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RISTRETTI IN AGOSTO: DENTRO IL CARCERE, PER GUARDARE OLTRE LE MURA

Il Direttivo – Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora”*– “Ristretti in agosto” è l’iniziativa promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dall’Osservatorio Carcere Nazionale che, ormai da diversi anni, coinvolge le Camere Penali territoriali, chiamate nel mese di agosto a entrare negli istituti penitenziari italiani. Non è casuale la scelta del mese di agosto. Alle difficoltà ordinarie della detenzione si aggiungono le temperature elevate, che rendono ancora più pesanti le condizioni di vita all’interno degli istituti. Entrare in carcere significa, dunque, esprimere vicinanza alle persone detenute, ma anche mantenere alta l’attenzione sociale e politica su quella che oggi è una vera emergenza penitenziaria. Il 20 agosto, all’Istituto penitenziario “Ugo Caridi” di Catanzaro, una delegazione di circa venti avvocati, tra componenti del Direttivo e dell’Osservatorio Carcere territoriale, oltre ad alcuni soci della Camera Penale, ha effettuato la visita nell’ambito dell’iniziativa. Alla delegazione si sono uniti anche il Presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco e la Vicesindaca Giusy Iemma, a testimonianza di un’attenzione istituzionale che riteniamo importante.   Un’emergenza che riguarda tutti La capacità ricettiva effettiva degli istituti penitenziari italiani è oggi di circa 45.000 posti, mentre le persone detenute sono oltre 65.000: più di 20.000 persone oltre la reale capacità del sistema. Anche Catanzaro, che storicamente non ha conosciuto particolari problemi di sovraffollamento, oggi si trova a fronteggiare una situazione di forte criticità. L’Istituto “Ugo Caridi” ha una capacità ricettiva effettiva di circa 600 posti, anche a causa delle aree interessate da lavori di manutenzione, mentre le persone detenute sono circa 715: oltre cento in più rispetto alla reale capacità dell’istituto. Siamo così tornati a livelli di sovraffollamento che ricordano quelli che, nel 2013, portarono la Corte europea dei diritti dell’uomo a condannare l’Italia per le condizioni inumane e degradanti cui erano sottoposte le persone detenute. È il risultato di una politica securitaria che da quarant’anni sembra seguire la stessa ricetta: più reati, più aggravanti, più pene, più carcere. Ma questa politica ci ha davvero reso più sicuri? Basta entrare in un carcere per comprendere che la risposta non può essere semplicemente sì. Nelle nostre carceri troviamo in larga parte persone tossicodipendenti, persone con problemi psichiatrici, persone in condizioni di povertà e marginalità, stranieri privi di adeguate reti sociali e familiari. Persone fragili, spesso disperate, alle quali la società non ha saputo offrire una risposta diversa da quella penale. Il risultato è stato quello di criminalizzare la disperazione e affrontare con la leva penale problemi che avrebbero bisogno di risposte sociali, sanitarie ed educative. Il carcere rischia così di trasformarsi da luogo destinato a custodire chi ha commesso un reato in una discarica sociale, nella quale vengono concentrate le fragilità che la società non riesce o non vuole affrontare. Se nelle carceri scarichiamo soprattutto le fragilità sociali, psichiche ed economiche del nostro tempo, non stiamo costruendo più sicurezza: stiamo semplicemente spostando il problema, rendendolo invisibile.   Meno reati, più paura C’è poi un altro paradosso che non può essere ignorato: mentre i dati ci dicono che negli ultimi quarant’anni i reati sono progressivamente diminuiti, è aumentata la percezione sociale dell’insicurezza. Mentre diminuiscono i reati, aumenta la paura del crimine. È il risultato di una narrazione securitaria fatta di slogan, emergenze e semplificazioni, che finisce per rappresentare una realtà diversa da quella che emerge dalle statistiche. Una narrazione che alimenta la paura e produce consenso, ma che rischia di allontanarci dai principi dello Stato costituzionale di diritto. È il rischio di quella transizione che autorevoli studiosi hanno definito dall’età dei diritti all’età dei poteri: in nome della sicurezza, comprimere progressivamente le garanzie e considerare i diritti un ostacolo anziché il limite necessario al potere. Ma chi conosce il carcere sa che dietro gli slogan ci sono persone. Calamandrei diceva che per parlare del carcere bisogna averlo visto. Filippo Turati, dopo averlo visto, lo definì nel 1904 il “cimitero dei vivi”. È un’espressione che conserva una drammatica attualità. Abbiamo abolito la pena di morte, ma nelle carceri continua a esistere una forma di morte per pena: nei suicidi, nei numerosi tentativi di suicidio sventati dagli operatori, nella sofferenza psichica di chi non riesce a reggere il peso della detenzione. E soprattutto nel sovraffollamento, che costringe uomini e donne a vivere stipati in pochi metri quadrati, privandoli non soltanto della libertà, che è la pena, ma anche della dignità, che non può esserlo.   La realtà dell’Ugo Caridi La nostra visita ci ha consentito di verificare concretamente questa realtà, ma anche di incontrare esperienze positive che meritano di essere valorizzate. Ci sono attività lavorative e trattamentali importanti, dalla pasticceria alla falegnameria, in fase di riapertura, fino ai progetti “Colore Dentro” e “La Vigna”. Ci sono corsi professionali nel settore dell’edilizia, convenzioni con le Università e una nuova biblioteca, funzionante e gestita anche con il coinvolgimento di un detenuto. Sono segnali importanti, perché dimostrano che il carcere può essere luogo di formazione, responsabilizzazione e costruzione di percorsi di reinserimento. Vi sono inoltre interventi concreti che migliorano le condizioni di vita, come la sostituzione dei materassi, le nuove televisioni e la ristrutturazione di diversi padiglioni e laboratori, con ulteriori lavori già programmati. Anche la stanza dell’affettività è stata attivata, sebbene sia ancora poco utilizzata. Accanto a ciò che funziona, tuttavia, restano criticità che non possono essere ignorate. La prima è il sovraffollamento: circa 715 detenuti a fronte di una capacità effettiva di circa 600 posti. Particolarmente delicata è la situazione della salute mentale. Nell’istituto sono circa 150 le persone con problematiche psichiatriche, di cui circa 70 gravi, a fronte di soli 13 posti per l’osservazione. È un altro paradosso del nostro tempo: il disagio mentale viene sempre più spesso scaricato sul carcere e sugli operatori penitenziari. Ma la cella non può essere il luogo di cura di una persona affetta da una patologia psichiatrica. Servono risposte sanitarie e terapeutiche, non la leva penitenziaria. Restano inoltre criticità nelle condizioni materiali. Il caldo viene affrontato con ventilatori e con un frigorifero per ciascuna sezione, che ospita circa 40 detenuti. In alcune sezioni sono state segnalate carenze nell’acqua

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NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE

di Giorgio Spangher* >Scarica l’articolo< Non è agevole prevedere quali potranno essere gli scenari del sistema giustizia, e sul processo penale, in particolare, dopo l’esito del referendum. In tempi ravvicinati, i protagonisti – vincitori e perdenti – dovranno procedere ad alcune verifiche interne (gli organi direttivi) ed esterne (politica ed organismi istituzionali). Guardando anche più avanti, va tenuto conto che manca un anno (anche meno) alla prossima consultazione politica ed appare difficile ipotizzare riforme di sistema e di ampio respiro. Si procederà con interventi settoriali condizionati dall’emergenza. Il tema della riforma della giustizia sarà certamente oggetto della campagna elettorale, non essendo escluso che i temi referendari vengano ripresi dalle forze politiche sia di maggioranza, sia di opposizione. Un passaggio non eludibile sarà certamente rappresentato, oltre che dalle verifiche interne (A.N.M., Camere penali, C.N.F.), anche dal rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura e, in particolare, dalle eventuali modifiche alla legge elettorale sia della politica, sia della componente togata. Non è escluso che visto l’esito referendario tutto resti immodificato, salvo che per la componente della magistratura ci si orienti verso alcune modifiche in senso proporzionale. Questo potrebbe indurre la politica a riproporre la formulazione referendaria per la componente laica. Ci vorrebbe, in ogni caso, un coinvolgimento dell’opposizione, risultata vincitrice della tornata referendaria. Una modifica condivisa toglierebbe dal tavolo un aspetto controverso (il sorteggio) del referendum e potrebbe aprire più facilmente la strada alla riforma con legge ordinaria della c.d. separazione delle carriere. Non può escludersi la possibilità di una modifica costituzionale che veda l’inserimento dell’avvocato in Costituzione. Quanto alle riforme più strettamente processuali, va esclusa la possibilità di ripercorrere la strada di un sistema accusatorio impostato sulla centralità del dibattimento. La logica del processo a trazione anteriore appare irreversibile, accentuata anche dalla fortificazione del processo mediatico nella fase investigativa e dal ruolo della persona offesa (da escludere una modifica costituzionale che ne rafforzi ulteriormente il ruolo). In questo contesto, non sono escluse modifiche di segno garantista, scartato un ritorno alla logica del giudice istruttore, ma piuttosto sviluppando quella del giudice del fascicolo. Indubbiamente si imporrebbe una più netta separazione in un doppio binario dei processi di criminalità organizzata dagli altri (con tensioni sulla criminalità economica) attraverso una riscrittura dell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e dell’art. 4 bis ord. penit. Tuttavia le condizioni generali non sembrano favorire una simile operazione che incontrerebbe l’ostilità della Procura Nazionale Antimafia. Esclusi interventi atti a ridimensionare i poteri del giudice del dibattimento di ricercare una “sua” verità nonché a limitarne i poteri di cui agli artt. 506 e 507 c.p.p.,  resta il nodo delle impugnazioni soprattutto dell’appello, relativamente alla inappellabilità da parte del p.m. della sentenza di proscioglimento del giudice monocratico (la questione è stata rimessa alla Consulta) e le intenzioni della magistratura di abrogare il divieto della reformatio in peius, nonché una più rigida riscrittura del giudizio di appello, attraverso la previsione di motivi manifestamente infondati. Parrebbe destinato all’archivio – come detto – il progetto Mura di una ampia riforma del processo penale mentre non è chiaro come si supereranno le questioni del contraddittorio anticipato per l’applicazione della misura carceraria. Come si vede, un quadro con molte ombre che richiederà tempi non brevi per essere definito, dovendosi ipotizzare un “passaggio” per una verifica più approfondita alla prossima legislatura. Del resto, eventuali deleghe sarebbero conferite al nuovo Parlamento e le incerte sorti delle elezioni consigliano prudenza alle forze politiche. Il tempo potrà essere usato dalla avvocatura penale per riconsiderare il proprio ruolo dopo il modesto esito referendario. *Emerito di procedura penale nell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e Straordinario nell’Università Link di Roma.   (Editoriale del n.1 – aprile 2026 di Ante Litteram)

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LA PROVA DICHIARATIVA NUOVA NEL GIUDIZIO DI REVISIONE

di Francesco Siclari* Scarica l’articolo La ineluttabile necessità per uno stato di diritto di porre rimedio a condanne sostanzialmente ingiuste comporta, quale suo imprescindibile corollario, la cedevolezza del giudicato di fronte ad una nuova prova di non colpevolezza che, intervenuta come scoperta o disincagliata dal proprio limbo, sia in grado di porre rimedio ad una sentenza di condanna ingiusta. Ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. costituiscono unico, utile grimaldello per la revisione di condanne irrevocabili quelle “nuove prove che, solo o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631” e, quindi, tali da dimostrare che il condannato debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. L’art. 631 c.p.p., sui limiti della revisione, subordina espressamente l’ammissibilità all’idoneità degli elementi, se accertati, a condurre al proscioglimento con una delle formule di rito. Dirimente, allora, sarà il corretto inquadramento, da un punto di vista tecnico-giuridico, del concetto di prova nuova, per come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza costante individua la funzione della revisione nella necessità di “sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale“, rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale” per la rimozione di provvedimenti che si scoprano “frutto di ingiustizia” (Cass., Sez. Un., 25/10/2018-7/2/2019, n. 6141, Milanesi). Il fondamento costituzionale dell’istituto va ricostruito alla luce di due coeve pronunce della Corte costituzionale del 1969, che ne illuminano profili distinti ma complementari. Con la sentenza n. 1 del 1969 (ud. 15/01/1969, dep. 24/01/1969) la Consulta ha affermato che l’ultimo comma dell’art. 24 Cost. enuncia un “principio di altissimo valore etico e sociale“, da riguardare quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” ex art. 2 Cost. Con la sentenza n. 28 del 1969, poi costantemente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo con il conforme richiamo a Corte cost. n. 129 del 2008), la Corte ha precisato che la revisione risponde all’esigenza, “di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente“, ma resta “necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele” in ragione della esigenza di bilanciamento con l’intangibilità del giudicato di condanna. Tale fondamento trova conferma ulteriore nell’art. 27, comma 3, Cost., poiché la rieducazione del condannato non deve aver luogo nei confronti di un innocente. Sul piano sistematico, dunque, nessuna ragione giustifica l’esclusione del rimedio straordinario in presenza di elementi sintomatici della probabilità di errore giudiziario.   2.La nozione di “prova nuova“: estensione e limiti Come noto sul tema ci si è interrogati, innanzitutto, se nel concetto di “prova nuova” debbano farsi rientrare solo le prove noviter repertae (cioè quelle scoperte successivamente al passaggio in giudicato della decisione di cui si intende chiedere la revisione) o anche quelle noviter productae (cioè quelle preesistenti, ma mai portate all’attenzione dell’organo che ha emesso la decisione di cui si intende chiedere la revisione) e, quindi, se quest’ultima categoria comprenda solo le prove mai acquisite prima o anche quelle che, pur acquisite, mai siano state valutate dal(i) giudice(i). A fronte di un primo, duplice, arresto interpretativo delle Sezioni Unite che aveva escluso la possibilità di ricorrere all’istituto della revisione sulla base di prove già acquisite ma non valutate dal giudice (Cass. Pen., Sezioni Unite, 26/02/1983 e Cass. Pen., Sezioni Unite, 11/05/1993, Ligresti), nel corso degli anni novante del secolo scorso si sono continuate a registrare sul punto oscillazioni interpretative che hanno determinato la nuova remissione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia Pisano (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220443), hanno disegnato quel perimetro interpretativo del concetto di “prova nuova” rilevante nell’ambito della revisione e rimasto definitivamente immutato. Orbene, la Corte di Cassazione, con la citata pronuncia Pisano, ebbe ad individuare, al §12 della motivazione, il fondamento della revisione in un “conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l’intero corso del processo e ne segue i passaggi più salienti. Una puntualizzazione, quella ora ricordata, che si ricollega proprio al fondamento del giudicato, derivante dalla necessità di fissare definitivamente l’accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, solo constatando che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi e cedere il posto all’esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali”. La ricerca di una giustizia sostanziale che travalica i confini del giudicato per demolire una pronuncia di condanna errata, invero, è sempre stato insostituibile strumento di garanzia dalla parte dell’innocente e del non colpevole tanto da indentificare “la precipua funzione della revisione nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale” (così, costantemente, la giurisprudenza di legittimità declina la funzione propria della revisione). L’eliminazione dell’errore giudiziario nei confronti dell’innocente rappresenta, ontologicamente, naturale risposta di uno stato di diritto custode non solo della certezza del diritto, ma anche e soprattutto della salvaguardia dei valori costituzionali a tutela della inviolabilità della persona e delle sue libertà fondamentali, senza limiti di tempo ed anche quando le conseguenze della sentenza si siano già del tutto esaurite. Sotto questo preliminare aspetto, non può non rilevarsi come le linee portanti dell’istituto della revisione riflettano quella necessità di giustizia sostanziale, anche oltre il rigido rigorismo di una giustizia formale. La revisione costituisce – come recentemente ribadito da altra pronuncia delle Sezioni Unite – il rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale” per la rimozione di quei provvedimenti che si scoprano essere “frutto di ingiustizia” assecondando un sentimento di giustizia che ha radici nell’epoca “… dell’”antico diritto”: «fraus

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