VERSO UN DIRITTO PENALE EMOZIONALE, TRA EMOZIONI DEL REO… ED EMOZIONI DEL LEGISLATORE

di Fabio Basile

Divieto di accesso alle emozioni del reo?
Per il commissario Maigret, “la Corte d’Assise rappresentava da sempre la parte più ingrata, più noiosa del suo lavoro e ogni volta che si trovava lì lo afferrava la stessa angoscia. Era come se in quella sede tutto venisse falsato. Non per colpa dei giudici, dei giurati o dei testimoni, non per via del codice o della procedura, ma perché degli esseri umani venivano per così dire riassunti in poche frasi, in poche sentenze”. Davanti alla Corte, pensava Maigret, “il caso è tratteggiato a grandi linee, i personaggi sono solo abbozzi, se non caricature[1].

Come spesso accade, la letteratura sa esprimere efficacemente ciò che la scienza fatica a dimostrare in termini chiari: ecco allora il commissario Maigret che ben descrive come il viluppo di emozioni, passioni, sentimenti e scelte razionali che conducono un uomo a commettere un reato, quando entrano in un’aula giudiziaria, si riducono ad un “abbozzo, se non a una caricatura”.

Perché questo accade? Perché questa riduzione della complessità emotiva del reo ad un abbozzo, ad una maldestra caricatura?

Forse, tra i tanti motivi, ciò accade perché il nostro diritto penale di matrice illuministica aspira a fornire una risposta razionale ad un reo ritenuto razionale: un reo, autore di atti commessi con “coscienza e volontà”, come recita l’art. 42 c.p.; un reo fornito di libero arbitrio, capace di intendere e di volere, dal quale si pretende il controllo delle emozioni, in quanto tale motivabile attraverso la norma penale, rimproverabile, e sensibile alla pena, minacciata e inflitta.

Il codice Rocco del 1930 si allinea a questo paradigma illuministico della “risposta razionale ad un reo ritenuto razionale (rational response to a presumably rational offender)[2], perlomeno fin tanto che questo paradigma risulta funzionale a soddisfare le esigenze, prioritariamente perseguite dal legislatore fascista, di prevenzione generale, assicurando la tenuta del sistema, senza cedimenti indulgenzialistici.

Ed è proprio figlia di questo paradigma la formulazione dell’art. 90 c.p.: “gli stati emotivi o passionali non escludono l’imputabilità”: norma frutto di suggestioni da romanzo popolare più che di confronto con le scienze della mente; norma, però, a ben vedere, “di ottuso sbarramento”[3], perché essa – incurante della sua portata finzionistica – cerca di tenere fuori dalle aule giudiziarie il crogiuolo di sentimenti, passioni, emozioni che, in taluni casi, porta alla realizzazione del reato.

Chiara, infatti, è la finzione di imputabilità imposta d’imperio dall’art. 90 c.p., il quale in tal modo deroga alla regola (posta solo pochi articoli prima: art. 85 c.p.) della necessaria presenza della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto: una deroga evidente e significativa, giacché è innegabile che, nelle forme estreme, gelosia, ira, paura, angoscia e altre emozioni ancora possono accecare, far perdere il lume dell’intelletto, mandare una persona fuori di sé, escludendo la capacità di rendersi conto di quel che si fa e/o annullando i freni inibitori.

 

Emozioni “insopprimibili”
Epperò questo paradigma illuministico della “risposta razionale ad un reo ritenuto razionale” non era sostenibile, nella sua pienezza, nemmeno per il legislatore autoritario degli anni Trenta, e non poteva essere seguito con coerenza fino in fondo. Ed infatti, lo stesso legislatore del codice Rocco, se, tramite l’art. 90 c.p., cacciava dalla porta la gelosia, l’ira e le altre emozioni, poi in realtà finiva per aprire la finestra, per lo più maldestramente, ad alcune emozioni in particolari situazioni: lo faceva, ad esempio, con la previsione dei “delitti per causa d’onore”, dove gelosia e ira, rivestite delle sembianze della “causa d’onore”, consentivano al coniuge (quasi sempre il marito) che uccideva la moglie adultera di essere punito non già con la reclusione da 24 a 30 anni all’epoca prevista per l’uxoricidio (art. 577 co. 2 c.p. nel testo in vigore fino al 2018), ma con una pena quasi ridicola, la reclusione da 3 a 7 anni; e per causa d’onore potevano altresì essere commessi, con tanto di generosa riduzione di pena, oltre all’omicidio, anche i delitti di aborto, infanticidio, lesioni personali e abbandono di neonato (cfr. artt. 551, 578, 587 e 592 c.p.).

Ancora: le emozioni, cacciate dalla porta con l’art. 90 c.p., rientravano dalla finestra con l’attenuante della provocazione di cui all’art. 62 n. 2 c.p., in cui protagonista è l’ira, ira addirittura elevata a rango di “scusante” nei delitti di diffamazione e ingiuria (art. 599 c.p.); le emozioni rientravano dalla finestra, altresì, con l’attenuante della suggestione della folla in tumulto (art. 62 n. 3 c.p.), e poi con le tante previsioni (si pensi alle scusanti di cui all’art. 384, all’art. 307 co. 3, all’art. 418 co. 3, c.p.) in cui l’affectio parentalis – l’aver agito spinti dall’amore e dall’affetto per il coniuge o per il prossimo congiunto – procura la non punibilità[4]; fino al recente riconoscimento dello “stato di grave turbamento” ai fini della non punibilità dell’eccesso nella legittima difesa domiciliare (art. 55 co. 2, per come introdotto nel 2019).

E nei decenni successivi, a partire dagli anni ’60, il paradigma del diritto penale quale “risposta razionale ad un reo ritenuto razionale” si incrina sempre più anche nelle applicazioni giurisprudenziali che, sia pur formalmente rispettose dell’art. 90 c.p., cominciano a dare rilevanza alle emozioni:

a) in sede di commisurazione della pena, dove le emozioni possono ancora rimanere celate sotto il velo dei criteri onnicomprensivi dell’art. 133 c.p., nascondendosi tra i “motivi a delinquere”, le “condizioni di vita” e il “carattere del reo”;

b) poi, più svelatamente, tramite la concessione delle circostanze attenuanti generiche: come ad esempio fece, con piena consapevolezza, una sentenza di legittimità del 1971, relativa al caso di un certo Tallarico di Catanzaro, che, intendendo “disfarsi della moglie per odio e raggiungere l’amante emigrata in Canada”, dà mandato ad un sicario di ucciderla. Ebbene, la Cassazione riconosce che dai giudici di merito “al Tallarico l’attenuante fu riconosciuta in veste dell’ambiente di miseria e di depressione morale, economica e finanziaria, in una situazione cioè che non aveva consentito all’imputato di opporre un freno efficiente al turbinio delle proprie passioni”; e secondo la sentenza in esame, “gli stati passionali, pur non influendo sulla imputabilità, possono tuttavia essere ben posti a fondamento delle attenuanti generiche, soprattutto se concorrono con circostanze di natura ambientale e sociale che abbiano influito negativamente sullo sviluppo della personalità del reo”[5].

Si tratta di un orientamento poi consolidatosi e cristallizzatosi nel seguente principio di diritto: “gli stati emotivi o passionali, i quali non escludono né diminuiscono l’imputabilità, possono però essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, influendo essi sulla misura della responsabilità penale[6]. Un principio di diritto ribadito da ultimo nella recentissima sentenza con cui la Cassazione[7] – nel tragico caso di Lorena Quaranta – ha annullato con rinvio la sentenza d’appello, in quanto i giudici di merito, pur accertando che al momento del fatto (30 marzo 2020) l’imputato versava in uno stato di profonda angoscia e di agitazione collegato all’insorgere dell’emergenza pandemica da Covid-19, non aveva adeguatamente valutato l’attitudine di quel particolare stato emotivo a giustificare la concessione delle attenuanti generiche (che, per l’appunto, erano state negate)[8];

c) infine, lungo il solco tracciato dalla sentenza Raso del 2005, nei casi in cui l’emozione supera la linea di confine tra impulsivo e compulsivo, nei casi, quindi, in cui si trapassa dalla mera “tempesta emotiva e passionale”[9] alla vera e propria farneticazione nosologica, si giunge alla dichiarazione di non imputabilità del soggetto agente, come avvenuto nel caso di Brescia del vecchio marito che, depresso e in preda ormai ad un autentico delirio di gelosia, uccide la moglie nella loro abitazione, sita – ironia della sorte – in via Lombroso[10].

Insomma, in un modo o nell’altro, le emozioni e le passioni – che nemmeno il codice Rocco seppe mettere a tacere del tutto – finiscono per emergere nelle aule giudiziarie e, quindi, nelle sentenze dei nostri giudici, decretando il valore puramente illusorio dello sbarramento posto dall’art. 90 c.p.

Del resto, questo percorso di emersione delle emozioni e delle passioni nelle (più recenti) valutazioni giudiziarie trova pieno conforto nelle acquisizioni della psicologia, della psichiatria e, da ultimo, delle neuroscienze, che rivelano come le emozioni svolgano un indubbio ruolo motivazionale per il comportamento umano.

Mente e corpo, componente razionale e componente emotiva, non sono infatti contrapposte, come vorrebbe la vulgata pseudo-cartesiana[11], ma sono tra di loro strettamente interdipendenti: la valutazione della realtà esterna, l’interpretazione di fatti e di dati, la capacità di scelta, di ragionamento logico e di ricordare le situazioni dipendono, in modo rilevante, dallo stato emotivo dell’individuo[12], giacché – come ribadito di recente da Massimo Cacciari – “ogni azione conscia è solo la punta dell’iceberg di un immenso inconscio”[13].

 

E le emozioni del legislatore? No, grazie!
Le emozioni e le passioni del reo non vanno ovviamente per nulla confuse o, peggio, barattate con le emozioni e le passioni del legislatore: le prime – quelle del reo – vanno adeguatamente riconosciute e valutate nella loro incidenza sulla colpevolezza; le seconde – quelle del legislatore – vanno, invece, riguardate con estrema diffidenza in considerazione della loro incidenza sulla qualità (scarsa) e quantità (troppa) della legislazione penale. Nessuna acquiescenza andrebbe, pertanto, prestata ad un legislatore che – rinunciando alla razionalità – insegua le proprie, di emozioni e passioni!

Quella freddezza, quella lucidità, quella razionalità che è irrealistico pretendere, sempre e immancabilmente, dal reo, ben potrebbero, invece, essere pretese dal legislatore, il quale, per contro, soprattutto negli ultimi anni si è spesso lasciato improvvidamente guidare dalle proprie emozioni e dalle proprie passioni e, prima di tutte, dalla passione, per dirla con Didier Fassin, “per il punire”: una “passione contemporanea” che talora ha portato il nostro legislatore ad introdurre figure di reato ridondanti e ambigue, se non tout court “confusiogene” (come l’omicidio stradale e nautico, o il delitto di deformazione dell’aspetto di una persona); che ha condotto a smodati, continui aumenti sanzionatori (come per reati quali il furto in abitazione, il reato di associazione mafiosa, il reato di scambio elettorale politico-mafioso), e all’introduzione di nuove circostanze aggravanti (nell’art. 61 siamo ormai arrivati al numero 11 novies”); che ha condotto ad un impressionante allungamento del catalogo dei reati (di fronte al quale neanche un Manzini o un Antolisei si raccapezzerebbero più).

Si è così prodotta una graduale torsione del vecchio paradigma illuministico della “risposta razionale ad un reo ritenuto razionale” al punto che, forse, siamo ormai passati all’opposto paradigma della “risposta emozionale ad un reo ritenuto razionale (emotional response to a presumably rational offender)”[14].

Per contro, il dialogo tra saperi empirici e normativi, l’apertura del diritto penale ad una dimensione transdisciplinare verso le scienze umane, secondo il modello di una scienza penale integrata, già tratteggiato quasi un secolo e mezzo fa da von Liszt[15], e il connubio tra scienze umane e scienze dure che le neuroscienze aspirano a celebrare, forse potrebbe preparare il terreno per un auspicabile nuovo paradigma del diritto penale: quello di un diritto penale che sia finalmente in grado di fornire una “risposta razionale ad un reo ritenuto emozionale (rational response to a presumably emotional offender)”: un diritto penale che – consapevole di avere a che fare con un reo intriso di emozioni e passioni – fornisca tuttavia risposte, per usare una bella espressione di Carlo Enrico Paliero, “in termini di razionalità sociale”; un diritto penale non vendicativo, non simbolico, non passionale, non emozionale, ma ispirato a riscontri empirici, a obiettivi di effettività, a valutazioni economiche di costi-benefici.

In un ripensamento complessivo “dei delitti e delle pene” potrà allora farsi spazio adeguato anche ad un “arricchimento umanistico delle categorie centrali del diritto penale”[16], affinché le stesse diano il giusto rilievo alle emozioni, alle passioni del reo: e ciò non solo in sede di scelte primarie di incriminazione, non solo in sede di valutazione giudiziaria e di commisurazione della pena, ma anche – se non soprattutto – in sede di individuazione del catalogo delle pene e delle modalità esecutive delle stesse: perché se l’emozione ha influito sulla commissione del reato, dell’emozione occorrerà tener conto anche in fase di inflizione e di esecuzione della pena.

*Prof. Avv. Università degli Studi di Milano

(Pubblicato su Ante Litteram n.1-2025)

[1] G. SIMENON, Maigret in Corte d’Assise, tit. originale Maigret aux Assises, prima pubblicazione 1960.
[2] L. SHERMAN, Reason for Emotion: Reinventing Justice with Theories, Innovations and Research, in Criminology, 2003, p. 9 s.
[3] F. PALAZZO, Prefazione, in D. PIVA, Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena, Jovene, 2020, p. XVIII.
[4] Per un’accurata analisi di tali disposizioni nella prospettiva qui rilevante, v. D. PIVA, Le componenti impulsive della condotta, cit., p. 3 ss.
[5] Cass., Sez. I, 2 marzo 1971, n. 217, Rv. 118050, in Giustizia penale, 1972, pt. II, p. 463, con nota di P. Nannarone, Rilevanza penale degli stati emotivi e passionali.
[6] Cfr. Cass., Sez. I, 15 novembre 1982, n. 2897, Rv. 158296; Cass., Sez. I, 5 aprile 2013, n. 7272, Rv. 259160.
[7] Cass., SezI, 30 maggio 2024, n. 27115, Rv. 286606.
[8] Va, peraltro, segnalato che, in sede di rinvio, la Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria ha, a sua volta, negato il riconoscimento delle generiche. Sulla vicenda si attende a breve il definitivo pronunciamento della Cassazione (udienza prevista per il 20 maggio 2025).
[9] Così Corte ass. app. Bologna, 8 febbraio 2019, C., la quale, in considerazione di siffatta “tempesta” (unitamente, però, anche ad altri fattori), riconosce all’imputato le generiche: v. la sentenza in www.penalecontemporaneo.it, con nota di M. DOVA, Eccessi emotivi e responsabilità penale: la controversa sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna.
[10] Di tale vicenda – la cui sentenza d’appello è stata commentata da A. MELCHIONDA, Omicidio ed assoluzione “per gelosia”, in Arch. Pen. 2021, n. 1, p. 1 – è noto grazie ai mass-media l’esito assolutorio confermato dalla Cassazione nell’udienza di gennaio 2023 (v. ad es., https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2023/01/21/uccise-moglie-per-delirio-di-gelosia-anziano-di-nuovo-assolto_e6f3383a-733a-4a7d-b780-54232e611bbc.html), ma la relativa sentenza di legittimità non è reperibile nelle principali banche dati di giurisprudenza. Occorre, peraltro, segnalare l’incerto crinale lungo il quale corre la valutazione delle emozioni, talora capaci, come abbiamo appena visto, di procurare una riduzione della pena o addirittura l’assoluzione; altre volte, invece, assunte come circostanze aggravanti dei motivi abietti e futili: in tal senso, da ultimo, Cass., Sez. I, 19 ottobre 2023, n. 5514, Rv. 285721.
[11] Cfr. S. ARCIERI, F. BASILE, R. BIANCHETTI, P. CICERONE, Alla radice dell’imputabilità e della colpevolezza penali. Conversazione con Massimo Cacciari – pt. 1, in Diritto penale e Uomo, 16 dicembre 2020.
[12] Sul punto, v. M. DOVA, La tempesta emotiva e il giudice cartesiano, in Sist. Pen., 27 maggio 2020; ID., Alterazioni emotive e colpevolezza, Torino, 2019, p. 21 ss.
[13] V. supra, nota 11.
[14]  Sono ancora categorie lessicali di L. Sherman: v. supra, nota 2.
[15] Der Zweckgedanke im Strafrecht, 1883, tr. it. a cura di A.A. CALVI, La teoria dello scopo nel diritto penale, Giuffrè, 1962, p. 67, secondo cui “solo nel procedere parallelo dell’antropologia criminale, della psicologia criminale, della statistica criminale con la scienza del diritto penale, risiede la possibilità di una fruttuosa lotta contro la criminalità”.
[16] F. PALAZZO, Prefazione, in D. PIVA, Le componenti impulsive, cit., p. XVIII.

Torna in alto