LA RICETTAZIONE E IL FALSO IN SCRITTURA PRIVATA: GLI EFFETTI ESPANSIVI DELL’ABOLITIO CRIMINIS
di Danila Scicchitano* – La depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 ha inciso profondamente sull’assetto dogmatico e sistematico della tutela penale della fede pubblica. In particolare, l’abrogazione dell’art. 485 c.p. ha comportato l’esclusione della rilevanza penale della falsificazione di assegni bancari recanti la clausola di non trasferibilità. Il presente contributo analizza le implicazioni dell’abolitio criminis sulla configurabilità del reato di ricettazione alla luce dell’orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e dei principi generali in tema di successione delle leggi penali nel tempo. 1.La riforma del 2016 e la riscrittura della tutela penale della fede pubblica Con l’emanazione dei decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016, è stata data attuazione alla delega conferita dall’art. 2 della legge n.67 del 28 aprile 2014. Gli interventi nomativi si inseriscono in un ampio disegno di razionalizzazione del sistema sanzionatorio e di complessiva deflazione dell’area del penalmente rilevante. I lavori hanno interessato da un lato l’abrogazione di talune fattispecie incriminatrici che perdono il carattere di illecito penale per conservare quello di illecito civile, come l’ingiuria, sanzionata oltre che con il risarcimento del danno (sanzione privatistica), con una sanzione pecuniaria civile (apparentata con i punitive damages dei sistemi di common law); dall’altro, la depenalizzazione di alcuni reati, trasformati in illeciti amministrativi sanzionati con pene pecuniarie. L’obiettivo perseguito è quello di riservare l’intervento penale alle condotte connotate da effettiva e significativa offensività. In particolare, l’art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 7/16, ha previsto l’abrogazione dei reati di ingiuria (art. 594 c.p.), sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (647 c.p.), falsità in foglio firmato in bianco o atto privato (art. 486 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.). Contestualmente, l’art. 2, comma 1, lett. d), ha novellato l’art. 491 c.p. ridefinendone l’ambito applicativo. La riformulazione della norma ha riservato la tutela penale alle sole ipotesi di falsificazione di titoli muniti di particolare attitudine alla circolazione, quali le cambiali e altri titoli di credito trasferibili mediante girata o al portatore. Con le modifiche normative apportate agli artt. 485 – 491 c.p. il legislatore ha inteso operare un riassetto della disciplina sanzionatoria in materia di tutela penale della fede pubblica, intervenendo in particolare sul trattamento delle condotte di falsificazione relative agli assegni recanti la clausola di non trasferibilità. L’ambito di applicazione della sanzione penale è stato circoscritto alle sole ipotesi in cui la natura circolatoria del titolo giustifichi una protezione rafforzata dell’affidamento collettivo. 2.La natura giuridica del titolo non trasferibile e la ratio dell’intervento Ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1736 del 21 dicembre 1933, un assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità non può circolare come strumento di pagamento tra soggetti diversi dal prenditore originario. Tale limitazione è stata rafforzata dal d.lgs. 231/2007, art. 49, comma 5 e 7 cd. “normativa antiriciclaggio” che, nel prevedere l’obbligatorietà della clausola per importi superiori a mille euro e per tutti gli assegni circolari, neutralizza la trasferibilità del titolo, cristallizzando la titolarità in capo al beneficiario nominato. La clausola, dunque, incide radicalmente sulla natura del titolo in quanto, limitandone la libera circolazione, neutralizza il pericolo di lesione al bene giuridico tutelato dalla norma, rappresentato dalla fede pubblica riposta nella veridicità degli elementi che lo compongono. Ne deriva l’esclusione, in punto di tipicità, della falsificazione di assegni non trasferibili dall’ambito applicativo dell’art. 491 c.p., con conseguente regressione della condotta nell’alveo dell’illecito civile. 3.L’arresto delle Sezioni Unite del 2018: la perdita della rilevanza penale Con la sentenza n. 40256 del 19 luglio 2018 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto a seguito della novella introdotta dal d.lgs. 7/2016 in relazione alla perdurante rilevanza penale della falsificazione di assegni bancari recanti la clausola di non trasferibilità. Il Supremo Collegio, nel suo massimo consesso, ha affermato che tale condotta, in ragione dell’assenza di pericolo di lesione al bene giuridico tutelato e della contestuale abrogazione dell’art. 485 c.p., non rientra nella sfera di applicazione dell’art. 491 c.p., né di alcuna altra norma incriminatrice residua, essendo ormai degradata ad illecito civilistico. 4.Le implicazioni dell’abolitio criminis sulla configurabilità del reato di cui all’art. 648 c.p.: La (ir)rilevanza penale del reato presupposto La riforma ha inciso in via mediata su ulteriori ipotesi incriminatrici escluse dall’oggetto d’intervento normativo. Tra queste, in particolare, l’abrogazione dell’art. 485 c.p. ha determinato la non configurabilità del reato di ricettazione nell’ipotesi di falsificazione e messa in circolazione di assegni non trasferibili. È noto che la ricettazione postula la derivazione delittuosa del bene. Secondo l’indirizzo interpretativo consolidato della Suprema Corte, la verifica di tale condizione deve essere effettuata alla luce del quadro normativo vigente al momento della condotta tipica di acquisto, ricezione o intermediazione. Ne consegue che le condotte di falsificazione o di messa in circolazione di assegni muniti di clausola di non trasferibilità, qualora commesse successivamente all’entrata in vigore dell’abolitio criminis prevista dal d.lgs. n. 7/2016 (06 febbraio 2016), non potranno integrare il reato di ricettazione per difetto di uno degli elementi strutturali della fattispecie. Tale impostazione ermeneutica è stata recepita anche in recenti sentenze del Tribunale di Catanzaro[1]. In particolare, valorizzando il principio di legalità in senso sostanziale e la necessaria offensività della condotta punita, i giudici di merito hanno assolto gli imputati dal delitto di ricettazione di assegni bancari falsi o clonati “non trasferibili” ritendo che, la cessazione della rilevanza penale del reato presupposto determina il venir meno dell’elemento oggettivo tipico della fattispecie incriminatrice. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, trattandosi di elemento normativo “esterno” alla fattispecie incriminatrice, la sua sopravvenuta abrogazione non assume rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 2 c.p.[2] Conformemente, autorevole dottrina ritiene che la modifica di fattispecie incriminatrici richiamate da elementi normativi del reato (il termine «delitto», nell’art. 648 c.p.), realizza una successione di norme non integratrici, non modificando la fisionomia del delitto di ricettazione (acquistare, ricevere o occultare cose provenienti da un delitto) che resta immutata, così come d’altra parte rimangono irreversibili le offese ormai recate al bene giuridico tutelato quale l’interesse patrimoniale