Oltre la norma

DIRITTO PENALE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: RITARDI, SOVRAPPOSIZIONI E FRAINTENDIMENTI

di Federica Zaccaria* –  Da almeno un trentennio Gaetano Insolera e Tommaso Guerini monitorano l’evoluzione delle norme e della giurisprudenza in materia di criminalità organizzata. Quel cambiamento, se riguarda la legislazione e l’orientamento con cui si applicano le pronunce, non può non riguardare anche la mentalità diffusa, come emerge sempre più chiaramente nelle varie edizioni che ha avuto il loro lavoro a quattro mani, “Diritto Penale e Criminalità organizzata” (la versione qui considerata, per Giappichelli, è del 2022).    Per circa un secolo di storia dell’Italia unitaria i pubblici poteri hanno avuto una certa ritrosia prima ad ammettere l’esistenza della criminalità organizzata di tipo mafioso e, poi, a farla bersaglio di una legislazione specificamente orientata.  Per altro verso, come chiariscono gli stessi illustri Autori, non è solo la mafia (o le mafie storicamente consolidate in Italia) a poter essere considerata una forma di crimine organizzato, visto che altri modelli criminali hanno parimenti operato, operano e opereranno nel nostro ordinamento. Nel primo e nel secondo capitolo, si evidenziano alcuni dei paradigmi che hanno determinato la risposta repressiva dello Stato, dal contrabbando al narcotraffico (sebbene più recentemente), dalla circolazione illecita di armi ed esplosivi al terrorismo (quello interno per due decenni di ordine prevalentemente politico, quello internazionale legato da ultimo al fondamentalismo).  Riconoscere che non tutte le forme di crimine organizzato hanno qualificazione mafiosa significa notare un’evoluzione di approccio, non sempre riuscita: dal momento in cui la presenza delle mafie era minimizzata, e il suo contrasto stentava a ottenere autonoma rilevanza scientifica, a oggi in cui il diritto penale “antimafia” costituisce il campo simbolico largamente prevalente, non solo in materia associativa.  Come si evidenzia ulteriormente nell’ultimo capitolo, dedicato al sistema della prevenzione, in effetti, su una serie di questione le norme e gli istituti messi a punto nel contrasto alle mafie vengono pacificamente traslati in modo acritico negli altri ambiti. Quasi che un diritto speciale fosse diventato il vero formante del diritto comune, ad esempio in materia di collaborazione di giustizia e di ostatività.  Il codice Rocco del 1930 (cap. I) pur sfornito di norme ad hoc contro le organizzazioni mafiose tuttavia dedicava una norma impegnativa all’associazione per delinquere (art. 416): essa risentiva dell’immaginario corrente e del tempo storico – si pensi al caso delle scorrerie in armi compiute dall’associazione medesima – ma tutt’oggi rappresenta una tipologia di delitto grave, come dimostra la non lieve cornice edittale che la contraddistingue.  Se già il modello dell’associazione per delinquere si è evoluto nelle sue pratiche manifestazioni lo stesso deve dirsi, ad avviso degli Autori, per le associazioni mafiose cd. atipiche, cioè non immediatamente riconducibili al sistema organizzativo mafioso convenzionalmente inteso. E in tal senso (cap. II) si fa il riferimento ai controversi fatti di “Mafia capitale” e alla presenza di associazioni mafiose operanti ormai in contesti territoriali assai diversi da quelli di origine dei suoi aderenti e promotori. Fin dove può spingersi il trasferimento della qualifica mafiosa senza correre il rischio di colpire criminalità associativa che non ne presenta le caratteristiche e la specialità?  Nell’ultimo ventennio, si è avuta finalmente consapevolezza delle mafie come attori economici capaci di operare con ingenti liquidità anche nel mercato lecito (cap. IV) e da qui è sorta una alluvionale, ma non sempre precisa, attenzione ai fenomeni di money laundering, cioè del riciclaggio (alla lettera: lavaggio) di beni e denaro di provenienza illecita. Anche in questo caso, notano gli Autori, aver tardivamente scoperto la consistenza del problema rischia di determinare iper-produzione di norme, senza curarsi troppo dei loro effetti in dibattimento e in giudizio (si vedano, nello stesso capitolo, i paragrafi dedicati al riciclaggio e all’impiego di denaro di provenienza illecita).  La difficoltà di tastare la differenza in pratica di due condotte di per sé facilmente equivocabili non è detto aiuti nel reprimere i fenomeni delinquenziali che se ne avvantaggiano. Il soggetto “criminalità organizzata”, perciò, se merita massimo zelo ormai non tanto per colmare i pregressi ritardi, ma per fronteggiare la sua mutevole e incessante capacità di adattamento, continua a fungere da apripista per norme speciali che mal rispondono alla loro finalità dichiarata e alla previa armonia del sistema costituzionale.  A tale titolo, come già anticipato, deve essere preso in esame l’annoso tema delle collaborazioni di giustizia (cap. III) sul quale, almeno inizialmente, si innestarono indirizzi giurisprudenziali sin troppo propensi a verificare, o a provare a verificare, reconditi sommovimenti morali del soggetto, fino alla fase attuale in cui la premialità giudiziaria è apertamente considerata in senso strumentale, andando così a rendere meno credibili nell’impianto le dichiarazioni a prevalente fine di discarico personale. E, su questa scia, ci sembra debba essere analizzato anche il ricordato profilo della prevenzione patrimoniale, laddove essa, soprattutto nel caso del controllo giudiziario delle aziende (cap. V), rischia di fornire una immagine sterilizzata e non produttiva del mercato: paralizzante nella circolazione delle ricchezze, ma idonea ad apportare questo effetto di stasi indotta non tanto sull’organizzazione criminale, bensì sulle possibilità che l’impresa torni regolarmente ad agire con trasparenza nel mercato relativo alla produzione di beni e servizi. In conclusione, il testo di Guerini e Insolera svolge da tempo una funzione propriamente manualistica che gli Autori al tempo delle loro prime ricerche sul punto nemmeno si sarebbero aspettati. L’auspicio è semmai che tutte le doglianze sistemiche che vengono concretamente dimostrate possano diffondersi tra gli interpreti come preziose stelle polari per realizzare due scopi che non si fa torto a considerare perfettamente complementari: l’impietosa e più lucida possibile analisi e definizione della criminalità organizzata laddove essa effettivamente agisca non solo in senso mediatico o sintomatico e, al contempo, la restituzione della repressione e della prevenzione penale al loro fondamentale baluardo costituzionale.    *Dottoressa in Giurisprudenza 

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LA CONTABILITÀ DEL DOLORE

di Francesco Iacopino* Ci sono monologhi televisivi recitati in salotti eretti a santuari e basiliche. Narrazioni fake che alimentano il culto della divinità. Canonizzazioni celebrate dai sacerdoti laici dell’informazione, pronti a sacrificare il ruolo di sentinella sull’altare degli idoli del nostro tempo. Verità assolute dispensate brandendo il dogma dell’infallibilità. E poi c’è la cruda matematica della realtà: una contabilità del dolore che esplode, puntuale, per ricordarci che questa NON È giustizia, ma macelleria sociale. Una matematica impietosa che presenta il conto di un bilancio consuntivo fallimentare: la bancarotta del diritto penale massimo, onnivoro, a trazione anteriore, che avrebbe dovuto bonificare la Calabria dal male e che, invece, ha finito per ridurre in brandelli vite, famiglie, aziende. Persone e circuiti economici che non riusciranno più a riemergere dalla montagna di macerie che li ha sepolti. Eppure, chi in quegli anni difficili — che prima o poi la storia giudiziaria di questo Paese dovrà incaricarsi di ri-scrivere — ha osato affermare che il re era nudo, che le passività dei “danni collaterali” erano diventate insopportabili, che non si può ripulire il mare con la rete a strascico, veniva bollato come nemico del bene comune, fiancheggiatore del malaffare, “detrattore” dell’eroe civile. La storia giudicherà, prima o poi. E almeno chi ha avuto il coraggio di nuotare controcorrente, non adagiandosi sul mainstream, non verrà collocato tra i pavidi e gli ignavi. Quanto sarebbe importante recuperare uno spirito critico e riflettere bene, prima di lasciarci trascinare dalle folle nei riti laici che incoronano, per acclamazione, i “giustizieri” della post-modernità. Intanto, al 31 ottobre 2025, gli innocenti indennizzati sono già 535: numeri da brivido. Nei soli primi dieci mesi del 2025 sono state liquidate 535 domande di ingiusta detenzione; di queste, ben 126 — il 23,55%, quasi un quarto dell’intero Paese — a Catanzaro, per la modica somma di 4.311.000 euro. Altro che numeri al di sotto della media nazionale. Sono i numeri della vergogna. Una cifra della quale, come sempre, nessuno risponderà. Men che meno chi l’ha generata: troppo incenso. Sarebbe almeno auspicabile che, davanti alla nuda aritmetica della realtà, qualcuno trovasse la decenza di chiedere scusa. Ma temo preferirà continuare — più comodamente e more solito — a negare l’evidenza.  *Presidente Camera Penale “Alfredo Cantàfora” di Catanzaro    Rassegna Stampa Calabria 7: https://bit.ly/4ipYzYn La Nuova Calabria: https://bit.ly/3LWWG9J Corriere della Calabria: https://bit.ly/3XmxhbW Catanzaro Informa: https://bit.ly/4ofmfA1 La Novità Online: https://bit.ly/3M8802D Catanzaro Channel: https://bit.ly/3Me5WpT Irriverentemente: https://bit.ly/4in6AgK

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RIEQUILIBRIO COSTITUZIONALE (NECESSITÀ ISTITUZIONALE)

di Leo Pallone*– La separazione delle carriere è un elemento logico-giuridico e democratico indispensabile per completare l’architettura del processo penale moderno, non è una scelta facoltativa, ma la correzione necessaria per armonizzare l’organizzazione della magistratura con i principi fondamentali del «giusto processo». L’assetto attuale è strutturalmente sbilanciato rispetto ai principi fondamentali della Costituzione. L’organizzazione istituzionale (l’unità delle carriere ereditata dal 1948) non è mai stata adeguata alla logica del «nuovo processo» (il modello accusatorio introdotto nel 1988). Il Riequilibrio Costituzionale mira a sanare la contraddizione storica lasciata aperta dal 1948: l’adozione del modello accusatorio senza la separazione dei ruoli. La separazione, quindi, non aggiunge un nuovo principio, ma completa l’architettura per farla aderire pienamente alla sua logica interna e al dettato costituzionale (art. 111, Cost.), che esige un giudice terzo e imparziale. Ciò premesso, è necessario richiamare il “pensiero puro” sulla separazione delle carriere, richiamando quei passaggi significativi della sinistra riformista oggi inspiegabilmente ripudiati da molti amici e colleghi. L’oblio di tale storia è per me fonte di grande dispiacere, perché tradisce una battaglia di autentico garantismo. L’idea della separazione delle carriere, nata per ragioni puramente tecnico-giuridiche, trovò storicamente il pieno supporto della matrice socialista e della sinistra riformista tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni ’90: Giuliano Vassalli** (Ministro PSI), fu l’artefice del Codice di Procedura Penale del 1988. L’introduzione del modello accusatorio (basato sul contraddittorio tra Accusa e Difesa davanti a un arbitro terzo) per logica giuridica imponeva la separazione, una tesi condivisa da molti giuristi che parteciparono a quel progetto riformatore; la Commissione Bicamerale (1997-1998), presieduta da Massimo D’Alema (PDS/DS), questa commissione per le riforme costituzionali non solo considerò seriamente, ma incluse tra le ipotesi di riforma la separazione delle carriere. Per quella corrente di pensiero, la separazione non era un attacco alla magistratura, ma un modo per rafforzare il principio del «Giusto Processo» (Art. 111 Cost.), garantendo la piena terzietà del Giudice e una vera parità delle armi tra accusa e difesa. Si trattava, insomma, di un adeguamento istituzionale all’evoluzione del diritto. Il dramma di oggi è che la sinistra riformista si trova su barricate opposte rispetto alle sue battaglie storiche. Il motivo di questo ripudio è prevalentemente politico. Di conseguenza, il progetto della separazione è passato dall’essere un imperativo garantista (a tutela del Giudice Terzo) a essere percepito come un tentativo di indebolire il Pubblico Ministero e la sua indipendenza dal potere esecutivo. I partiti progressisti hanno scelto di sacrificare la coerenza logico-giuridica (la terzietà del giudice) sull’altare della strategia politica, preferendo difendere lo status quo per tutelare l’indipendenza formale della funzione requirente e non legittimare una riforma promossa dall’avversario. Questa inversione di rotta non è solo un errore politico, ma, per chi ha a cuore i principi del processo, una ferita alla cultura del garantismo, che antepone la difesa dello status quo organizzativo (o la paura di uno scontro) alla realizzazione di un assetto finalmente coerente e costituzionale.   *Avvocato, direttore della rivista “Ante Litteram” **Giuliano Vassalli, artefice del Codice del 1988. Il modello accusatorio da lui introdotto impone, per logica giuridica, la separazione delle carriere per garantire la terzietà.

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