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IL MONITO DELLA CONSULTA

  di Francesco Iacopino   Abuso di ufficio e abusi interpretativi della Magistratura Uno dei giudizi più autorevoli, insospettabili e severi verso la costante forzatura interpretativa della magistratura italiana in tema di abuso in atti d’ufficio lo ha dato la Corte Costituzionale (sent. n. 8/2022). Nel legittimare la costituzionalità dell’ultima, restrittiva riforma del 2020, la Corte così si esprime: << l’intervento normativo oggi in discussione riflett(e) due convinzioni, […] entrambe diffuse: a) che il “rischio penale” e, in specie, quello legato alla scarsa puntualità e alla potenziale eccessiva ampiezza dei confini applicativi dell’abuso d’ufficio, rappresenti uno dei motori della “burocrazia difensiva”; b) che quest’ultima costituisca a propria volta un freno e un fattore di inefficienza dell’attività della pubblica amministrazione. […] l’esigenza di contrastare tali fenomeni, incidendo sulle relative cause […] non nasce con l’emergenza epidemiologica, ma si connette all’epifania, ben anteriore, degli indirizzi giurisprudenziali che hanno dilatato la sfera applicativa dell’incriminazione, attraendovi tanto la violazione dell’art. 97 Cost., quanto lo sviamento di potere>>. Il ragionamento della Consulta è chiarissimo. L’abuso d’ufficio è norma “di chiusura” del sistema dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e rappresenta il punto saliente di emersione della spigolosa tematica del sindacato del giudice penale sull’attività amministrativa. Una perenne tensione tra istanze legalitarie, che spingono verso un controllo a tutto tondo della gestione della cosa pubblica, e l’esigenza di evitare un’ingerenza pervasiva del giudice penale sull’operato dei pubblici amministratori, lesiva della sfera di autonomia ad essi spettante. Per garantire un punto di equilibrio, il legislatore ha più volte inutilmente tentato, negli ultimi 30 anni, di fissare limiti alle incursioni della magistratura penale sulle scelte dei pubblici funzionari. Ma la giurisprudenza ha sistematicamente travalicato i rigidi paletti normativi, vanificando ogni iniziativa di riforma e riaprendo ampi scenari di controllo sull’esercizio della discrezionalità amministrativa. Tutto ciò, oltre ad alterare gli equilibri nella divisione dei poteri dello Stato, ha dato l’abbrivio al fenomeno della “burocrazia difensiva” e alla c.d. “paura della firma”. Ecco perché, di fronte alla trentennale ostinazione della magistratura di autoassegnarsi, anche a seguito della riforma del 2020, attraverso la figura “abusata” dell’abuso d’ufficio, un potere di controllo “no limits”, onnivoro, sull’operato dei pubblici funzionari e più in generale sulla politica, l’abrogazione dell’art. 323 c.p. appare oggi il “male minore” per recuperare una pubblica amministrazione dinamica ed efficiente. Non spaventi l’eventuale abolitio criminis. La mala gestio del pubblico funzionario, nei casi più gravi, sarà sempre regolata dalla leva penale ricorrendo ad altre specifiche fattispecie di reato, mentre nelle ipotesi residuali competerà al giudice “naturale”, quello amministrativo, lo scrutinio dei profili di (il)legittimità dell’atto. Del pari, il pubblico funzionario dovrà rispondere al giudice erariale, con il proprio patrimonio, ogni qual volta sarà accertata una sua condotta infedele e dannosa per l’amministrazione. A margine della soluzione radicale proposta, urge comunque risolvere il “cuore” del problema, vale a dire il rispetto del “limite” da parte di chi, ai “limiti del potere”, fino ad oggi ha opposto strenuamente un “potere senza limiti”. (pubblicato su “PQM-Il Riformista”, il 30 dicembre 2023)

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Dall’emarginazione all’inclusione anche grazie alla bontà dei panettoni prodotti dai detenuti

La Camera penale ha deciso di sostenere il progetto avviato dalla società cooperativa “Mani in Libertà”, con la partnership della  Direzione della Casa Circondariale di Catanzaro, del locale Ufficio Esecuzione Penale Esterna, di Promidea e delle associazioni Liberamente ed Amici con il cuore che hanno aderito a  un bando indetto da Fondazione con il Sud, teso alla formazione  professionale e all’assunzione dei detenuti. Tutto nasce da un sogno. Quello di un detenuto in regime di alta sorveglianza nel carcere “Ugo Caridi” di Catanzaro, con le mani, la mente e il cuore votati per la pasticceria. Gli bastavano un fornellino ed una padella per realizzare dolci straordinari. Nel 2019 arriva la svolta. Un bando di Fondazione Con il Sud, che sembra proprio “cucito” addosso al sogno di questo detenuto  e di altri detenuti raggiunti dal suo entusiasmo: così la direzione della Casa Circondariale decide di coinvolgere l’impresa sociale “Promidea” e l’associazione “Amici con il Cuore”, operativa da anni all’interno del carcere con i laboratori di arte e di riciclo, nella realizzazione di un progetto che prevede l’apertura di una vera e propria pasticceria. Si aggiungono come partner l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna e l’associazione “Liberamente”, mentre la Regione Calabria sostiene assieme a Fondazione Con il Sud i corsi di formazione in pasticceria e panificazione per un totale di 600 ore. Ma ci pensa la pandemia a fermare tutto. Il progetto continua. Ed i corsisti diventano tirocinanti La proroga del bando di Fondazione Con il Sud permette di ripartire con il progetto, e di iniziare, nell’aprile del 2021, le prime lezioni di teoria in modalità online. Gli otto detenuti corsisti, dopo aver superato le prove finali nel dicembre 2021, conquistano così l’agognato attestato spendibile su tutto il territorio nazionale e possono cominciare a mettere “le mani in pasta” come tirocinanti. Nel frattempo, grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud, e al Provveditorato si lavora alacremente per la ristrutturazione del locale all’interno del carcere da adibire a laboratorio di pasticceria. Il giorno dell’inaugurazione, il 23 febbraio 2023, è una festa per tutti: per la direttrice del carcere, Patrizia Delfino, e tutta la popolazione carceraria; per Antonietta Mannarino, presidente dell’associazione “Amici con il Cuore” capofila del progetto e i vari partner; per i docenti del corso, ma soprattutto per i detenuti che vedono concretizzarsi le loro speranze di riscatto. La cooperativa “Mani in Libertà” per un futuro lavorativo possibile Dal giorno dell’inaugurazione, gli aspiranti pasticceri non hanno mai smesso di sperimentare, inventare e utilizzare in tutti i modi possibili le attrezzature, che arredano il nuovo laboratorio all’interno del carcere, per realizzare torte, semifreddi, gelati, brioche e biscotti su richiesta. Le ordinazioni da parte delle famiglie dei detenuti, ma anche degli agenti di polizia penitenziaria, degli educatori e di quanti lavorano all’interno della struttura, non si fanno attendere, e diventano sempre più numerose man mano che i pasticceri rivelano le loro incredibili doti creative e manuali. Sotto la supervisione della presidente Antonietta Mannarino, si cimentano anche nella realizzazione di dolci tipici calabresi, come la “pitta ‘nchiusa”, e nella rivisitazione del “bigiotto”, il biscotto energetico del camminatore a base di miele, fiori di lavanda ed essenza di mandarino, da distribuire ai pellegrini che ogni estate attraversano in lungo e in largo i boschi e i sentieri, alla scoperta dei luoghi storici e dei paesaggi mozzafiato della regione. Una volta concluso il progetto, per i detenuti si aprono le porte della cooperativa, dal nome benaugurante “Mani in Libertà”, appositamente fondata per far giungere i loro prodotti dolciari al di là delle mura carcerarie e per farli diventare protagonisti del proprio riscatto sociale. Il progetto si conclude, ma la cooperativa continuerà a dare seguito al loro impegno A dicembre il progetto “Dolce Lavoro” si avvia alla sua naturale conclusione, ma intanto l’attività nella pasticceria prosegue senza sosta con la produzione di panettoni artigianali di altissima qualità, in attesa di poter attivare la piattaforma online per effettuare le ordinazioni. La cooperativa, infatti, continuerà sul solco già tracciato dal progetto sostenuto da Fondazione Con il Sud, potendo contare sull’apporto incondizionato dell’istituto di pena e dell’ampia rete di enti e associazioni che sin da subito ha creduto nella bontà dell’idea progettuale. Un progetto forse non originale – non è il primo in Italia – ma che è il primo in Calabria e probabilmente l’unico a livello nazionale ad avere come destinatari detenuti di alta sicurezza e condannati “a fine pena mai”.  Per loro, forse, un futuro di libertà non sarà possibile, ma nulla potrà impedirgli di impegnarsi ogni giorno per qualcosa di utile ed appagante, che li gratifica dal punto di vista economico, ma soprattutto umano.                                                                                                                    Benedetta Garofalo Addetta stampa progetto “Dolce Lavoro” Rassegna Stampa: https://rb.gy/xf16r2 https://rb.gy/9bzx6q https://rb.gy/csjgtf https://rb.gy/cgs8ei

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Riqualificazione giuridica del fatto. Utilizzabilità delle intercettazioni.

  Massima a cura dell’avv. Stefania Mantelli del Foro di Catanzaro Contestazione nuovi reati a seguito degli esiti del compendio intercettivo. Assenza di connessione ex art. 12 c.p.p., anche sotto il profilo dell’art. 81 cpv c.p. e mancata inclusione nel novero dei reati di cui all’art. 266 c.p.p. o soggetti all’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p. Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni. Acquisibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni come corpo del reato. Esclusione laddove costituisca mera documentazione sonora della commissione del fatto o mera prova di un frammento del reato. (ordinanza del 23 gennaio 2023 Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica). In tema di intercettazioni, stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui l’utilizzabilità delle intercettazioni per un reato diverso, connesso con quello per il quale l’autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto-reato per il quale l’autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni,  poiché in tale evenienza non vi è elusione del divieto di cui all’art. 270 c.p.p. attesa l’intervenuta legittima autorizzazione dell’intercettazione e la modifica dell’addebito unicamente per sopravvenuti fisiologici motivi. Incontra, invece, la sanzione dell’inutilizzabilità, l’ipotesi in cui, all’esito delle intercettazioni legittimamente disposte, la Procura valuti di contestare nuovi reati, privi di qualsivoglia connessione ex art. 12 c.p.p. con il delitto in relazione al quale l’autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni telefoniche era stata originariamente disposta, i quali neanche rientrino nei delitti per i quali è consentita l’intercettazione di conversazioni ai sensi dell’art. 266 c.p.p. o l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p. Nel caso di specie, il Tribunale non ha riscontrato alcuna connessione neanche sotto il profilo del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv c.p., in considerazione dell’evidente autonomia sussistente fra le incriminazioni, che non consente di desumere alcuna primitiva rappresentazione, nemmeno ipotetica ed eventuale, dei singoli fatti di reato. Trattasi, all’evidenza, di fatti storici del tutto autonomi ed eterogenei sotto il profilo della condotta, dei motivi a delinquere, rispetto ai quali non può, dunque, rinvenirsi alcun elemento sintomatico di collegamento psicologico. In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato solo allorché essa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possa perfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione, mentre deve escludersi la natura di corpo del reato dell’intercettazione che costituisca mera documentazione sonora della commissione del fatto o prova di un frammento del reato, portato a compimento con condotte ulteriori, rispetto alle quali la comunicazione assuma mero carattere descrittivo (Nel caso di specie le conversazioni costituivano solo prova di un frammento del reato, atteso che per potersi integrare la fattispecie di falso in atto pubblico è necessaria, quanto meno, la compilazione materiale del certificato medico contenente la diagnosi assunta come non veritiera).

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