Diritto Processuale

LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL TITOLO IV: UNA PROSPETTIVA DI ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE

di Amedeo Barletta* La riforma del Titolo IV della Costituzione si inscrive in un orizzonte costituzionale preciso: quello dell’attuazione piena di obblighi già scolpiti nel testo costituzionale, a partire dal disposto del secondo comma dell’art. 111. Essa incide in maniera abbastanza chirurgica sul tessuto costituzionale, modificando sostanzialmente solo gli articoli 104 e 105, ed operando degli interventi di raccordo normativo sugli artt. 87, 102, 106, 107, 110.   I principi supremi del Titolo IV La Corte costituzionale non ha mai elaborato un elenco chiuso e definitivo dei cosiddetti “principi supremi” della Costituzione. Tuttavia, nel corso della propria giurisprudenza – soprattutto a partire dagli anni Settanta – ha progressivamente chiarito che esistono alcuni principi che appartengono al nucleo più profondo dell’ordinamento costituzionale e che, proprio per questa loro natura, non possono essere messi in discussione neppure dal legislatore costituzionale (sentenza 1146 del 1988). Tra questi rientrano anche i principi che regolano la funzione giurisdizionale e l’indipendenza della magistratura, collocati nel Titolo IV della Costituzione. La Corte è tornata su questi temi anche in anni più recenti. Nella sentenza n. 262 del 2009, ad esempio, viene ribadito che alcuni elementi dell’assetto costituzionale non possono essere compressi senza alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato. In particolare, la Consulta richiama l’indipendenza della magistratura, l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e la soggezione del giudice soltanto alla legge come componenti strutturali dell’ordinamento repubblicano. In questo contesto il principio di autonomia e indipendenza della magistratura – sancito dall’articolo 104 della Costituzione – viene ricondotto esplicitamente all’ossatura dello stato di diritto. Un’ulteriore conferma arriva con la sentenza n. 1 del 2014. In quella decisione la Corte sottolinea che il principio di legalità costituzionale e l’intero sistema di garanzie su cui si fonda lo Stato costituzionale rappresentano un nucleo essenziale dell’ordinamento. Anche se la pronuncia non riguarda direttamente la magistratura, essa collega la tutela giurisdizionale effettiva, la soggezione alla legge e il controllo di costituzionalità alla dimensione dei principi supremi che sostengono l’architettura della Repubblica. Ancora più esplicita, sotto questo profilo, è la sentenza n. 238 del 2014, relativa alla questione dell’immunità degli Stati esteri. In quella occasione la Corte ribadisce la teoria dei cosiddetti “controlimiti”, secondo cui i principi supremi dell’ordinamento e i diritti inviolabili della persona costituiscono un limite anche all’ingresso del diritto internazionale consuetudinario nell’ordinamento italiano. In questa pronuncia la Consulta riconosce tra tali principi supremi il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, insieme all’accesso al giudice. Accanto a queste pronunce più note, esiste poi una giurisprudenza costante della Corte che, pur senza utilizzare sempre l’espressione “principi supremi”, ha chiarito il carattere strutturale di alcune garanzie fondamentali dell’ordinamento giudiziario. In diverse decisioni – tra cui le sentenze n. 168 del 1963, n. 100 del 1981 e n. 379 del 1992 – la Corte ha affermato che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, l’inamovibilità dei giudici e il divieto di istituire giudici straordinari sono garanzie costituzionali poste a presidio della separazione dei poteri e, proprio per questo, elementi essenziali dell’assetto repubblicano. Nel loro insieme, queste decisioni consentono di individuare un nucleo di principi che la giurisprudenza costituzionale considera fondamentali per l’identità stessa dell’ordinamento quali: a) l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, b) la soggezione del giudice soltanto alla legge, c) il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, d) il divieto di giudici straordinari, e) l’inamovibilità dei magistrati, f) il giusto processo. Il principio del “giusto processo” di cui all’articolo 111 della Costituzione, può essere infatti ricondotto alla categoria dei principi supremi attraverso il collegamento con la nozione più intima di stato di diritto, come rielaborato anche nella giurisprudenza sovranazionale. Si tratta dunque di principi la cui qualificazione quali supremi non è avvenuta in un unico momento, ma attraverso un processo progressivo di elaborazione giurisprudenziale, che ha trovato un punto di svolta nella sentenza n. 1146 del 1988 e si è consolidato successivamente nella giurisprudenza sui controlimiti e sulla tutela dello Stato di diritto. Nessuno di questi principi è in alcun modo messo in discussione dalla Riforma del Titolo IV che anzi ne promuove un solido rafforzamento soprattutto con riferimento al principio di terzietà del giudicante, alla indipendenza dei magistrati, valorizzata anche nella sua dimensione interna, e alla garanzia di un giusto processo disciplinare innanzi a un giudice con rafforzate caratteristiche di autonomia e indipendenza.   La piena attuazione dell’articolo 111: terzietà e separazione La Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 111, stabilisce che ogni processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti (e dunque a distanza) a un giudice terzo e imparziale. Non si tratta di una formula di stile, ma di una clausola di sistema, che impone un assetto ordinamentale coerente con la terzietà non solo soggettiva, ma anche ordinamentale del giudicante. La separazione tra funzioni requirenti e giudicanti si pone, conseguentemente, quale strumento di attuazione di tale precetto. In un modello nel quale pubblico ministero e giudice appartengono al medesimo ordine, condividono percorsi di carriera e possono transitare (in continuità con la appartenenza al medesimo ordine e pur con limitazioni) da una funzione all’altra, la percezione — prima ancora che la sostanza — della terzietà rischia di risultare compromessa, e sul punto potrebbero utilmente richiamarsi i principi ormai consolidati espressi dalla giurisprudenza CEDU (vedi Micallef c. Malta [GC], 2009, § 99; Mežnarić c. Croazia, 2005, § 27; Harabin c. Slovacchia, 2012, § 132). L’attuazione integrale dell’articolo 111 richiede, quindi, che il giudice sia collocato in una posizione ordinamentale che ne rafforzi l’equidistanza dalle parti, e l’alterità rispetto agli altri attori del processo penale. La riforma interviene, dunque, in una logica di adeguamento costituzionale: non modifica il principio dell’unità della giurisdizione, ma ne declina il contenuto alla luce del parametro del giusto processo, assicurando che la terzietà non sia solo proclamata, ma strutturalmente garantita. In tal modo si prova rispondere ad un problema atavico del nostro ordinamento e assai risalente nel tempo, che ha plasmato il funzionamento della giustizia, civile e penale, confermando un carattere statocentrico del processo, laddove la pretesa punitiva pubblica viene esercitata

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VERSO IL VOTO: PROCESSO E SISTEMA DEMOCRATICO

di Domenico Bilotti* –  Piazza Cavour è una splendida piazza della città di Roma, lo scenario incantevole che è finito in guide, dipinti, persino eccelsi singoli musicali (come la vorticosa ballata You Have Killed Me, del cantautore inglese Morrissey). Per chi si occupa di diritto, questa evidente estetica del Bello ci situa in ogni caso all’ingresso della Suprema Corte di Cassazione. È in questa piazza che si stanno alternando testimonianze discorsive e più strutturate, accomunate tuttavia, più che da un pensiero, da un metodo: il riconoscere dignità al pensiero dell’Altro. È un dibattito intercategoriale, decisamente: giovanissimi che si sono impegnati nel meccanismo referendario, avvocati che militano l’aula da decenni, attiviste e attivisti di varia provenienza, studiosi, persino giudicanti e inquirenti – ossia quelle funzioni e quelle figure che caricaturalmente la riforma vorrebbe contrapposte e invece si ambisce esattamente a restituire a una cornice di leale differenziazione al servizio dei diritti. Davanti a tutti questi nomi autorevoli, che un curriculum ancor più autorevole si portano alle spalle, la maggiore risorsa possibile è stata tuttavia quella di ridare la voce al cittadino qualunque: quello che non è un ospite televisivo, non è un lettore di massimari, non ha per forza una specifica professionalità in un ambito determinato. In un certo senso, è quel cittadino anonimo che è il sale di ogni democrazia: il cittadino che vuol conoscere per deliberare, che non vuole decidere in assenza di cognizione, che non viene sentito, censito o intervistato. E che ben può essere offeso, istigato, indagato, raggirato, condannato. Inascoltato. Ascoltarlo è già principio di pluralismo, invece: tutti siamo quel cittadino qualunque al cuore dei rapporti politici nello Stato di diritto, esattamente come al detenuto anonimo non possiamo non guardare nelle battaglie di civiltà che si stanno compiendo ancora vanamente a beneficio delle detenute e dei detenuti di questo Paese. Non interessa una “aristocrazia” della pena, un condannato “esemplare”, come quello che sceglievano i plotoni d’esecuzione, un capro espiatorio noto a tutti: la giustizia è tale perché rifiuta la cooptazione carismatica tra buoni oltre ogni decenza e cattivi oltre ogni prova contraria. Non ovunque, in questi mesi di campagna referendaria, si è applicata la stessa prudenza, la stessa mitezza, la stessa lealtà discorsiva. Eppure la sensazione più corretta è che proprio questo habitus mentale sia la sola possibile precondizione ambientale per l’esercizio effettuale della libertà di manifestazione del pensiero. Appare di interesse, per i tempi che così consentiranno a tutti di tener vivo questo dibattito ancora a seguire, sottolineare del quesito referendario due aspetti, due possibili chiavi di lettura: una riguarda il diritto, una riguarda la politica. Aspetti in fondo distinti e complementari, ordinatamente complementari, se non si inclina a dare del referendum quella imperante commistione tra posizionamento partitico e voto nell’urna che intossica i pozzi quando non vuole e ci pasce quando conviene. Non vogliamo proporre assoluti, non è certo questo il compito delle garanzie giuridiche: queste ultime tendono piuttosto a universalizzare meccanismi di protezione e istanze di non ingerenza, giammai pretese veritative. Il meglio della letteratura scientifica oggi esistente sul punto (David Held per la dottrina dello Stato, Tom Ginsburg nella comparazione delle istituzioni giudiziarie, Mark Tushnet nella teoria dei poteri all’interno del costituzionalismo) su un dato concorda. Dottrina concordante, chi fa diritto ci si imbatte, è fenomeno più unico che raro. E cosa concludono studiosi di quella levatura? Normalmente, nella più parte dei casi, certo con sfumature, separare chi giudica e chi accusa è tipico del processo accusatorio democratico; normalmente, nella più parte dei casi, certo con sfumature, non separare chi giudica e chi accusa è tipico del processo inquisitorio non democratico. Nella teoria e nella comparazione dei sistemi costituzionali, la distinzione tra chi accusa e chi giudica non è un dettaglio tecnico: è uno dei segni distintivi del processo democratico. È ovvio che questa realtà di fondo, certo tendenziale e di varia concretizzazione ordinamentale, sia completamente rimossa dalle rappresentazioni mediatiche più arroganti. Come sostenere che, negandola, si nega la democrazia? Come abbracciarla, se non la si segue fino in fondo? D’altra parte, non è meno evidente il significato politico, intrinsecamente e idealmente politico, che non si può rimuovere dall’accogliere un principio di riequilibrio nei rapporti tra l’accusa e la difesa. Non è in nulla elogio dell’impunità, non è in nulla tutela dei forti (semmai il contrario). Alcuni stanno, più che legittimamente, avanzando un “no” sociale alla riforma costituzionale in materia di organizzazione della giustizia e della giurisdizione. Il fulcro di questa tesi è: rigettare in toto ogni ipotesi di riforma, perché molte altre sono le priorità della lotta civile in materia di processo ed esecuzione. I rischi di meccanismi repressivi e sanzionatori insostenibili, la marginalizzazione del dissenso realmente antagonista rispetto agli abusi, i costi sociali di un’attività giudiziaria mal concepita, mal canalizzata e soprattutto mal praticata. Benissimo; non si potrà però pretendere di togliere almeno la stessa piena liceità, cittadinanza e legittimità anche al simmetrico intento di esprimere un “si” sociale a quella identica riforma oggi al centro della discussione. Ridimensionare le congregazioni di potere che pilotano, in tutto o in parte, l’andamento delle carriere, separarne i profili in ragione della pariteticità che l’accusa deve poter avanzare rispetto alla difesa (non al giudice!), riallineare la responsabilità disciplinare a un sub-giudizio meno autoassolutorio e decisamente più indipendente e articolato… non sono cioè orpelli rispetto all’affermazione della sicurezza sociale, del pluralismo culturale e delle libertà civili. Non sono, in sostanza, appendici operabili: sono presupposti indefettibili del continuare a stare dentro un orizzonte di trasformazione progressiva e di liberazione nella co-creazione di valore pubblico e nell’attuazione delle libertà individuali. Quelle non sono evenienze, non sono fungibilità, non sono distrazioni: sono premesse, che in nulla ledono la legittimità di tutte le altre battaglie di civiltà giuridica a favore di una esecuzione penale perequativa, di una politica non invasiva e chiamata a risponder del proprio operato, di un superamento pieno e definitivo del metodo per cui ogni emergenza percepita diventa un nuovo reato codificato. È opportuno concludere queste considerazioni rimandando alla memoria di quanto sosteneva un grande,

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MAGISTRATURA DOPO LA RIFORMA: AUTONOMIA RAFFORZATA E GIUDICE TERZO

di Pietro Antonio Sirena*– Chi scrive è un ex Presidente di sezione della Corte di cassazione che al referendum sulla separazione delle carriere voterà SI con piena convinzione e che intende qui chiarire le ragioni della sua scelta. Anzitutto una premessa storica della quale chi scrive è testimone diretto e che riguarda l’abrogato codice di procedura penale del 1930. Quel codice, nato durante il fascismo, era un codice inquisitorio dove il pubblico ministero sostanzialmente non compiva, se non raramente, atti di indagine; queste venivano invece venivano svolte dai Carabinieri, dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza che presentavano i loro “rapporti” al Procuratore della Repubblica, chiedendo a lui di emettere (o di richiedere al giudice istruttore) i provvedimenti cautelari; così che il pubblico ministero, valutando le  attività degli organi inquirenti, costituiva allora un primo filtro, sia pure a maglia larga, contro il loro eventuale  strapotere e poteva, in qualche misura, essere considerato un “terzo” e non una “parte” del processo. Le cose sono però cambiate profondamente nel 1989 con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che ha introdotto il così detto rito accusatorio, ben più garantista di quello inquisitorio; tra le tante cose diverse , la grande novità del codice attuale è che adesso è proprio il pubblico ministero a fare le indagini, avvalendosi della polizia giudiziaria, così che lo stesso è diventato “parte” attiva nel procedimento: perciò, la sua posizione – per ragioni facilmente intuibili –  dovrebbe essere nettamente separata da quella dei giudici. Questa necessità è stata avvertita da tutte le forze politiche, così che si è già giunti a una normativa, prima nel 2006 e poi aggravata nel 2022 dal governo Draghi, che impedisce il transito – come avveniva nel passato – da un ruolo a un altro, se non una sola volta nel corso della carriera di un magistrato e per di più con enormi difficoltà. Ma questa – contrariamente a quanto affermano i fautori del NO – non è una vera separazione delle carriere perché i profondi rapporti di amicizia e di interesse comune tra giudici e pubblici ministeri nascono sin dal giorno in cui hanno partecipato insieme al concorso per accedere alla magistratura, hanno poi svolto, sempre a fianco gli uni con gli altri, la lunga attività di tirocinio per assumere le funzioni, hanno seguito insieme le lezioni alla Scuola Superiore della Magistratura e siedono insieme sui banchi del loro organo di autogoverno Da qui la necessità che le due carriere siano radicalmente separate come previsto dalla riforma costituzionale oggetto del referendum; solo così infatti potrà attuarsi il dettato di cui all’articolo 111 della Costituzione che “ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”; e solo in tale modo il nostro sistema giudiziario potrà finalmente allinearsi con quello di tutti i paesi civili e democratici nei quali la separazione delle carriere è la norma. Quanto sopra chiarito, devo però precisare che il vero problema della riforma per i fautori del NO è costituito dal fatto che i componenti dei futuri Consigli Superiori saranno scelti mediante un sorteggio e non attraverso un’elezione. Tale scelta è ben giustificata dalla necessità di eliminare il potere delle varie “correnti” che effettivamente hanno condotto, specie negli ultimi anni, a risultati più che criticabili nel governo della Magistratura, ben descritti dal caso Palamara. A tale sorteggio sono favorevole, come del resto lo era (in molti lo hanno dimenticato) il 42 per cento dei 4275 magistrati in servizio che votarono a favore di tale forma di elezione nel referendum consultivo indetto dall’Associazione Nazionale Magistrati nel gennaio del 2022. Del resto nella nostra legislazione esiste un importante precedente in questo senso, che non ha mai dato luogo a critiche: la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. E infatti, questa ha modificato l’articolo 96 della Costituzione, stabilendo che il Presidente del Consiglio e i Ministri, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, “sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria” previa autorizzazione delle Camere competenti; e ha specificato, all’articolo 7, che “presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore”. Dunque, se per una funzione così importante, quale quella di giudicare penalmente il Presidente del Consiglio e i Ministri, i giudici sono scelti con un sorteggio, non si comprende perché non possano essere sorteggiati i magistrati deputati ad amministrare la carriera dei loro colleghi o a giudicarne gli illeciti disciplinari. Concludo, infine, queste mie osservazioni, evidenziando che la riforma costituzionale sottoposta a referendum – contrariamente a quanto erroneamente affermano i fautori del NO – non depotenzia i pubblici ministeri e anzi, con l’istituzione di un Consiglio Superiore di loro esclusiva competenza, li rafforza, forse anche troppo; ma che per fortuna – al medesimo tempo – rafforza pure i giudici, esaltando la loro terzietà.                                                                                                                  *Giudice, già Presidente di Sezione della Corte Suprema della Cassazione

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