prevenzione violenza

SENTENZE SCOTTANTI O COMMENTI DISTRATTI?

di Angela La Gamma* –   Note a margine di un caso recente di corretta applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma II Il contributo elaborato in queste poche pagine vuol essere, senza presunzione di esaustività, un mero commento, oggettivo e attinente al testo, alla ormai nota sentenza del Tribunale di Macerata balzata agli onori della cronaca in quanto i Giudici hanno assolto un soggetto imputato di un reato esecrabile quale quello di violenza sessuale. Premesso che non si vuol in alcun modo esprimere un giudizio di valore, né di moralità né tantomeno di sdegno, occorre, tuttavia, ribadire che, prima di gridare allo scandalo, andrebbe, quantomeno, conosciuto il contenuto della sentenza oggetto di aspre critiche. Ebbene, innanzitutto va detto che i Giudici marchigiani hanno assolto C.B., 25 anni all’epoca dei fatti, con la formula di cui al secondo comma dell’art. 530 c.p.p. ossia in quanto non vi era la prova certa oltre ogni ragionevole dubbio della sua colpevolezza. Eh già, perché esiste un canone fondamentale del nostro processo accusatorio, fondato sulla presunzione di innocenza e sul principio, appunto, del «in dubio pro reo», di cui spesso ci si dimentica e si parte invece dalla sua nemesi, ossia la presunzione di colpevolezza: intanto ti metto alla gogna, mediatica e non solo, poi, se riesci a dimostrarmi di essere innocente, forse, ne riparleremo…ma senza lo stesso clamore (sic!). E però, da operatori del diritto, non possiamo accettare supinamente un simile stato di cose: il processo accusatorio è tale in quanto spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell’imputato e se questa colpevolezza, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, non risulta acclarata in maniera granitica, in guisa da non lasciar spazio a qualsivoglia dubbio ragionevole, allora l’imputato deve essere assolto. Tertium non datur. Sembra banale, scontato, ma la quotidianità ci dimostra che non è così. I Giudici di Macerata, invero, altro non hanno fatto che applicare tale fondamentale canone giuridico/ermeneutico; e cosa ne è derivato? Un attacco serrato da ogni latitudine. Ad essere contestato, in particolare, è stato un passaggio della motivazione della sentenza (che la maggior parte dei commentatori social mediatici non ha sicuramente letto), ossia quella parte in cui si scrive che la presunta persona offesa, J.M. diciassettenne ma che avrebbe raggiunto la maggiore età tre mesi dopo il fatto, avesse già avuto rapporti sessuali completi. Orbene, a parte l’ovvia considerazione che le sentenze si commentano ma non si contestano, vi è da dire che, è vero che la motivazione contiene la succitata espressione, ma è pur vero che non è stato questo – ossia l’aver già avuto, la presunta vittima, rapporti sessuali completi- il motivo dell’assoluzione di C.B., come, invece, hanno lasciato intendere i mass media. Il ragionamento del Tribunale maceratese è ben più articolato e parte dalla ricostruzione del fatto, operata non solo dall’imputato, ma anche dai testimoni dell’accusa nonché dalla stessa persona offesa: le dichiarazioni di tutti i testi, riportate in sentenza, circa lo svolgimento dei fatti fino al momento del rapporto sessuale, infatti,  coincidono tanto con la ricostruzione fatta dalla “vittima”, quanto con quella operata dal C.B.;  solo le modalità del rapporto sessuale, ovviamente, vengono descritte diversamente dalla J.M e dal C.B. In estrema sintesi, l’imputato ed un suo amico, la sera del 9 luglio 2019, decidevano di uscire con due ragazze straniere, che si trovavano in Italia per motivi di studio, ossia J.M. ed una amica: quest’ultima, da qualche tempo, aveva un rapporto di frequentazione con l’amico del C.B. Arrivati nel luogo convenuto, i due rispettivi amici scendevano dall’auto per “scambiarsi effusioni”, rimanendo a pochi metri dalla vettura; C.B. e J.M., invece, rimasti soli, passavano sul sedile posteriore al fine di scambiarsi, anche loro, “effusioni amorose”. Ad un certo punto, tra i due avveniva il rapporto sessuale completo: l’imputato aveva estratto dal cruscotto un preservativo, ma J.M. gli avrebbe detto che non ve ne era bisogno in quanto usava la pillola anticoncezionale. Tanto è vero che C.B. lasciava questo preservativo nel tunnel centrale del veicolo, dove poi è stato rinvenuto dai Carabinieri. Il tutto, quindi, avveniva senza che la J.M avanzasse alcuna obiezione o resistenza né tantomeno, che la stessa invocasse l’aiuto dell’amica, che era a pochi metri da lei e l’auto aveva i finestrini aperti: l’amica, infatti, ha dichiarato nel corso del dibattimento che J.M. non ha mai pronunciato la parola in codice che le due usavano in caso di pericolo. E, a riscontro del fatto che il tutto fosse avvenuto con il consenso della giovane, vi erano alcuni elementi evidenziati dalla difesa dell’imputato. Innanzitutto è stato dimostrato, attraverso una consulenza tecnica, che i lividi sul collo e sulla parte superiore del braccio, che la J.M. aveva riferito essere i segni del trattenimento forzato da parte dell’imputato, erano, in realtà, segni “compatibili con il meccanismo della suzione”. Ancora. Non sono stati rilevati traumi o abrasioni o arrossamenti di alcun tipo in nessuna parte del corpo; gli slip che la giovane aveva dichiarato esserle stati strappati violentemente dal C.B, erano, in realtà, integri. Nonostante una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, non era emerso, quindi, alcun elemento idoneo a dimostrare, in maniera certa oltre ogni ragionevole dubbio, che il rapporto sessuale fosse avvenuto senza il consenso di J.M., anzi, addirittura, con la costrizione e la violenza (violenza di cui non aveva detto nulla nemmeno all’amica, ma solo ad una insegnate ed incalzata dalla stessa ndr); d’altra parte, scrivono testualmente i Giudici,  “la giovane era rimasta in compagnia dell’imputato, accettando di sedersi con lui sul sedile posteriore, al fine di scambiarsi effusioni, senza manifestare alcuna contrarietà, nonostante, fosse evidente a chiunque che fossero giunti in quel posto proprio a tale scopo (si rammenta che M., per sua stessa ammissione”- ecco la parte incriminata – “aveva già avuto rapporti sessuali completi e usava la pillola anticoncezionale, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione)” . Come si vede, tale chiosa, in cui è racchiusa l’espressione che è valsa la gogna mediatica e popolare ai giudicanti, è posta a chiusura di un argomentare più ampio, all’esito del quale si è constatato

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IN QUANTO DONNA?

di Michele Passione* –  TESTO SCRITTO PER AUDIZIONE DEL 21 OTTOBRE 2025 SUL DDL C. 2528, RECANTE “INTRODUZIONE DEL DELITTO DI FEMMINICIDIO E ALTRI INTERVENTI NORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E PER LA TUTELA DELLE VITTIME”, DINANZI ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Le osservazioni qui contenute fanno seguito a quelle già trasmesse alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica successivamente all’audizione svolta dal sottoscritto lo scorso 12 giugno; per ragioni di sintesi, con riferimento alle parti del ddl non emendate e/o soppresse nel corso dell’esame in sede referente, si confermano i rilievi ivi svolti[1], ai quali si aggiungeranno ulteriori riflessioni. Metodologicamente, l’intervento si asterrà dalla ricostruzione analitica del testo, anche esimendosi dalla manifestazione adesiva su alcuni aspetti della normativa, limitandosi ad evidenziare punti critici che, a parere di chi scrive, pongono dubbi di costituzionalità o, comunque, di tenuta di sistema. * * * In primo luogo, chi scrive non vuole sottrarsi al confronto con le ragioni sottese all’introduzione nel codice della nuova fattispecie di cui all’art. 577 – bis c.p., ma si intende qui ribadire un’obiezione di fondo, che prima ancora che tecnico giuridica prende le mosse da un diverso approccio al tema che ci occupa. Dovendosi ovviamente rifuggire dalla suggestione secondo la quale “i femminicidi non diminuiranno dando loro un nome, ma esisteranno”[2], giacché “il problema attuale non è certo nominare e punire il femminicidio, ma farne diminuire i numeri, evitarlo e prevenirlo con politiche strutturali, che agiscano sul piano sociale e culturale. Il piano simbolico penale non ha alcun effetto di deterrenza: la penalistica seria e sovranazionale lo dice e dimostra da anni”[3], si evidenzia piuttosto la necessità di riformare l’art. 575 c.p., sostituendo la parola “uomo” con “persona”, come si propone nel testo/appello de La società della ragione, che si allega alla presente. Vale la pena sul punto richiamare un’attenta dottrina[4] che, pur non ascrivibile in toto alle voci contrarie al ddl, ha sostenuto che “un primo passo non più rinviabile è la – solo apparentemente – semplice riformulazione dell’art. 575 c.p., capace di dare finalmente, anche se tardivamente, atto del fatto che non è più accettabile che l’espressione uomo sia la misura di tutte le cose, usata per definire l’universale: non possiamo trascurare il fatto che quell’espressione è stata introdotta nel codice penale quando l’uccisione di una donna – il femminicidio, sotto forma di delitto d’onore – era qualificata di un minore disvalore, e nello stesso contesto in cui la violenza sessuale era considerata un reato contro la morale e il buon costume, e non contro la libertà sessuale delle donne. Riscrivere l’art. 575 in modo che affermi la responsabilità penale di chiunque cagioni la morte di una persona costituisce un forte segnale semantico della necessità di decostruire, e poi diversamente ricostruire, l’universale giuridico. L’uomo è un sesso – genere, come un sesso – genere è la donna; l’uomo (particolare) non può ricomprendere e definire anche la donna, non può essere insieme il nome del particolare e dell’universale [..] una piccola riforma che non tocca la struttura del reato, né la misura della pena, che tuttavia indurrebbe a riflettere, costringendo a prendere atto di come la società sia cambiata, di come lo spazio conquistato dalle donne per se stesse abbia delegittimato ogni residuo della struttura patriarcale che le vuole subordinate”. Con similare prospettiva si era ancora affermato che[5] “il codice penale è stato costruito a partire dal punto di vista del soggetto maschile, nonostante la sua pretesa di neutralità di genere sulla base dell’aderenza a un’uguaglianza formale. Invece l’ottica di genere proprio questa neutralità contesta, e perciò lavora a decostruire la pretesa universalità di quella che è in realtà l’ottica maschile”. Non si tratta dunque, a parere di chi scrive, di negare le cause e gli effetti di una normazione che con la sua pretesa universalità disconosce l’eccedenza di genere (nelle sue declinazioni più ampie), ma piuttosto [6] di “rendere le donne” (non solo loro; inciso nostro) soggetti di giustizia, abbandonando la dimensione tradizionale dell’essere oggetti della giustizia sociale” (e penale, come qui si vorrebbe). In definitiva, la domanda che possiamo porci è ancora questa; “è davvero funzionale alla tutela della vittima di sesso femminile una fattispecie che ne consolida lo status di specialità?”[7]. Chi scrive ritiene di no, anche per quanto qui di seguito si espone. * * * Quanto all’art. 1 – Modifiche al codice penale, vanno preliminarmente confermate le critiche già mosse al testo della norma (art.577 – bis) che introduce il reato di femminicidio, pur tenendo conto delle sostanziali modifiche operate in prima lettura. Certamente apprezzabile l’eliminazione del tratto modale precedentemente previsto, laddove si sanzionava il femminicidio commesso per reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà della donna, o comunque l’espressione della sua personalità; oggi sono state introdotte nuove ipotesi, concernenti la prevaricazione, il controllo, il possesso, il dominio, o legate al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, confermandosi altresì l’illiceità della condotta come atto di limitazione delle libertà individuali. Può darsi atto che le modifiche, peraltro suggerite espressamente da un’audita[8], hanno certamente inciso sulla parte maggiormente in contrasto con il principio di tassatività, ma ciò non consente di condividere l’introduzione del reato di nuovo conio. In primo luogo, va ribadita la manifesta violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza, laddove si accorda maggior tutela (e si risponde con maggior rigore sanzionatorio) ad una donna, rispetto ad analoghe condotte poste in essere eventualmente nei confronti di qualunque altro soggetto (non solo maschile), pur teoricamente esposto alle medesime e diverse condizioni di prevaricazione, lato sensu intese, che la norma prevede. Prima ancora, appare opportuno evidenziare come la stessa scheda di lettura che accompagna il testo riformato ricordi come (pg.11) “in merito alla nozione di donna in quanto tale bisogna inoltre richiamare quanto disposto in materia di rettificazione di sesso dalla L.n.164/1982”, nonché la pedissequa sentenza della Corte costituzionale (n.143/2024), tanto da suggerire (pg.12) “alla luce delle considerazioni svolte l’opportunità di precisare l’estensione del riferimento alla persona offesa in quanto donna”.

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