Diritto Processuale

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E APPLICABILITÀ DELLE MISURE CAUTELARI

a cura dell’Osservatorio 231 –  Corte di cassazione; Sez. VI Penale; sentenza 5 gennaio 2026, n. 143; Pres. Giordano Emilia Anna; Rel. Di Geronimo Paolo; Ca. Gr. (Avv.ti Ma. Ma. e Fr. Ve.). … Omissis …  CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2.Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inammissibilità dell’appello cautelare, è infondato. Il ricorrente sostiene che il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione specificando anche le ragioni sottese alla sussistenza del periculum in mora, ritenendo che tale elemento sarebbe stato sostanzialmente escluso dall’ordinanza emessa dal g.i.p. Premesso che dalla lettura del provvedimento genetico non emerge affatto un diretto esame della sussistenza delle esigenze cautelari, deve ritenersi che la dedotta inammissibilità non sussista. Sul tema è sufficiente richiamare il principio, anche recentemente ribadito, secondo cui l’impugnazione del pubblico ministero, avverso il provvedimento di diniego di emissione dell’ordinanza cautelare per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione della misura prospettate nella originaria richiesta, dovendosi ritenere ammissibile l’appello con cui il pubblico ministero si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, n. 5332 del 6/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061). Nel caso dell’appello avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, il Tribunale della libertà funge non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, sicché è espressamente devoluto al suo esame il vaglio sulle esigenze cautelari così come prospettate nell’originaria richiesta, sempre che su tale requisito non si sia pronunciato il giudice per le indagini preliminari, nel qual caso è richiesto, a pena di inammissibilità, una specifica impugnazione da parte del pubblico ministero.   3.Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente, risultano fondati. Il Tribunale del riesame ha dedicato gran parte della motivazione alla ricostruzione delle condotte ascritte ai due protagonisti della vicenda, pacificamente individuati in Ca.Ma. e Mo.Ma. (pg. 5/62), per poi affermare che la realizzazione delle condotte illecite presupponeva necessariamente l’esistenza di strutture societarie predisposte per fungere da schermo giuridico, mediante l’affidamento delle stesse a meri prestanome. In tale contesto, il ruolo di Ca.Gr. sarebbe stato quello di fungere da prestanome del fratello, quale amministratore della Ca. Appalti e, in tale qualità, di consentire la strumentalizzazione delle risorse societarie nell’esecuzione di appalti formalmente aggiudicati da società terze, come pure di partecipare a gare di appello oggetto di turbativa.   3.1. Occorre premettere che, rispetto alle specifiche condotte ascritte a Ca.Gr., non può invocarsi il giudicato cautelare, posto che tale preclusione sorge non già per effetto della mancata impugnazione dell’ordinanza che ha escluso la gravità indiziaria rispetto a tali reati, essendo necessario l’esaurimento degli strumenti impugnatori che, nel caso di specie, non sono stati attivati. Non risulta fondata, pertanto, la tesi difensiva secondo cui l’esclusione del concorso nelle condotte integranti i reati fine, non essendo state oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, determinerebbe l’impossibilità di valutare incidentalmente tali fatti ai fini del riconoscimento dell’ipotesi associativa.   3.2. Pur ritenendo ammissibile la valutazione compiuta dal Tribunale sull’intero compendio fattuale, ritiene la Corte che l’ipotesi associativa non sia assistita dal requisito della gravità indiziaria. Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi (funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 6, n. 3886 del 7/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562). L’esistenza dell’associazione non può esser desunta dalla mera commissione di una pluralità di reati scopo, essendo necessario che le modalità di esecuzione conclamino l’esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/9/1999, Tinnirello, Rv. 216391).   3.3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole ritenere la correttezza dell’esclusione dell’ipotesi associativa, nella misura in cui non sono emersi i requisiti essenziali per ritenere che i protagonisti della vicenda agissero in maniera coordinata e nella consapevolezza di partecipare ad un sodalizio, piuttosto che di concorrere nelle attività delittuose in cui l’unico dominus era individuato in Ca.Ma. A ben vedere, l’ordinanza impugnata si fonda su un’ipotesi non assistita da elementi che, sia pur a livello di gravità indiziaria, consentano di affermare la consapevolezza in capo al ricorrente che l’attività illecita veniva svolta in un contesto associativo, dovendosi ritenere che le condotte si esaurivano nel rapporto diretto e unipersonale con Ca.Ma. Del resto, non è neppure stata indicata la ragione per la quale le attività illecite del predetto avrebbero richiesto la costituzione di una sia pur rudimentale struttura associativa, che non può neppure essere desunta dalla mera circostanza dell’impiego di plurime compagini societarie, tutte a vario titolo riconducibili a Ca.Ma. In conclusione, quindi, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione ai limiti della mera apparenza, deducendo la sussistenza dell’associazione senza individuare quelli che sono i requisiti minimi per configurare l’esistenza di un sodalizio criminoso e, sostanzialmente, sovrapponendo ipotesi di concorso nel reato con quella del reato associativo.   4.Risultano, inoltre, fondate anche le censure mosse in relazione alla insussistenza delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura interdittiva disposta dal Tribunale dell’appello cautelare. Sul tema è opportuno richiamare l’iter logico seguito dal Tribunale, incentrato sul fatto che le società – riconducibili a Marco Ca.Gr. – sono tutt’ora attive, il che consentirebbe la prosecuzione dell’attività delittuosa.   4.1. A ben vedere, il Tribunale individua il rischio di reiterazione del reato con specifico riguardo all’operatività delle società, piuttosto che all’apporto fornito dai singoli imputati. Si tratta di una valutazione astrattamente corretta, nella misura in

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L’INDECENZA E LA RASSEGNAZIONE

di Domenico Bilotti* È stato un errore prospettico grave e, forse, studiato quello di interpretare la battaglia referendaria per il “si” alla riforma della giustizia in funzione ritorsiva, come se si trattasse di una spedizione punitiva contro la giurisdizione. Così non era, e di certo le cose non stavano in questi termini, né avrebbero mai potuto esserlo, per chi crede realmente al buon andamento della giustizia e si attiva alacremente per esso. In un contesto in cui da alcuni decenni il legislatore, in modo del tutto trasversale, ha abbandonato ogni impegno per la qualità della resa legislativa, è chiaro quanto i provvedimenti giurisprudenziali abbiano l’altissima responsabilità di applicare diritto su basi ermeneutiche più forti del disposto normativo. Esistono giudici a Berlino, e la riforma proprio a beneficio dei giudici a Berlino doveva pensarsi, strutturarsi, realizzarsi. Chi scrive di sicuro non appartiene ai giureconsulti di lignaggio che tanto spazio hanno avuto nella nascita degli studi giuridici nell’Italia medievale; è, semmai e più modestamente, un piccolo manutengolo da massimario, un falegname che spera di trovare sempre utensili adeguati all’opera. E nelle ultime settimane due pronunce gli hanno trasmesso in positivo la vitalità del diritto giurisprudenziale, nel tempo in cui gli altri poteri dello Stato rischiano di latitare e allora il terzo rimedia all’imperizia rivendicando l’esperienza. Come non rallegrarsi ad esempio della recente C. Cost. n. 32/2026? Con quella pronuncia il Giudice delle leggi ha sconfessato sul piano della consequenzialità logica il divieto di concessione della sospensione condizionale in caso di precedente pena detentiva oggetto di riabilitazione. L’accadimento, l’accertamento e la sanzione giurisdizionale della riabilitazione ricostruiscono nella vita, nel giudizio e dopo l’espiazione, il principio di individualità trattamentale (e questo aspetto la decisione lascia ancora inesplorato). Non sono un precedente passivo, un bonus che impedisce, però, di comprare altre fiches: il processo si tara sui comportamenti concretamente punibili, non sulla comminatoria di disdoro morale. E un altro pronunciamento di una certa importanza, dove il punto in diritto illustra le esigenze della vita di comunità e non la certificazione dell’ineguaglianza sociale, è consistito, ancor più di recente, nell’ordinanza n. 5593/2026 della Corte di Cassazione. La segnalazione per debito alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non può essere automatica. Non ogni debito esprime la crisi economica reale, soprattutto nel contesto odierno del diritto delle obbligazioni, nel quale il livello mutevole dei rapporti di debito-credito è assunto a base della circolazione della ricchezza e del trasferimento di proprietà. Una segnalazione del genere, per quanto debbano essere tutelati i diritti dei creditori (e non sempre lo si fa), ha una ricaduta socio-economica sostanziale ben superiore al rapporto intersoggettivo, perché al concreto impatto può inibire l’accesso al credito. Una condizione esiziale per l’impresa. E, allora, non era in contestazione il 22 e il 23 marzo la creatività e la ricchezza del diritto giurisprudenziale, il suo poter alimentare in un feedback continuo la dottrina e l’avvocatura. Si trattava, semmai, di cominciare a circoscrivere l’area nella quale il comparto giustizia espone il cartello “lavori in corso”. Chi pratica l’aula lo sa: sono lavori onnipresenti, a volte sembra non vi sia carreggiata libera. L’esito di una consultazione, quale che essa sia, perciò, non può che avere un risultato positivo, fosse pure solo quello ma straordinario: far tornare a parlare collettivamente di diritti. E lo si doveva fare ancora di più; noi tutti, e su qualunque tema, finiamo sempre per cedere all’assorbimento del diritto oggettivo nel prisma delle simpatie politiche e personali di natura individuale. Errore: lo sappiamo e lo facciamo. Continueremo a farlo, perché anche la perseveranza nell’errore è totalmente umana. Dobbiamo educarci, al più, a sbagliare di meno. Che vuol dire solo una cosa: sbagliare meglio. La vastissima discussione collettiva che è sorta intorno alla riforma costituzionale della giustizia non può, allora, finire in una bolla di totale rassegnazione. La rassegnazione c’è nemica quanto l’attitudine delle percezioni olfattive a livellarsi a fini di sopravvivenza, sicché anche la tanfa è meglio del soffocamento e allora diventa aria respirabile. La rassegnazione è nemica del pragmatismo riformatore che attraverso l’espansione delle tutele (non delle ingerenze!) assicura la crescita e il rafforzamento. Ci siamo rassegnati, ad esempio, al punto di credere che ciò sia il nostro ambiente naturale, a una media di mille/milleduecento denunce annue di infortuni mortali sul lavoro. Una silenziosa carneficina o rischio professionale? Di certo si deve aver il coraggio di parlar chiaro: “denunce di infortuni mortali sul lavoro” è una formula da riflessione accademica. Mille cadaveri sono una fila di morte. C’è l’effettivamente casuale, l’effettivamente inevitabile, l’effettivamente non prevedibile – e anche per la giurisprudenza le tre aggettivazioni non vogliono tutte e tre dire esattamente la medesima cosa. E c’è però anche la responsabilità e l’incuria. Eppure troppo poco perché se ne parli e se ne risolva. E non ci siamo forse abituati pure ai miasmi di settanta-ottanta suicidi all’anno nelle carceri italiane, con picchi che approssimano le cento unità? La battaglia della trasformazione nel diritto può mai accettare che il carcere uccide senza aver nemmeno il coraggio di dichiararlo? La società italiana che si è divisa sul referendum si è regalata, pur nel confronto a volte sordo e a volte stonato, un prezioso tesoretto di voglia di sapere di massa sul contenzioso e sul carico pendente. E la campagna elettorale, giocoforza, non lo ha soddisfatto che in minima parte: lo ha persino confuso, annacquato. Alla fine del 2024, maggioranze e opposizioni a ogni livello avevano avuto di che dolersi per la percentuale dei nostri laureati nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni: nemmeno un terzo di loro con quell’agognato titolo, a fronte di una media europea sopra il 40% e ben oltre il 50 in economie avanzate. Eppure ci siamo rassegnati (anche stavolta) a pensare che in fondo il titolo di studio in nulla influenzi le aspettative di vita, lavoro e reddito: e allora che serve? Come vediamo, l’indecenza genera rassegnazione che genera nuova indecenza. E così via all’infinito: mordersi la coda per diventare serpenti sempre più grandi e velenosi. È in questo

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SCIENZE COGNITIVE, BIAS DECISIONALI E SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

di Alessandro Sarti* – Ottavio Porto**– Marta Staiano*** – Luigi Renni**** –   1.Introduzione: la razionalità limitata nel processo decisionale giudiziario Come ampiamente dimostrato da numerosi studi in ambito di psicologia cognitiva ed economia comportamentale, i processi decisionali umani sono influenzati da euristiche e bias, ovvero distorsioni sistematiche del pensiero e scorciatoie mentali automatiche, che inevitabilmente influenzano la composizione del giudizio. In effetti, se storicamente si assumeva che l’essere umano avesse indole tendenzialmente razionale e che l’apparato della razionalità fosse separato dall’apparato della regolazione biologica – fondati su logiche implicazioni causali -, dagli anni ’70 si sviluppò una rilettura dell’individuo quale essere emotivo ed intuitivo. L’idea che la mente possa essere soggetta a errori sistemici venne generalmente accettata e si comprese il ruolo dell’emozione nella fase della elaborazione dei giudizi e delle scelte intuitive[1]. In particolare, il premio Nobel per l’economia Daniel Kahneman e Amos Tversky furono i pionieri di una vera e propria rivoluzione sulla comprensione del processo decisionale, dimostrando che anche esperti altamente qualificati sono soggetti a sistematici errori di giudizio causati dallo spontaneo ricorso alle euristiche cognitive[2]. Questi meccanismi automatici di elaborazione dell’informazione, se da un lato permettono velocità e efficienza decisionale, dall’altro introducono distorsioni cognitive, sebbene prevedibili e statisticamente misurabili. A conferma dell’importanza delle nuove evidenze e delle implicazioni che tali argomentazioni comportano nei luoghi della Giustizia, anche la “Carta dei Valori” dell’Unione delle Camere Penali Italiane si occupa del tema. Difatti, sin dal punto 2) “prende atto che il giudice, le parti, gli esperti, nel procedimento penale non elaborano l’informazione disponibile ricorrendo solo a processi di pensiero controllati, ma anche ricorrendo a processi automatici ovvero basati sull’emozione“. Ancora, al successivo punto 3) si palesa che: “l’Unione è consapevole che giudici, parti, esperti, come tutti gli esseri umani, sono tutti dotati di una razionalità limitata e che pertanto non sono sempre in grado di elaborare l’informazione secondo regole o secondo quanto prescritto da teorie formali e non sono immuni da distorsioni e errori cognitivi“. Negli studi specialistici è difatti emerso come l’essere esperti in un determinato ambito – qualità propria degli operatori forensi – nonché l’essere consapevoli dell’esistenza dei bias non siano di per sé sufficienti a mettersi al riparo dalle commentate trappole cognitive[3]. L’opinione risulta condivisa da autorevoli giuristi, tra i quali s’impone il pensiero del dott. Giovanni Canzio, per il quale “gli studiosi empirici del ragionamento esperto – psicologi cognitivisti, economisti comportamentali, epistemologi, logici formali e matematici, statistici, linguisti e neuroscienziati – ammoniscono che anche i giudici sono esseri umani. Nel descrivere realisticamente i limiti computazionali di funzionamento della mente umana, condizionata com’è dalle scarse risorse disponibili, se ne rimarca la razionalità limitata e se ne evidenziano, nei reali processi valutativi e decisionali, le deviazioni da quelle che dovrebbero essere le soluzioni teoricamente corrette e utili. Considerato, inoltre, che i giudici, nella maggior parte dei casi (tranne che nelle pratiche più complesse), decidono in modo meccanico e standardizzato, utilizzando per lo più grandi schemi di classificazione selezionati in precedenza alla stregua di casi simili o analoghi, si ammette che il ragionamento inferenziale e il calcolo probabilistico, che nella pratica giudiziaria sono alla base dell’opera logica di valutazione delle prove e della decisione giudiziale, non sono immuni da rischi di distorsioni e errori cognitivi. L’analisi dell’architettura del cervello umano consente di identificare le più svariate “scorciatoie o trappole mentali” che svolgono un ruolo determinante nei processi di tipo valutativo e che, innestandosi nelle stime giudiziarie soprattutto laddove queste siano svolte in condizioni di incertezza o incompletezza delle informazioni, ovvero di scarsità di tempi e risorse disponibili, sono alla base di diffusi e documentati biases cognitivi“[4]. Addentrandoci tecnicamente nel nucleo della questione, conviene introdurre la teoria del sistema duale di processamento dell’informazione elaborata da Kahneman[5], la quale fornisce un quadro teorico essenziale. L’autore, in Pensieri lenti e veloci, bipartisce in due sistemi i processi cognitivi e decisionali: il “Sistema 1” si muove intuitivamente, operando in modo rapido e automatico, scontando l’approssimazione del basarsi su associazioni istintive ed euristiche, mentre il “Sistema 2”, lento e deliberato, richiede uno sforzo cognitivo per il suo intervento, sopravvenendo al “Sistema 1”. Ebbene, neanche i contesti giudiziari sono immuni dalle inconsapevoli distorsioni del pensiero derivanti dal “Sistema 1”, come confermato da numerosi contributi scientifici – inclusi quelli di stampo giuridico – svolti in materia[6]. Anzi, proprio gli ambiti più complessi, come quello legato al mondo del diritto, caratterizzato da pressione temporale, carico di lavoro elevato e complessità informativa, sono quelli nei quali risulta più probabile il ricorso anche ad elementi di pensiero istintivi, aumentando così l’esposizione a bias cognitivi[7]. Ovviamente la premessa non è che il Giudice sia un decisore istintivo, quanto piuttosto che gli esseri umani tutti siano dotati di una razionalità limitata, non solo dai vincoli cognitivi, ma per di più dai limiti di tempo, informazione, energia mentale[8]. Sotto diverso profilo, proprio la razionalità limitata è stata oggetto dell’ordinanza 10 ottobre 2022 n. 8650, con cui il Consiglio di Stato (Sezione VI) ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea diverse questioni pregiudiziali riferite alla definizione di consumatore medio di cui alla Direttiva 2005/29/CE. In particolare, il Consiglio di Stato chiedeva se tale nozione dovesse fare riferimento «anche alle acquisizioni delle più recenti teorie sulla razionalità limitata che hanno dimostrato come le persone agiscono spesso riducendo le informazioni necessarie con decisioni “irragionevoli’”se parametrate a quelle che sarebbero prese da un soggetto ipoteticamente attento ed avveduto acquisizioni che impongono una esigenza protettiva maggiore dei consumatori nel caso – sempre più ricorrente nelle moderne dinamiche di mercato – di pericolo di condizionamenti cognitivi».   2. L’attuale assetto ordinamentale e i bias cognitivi: una analisi sistematica Tanto premesso, è opportuno chiedersi se l’attuale assetto ordinamentale – che vede Giudici e Pubblici Ministeri fare parte della stessa categoria professionale – costituisca o meno una struttura che possa immunizzare (o almeno minimizzare) il rischio di bias cognitivi. La risposta presuppone l’analisi degli studi condotti su specifici bias che risultano direttamente coinvolti nei processi decisionali, anche nell’ambito giudiziario. Bias di conferma (Confirmation bias) Il

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