IRRETROATTIVITÀ, PREVENZIONE E LEGALITÀ
di Fabrizio Costarella* – Riflessioni a margine di cass. Pen., sez. V, 29 agosto 2025, n. 30020 1. Introduzione: la logica della prevenzione e la “riespansione” del tempus regit actum La sentenza della Corte di cassazione, Sezione V penale, 29 agosto 2025, n. 30020, si colloca nel solco della giurisprudenza che ha progressivamente ridefinito la natura e i limiti di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. In essa, la Corte afferma che «il principio di irretroattività dettato dall’art. 2 cod. pen. opera unicamente con riferimento alla materia delle pene, cui le misure di prevenzione sono estranee. Da tale corretta premessa, invero, consegue la riespansione del principio generale del tempus regit actum, che… sancisce la regola della applicabilità della disciplina vigente al momento in cui la norma de qua sia stata applicata, ancorché non vigente al momento in cui si erano verificati i singoli requisiti di fattispecie» [1]. Si tratta di un passaggio denso di implicazioni sistematiche. La Corte, escludendo la natura penale delle misure di prevenzione, relega il principio di irretroattività all’ambito dell’art. 2 c.p., e ritiene che – al di fuori di esso – torni a valere il criterio del tempus regit actum. L’assunto, tuttavia, sembra disconoscere la portata generale dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, che sancisce un principio di irretroattività non limitato al diritto penale, ma esteso a ogni settore dell’ordinamento. L’Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione dell’UCPI, nel commentare questa decisione, ha efficacemente parlato di una “retroattività a corrente alternata”, in cui la logica della prevenzione viene piegata alle esigenze contingenti di politica criminale [2]. In questa prospettiva, la riflessione che segue mira a chiarire gli errori concettuali e i rischi sistematici di un uso improprio del tempus regit actum, alla luce dei principi di irretroattività, determinatezza e prevedibilità. 2. Il principio generale di irretroattività: art. 11 Preleggi e legalità sostanziale L’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale stabilisce che «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Non è una norma di mero stile legislativo, ma un principio generale di civiltà giuridica, volto a garantire certezza, prevedibilità e tutela dell’affidamento [3]. Come osserva M. Catenacci, la determinatezza e la prevedibilità delle norme costituiscono il fondamento stesso del principio di legalità, poiché «l’uomo libero deve poter conoscere in anticipo il diritto che lo regola» [4]. Il principio di irretroattività si salda dunque con quello di determinatezza, entrambi funzionali alla certezza del diritto e all’autonomia della persona. Su questa linea, F. Palazzo ha evidenziato che l’art. 11 Preleggi esprime un principio di razionalità generale dell’ordinamento, che vincola anche il legislatore penale e amministrativo [5]. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che la retroattività rappresenta una deroga eccezionale e deve essere sorretta da una espressa volontà legislativa e da un interesse pubblico prevalente [6]. La regola resta dunque quella dell’irretroattività, anche per le misure di prevenzione, che, pur non essendo “pene”, incidono su diritti fondamentali protetti dagli artt. 13 e 42 Cost. 3. Il principio del tempus regit actum: significato e limiti di applicazione Il brocardo tempus regit actum indica che ogni atto giuridico è disciplinato dalla legge vigente al momento in cui è compiuto. Tradizionalmente, tale principio governa gli atti processuali e gli istituti di diritto formale, dove la legge nuova si applica immediatamente agli atti successivi alla sua entrata in vigore, anche nei procedimenti pendenti [7]. In ambito sostanziale, invece, prevale la regola opposta: la legge non può incidere retroattivamente su rapporti o fatti già perfezionati. Come precisato da Cass. civ., Sez. Un., 23 novembre 2015, n. 24245, il tempus regit actum non giustifica la retroattività di norme sostanziali, pena la violazione dell’art. 11 Preleggi e dell’art. 25 Cost. [8]. La distinzione tra norme processuali e sostanziali è dunque cruciale: mentre le prime possono applicarsi immediatamente (tempus regit actum), le seconde restano soggette alla regola di irretroattività. Confondere i due piani, come accade nella sentenza n. 30020/2025, significa attribuire al tempus regit actum una portata impropriamente generale e trasformarlo in un principio di retroattività implicita. 4. L’errore sistematico della sentenza n. 30020/2025 La pronuncia della Cassazione si fonda su un errore di prospettiva: considera le misure di prevenzione come misure “applicative”, perciò soggette al tempus regit actum, e non come norme sostanziali che incidono su situazioni giuridiche soggettive. In tal modo, la Corte finisce per svuotare l’art. 11 Preleggi del suo valore di regola generale, relegandolo a un principio residuale. La Corte costituzionale, tuttavia, ha più volte chiarito che il tempus regit actum non può fungere da base per legittimare la retroattività sostanziale. Già con la sentenza n. 63/2019 la Consulta ha affermato che la retroattività può essere ammessa solo in quanto esplicitamente voluta dal legislatore e compatibile con i principi costituzionali di legalità e ragionevolezza. La dottrina penalistica più recente – da Menditto [9] a Maugeri [10] – ha segnalato come le misure di prevenzione, pur collocandosi formalmente al di fuori del diritto penale, abbiano assunto connotati sanzionatori e afflittivi. La loro applicazione retroattiva, pertanto, configura una forma surrettizia di responsabilità per fatto passato, incompatibile con il principio di determinatezza e con la prevedibilità della legge [11]. 5. Misure di prevenzione e retroattività: tra Spinelli, De Tommaso e Gogitidze La questione dell’efficacia temporale delle misure di prevenzione trova un precedente fondamentale nella sentenza delle Sezioni Unite “Spinelli” (26 giugno 2014, n. 4880), che ne ha sancito la natura non penale ma para-amministrativa [12]. Da tale qualificazione la giurisprudenza ha fatto discendere la possibilità di applicarle retroattivamente, in analogia con le misure di sicurezza ex art. 200 c.p. Tuttavia, la successiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare con la sentenza Gogitidze e altri c. Georgia (2015), ha riconosciuto natura punitiva alla confisca di prevenzione, in quanto incide in modo definitivo sul patrimonio del soggetto [13]. Secondo A. Maugeri, questo passaggio segna il punto di svolta: se la confisca di prevenzione ha finalità punitive, deve essere soggetta alle stesse garanzie delle pene, inclusa l’irretroattività [14]. La stessa
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