’assemblea generale il 13 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia il 25 ottobre 1977;  alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950; alla dichiarazione dell’Assemblea delle nazioni unite del 1975; alla Convenzione del 1984; allo statuto della Corte penale internazionale. Che cosa è la tortura? Voltaire, uno dei padri dell’illuminismo settecentesco, risolse dicendo che “… la tortura è stata inventata da dei ladri che essendo entrati presso un avaro e non trovando il suo tesoro, gli fecero soffrire mille tormenti fino che costui non ebbe svelato il luogo dove il tesoro si trovava”. Ma cinque secoli avanti a lui un re di Castiglia, Alfonso X il saggio, aveva risposto alla medesima domanda asserendo solennemente che “… la tortura è una forma di pena che trovarono gli amanti della giustizia per scoprire e conoscere la verità sui delitti che si commettono nascostamente”. Alfonso, il saggio, esalta la funzione giudiziaria o punitiva della tortura e, così facendo, contribuisce al suo consolidamento; Voltaire, invece, prescinde dalla finalità giudiziaria o punitiva e valorizza il carattere del tormento come fatto comune, al di fuori di qualsiasi contesto giudiziario o punitivo, per screditarla e affrettarne l’inesorabile decadenza. Parecchi secoli dopo, Alan Dershowitz, famoso avvocato penalista, difensore delle garanzie giuridiche e dello stato di diritto, in un suo lavoro Why terrorism works, affrontando problemi legati alle nuove forme di terrorismo, si sofferma anche sulla questione della tortura. Dershowitz, sostiene che si dovrebbe legalizzare la tortura nei confronti dei sospettati di terrorismo. Il noto avvocato vuole scongiurare il pericolo che la tortura possa essere usata fuori dalla legge, senza le garanzie di un sistema legale. Dershowitz, porta ad esempio gli spaventosi fatti dell’11 settembre. Tragici avvenimenti che hanno comportato “scelte drammatiche”. Scelte che lasciavano intendere anche il ricorso alla tortura per ottenere informazioni necessarie a impedire il ripetersi di avvenimenti simili. È possibile trovare limiti giuridici alla tortura? La risposta – come un invisibile filo di Arianna, attraversa i labirinti della storia, una traccia che diventa solco profondo su un tema di grande rilievo in termini di civiltà giuridica – si sagoma attraverso i contributi dei nostri autori. Un focus monografico sulla tortura che “Ante Litteram” ha avuto il privilegio di acquisire e divulgare. Un sentito ringraziamento agli autori dei contributi: Tullio Padovani, Marina Lalatta Costerbosa, Joseph Margulies, Fausto Giunta, Donatella Loprieno. In chiusura, ancora una volta l’attenzione è rivolta a un figlio di questa terra, un calabrese che si è distinto nel “Suo campo operativo” dando lustro alla nostra regione. Nicola Tavano ricorda l’opera straordinaria dell’artista Nik Spatari e del suo sogno di Giacobbe scolpito nel Museo di Santa Barbara (MuSaBa). Uno straordinario dipinto, tridimensionale, di 240 metri quadrati che copre tutto lo spazio della volta e dell’abside della cappella antica dell’abbazia di Santa Barbara – ex monastero situato nel comune di Mammola, in provincia di Reggio Calabria – conosciuta come la “Cappella Sistina calabrese”. *Direttore Ante Litteram (Già pubblicato su Ante Litteram n.3 – dicembre 2024)

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GIANNI VERSACE E LA MODA, SUA UNICA RAGIONE DI VITA

di Angela La Gamma* – Tra i personaggi che hanno dato lustro alla nostra terra una posizione primaria deve certamente essere riconosciuta a Gianni Versace (Giovanni Maria Versace era il suo nome completo) poliedrico stilista, dal carattere schivo, volitivo ma, al contempo, dolce e gentile che ha fatto della moda la sua ragione di vita. Il 2 dicembre 1946, in un’Italia in fase di rinascita, a Reggio Calabria, veniva al mondo quello che può essere definito un uomo dal talento impareggiabile, di quelli che è difficile non notare e che ha portato avanti i valori della cultura e dell’ingegno calabresi e della Magna Graecia, dando lustro all’Italia nel mondo attraverso una genialità difficilmente eguagliabile. Gianni Versace era un ragazzo innamorato della bellezza ed uno stilista che ha saputo innovare la moda del XX secolo grazie alle sue intuizioni: sin da bambino gattonava tra pizzi e merletti nella sartoria della madre Franca (Francesca Olandese) e, appena adolescente, era già il principale collaboratore di quest’ultima, la quale si fidava ciecamente del suo istinto e di quelle che possiamo definire delle vere e proprie premonizioni sulle evoluzioni degli stili in un’Italia dalla ritrovata creatività e vitalità. Nel 1972, a soli 24 anni, Gianni Versace ha disegnato la sua prima collezione da stilista, la Florentine Flowers: un successo clamoroso e, nel 1978, aiutato dall’adorato fratello Santo, ha fondato la casa di  moda che portava il suo nome. Il resto è storia nota. Ciò che mi piacerebbe portare all’attenzione dei lettori di questa rubrica è qualche aneddoto relativo alla vita dello stilista, tratto dalla biografia ufficiale, redatta dal giornalista Tony Di Corcia, che ci dà un quadro di come l’ambizione, il talento, la determinazione siano in grado di superare tutti i confini e raggiungere vette altissime ed insperate. Chi mai, infatti, avrebbe potuto anche solo immaginare che questo ragazzo reggino, nato e cresciuto tra forbici, aghi e stoffe (il padre gestiva il laboratorio di confezione), dalla piccola sartoria di Via Gullì sarebbe arrivato a portare le sue creazioni in giro per il mondo ed a diventare un’icona inconfondibile della moda made in Italy? Di certo non lo avrebbero mai potuto immaginare i maestri ed i professori di Gianni, il quale non potrà, sicuramente, essere ricordato come un amante della scuola e dello studio: sin dalle scuole elementari, infatti, i genitori sono costretti a mandarlo a ripetizioni. Non va meglio alle medie: Gianni veniva accompagnato sin dentro la scuola dal fratello Santo, ma poi usciva dalla finestra per andare ad ammirare i resti del tempio greco, andare in via Marina; qualsiasi cosa pur di non restare seduto dietro ad un banco. Dopo le medie Versace si iscrive al liceo classico Tommaso Campanella: un vero disastro! Da lì passa all’istituto per geometri, dove era bravo solo in agraria ed in costruzioni, ma il suo insegnante sosteneva che avrebbe potuto specializzarsi solo nelle costruzioni rurali e quindi lo faceva esercitare esclusivamente nella progettazione di porcili, stalle e conigliere…non è difficile intuire quale sia stato il suo epilogo formativo: nell’anno scolastico 1967/68 non viene ammesso agli esami di stato e, quindi, tutt’altro che addolorato, Gianni decide di non diplomarsi. Nulla da fare. Il suo habitat è nella sartoria della madre e, poi, nell’atelier: qui si sente a suo agio come “un feto nel liquido amniotico”. Sin da bambino, per esercitarsi nell’imitazione della madre, Gianni si divertiva a realizzare gli abitini per le bambole delle sue amichette, utilizzando ritagli della sartoria; ad 11 anni ha scoperto quanto fosse esaltante cucire, piegare un tessuto, far risplendere una giacca nera grazie a dei bottoni preziosi: le sue mani ancora bambine detestavano l’imprecisione. La sartoria era tutto il mondo di questo fanciullo, affatto interessato a ciò che accadeva fuori, al pallone, alle passeggiate sul lungomare con gli amichetti, ai gelati da Cesare: lui voleva stare con sua madre, con l’adorata sorella Donatella, con l’ago tra le dita. La sua era una passione irrefrenabile, totalizzante: una passione di quelle che induce a vivere tutto ciò che la riguarda in maniera intensa, estatica, forse eccessiva, ma mai sbagliata. Tra stoffe, pizzi e merletti Gianni riconosceva sè stesso e riconosceva anche che i tempi cambiavano rapidamente:  nei primi anni 70, ad esempio, Versace ha intuito che si andava rapidamente affermando la moda confezionata, segno tangibile che il vento di democrazia che soffiava in quel periodo storico si insinuava in ogni settore sociale. La madre assecondava questo figlio geniale, fidandosi ciecamente del suo talento, della sua spiccata intuitività ed è per questo che alla sartoria è stata aggiunta una boutique. Questa, ben presto, è diventata il mondo esclusivo di Gianni: i rappresentanti dovevano rispettare alla lettera le sue richieste, le clienti pendevano dalle sue labbra. Racconta Di Corcia, che una volta entrò in boutique una delle migliori clienti, Raffaella De Carolis, Miss Italia 1962 e moglie di un armatore, alla quale Franca era riuscita a far comprare cinque vestiti tra i più costosi. Improvvisamente entra Gianni. La cliente, appena lo vede cerca il suo consenso e lui, senza alcun indugio, gliene fa restituire due in quanto “non adatti a lei”. Quello che però deve far riflettere e che riflette il fulcro di quello che era il carattere e l’amore che Versace aveva per l’estetica e tutto ciò che ne fosse concernente è stata la risposta data alle, immaginabili e comprensibili, rimostranze della mamma Franca: “Mamma- questa è la risposta tratta dalla biografia di Di Corcia- chiunque veda una persona vestita da noi deve chiedersi: che bello? Dove lo ha preso? Se invece si chiede dove l’ha presa ‘sta roba e storce il muso, tu perdi un cliente. Si vende per amore, non per commercio”. E proprio questo amore assoluto ed incondizionato per la moda ha portato un ancora giovane Gianni Versace a realizzare il suo sogno: disegnare, a soli 24 anni, una collezione, la Florentine Flowers, la quale, debuttata nel 1972, in una Firenze che era diventata il fulcro della moda italiana, immediatamente ha raggiunto un successo planetario. Anche la nascita di questo brand ha una

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