Esecuzione Penale

LEGALITÀ E DIRITTO ALLA SALUTE: I DUE PRINCIPI CHE RIDISEGNERANNO IL VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA PER VIA GIURISPRUDENZIALE

 Note sparse a margine di Trib. Sorv. Torino (ord.), 5 agosto 2025, n. 3394** di Veronica Manca* 1.Come ormai è tristemente noto, il sistema carcerario italiano è al collasso. Al 31 agosto 2025, i detenuti presenti in carcere erano 63.167 su 51.274 posti disponibili (a cui vanno sottratti i posti inagibili): nelle carceri italiane ci sono perciò + 11.983 detenuti. Numeri preoccupanti se confrontati con quelli che portarono alla sentenza di condanna dell’Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo nel lontano 2013 con il leading case Torreggiani e altri c. Italia.   2.Vale la pena ricordare che al 31 dicembre 2010, i numeri fotografavano una situazione a dir poco allarmante, con 67.961 detenuti presenti e un tasso di sovraffollamento del 151%: è dovuta intervenire la Corte europea, con la prima condanna nel caso Sulejmanovic ad obbligare lo Stato italiano ad attuare le prime risposte normative a contenuto deflativo; una politica carceraria che nel tempo è risultata efficace e ha portato un complessivo affievolimento di intensità del fenomeno. Nel dicembre 2013, infatti, i detenuti presenti erano scesi a 62.536, con un tasso di sovraffollamento del 131%. Tuttavia, questo trend positivo ha iniziato a subire pesanti contraccolpi, già a partire dal 2016, con un nuovo aumento del numero delle presenze: da 54.653 del 2016, al 57.608 del 2017, 58.759 del 2018, fino ai 60.769 detenuti presenti nel 2019, all’alba dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Vero è che il sistema ha conosciuto un po’ di respiro nel biennio 2020-2022: basta pensare che dal dicembre 2019 al dicembre 2020 sono diminuite le presenze in carcere di ben -7.190 unità, con 53.637 detenuti e un tasso di sovraffollamento pari al 107%. Infatti, pur senza quello spirito deflativo delle politiche post Torreggiani e senza quella visione di sistema che sarebbe servita per una modifica organica della disciplina penitenziaria, il legislatore è intervenuto con soluzioni deflative che hanno contributo a mantenere il numero complessivo delle presenze al di sotto della soglia di 55.000 unità. Ciò che, però, ha contribuito maggiormente è stato il combinato di due fattori: da una parte il congelamento degli ingressi in carcere con la sospensione degli ordini di carcerazione da parte degli uffici delle procure, e, dall’altra, l’interpretazione estensiva dei presupposti delle misure alternative funzionale ad una più ampia applicazione possibile da parte della magistratura di sorveglianza.   3.Oggi, invece, ci troviamo punto e a capo, di fronte ad una situazione uguale, se non peggiore rispetto a quella pre Torreggiani del 2013. I dati descrivono un sistema penitenziario gravato dal sovraffollamento come problema diffuso, endemico e strutturale: su 189 istituti penitenziari, 157 hanno un tasso superiore alla media e in moltissimi casi (63 istituti) addirittura superiore al 150%. A maggio 2025, il tasso medio di sovraffollamento supera il 134%. Anche un occhio inesperto, alla sola lettura dei dati, vedrebbe che il sistema penitenziario è in stato di sofferenza perché riceve più persone di quelle che la sua capienza massima può fare e questo genera per forza un problema; problema che si è ripresentato ciclicamente nel corso del tempo e che solo di fronte a interventi di natura deflativa ha saputo alleviarsi. Oggi questo problema ha un nome e per l’esattezza 11.983 nomi di persone ristrette in esubero. Persone che ad oggi scontano la pena in condizioni non conformi alla legge, cioè a quell’insieme di norme, principi costituzionali e convenzionali che trovano la propria fonte nella Costituzione e che si sono sviluppati nel corso del tempo grazie all’opera della Corte costituzionale, da un lato, e della Corte europea, dall’altro; un corposissimo legal framework a cui l’Italia aderisce con la sua carta costitutiva e con precisi impegni internazionali e che, prima o poi, in mancanza di soluzioni strutturali, tornerà a rappresentare la base giuridica per un’ennesima condanna dell’Italia sulla scena internazionale. A meno che si voglia negare l’esistenza di queste persone e si voglia continuare a confidare sulla capacità espansiva del sistema (che nel breve periodo non potrebbe darsi neanche in nuove strutture, da costruire o ristrutturare, o, si voglia affidare un intero sistema detentivo a prefabbricati provvisori), è necessario che si ragioni intorno a soluzioni deflative che diventino operative in tutti quei casi in cui il sistema penitenziario vada o rischi di andare in stato di sofferenza.   4.E allora da dove partire? Innumerevoli i contributi della dottrina; ancora maggiori gli sforzi profusi dall’avvocatura associata e dalla magistratura; numerosi per di più gli appelli del terzo settore e delle associazioni da tempo impegnate nel mondo del carcere; unanime la voce di tutti nell’invocare, con urgenza, interventi normativi deflativi, dalla liberazione anticipata speciale fino a provvedimenti di amnistia e indulto parlamentari.   Parallelo al dibattito “classico” sull’emergenza carcere, sta riprendendo forma una riflessione sulla percorribilità di introdurre nel nostro sistema penale sia in fase cautelare sia in fase esecutiva il meccanismo del c.d. “numero chiuso” e cioè la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, senza ingresso in istituto, tutte le volte in cui il sistema penitenziario raggiunga la capienza massima prevista dalla legge. Non si tratta di una riflessione così irrazionale e assurda, dato che altri Stati sono stati costretti a farne ricorso proprio per arginare il problema del sovraffollamento carcerario: basta pensare allo Stato della California o alla Germania, anche se per via giurisprudenziale, alla Gran Bretagna o alla Francia, che sono intervenute addirittura con riforme legislative, prevedendo “valvole di sfogo” al sistema in caso di incapacità a ospitare detenuti in condizioni conformi agli standard di legge. In tale direzione si colloca la proposta di legge presentata in conferenza stampa a Montecitorio dal Deputato Magi, lo scorso luglio, intitolata “Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell’istituto di pena”, diretta a sollecitare il Parlamento a introdurre un meccanismo di salvaguardia che consenta il non ingresso in carcere e l’espiazione della pena in misura alternativa in stato di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter ord. penit. e seguenti o in base alle eventuali prescrizioni imposte dal giudice. La proposta di legge mira a proporre una soluzione, necessaria e non più rimandabile, affinché

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IL FREGIO ROSSO E BLU SULLA VITA DELLE PERSONE

di Giuseppe Guida* “L’errore giudiziario non esiste!… la giustizia è una religione dove i ricorsi, gli appelli postulano l’esistenza di una opinione laica della giustizia: e quando la religione comincia a tener conto dell’opinione laica è ben che morta!” Con queste parole Leonardo Sciascia affida a Riches, grand commis nel paese della giustizia immaginaria, la definizione di una giustizia retriva e teocraticamente discendente, che tende ad affermare sé stessa come una monade sacrale avulsa dalle umane vicende e dove le ragioni del suddito accusato del “reato peccato” sono destinate a dissolversi nella capacità catartica della giustizia delle leggi e degli uomini superiori. Certo l’intento parodistico di Sciascia era quello di descrivere una giustizia immaginaria, governata da burocrati ingessati, fidi scudieri di una legge paraclita, promanante dalla verità dei due corpi del re, indifferente alle invocazioni dell’essere: eppure, forse nemmeno lui immaginava (o forse sì) di predire la causa più profonda e veritiera dell’errore giudiziario, oggi più che mai ricorrente e forse, anzi senza forse, nemmeno poteva immaginare che qualcuno ripetesse per davvero quelle frasi di Riches come dogma divulgativo (… ricordate i colpevoli che l’hanno fatta franca?).  Disconoscere l’errore giudiziario, come Riches, o, peggio ancora ridurlo ad una “eventualità” fisiologica del processo penale, avvalora una preoccupante ed antistorica visione eticizzata ed eticizzante della giustizia penale, asservita ad un approccio fideistico verso l’infallibilità dei dogmi e degli interpreti, in aperto contrasto con la dimensione evoluta del diritto e processo penale liberale. Eppure, quante volte ho sentito dichiarare pubblicamente che “l’errore giudiziario appartiene alla fisiologia del processo”, “il processo è fatto di uomini e gli uomini sbagliano” e poi “però l’errore giudiziario emerge perché c’è sempre un giudice a Berlino che lo rileva”, tutte affermazioni pretestuose ed inaccettabili che tradiscono una deleteria visione proprietaria ed autoreferenziale della giustizia che è, per l’appunto,  la sottaciuta e vera causa degli errori giudiziari e delle ingiuste detenzioni! Non può essere fisiologico l’errore perché anche solo uno tradisce l’essenza stessa del processo penale dei diritti e delle garanzie, informato alla presunzione di innocenza ed orientato dal ragionevole dubbio, creando una frattura insanabile tra “effettività” e “normatività” delle norme penali, accentuando il distacco dal loro modello costituzionale. Del resto, fisiologico ed ammissibile sarebbe in un sistema autoritario o teocratico, dove la giurisdizione è esercitata ex parte principis e dove la volontà di Dio, del re o del principe si fa legge penale, ed il solo contrapporsi ad essa è delitto. Lì può essere fisiologico, perché quando la legge penale diventa sentire etico dominante, desiderata del sovrano o dogma di Dio, l’errore di condannare l’innocente è in re ipsa. In un sistema liberale, il cui cuore pulsante sono i diritti fondamentali dell’individuo   consolidati nel modello costituzionale di riferimento, il cui presidio sono le regole processuali inderogabili, non vi è fisiologia che tenga!   L’imputato soggiace al diritto penale della legalità, della offensività, della materialità e della soggettività senza deroghe o interpretazioni dettate da interessi prevalenti: egli è presunto non colpevole e, quando colpevole, lo è oltre ogni ragionevole dubbio! (quanto ci sarebbe da dire su questa formula che di fatto le prassi giudiziarie deviate hanno ribaltato). Nemmeno è fisiologico perché il “processo è fatto di uomini e gli uomini sbagliano”: il processo è disciplinato da regole contenute in norme, non da sensazioni, pulsioni emotive, suggestioni ideologiche o spinte etico culturali, e quindi l’uomo-giudice sbaglia ogniqualvolta si lascia sopraffare dalle seconde contravvenendo alle prime. Non mi conforta affatto poi la “favoletta” del giudice a Berlino, utilizzata come foglia di fico, perché è sconfessata dalla dinamica processuale dell’errore giudiziario e della ingiusta detenzione: l’una e l’altra sono evidenziate e proposte dall’avvocato difensore, che con la tenacia e la fede (questa sì) nel credere dell’innocenza del suo assistito promuove tutte le iniziative ed azioni che il codice di rito gli affida, il giudice, quello famoso di Berlino, non fa altro che fare il giudice, terzo, imparziale, equidistante, illuminato dalla presunzione di non colpevolezza, convinto del ragionevole dubbio e depositario del rispetto e della applicazione acritica delle regole processuali a lui consegnate per il sacrale (questo sì) esercizio della giurisdizione. Vero è che gli argomenti spesi, suscettibili di critica e di opinioni contrarie, potrebbero intendersi come il frutto  ideologico di una militanza ortodossa convinta e risalente (e non nego che lo sia),  destinati a scontrarsi con altra e contrapposta verità, tuttavia vi è un dato incontrovertibile, che conforta e  lascia presumere che essi non siano figli di incontrollata partigianeria culturale, men che meno di una ostile  e pregiudiziale avversione nei confronti di giudici e pubblici ministeri, ed è quello numerico, sul quale non ci si può non soffermare, essendo destinato a certificare che “quella occasionale fisiologia dell’uomo “giudice che può sbagliare” non è poi proprio così. Per avere un’idea di quanti siano gli errori giudiziari in Italia, mettendo insieme sia le vittime di ingiusta detenzione che quelle di errori giudiziari in senso stretto, dal 1991 al 2023 i casi di stati 31.397, in media più di 951 l’anno. Nell’anno 2023 sono stati corrisposti indennizzi dallo Stato per ingiusta detenzione euro 27,8 milioni, importo sensibilmente ridotto nel 2024, dove il totale degli indennizzi è stato di 26,9 milioni di euro (fonte relazione annuale del Ministro della Giustizia). Numeri cospicui e preoccupanti che debilitano la “fisiologia” e smentiscono “l’errore umano”.   Fa il paio con questi numeri allarmanti, ai quali vanno aggiunti i silenti, ovvero quelli che hanno rinunciato per sfiducia nel sistema giustizia alla richiesta di riparazione e quelli ai quali la istanza è stata respinta, sulle cui motivazione sarebbe opportuno approfondire, il capitolo degli illeciti disciplinari (sempre fonte relazione ministeriale) avviati nei confronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, promossi dal PG della Cassazione e dal Ministro della Giustizia. Quelle avviate dal Ministro della Giustizia si sono ridotte nel tempo, da 22 nel 2019 a 0 nel 2024, mentre quelle avviate dal PG sono rimaste numericamente costanti, 2 nel 2019 e 2 nel 2024. Le azioni complessivamente avviate dal 2017 al 2024 sono state 89, di cui 44 concluse con

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RIPARAZIONE PER (IN)GIUSTA DETENZIONE: I LIMITI AL RISTORO PER LA CUSTODIA CAUTELARE “AL DI QUÀ” DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

di Domenico Commodaro[1] e Gessica Veronica Golia[2]  Sommario 1. Inquadramento normativo – 2. Profili procedurali – 3. L’ingiustizia della custodia nella forma o nella sostanza – 3.1. L’ingiustizia formale – 3.2. L’ingiustizia sostanziale – 3.2.1. Gli incerti contorni della colpa grave – 3.2.2. Riparazione e diritto al silenzio – 3.3. Erroneo ordine di esecuzione – 4. Il quantum dell’indennizzo. 1. Inquadramento normativo. La prima elaborazione di istituti di natura riparatoria a tutela dei cittadini, rispetto all’operato delle Autorità, si deve alla dottrina illuministica e, in particolare, ai criminalisti francesi che ne individuavano il fondamento nel patto sociale, fonte, com’è noto, di obbligazioni reciproche tra lo Stato e i cittadini, donde una responsabilità sostanzialmente “contrattuale”. Senza indugiare in poco utili ricostruzioni storiche, è sufficiente ricordare che l’addentellato costituzionale della riparazione in esame si individua nell’art. 24 co. 4 Cost. e che l’istituto odierno della riparazione per ingiusta detenzione è disciplinato dagli artt. 314 e 315 c.p.p. Tale disciplina è stata introdotta dal Legislatore italiano nel 1988, in ottemperanza all’obbligo posto dall’art. 5 par. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a mente del quale «Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione». Detto principio fa eco all’art. 9 par. 5 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici[3] («Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo»), il quale, a sua volta, riecheggia nell’art. 85 dello Statuto della Corte Penale internazionale (“Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a un risarcimento effettivo”). Dunque, per fronteggiare l’ineliminabile alea che caratterizza la giurisdizione penale, ogni ordinamento è tenuto a dotarsi di strumenti rimediali che, ex post, garantiscano una qualche forma di ristoro al cittadino che finisca per l’incappare in tale alea. Con l’istituto di cui agli artt. 314 e 315 del codice di rito, l’Italia, dunque, segue tali coordinate sovranazionali, tuttavia discostandosene, a ben vedere, in una duplice direzione: per un verso, ampliandone l’ambito di applicazione (con la figura della c.d. ingiustizia sostanziale); per altro verso, ponendo requisiti più stringenti per l’effettiva concessione del ristoro[4].   2. Profili procedurali. La giurisprudenza non ha esitato a definire la riparazione per ingiusta detenzione come un’azione sostanzialmente civilistica, che si svolge in sede penale per ragioni di opportunità. Sul piano procedurale, la domanda deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro 2 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento (o di condanna, nel caso di custodia cautelare sofferta in eccesso rispetto alla pena irrogata), o dalla data di notifica del provvedimento di archiviazione. Competente è la Corte d’Appello penale del distretto in cui si trova l’Autorità Giudiziaria che ha emanato il provvedimento applicativo della misura cautelare, di cui si chiede il ristoro; il procedimento si svolge con il rito camerale di cui all’art. 127 c.p.p. A proposito dei soggetti legittimati, occorre aggiungere che nel caso in cui l’interessato sia deceduto prima della irrevocabilità della sentenza assolutoria, l’indennizzo – in forza del rinvio operato dall’art. 314 c.p.p. alla disciplina dell’errore giudiziario – può essere successivamente richiesto anche dai congiunti elencati nell’art. 644, comma I, c.p.p., i quali sono legittimati iure proprio, e non iure hereditario, a presentare la relativa domanda[5]. Non differente è l’ipotesi in cui, in luogo di una sentenza di assoluzione, venga in rilievo un provvedimento di archiviazione, richiamato in subiecta materia dal comma 3 dell’art. 314 c.p.p.[6] Fa eccezione, invece, l’ipotesi in cui l’interessato sia deceduto prima che il giudice di merito pervenga ad una sentenza assolutoria nei suoi confronti, sicché, con riferimento alla sua posizione, il processo si sia concluso con un provvedimento di archiviazione per morte del reo. Con riferimento a tali evenienze, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2004 n. 413, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della riparazione per ingiusta detenzione, ha affermato il principio per cui la di-sposizione di cui all’art. 314 co. 3 c.p.p. deve essere letta nel senso che “il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell’indagato la cui posizione sia stata archiviata per ‘morte del reo’, qualora nella sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l’insussistenza del fatto a lui addebitato” [7](v. Corte Cost. n. 413/2004). Orbene, a proposito degli attori coinvolti, a latere debitoris, sia consentito rilevare come la difesa erariale, che rappresenta ex lege il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella prassi, sia solita non opporsi alla domanda di equa riparazione (quale che sia la vicenda sottesa all’istanza, quali che siano i fatti di reato contestati, quale che sia il compendio probatorio)[8], limitandosi a chiedere la integrale compensazione delle spese[9]. Maggiormente significativo si rivela invece, solitamente, l’apporto conferito al giudizio dalla Procura Generale. 3.L’ingiustizia della custodia nella forma o nella sostanza. Il legislatore italiano ha ideato una forma di ristoro per rimediare alla privazione della libertà personale, subita per l’applicazione di una misura cautelare che sia stata inflitta in assenza dei presupposti previsti dalla legge (c.d. ingiustizia formale), o a cui, comunque, abbia fatto seguito una sentenza di assoluzione (c.d. ingiustizia sostanziale), purché l’imputato non abbia dato causa o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave. La riparazione di cui trattasi ha natura di indennizzo, e non già di risarcimento (per come pure in passato talvolta è stato sostenuto), non essendo originata da un atto illecito: diversamente opinando, peraltro, sul ricorrente peserebbe un onere probatorio decisamente gravoso, dovendo provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, di cui all’art. 2043 c.c.[10]. D’altro canto, potrebbe ravvisarsi un atto viziato solo nell’ordinanza di custodia cautelare adottata in difetto dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., che integra la c.d. ingiustizia formale, con cui inizierà la nostra breve trattazione.   3.1. L’ingiustizia formale. Ai sensi dell’art. 314 co. II c.p.p., si definisce affetta da c.d. “ingiustizia formale” la custodia cautelare disposta con un provvedimento emesso o mantenuto in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt.

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