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L’INDECENZA E LA RASSEGNAZIONE

di Domenico Bilotti* È stato un errore prospettico grave e, forse, studiato quello di interpretare la battaglia referendaria per il “si” alla riforma della giustizia in funzione ritorsiva, come se si trattasse di una spedizione punitiva contro la giurisdizione. Così non era, e di certo le cose non stavano in questi termini, né avrebbero mai potuto esserlo, per chi crede realmente al buon andamento della giustizia e si attiva alacremente per esso. In un contesto in cui da alcuni decenni il legislatore, in modo del tutto trasversale, ha abbandonato ogni impegno per la qualità della resa legislativa, è chiaro quanto i provvedimenti giurisprudenziali abbiano l’altissima responsabilità di applicare diritto su basi ermeneutiche più forti del disposto normativo. Esistono giudici a Berlino, e la riforma proprio a beneficio dei giudici a Berlino doveva pensarsi, strutturarsi, realizzarsi. Chi scrive di sicuro non appartiene ai giureconsulti di lignaggio che tanto spazio hanno avuto nella nascita degli studi giuridici nell’Italia medievale; è, semmai e più modestamente, un piccolo manutengolo da massimario, un falegname che spera di trovare sempre utensili adeguati all’opera. E nelle ultime settimane due pronunce gli hanno trasmesso in positivo la vitalità del diritto giurisprudenziale, nel tempo in cui gli altri poteri dello Stato rischiano di latitare e allora il terzo rimedia all’imperizia rivendicando l’esperienza. Come non rallegrarsi ad esempio della recente C. Cost. n. 32/2026? Con quella pronuncia il Giudice delle leggi ha sconfessato sul piano della consequenzialità logica il divieto di concessione della sospensione condizionale in caso di precedente pena detentiva oggetto di riabilitazione. L’accadimento, l’accertamento e la sanzione giurisdizionale della riabilitazione ricostruiscono nella vita, nel giudizio e dopo l’espiazione, il principio di individualità trattamentale (e questo aspetto la decisione lascia ancora inesplorato). Non sono un precedente passivo, un bonus che impedisce, però, di comprare altre fiches: il processo si tara sui comportamenti concretamente punibili, non sulla comminatoria di disdoro morale. E un altro pronunciamento di una certa importanza, dove il punto in diritto illustra le esigenze della vita di comunità e non la certificazione dell’ineguaglianza sociale, è consistito, ancor più di recente, nell’ordinanza n. 5593/2026 della Corte di Cassazione. La segnalazione per debito alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non può essere automatica. Non ogni debito esprime la crisi economica reale, soprattutto nel contesto odierno del diritto delle obbligazioni, nel quale il livello mutevole dei rapporti di debito-credito è assunto a base della circolazione della ricchezza e del trasferimento di proprietà. Una segnalazione del genere, per quanto debbano essere tutelati i diritti dei creditori (e non sempre lo si fa), ha una ricaduta socio-economica sostanziale ben superiore al rapporto intersoggettivo, perché al concreto impatto può inibire l’accesso al credito. Una condizione esiziale per l’impresa. E, allora, non era in contestazione il 22 e il 23 marzo la creatività e la ricchezza del diritto giurisprudenziale, il suo poter alimentare in un feedback continuo la dottrina e l’avvocatura. Si trattava, semmai, di cominciare a circoscrivere l’area nella quale il comparto giustizia espone il cartello “lavori in corso”. Chi pratica l’aula lo sa: sono lavori onnipresenti, a volte sembra non vi sia carreggiata libera. L’esito di una consultazione, quale che essa sia, perciò, non può che avere un risultato positivo, fosse pure solo quello ma straordinario: far tornare a parlare collettivamente di diritti. E lo si doveva fare ancora di più; noi tutti, e su qualunque tema, finiamo sempre per cedere all’assorbimento del diritto oggettivo nel prisma delle simpatie politiche e personali di natura individuale. Errore: lo sappiamo e lo facciamo. Continueremo a farlo, perché anche la perseveranza nell’errore è totalmente umana. Dobbiamo educarci, al più, a sbagliare di meno. Che vuol dire solo una cosa: sbagliare meglio. La vastissima discussione collettiva che è sorta intorno alla riforma costituzionale della giustizia non può, allora, finire in una bolla di totale rassegnazione. La rassegnazione c’è nemica quanto l’attitudine delle percezioni olfattive a livellarsi a fini di sopravvivenza, sicché anche la tanfa è meglio del soffocamento e allora diventa aria respirabile. La rassegnazione è nemica del pragmatismo riformatore che attraverso l’espansione delle tutele (non delle ingerenze!) assicura la crescita e il rafforzamento. Ci siamo rassegnati, ad esempio, al punto di credere che ciò sia il nostro ambiente naturale, a una media di mille/milleduecento denunce annue di infortuni mortali sul lavoro. Una silenziosa carneficina o rischio professionale? Di certo si deve aver il coraggio di parlar chiaro: “denunce di infortuni mortali sul lavoro” è una formula da riflessione accademica. Mille cadaveri sono una fila di morte. C’è l’effettivamente casuale, l’effettivamente inevitabile, l’effettivamente non prevedibile – e anche per la giurisprudenza le tre aggettivazioni non vogliono tutte e tre dire esattamente la medesima cosa. E c’è però anche la responsabilità e l’incuria. Eppure troppo poco perché se ne parli e se ne risolva. E non ci siamo forse abituati pure ai miasmi di settanta-ottanta suicidi all’anno nelle carceri italiane, con picchi che approssimano le cento unità? La battaglia della trasformazione nel diritto può mai accettare che il carcere uccide senza aver nemmeno il coraggio di dichiararlo? La società italiana che si è divisa sul referendum si è regalata, pur nel confronto a volte sordo e a volte stonato, un prezioso tesoretto di voglia di sapere di massa sul contenzioso e sul carico pendente. E la campagna elettorale, giocoforza, non lo ha soddisfatto che in minima parte: lo ha persino confuso, annacquato. Alla fine del 2024, maggioranze e opposizioni a ogni livello avevano avuto di che dolersi per la percentuale dei nostri laureati nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni: nemmeno un terzo di loro con quell’agognato titolo, a fronte di una media europea sopra il 40% e ben oltre il 50 in economie avanzate. Eppure ci siamo rassegnati (anche stavolta) a pensare che in fondo il titolo di studio in nulla influenzi le aspettative di vita, lavoro e reddito: e allora che serve? Come vediamo, l’indecenza genera rassegnazione che genera nuova indecenza. E così via all’infinito: mordersi la coda per diventare serpenti sempre più grandi e velenosi. È in questo

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L’IRREVERSIBILE SQUILIBRIO TRA I POTERI DELLO STATO

di Gian Domenico Caiazza* «Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti (…) Perché non si possa abusare del potere occorre che il potere arresti il potere». Così Montesquieu ragionava, nel 1748, nel porre a fondamento della idea moderna di Stato democratico il principio della separazione dei poteri. Ecco allora che il potere legislativo «fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti»; il potere esecutivo «fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni»; il potere giudiziario, infine, “bouche de la lois”, «punisce i delitti o giudica le liti dei privati». Naturalmente le idee evolvono, si adeguano alle mutazioni sociali e politiche, ma il principio della separazione dei poteri, della limitazione reciproca tra di essi, resta il caposaldo, direi la precondizione di sopravvivenza del sistema democratico. Regolarmente, dove esso è messo in discussione, si teme per la sorte stessa della democrazia. Le cronache statunitensi di queste prime settimane di Presidenza Trump, ad esempio, ne sono la dimostrazione lampante ed allarmante, con un potere esecutivo (il Presidente) che forza e scavalca sia il potere legislativo (con la adozione di centinaia di “ordini esecutivi”), sia quello giudiziario (addirittura ignorando statuizioni non gradite e non condivise della Suprema Corte). In casa nostra, sebbene con forme del tutto diverse, l’equilibrio è saltato nei primi anni ’90, e non c’è più verso di recuperarlo. È bastata una indagine giudiziaria sulla certamente assai diffusa corruzione del potere politico, accompagnata da un formidabile consenso popolare e da una irresponsabile, acritica copertura mediatica, per attribuire all’ordine giudiziario magistratuale un potere di condizionamento e di interdizione verso gli altri due poteri che non ha equivalenti in nessun altro sistema democratico. L’immagine simbolo, lo ricordiamo tutti, fu quella dei magistrati del pool milanese in TV che affermano la necessità che un legittimo provvedimento di un governo democraticamente eletto, giusto o sbagliato che fosse non importa, venisse ritirato perché da essi non condiviso, ottenendone la revoca a furor di popolo. Un atto – a prescindere dalle intenzioni di chi lo realizzò – tecnicamente eversivo, che ha segnato in modo irreversibile l’equilibrio tra poteri dello Stato nel nostro Paese. Perfino in questi mesi, nei quali una solida maggioranza parlamentare sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) determinata a portare a termine la più avversata (dalla magistratura) riforma dell’ordinamento giudiziario nella storia Repubblicana, i segni della debolezza del potere politico, intimorito e condizionato dal potere giudiziario, ci giungono copiosi. È di pochi giorni fa la sorprendente iniziativa, assunta direttamente dalla presidente Giorgia Meloni, di fermare l’iter della proposta di legge di istituzione della giornata in onore delle vittime degli errori giudiziari, individuata nella simbolica data del 17 giugno, quella nella quale fu arrestato Enzo Tortora nell’ormai lontano 1983. Le cronache riferiscono la testualità della motivazione addotta dalla Presidente del Consiglio: «Non diamo altri pretesti ai giudici fino alla approvazione della riforma sulla separazione delle carriere». Dietro le apparenze di una decisione dettata da realismo strategico, di chi intenda in questo modo rendere più agevole la strada di quella fondamentale riforma costituzionale, si affaccia in realtà, nitidissima, la impressionante fotografia del patologico rapporto tra potere politico e potere giudiziario in Italia. Da un lato, infatti, non esiste alcun nesso logicamente plausibile tra questa riforma costituzionale e quella proposta di legge sulle vittime degli errori giudiziari; dall’altro, non si comprende esattamente quale pretesto potrebbe mai cogliere un soggetto – la magistratura associata – che non ha (non dovrebbe avere!) né titoli né ragioni per interloquire su una simile iniziativa politica. Il fatto che l’ANM abbia subito manifestato a proposito di essa le proprie obiezioni critiche, con motivazioni peraltro assai discutibili, non si comprende in qual modo potrebbe incidere sul percorso della riforma ordinamentale, anche nella prospettiva della quasi certa campagna referendaria successiva alla sua auspicabile approvazione. Nelle intenzioni, la Presidente Meloni vuole prevenire argomenti polemici, intesi a rafforzare, da parte delle toghe, l’idea di una maggioranza politica ispirata da sentimenti di ostilità nei confronti della Magistratura. Ma è proprio questo il punto. Le vittime di un errore giudiziario sono tali in forza di una valutazione operata dalla stessa magistratura, che riconosce l’errore giudiziario, o la ingiusta detenzione, all’esito di un procedimento che essa stessa gestisce in modo sovrano, ed in assoluta autonomia e indipendenza. Errori giudiziari ed ingiuste detenzioni sono definiti tali non dalla politica, con arbitrarie valutazioni polemiche, ma dai giudici della Repubblica, con sentenze definitive pronunziate in nome del popolo italiano. La scelta dello Stato di esprimere, con una giornata celebrativa annuale, la propria rammaricata vicinanza a chi ha subito una così grave ingiustizia, è una scelta schiettamente politica, sulla quale la magistratura, in un normale e non alterato sistema di divisione dei poteri, non avrebbe titolo alcuno per manifestare riserve o, peggio ancora, risentimento. D’altronde, la speciosa critica avanzata da ANM, secondo la quale si dovrebbe allora celebrare anche la giornata per le vittime -fu fatto questo esempio- della malasanità (le quali però, diversamente che per gli errori giudiziari, ne vedono puniti i responsabili!) dà proprio il segno di quanto sia deteriorato quel delicato equilibrio costituzionale. Da un lato il potere giudiziario pretende, come se fosse la cosa più normale del mondo, di svolgere una funzione di interdizione critica e quasi sindacale su qualsiasi iniziativa legislativa che possa anche solo richiamare l’attenzione sugli esiti e sulla qualità dell’esercizio della giurisdizione, assumendo alla stregua di una indebita aggressione qualsiasi  valutazione ad essa non gradita; dall’altro, la politica riconosce, nei fatti, pieno fondamento a questa assurda pretesa, mostrando anzi di temerne le conseguenze, e confessando così, nel modo più clamoroso e sorprendente, la propria soggezione verso il potere giudiziario, ed in definitiva la sua disarmata debolezza. Che non scopriamo certo adesso, ma che francamente mai avremmo immaginato potesse spingersi a tanto. *Past President UCPI – Direttore PQM (Editoriale pubblicato in Ante Litteram 1-aprile 2025)

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