DIRITTO PENALE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: RITARDI, SOVRAPPOSIZIONI E FRAINTENDIMENTI
di Federica Zaccaria* – Da almeno un trentennio Gaetano Insolera e Tommaso Guerini monitorano l’evoluzione delle norme e della giurisprudenza in materia di criminalità organizzata. Quel cambiamento, se riguarda la legislazione e l’orientamento con cui si applicano le pronunce, non può non riguardare anche la mentalità diffusa, come emerge sempre più chiaramente nelle varie edizioni che ha avuto il loro lavoro a quattro mani, “Diritto Penale e Criminalità organizzata” (la versione qui considerata, per Giappichelli, è del 2022). Per circa un secolo di storia dell’Italia unitaria i pubblici poteri hanno avuto una certa ritrosia prima ad ammettere l’esistenza della criminalità organizzata di tipo mafioso e, poi, a farla bersaglio di una legislazione specificamente orientata. Per altro verso, come chiariscono gli stessi illustri Autori, non è solo la mafia (o le mafie storicamente consolidate in Italia) a poter essere considerata una forma di crimine organizzato, visto che altri modelli criminali hanno parimenti operato, operano e opereranno nel nostro ordinamento. Nel primo e nel secondo capitolo, si evidenziano alcuni dei paradigmi che hanno determinato la risposta repressiva dello Stato, dal contrabbando al narcotraffico (sebbene più recentemente), dalla circolazione illecita di armi ed esplosivi al terrorismo (quello interno per due decenni di ordine prevalentemente politico, quello internazionale legato da ultimo al fondamentalismo). Riconoscere che non tutte le forme di crimine organizzato hanno qualificazione mafiosa significa notare un’evoluzione di approccio, non sempre riuscita: dal momento in cui la presenza delle mafie era minimizzata, e il suo contrasto stentava a ottenere autonoma rilevanza scientifica, a oggi in cui il diritto penale “antimafia” costituisce il campo simbolico largamente prevalente, non solo in materia associativa. Come si evidenzia ulteriormente nell’ultimo capitolo, dedicato al sistema della prevenzione, in effetti, su una serie di questione le norme e gli istituti messi a punto nel contrasto alle mafie vengono pacificamente traslati in modo acritico negli altri ambiti. Quasi che un diritto speciale fosse diventato il vero formante del diritto comune, ad esempio in materia di collaborazione di giustizia e di ostatività. Il codice Rocco del 1930 (cap. I) pur sfornito di norme ad hoc contro le organizzazioni mafiose tuttavia dedicava una norma impegnativa all’associazione per delinquere (art. 416): essa risentiva dell’immaginario corrente e del tempo storico – si pensi al caso delle scorrerie in armi compiute dall’associazione medesima – ma tutt’oggi rappresenta una tipologia di delitto grave, come dimostra la non lieve cornice edittale che la contraddistingue. Se già il modello dell’associazione per delinquere si è evoluto nelle sue pratiche manifestazioni lo stesso deve dirsi, ad avviso degli Autori, per le associazioni mafiose cd. atipiche, cioè non immediatamente riconducibili al sistema organizzativo mafioso convenzionalmente inteso. E in tal senso (cap. II) si fa il riferimento ai controversi fatti di “Mafia capitale” e alla presenza di associazioni mafiose operanti ormai in contesti territoriali assai diversi da quelli di origine dei suoi aderenti e promotori. Fin dove può spingersi il trasferimento della qualifica mafiosa senza correre il rischio di colpire criminalità associativa che non ne presenta le caratteristiche e la specialità? Nell’ultimo ventennio, si è avuta finalmente consapevolezza delle mafie come attori economici capaci di operare con ingenti liquidità anche nel mercato lecito (cap. IV) e da qui è sorta una alluvionale, ma non sempre precisa, attenzione ai fenomeni di money laundering, cioè del riciclaggio (alla lettera: lavaggio) di beni e denaro di provenienza illecita. Anche in questo caso, notano gli Autori, aver tardivamente scoperto la consistenza del problema rischia di determinare iper-produzione di norme, senza curarsi troppo dei loro effetti in dibattimento e in giudizio (si vedano, nello stesso capitolo, i paragrafi dedicati al riciclaggio e all’impiego di denaro di provenienza illecita). La difficoltà di tastare la differenza in pratica di due condotte di per sé facilmente equivocabili non è detto aiuti nel reprimere i fenomeni delinquenziali che se ne avvantaggiano. Il soggetto “criminalità organizzata”, perciò, se merita massimo zelo ormai non tanto per colmare i pregressi ritardi, ma per fronteggiare la sua mutevole e incessante capacità di adattamento, continua a fungere da apripista per norme speciali che mal rispondono alla loro finalità dichiarata e alla previa armonia del sistema costituzionale. A tale titolo, come già anticipato, deve essere preso in esame l’annoso tema delle collaborazioni di giustizia (cap. III) sul quale, almeno inizialmente, si innestarono indirizzi giurisprudenziali sin troppo propensi a verificare, o a provare a verificare, reconditi sommovimenti morali del soggetto, fino alla fase attuale in cui la premialità giudiziaria è apertamente considerata in senso strumentale, andando così a rendere meno credibili nell’impianto le dichiarazioni a prevalente fine di discarico personale. E, su questa scia, ci sembra debba essere analizzato anche il ricordato profilo della prevenzione patrimoniale, laddove essa, soprattutto nel caso del controllo giudiziario delle aziende (cap. V), rischia di fornire una immagine sterilizzata e non produttiva del mercato: paralizzante nella circolazione delle ricchezze, ma idonea ad apportare questo effetto di stasi indotta non tanto sull’organizzazione criminale, bensì sulle possibilità che l’impresa torni regolarmente ad agire con trasparenza nel mercato relativo alla produzione di beni e servizi. In conclusione, il testo di Guerini e Insolera svolge da tempo una funzione propriamente manualistica che gli Autori al tempo delle loro prime ricerche sul punto nemmeno si sarebbero aspettati. L’auspicio è semmai che tutte le doglianze sistemiche che vengono concretamente dimostrate possano diffondersi tra gli interpreti come preziose stelle polari per realizzare due scopi che non si fa torto a considerare perfettamente complementari: l’impietosa e più lucida possibile analisi e definizione della criminalità organizzata laddove essa effettivamente agisca non solo in senso mediatico o sintomatico e, al contempo, la restituzione della repressione e della prevenzione penale al loro fondamentale baluardo costituzionale. *Dottoressa in Giurisprudenza
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