Diritto Processuale

COMMENTO ALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA PASCITE GREGEM DEI

di Salvatore Berlingò* – Riguardo all’estensione dell’area penalmente rilevante in ambito canonistico, di cui mi sono occupato nel Convegno dell’ADEC, tenutosi a Bologna qualche anno addietro, ritengo di fondamentale importanza richiamare l’attenzione sulla riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico, in atto introdotta con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei. In particolare, nella riforma di cui sopra c’è da segnalare una novità per quel che concerne la normativa sugli abusi dei minori, che è indice della volontà di mettere in risalto la gravità di questi delitti e anche della doverosa attenzione riservata nei confronti delle vittime. Prima di tutto, mentre nel pregresso Libro VI del Codice i delitti relativi agli abusi sui minori erano contemplati sotto il capitolo: “Delitti contro obblighi speciali dei chierici”, nel Codice riformato questi riprovevoli illeciti sono rubricati sotto il titolo: “Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo”. Inoltre, il delitto di abuso sui minori è punito non solo quando è commesso da chierici, ma pure se perpetrato da membri di Istituti di vita consacrata e da altri fedeli.  Le finalità della pena si collegano, del resto, con la norma di chiusura del Codice, secondo cui “salus animarum suprema lex est in Ecclesia”. Ed invero, la salvezza delle anime richiede che chi ha commesso dei delitti, sia anche tenuto ad espiarne la colpa. Anzi, punire chi ha commesso delle azioni criminali diventa un atto di misericordia nei suoi confronti. La misericordia richiede che chi ha sbagliato venga corretto. Secondo Papa Francesco le pene servono per ristabilire la giustizia, per punire le azioni delittuose e anche per risarcire chi ha subito una violenza. Il Papa così si è espresso nell’emanare la Costituzione: “Promulgo il testo (…) nella speranza che esso risulti strumento per il bene delle anime, e che le sue prescrizioni siano applicate dai Pastori, quando necessario, con giustizia e misericordia, nella consapevolezza che appartiene al loro ministero, come dovere di giustizia – eminente virtù cardinale – comminare pene quando lo esiga il bene dei fedeli”. Cioè, il Papa dà una chiara indicazione ai Vescovi, ai Superiori e a tutti i fedeli, affinché non si lascino condizionare da un infondato contrasto tra la misericordia e il diritto o le pene. I Superiori, quando c’è necessità, devono intervenire e applicare il diritto penale tenendo presente che stanno esercitando anche in quel momento il loro ministero pastorale. Applicando il diritto penale si stanno comportando da Pastori. Papa Francesco invita i Vescovi e i Superiori ad agire, in proposito, senza apprensione, perché essere Pastori significa operare per la tutela della comunità, esplicando, altresì, il proprio impegno per “la riparazione dello scandalo e per il risarcimento del danno”: fattori da considerare “mezzi necessari” onde prevenire i reati e provvedere per tempo alla correzione di situazioni che potrebbero diventare più gravi. Sono questi i criteri e gli obiettivi che hanno orientato i lavori per la redazione della “Pascite gregem Dei”, la Costituzione con la quale il Papa ha inteso introdurre le modifiche suddette nel Libro VI del Codice di Diritto Canonico. Ancor più nello specifico le principali novità introdotte con questa revisione possono delinearsi come segue. Da una parte, si determinano in modo più preciso i comportamenti che devono tenere le Autorità, i Vescovi, i Superiori, quando devono applicare la norma e i criteri che devono seguire per scegliere una pena o un’altra. In secondo luogo, è rivolta una precipua attenzione alla comunità: il diritto penale è importante anche al fine di preservare la comunità dei fedeli, rimediare allo scandalo causato e, da ultimo, ma non per ultimo, riparare il danno. Il terzo aspetto consiste nel fornire all’Autorità gli strumenti perché si possano, per tempo, prevenire i reati, modificare le condotte ed evitare anche il danno cui il Papa si riferisce nella Costituzione apostolica.  Per adempiere compiutamente le finalità della riforma è imprescindibile pervenire alla cooperazione con le autorità civili, che è, per altro, un obbligo sancito dalle linee guida ecclesiastiche, secondo cui occorre dare sempre seguito alle prescrizioni delle norme statali per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte (Polizia, Procura, Servizi Sociali).  La normativa canonica (in particolare la Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2011, richiamata nelle Linee Guida CEI) stabilisce che le Autorità ecclesiastiche devono rispettare la legge civile sulla denuncia obbligatoria, senza, per converso, che il “foro interno sacramentale” (il segreto della confessione) ne sia pregiudicato.  Per facilitare la gestione dei casi, e la collaborazione fra le Autorità ecclesiastiche e quelle statali, sono stati istituiti a livello capillare: Servizi diocesani per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabiliin tutte le Diocesi; Sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, come appositi uffici diocesani, che fungono da punto di contatto sia per le vittime che per le Autorità, fornendo supporto e gestendo le denunce iniziali.  Quando viene presentata una denuncia all’Autorità ecclesiastica, questa ne deve dare notizia alle Autorità civili competenti (come l’Autorità giudiziaria e i servizi per la tutela dell’infanzia), secondo quanto previsto dalle procedure. Le indagini interne della Chiesa (processo penale canonico) e quelle civili procedono in parallelo, con la consapevolezza da parte delle Autorità ecclesiastiche che le Autorità civili hanno il potere di svolgere indagini proprie.  Occorre tener presente che la cooperazione si estende anche all’ambito preventivo; per tanto, la Chiesa promuove la formazione di operatori pastorali, facendo ricorso ad esperti esterni (operatori civili, psicologi, forze dell’ordine), al fine di dar conto su come identificare gli abusi, come individuare le tecniche di adescamento e come segnalare i sospetti alle Autorità sia civili che ecclesiastiche. Le linee guida, come quelle della CEI, sono spesso sviluppate in collaborazione con agenzie statutarie e volontarie, integrando le migliori prassi civili con l’iniziativa ecclesiastica.  In entrambi gli ordinamenti è riconosciuta l’importanza di supportare le vittime. La cooperazione fra Chiesa e Stato garantisce che le vittime possano accedere a servizi di sostegno psicologico, consulenza e assistenza legale, sia attraverso canali ecclesiastici che civili.  In sintesi e per concludere, la cooperazione si sviluppa attraverso sistemi di comunicazione formale e sostanziale, volti ad assicurare che ogni condotta criminosa sia

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SENTENZE SCOTTANTI O COMMENTI DISTRATTI?

di Angela La Gamma* –   Note a margine di un caso recente di corretta applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma II Il contributo elaborato in queste poche pagine vuol essere, senza presunzione di esaustività, un mero commento, oggettivo e attinente al testo, alla ormai nota sentenza del Tribunale di Macerata balzata agli onori della cronaca in quanto i Giudici hanno assolto un soggetto imputato di un reato esecrabile quale quello di violenza sessuale. Premesso che non si vuol in alcun modo esprimere un giudizio di valore, né di moralità né tantomeno di sdegno, occorre, tuttavia, ribadire che, prima di gridare allo scandalo, andrebbe, quantomeno, conosciuto il contenuto della sentenza oggetto di aspre critiche. Ebbene, innanzitutto va detto che i Giudici marchigiani hanno assolto C.B., 25 anni all’epoca dei fatti, con la formula di cui al secondo comma dell’art. 530 c.p.p. ossia in quanto non vi era la prova certa oltre ogni ragionevole dubbio della sua colpevolezza. Eh già, perché esiste un canone fondamentale del nostro processo accusatorio, fondato sulla presunzione di innocenza e sul principio, appunto, del «in dubio pro reo», di cui spesso ci si dimentica e si parte invece dalla sua nemesi, ossia la presunzione di colpevolezza: intanto ti metto alla gogna, mediatica e non solo, poi, se riesci a dimostrarmi di essere innocente, forse, ne riparleremo…ma senza lo stesso clamore (sic!). E però, da operatori del diritto, non possiamo accettare supinamente un simile stato di cose: il processo accusatorio è tale in quanto spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell’imputato e se questa colpevolezza, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, non risulta acclarata in maniera granitica, in guisa da non lasciar spazio a qualsivoglia dubbio ragionevole, allora l’imputato deve essere assolto. Tertium non datur. Sembra banale, scontato, ma la quotidianità ci dimostra che non è così. I Giudici di Macerata, invero, altro non hanno fatto che applicare tale fondamentale canone giuridico/ermeneutico; e cosa ne è derivato? Un attacco serrato da ogni latitudine. Ad essere contestato, in particolare, è stato un passaggio della motivazione della sentenza (che la maggior parte dei commentatori social mediatici non ha sicuramente letto), ossia quella parte in cui si scrive che la presunta persona offesa, J.M. diciassettenne ma che avrebbe raggiunto la maggiore età tre mesi dopo il fatto, avesse già avuto rapporti sessuali completi. Orbene, a parte l’ovvia considerazione che le sentenze si commentano ma non si contestano, vi è da dire che, è vero che la motivazione contiene la succitata espressione, ma è pur vero che non è stato questo – ossia l’aver già avuto, la presunta vittima, rapporti sessuali completi- il motivo dell’assoluzione di C.B., come, invece, hanno lasciato intendere i mass media. Il ragionamento del Tribunale maceratese è ben più articolato e parte dalla ricostruzione del fatto, operata non solo dall’imputato, ma anche dai testimoni dell’accusa nonché dalla stessa persona offesa: le dichiarazioni di tutti i testi, riportate in sentenza, circa lo svolgimento dei fatti fino al momento del rapporto sessuale, infatti,  coincidono tanto con la ricostruzione fatta dalla “vittima”, quanto con quella operata dal C.B.;  solo le modalità del rapporto sessuale, ovviamente, vengono descritte diversamente dalla J.M e dal C.B. In estrema sintesi, l’imputato ed un suo amico, la sera del 9 luglio 2019, decidevano di uscire con due ragazze straniere, che si trovavano in Italia per motivi di studio, ossia J.M. ed una amica: quest’ultima, da qualche tempo, aveva un rapporto di frequentazione con l’amico del C.B. Arrivati nel luogo convenuto, i due rispettivi amici scendevano dall’auto per “scambiarsi effusioni”, rimanendo a pochi metri dalla vettura; C.B. e J.M., invece, rimasti soli, passavano sul sedile posteriore al fine di scambiarsi, anche loro, “effusioni amorose”. Ad un certo punto, tra i due avveniva il rapporto sessuale completo: l’imputato aveva estratto dal cruscotto un preservativo, ma J.M. gli avrebbe detto che non ve ne era bisogno in quanto usava la pillola anticoncezionale. Tanto è vero che C.B. lasciava questo preservativo nel tunnel centrale del veicolo, dove poi è stato rinvenuto dai Carabinieri. Il tutto, quindi, avveniva senza che la J.M avanzasse alcuna obiezione o resistenza né tantomeno, che la stessa invocasse l’aiuto dell’amica, che era a pochi metri da lei e l’auto aveva i finestrini aperti: l’amica, infatti, ha dichiarato nel corso del dibattimento che J.M. non ha mai pronunciato la parola in codice che le due usavano in caso di pericolo. E, a riscontro del fatto che il tutto fosse avvenuto con il consenso della giovane, vi erano alcuni elementi evidenziati dalla difesa dell’imputato. Innanzitutto è stato dimostrato, attraverso una consulenza tecnica, che i lividi sul collo e sulla parte superiore del braccio, che la J.M. aveva riferito essere i segni del trattenimento forzato da parte dell’imputato, erano, in realtà, segni “compatibili con il meccanismo della suzione”. Ancora. Non sono stati rilevati traumi o abrasioni o arrossamenti di alcun tipo in nessuna parte del corpo; gli slip che la giovane aveva dichiarato esserle stati strappati violentemente dal C.B, erano, in realtà, integri. Nonostante una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, non era emerso, quindi, alcun elemento idoneo a dimostrare, in maniera certa oltre ogni ragionevole dubbio, che il rapporto sessuale fosse avvenuto senza il consenso di J.M., anzi, addirittura, con la costrizione e la violenza (violenza di cui non aveva detto nulla nemmeno all’amica, ma solo ad una insegnate ed incalzata dalla stessa ndr); d’altra parte, scrivono testualmente i Giudici,  “la giovane era rimasta in compagnia dell’imputato, accettando di sedersi con lui sul sedile posteriore, al fine di scambiarsi effusioni, senza manifestare alcuna contrarietà, nonostante, fosse evidente a chiunque che fossero giunti in quel posto proprio a tale scopo (si rammenta che M., per sua stessa ammissione”- ecco la parte incriminata – “aveva già avuto rapporti sessuali completi e usava la pillola anticoncezionale, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione)” . Come si vede, tale chiosa, in cui è racchiusa l’espressione che è valsa la gogna mediatica e popolare ai giudicanti, è posta a chiusura di un argomentare più ampio, all’esito del quale si è constatato

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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA: UNA NECESSITÀ DI COMPRENSIONE E DI REGOLAMENTAZIONE. L’IMPEGNO DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER “LA GIUSTIZIA CHE SARÀ”.

di Andrea Cavaliere*–  L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari rappresenta una delle trasformazioni più significative del panorama giuridico contemporaneo. Mentre la Corte di Cassazione ha avviato progetti pionieristici per l’implementazione di sistemi di IA, emerge con urgenza la necessità di estendere questa riflessione alle Procure della Repubblica, uffici cruciali nell’amministrazione della giustizia penale. Il presente articolo analizza i progetti in corso, i principi etici internazionali e le sfide specifiche che l’avvocatura deve affrontare nell’era dell’intelligenza artificiale, sottolineando come la comprensione approfondita di questi sistemi sia necessaria per vigilare sull’uso che ne faranno le Procure e per rivendicare una effettiva parità delle armi tra accusa e difesa nell’impiego della tecnologia nella giustizia.   L’avvento dell’intelligenza artificiale nel sistema giudiziario italiano segna un momento di svolta epocale nell’amministrazione della giustizia. L’intelligenza artificiale può essere un prezioso strumento a supporto dell’attività del giudice, ma non deve mai diventare un suo sostituto. Questa affermazione racchiude la complessità della sfida che il sistema giudiziario italiano si trova ad affrontare: come integrare le potenzialità rivoluzionarie dell’IA mantenendo al contempo i principi fondamentali di umanità, trasparenza e responsabilità che caratterizzano l’amministrazione della giustizia. Il progetto di collaborazione tra il CED della Corte di Cassazione e la Scuola universitaria superiore di Pavia (IUSS), siglato dal Presidente Pietro Curzio e dal Rettore Riccardo Pietrabissa, rappresenta il primo passo concreto verso questa integrazione [1]. Tuttavia, mentre l’attenzione si concentra sulla Suprema Corte, emerge con urgenza la necessità di estendere questa riflessione alle Procure della Repubblica, uffici che svolgono un ruolo cruciale nell’amministrazione della giustizia penale e che potrebbero beneficiare enormemente dall’implementazione responsabile di sistemi di intelligenza artificiale. Le Procure della Repubblica, infatti, si trovano quotidianamente a gestire volumi enormi di dati, documenti e procedimenti che richiedono analisi approfondite e tempestive. L’introduzione di sistemi di IA potrebbe rivoluzionare l’efficienza di questi uffici, ma richiede una comprensione approfondita delle implicazioni tecniche, etiche e giuridiche che tale implementazione comporta. La mancanza di una preparazione adeguata in questo ambito potrebbe portare a implementazioni superficiali o, peggio ancora, a resistenze che impedirebbero di cogliere le opportunità offerte da queste tecnologie innovative. In questo contesto assume particolare rilevanza la ricerca sistematica condotta dall’Unione delle Camere Penali Italiane attraverso i suoi osservatori “Scienza, Processo e Intelligenza Artificiale” e “Acquisizione Dati Giudiziari”. Questa iniziativa rappresenta la prima mappatura organica e strutturata dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale presso tutte le Procure della Repubblica del territorio nazionale, condotta attraverso il contatto diretto con tutti i procuratori della repubblica ai quali viene somministrato un questionario dettagliato e compilato in presenza. L’approccio metodologico adottato dall’Unione delle Camere Penali riflette la consapevolezza che una comprensione efficace dell’implementazione dell’IA nelle Procure richiede un’analisi empirica diretta e personalizzata. La compilazione in presenza del questionario garantisce non solo l’accuratezza dei dati raccolti, ma consente anche di acquisire informazioni qualitative sulle esperienze, le sfide e le prospettive dei magistrati requirenti. I dati raccolti attraverso questa ricerca andranno a costituire l’ossatura di un’analisi comprensiva che potrà fornire indicazioni preziose per lo sviluppo di politiche nazionali sull’implementazione responsabile dell’IA nel sistema giudiziario. L’importanza di questa ricerca è amplificata dal fatto che proviene dal mondo dell’avvocatura penale, che rappresenta un osservatorio privilegiato sull’impatto dell’IA sui diritti processuali e sulla qualità della giustizia. La prospettiva della difesa è essenziale per identificare potenziali criticità nell’utilizzo dell’IA che potrebbero non essere immediatamente evidenti dal punto di vista dell’accusa, contribuendo così a creare un quadro più equilibrato e completo delle implicazioni dell’IA per il sistema di giustizia penale. Il tema è estremamente attuale anche alla luce del disegno di legge S. 1146-B, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, approvato dal Senato il 20 marzo 2025 e modificato dalla Camera il 25 giugno 2025 con approvazione definitiva prevista per settembre 2025 e che promuove l’utilizzo corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, all’autonomia e al potere decisionale dell’uomo, alla sicurezza e alla protezione dei dati personali. In particolare sono due gli articoli del disegno di legge sui quali prestare attenzione: la disposizione di cui all’art. 24, comma 5, lett. e), stabilisce che occorre una “regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza”. Ora, se da un lato è indubbio il valore di un intervento normativo volto a disciplinare l’impiego dell’I.A. nella fase delle indagini preliminari, con particolare attenzione alle garanzie difensive e alle modalità di conduzione delle attività investigative, dall’altro permane il rischio che la regolamentazione si traduca in mere procedure formali. Tali schemi, invece di assicurare effettiva trasparenza, potrebbero finire per produrre risultati opachi, assimilabili a “scatole nere”, privi cioè di un fondamento metodologico scientificamente spiegabile e quindi sottratti a qualsiasi possibilità di verifica e confutazione. E l’art. 15 – Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria che al comma 3 inserisce, in caso di sperimentazione e impiego di sistemi di IA negli uffici giudiziari ordinari e, comunque, in attesa che il Regolamento Europeo venga applicato compiutamente, l’obbligo di ottenere una autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, sentite le autorità di cui all’art. 20 (AGiD e ACN). Si precisa che l’entrata in vigore del Regolamento Europeo si completerà con riferimento a tutte le previsioni (in particolare con riferimento ai sistemi ad alto rischio) entro il 2 agosto 2027. In tal modo si finisce di fatto per legittimare l’utilizzo e la sperimentazione dei sistemi di intelligenza artificiale, con la conseguente necessità, per l’avvocatura, di attivare tutti gli strumenti di controllo, come ad esempio la mappatura già in corso Anche in considerazione della necessità di esplorare, comprendere e anticipare la direzione verso cui si muove la giustizia penale italiana e ciò che dobbiamo attenderci dalla giustizia del futuro – “la Giustizia che sarà” -, diventa indispensabile avere una visione chiara dei progetti già avviati   Il Panorama Attuale: Progetti Pionieristici nel Sistema Giudiziario Italiano Il Progetto CED-IUSS: Un Modello per il Futuro

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