Oltre la norma

IL PARADIGMA LIBERALE NEL DIRITTO PENALE: UN REQUIEM EVITABILE?

di Francesco Iacopino* – L’editoriale del n. 0 di Ante Litteram che, in questo primo numero della rivista, è stato riservato al discorso di apertura e d’introduzione dei lavori fatto dall’avv. Francesco Iacopino, Presidente della Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora”, al Convegno Internazionale  “Il paradigma Liberale Nel Diritto Penale: un Requiem  evitabile?”, svoltosi il 17/18 novembre 2023 a Catanzaro. Buon pomeriggio a tutti! È con grande entusiasmo e profonda emozione che mi accingo ad aprire i lavori di questa due giorni che ci vedrà impegnati a riflettere su un tema quanto mai attuale e complesso del nostro tempo: la “tenuta” del paradigma liberale nella post modernità.  A nome mio personale e del Consiglio Direttivo della Camera Penale “Alfredo Cantafora” di Catanzaro saluto le Autorità presenti, i prestigiosi relatori, i vertici dell’Unione delle camere penali – qui rappresentate dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Fondazione UCPI e dal nostro Componente di Giunta –, i Rappresentanti istituzionali dell’Avvocatura, il Presidente Onorario e i Past President, i Presidenti delle Camere Penali territoriali, i componenti degli Osservatori nazionali e territoriali, i Rappresentanti delle associazioni forensi e tutti gli intervenuti.  La città e l’Avvocatura di Catanzaro accolgono oggi con soddisfazione un evento di così alto respiro che si propone di alimentare e diffondere nella ragione pubblica e nel discorso collettivo i principi del “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” licenziato nel 2019 dall’Unione delle Camere Penali e dalla più autorevole Accademia italiana. Dopo la storica presentazione del nostro pamphlet nell’aula 208 dell’Università statale di Milano, il percorso di presentazione del Manifesto è stato segnato da tappe significative e altamente prestigiose: Chicago, Bologna e da ultimo Barcellona. Permettetemi, con riferimento all’evento inaugurale di Milano, di rivolgere un pensiero commosso alla memoria del professore Filippo Sgubbi, del quale ricordo ancora oggi nitidamente l’appassionato, lucido ed elegante intervento di sabato mattina, 11 maggio, nell’Aula Magna della Statale. A Lui la nostra gratitudine per il raffinato e colto pensiero giuridico che ci ha lasciato in eredità, condensato da ultimo nelle sue “20 tesi” che compongono “il diritto penale totale”. Dicevo, Chicago, prima tappa internazionale del nostro Manifesto, presentato nella School of Law della Loyola in occasione del X colloquio dei costituzionalisti americani. Quell’evento, la prima mondiale, ha permesso al Manifesto di varcare i confini continentali e di essere apprezzato dai giuristi di ogni continente chiamati a raccolta nella prestigiosa cornice della storica Università americana. Non posso dimenticare le emozioni di quella esperienza, vissuta in rappresentanza dei penalisti italiani, arricchita dalla autorevole presenza alla nostra sessione del decano Barry Sullivan, al quale ho potuto personalmente consegnare il Manifesto. Tutto ciò è stato possibile grazie alla combinazione di due fattori: la fiducia accordatami dall’allora Presidente Gian Domenico Caiazza e la lungimiranza di un docente della nostra UMG, Domenico Bilotti, al quale rinnovo la sincera gratitudine mia e dei penalisti italiani. A seguire altri due eventi hanno segnato il percorso del Manifesto nella splendida città di Bologna: dapprima, l’incontro di studi nella Sala delle Armi del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Alma Mater, alla presenza di qualificati giuristi latino-americani, e, poi, due giorni di confronto sui temi del diritto penale liberale alla presenza di insigni giuristi europei, nella Sala Bolognini del Convento san Domenico. Da ultimo, il 4 luglio scorso, il nostro pamphlet è stato presentato nella prestigiosa Reial Acadèmia Europea de Doctors di Barcellona. In quella circostanza ho avuto il privilegio di affiancare il nostro Presidente del Consiglio, Nicola Mazzacuva, che mi ha permesso di sedere al suo fianco, al tavolo dei relatori. L’evento, fortemente voluto dall’Avvocatura e dall’Accademia spagnole, ha rappresentato la ‘prima’ in Europa del Manifesto, alla presenza di Fermin Morales Prats, Ordinario di diritto penale nell’Università Autonoma di Barcellona, che ringrazio vivamente perché oggi ci onora della Sua presenza, di Víctor Moreno Catena, Ordinario di procedura penale nell’Università Carlos III di Madrid e Presidente della Unione degli Avvocati penalisti spagnola, l’Excmo. SE. D. Javier Hernández García, Magistrato della Seconda Sala della Corte Suprema di Cassazione, e del decano Gonzalo Quintero Olivares, Emerito diritto penale nell’Università di Tarragona, già Ordinario nell’Università di Barcellona e di Maiorca, presente ai lavori. Un’esperienza invero straordinaria e molto stimolante, che ha portato in emersione il vivo apprezzamento anche dei giuristi spagnoli per l’iniziativa assunta dai penalisti italiani. All’Unione è stato riconosciuto, tanto in America, quanto in Europa, il grande merito di aver realizzato un progetto così ambizioso coagulando le migliori energie dell’Avvocatura e dell’Accademia italiane, così da affidare alla ragione collettiva e al discorso pubblico un pamphlet quanto mai necessario, considerato il contesto storico attuale caratterizzato dalla cronicizzazione della crisi del garantismo penale di matrice liberale. Ad allora, inserendoci in questo percorso di diffusione dei principi liberali del diritto penale, oggi ancor di più possiamo apprezzare l’alto valore, non solo simbolico, della tappa catanzarese, in un distretto peraltro che ben conosce le fatiche della giurisdizione e ‘il grido d’allarme’ più volte lanciato dall’avvocatura penalista, preoccupata dagli squilibri esistenti nel rapporto tra autorità e libertà e tra le esigenze di difesa sociale e quelle di tutela delle libertà individuali. Viviamo oggi in una società punitiva e in una democrazia emotiva. Punire è oggi diventata una passione contemporanea, come ci ammonisce il sociologo e antropologo francese Didier Fassin. In questo quadro storico-culturale, non vi è dubbio che il nostro tempo caratterizzato da un marcato populismo penale segna un arretramento dell’orologio della storia della civiltà del diritto, catapultandoci in una dimensione che Bauman definisce di retrotopìa. E allora, credo che interrogarci oggi sullo stato di salute del nostro sistema penale e, più in chiaro, sullo stato di crisi del paradigma liberale sia per tutti noi, attori della giurisdizione e accademici, un dovere e al tempo stesso una responsabilità. Certo, non mi sfuggono le diagnosi infauste di autorevoli studiosi che hanno dichiarato clinicamente morto quel paradigma, annunciando il necrologio del diritto penale liberale. In questa direzione si è pronunciato, anche a Catanzaro, Tullio Padovani: “il diritto penale totale – ha affermato – è il necrologio del diritto penale liberale, il suo de

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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: PREDIZIONE DELLA DECISIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA

  di Paolo Carnuccio* –  Il termine intelligenza indica in generale un insieme di caratteristiche relative alle capacità mentali degli esseri umani. Lo studio dell’intelligenza è stato affrontato da diverse discipline (come filosofia e psicologia) da più di duemila anni. Negli anni cinquanta, anche grazie allo sviluppo degli elaboratori elettronici, diversi campi di ricerca su tematiche riguardanti lo studio dell’intelligenza sono confluiti in un’unica disciplina autonoma denominata Intelligenza Artificiale (IA)[1]. Oggi, l’intelligenza artificiale ha invaso anche il terreno giudiziario. La capacità intrinseca della struttura di apprendere e di risolvere i problemi determina notevoli conseguenze in termini di predizione della pronuncia giudiziaria e di valutazione della prova. Non potendosi affrontare in modo esaustivo i variegati risvolti dello sviluppo dell’intelligenza artificiale sul mondo del diritto, il proposito delle presenti riflessioni attiene alla rilevanza dello strumento ed alla sua efficacia concreta. L’operazione supera i panorami diversificati che ne hanno tracciato i contenuti fino ad un decennio orsono[2] per giungere ad interrogativi circa l’attribuzione di valutazioni giuridicamente rilevanti alle entità artificiali[3]. Il campo di analisi dovrà essere condotto su quegli aspetti che in maniera più diretta coinvolgono il dominio della previsione sull’epistemologia giudiziaria e la riflessione giuridica sul fenomeno probatorio[4]. L’espressione intelligenza artificiale ha un’accezione più o meno ampia a seconda dell’angolo visuale prescelto, tanto da sembrare alle volte un prisma dalle mille sfaccettature. Tradizionalmente, si distingue tra una concezione “forte” ed una “debole”. La prima, tende alla creazione di modelli in grado di possedere veri e propri stati cognitivi analoghi a quelli della mente umana; la seconda, prevede la realizzazione di elaborati capaci di compiti normalmente attribuiti all’intelligenza dell’uomo senza però alcuna assimilazione tra pensiero e sistema informatico. In entrambe le prospettive, l’intelligenza artificiale sarebbe comunque qualificabile come “la scienza intesa a sviluppare modelli computazionali del comportamento intelligente in grado di eseguire compiti che richiederebbero intelligenza da parte dell’uomo”[5]. In altre parole, la codificazione variabile del ragionamento umano. La prima fonte definitoria la si trova contenuta nella “Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi” adottata il 3-4 dicembre 2018 dalla Commissione Europea per l’efficienza della giustizia (Cepej) istituita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 2002, in cui la si considera come “l’insieme di metodi scientifici, teorie e tecniche finalizzate a riprodurre mediante le macchine le capacità cognitive degli esseri umani”[6]. I sistemi dell’intelligenza artificiale sono variegati, e vanno dalla costruzione del software (ad esempio assistenti vocali, analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), a quello dell’hardware (ad esempio veri e propri robot o droni), strumenti interagenti nel mondo virtuale. In entrambi i casi la raccolta delle informazioni è indispensabile, ragionando sulla conoscenza o elaborando le soluzioni adeguate all’obiettivo. Una prima, e fondamentale, questione attiene al rapporto tra la mente umana e il sistema informatico. Il tema nasce dalle origini culturali dell’intelligenza artificiale, si propaga mediante la costituzione di una lingua universale in grado di rappresentare i nostri pensieri, e finisce per creare un’elaborazione sistematica capace di ridurre il ragionamento ad operazione automatica o matematica[7]. La creazione dei cd. logaritmi si inserisce in questo paradigma concettuale, e rappresenta la conseguenza dello sviluppo artificiale. Sia nel ragionamento giudiziario, sia nella predizione del suo esito, viene in rilievo l’utilizzo della logica come strumento posto a fondamento delle varie interazioni. I sillogismi artificiali sono necessari e devono poter essere affrontati nella loro corretta dimensione, finalizzata, cioè, ai risultati per i quali sono utilizzati. Il problema principale attiene all’individuazione del modello: quello probabilistico oppure quello non-monotonico? Quello deduttivo, quello abduttivo, o ancora quello deontico?[8] La risposta non è univoca in quanto è possibile utilizzare i vari tipi di ragionamento inferenziale a seconda dei contesti in cui ci si trova ad operare, variando, pertanto, l’esito del risultato dell’intelligenza artificiale. Ciò in virtù del fatto che l’intelletto umano adopera svariati meccanismi di ragionamento a seconda dell’oggetto, del luogo e del tempo in cui si trova ad operare. Ad esempio, la diagnosi medica, o il progetto tecnico di un ingegnere sono diversi dalla decisione giudiziaria o dalla valutazione della prova. Lo scrutinio della decisione giudiziaria, e della valutazione della prova, diventano precondizioni necessarie per costruire la struttura dell’intelligenza artificiale. Laddove la stessa sia semplice, e non particolarmente complessa, è possibile adoperare criteri altrettanto agevoli, ma quando l’ordito diventa infarcito da sillogismi di natura logica il compito dell’elaboratore è alquanto complesso giacché rivolto alla qualificazione della tipologia del modello logico di riferimento ed alla conseguente individuazione dei parametri da inserire nella struttura artificiale. Significa gettare nuova luce su un procedimento mentale che è stato definito “complesso, variabile, avvolto nell’incerto, vago e intriso di valori”[9] Il percorso di indagine diventa ancora più complicato se si pone mente alla valutazione giudiziaria totalmente ancorata alla visione del libero convincimento, dunque sganciata da qualunque parametro razionale[10]. Al netto di motivazioni inesistenti, o totalmente insufficienti, il punto è quello di capire come l’intelligenza artificiale risulta compatibile con la decisione giudiziaria a-logica. Ogni sentenza ha un contenuto intrinsecamente collegato al sentimento della decisione, al diversamente legato al criterio inferenziale, a ciò che è intimamente collegato alla sua percezione della prova.  Questo è il terreno più difficile da affrontare perché costituisce forse il limite dell’intelligenza artificiale. La componente ineluttabile, il nocciolo duro della natura umana, quelli che alcuni chiamano intelligenza emotiva. Tale ambito riguarda una componente dell’intelligenza, che consiste nella capacità di percepire, valutare, comprendere, utilizzare e gestire le emozioni. Le persone con un’elevata intelligenza emotiva sanno riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, distinguerle tra di esse ed utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni[11]. Essa è composta da tre rami principali: valutazione ed espressione delle emozioni, regolazione delle emozioni, utilizzo delle emozioni. Tale definizione iniziale è stata poi successivamente aggiornata in quanto appariva imprecisa e priva di un ragionamento sui sentimenti, trattando solo la percezione e la regolazione delle emozioni. È stata, quindi, definita come segue: “l’intelligenza emotiva coinvolge l’abilità di percepire, valutare ed esprimere un’emozione; l’abilità di accedere ai sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri; l’abilità di

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DOPPIO BINARIO E PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA

di Luigi Miceli*- Al congresso straordinario di Reggio Calabria, sabato 5 ottobre, ho avuto l’onore e l’onere di moderare la tavola rotonda titolata “Doppio binario e presunzione di colpevolezza” Le regole processuali del c.d. doppio binario, come è noto, sono state introdotte sulla spinta di logiche emergenziali, che nel tempo si sono strutturate fino ad essere considerate addirittura normali, nonostante comportino una evidente limitazione delle garanzie, anche in deroga ai principi costituzionali in tema di giustizia, ad iniziare dal diritto di difesa. In linea generale, il congresso è stato, tra l’altro, caratterizzato dal sovente richiamo all’attuale elaborazione normativa ispirata all’idea “garantisti nel processo e giustizialisti nella pena”. In altri termini, abbiamo assistito prevalentemente alla produzione di norme di natura garantista in materia procedimentale e di carattere autoritario/securitario sul versante del diritto sostanziale. Dinanzi a questa azione politica ambivalente fanno, ancora una volta, eccezione i processi relativi ai reati che rientrano nella categoria del doppio binario, per i quali si continuerà a procedere in deroga ai principi costituzionali sanciti in tema di giustizia.  Il c.d. “allarme sociale” determinato da alcune vicende di cronaca, alimentato a dismisura dal tam tam mediatico e social mediatico, che dà sfogo alle pulsioni forcaiole e vendicative, purtroppo sempre presenti nell’animo umano, ne ha addirittura determinato la continua espansione, anche sotto il profilo sostanziale, ossia delle figure di reato coinvolte. Si potrebbe, a ragion veduta, obiettare che tanto più grave e infamante è il reato contestato, quanto maggiore dovrebbe essere il livello delle garanzie riconosciute all’imputato. La relazione del Prof. Daniele Negri e l’intervento del Prof. Oliviero Mazza hanno, in proposito, mirabilmente sottolineato come i principi costituzionali come la presunzione di non colpevolezza, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, il diritto di difesa, il diritto ad un giusto processo e la funzione rieducativa della pena non prevedono deroghe riconducibili al titolo di reato per cui si procede o si è proceduto. Ed invece, nei processi c.d. di criminalità organizzata, sui quali è stata focalizzata l’attenzione, anche in considerazione delle evidenti criticità coralmente emerse da alcuni interventi del giorno precedente, si inizia con la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e si finisce, nella fase esecutiva, con l’inibizione all’accesso di misure alternative alla detenzione carceraria (art. 4 bis dell’O.P.), molto spesso attraverso maxinchieste e maxiprocessi, ontologicamente intrisi di un elevatissimo rischio di sommarietà divenuto ormai inaccettabile. Al sud Italia si celebrano maxiprocessi dal 1927 e, nonostante l’evoluzione dei riti, l’approccio è rimasto sempre il medesimo, ossia il processo quale mezzo di contrasto ai fenomeni criminali, piuttosto che un rito finalizzato ad accertare la fondatezza o meno di una ipotesi di reato contestata ad un imputato. Anche i maxiprocessi sono, tuttavia, diventati una costante metodologica, nel cui ambito è sempre più difficile esercitare il diritto difesa di uno, rispetto allo sforzo investigativo e al clamore mediatico dei “cento” o anche dei “quattrocento”. In una delle maxinchieste siciliane, celebratesi col nuovo codice, nel dispositivo di sentenza è stato condannato un soggetto, che era stato precedentemente prosciolto in udienza preliminare. Rispetto alle eventuali ragioni sottese all’istruzione delle maxinchieste, anche in considerazione del fatto che, in Calabria come in Sicilia, non viene più richiesto alla pubblica accusa di provare l’esistenza dell’“associazione” in sé, ma l’eventuale partecipazione, anche con ruoli apicali o la dimostrazione della sussistenza dei c.d. reati fine, il Dott. Stefano Musolino, dopo avere ricordato le difficili condizioni ambientali su cui si innestano le investigazioni e rivendicato l’ampia discrezionalità attribuita al pubblico ministero, mediante gli istituti della connessione procedimentale e del collegamento probatorio, ha manifestato una apprezzabile apertura sia in ordine al ridimensionamento del rilievo dimostrativo dell’art. 238 bis c.p.p. (sentenze irrevocabili), di dubbia costituzionalità, e sia in relazione alla necessità di ridurre le categorie dei reati previsti dall’art. 4 bis O.P. e di quelli c.d. “spia” per le misure di prevenzione. Tornando ai maxiprocessi sono state ribadite dall’Avv. Maria Teresa Zampogna le difficoltà del difensore a dovere affrontare un processo al “fenomeno criminale”, laddove capita pure che l’avvocato venga strumentalmente accusato di difendere il reato, piuttosto che l’indagato/imputato, col rischio di essere direttamente incriminato se non addirittura arrestato. Fatto certo è che le maxinchieste sono “portatori sani” di errori giudiziari e, come sottolineato dalla Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, Caterina Chiaravallotti, in Calabria, per il periodo primo gennaio 2023 – 30 giugno 2024, sono stati liquidati 5.729.381euro a titolo di riparazioni per ingiuste detenzioni. Una ulteriore buona ragione per mettere un freno alla proliferazione delle maxinchieste e, contestualmente, ripristinare i principi del giusto processo e della presunzione di non colpevolezza per i reati ricompresi nella categoria del c.d. “doppio binario”. Anche dalla riva dello Stretto, luogo mitologicamente evocativo, dove Ulisse seppe resistere al richiamo delle sirene rimanendo al timone della propria nave, ribadiamo, con la forza delle nostre idee, che i penalisti italiani non si faranno risucchiare dai vortici alimentati dalla sommarietà del giustizialismo e dalle semplificazioni mass mediatiche, continuando a mantenere la rotta delle garanzie e dello stato di diritto, affinché nel processo, per qualsivoglia reato e a carico di qualunque imputato, la responsabilità penale non sia un punto di partenza da ratificare ma, esclusivamente, una delle possibili soluzioni finali, e l’eventuale pena, mai contraria al senso di umanità, dovrà sempre essere finalizzata alla rieducazione del condannato.     *Avvocato, Componente di Giunta UCPI

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