Esecuzione Penale

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: DALLA CRISI DEL SISTEMA PUNITIVO ALLA CURA DELLE FERITE SOCIALI

di Vittoria La Grotteria* – Nei nostri ordinamenti la visione della giustizia “tradizionale” si basa sull’idea di sanzione. Eppure, è stato dimostrato che la sanzione, intesa nei termini di “punizione” non è in grado di gestire in modo pacifico il conflitto sociale, anzi – al contrario- lo esaspera[1], tanto che all’interno dei tribunali, gli spazi in cui si pratica la giustizia, si percepisce un diffuso senso di insoddisfazione[2]. L’attuale sistema penale sanzionatorio si dimostra sempre più incapace di gestire il conflitto e di curare le ferite provocate dal reato. La crisi di un sistema penale basato sulla logica punitiva è evidente. Non resta che una domanda: come uscirne? È possibile pensare ad una giustizia diversa da quella che prevede di infliggere un dolore, ovvero la sanzione, a chi ha attuato un comportamento illecito? CRITICA AL MODELLO TRADIZIONALE DI GIUSTIZIA Prima di rispondere a questa domanda bisogna sottolineare che i limiti del modello sanzionatorio sono evidenti, in quanto all’interno di esso non sono tenuti in debita considerazione i bisogni delle persone coinvolte esprimendo una dimensione verticale ed elitaria del diritto. Può apparire un paradosso, ma i vigenti sistemi penali sono orientati a ricomporre un assetto formale di interessi non considerando le fratture sociali che il reato provoca e che attendono di essere rimarginate. Ad esempio, nel processo penale, la persona offesa rimane sullo sfondo, quasi ai margini. Lo stesso termine “vittima” ne enfatizza la dimensione sacrificale. In questa logica binaria, dove vi sono i buoni e i cattivi, non c’è spazio per ipotesi alternative che consentono di ricostruire la relazione sociale e di dare effettiva giustizia ai soggetti offesi (sia chiaro, quella dei soggetti offesi è una categoria da intendere in senso ampio, fino a ricomprendere l’intera comunità di riferimento). A riprova di ciò, l’immagine della giustizia come dea bendata che tiene la bilancia in una mano e la spada nell’altra, consente di evidenziare plasticamente i suoi limiti[3]: la bilancia riconduce la giustizia a una questione di pesi e di misure, esprimendo un’idea di corrispettività, tipica finanche della cosiddetta legge del taglione; la benda sugli occhi, che simboleggia la neutralità della giustizia, ne enfatizza la sua cecità quando, al contrario, la giustizia sostanziale impone di guardare bene la situazione che emerge dalla realtà sociale; la spada, che richiama alla violenza, rimanda ad una sorta di giustizia punitiva che presenta una dose di vendicatività poiché pretende di liberare dalla violenza infliggendo altra violenza. Anche l’istituzione carceraria assume i connotati di una vendetta sociale[4]. Foucault ha insegnato come la pena carceraria non sia meno cruenta delle pene corporali, poiché essa ha comunque a che fare con il controllo del corpo e dello spirito del condannato, quindi della sua vita e della sua morte[5]. Il potere dello Stato si fa inevitabilmente biopotere, ossia potere sulla vita. GIUSTIZIA E CONFLICT STUDIES Nei conflict studies, proprio per questa ragione, una simile giustizia è stata definita come non più sostenibile sul piano delle relazioni sociali[6]. Il processo penale non riesce a gestire il conflitto, che – com’è noto – deve essere indagato al pari dei sintomi di una malattia, con diagnosi, prognosi e terapia[7]. Il conflitto è congenito alla società, non può mai essere risolto ma solo trasformato, o trasceso[8]. Trascendere vuol dire ridefinire la situazione affinché ciò che sembrava incompatibile e bloccato si apra ad una nuova prospettiva. Anche per la giustizia si può parlare di una nuova prospettiva. La visione secondo la quale il grado di civiltà di una società si misura in base alla dolcezza della pena[9] contribuisce a fondare teoricamente una giustizia a partecipazione diretta in cui la gestione dei conflitti è affidata al confronto dialettico delle parti, valorizzando in tal modo forme di relazione che sfuggono ad un controllo dall’alto a favore di una espressività dal basso, come sostengono le tesi abolizionistiche[10]. Vale la pena richiamare la riflessione di Luigi Ferrajoli sul diritto penale minimo, cioè un diritto che sia il prodotto di un ridimensionamento quantitativo e qualitativo del diritto penale, posto a presidio della tutela dei diritti fondamentali[11]. A corollario di queste teorie, il reato non si presenta come la mera violazione di una norma giuridica, bensì quale ferita inferta alla relazione sociale che necessita di essere riparata guardando primariamente ai bisogni della persona umana[12]. Così, viene ridefinito lo stesso concetto di responsabilità riconoscendo primariamente il ruolo del contesto sociale. DALLA GIUSTIZIA ALLA CULTURA RIPARATIVA Dunque, entra in gioco il paradigma della giustizia riparativa, che assume i connotati di una giustizia trasformativa poiché intende trasformare il tessuto sociale alla radice, inaugurando nuove forme di socialità. La giustizia riparativa si caratterizza per una dimensione orizzontale, che valorizza i legami tra le persone[13]. La locuzione “Restorative Justice” nasce all’interno della riflessione giuridica anglosassone e, in genere, la dottrina è concorde nel ritenere che il primo autore ad offrirne una compiuta elaborazione teorica, sia stato Howard Zher[14]. Tuttavia, già nel 1977 Albert Eglash utilizzò l’espressione “Restorative Justice”, mentre, Barnett e Hagel, teorici della pena, iniziarono a parlare di “Restitutional Justice”[15], proponendo una interpretazione del reato in linea con la un’inedita concezione della giustizia. In realtà, più che di giustizia sarebbe meglio parlare di cultura riparativa[16]. Come insegna Zehr, dobbiamo provare a cambiare le lenti con le quali guardiamo, interpretiamo (ma Zehr direbbe: “focalizziamo”) la realtà che ci circonda. Le coordinate teoriche alla base della cultura riparativa sono il dialogo, l’ascolto empatico e la ricostruzione dei legami sociali[17]. Ma l’implementazione di una cultura riparativa richiede innanzitutto di lavorare sui processi educativi, guardando alle generazioni più giovani come testimoni ed eredi di una comunità più giusta ed inclusiva. Tale logica suggerisce uno sguardo nuovo, che si realizza anche in una nuova narrazione dei contesti giuridici e sociali. Trasformare la cultura significa innanzitutto trasformare il vocabolario e quindi il nostro modo di rapportarci con il reale, non dimenticando la forza performativa della parola, ripartendo dal concetto di comunità. Il termine comunità assume in tale ottica una forte connotazione politica. La comunità è interconnessa cioè è essa stessa responsabile del danno commesso e ogni danno nei confronti

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: DALLA CRISI DEL SISTEMA PUNITIVO ALLA CURA DELLE FERITE SOCIALI Leggi tutto »

L’IRRAZIONALITÀ DELLA PENA E DEL POTERE PUNITIVO

di Morena Gallo*– In collaborazione con l’Istituto di studi penalistici “Alimena” dell’Università della Calabria, pubblichiamo l’intervista, anticipata su nostra autorizzazione su Sistema penale, di Morena Gallo al Prof. Eugenio Raúl Zaffaroni dal titolo: L’irrazionalità della pena e del potere punitivo. In considerazione del recente attacco contro Raúl Zaffaroni da parte del Presidente argentino Javier Milei in un discorso in Parlamento e sulla stampa, riteniamo opportuno, direttamente attraverso le sue parole, offrire con immediatezza il pensiero del professore argentino, uno dei penalisti più illustri del panorama internazionale. Raúl Zaffaroni è professore emerito di diritto penale e criminologia nell’Università di Buenos Aires, è stato Ministro della Corte suprema Argentina e Giudice della Corte interamericana dei diritti umani. Ha ricevuto oltre 50 lauree honoris causa da Università di 15 Paesi, nonché, tra i tanti altri riconoscimenti, il Premio Jescheck dell’Asociación internacional de derecho penal, il titolo di Grande ufficiale dell’Ordine della Stella della solidarietà italiana, la Gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica federale tedesca, il titolo di Gran maestro dell’Ordine internazionale di criminologia del Ministero della Giustizia francese. Le dichiarazioni del Presidente Milei in tema di diritto e giustizia penale, volte a criticare il c.d. “virus dell’antipunitivismo” del quale uno dei massimi inoculatori sarebbe Raul Zaffaroni, sono state il prodromo per annunciare, dopo una riforma della recidiva già approvata, un generale inasprimento sanzionatorio, l’abbassamento della soglia per l’imputabilità dei minori e una legge sulla sicurezza. L’attacco al Prof. Zaffaroni ha suscitato la reazione compatta dell’Associazione argentina dei professori di diritto penale, con un documento che pure qui pubblichiamo, col quale, tra l’altro, è stato ribadito con forza che in uno Stato di diritto il garantismo non è un’opzione, ma un obbligo costituzionale. I professori argentini, oltre ad affermare con forza il valore delle garanzie e dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione come limite all’intervento penalistico, hanno manifestato solidarietà ai giuristi oggetto di attacchi personali per avere difeso i valori del diritto penale di uno Stato sociale di diritto. Professore, grazie per l’opportunità di intervistarla. Innanzitutto, lei sorprende un po’ i penalisti europei sostenendo che la pena e il potere punitivo in generale non rispondono a nessuna delle funzioni che solitamente vengono assegnate. Alcuni dicono che la sua posizione è abolizionista. “Non sono un abolizionista. Più di trent’anni fa ho scritto un saggio in amichevole discussione con gli abolizionisti, tradotto in italiano con il titolo «Alla ricerca delle pene perdute» e pubblicato nel 1994. L’abolizionismo postula un vero e proprio cambiamento di civiltà. Se ciò dovesse avvenire, non è una questione di dogmatica penale. Ho cercato di dimostrare solo che il modello punitivo non è un vero modello di risoluzione dei conflitti. Ho solo chiarito che, in questo modello, c’è sempre un po’ di irrazionalità, ma niente di più. Alcuni dogmatici idealisti, però, ritengono che, se nessuna delle funzioni assegnate alla punizione è vera, allora la punizione dovrebbe essere abolita. Ciò è bizzarro: il loro idealismo hegeliano porta loro a credere che tutto ciò che non è razionale non esista o debba scomparire. Il realismo più elementare ci mostra che il mondo è così com’è e che dobbiamo lavorare con il diritto penale nel mondo così com’è e non come vorremmo che fosse e, ancor meno, fingendo di ignorare la reale esistenza di poteri non del tutto razionali o legittimi. Il potere viene esercitato da chi ha il potere di esercitarlo; questo è ciò che la realtà quotidiana ci mostra, oggi più che mai”. Ma come si può legittimare il diritto penale se la pena non è mai del tutto razionale? “Non tutte le pene sono ugualmente irrazionali, c’è un grado di irrazionalità. Nessuno nega che chi uccide o chi rapina a mano armata debba essere messo in prigione, ma con questo non si esaurisce il potere punitivo, basta guardare l’inflazione di tipologie criminali del punitivismo populista dei nostri giorni per verificarne l’espansione. È arrivato a un punto tale che, se si imponesse meccanicamente una pena per ogni azione tipica, credo che dovremmo essere tutti imprigionati, o poco meno. Poiché questa distopia è fortunatamente irrealizzabile, si impone una selezione che, naturalmente, ricade sui più vulnerabili di ogni società”. Sì, ma questo forse delegittima il lavoro dei penalisti. “Quando sostengo che le funzioni assegnate alla pena non sono quelle che essa svolge realmente, ma quelle che ogni penalista vorrebbe che svolgesse, non sto delegittimando la pena, ma chiedo che i penalisti considerino la realtà e non inventino funzioni o modelli di Stato. Nella realtà del mondo, il potere punitivo è un fatto politico, un esercizio del potere politico, un factum politico, come diceva un secolo e mezzo fa il brasiliano Tobias Barreto. Diceva, giustamente, che la punizione è come la guerra: chi ha il potere lo esercita, e non secondo il «gusto» dei penalisti, ma nella misura del suo potere e secondo la sua convenienza. Quando non c’è controllo legale e nessuno pone limiti, questo potere si espande senza limiti. Lo vediamo oggi con le guerre: non c’è nessuno che ponga limiti, gli organismi internazionali sono impotenti. Gli internazionalisti se ne sono resi conto e, con umiltà, hanno smesso di discutere quando la guerra è ‘giusta’ e hanno iniziato a limitarne gli orribili risultati con il diritto internazionale umanitario. I penalisti non hanno avuto questo gesto di umiltà, ma la verità è che quando non ci sono giudici a limitare l’esercizio del potere punitivo, questo si espande come potere puramente poliziesco. O stiamo dimenticando le SS, la Gestapo, il KGB, ecc.? Il compito dei dogmatici è quello di creare sistemi di interpretazione che consentano ai giudici di limitare razionalmente l’esercizio del potere punitivo. Ogni costruzione dogmatica è un vero e proprio programma politico e il contenimento del potere punitivo è ciò che impedisce il genocidio e il totalitarismo. L’indispensabile funzione di contenimento razionale del potere punitivo è ciò che più legittima il diritto penale: siamo la Croce Rossa del momento politico”. Ma allora qual è la funzione della pena? “Alcuni frettolosi difensori della dogmatica penale idealista dicono che io sostengo che la pena

L’IRRAZIONALITÀ DELLA PENA E DEL POTERE PUNITIVO Leggi tutto »

IL FALLIMENTO DELLA PENA DETENTIVA:  LA DEVIANZA COME QUESTIONE SOCIALE E CULTURALE

di Daria Mirante Marini* –   1.  Il corto circuito tra diritto penale e realtà sociale, la crisi del sistema carcere Nei moderni sistemi penali europei, la pena detentiva è divenuta la risposta automatica, l’abitudine cieca con cui lo Stato reagisce alla devianza. Eppure, a ben guardare, il carcere non ripara, non educa e spesso non reintegra. Esso è diventato piuttosto un contenitore delle contraddizioni sociali, un grande magazzino dove finisce ciò che la collettività non sa affrontare e gestire, ovvero la povertà, la tossicodipendenza, la mancanza di istruzione e la disperazione. Le prigioni si riempiono oltre ogni limite e l’umanità che vi abita viene compressa fino a sparire. La funzione rieducativa, sancita dall’art. 27 comma 3 della Costituzione, resta lettera morta di fronte a istituzioni incapaci di garantire dignità, percorsi formativi e reinserimento.   Quando le politiche sociali falliscono, quando l’educazione non arriva, quando il lavoro manca, allora entra in scena il diritto penale, con il volto severo della legge e la promessa di ordine e sicurezza, ma dietro quella promessa si nasconde un grande inganno; infatti, la pena non guarisce ciò che la società ha ammalato, somiglia di più ad una delega impropria, ad un modo per non guardarsi allo specchio. La crescita smisurata del diritto penale racconta molto più della nostra paura che della nostra giustizia. Quando lo Stato smette di essere inclusivo e protettivo, diventa punitivo. Il carcere diventa la risposta più facile, il simbolo di una sicurezza solo apparente. La dottrina più avveduta, sulla scia del pensiero di Alessandro Baratta, ha da tempo evidenziato come il sistema penale rischi di trasformarsi in un meccanismo di riproduzione delle disuguaglianze, colpendo selettivamente le fasce più fragili e prive di voce. In quest’ottica, la devianza viene trattata come una colpa morale individuale e non come l’effetto di un fallimento collettivo, decontestualizzando la vita del reo e riducendola alla norma violata. Dietro i reati ci sono storie di povertà educativa, mancanza di lavoro, assenza di prospettive. Eppure, nel linguaggio della legge, tutto questo scompare, resta solo il numero di una cella, un fascicolo, una sentenza. Il diritto penale, decontestualizzando la vita, la riduce a norma violata, così perde la sua funzione di giustizia e si trasforma in un meccanismo di gestione della marginalità.  Il paradosso odierno risiede nel fatto che la pena detentiva, nata come extrema ratio, è divenuta la regola. Questa inversione di rotta si scontra con la brutale realtà dei numeri. Il cronico sovraffollamento degli istituti penitenziari – con tassi di presenza che, in molte strutture, superano ampiamente la capienza regolamentare, si calcola in media il 20% in più nel numero dei detenuti – trasforma la detenzione in semplice sopravvivenza, dove lo spazio fisico e mentale per la rieducazione viene eroso dalla necessità di gestire l’emergenza quotidiana. Invece di luogo di opportunità e riscatto, il carcere diviene spesso un moltiplicatore di recidiva, restituendo alla società individui ancor più marginalizzati e disumanizzati di quando vi sono entrati.   2.  Radici culturali e prospettive di riforma, oltre il paradigma della punizione Per comprendere davvero la devianza, bisogna avere il coraggio di spostare lo sguardo. Non è nei tribunali che si trovano le sue origini, ma nelle scuole, nei quartieri, nelle famiglie, nelle disuguaglianze quotidiane. Come insegnano i classici della sociologia della devianza, da Durkheim a Becker, il fenomeno deviante non è una patologia meramente individuale, ma una costruzione sociale che dipende dalle risposte che una comunità decide di dare ai comportamenti non conformi. Spesso, dietro il reato, si celano storie di assenza di alternative e di ascolto mancato. È qui che si impone un ripensamento profondo, che non può prescindere dall’evoluzione della giurisprudenza più recente. Significativi, in tal senso, sono i recenti approdi della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo. La Consulta ha scardinato la presunzione assoluta di pericolosità, affermando che la pena non può ridursi a una segregazione senza fine e senza speranza. Superare una concezione “solo muraria” della pena significa riconoscere che la sicurezza non nasce dalla mera neutralizzazione fisica del condannato, ma dalla possibilità concreta del suo reinserimento. Il diritto penale, dunque, dovrebbe tornare a essere il punto d’arrivo e non di partenza, lasciando spazio a strumenti di cura sociale come educazione, lavoro, inclusione e mediazione. Si tratta di recuperare la lezione kantiana non in un’ottica retributiva fine a sé stessa, ma nel senso di una giustizia che responsabilizza senza annientare la dignità umana. Investire in politiche sociali non è un lusso, ma la forma di prevenzione più efficace. Una società che punisce per nascondere le proprie mancanze costruisce prigioni per gli altri, ma catene per sé.   Conclusione Affidare esclusivamente al diritto penale la gestione delle fratture sociali è come tentare di spezzare una roccia con un coltellino, perché quello sforzo non solo è destinato a fallire, ma rivela la nostra incapacità di riconoscere che la devianza non nasce dal male ma dal dolore, dalla disuguaglianza, dall’assenza di legami che nessuna cella potrà mai sanare e che nessuna punizione potrà mai guarire. Superare la logica punitiva vuol dire immaginare una giustizia che non sia solo forza, ma anche compassione, immaginare uno Stato che non abbia paura di mostrarsi umano nel momento in cui decide chi punire e come farlo, perché una pena ha valore solo se riesce a trasformare e non a spezzare definitivamente chi la attraversa.  A tal proposito, appare illuminante la riflessione di Luigi Ferrajoli, che ci ricorda come la civiltà di un Paese si misuri dal grado di mitezza delle sue pene. Osserva l’Autore che l’idea di inasprire le sanzioni e costruire nuove carceri riflette una politica opposta alla ragione, dato che la popolazione detenuta è composta prevalentemente da emarginati sociali. Una politica razionale richiederebbe, invece, “oltre alla radicale messa al bando delle armi, politiche sociali, anziché politiche penali. È infatti evidente che chi è escluso dalla società civile – migranti clandestini, disoccupati – è disposto a farsi includere nelle società incivili del crimine organizzato, ben disposte a loro volta ad includerlo come manovalanza criminale. Ovviamente aumentare le pene e costruire

IL FALLIMENTO DELLA PENA DETENTIVA:  LA DEVIANZA COME QUESTIONE SOCIALE E CULTURALE Leggi tutto »

Torna in alto