LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL TITOLO IV: UNA PROSPETTIVA DI ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE
di Amedeo Barletta* La riforma del Titolo IV della Costituzione si inscrive in un orizzonte costituzionale preciso: quello dell’attuazione piena di obblighi già scolpiti nel testo costituzionale, a partire dal disposto del secondo comma dell’art. 111. Essa incide in maniera abbastanza chirurgica sul tessuto costituzionale, modificando sostanzialmente solo gli articoli 104 e 105, ed operando degli interventi di raccordo normativo sugli artt. 87, 102, 106, 107, 110. I principi supremi del Titolo IV La Corte costituzionale non ha mai elaborato un elenco chiuso e definitivo dei cosiddetti “principi supremi” della Costituzione. Tuttavia, nel corso della propria giurisprudenza – soprattutto a partire dagli anni Settanta – ha progressivamente chiarito che esistono alcuni principi che appartengono al nucleo più profondo dell’ordinamento costituzionale e che, proprio per questa loro natura, non possono essere messi in discussione neppure dal legislatore costituzionale (sentenza 1146 del 1988). Tra questi rientrano anche i principi che regolano la funzione giurisdizionale e l’indipendenza della magistratura, collocati nel Titolo IV della Costituzione. La Corte è tornata su questi temi anche in anni più recenti. Nella sentenza n. 262 del 2009, ad esempio, viene ribadito che alcuni elementi dell’assetto costituzionale non possono essere compressi senza alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato. In particolare, la Consulta richiama l’indipendenza della magistratura, l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e la soggezione del giudice soltanto alla legge come componenti strutturali dell’ordinamento repubblicano. In questo contesto il principio di autonomia e indipendenza della magistratura – sancito dall’articolo 104 della Costituzione – viene ricondotto esplicitamente all’ossatura dello stato di diritto. Un’ulteriore conferma arriva con la sentenza n. 1 del 2014. In quella decisione la Corte sottolinea che il principio di legalità costituzionale e l’intero sistema di garanzie su cui si fonda lo Stato costituzionale rappresentano un nucleo essenziale dell’ordinamento. Anche se la pronuncia non riguarda direttamente la magistratura, essa collega la tutela giurisdizionale effettiva, la soggezione alla legge e il controllo di costituzionalità alla dimensione dei principi supremi che sostengono l’architettura della Repubblica. Ancora più esplicita, sotto questo profilo, è la sentenza n. 238 del 2014, relativa alla questione dell’immunità degli Stati esteri. In quella occasione la Corte ribadisce la teoria dei cosiddetti “controlimiti”, secondo cui i principi supremi dell’ordinamento e i diritti inviolabili della persona costituiscono un limite anche all’ingresso del diritto internazionale consuetudinario nell’ordinamento italiano. In questa pronuncia la Consulta riconosce tra tali principi supremi il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, insieme all’accesso al giudice. Accanto a queste pronunce più note, esiste poi una giurisprudenza costante della Corte che, pur senza utilizzare sempre l’espressione “principi supremi”, ha chiarito il carattere strutturale di alcune garanzie fondamentali dell’ordinamento giudiziario. In diverse decisioni – tra cui le sentenze n. 168 del 1963, n. 100 del 1981 e n. 379 del 1992 – la Corte ha affermato che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, l’inamovibilità dei giudici e il divieto di istituire giudici straordinari sono garanzie costituzionali poste a presidio della separazione dei poteri e, proprio per questo, elementi essenziali dell’assetto repubblicano. Nel loro insieme, queste decisioni consentono di individuare un nucleo di principi che la giurisprudenza costituzionale considera fondamentali per l’identità stessa dell’ordinamento quali: a) l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, b) la soggezione del giudice soltanto alla legge, c) il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, d) il divieto di giudici straordinari, e) l’inamovibilità dei magistrati, f) il giusto processo. Il principio del “giusto processo” di cui all’articolo 111 della Costituzione, può essere infatti ricondotto alla categoria dei principi supremi attraverso il collegamento con la nozione più intima di stato di diritto, come rielaborato anche nella giurisprudenza sovranazionale. Si tratta dunque di principi la cui qualificazione quali supremi non è avvenuta in un unico momento, ma attraverso un processo progressivo di elaborazione giurisprudenziale, che ha trovato un punto di svolta nella sentenza n. 1146 del 1988 e si è consolidato successivamente nella giurisprudenza sui controlimiti e sulla tutela dello Stato di diritto. Nessuno di questi principi è in alcun modo messo in discussione dalla Riforma del Titolo IV che anzi ne promuove un solido rafforzamento soprattutto con riferimento al principio di terzietà del giudicante, alla indipendenza dei magistrati, valorizzata anche nella sua dimensione interna, e alla garanzia di un giusto processo disciplinare innanzi a un giudice con rafforzate caratteristiche di autonomia e indipendenza. La piena attuazione dell’articolo 111: terzietà e separazione La Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 111, stabilisce che ogni processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti (e dunque a distanza) a un giudice terzo e imparziale. Non si tratta di una formula di stile, ma di una clausola di sistema, che impone un assetto ordinamentale coerente con la terzietà non solo soggettiva, ma anche ordinamentale del giudicante. La separazione tra funzioni requirenti e giudicanti si pone, conseguentemente, quale strumento di attuazione di tale precetto. In un modello nel quale pubblico ministero e giudice appartengono al medesimo ordine, condividono percorsi di carriera e possono transitare (in continuità con la appartenenza al medesimo ordine e pur con limitazioni) da una funzione all’altra, la percezione — prima ancora che la sostanza — della terzietà rischia di risultare compromessa, e sul punto potrebbero utilmente richiamarsi i principi ormai consolidati espressi dalla giurisprudenza CEDU (vedi Micallef c. Malta [GC], 2009, § 99; Mežnarić c. Croazia, 2005, § 27; Harabin c. Slovacchia, 2012, § 132). L’attuazione integrale dell’articolo 111 richiede, quindi, che il giudice sia collocato in una posizione ordinamentale che ne rafforzi l’equidistanza dalle parti, e l’alterità rispetto agli altri attori del processo penale. La riforma interviene, dunque, in una logica di adeguamento costituzionale: non modifica il principio dell’unità della giurisdizione, ma ne declina il contenuto alla luce del parametro del giusto processo, assicurando che la terzietà non sia solo proclamata, ma strutturalmente garantita. In tal modo si prova rispondere ad un problema atavico del nostro ordinamento e assai risalente nel tempo, che ha plasmato il funzionamento della giustizia, civile e penale, confermando un carattere statocentrico del processo, laddove la pretesa punitiva pubblica viene esercitata



