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IL CREPUSCOLO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE “COSTITUZIONALMENTE ORIENTATO”: UN PROCESSO REVERSIBILE?

di Adelmo Manna*– Sommario: 1.  Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione. 2. Il diritto penale “costituzionalmente orientato”. 3. I profili maggiormente critici della legge sicurezza. 4. La lontananza siderale dell’attuale politica criminale anche da ogni, pur larvata, prospettiva “abolizionista”, in particolare della pena carceraria, anche mediante la sostituzione con sanzioni derivanti dal diritto penale comparato. 5. La reazione della giurisprudenza alla legge sicurezza, in particolare con l’ampia e dettagliata relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione. 6. La questione relativa all’introduzione del delitto di femminicidio, ove si assiste ad uno iato fra accademia e avvocatura da un lato, e la politica nel suo complesso dall’altro. 7. Conclusioni   1.Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione Nell’ambito della prospettiva di varare il piano carceri, da parte del Governo attualmente in carica, la premier Giorgia Meloni, in un video messaggio, ha, fra l’altro, sottolineato che “in passato si adeguavano i reati al numero di posti disponibili nelle carceri, mentre noi riteniamo che uno Stato giusto debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena. Quindi – conclude – finalmente certezza della pena”[1]. Soprattutto da quest’ultimo rilievo, emerge chiaramente che la politica criminale dell’attuale Governo si basa, per l’appunto, sulla certezza della pena, ovvero sulla c.d. retribuzione, che, come è noto, non è altro che una razionalizzazione dell’antica legge del taglione, ovverosia “occhio per occhio, dente per dente” oppure in una prospettiva di carattere cattolico, “ob malum actionis, malum passionis”[2]. Tanto ciò è vero che, laddove si affermi che uno Stato debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena, sta proprio a significare, almeno a nostro giudizio, che l’essenza della pena carceraria, per la premier attualmente in carica è, per l’appunto, la retribuzione. Con ciò, però, entra inevitabilmente in crisi la concezione del diritto penale liberale risalente a Cesare Beccaria[3]. Il teorema generale che chiude, infatti, l’opera celeberrima del Beccaria così stabilisce: “Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettate dalle leggi”. Il Beccaria, autore del diritto penale illuminista, si muove, sotto questo profilo, nell’ambito di una concezione del diritto penale in cui, invece, risalta la funzione preventiva anziché retributiva dello stesso, in una prospettiva assai moderna, giacché questo sistema teorico costituisce il primo passo verso una visione “laica” del diritto penale. Su analoga linea si pone successivamente il pensiero di Anselm von Feuerbach, che infatti si fa apprezzare anche per una compiuta teorizzazione della funzione di prevenzione generale della pena, nel senso che la minaccia della pena servirebbe ad esercitare un effetto di coazione psicologica sui consociati, tale dal distoglierli dal commettere reati[4].   2.Il diritto penale “costituzionalmente orientato” Come può facilmente arguirsi, la politica criminale dell’attuale Governo si caratterizza, invece, per una prospettiva del tutto diversa, che nemmeno ha a che fare con il diritto penale “costituzionalmente orientato”, risalente, come è a tutti noto, al grande Franco Bricola[5], che teorizzava addirittura che l’intervento del diritto penale sarebbe legittimato solo nei confronti di beni giuridici esplicitamente o anche solo implicitamente, tutelati dalla Carta costituzionale. Quest’ultima teorizzazione possedeva, tuttavia, il limite di richiedere alla Corte costituzionale di dichiarare illegittima una norma penale, laddove avesse tutelato un bene giuridico sprovvisto di ascendenza costituzionale, ma in tal modo si sarebbe richiesto alla Corte medesima un’invasione nella sfera parlamentare e quindi inevitabilmente una messa in pericolo del principio della divisione dei poteri di montesquieiana memoria[6]. Ciò nonostante, l’approccio al diritto penale costituzionalmente orientato caratterizzerà il diritto penale italiano dagli anni ’70 dello scorso secolo fino ai giorni nostri, nel senso di vincolare il legislatore, il giudice e l’esegeta ad una interpretazione, appunto, “costituzionalmente orientata”. Ciò varrà sia da un punto di vista della ricostruzione del fatto di reato, orientata alla applicazione del principio di stretta legalità e dei suoi sub-principi, di cui all’art. 25, comma 2, Cost., sia nella prospettazione della teoria della pena, ove il riferimento sia al “senso di umanità” che al principio rieducativo, più modernamente inteso come principio di risocializzazione, pone indubbiamente la pena detentiva come extrema ratio, che caratterizza, peraltro, più in generale, lo stesso diritto penale dall’epoca di von Liszt[7].   3.I profili maggiormente critici della legge sicurezza Orbene, l’attuale legislazione in materia penalistica dell’attuale Governo, a partire dal decreto rave party, per continuare con il decreto Caivano e per giungere sino alla c.d. legge sicurezza, non solo utilizza la decretazione di necessità ed urgenza che, però, difficilmente si riescono a rinvenire nella concreta prassi, in tal modo esautorando, tuttavia, la funzione parlamentare, come, da ultimo, è avvenuto appunto con la legge sicurezza, che doveva essere emanata dal Parlamento, ma poi si preferì utilizzare il decreto legge per asserite ragioni di necessità ed urgenza, peraltro mai dimostrate. Ciò che, tuttavia, ci preme, più in particolare, evidenziare è il fatto che con precipuo riguardo alla c.d. legge sicurezza, si assiste alla incriminazione non già di “fatti di reato”, ma di “modi di essere” della persona, in tal modo mettendo in crisi il principio, di ordine liberale, del diritto penale del fatto, risalente al “capo scuola” del diritto penale moderno, ovverosia Giacomo Delitala[8]. Assistiamo, infatti, in particolare, alla incriminazione della c.d. resistenza passiva, sia nelle carceri, che nei Cpr, che non solo viola l’art. 21 Cost., ma non esprime un fatto di reato in senso proprio, come invece avveniva nel codice penale del 1930, ove la resistenza a pubblico ufficiale è tuttora punita se commessa “con violenza o minaccia”. La questione, a nostro avviso, si complica anche con riferimento al profilo della detenzione, perché, in riforma dell’art. 146 del codice penale, diventa obbligatorio il ricovero in un istituto carcerario anche di una donna incinta, oppure che ha partorito un figlio fino a un anno, perché, se l’infante ha l’età da uno a tre anni, madre e figlio vengono destinati ad un “istituto a custodia attenuata”. Non v’è però chi non veda come tale nuova disciplina –

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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ TRA CARCERE E SCUOLA

di Lavinia Meo* –  SOMMARIO: 1. La cultura della legalità. 2. Carcere e scuola: spazi di giustizia a confronto. 3. “LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI A GIORNI ALTERNI”: una rilettura dell’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio. 4. «Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque, e mettetelo subito in prigione»: la percezione della narrazione della legalità vista attraverso l’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio come euristica narrativa. 5. Prospettive in ottica comparata.   1.La cultura della legalità Che cosa rende effettiva la legalità? E che cosa permette allo stato di diritto di non restare una costruzione formale, affidata unicamente a norme e apparati, ma di tradursi in una pratica condivisa, riconosciuta e sostenuta da cittadini e cittadine? Questi interrogativi aprono una riflessione che va oltre la dimensione giuridica per indagare il fondamento culturale e simbolico della legge. Parlare di cultura della legalità significa, infatti, spostare l’attenzione dalle norme ai valori e alle disposizioni interiori che rendono la legge qualcosa di vivo. Il principio di legalità costituisce uno dei cardini dello stato di diritto[1]. Esso prevede che l’esercizio del potere, in tutte le sue forme, sia sottoposto a regole generali e prestabilite, conoscibili e applicabili ugualmente per tutti. In questa prospettiva, la legge ha la funzione di disciplinare i rapporti tra cittadini, ma anche e soprattutto tra cittadini e autorità. È proprio questo elemento a segnare la differenza tra uno stato di diritto e un ordinamento fondato sulla coercizione: nello stato di diritto, anche chi governa è vincolato dalla legge, e la sua azione incontra il limite delle libertà fondamentali. Tuttavia, la sola esistenza di un sistema normativo non è sufficiente a garantire il funzionamento dello stato di diritto. Le leggi sono, per loro natura, violabili: la loro efficacia non è ontologica, ma risiede nella risposta concreta che suscitano nei soggetti a cui si rivolgono. Esse agiscono come sistema di incentivi e disincentivi, che orientano la volontà individuale prospettando le conseguenze delle proprie azioni, che sono dunque determinate non dall’astrazione della norma, ma dalla scelta concreta di tenerne conto. Eppure, proprio in questa fragilità apparente della legge si rivela la sua forza: essa funziona perché entra a far parte del processo decisionale degli individui, orientandone aspettative, valutazioni e comportamenti. In questo senso, essa costituisce una garanzia concreta dei limiti che pone non tanto perché sia sempre rispettata, ma perché è generalmente riconosciuta come criterio di riferimento. Il principio di legalità si completa nella dimensione del consenso. Per godere di autorità, occorre che le leggi siano percepite come legittime, e tale legittimità deriva anche dal modo in cui vengono prodotte: quando sono il risultato di processi pubblici e partecipati, vengono avvertite come espressione della volontà collettiva, anche da chi non ne condivide l’esito. Lo sapeva bene Piero Calamandrei, che con convinzione asseriva: il senso della santità della legge […] è coscienza di solidarietà civile creata dall’esercizio della libertà[2]. Le leggi vivono solo se sostenute da un consenso diffuso. Il rispetto della legge non può essere garantito esclusivamente dal controllo e dalla sanzione, ma richiede una disposizione interiore, un atteggiamento di adesione che si traduce in senso di legalità. A sua volta, esso non coincide con obbedienza cieca, né con l’accettazione acritica dell’ordine esistente; al contrario, presuppone una profonda consapevolezza del valore delle regole come strumenti di convivenza. In questa prospettiva, la legalità appare come una forma di autodisciplina collettiva, possibile solo in presenza di libertà fondamentali garantite. La legge percepita come imposizione genera resistenza o elusione, quella riconosciuta come espressione collettiva produce adesione. È su questo terreno che può innestarsi una riflessione più ampia sulla cultura della legalità. Promuovere lo stato di diritto non significa soltanto rafforzare le istituzioni, riformare i sistemi giudiziari o migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine: tutti questi interventi, pur necessari, non sono sufficienti. Senza un contesto culturale favorevole, anche le migliori riforme rischiano di rimanere fragili o di produrre effetti limitati nel tempo. Lo stato di diritto ha bisogno di un sostegno sociale diffuso, che ne riconosca il valore e lo renda praticabile nella vita quotidiana. Riconoscere il ruolo della cultura significa ammettere che le leggi non operano nel vuoto: interagiscono con sistemi di valori preesistenti, che possono sostenerle o, al contrario, svuotarle di senso. L’efficacia normativa si stima soprattutto nella misura in cui esso riesce a radicarsi nel contesto culturale di una società e a essere riconosciuto e interiorizzato come valore condiviso. Lo sviluppo dello stato di diritto richiede dunque un lavoro che vada oltre il piano istituzionale e investa i processi di socializzazione. La cultura della legalità si costruisce nel tempo, attraverso l’esperienza quotidiana degli individui all’interno di un sistema di contesti regolati: la famiglia, la scuola, il lavoro, lo spazio pubblico. È in questi ambienti che le persone apprendono – spesso in modo implicito – che cosa significhi rispettare una regola, riconoscere un’autorità legittima, rivendicare un diritto senza negare quello altrui. Sono, questi, tutti atteggiamenti che denotano la formazione di un’etica pubblica che, come indica lo storico Paul Ginsborg, risulta un processo lungo e complicato, e certamente non irreversibile. Il suo sviluppo dipenderà da una serie di fattori: dalle strutture amministrative, ossia dal grado di trasparenza delle burocrazie, dai limiti posti al potere discrezionale di queste ultime, dalla misura in cui esse sono soggette a un controllo sostanziale e non meramente formale; dalla prassi politica, ossia dalla misura in cui gli interessi e le azioni dei rappresentanti eletti dai cittadini sono codificati e controllabili; dalla cultura giuridica, ossia dalla tensione tra legge e consuetudine, per cui quello che in una nazione è considerato corruzione in un’altra può essere prassi corrente; infine, ma non certo per importanza, dai processi di educazione tanto all’interno quanto all’esterno della famiglia, grazie ai quali l’aria stessa che il cittadino respira può contenere l’ossigeno di certi valori e comportamenti anziché di altri[3]. Un ruolo centrale in questo processo è svolto dalla percezione di legittimità delle istituzioni. La legittimità non coincide con la mera legalità formale: essa riguarda il grado di fiducia

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INTERVISTA AL PROFESSORE MAURO PALMA  

di Stefania Mantelli* – Mauro Palma, matematico e giurista, è stato il primo Presidente del Collegio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, co-fondatore e attuale presidente onorario dell’associazione “Antigone”, ha fatto parte e poi ha presieduto il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) del Consiglio d’Europa. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Centro di ricerca European Penological Center presso l’Università Roma Tre.  Prof. Palma, Lei ha presieduto il primo Collegio del Garante Nazionale dei detenuti, dal 2016 al 2024, attraversando tre legislature, sei governi, varie emergenze, in un clima agitato dal populismo penale e caratterizzato da continue torsioni autoritarie. In un periodo di grandi contrasti sociali e di crisi dell’istituzione carceraria, il vostro dialogo incessante col Parlamento ha sollecitato continuamente al rispetto delle garanzie e delle libertà.  Nel settembre 2025 è uscito il libro “Caro Parlamento” che raccoglie le relazioni di quegli anni e che diventerà, inevitabilmente, testimonianza viva di una gestione virtuosa dell’Ufficio del Garante dei detenuti. Ritiene che le Istituzioni abbiano saputo fare tesoro delle vostre segnalazioni e dei vostri richiami? Il nuovo Collegio ha saputo raccogliere il vostro testimone in modo proficuo? «L’Ufficio del Garante dei detenuti e delle persone private della libertà è un’istituzione che ha avuto un lungo percorso e che, prima di essere operativa, ha acquisito un’intrinseca solidità, per l’esteso dibattito che l’ha accompagnata. Del resto, non si tratta di una Istituzione isolata nel contesto internazionale. Ricordo, infatti, che il modello di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale – è ormai riconosciuto – si compone di due elementi dialoganti: una parte reattiva che agisce accertando le violazioni denunciate e che, qualora verificate, ha il compito di individuare le responsabilità e determinare le conseguenze sanzionatorie; una parte preventiva che ha il compito di monitorare con continuità e, soprattutto indipendenza, le diverse situazioni in cui la libertà personale è limitata o è del tutto privata, per individuare quelle criticità che possono evolvere verso violazioni della tutela della dignità di ogni persona ristretta, della sua incolumità psichica e fisica e dei suoi fondamentali diritti. Il compito reattivo è ovviamente affidato all’autorità giudiziaria, nelle diverse forme che l’ordinamento prevede, a seconda dei contesti; il compito preventivo è affidato a un’autorità di natura non giurisdizionale che dialoga e collabora con le autorità responsabili delle strutture di privazione della libertà e con la stessa autorità giudiziaria, poiché la reazione a quanto commesso è parte della stessa funzione preventiva. Questa premessa per ricordare che il Garante nazionale è organismo qualificato come National preventive mechanism nel contesto di un particolare Protocollo delle Nazioni Unite, ratificato dall’Italia e che è stato introdotto – dopo il dibattito di cui ho detto – anche per rispondere alla sentenza della Corte europea per i diritti umani del 2013 che aveva condannato l’Italia per violazione dell’inderogabile articolo 3 della Convenzione europea, proprio per le condizioni delle nostre carceri. Pertanto, l’istituzione ha una sua stabilità, qualunque sia il vento che, contingentemente, la stia direzionando. Questa lunga premessa sulla stabilità dell’istituzione non esclude, tuttavia, che ogni nuovo Collegio abbia il diritto di interpretare in modo proprio l’attuazione del mandato ricevuto. Restano, però, alcune criticità che non hanno aiutato la continuità di cui un’istituzione giovane avrebbe bisogno. Le sintetizzo in pochi punti, a partire da un elemento essenziale: non c’è stato alcun “passaggio di consegne” perché il Collegio insediatosi il 25 gennaio 2024 non ha mai voluto incontrare il Collegio precedente per il passaggio in quei giorni, né aveva voluto partecipare, invitato sempre, a incontri precedenti, anche informali, nel periodo intercorso tra la comunicata sua composizione e la formalizzazione della nomina. I punti di criticità possono essere, quindi, sintetizzati per titoli. Il primo è nella riduzione, in concreto a tutt’oggi, dell’ampiezza del mandato, che deve coprire tutte le forme di privazione della libertà, sia essa de iure o de facto: non è stata, infatti, avviata alcuna attività nel settore della tutela dei diritti delle persone che sono private della libertà a causa della propria salute nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura e, comunque, soggette a trattamenti sanitari obbligatori; così come nulla è stato fatto relativamente a quelle situazioni “intermedie” di ricovero assistenziale residenziale che spesso possono evolvere negativamente in forme segregative. Eppure era un lavoro a cui il precedente Collegio aveva dedicato molto tempo. Il secondo punto è nel concetto stesso di visita, come internazionalmente inteso dagli organismi di monitoraggio preventivo. In particolare, riguardo agli istituti di detenzione, per adulti e per minori, a monte di un numero positivamente ampio di visite, non risultano elementi valutativi qualificanti; quasi si sia trattato di visite annunciate, svolte in presenza di responsabili della struttura, riportate come valore numerico e soprattutto realizzate spesso in risposta a richieste: così passando da uno sguardo, capace di individuare difficoltà e di documentarsi autonomamente, a un intervento reattivo sollecitato e condotto con l’ausilio diretto dei responsabili della struttura. A questi due punti si aggiunge la perplessità dell’alto numero di personale appartenente alle Forze di Polizia – in particolare Polizia penitenziaria – che è stato dirottato verso l’Ufficio del Garante nazionale, a discapito della presenza di personale civile, nonché la scarsa capacità comunicativa con l’esterno, Parlamento incluso, che attende da quasi tre anni l’obbligatoria Relazione sulle attività svolte».    Viviamo un tempo di grave sovraffollamento carcerario che, unitamente alle condizioni fatiscenti di molti istituti di pena, concorre a determinare pene inumane e degradanti, con continue condanne da parte della Corte edu. L’Italia ha una popolazione carceraria, secondo le ultime stime del 2025 reperite, di circa 63.868 detenuti, a fronte di 51.275 posti, ma una capienza effettiva di soli 46.124 posti, con un tasso di sovraffollamento pari al 138,5%. A fronte di questi dati allarmanti, si assiste a un continuo innalzamento delle pene edittali, con creazione di nuovi reati, circostanze aggravanti speciali e un ricorso eccessivo alle ostatività, con inevitabile aumento delle custodie cautelari in carcere. Dinanzi a questo trend nella gran parte delle riforme, penso tra tutte al decreto Sicurezza 2025, vi sono alcuni aspetti di, almeno apparente, segno contrario. In questo

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