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Cui prodest? Di fronte alla tragedia della morte dobbiamo fermarci e recuperare il senso del limite

A chi giova? È quello che ci chiediamo, trascorsi pochi giorni dal tragico pomeriggio dell’Epifania, innanzitutto come semplici lettori. Come lettori, è vero, che si nutrono di informazione, ma non certo “affamati” di quella cronaca (non tutta, per fortuna) che trascende, che cede alla tentazione di alimentare l’opinione pubblica somministrando notizie ‘inopportune’, che nulla hanno a che fare con la notizia in sé, in questo caso, un’autentica tragedia consumatasi ancora una volta sulla SS 106, sì la famigerata “strada della morte”. A chi giova, a chi può interessare, a poche ore da un dramma che ha distrutto quattro famiglie, se i ragazzi che viaggiavano nella Panda, in direzione Catanzaro-Soverato, erano o meno reduci da una visita in carcere? A chi giova la dovizia di particolari sulla genealogia di famiglia? Quattro giovani hanno perso la vita su una strada maledetta, una tragedia che testimonia la forza dell’indifferenza anche di fronte al valore della vita. L’ennesimo tributo di sangue che non troverà consolazione alcuna. È forse utile alla giusta causa (quella di rendere più sicura questa strada) documentare i rapporti di parentela, i dati biografici? È veramente importante, al cospetto della morte, il richiamo ai legami familiari che ciascuno di noi porta in dote? Questi dettagli debbono ritenersi necessari per l’esercizio del diritto di cronaca su un episodio così tragico? Conoscere i nomi e le parentele delle vite spezzate può cambiare la prospettiva sull’accaduto o, piuttosto, si riduce in un eccesso di informazione ‘inopportuno’, decentrato, proprio perché orientato semplicemente a soddisfare eventuali curiosità morbose di chi legge e, quindi, ad alimentare la soglia degli utenti? Non è in discussione, sia chiaro, il piano deontologico, che non compete a noi. Del pari, ben conosciamo il fondamentale ruolo dell’Informazione ed il delicato e difficile compito dei giornalisti chiamati a divulgare le notizie di cronaca. Eppure abbiamo avvertito (non solo noi), in queste ore, un richiamo della coscienza, che ci impone di sollevare un doveroso problema di opportunità. Di fronte alla morte così tragica e dolorosa, a giovani vite spezzate in modo violento e drammatico, dovremmo avvertire il bisogno di fermarci e recuperare il senso del limite, un’ecologia dell’informazione che renda consapevoli dei diritti fondamentali della persona, di ogni persona, tutti meritevoli di essere salvaguardati. Ispirarci a criteri di correttezza, continenza e pertinenza delle notizie date, senza trascendere in eccessi bulimici che si scontrano con il buon senso, prima ancora che con altri diritti parimenti meritevoli di tutela. Sono considerazioni, punti di vista, che desiriamo offrire alla ragione pubblica e alla riflessione collettiva. Il dato certo da portare in emersione nella triste vicenda consumatasi nel giorno dell’Epifania era uno solo: questi quattro giovani, figli della nostra terra e della nostra storia, non dovevano lasciare su quel manto stradale le loro speranze e i loro sogni. Camera penale “Alfredo Cantàfora” Il Consiglio Direttivo Rassegna stampa: https://shorturl.at/ijrIT https://shorturl.at/BEV56

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Nelle repliche inviate alla Corte Europea l’Avvocatura dello Stato sostiene che la confisca dei beni a un innocente non costituisce pena……

di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo Che cos’è la confisca di prevenzione? A giudicare dal nome e dalla sua collocazione normativa, verrebbe naturale rispondere che si tratta di una misura di prevenzione. Ma la prevenzione è, storicamente, destinata ad operare nel futuro del soggetto inciso, così da evitare che egli reiteri le proprie manifestazioni di pericolosità sociale. Ma se quel soggetto non è più pericoloso, se non si può pronosticare la sua prossima trasgressione alle Leggi, se è stato assolto nei procedimenti penali che lo hanno visto imputato o se, nel frattempo, è passato a miglior vita, la confisca di prevenzione non dovrebbe essere disposta. Eppure lo è… Legittimo, quindi, che la Corte Europea, nell’ormai ben noto caso Cavallotti/Italia, rivolga al nostro Governo la domanda con la quale abbiamo aperto questo scritto, ma declinata in modo più diretto e suggestivo: non sarà, la confisca di prevenzione, una pena, visto che da tale categoria mutua la propria funzione ed i propri effetti? Se fosse una pena, dovrebbe essere soggetta al principio di legalità (e, quindi, ai corollari di tassatività, determinatezza, irretroattività, riserva di legge, riserva di giurisdizione), che la prevenzione nazionale non rispetta. Garanzie che il Governo non intende riconoscere, perché verrebbe meno il principale strumento di coercizione di libertà individuali altrimenti incoercibili. Ecco allora che inizia il “gioco delle parole”, con il lessico finalizzato ad eludere le risposte che la CEDU richiede. Rifacendosi alla giurisprudenza nazionale, il Governo, attenzione, non si limita ad escludere che la confisca di prevenzione sia una pena, ma giunge perfino a concludere che essa non sia neanche una misura di prevenzione “in senso stretto”, definizione che calzerebbe solo al sequestro di cui all’art. 20 del Testo Unico Antimafia. Nonostante il Legislatore l’abbia espressamente inserita tra le misure di prevenzione patrimoniali e nonostante la confisca sia destinata a stabilizzare, confermandolo, gli effetti del sequestro (che è una misura cautelare di prevenzione destinata a perdere efficacia al decorrere del termine previsto dall’art. 24 del Codice), secondo i nostri rappresentanti la prima non è prevenzione ed il secondo si. Ragionamento che potrebbe anche essere convincente, se alla confisca si attribuisse natura di pena, rispetto ad un provvedimento provvisorio che potrebbe essere di prevenzione. Invece, il “trasformismo semantico” è solo all’inizio: la confisca, secondo il Governo (che cita precedenti di legittimità), è una sanzione amministrativa a contenuto ablatorio/ripristinatorio e, per questo motivo, assoggettate alla disciplina delle misure di sicurezza quanto a divieto di irretroattività e destinate a colpire, senza prognosi di pericolosità, i patrimoni di sospetta accumulazione illecita. Dimentica, l’Avvocatura Generale che la confisca di prevenzione è stata introdotta dalla Legge Rognoni-La Torre (L 646/82) come sanzione penale – tanto che, fino alla modifica del 1990 che abrogò l’art. 24 della Legge, poteva essere irrogata dal giudice penale, all’interno del procedimento penale con equiparazione tra la sentenza ed il decreto di confisca – per come emerge dai lavori preparatori nei quali si parla espressamente di “duplicazione” delle pene nei confronti degli appartenenti alla mafia. Dimentica, ancora, che, per superare i dubbi di costituzionalità, che emergevano già dalle relazioni parlamentari alla Legge del 1982 (nelle quali si dichiara di “accettare il rischio di incostituzionalità”, data la applicazione territorialmente limitata alla Sicilia della Legge), la Corte Costituzionale, con ripetute pronunce ha escluso che il fine della confisca di prevenzione fosse quello di colpire beni di origine illecita in quanto tali, ma piuttosto impedire che la persona pericolosa ne potesse disporre per commettere reati (ordinanza 177/88, sentenza 335/96, sentenza 21/2012). Dimentica, pure, che la Corte di Cassazione, con la sentenza Occhipinti (10044/12), a seguito della introduzione della confisca disgiunta, aveva riconosciuto natura oggettivamente sanzionatoria alla ablazione di prevenzione, poiché ormai anche formalmente sganciata dal requisito della attuale pericolosità sociale del proposto. Il Governo ricorda, invece, che, in altra occasione, la Suprema Corte (sentenza Ferrara, 24272/13) l’aveva definita una misura di sicurezza, obliterando, da parte sua, che tale equiparazione dovrebbe condurre a riconoscere le medesime basi applicative, cioè una sentenza di condanna o, in caso di proscioglimento, l’accertamento sostanziale del fatto secondo gli standard probatori e valutativi del giusto processo. Quanti nomi per definire un solo istituto: pena, misura di prevenzione, misura di sicurezza, sanzione amministrativa. Tra tutti, l’Avvocatura ha scelto di sostenere quello che, a suo avviso, consentirà alla prevenzione di sopravvivere al ricorso, sfuggendo ai “contra” che ogni altra definizione reca con sé. E propone un parallelo tra la confisca di prevenzione e la confisca urbanistica, citando il caso GIEM/Italia, deciso dalla Corte EDU. Non si avvede, tuttavia, che mentre la giurisprudenza nazionale considera la confisca urbanistica come una sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, quella europea, proprio nel caso citato (così come nelle due sentenze Sud Fondi/Italia), la ritiene pena! Come nel gioco dell’oca, il governo cerca di salvare la prevenzione ma ha tirato male i dadi, finendo nella casella sbagliata e tornando al punto di partenza. Come non pensare  al soldato di Samarcanda che pensa di scappare dal proprio destino e che, invece, gli corre incontro… (pubblicata su Il Dubbio – 6 gennaio 2024)

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Ma è possibile considerare le vittime della mafia un pericolo per la collettività, com’è successo ai Cavallotti?

di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo – La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con i quesiti posti al governo italiano, dimostra le perplessità nei confronti del  nostro sistema di prevenzione. I giudici europei pongono richieste precise che avrebbero meritato  risposte altrettanto precise. Ma, non potendo fornirle, il governo è costretto a rischiosissime spigolature che denotano spiccate tendenze solipsistiche ed una certa predisposizione al masochismo. C’è un quesito, in particolare, che mette l’Italia con le spalle al muro: come è possibile che, nel nostro Paese, si possano confiscare i beni di chi è stato assolto? Già. Come è possibile? Siamo ai limiti della domanda retorica, tanto la risposta dovrebbe essere scontata: “non è possibile, scusateci”. Ma non per i nostri rappresentanti, che provano a rispondere mediante il consueto armamentario retorico, dialettico e lessicale, facendo leva su due cardini in particolare. L’autonomia e la differenza funzionale tra il procedimento penale e quello di prevenzione. Le sentenze assolutorie, dunque, non rappresenterebbero un ostacolo alla adozione di misure prevenzionali (né, in ciò, la parte pubblica vede la negazione della presunzione di innocenza), dal momento che il procedimento di prevenzione non si fonda sulle prove contenute nel fascicolo penale, né è destinato a concludersi con un accertamento di colpevolezza, quanto di mera pericolosità. La prima affermazione è una bugia sesquipedale (e noi non possiamo più accettare le bugie dette sulla pelle delle persone); sulla seconda bisogna intendersi. Anche il Governo sa che, in Europa, la presunzione di innocenza ha una latitudine diversa, rispetto alla presunzione di non colpevolezza contenuta nell’art. 27 della Costituzione. L’art. 6 della Convenzione EDU, infatti, tutela anche la “percezione pubblica” dell’individuo, cioè la sua sfera reputazionale, assicurando che, anche al di fuori o dopo la chiusura del procedimento penale, in assenza di un formale accertamento di colpevolezza, egli non possa essere ritenuto colpevole di un qualche crimine. Così che, una volta che l’individuo sia stato assolto, non è possibile una rivalutazione dei fatti oggetto del procedimento penale, pur se in sede diversa, perché ciò determinerebbe una violazione della sentenza di assoluzione incompatibile con le garanzie del giusto processo. Numerose sono, sul punto, le precedenti pronunce europee. A fronte di tale aporia, l’Italia obietta che l’autonomia tra procedimenti assicura che quello di prevenzione non si basi sugli stessi fatti o sulle stesse prove di quello penale. La verità, che ci ostiniamo a nascondere all’Europa, è invece esattamente il contrario. Quello di prevenzione, nell’assoluta maggioranza (prossima alla totalità) dei casi prende origine da un procedimento penale, con il quale condivide la base probatoria. Nel senso che il fascicolo delle indagini preliminari diventa, nella sostanza, il fascicolo del Tribunale di prevenzione. Sostenere il contrario non è serio. Sostenerlo nel caso Cavallotti, nel quale i decreti di confisca sono espressamente motivati con l’accertamento dei fatti contenuto nelle sentenze penali, è semplicemente uno spergiuro. Sostenerlo dopo l’introduzione dell’art. 578-ter del codice di rito penale, che prevede espressamente l’ambulatorietà dell’azione pubblica dal processo penale a quello di prevenzione (e, quindi, sancisce per Legge che i due procedimenti sono interconnessi tra loro), è da doppelganger: il Governo si è inconsapevolmente sdoppiato, proiettando in Europa una differente – e più malvagia – versione di sé. All’Europa, spieghiamo magari anche “dove va” la prevenzione, non solo “da dove viene”. Sull’autonomia, intesa come l’intende la giurisprudenza convenzionale, non c’è davvero altro da dire. Sulla diversità di funzione, invece, si. Formalmente, infatti, le misure di prevenzione patrimoniale da pericolosità “qualificata” (nel caso dei Cavallotti, viene in rilievo una presunta contiguità mafiosa) hanno natura praeter delictum, cioè al di là della commissione (e, quindi, dell’accertamento) di un fatto costituente reato. Il Tribunale, infatti, deve rendere un giudizio di pericolosità e non di colpevolezza. Questo prevede il Testo Unico antimafia che, se la Corte Edu dovesse qualificare la confisca come sanzione penale, non sarebbe parte più conforme a Costituzione. Il problema, in questo caso, è tuttavia di merito. Il governo, tramite l’avvocatura, cerca di tracciare un impalpabile confine tra i concetti di partecipazione (rilevante nel processo penale) ed appartenenza (rilevante nel procedimento di prevenzione) mafiosa, così come tra quelli di “contiguità” e “soggiacenza”. Immaginiamo quale possa essere lo stupore dei Giudici europei a recepire questi distinguo, frutto di una semantica costituita da vocaboli pensati con il solo fine di spiazzare chi legge le risposte del governo e, soprattutto, usati per “non farsi intendere”. Ma, nelle risposte ai quesiti posti dalla Corte EDU. Il Governo omette di riferire la circostanza più importante: all’esito dei vari gradi del procedimento penale, i Cavallotti sono stati ritenuti VITTIME della mafia. Possono allora, le vittime della mafia essere considerate pericolose per la collettività e, in quanto tali, diventare vittime anche dello Stato? Copyright (c)2024 Il Dubbio, Edition Il Dubbio

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