INTERVISTA AL PROFESSORE MAURO PALMA  

di Stefania Mantelli* –

Mauro Palma, matematico e giurista, è stato il primo Presidente del Collegio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, co-fondatore e attuale presidente onorario dell’associazione “Antigone”, ha fatto parte e poi ha presieduto il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) del Consiglio d’Europa. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Centro di ricerca European Penological Center presso l’Università Roma Tre. 

Prof. Palma, Lei ha presieduto il primo Collegio del Garante Nazionale dei detenuti, dal 2016 al 2024, attraversando tre legislature, sei governi, varie emergenze, in un clima agitato dal populismo penale e caratterizzato da continue torsioni autoritarie. In un periodo di grandi contrasti sociali e di crisi dell’istituzione carceraria, il vostro dialogo incessante col Parlamento ha sollecitato continuamente al rispetto delle garanzie e delle libertà.  Nel settembre 2025 è uscito il libro “Caro Parlamento” che raccoglie le relazioni di quegli anni e che diventerà, inevitabilmente, testimonianza viva di una gestione virtuosa dell’Ufficio del Garante dei detenuti.
Ritiene che le Istituzioni abbiano saputo fare tesoro delle vostre segnalazioni e dei vostri richiami? Il nuovo Collegio ha saputo raccogliere il vostro testimone in modo proficuo?

«L’Ufficio del Garante dei detenuti e delle persone private della libertà è un’istituzione che ha avuto un lungo percorso e che, prima di essere operativa, ha acquisito un’intrinseca solidità, per l’esteso dibattito che l’ha accompagnata. Del resto, non si tratta di una Istituzione isolata nel contesto internazionale. Ricordo, infatti, che il modello di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale – è ormai riconosciuto – si compone di due elementi dialoganti: una parte reattiva che agisce accertando le violazioni denunciate e che, qualora verificate, ha il compito di individuare le responsabilità e determinare le conseguenze sanzionatorie; una parte preventiva che ha il compito di monitorare con continuità e, soprattutto indipendenza, le diverse situazioni in cui la libertà personale è limitata o è del tutto privata, per individuare quelle criticità che possono evolvere verso violazioni della tutela della dignità di ogni persona ristretta, della sua incolumità psichica e fisica e dei suoi fondamentali diritti. Il compito reattivo è ovviamente affidato all’autorità giudiziaria, nelle diverse forme che l’ordinamento prevede, a seconda dei contesti; il compito preventivo è affidato a un’autorità di natura non giurisdizionale che dialoga e collabora con le autorità responsabili delle strutture di privazione della libertà e con la stessa autorità giudiziaria, poiché la reazione a quanto commesso è parte della stessa funzione preventiva.

Questa premessa per ricordare che il Garante nazionale è organismo qualificato come National preventive mechanism nel contesto di un particolare Protocollo delle Nazioni Unite, ratificato dall’Italia e che è stato introdotto – dopo il dibattito di cui ho detto – anche per rispondere alla sentenza della Corte europea per i diritti umani del 2013 che aveva condannato l’Italia per violazione dell’inderogabile articolo 3 della Convenzione europea, proprio per le condizioni delle nostre carceri. Pertanto, l’istituzione ha una sua stabilità, qualunque sia il vento che, contingentemente, la stia direzionando.

Questa lunga premessa sulla stabilità dell’istituzione non esclude, tuttavia, che ogni nuovo Collegio abbia il diritto di interpretare in modo proprio l’attuazione del mandato ricevuto. Restano, però, alcune criticità che non hanno aiutato la continuità di cui un’istituzione giovane avrebbe bisogno. Le sintetizzo in pochi punti, a partire da un elemento essenziale: non c’è stato alcun “passaggio di consegne” perché il Collegio insediatosi il 25 gennaio 2024 non ha mai voluto incontrare il Collegio precedente per il passaggio in quei giorni, né aveva voluto partecipare, invitato sempre, a incontri precedenti, anche informali, nel periodo intercorso tra la comunicata sua composizione e la formalizzazione della nomina.

I punti di criticità possono essere, quindi, sintetizzati per titoli. Il primo è nella riduzione, in concreto a tutt’oggi, dell’ampiezza del mandato, che deve coprire tutte le forme di privazione della libertà, sia essa de iure o de facto: non è stata, infatti, avviata alcuna attività nel settore della tutela dei diritti delle persone che sono private della libertà a causa della propria salute nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura e, comunque, soggette a trattamenti sanitari obbligatori; così come nulla è stato fatto relativamente a quelle situazioni “intermedie” di ricovero assistenziale residenziale che spesso possono evolvere negativamente in forme segregative. Eppure era un lavoro a cui il precedente Collegio aveva dedicato molto tempo.

Il secondo punto è nel concetto stesso di visita, come internazionalmente inteso dagli organismi di monitoraggio preventivo. In particolare, riguardo agli istituti di detenzione, per adulti e per minori, a monte di un numero positivamente ampio di visite, non risultano elementi valutativi qualificanti; quasi si sia trattato di visite annunciate, svolte in presenza di responsabili della struttura, riportate come valore numerico e soprattutto realizzate spesso in risposta a richieste: così passando da uno sguardo, capace di individuare difficoltà e di documentarsi autonomamente, a un intervento reattivo sollecitato e condotto con l’ausilio diretto dei responsabili della struttura.

A questi due punti si aggiunge la perplessità dell’alto numero di personale appartenente alle Forze di Polizia – in particolare Polizia penitenziaria – che è stato dirottato verso l’Ufficio del Garante nazionale, a discapito della presenza di personale civile, nonché la scarsa capacità comunicativa con l’esterno, Parlamento incluso, che attende da quasi tre anni l’obbligatoria Relazione sulle attività svolte». 

 

Viviamo un tempo di grave sovraffollamento carcerario che, unitamente alle condizioni fatiscenti di molti istituti di pena, concorre a determinare pene inumane e degradanti, con continue condanne da parte della Corte edu. L’Italia ha una popolazione carceraria, secondo le ultime stime del 2025 reperite, di circa 63.868 detenuti, a fronte di 51.275 posti, ma una capienza effettiva di soli 46.124 posti, con un tasso di sovraffollamento pari al 138,5%. A fronte di questi dati allarmanti, si assiste a un continuo innalzamento delle pene edittali, con creazione di nuovi reati, circostanze aggravanti speciali e un ricorso eccessivo alle ostatività, con inevitabile aumento delle custodie cautelari in carcere. Dinanzi a questo trend nella gran parte delle riforme, penso tra tutte al decreto Sicurezza 2025, vi sono alcuni aspetti di, almeno apparente, segno contrario. In questo quadro, qual è il suo bilancio, in termini di ricadute sull’esecuzione penale intra-muraria, a seguito dell’introduzione dei nuovi istituti delle pene sostitutive brevi e della giustizia riparativa? Le condizioni in cui si esplica la detenzione possono, oltre che ledere la dignità umana, anche compromettere l’integrità fisica e psichica. È forse esagerato affermare che, proseguendo su questa strada, si rischiano i maltrattamenti e la tortura di Stato?


«Fino ad alcuni mesi fa veniva pubblicato un report, ben costruito, di lettura dei dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Dal luglio scorso questo non avviene più, peraltro subito dopo che il Ministero della giustizia si era lamentato di alcune (minime) valutazioni fatte in quel rapporto. Questa interruzione la dice lunga sull’indipendenza.

L’affollamento degli istituti è un problema che rende afasici rispetto a qualsiasi altra proposta. Va analizzato, per capire dove si stia andando. Prendo il dato di fine gennaio 2026 (ultimo disponibile mentre scrivo), pari a 63.637. Ho controllato le presenze alla stessa data negli anni di questa legislatura: a partire quindi dal 31 gennaio 2023, quando il governo aveva quattro mesi di vita. Le persone detenute erano 56.127; sono quindi aumentate di 7.607 unità (circa sei al giorno per tutti questi anni e il ritmo continua ad essere lo stesso). Nello stesso periodo i posti regolamentari disponibili sono passati da 51.403 a 51.271, quindi sono addirittura diminuiti, seppure di poco. Nulla si è fatto sul decantato piano edilizio ed era prevedibile, perché qualsiasi Ministro che parta subito, all’inizio del suo mandato, dicendo che l’affollamento si risolve con nuove ipotesi edilizie non capisce – o è male indirizzato – che il ritmo di crescita del numero di persone ristrette è ben maggiore di quello della possibile disponibilità di nuovi posti. Se si vuole ridurre l’affollamento bisogna incidere su ciò che determina questa crescita di numeri, non inseguirla.

Non ho considerato il numero di posti realmente disponibili, ben diverso da quello dei posti regolamentari: durante questi anni c’è stata mediamente una riduzione di posti, per indisponibilità per lavori o altro, pari a circa 4.000 posti.

Entrando però un po’ meglio all’interno del dato di 7.607 persone in più negli stessi spazi, osserviamo che l’aumento non è a carico – come spesso viene detto artatamente nella polemica con la magistratura – della custodia cautelare, perché nello stesso periodo il numero delle persone con sentenza definitiva è aumentato di 7.691 (quindi di più dell’aumento totale); ciò implica che non solo ad aumentare è stata la permanenza in carcere, ma che la custodia cautelare – sempre da maneggiare con cura e tentare di limitare al massimo – si è ridotta.

Quindi, l’affollamento crescente è dovuto al fatto che si esce meno dal carcere, non che vi si entra di più.

Naturalmente, l’affollamento limita le attività, anche al di là di quanto non stia già facendo la logica della chiusura che sembra essere sempre più quella imperante a livello generale, talvolta attenuata da chi è responsabile, poi della singola situazione locale. Affollamento e chiusura sono generatori di tensione interna e chi opera in carcere ne è testimone e vittima: da qui violenza, giuste sanzioni per i comportamenti, prolungamenti della presenza e situazione di grande tensione, a totale discapito delle persone meno abituate alla detenzione o complessivamente più fragili».

 

Le pessime condizioni strutturali di alcuni istituti di pena, molti dei quali privi dei servizi essenziali, così come il livello di sovraffollamento sono, probabilmente, tra le cause principali del notevole tasso di suicidi in carcere. Le risposte del Ministro della Giustizia, in termini di riconversione delle caserme dismesse e di investimenti per una nuova edilizia carceraria, pensa possano rappresentare la vera soluzione a questi temi? Quali proposte si possono rivolgere alla politica per cercare di limitare i casi di suicidio e gli atti di autolesionismo e, in genere, per decongestionare gli istituti penitenziari?

«La decisione di togliersi la vita è sempre decisione personale e va rispettata, senza sovrapporre ad essa le nostre interpretazioni. Quindi non mi sento di affermare un rapporto causale tra affollamento e aumento dei suicidi. Certamente neppure di avallare quella bislacca risposta data dal Ministro, secondo cui l’affollamento determinerebbe una maggiore vigilanza l’un l’altro e un’implicita capacità di leggere le difficoltà di un proprio compagno di cella, così prevenendone atti drammatici!

Resta il fatto che, in carcere come in una qualsiasi comunità chiusa, tensione e autolesionismo hanno andamenti correlati: all’aumentare o diminuire dell’una, si registra un aumento o una diminuzione dell’altro. Tranne alcuni casi di ampia visibilità nella cronaca, i suicidi hanno riguardato persone che rispondevano di reati di strada, connessi a vite già difficili, o persone che vivevano la difficoltà dell’immediata privazione della libertà, appena giunti in carcere, o del rischio del ritorno ad essa, quasi in uscita dal carcere. Sono vite che richiederebbero maggiore attenzione, forse l’effettiva implementazione di un protocollo anni fa definito circa la prevenzione dei suicidi, ma certamente sarebbe necessario più personale con professionalità sociale, educativa, di mediazione culturale, ma anche un minor numero di presenze. A mio parere, bisognerebbe anche prevedere una netta distinzione tra il carcere, destinato in forma limitata all’esecuzione di condanne per reati gravi, di aggressione a valori e beni giuridici costituzionalmente tutelati, e altre strutture di controllo e supporto, per la grande maggioranza di esecuzione di pene brevi o brevissime, per reati di minore entità: persone, la cui presenza in carcere è indicativa di altre assenze da parte di strutture territoriali effettive che avrebbero dovuto intercettare la difficoltà, prima che questa divenisse esposizione al rischio di commettere reati».

 

I percorsi di studio, le opportunità di lavoro interno, le attività culturali, formative e ricreative svolgono un ruolo di primo piano per garantire l’umanità della pena che deve tendere alla risocializzazione e al futuro reinserimento, anche lavorativo, del soggetto privato della libertà nella società. Parimenti, mantenere i legami con le persone care e garantire il diritto all’affettività e alla sessualità, in linea con la pronuncia n. 10/2024 della Corte costituzionale, potrebbe avere l’effetto di rendere meno penosa la permanenza in carcere. A gennaio saranno due anni dalla sentenza della Consulta, e solo in poche strutture “pilota” è stata realizzata la “stanza dell’affettività”. Gli ostacoli sono solo di armonizzazione tra le varie istituzioni interessate o vi è una qualche ritrosia di politica-criminale? Quali sono le sue riflessioni sulla circolare del DAP del 21 ottobre 2025 che centralizza le autorizzazioni per le attività culturali e ricreative?

«Questa domanda ne racchiude ben tre: l’importanza dello studio e del lavoro; l’esercizio effettivo dei diritti, in particolare del diritto all’affettività; il controllo centrale sulle attività in carcere.

Cerco di procedere con ordine. Non vi è dubbio che studio, formazione e lavoro siano fattori essenziali per dare significato alla parola rieducazione, intesa come reinserimento nella società esterna, in condizioni tali da non replicare gli stessi comportamenti offensivi delle persone e della collettività. Tuttavia, se per la positività del lavoro il consenso è ampio, l’organizzazione della quotidianità detentiva non consente agevolmente alle imprese di investire all’interno di un sistema che, spesso per adesione ad abitudini corporative, rende difficile il proprio investimento. Mi riferisco ad orari, possibilità di accesso, trasporto di materiali: tutte questioni che richiedono uno sforzo per coniugare la sicurezza e l’effettività produttiva, che non sempre trova la disponibilità interna. Inoltre il lavoro deve assolutamente comportare il riconoscimento dei diritti che la parola “lavoro” porta con sé e che sono il punto di arrivo non negoziabile di battaglie e conquiste che riguardano tutto il mondo del lavoro e che non possono fermarsi ai cancelli del carcere, altrimenti si va verso una sorta di logica occupazionale quasi terapeutica, tipica delle autocrazie.

Quanto all’istruzione, è ormai urgente un investimento forte in tal senso che parta dal principio che il carcere non è proprietà esclusiva del Ministero della giustizia e che le scuole e le Università devono dialogare con l’amministrazione penitenziaria su una base di pari riconoscimento e non come se si trattasse di ospiti tollerati. Questo tema è ancor più urgente oggi perché molte persone che si trovano in carcere, soprattutto gli stranieri, devono essere aiutate a comprendere la realtà in cui si trovano; devono essere soprattutto riconosciute nella loro soggettività poiché, spesso, vengono da una realtà esterna di abbandono e di non riconoscimento e torneranno ad essa. Riconoscimento è un termine che si compone di molti aspetti: dalla possibilità di assicurare un’identificazione anagrafica, al rinnovo del permesso di soggiorno, qualora sia scaduto durante la detenzione, alla spiegazione circa le regole interne, altrimenti la stessa parola rieducazione perde qualsiasi significato e la detenzione rimane una mera sottrazione di tempo vitale priva di significato.

La peggiore ipotesi è fare esperienza, nel periodo della detenzione, della non effettività dei diritti affermati: vivere l’impossibilità concreta di un diritto che è nella legge, che è stabilito, e come tale è una promessa, rischia di essere un’esperienza di distruzione di qualsiasi ritorno positivo a una vita esterna normale. Qui pongo io la domanda di come sia possibile che, a più di due anni dalla sentenza n.10 del 2024 della Corte costituzionale che ha affermato il diritto all’affettività, soltanto pochissimi istituti – a me risultano solo otto nel territorio nazionale – abbiano allestito uno spazio adeguato per rispondere alle possibili richieste? Quale migliore immagine di un diritto proclamato, a livello altissimo, ma in fondo non vero?»

 

Gli istituti penitenziari italiani registrano un’elevata presenza di soggetti affetti da patologie psichiatriche, tossicodipendenti, stranieri. Lei ha usato in un’intervista l’espressione “luogo di contraddizioni irrisolte”. Un tempo, non troppo lontano, le persone irregolari, con discutibili (per l’epoca) abitudini sessuali, quelle insofferenti alle regole sociali, gli anarchici o i presunti oppositori politici, poiché ritenuti pericolosi socialmente, venivano facilmente rinchiusi nei manicomi. Oggi che lo stato sociale è stato svuotato e che molta marginalità diventa criminalità, la presenza dello Stato si sente soprattutto nella fase dell’esecuzione della pena. È possibile che, in ogni epoca, si manifesti questa incapacità della politica di gestire i problemi sociali e che, oggi, sia ritenuto più comodo, piuttosto che lavorare sulla prevenzione, demandare tutto alla leva penale? 

«Il problema del disagio psichico è rilevante, ma non credo vada enfatizzato fino a prospettare la presenza di una stragrande maggioranza di persone con disturbi psichici e un’implicita minore attenzione alle loro esigenze e alla loro soggettività perché, a volte, il riconoscimento di una qualche vulnerabilità rischia di ridurre la considerazione della totalità della persona: essere oggetto di cura e non di effettiva sanzione per quanto commesso non sempre è di aiuto, tutt’altro.

Parto, quindi, dalla considerazione che non si può valutare il disagio psichico a partire dalla quantità di persone a cui sono somministrati farmaci antidepressivi, neurolettici o comunque tranquillanti, perché questo è il risultato di una situazione insostenibile, non solo per le condizioni materiali, ma per la complessiva assenza di significato del tempo che in carcere si trascorre e per la mancanza, per molti, di quel riconoscimento soggettivo a cui facevo riferimento precedentemente.

Con questa premessa, le persone con disagio psichico o con malattia psichica hanno bisogno di particolare attenzione e non di separazione. Troppo spesso in carcere la funzione cosiddetta di protezione di una persona – in cui rientrano molte diverse motivazioni – si sviluppa in una maggiore chiusura e, a volte, nella sistemazione in sezioni del tutto sconnesse rispetto alla vita dell’istituto. La protezione ha molte facce e spazia da quella che è determinata dalla considerazione, nell’ambiente carcerario, del tipo di reato commesso, a quella che riguarda il ruolo dell’autore nel contesto esterno, sia per connessioni criminali, sia per appartenenza a settori d’impiego in polizia o in altre strutture percepite come a rischio d’inimicizia interna e, in alcuni casi, riguarda l’orientamento sessuale. In quest’ultimo caso sono rare le realtà positive, dove non c’è distinzione nelle possibili attività quotidiane, salvo riscontrarsi una maggiore attenzione nei momenti di riservatezza all’interno dei propri ambienti di riposo. Questa varietà richiederebbe una pluralità d’interventi: da quelli più strettamente di competenza sanitaria, per il disagio mentale o l’abitudine di assumere sostanze psicotrope; a quelli di competenza sociale, per la responsabilizzazione restaurativa di quanto commesso; a quelli d’intervento per sostegno psicologico. Certamente richiede strategie inclusive, mentre spesso il tutto viene affrontato con un’indistinta strategia esclusiva. Si esclude, si separa, si incrementano sezioni, ex art. 32 del Regolamento di esecuzione, dove vengono fatte confluire tutte le difficoltà d’interazione con gli altri. Sono luoghi dove l’esclusione diviene separatezza e spesso segregazione. L’inclusione è la chiave di gestione delle difficoltà, ma certamente richiede molte risorse di carattere sociale, psicologico, orientativo».

 

La legge sull’ordinamento penitenziario ha da poco festeggiato i cinquant’anni dall’approvazione, le chiedo quindi un bilancio. La legge n. 354/1975 può dirsi pienamente attuata? Ed è ancora in grado di affrontare le sfide di questo tempo?

«Come ho avuto modo di affermare più volte nelle varie celebrazioni che sono state fatte per questi cinquant’anni dell’ordinamento penitenziario, resta fisso un punto decisivo, ineliminabile: l’approvazione della Legge 26 luglio 1975 n. 354 avviò, nel complessivo impianto ordinamentale, un cambiamento nella visione e nella percezione stessa della detenzione, perché da allora resta stabilito il riconoscimento delle persone detenute quali portatrici di diritti fondamentali incomprimibili e di altri diritti regolabili, ma mai totalmente annullabili. Questa è la centralità che rimane. Parallelamente, la legge ha istituito strumenti e modalità per dare effettività a quella finalità rieducativa che la Costituzione vuole estesa a tutte le pene, detenzione in carcere inclusa.  Qui ci sono state tortuosità e ce ne sono tuttora – nella predisposizione di mezzi e risorse che diano concretezza a tali strumenti – fino ad arrivare al paradosso che, a tutti questi anni di distanza, permane la sensazione di una sua non completa applicazione, al punto tale che le esperienze di piena attuazione vengono a tutt’oggi indicate come “specifiche”, “particolari”, talvolta addirittura “sperimentali”.

Resta il fatto che quella legge ha determinato da allora uno spostamento dell’asse della discussione sul carcere: un asse che sostanzialmente era rimasto immutato per ventisette anni, nonostante l’indicazione costituzionale.

Per stabilire se sia tuttora in grado di affrontare le sfide di un mondo radicalmente cambiato, occorre capire quali siano stati gli elementi di debolezza nella sua applicazione e, simmetricamente, quali siano le attuali sfide poste da una realtà sociale molto diversa.

La legge del 1975 si inserisce nel solco del clima culturale che si respirava nel periodo della sua elaborazione, centrato sul paradigma dell’inclusione. È attraverso un processo inclusivo che si possono affrontare le contraddizioni, anche più acute e gravi, perché le forme di parcellizzazione e di separazione, anche qualora dirette a focalizzare più specificatamente gli interventi che, appaiono più efficaci, rischiano di riprodurre le difficoltà stesse, di rendere sistemica la crisi e di determinare un’implicita ghettizzazione delle fragilità. La potenzialità inclusiva implica la necessità di affrontare i comportamenti non conformi e anche quelli produttivi di reati non come “altro” rispetto alla difficoltà del corpo sociale ma come una sua parte e tale riconoscimento porta alla ricerca di soluzioni in cui l’appartenenza è comunque elemento centrale. In questa chiave di lettura acquista un significato non etico, ma sociale, anche la parola rieducazione, così come l’altra parola propria della legge trattamento. Tuttavia l’inclusione richiede risorse, richiede attivo atteggiamento da parte dello Stato per la sua piena realizzazione, forse richiede anche un ciclo economico positivo. Anche per questo il paradigma inclusivo non è rimasto a lungo nel nostro contesto e si è riaperta la strada al paradigma opposto: l’esclusione, spesso motivata dal principio che, parcellizzando e settorializzando, si può essere più incisivi nell’azione di recupero di una persona. Le stesse parole della riforma sono state piegate in questa direzione e il cosiddetto trattamento individualizzato è così diventato ripartizione in aree diversamente classificate, in base a esigenze di sicurezza, con impossibilità di comunicazione tra persone detenute appartenenti a questi circuiti diversi, così delineati. Di fatto, a un’ipotesi segregativa, quantunque mascherata da parole positive.

Riconoscere tale limite della situazione attuale vuol dire, per me, celebrare i cinquant’anni della riforma, in quanto significa capire i punti di una sua intrinseca debolezza, riconoscere ciò che non ha funzionato e ragionare su come intervenire su questi aspetti. Altrimenti questa rimane una celebrazione meramente estetica, peraltro attuata in un contesto di disgregazione sociale che toglie significato effettivo, per molta parte dell’attuale popolazione detenuta, alla parola stessa rieducazione e ciò anche se la interpretiamo, giustamente, come reinserimento sociale, poiché molte persone oggi non hanno un “dove” verso cui indirizzare il reinserimento».

 

Il problema dei c.d. “liberi sospesi” è un macigno sul lavoro dei Tribunali di Sorveglianza e degli uffici dell’esecuzione penale esterna, perché si parla di oltre 90.000 interessati, a leggere le stime più prudenti. Non da meno, tale situazione presenta anche importanti ricadute personali e sociali in quanto costringe, in una situazione di indefinita attesa, i soggetti interessati alla concessione di misure alternative alla detenzione. Quali correttivi pensa si possano apportare a questa specifica disciplina, specialmente nei casi in cui si accumuli un ritardo inaccettabile?

«L’area dell’intervento penale, si è vistosamente estesa in questi anni. Il ricorso al diritto penale che, secondo i testi classici di nostra formazione, dovrebbe avere una caratteristica di sussidiarietà, dovendo intervenire laddove altri strumenti di regolazione dei conflitti nella società non hanno funzionato, è diventato invece lo strumento primario di fronte a ogni problema. Non appena si individua una situazione di difficoltà, dovuta a lesioni del mutuo rispetto sociale, a comportamenti da “reindirizzare”, si pensa all’introduzione di una nuova fattispecie nel codice penale e relativa sanzione. Perfino per abbattere la piaga della dispersione scolastica, cioè del non adempimento dell’obbligo scolastico da parte del giovane adolescente, si è introdotta una sanzione penale detentiva a carico dei genitori.

È positivamente aumentato il ricorso a misure alternative alla detenzione, ma tutto ciò non è andato parallelamente a diminuire il numero delle persone detenute, lasciando emergere due sistemi paralleli, quello della detenzione in carcere e quello dell’esecuzione della sanzione penale in misura alternativa che sono cresciuti e crescono insieme, ciò sia nel sistema degli adulti sia, in tempi recenti, in quello minorile.

Nell’iniziare il mio mandato come Presidente del Collegio del Garante nazionale, relazionai al Parlamento circa la presenza di 53.000 persone in carcere e di circa 35.000 che eseguivano la pena in una qualche forma alternativa. Nel salutare il Parlamento, nel dicembre 2023, al termine dell’incarico ho riportato il numero di quasi 60.000 (allora) persone in carcere e quasi 100.000 in varie forme alternative: un’enorme espansione del sistema, frutto di una certa diffusione di una cultura punitiva e di una concezione del carcere e della penalità come castigo meritato e non suscettibile di alcuna riduzione. Il panpenalismo è diventato termine usuale nel parlare di questi temi, ambito di discussione accademica, ambito di implicita accettazione nel sociale, incrementato da un linguaggio che, perfino da parte di chi ha responsabilità istituzionali, assume anche forme di rifiuto di una certa impostazione culturale, nell’affermare qua e là la necessità che le persone marciscano in carcere o la soddisfazione perché percepiscano l’intento di non volerle fare respirare.

Accanto a questi numeri c’è poi l’insieme dei “liberi sospesi” che, secondo talune valutazioni, ammonterebbero a circa 120.000, persone che hanno avuto la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena loro inflitta, inferiore ai quattro anni, che aspettano sine die la decisione della Magistratura di sorveglianza circa la possibilità della sua esecuzione in una forma alternativa al carcere. Io credo che, anche al fine di liberare la già sovraccaricata Magistratura di sorveglianza, sia necessario prevedere, con un provvedimento di legge, che qualora una persona abbia compiuto i quattro anni di attesa – cioè pari alla pena massima per cui la sospensione è possibile – senza aver commesso alcun reato, la pena possa considerarsi estinta».

 

I Centri di permanenza per il rimpatrio rappresentano una violazione dello Stato di diritto e dei principi costituzionali, questo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 96/2025. Le politiche in tema di immigrazione hanno gravemente inciso sulla realtà dei CPR ed è inaccettabile che una detenzione di natura amministrativa possa creare queste aberrazioni. Quali interventi ritiene necessari per assicurare la legalità e garantire il rispetto dei principi costituzionali in questi centri?

«La detenzione amministrativa nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) esprime a mio parere una violenza maggiore della stessa detenzione penale. Innanzitutto voglio chiamare “detenzione amministrativa” tale forma di privazione della libertà personale e non adeguarmi al termine trattenimento con cui si cerca di attenuarne l’impatto. È una violenza maggiore per due motivi, uno a monte, l’altro a valle.
A monte, vi è la privazione della libertà non sulla base di qualcosa che si è commesso bensì sulla base del proprio essere, trovarsi in un luogo per aver cercato una vita più sostenibile, in quanto una persona è ristretta in questi Centri solo perché è irregolare, non per qualcosa di cui sia responsabile e che è penalmente atto offensivo. Anche chi vi è ristretto sulla base di un ordine di espulsione, al termine dell’esecuzione di una condanna alla detenzione in carcere, è sempre una persona che ha già pagato il prezzo di quanto commesso.
A valle, è drammatica perché mentre durante il periodo in carcere si ha la prospettiva del termine e del ritorno nella collettività qui l’unica prospettiva è il rimpatrio, cioè il fallimento del proprio progetto. Per questo è un tempo vuoto di significato e vuoto di prospettiva: del resto nulla è organizzato all’interno dei Centri e anche gli spazi sono muti, in totale assonanza con il vuoto del tempo.

Oltre a questo, ci sono tre ambiti di tutela che, a mio parere, sono del tutto insoddisfacenti nell’ottica dell’impianto costituzionale: il primo è la piena ed effettiva tutela giurisdizionale, essendo il giudice di pace responsabile della sola conferma del trattenimento, senza alcuna possibilità di monitorare come poi questo si sviluppi nel tempo, ciò a differenza del ruolo del Magistrato di sorveglianza a cui è attribuita la vigilanza sulle condizioni detentive; il secondo è la garanzia di tutela della salute poiché, analogamente a quanto avviene per il giudice di pace, anche l’intervento del servizio sanitario nazionale si limita alla fase iniziale relativa all’idoneità della persona al trattenimento, senza possibilità, se non nell’urgenza, di prenderla in carico e di essere il tutore del rispetto del bene fondamentale della sua salute. Questo compito è affidato, invece, alla cura del medico che è un dipendente contrattualizzato, dell’Ente privato, gestore del Centro. L’ampiezza o il limite di tale intervento, al di là di considerazioni d’ambito deontologico personale, dipendono così di fatto da criteri che attengono alla logica d’impresa, propria di un soggetto privato; il terzo ambito di garanzia che viene meno riguarda il diritto alla pienezza d’espressione di quel concetto di “persona”, delineato dalla Costituzione, che trova una connotazione essenziale nella dimensione relazionale. L’assenza di relazione con l’esterno – essendo escluso l’accesso al Centro degli organi d’informazione e dello stesso mondo del volontariato – priva la vita della persona trattenuta di una dimensione che strutturi la pienezza del suo riconoscimento.

La detenzione amministrativa, peraltro, ha un difetto originario che la Corte Costituzionale ha evidenziato, anche se non è giunta a dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma che la prevede. L’articolo 13 della Costituzione, infatti, richiede riserva di legge e riserva di giurisdizione per i «casi» e per i «modi» dell’attuarsi di ogni forma di restrizione della libertà di una persona, essendo la sua libertà definita dalla Carta stessa come “bene inviolabile”. Eppure, se è previsto il ruolo del giudice di pace nel convalidare i casi di detenzione amministrativa, nullo è il suo potere circa i modi in cui questa si attua. Manca, infatti, una norma primaria che regolamenti questa privazione della libertà personale, definendone i “modi”. Tutto è affidato soltanto ad atti amministrativi, circolari, nonostante questa dimensione restrittiva si vada estendendo anche in forme anomale, potendo attuarsi non soltanto in Centri appositamente designati, ma anche in «locali idonei» a disposizione delle Questure.

Alla Corte costituzionale si era rimesso, con ricorso incidentale, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Nella sentenza emessa – la n. 96/2025 – la Corte ha evidenziato tale carenza e ha auspicato un intervento legislativo che sani questa situazione. Ma negli oltre venticinque anni che sono passati dall’introduzione dei Centri restrittivi della libertà per migranti, pur nelle successive denominazioni assunte e nelle diverse estensioni del periodo massimo di permanenza, più di centomila persone hanno visto in quei luoghi la sottrazione del significato del proprio tempo vitale. E tutto ciò, spesso, senza esito perché l’assenza di accordi con i Paesi di destinazione non permette l’esecuzione del rimpatrio: in questi casi si riceve un ordine a lasciare il Paese, il cui usuale non adempimento apre a una nuova irregolarità e a un nuovo rischio di restrizione in un Centro».

 

Di recente, vi sono state accese polemiche in merito al protocollo Italia-Albania per la gestione dei flussi migratori e la politica ha visto come una grave ingerenza le decisioni della magistratura in merito alla delocalizzazione della “detenzione” fuori confini. Quali scenari si potrebbero aprire, anche in termini di geo-politica, nel perseguire questa linea?

«Qui occorre attendere per rispondere perché è l’andamento europeo nel suo complesso a non essere più argine per le velleità nostrane. Il desiderio di detenere altrove le persone, in attesa di una valutazione della loro domanda di asilo, attraversa i Paesi dell’Unione Europea e il Regno Unito. Resta il baluardo della Corte di giustizia che ha, comunque, stabilito il principio che: decisiva è la valutazione singola del giudice nel caso specifico, al di là dell’inserimento del Paese di destinazione nell’elenco – veramente stupefacente – dei Paesi d’origine sicuri. Dico stupefacente perché alcuni di essi sono altamente insicuri per alcune tipologie di persone, sulla base del loro credo, del loro orientamento, del loro impegno in organizzazioni non governative non gradite al Governo del loro Paese. Per noi e per l’Europa, l’Egitto è Paese sicuro, mentre celebriamo il processo ai responsabili delle torture a Giulio Regeni i cui volti, indirizzi, istituzioni di appartenenza, non sono mai stati resi noti dal Governo egiziano.

Presto, però, dovremo occuparci di un altro fronte, ancor più problematico: il rinvio non verso Paesi d’origine sicuri, ma verso Paesi terzi sicuri. Cioè Paesi dove la persona da respingere è soltanto transitata, non ha legami, ma dove – sostengono le nuove regole in via di adozione e implementazione – avrebbe potuto presentare domanda di asilo, senza proseguire il percorso, essendo ormai giunto in un Paese suppostamente sicuro, perché è nel fantasioso elenco».

 

Filippo Turati, nel suo celebre discorso di denuncia, pronunciato in Parlamento, nel 1904, definisce le carceri italiane il “cimitero dei vivi”; specularmente Dostoevskij, nel suo romanzo semi-autobiografico Memorie da una casa di morti, nel narrare la vita nel campo di prigionia in Siberia, dove fu recluso, lo descrive, per l’appunto, come la “casa dei morti”.
Gli istituti di pena hanno sempre vissuto allarmanti criticità e mi ritorna alla mente il quesito di Foucault, da cui nasce il saggio Sorvegliare e punire, «da dove viene la singolare pretesa di rinchiudere per correggere?». Probabilmente la foga forcaiola che fomenta il panpenalismo di questi tempi potrebbe essere mitigata da un avvicinamento della società civile al mondo carcerario. Mi chiedo se il lavoro di sensibilizzazione, un tempo svolto dalla letteratura, dai filosofi e dalle menti illuminate (penso ad Aldo Moro che portava i suoi studenti a visitare la realtà carceraria) potrebbe, oggi, essere portato avanti dal grande schermo. Dal film di denuncia, Detenuto in attesa di giudizio di Nanny Loy, sono passati più di cinquant’anni, ma negli ultimi tempi si nota un maggiore interesse di registi e sceneggiatori nel cogliere aspetti più strettamente legati alla vita del detenuto e alle dinamiche relazionali all’interno dell’istituto, penso a film come Cesare deve morire, Come il vento, Fiore, Ariaferma, ma anche alla serie tv Mare fuori.
Le chiedo, quali sono le responsabilità dell’informazione per questa deriva culturale e quali iniziative ritiene sia necessario mettere in campo per invertire la rotta del giustizialismo? È utopistico pensare a uno sforzo comune, anche di artisti e uomini di cultura, finalizzato a porre un argine all’imbarbarimento delle coscienze a cui stiamo assistendo?

«Le responsabilità dei media, dei social, della sciatteria informativa, sono enormi, soprattutto nel progressivo mutamento del linguaggio, sempre più caratterizzato dall’individuazione di potenziali nemici, rispetto ai quali occorre difenderci. È quello che viene chiamato usualmente “governare con le paure”, ricercare il proprio consenso sulla base della promessa di proteggere da sempre nuovi nemici.
Lo vediamo anche in questi giorni in chi affronta la propria instabilità governativa, aprendo continui fronti di guerra. Ma lo vediamo anche nella quotidianità quando migranti, minoranze, rom o altri gruppi, vengono sistematicamente presentati come aggressori della nostra quotidianità. Recentemente anche i giovani sono presentati sempre con linguaggio e immagini negative.

La costruzione del nemico corre di pari passo alla costruzione di un mondo altro dove rinchiudere, al di là di muri e cancelli, tutto ciò che la società stenta a riconoscere come proprio o che riconosce come tale, ma vuole negarlo. Sono i luoghi che Michel Foucault chiamava le “eterotopie negative”. Egli scrive: «sono i luoghi che la società organizza ai suoi margini, nelle spiagge vuote che la circondano, sono riservati piuttosto agli individui il cui comportamento è deviante rispetto alla media o alla norma richiesta. Di qui le case di cura, di qui le cliniche psichiatriche, di qui inoltre, certamente, le prigioni. Bisognerebbe forse aggiungere anche gli ospizi per anziani, perché, in fin dei conti, in una società così affaccendata come la nostra, l’ozio è una specie di deviazione […]».
È utopistico pensare ad uno sforzo comune di riconversione culturale, come premessa di una riconversione delle nostre capacità di affrontare le difficoltà, il disagio, il crimine, la malattia, sentendo però il tutto come appartenente a noi. È utopistico, ma credo che l’utopia sia la cosa più reale che esista e per cui lavorare».

 

Ringrazio il Prof. Mauro Palma per la disponibilità e per la generosa puntualità con cui ha risposto alle domande che ho elaborato sulla scorta di personali riflessioni circa lo stato dell’esecuzione penale e le condizioni delle carceri e degli altri luoghi di privazione della libertà.
Conoscere la Sua visione sulle tematiche affrontate consente di mantenere vivo il dibattito sulle grandi sfide del nostro tempo e sulle battaglie di civiltà giuridica a cui non ci si può sottrarre.

*Avvocato, consigliere del Direttivo della Camera Penale “A. Cantàfora” di Catanzaro e componente Osservatorio Europa dell’Unione Camere Penali Italiane

 

 

 

 

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