LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: DALLA CRISI DEL SISTEMA PUNITIVO ALLA CURA DELLE FERITE SOCIALI

di Vittoria La Grotteria* –

Nei nostri ordinamenti la visione della giustizia “tradizionale” si basa sull’idea di sanzione. Eppure, è stato dimostrato che la sanzione, intesa nei termini di “punizione” non è in grado di gestire in modo pacifico il conflitto sociale, anzi – al contrario- lo esaspera[1], tanto che all’interno dei tribunali, gli spazi in cui si pratica la giustizia, si percepisce un diffuso senso di insoddisfazione[2]. L’attuale sistema penale sanzionatorio si dimostra sempre più incapace di gestire il conflitto e di curare le ferite provocate dal reato. La crisi di un sistema penale basato sulla logica punitiva è evidente. Non resta che una domanda: come uscirne? È possibile pensare ad una giustizia diversa da quella che prevede di infliggere un dolore, ovvero la sanzione, a chi ha attuato un comportamento illecito?

CRITICA AL MODELLO TRADIZIONALE DI GIUSTIZIA
Prima di rispondere a questa domanda bisogna sottolineare che i limiti del modello sanzionatorio sono evidenti, in quanto all’interno di esso non sono tenuti in debita considerazione i bisogni delle persone coinvolte esprimendo una dimensione verticale ed elitaria del diritto. Può apparire un paradosso, ma i vigenti sistemi penali sono orientati a ricomporre un assetto formale di interessi non considerando le fratture sociali che il reato provoca e che attendono di essere rimarginate. Ad esempio, nel processo penale, la persona offesa rimane sullo sfondo, quasi ai margini. Lo stesso termine “vittima” ne enfatizza la dimensione sacrificale. In questa logica binaria, dove vi sono i buoni e i cattivi, non c’è spazio per ipotesi alternative che consentono di ricostruire la relazione sociale e di dare effettiva giustizia ai soggetti offesi (sia chiaro, quella dei soggetti offesi è una categoria da intendere in senso ampio, fino a ricomprendere l’intera comunità di riferimento). A riprova di ciò, l’immagine della giustizia come dea bendata che tiene la bilancia in una mano e la spada nell’altra, consente di evidenziare plasticamente i suoi limiti[3]: la bilancia riconduce la giustizia a una questione di pesi e di misure, esprimendo un’idea di corrispettività, tipica finanche della cosiddetta legge del taglione; la benda sugli occhi, che simboleggia la neutralità della giustizia, ne enfatizza la sua cecità quando, al contrario, la giustizia sostanziale impone di guardare bene la situazione che emerge dalla realtà sociale; la spada, che richiama alla violenza, rimanda ad una sorta di giustizia punitiva che presenta una dose di vendicatività poiché pretende di liberare dalla violenza infliggendo altra violenza. Anche l’istituzione carceraria assume i connotati di una vendetta sociale[4]. Foucault ha insegnato come la pena carceraria non sia meno cruenta delle pene corporali, poiché essa ha comunque a che fare con il controllo del corpo e dello spirito del condannato, quindi della sua vita e della sua morte[5]. Il potere dello Stato si fa inevitabilmente biopotere, ossia potere sulla vita.

GIUSTIZIA E CONFLICT STUDIES
Nei conflict studies, proprio per questa ragione, una simile giustizia è stata definita come non più sostenibile sul piano delle relazioni sociali[6]. Il processo penale non riesce a gestire il conflitto, che – com’è noto – deve essere indagato al pari dei sintomi di una malattia, con diagnosi, prognosi e terapia[7]. Il conflitto è congenito alla società, non può mai essere risolto ma solo trasformato, o trasceso[8]. Trascendere vuol dire ridefinire la situazione affinché ciò che sembrava incompatibile e bloccato si apra ad una nuova prospettiva.

Anche per la giustizia si può parlare di una nuova prospettiva. La visione secondo la quale il grado di civiltà di una società si misura in base alla dolcezza della pena[9] contribuisce a fondare teoricamente una giustizia a partecipazione diretta in cui la gestione dei conflitti è affidata al confronto dialettico delle parti, valorizzando in tal modo forme di relazione che sfuggono ad un controllo dall’alto a favore di una espressività dal basso, come sostengono le tesi abolizionistiche[10]. Vale la pena richiamare la riflessione di Luigi Ferrajoli sul diritto penale minimo, cioè un diritto che sia il prodotto di un ridimensionamento quantitativo e qualitativo del diritto penale, posto a presidio della tutela dei diritti fondamentali[11]. A corollario di queste teorie, il reato non si presenta come la mera violazione di una norma giuridica, bensì quale ferita inferta alla relazione sociale che necessita di essere riparata guardando primariamente ai bisogni della persona umana[12]. Così, viene ridefinito lo stesso concetto di responsabilità riconoscendo primariamente il ruolo del contesto sociale.

DALLA GIUSTIZIA ALLA CULTURA RIPARATIVA
Dunque, entra in gioco il paradigma della giustizia riparativa, che assume i connotati di una giustizia trasformativa poiché intende trasformare il tessuto sociale alla radice, inaugurando nuove forme di socialità. La giustizia riparativa si caratterizza per una dimensione orizzontale, che valorizza i legami tra le persone[13]. La locuzione “Restorative Justice” nasce all’interno della riflessione giuridica anglosassone e, in genere, la dottrina è concorde nel ritenere che il primo autore ad offrirne una compiuta elaborazione teorica, sia stato Howard Zher[14]. Tuttavia, già nel 1977 Albert Eglash utilizzò l’espressione “Restorative Justice”, mentre, Barnett e Hagel, teorici della pena, iniziarono a parlare di “Restitutional Justice”[15], proponendo una interpretazione del reato in linea con la un’inedita concezione della giustizia.

In realtà, più che di giustizia sarebbe meglio parlare di cultura riparativa[16]. Come insegna Zehr, dobbiamo provare a cambiare le lenti con le quali guardiamo, interpretiamo (ma Zehr direbbe: “focalizziamo”) la realtà che ci circonda. Le coordinate teoriche alla base della cultura riparativa sono il dialogo, l’ascolto empatico e la ricostruzione dei legami sociali[17]. Ma l’implementazione di una cultura riparativa richiede innanzitutto di lavorare sui processi educativi, guardando alle generazioni più giovani come testimoni ed eredi di una comunità più giusta ed inclusiva. Tale logica suggerisce uno sguardo nuovo, che si realizza anche in una nuova narrazione dei contesti giuridici e sociali.

Trasformare la cultura significa innanzitutto trasformare il vocabolario e quindi il nostro modo di rapportarci con il reale, non dimenticando la forza performativa della parola, ripartendo dal concetto di comunità. Il termine comunità assume in tale ottica una forte connotazione politica. La comunità è interconnessa cioè è essa stessa responsabile del danno commesso e ogni danno nei confronti di un individuo è anche un danno inferto alla comunità. La comunità va tenuta distinta dalla società; quest’ultima è una massa indistinta di individui. La comunità, al contrario, è un gruppo di persone tra loro vicine e che possono essere considerate vicine anche se non lo sono fisicamente. Si parla più propriamente di micro-comunità per indicare, in maniera più netta, l’insieme di quelle persone le cui stesse relazioni sono coinvolte dal fatto criminale. L’individuazione della comunità va affrontata tenendo in considerazione i singoli casi per mappare il conflitto e coinvolgere le diverse parti in gioco.

Si rende quindi necessario un radicale ripensamento del nostro sistema di giurisdizione. Perseverare nella logica di una giustizia retributiva e verticale significa alimentare la spirale di violenza. Al contrario, la giustizia riparativa consente di promuovere società autenticamente giuste, pacifiche e inclusive. Questo discorso può apparire utopico ma in realtà è carico di realismo. Non vi è altra strada per la definizione di un nuovo modello sociale che non sia quella di promuovere forme ed esperienze di giustizia e di cultura capaci di favorire la guarigione sociale.

*Dottoranda di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo, Università Magna Graecia di Catanzaro.

 

Note:
[1] Da un punto di vista teorico v. O. Sapia – A. Scerbo (a cura di), Temi, problemi e prospettive del sistema penale, Esi, Napoli, 2022.
[2] Sul punto v. B. Cavallone, La borsa di Miss Flite. Storie e immagini del processo, Adelphi, Milano, 2016.
[3] Cfr. A. Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi storici di un’immagine, Einaudi, Milano, 2008; T. Greco, Curare il mondo con Simone Weil, Laterza, Roma-Bari, 2023.
[4] D. Fassin, Punire. Una passione contemporanea, Feltrinelli, Milano, 2018.
[5] Imprescindibile, a riguardo, la lettura di M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Milano, 2014 (prima lettura: 1976).
[6] J. Galtung, Affrontare il conflitto. Trascendere e trasformare, Pisa University Press, Pisa, 2014.
[7] J. Galtung, La trasformazione dei conflitti con mezzi pacifici. Manuale dei/delle partecipanti. Manuale dei/delle formatori/trici, Centro Studi Sereno Regis, Torino, 2006.
[8] P. Consorti, Conflitti, mediazione e diritto interculturale, Pisa University Press, Pisa, 2014.
[9] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Mondadori, Milano, 1991 (prima edizione: 1764).
[10] N. Christie, Limits to pain, Martin Robertson & Company, Oxford, 1982.
[11] L. Ferrajoli, Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e a Emilio Dolcini), in Il Foro Italiano, n. 4/2000, pp. 125-232.
[12] H. Zehr, The little book of Restorative Justice, Good Books, New York, 2015.
[13] Nell’ordinamento italiano la prima disciplina organica in tema di giustizia riparativa è contenuta all’interno del decreto legislativo n. 150/2022, che ricostruisce il rapporto tra giustizia riparativa e giustizia tradizionale in termini di complementarità. Vale la pena ricordare che, al di fuori della cornice legislativa, le prime esperienze di giustizia riparativa si sono realizzate spontaneamente: per tutti, G. Bertagna – A. Ceretti – C. Mazzucato, Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, il Saggiatore, Milano, 2015.
[14] H. Zehr, Changing Lenses. A new focus for crime and justice, Herald Pr, New York, 1990.
[15] Sul tema cfr., per tutti, M. Bouchard, Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa, in Questione Giustizia, n. 2/2015, pp. 66 – 78; C.B.N. Gade, “Restorative Justice”: History of the Term’s Intenation and Danish Use, in A. Nylund, K. Ervasti, L. Adrian (ed.), Nordic Mediation Research, Springer, New York, 2018, pp. 27-40.
[16] H. Zehr, Restorative Justice. Insights and Stories from my journey, Walnut Street Publishing, Chattanooga, 2023.
[17] Cfr. G. Mannozzi – G.A. Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Giappichelli, Torino, 2017.

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