Oltre la norma

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: UNA SFIDA DEL NOSTRO TEMPO

di Gian Luigi Gatta* – 1. L’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022: c.d. riforma Cartabia), coordinata con la procedura penale e comprensiva di effetti sul diritto penale sostanziale e sul diritto penitenziario, rappresenta indubbiamente una delle più interessanti novità intervenute negli ultimi anni nel mondo della giustizia penale. Si tratta, infatti, di un ambizioso investimento culturale, che sulla linea di un movimento internazionale getta un seme nel sistema introducendo un nuovo paradigma. Sappiamo bene che il terreno della giustizia penale, sul quale la giustizia riparativa si innesta, è tradizionalmente terreno di scontro. Guardiamo al processo: “lo Stato contro Tizio o Caia”: così vengono chiamati e nominati i processi negli Stati Uniti, patria di un sistema processuale non a caso chiamato “adversarial”, al quale si è notoriamente ispirato il nostro codice del 1988. Guardiamo ora alla pena: il sistema punitivo, nel nostro come in altri paesi, ruota essenzialmente attorno al carcere, che è espressione plastica dell’idea dell’allontanamento e dell’esclusione dell’autore del reato dalla società. Prendere le distanze da chi ci fa del male è una reazione istintiva, da secoli istituzionalizzata nelle forme del processo e dell’esecuzione penale. Per questo la giustizia riparativa – definita come la giustizia dell’incontro – introduce un paradigma culturale e un metodo di gestione dei conflitti sconvolgente. E di fronte a novità sconvolgenti e difficili da capire, anche nel mondo del diritto (accademia compresa), sono possibili atteggiamenti diversi: di scetticismo/rifiuto o, al contrario, di curiosità intellettuale o entusiasmo per un nuovo e sconosciuto orizzonte da percorrere alla ricerca, se possibile, di risposte più adeguate e soddisfacenti da parte della giustizia. Non si tratta certo di abbandonare la strada vecchia – quella del diritto e del processo penale liberale – per intraprendere una strada nuova. Si tratta di migliorare la strada vecchia aprendo intersezioni che portino a una giustizia migliore, attraverso percorsi paralleli e virtuosi. 2. La giustizia sanzionatoria lascia spesso un senso di insoddisfazione. Al processo si chiede di accertare fatti ed eventuali responsabilità, nel quadro delle garanzie costituzionali e del sistema. Quando il processo riesce ad adempiere a questa sua funzione essenziale, e sfocia in una condanna, alla pena si chiede di restituire al reo il male commesso, attraverso la privazione o la limitazione della libertà personale, e, al tempo stesso, di servire al reinserimento sociale della persona temporaneamente ristretta. Al processo penale, che è di per sé una pena per chi lo subisce, e alla pena vera e propria, chiediamo insomma di fare del bene separando e facendo del male. È un dilemma vecchio come il diritto penale, che a ben vedere è problematico sia per il reo (e, prima ancora, per l’imputato), sia per la vittima. C’è infatti una possibile esigenza individuale e sociale che lo schema della giustizia sanzionatoria avversariale non riesce a intercettare: quella dell’incontro e della dimensione dialogica tra autore e vittima del reato. Può essere un’esigenza della vittima, che per superare il trauma e l’offesa del reato, o per alleviarne le conseguenze e girare pagina, vuole incontrare l’autore del reato alla ricerca di possibili risposte a tanti perché: risposte che possono emergere dal dialogo e dallo scambio di sguardi di un incontro tra persone, attraverso la mediazione di esperti in posizione di equidistanza o, meglio, di equiprossimità, secondo un neologismo della giustizia riparativa tradotto ora in norma di legge. C’è una ricerca di risposte, da parte delle vittime, che non di rado – questo è il punto – va oltre il processo e la pena. In un bellissimo film irlandese del 2018, “The meeting”, basato su una storia vera e interpretato, nella veste di protagonista, dalla vittima di una brutale violenza sessuale, Ailbhe Griffith cerca nell’incontro con l’autore della violenza, uscito dal carcere, risposte a domande – tra le quali, “perché lo hai fatto proprio a me?” – per lei essenziali per mettersi il trauma alle spalle. Ancora, in una recente intervista al Corriere del Veneto, Francesca Girardi, nel 2003 vittima di Unabomber, quando aveva solo nove anni, ha così risposto a questa domanda, all’indomani della notizia della riapertura delle indagini: “cosa le cambierebbe sapere chi è stato? Ha già detto di volerlo incontrare. «Sì, è vero, ci spero con tutto il cuore. Non so ancora cosa potrebbe significare sapere finalmente chi è stato, come potrebbe cambiare la mia vita arrivare a una verità così tanto attesa. Ma sono certa che darebbe una svolta a tutto: ai ricordi, alla terribile esperienza vissuta, alla persona positiva e ottimista che comunque oggi sono diventata». Chiuderebbe il cerchio? «Chiuderebbe una ferita ancora aperta. E sarebbe spettacolare». Di fronte a queste e a tante altre simili testimonianze penso che stia a noi giuristi, come approccio culturale, scegliere se chiudere gli occhi di fronte all’esigenza avvertita da alcune delle persone offese, ritenendola estranea alla sfera della giustizia (alle cose di cui ci dobbiamo occupare), oppure se cercare strumenti che possano soddisfarla, migliorando così la giustizia come servizio pubblico. La riforma Cartabia va proprio in questa seconda direzione ed è frutto di una precisa e forte opzione politico-culturale. Attenzione però. Non si tratta solo di assecondare esigenze delle vittime. Anche gli autori di reato avvertono talora l’esigenza di incontrare le vittime, di confrontarsi con loro, di chiedere perdono o comunque di fornire spiegazioni cercando, se possibile, di dare un senso alle loro azioni. Esperienze assai significative, nel nostro paese, sono testimoniate ad esempio in due libri: quella di una donna condannata per omicidio, Stefania Albertani, nel dialogo con due criminologi che può leggersi in A. Ceretti, L. Natali, “Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell’incontro”, Raffaello Cortina, 2022; quella di autori (e vittime) del terrorismo negli anni di piombo, ne “Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto”, 2015, curato da G. Bertagna, A. Ceretti e C. Mazzucato ed edito da il Saggiatore. 3. La Giustizia riparativa non è solo un’idea. Al pari della giustizia ordinaria è un servizio pubblico e richiede organizzazione, personale esperto, formazione, investimenti per far fronte a costi, coinvolgimento degli enti locali e

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L’ALGORITMO BUONO

di Roberto Staro* – Il 14 giugno 2024, per la prima volta, un Pontefice ha partecipato ad un summit mondiale, il G7 svoltosi in Puglia sotto la Presidenza italiana, ed ha concentrato la sua attenzione sull’intelligenza artificiale sottoponendo alla platea degli Stati partecipanti spunti di riflessione di sicuro interesse. Invero, già negli anni precedenti la Santa Sede aveva dimostrato una particolare attenzione verso questa “nuova frontiera” ed ha sollecitato, mediante la Pontificia Accademia per la Vita, una profonda analisi del fenomeno, delle sue implicazioni pratiche ma anche morali, del necessario confronto tra fede e scienza. Al di là della sensibilità religiosa di ciascuno, non v’è dubbio che le parole del Santo Padre siano state pertinenti perché rivolte a difesa dell’uomo, inteso come essere umano che deve intendersi comunque epicentro di qualsivoglia innovazione tecnologica, nei cui confronti lo strumento dell’intelligenza artificiale non può – e non deve – limitarne la capacità di scelta, di evoluzione e di controllo. Il presente articolo si propone, seguendone le tracce, di completare il lavoro già presentato su questa rivista(1) e di affiancare alle domande emerse in quella sede quella, forse di più difficile soluzione, avente ad oggetto la delimitazione del confine tra gli orizzonti di sviluppo dell’intelligenza artificiale e l’etica. In questa ricerca, per fortuna, non sarò da solo, bensì farò richiamo alle parole ed agli argomenti rivolti dal Pontefice alla platea mondiale(2) ed alla ispirazione che sarò capace di trarne.   L’IA, “strumento affascinante e tremendo” I due aggettivi usati per descrivere l’intelligenza artificiale accompagnano il sostantivo “strumento”, ed è attorno a questa parola che Papa Francesco ha costruito il suo intervento. Sottolineare la dimensione strumentale delle intelligenze artificiali (plurale usato tanto nel messaggio per la LVIII Giornata mondiale delle comunicazioni sociali quanto nel messaggio per la LVII Giornata mondiale della pace), è la modalità che ha permesso al Santo Padre di sottolineare la dimensione umanistica della tecnologia. Questa premessa potrebbe apparire scontata ma, all’interno di una rivoluzione tecnologica così penetrante al punto da essere capace di stravolgere il concetto delle fonti del sapere (ad esempio attraverso l’affinamento della c.d. “IA generativa”), assume il valore di un assioma irrinunciabile. Secondo le parole del Santo Padre “si potrebbe partire dalla constatazione che l’intelligenza artificiale è innanzitutto uno <strumento>. E viene spontaneo affermare che i benefici o i danni che essa porterà dipenderanno dal suo impiego”. L’IA allora non è nient’altro che uno strumento, al pari di qualsivoglia utensile, ed appartiene alla storia evolutiva dell’uomo. Ma, allo stesso tempo, è ciò che più ci differenzia dal mondo animale. E che, inoltre, ci rapporta con l’ambiente nel quale viviamo, tanto che “non è possibile separare la storia dell’uomo e della civilizzazione dalla storia di tali strumenti”. Una riflessione sulla tecnologia non è quindi tesa a restringere le maglie dello sviluppo e della scoperta scientifica ma, al contrario, è la dimostrazione della centralità dell’individuo nel creato e della sua responsabilità a sfruttare bene (o per il bene) la capacità di incidere nell’ambiente che lo circonda. “Parlare di tecnologia è parlare di cosa significhi essere umani e quindi di quella nostra unica condizione tra libertà e responsabilità, cioè vuol dire parlare di etica” Lo sviluppo tecnologico non ci deve far paura; la volontà di evolversi è intrinseca all’uomo perché “siamo esseri sbilanciati verso il fuori di noi, anzi radicalmente aperti all’oltre. […] da qui nasce il potenziale creativo della nostra intelligenza in termini di cultura e di bellezza; da qui, da ultimo, si origina la nostra capacità tecnica. La tecnologia è così una traccia di questa nostra ulteriorità”. Il messaggio è che la tecnologia, tutta la tecnologia, è legata alla natura proprio dell’uomo, al suo essere proiettato verso l’altro, verso un’alterità. La tecnologia non solo dunque non è neutra, ma è sempre un’espressione della natura relazionale dell’uomo, un’espressione di bellezza perché manifesta la capacità e il desiderio dell’uomo di “essere per”, di proiettarsi verso l’altro. La tecnologia, quindi, non è dannosa in quanto, mutuando un concetto già espresso da molto tempo dal Santo Padre(3), abbia in sé, per sua natura, un seme di bellezza e di apertura al trascendente che deve essere colto e valorizzato. E ciò può essere fatto soltanto dall’uomo e per l’uomo. Lo scienziato o l’esploratore sono sempre condotti da un desiderio di scoperta che migliori la condizione dell’uomo, che ne allarghi gli orizzonti, che tenda all’infinito. In qualunque campo o settore della ricerca il fine ultimo è costituito dal superamento del limite. La domanda, pertanto, non è nel distinguere una tecnologia buona da una cattiva, bensì nel circoscriverne il suo utilizzo per il bene o per il male.   La differenza tra scelta e decisione L’elemento nuovo dell’IA è costituito dal fatto che, a differenza di qualunque tecnologia precedente, può essere in grado di compiere una scelta in autonomia, ossia di valutare (rectius, di selezionare) all’interno di un dedalo pressoché sconfinato di dati quali siano quelli da valorizzare per rispondere compiutamente alla domanda che gli viene posta. È la c.d. logica dell’algoritmo il quale, tuttavia, massimizza la capacità della mente umana di analizzare e sintetizzare tutti i dati universalmente raccolti per fornire un risultato che, in termini statistici, sia il più preciso possibile. Il tema relativo ai rischi ed alle opportunità di un tale meccanismo sono stati già trattati nel mio precedente lavoro, per cui evito di ripetermi. Il discorso del Santo Padre propone, tuttavia, un’ulteriore fianco di approfondimento; la questione, infatti, non è sulla capacità dell’intelligenza artificiale di setacciare l’intero arcobaleno dei dati (di cui essa è stata fornita) per estrarne quello più pertinente alla nostra domanda, sulla base delle specifiche che abbiamo impostato. Il problema risiede, invece, nella necessità di confrontarsi con la prospettiva che l’intelligenza artificiale possa, in luogo di estrapolare una risposta, generarla ex novo. “[…] l’intelligenza artificiale, invece, può adattarsi autonomamente al compito che le viene assegnato e, se progettata con queste modalità, operare scelte indipendenti dall’essere umano per raggiungere l’obiettivo prefissato”. Su questo piano molto scivoloso si incontrano, da un lato, la volontà e la capacità dell’uomo di

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«GLI AVVOCATI E LA LIBERTÀ» L’OMAGGIO DI CALAMANDREI ALLA PROFESSIONE

di Piero Calamandrei* – “Gli avvocati e la libertà. I meno rassegnati e i meno proni alle follie del ventennio”. (L’editoriale che Calamandrei scrisse, poco prima della caduta del fascismo, sul Corriere della Sera – 25 AGOSTO 1943) «Di tutti gli Ordini professionali, quello che più ha sofferto nel profondo l’oltraggio di questa goffa e umiliante tirannia durata vent’anni è stato il nostro, l’Ordine degli avvocati: perché noi, a differenza di tante altre professioni, non abbiamo mai trovato nel nostro quotidiano lavoro il pretesto per distrarci dalla realtà politica che ci attorniava e per rasserenarsi in altri cieli ( quante volte abbiamo invidiato il letterato che anche in tempi di oppressione può passare le giornate a conversare col suo Ariosto, o l’astronomo che viaggia tra le costellazione dove non comandano i gerarchi di questo mondo!) ma abbiamo incontrato ogni giorno, anzi dieci volte al giorno, nel maneggio delle leggi che costituisce la nostra quotidiana fatica, la conferma esasperante della nostra vergogna, il “memento” implacabile, scaturente da ogni atto del nostro ministero, dell’avvilimento in cui eravamo caduti. Noi soli, insieme con la magistratura, abbiamo vissuto questo tormento delle leggi che si sbriciolavano come cartapesta tarlata tra le mani di chi voleva servirsene: e se qualcuno ha potuto sorridere della scherzosa formula con cui il fascismo fu definito come un “regime rigidamente autoritario temperato da una autoritaria indisciplina”, questa frase sapeva d’amaro per noi avvocati, ai quali la giornaliera esperienza insegnava che se il rigido autoritarismo aveva abolito la libertà, la totalitaria indisciplina aveva posto al luogo di esso l’arbitro individuale e la corruzione ufficialmente tollerata, e la triste beffa delle leggi illusorie, alle quali non credeva neanche il legislatore. Proprio per questa particolare sensibilità professionale con cui gli avvocati sono pronti a reagire contro l’ingiustizia e a considerare la ribellione alla legalità come il più elementare dei loro doveri, essi sono stati in questo ventennio, nella grande loro maggioranza, i meno rassegnati e i meno proni. L’esercizio dell’avvocatura in tempi di servitù e di illegalismo, richiede spesso, anche se chi sta fuori non se ne accorge, una resistenza che in certi casi può arrivare l’eroico. Chi ha considerato l’avvocatura come un’arte di giuochi dialettici, come un torneo di quella vuota retorica pacchiana, di cui in questi due decenni gli esempi più memorabili non sono venuti dagli avvocati, non deve dimenticare che specialmente negli anni immediatamente seguenti all’avvento del “regime”, l’esercizio del patrocinio forense è stato un duro tirocinio di coraggio civile e di abnegazione spinta talvolta fino al sacrificio della vita. Assommano a centinaia i processi penali in cui gli avvocati sapevano in anticipo che, se avessero parlato in difesa delle libertà, all’uscita dall’aula avrebbero trovato i bastonatori comandati, pronti a sfogarsi in dieci contro il difensore inerme: eppure quegli avvocati parlarono come dettava la loro coscienza, senza tremar per le minacce, e sfidarono le percosse e pagarono col loro sangue. E non si deve dimenticare il fenomeno, ignoto a tutte le altre professioni, delle sistematiche devastazioni degli studi legali: ci fu un periodo in cui, in tutte le città italiane, venne di moda tra i condottieri di spedizioni punitive, dar l’assalto agli studi degli avvocati e incendiarli; e i casi furono così numerosi che si potrebbe fare un lungo albo d’onore di legali, tutti scelti tra i più probi e valorosi, che, dopo aver visto distrutti dalle fiamme i loro archivi e la loro biblioteca, dovettero andarsene in esilio a ricominciare in povertà il loro lavoro. I saccheggiatori credevano in questo modo di bruciare per sempre la libertà e la giustizia: e non si accorgevano, sciagurati, che riuscivano soltanto a ridurre in cenere un mucchio di carte stracce! E non minore è stata l’abnegazione degli avvocati che in tempi più recenti, hanno esercitato, incuranti dei sospetti e dello spionaggio, il patrocinio dinanzi al Tribunale speciale sfidando, l’odio di qualche inquisitore ( il cui nome sarà trasmesso ai posteri) che li guardava dal suo banco con cupidi occhi di aguzzino. A un difensore che io conosco, uno di questi cosiddetti giudici non poté trattenersi dal ringhiare un giorno: “Avvocato quando potrò vedere anche voi dentro quella gabbia?”. E infatti, prima di essere travolto con tutto il sinistro suo consesso, gli riuscì di trascinarvelo. E’ naturale dunque che su questa professione, la quale per tradizione e per vocazione è stata sempre più fermamente di ogni altra attaccata alla libertà, si sia cercato in questo ventennio di avvolgere bavagli sempre più stretti per asservirla: il potere disciplinare trasformato in spionaggio di eterodossia politica: la iscrizione al “partito” imposta ai nuovi   professionisti come condizione di esercizio professionale; e sopra tutto la ingerenza governativa penetrata nelle tradizionale autonomia dell’Ordine attraverso i “direttori” dei sindacati forensi, che anziché liberamente eletti dalla maggioranza con votazioni fatte sul serio, erano imposti dall’alto e approvati sempre “per acclamazione”. Il risultato di siffatta scelta dall’alto è stato questo: che a far parte degli organi disciplinari dei sindacati forensi, specialmente di quelli alla periferia, sono stati assai spesso chiamati anziché i professionisti più stimati per la loro proprietà e per la loro dottrina, i piccoli avventurieri della professione che facevano della intimidazione politica a uno specchietto per attirare i clienti. Proprio in questa mancanza e in questa conseguente degenerazione degli organi disciplinari, incapaci di colpire con energia il malcostume ovunque affiorasse, si deve forse ricercare la principale causa di un curioso fenomeno, dilagato in questi venti anni, che si potrebbe chiamare “il nepotismo professionale”. Lo storico che tra qualche decennio volesse prendersi il gusto di scorrere i ruoli delle cause discusse dinanzi alla Corte di Cassazione, dai quali appaiono anche i nomi dei difensori, si accorgerebbe con sorpresa che mentre il nome di certi difensori vi ricorreva con ritmo costante, che indicava l’estimazione da essi raggiunta e meritatamente mantenuta nei decenni, ogni tanto scappavano fuori all’improvviso come meteore per star sull’orizzonte un anno due e poi subito spegnersi, nomi di avvocati fino a ieri ignoti, intorno ai quali sembrava che da un giorno all’altro i clienti avessero fatto ressa

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UN PRINCIPIO DISABITATO: L’UMANITÀ DELLE PENE

di Vittorio Manes* –  I costituenti non avrebbero potuto essere più chiari: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, recita senza indugi la prima parte dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, a cui fa eco l’art. 3 della CEDU, vietando perentoriamente, oltre la tortura, tutte le “pene o i trattamenti inumani e degradanti”. Ma questo basilare canone di civiltà – scolpito in molte costituzioni e carte dei diritti nel panorama internazionale – è molto più risalente, ed è parte dei presupposti stessi del legittimo esercizio della potestà punitiva, ossia dei minima moralia – per così dire – che il Leviatano deve sempre rispettare: regola di esclusione, dunque, ed al contempo condizione di legittimazione dello ius puniendi. Nel suo nucleo assiologico, esso ci ricorda che la pena non può mai essere barbarie, che lo Stato non deve mai abbassarsi al livello del crimine, anche dell’autore del reato più efferato, spregevole e odioso: ed anzi, ammonisce che, in una democrazia matura, il potere deve sempre avere il coraggio di combattere persino la criminalità più spietata – come scrisse il presidente della Corte suprema israeliana Aharon Barak – con una mano legata dietro la schiena. Anche e soprattutto durante la fase esecutiva della pena, quando il reo è consegnato nelle mani dello stato, ed è privato delle sue libertà più intime e primordiali: ma non per ciò può essere privato di quel valore che non si acquista per meriti né può perdersi per demeriti, la dignità umana, appunto. È questa soglia insuperabile, che vieta di rispondere alla brutalità con la brutalità, alla violenza con la violenza, alla crudeltà con crudeltà, che separa, del resto, “pena” e “vendetta”. E che incarna l’essenza stessa dello stato di diritto, dove il potere assoggetta se stesso alla preeminenza del diritto. È appena il caso di rammentare quante e quanto significative siano le implicazioni di questo fondamentale limite al potere di punire, rappresentando un argine insuperabile – ad esempio – contro pene corporali come contro la pena detentiva perpetua, dove il divieto di trattamenti inumani è posto in corrispondenza biunivoca con il diritto alla speranza (right to hope), rendendo ammissibile l’ergastolo solo se de iure e de facto “riducibile” con la liberazione condizionale; ed offrendo anche fondamentali indicazioni di senso in ordine ai “parametri minimi di umanità” che devono essere rispettati nella fase di esecuzione della pena detentiva (in termini di spazio vitale in cella, di salubrità dell’ambiente, di contatti affettivi, etc.), conformemente a quanto del resto stabilisce l’art. 1 dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975), secondo il quale “[i]l trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”. Sennonché, a dispetto del suo lignaggio e della sua portata “grandangolare”, a noi pare che questo principio sia rimasto in ombra, e per molti aspetti sia stato dimenticato: peggio, forse, che sia dato quasi per scontato. Anche dalla Corte costituzionale, e dalla sua giurisprudenza, dove la finalità rieducativa ha via via guadagnato sempre maggior spazio, mentre il principio di umanità della pena – fondamento e limite della pena pubblica – fatica a trovare una compiuta valorizzazione. Ne è prova la stessa, coraggiosa sentenza sulla c.d. affettività in carcere, la sentenza n. 10 del 2024, che non ha nemmeno considerato questo parametro (pur evocato dal giudice rimettente). Olimpica indifferenza ovvero ossequio formale nei confronti di una livrea che si ritiene troppo altisonante per essere scomodata? Eppure dovremmo chiederci se questo principio, così carico di possibili eccedenze assiologiche e di potenziali ricadute ermeneutiche, sia oggi davvero rispettato. L’attuale situazione delle carceri ed un tasso di sovraffollamento tornato a livelli intollerabili, con il crescente ed assillante numero dei suicidi, sono lì a ricordarci, dolenti, la distanza siderale da ogni canone di umanità.  E le condizioni nei centri di permanenza per i rimpatri sono testimonianze non meno dolorose. Una analoga distanza, del resto, è segnata dalla tolleranza ormai diffusa per le misure perennemente emergenziali che accompagnano il c.d. carcere duro, spesso al prezzo di una “desertificazione affettiva” che considera, di fatto, il detenuto come un “microbo sociale”; o dalla triste assuefazione collettiva per pene infamanti, afflittive non solo dell’immagine ma della stessa dignità della persona, come la spettacolarizzazione mediatica della condanna prima del processo. Dobbiamo prendere atto, in realtà, di una distanza non solo dai principi, ma dalla cultura che li cementa: il lessico della politica, del resto, evoca ormai quotidianamente il carcere come luogo di marcescenza, piuttosto che come luogo di recupero del reo, e ciclicamente invoca – di fronte alle più crude vicende di violenza di genere – trattamenti contrari al senso di umanità, come la sterilizzazione farmacologica di funzioni biologiche essenziali o la c.d. “castrazione chimica”. Serve, dunque, una rinnovata consapevolezza, giuridica e prima ancora culturale, forse proprio partendo dal lessico delle garanzie e dei diritti: dove il principio di umanità ambisca ad essere concepito e riconosciuto come diritto fondamentale ad una pena umana. Non si tratta, è chiaro, di una palingenesi puramente estetica o didascalica. A questo diritto dovrebbe infatti corrispondere un obbligo positivo di tutela da parte dello Stato: obbligo giuridicamente vincolante per il suo primo e principale garante ed immediatamente giustiziabile davanti alle corti, di fronte alle sue conclamate violazioni. Con gli avvocati che dovranno essere lì, pronti a sorvegliarlo e a denunciarne le ferite. (Editoriale di Ante Litteram n. 2 – settembre 2024)   *Ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna – Direttore di “Diritto di difesa”

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TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO

Parla il Presidente UCPI, Avv. Francesco Petrelli di Stefania Mantelli* –  Nelle giornate del 14 e 15 marzo sull’isola di San Giorgio Maggiore, nella laguna di Venezia, presso il complesso monumentale sede della prestigiosa Fondazione Cini, si è tenuto l’evento organizzato dall’Unione Camere penali italiane, dal titolo “Tornare a San Giorgio per un nuovo codice accusatorio”. La scelta di iniziare questo percorso presso la Fondazione Cini ha una forte carica simbolica ed evocativa essendo stata sede dei lavori del convegno svoltosi dal 15 al 17 settembre 1961, sotto la guida del Prof. Francesco Carnelutti, con la presenza dei più grandi giuristi dell’epoca (tra essi Giovanni Conso, Franco Cordero, Alfredo De Marsico, Remo Pannain, Giandomenico Pisapia, Giuseppe Sabatini, Giuliano Vassalli) e di alti magistrati (tra tutti, Giuseppe Lattanzi). È stata una due giorni ricca di spunti e suggestioni, per i preziosi contributi forniti dagli altrettanto autorevoli relatori che si sono avvicendati nei vari tavoli di lavoro. 1) Presidente Petrelli, l’Unione delle Camere penali italiane da Lei presieduta, ha sentito l’urgenza di avviare i lavori per una proposta di riforma del codice di rito. Rendere omaggio alla tradizione, diceva Gustav Mahler, non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco. Ed è per questo che l’Unione, nel solco della sua migliore tradizione umanistica e liberale, ha avvertito l’esigenza di dare un contributo per il ripristino della vocazione accusatoria del codice di rito, ripartendo proprio da San Giorgio. Le chiedo, quindi, quali siano i punti di contatto tra la situazione attuale e quella dell’epoca e dove ritiene possano ravvisarsi i rischi involutivi del sistema attuale. «Non credo vi siano molti punti di contatto fra il contesto nel quale i giuristi da lei citati si incontrarono a San Giorgio e quello che stiamo attualmente vivendo. All’epoca si trattava di superare un modello inquisitorio (quello cd. “garantito” che dopo la “riformetta” del 1955 muoveva i suoi primi passi) che aveva nel nostro Paese solide radici politiche e culturali, mentre oggi per noi si tratta di recuperare un modello, quello accusatorio, che è stato vittima di molteplici attacchi e di una originaria ripulsione da parte della magistratura, una sorta di “rigetto” immunitario a difesa di un ordinamento giudiziario impostato su antiquate basi paternalistiche e autoritarie. Non si tratta di rendere omaggio a una tradizione, ma di prendere atto di una inemendabilità di un codice che oramai non conserva molto della sua originaria matrice. Si tratta piuttosto di riaffermare l’originalità di un modello che può essere ancora vitale. Ecco, vedo un possibile punto di contatto solo nella carica propulsiva che al tempo nasceva, e che oggi nasce, da un medesimo senso di inadeguatezza del processo penale del proprio tempo a rispondere alle esigenze di giustizia, di essere al passo con i criteri minimi di una modernità intesa innanzitutto come rispetto della dignità della persona e degli standard di garanzia nella formazione e nella valutazione della prova. Standard che sono stati del tutto stravolti dall’irrompere dell’efficientismo all’interno del nostro codice. Si tratta in verità di una erosione nata già con le prime risposte securitarie degli anni ‘90, ma che ha progressivamente occupato tutti gli spazi valoriali del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza propri del giusto processo, fino all’attacco finale operato dal PNRR. La passione con la quale l’accademia ha accolto questa iniziativa e l’entusiasmo con il quale l’avvocatura sta contribuendo al progetto conferma la vitalità dell’idea. Mi piace in proposito citare chi era presente, giovanissimo, ai lavori del 1961, Franco Cordero che nel 2000 pensava che la cosa migliore da fare sarebbe stata “ricominciare da capo, umilmente, con le idee più chiare e meno parole”».       2) Presidente Petrelli, ritiene che la riforma del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. ed il rafforzamento del principio della presunzione di innocenza, operato con la Direttiva 2016/343/UE ed il conseguente d.lgs. n. 188/2021, abbiano comunque rappresentato un freno a questa tendenza involutiva? In questa ottica, pensa che la proposta del CNF per l’inserimento “dell’avvocato in Costituzione” potrebbe avere l’effetto di rinsaldare il ruolo della difesa, nonché la libertà e l’autonomia del professionista? In cosa rappresenterebbe una novità rispetto a quanto sancito dall’art. 24 Cost.? «Si tratta di questioni molto diverse che non possono essere poste sul medesimo piano. Gli interventi realizzati al fine di recepire la Direttiva europea sul rafforzamento della presunzione di innocenza, sono stati solo dei palliativi del tutto inadeguati, che operano solo sugli epifenomeni degenerativi del modello processuale senza rimuoverne le cause. Ben diverso l’impatto della riforma del 1999 che ebbe il pregio straordinario di “costituzionalizzare” i fondamenti del nostro codice accusatorio ed in particolare quello del contraddittorio come statuto epistemologico della prova. Quella blindatura del giusto processo, calata nell’ambito delle sentenze del 1992 e della successiva riforma del 1996, ha costituito certamente una conquista ed un punto di non ritorno. Calata invece nel contesto attuale certamente pone in evidenza l’indispensabilità della riforma ordinamentale della magistratura, al fine di realizzare la “terzietà” del giudice, senza la quale il modello accusatorio resta di fatto inattuabile. Credo che la mancata realizzazione della terzietà del giudice costituisca uno dei maggiori fattori erosivi del modello, prima ancora dei molteplici ed improvvidi interventi del legislatore. Quanto alla proposta di inserire l’avvocato in costituzione, non ne ho mai ben compresa l’utilità, ma ne ho piuttosto intravisto i rischi. L’avvocato nella nostra visione è già in costituzione perché il suo ruolo è implicitamente inverato nell’art. 24 e nel diritto di difesa, mentre una sua diversa formalizzazione rischierebbe di sottrarlo al contesto di libertà, autonomia e indipendenza, che sono fondamentali per il pieno esercizio della funzione, e di attrarlo invece in un improprio ambito istituzionale».          3) Le riforme disorganiche di questi ultimi anni, per come emerge anche dall’esperienza giudiziaria, sembrano avere di nuovo dato centralità alla fase delle indagini preliminari, e quindi anche al ruolo delle Procure, a discapito del dibattimento che, in quanto sede privilegiata del contraddittorio e della formazione della prova, dovrebbe essere in verità il cuore del processo penale. Pensa che questo spostamento di asse sia anche frutto dell’eccessiva mediatizzazione del

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DECRETO SICUREZZA: L’OPINIONE DEL PROFESSORE ADELMO MANNA*

di Danilo Iannello** e Orlando Sapia*** Professore, in Parlamento è in discussione il c.d. pacchetto sicurezza, DDL n.1660, qual è il suo giudizio al riguardo? Si tratterebbe, qualora approvato, di una misura necessaria che risponde a reali esigenze del Paese o, piuttosto, ad un’azione di propaganda finalizzata ad intercettare il consenso della “pancia” del Paese? «Il D.D.L. AC 1660-A, più noto come “Pacchetto sicurezza”, già approvato dalla Camera dei Deputati il 18 settembre 2024, ed ora all’esame del Senato – su cui l’Unione delle Camere penali italiane ha deliberato il 30 settembre 2024 lo stato di agitazione «per la evidente violazione delle norme in esso contenute ai principi costituzionali e sovranazionali» (cfr. Sistema penale, Documenti, 2 ottobre 2024, ed infatti il presente scritto prende spunto anche dalla Relazione dallo scrivente tenuta alla Manifestazione Nazionale indetta dall’Ucpi dal titolo “No al Pacchetto Sicurezza. Con la Costituzione in difesa del diritto penale liberale”, Roma, 5 novembre 2024) – proprio per quanto osservato sinora non risponde a reali esigenze di tutela della collettività, ma, ad iniziare dal c.d. Decreto no party, per proseguire con il c.d. Decreto Caivano, appare espressione di un diritto penale c.d. simbolico-espressivo, o, se si preferisce, “populistico-sicuritario”. Esso, infatti, mira a placare, ovviamente senza riuscirci, i c.d. “bisogni emotivi di pena”, espressi dalla popolazione. In altri termini, non si tratta di un esempio di diritto penale come extrema ratio, bensì di un modello ispirato al c.d. “diritto penale totale”, stigmatizzato giustamente dal compianto Filippo Sgubbi (SGUBBI F., Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa, Bologna, 2019), per cui non appare esserci realmente spazio nemmeno per la depenalizzazione dei reati minori (cfr. C. SANNINO, Incontro ANM-Governo dagli organici alle carceri gli otto punti delle toghe, in La Repubblica, 5 marzo 2025, p. 28)». Tra i reati di cui si prevede l’introduzione vi sono la rivolta all’ interno degli istituti di pena e all’ interno dei cpr. Tali fattispecie di reato verrebbero integrate addirittura con forme di resistenza passiva. Questa anticipazione della soglia di punibilità quanto è compatibile con il principio di tassatività e tipicità del reato? «L’incriminazione all’interno degli istituti di pena e dei CPR della “resistenza passiva”, in primo luogo risulta addirittura di carattere più “autoritario”, rispetto allo stesso codice penale Rocco del 1930, che, infatti, punisce all’art. 337, la “resistenza a pubblico ufficiale” che è “attiva”, perché richiede l’uso della violenza o della minaccia per opporsi ad un pubblico agente, mentre compie un atto d’ufficio o di servizio. In secondo luogo, il contrasto non è solo nei confronti del sub-principio, o corollario della stretta legalità, ovverosia la tassatività, di cui all’art. 25, comma 2, Cost. – giacché in effetti la condotta di resistenza passiva non risulta tipizzata, potendo esprimersi nelle più diverse modalità – ma anche con il principio di offensività, (su cui cfr., di recente, MANES V., Il principio di offensività. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005). L’ordine pubblico non risulta, infatti, chiaramente leso o messo concretamente in pericolo, tanto che addirittura è lecito dubitare che si sia di fronte ad un tipico “fatto di reato”, secondo la tradizione penalistica di carattere garantista risalente alla fondamentale, seppur risalente, opera di DELITALA G., Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova, 1930. Si ha, invece, l’impressione che, legiferando in tal modo, riemergano alcuni stilemi del diritto penale nazionalsocialista, come la “colpa d’autore” ed il “tipo normativo d’autore”, nonché la “colpa per la condotta di vita”. Oppure, se si vuole fare riferimento ai giorni nostri, appare applicabile ai detenuti ed agli internati nei CPR che resistono “passivamente”, laddove, per l’appunto, il relativo “fatto” integrerà reato, la tesi per cui saremo di fronte ad un’ipotesi di “diritto penale del nemico”, prefigurato da Günther JAKOBS, Terroristen als Personen im Recht?, in ZStW, 2005, p. 839 ss., nel senso del soggetto che, con il suo comportamento, si pone contro l’ordine costituito e, quindi, lo Stato, per cui non è degno di essere qualificato e trattato giuridicamente addirittura come “persona”, a cui si applica, invece, il diritto penale tradizionale del cittadino, di carattere garantista». Sempre sotto un profilo di compatibilità costituzionale delle due normative, come valuta l’equiparazione delle categorie dei trattenuti e dei detenuti sotto il profilo della responsabilità penale nei reati che si vorrebbero introdurre? «Sussiste, a nostro giudizio, una netta differenza fra coloro che si rivoltano all’interno degli istituti di pena e coloro che così si comportano nei CPR, perché questi ultimi sono privati della libertà personale non in quanto abbiano previamente commesso un “reato”, bensì la loro detenzione, come afferma giustamente il costituzionalista Gaetano AZZARITI (La pace attraverso il diritto. Una conferenza internazionale per la sicurezza, in ID (a cura di), Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?, Napoli, 2022, p. 3 s.) è di carattere “amministrativo” e ciò costituisce, a ben considerare, una vera e propria “contradictio in terminis”, perché riveste una funzione puramente custodiale, nonostante che il soggetto non abbia commesso reati, né sia qualificato malato di mente, per il quale è, come noto, consentito il TSO, ma soltanto per 10 giorni. In tal modo potrebbe profilarsi una questione di legittimità costituzionale fra le due categorie di soggetti qui in discorso, con riguardo all’art. 13 Cost., in relazione al principio di eguaglianza/ragionevolezza, a causa della equiparazione irragionevole delle due forme di detenzione, ovverosia il carcere, da un lato, ed il CPR, dall’altro, dovute, però, a presupposti originariamente del tutto diversi. Ciò nonostante, il Ministro dell’Interno, dott. Matteo Piantedosi, annuncia la istituzione di altri cinque Cpr. (cfr. La Repubblica, 5 marzo 2025, p. 19)». In un contesto di sovraffollamento carcerario, di violazione storica in Italia dei diritti dei soggetti reclusi, sotto un profilo di gestione politica, la volontà legislativa di rendere punibili penalmente le forme di protesta (pensiamo alla c.d. battitura) avverso le condizioni di vita degradanti degli istituti di pena e dei Cpr, è un eccesso isolato o espressione di una volontà politica che vuole gestire il conflitto sociale all’insegna della “tolleranza zero”? «L’art. 18 del più

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SAN GIORGIO SESSANTAQUATTRO ANNI DOPO, TRA SOGNO E REALTÀ. PARLA GIORGIO SPANGHER

di Angela La Gamma* – È innegabile che l’attuale sistema processuale di tipo accusatorio sia in profonda crisi: il codice di procedura penale del 1988, a causa delle continue interpolazioni e riforme asistematiche, ha perso la sua connotazione accusatoria, per assumere, pian piano, una inquietante veste inquisitoria.  Al fine di arginare tale deriva, l’UCPI ha pensato di elaborare, attraverso l’opera di una commissione istituita ad hoc, una bozza di legge-delega contenente proposte di riforma dell’attuale codice di procedura penale. Queste proposte di riforma sono state presentate nel corso di un evento che si è svolto il 14 e il 15 marzo scorsi sull’isola di San Giorgio Maggiore (Venezia), presso la Fondazione Giorgio Cini. La scelta del luogo non è stata casuale: nel 1961, infatti, nei locali della predetta fondazione studiosi del calibro di Carnelutti, Vassalli, De Marsico, Foschini, solo per citarne alcuni, gettarono le basi del nuovo codice accusatorio, in riforma di quello inquisitorio all’epoca vigente. Stante la rilevanza dell’evento, nonché della tematica ad essa sottesa, abbiamo pensato di offrire ai nostri lettori il punto di vista di uno dei massimi procedural-penalisti italiani, il professor Giorgio Spangher, il quale ci ha illustrato la sua visione prospettica in merito alla possibile riforma del codice di procedura penale; un piccolo inciso, l’intervista al professore è stata permeata ed infiammata da quel sacro fuoco della passione per la materia che lo anima da una vita e che è veramente un peccato non possa trasparire nello scritto. Professore, Le chiedo, innanzitutto quale è la sua impressione a caldo sull’evento del 14 e 15 marzo scorsi? «Sicuramente è stata una bella esperienza che è andata anche al di là delle aspettative, perché all’inizio si pensava potesse essere solo una mera ricognizione delle criticità. Orbene; è noto che il processo penale italiano sia un processo assolutamente dissestato su cui si è intervenuto con modifiche occasionali ed a-sistematiche; si tratta di un sistema che non riesce ad avere alcuna organicità. Ed allora, in un simile contesto, l’idea di Venezia, di riprendere l’esperienza del 1961 da cui era nato il seme del sistema accusatorio dell’88 è stata una idea vincente, anche perché, con gli anni, i problemi si sono accresciuti. Nel 1961, ad esempio, non c’era la criminalità organizzata, non c’era il sistema delle fonti attuale; l’evento di Venezia, quindi, è stato un’esperienza e un’occasione di confronto interessante, perché, quantomeno, si è tracciata la direzione di una possibile riforma, che poi è quella di un sistema accusatorio che non può essere quello dell’88, ma che, certamente, deve avere nell’accusatorietà i suoi cardini fondamentali di base». Scendiamo ora nello specifico delle proposte riformatorie, partendo dalle indagini preliminari e dalle questioni ad esse connesse, alcune proposte avanzate e illustrate a San Giorgio prevedono, ad esempio, di limitare e regolamentare le proroghe delle indagini,  o per quel che concerne le misure cautelari personali, di individuare un giudice funzionalmente competente ovvero di eliminare ogni presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari o di limitare la custodia cautelare disposta per le esigenze di cui alla lett. C) dell’art. 274 c.p.p. solo a casi determinati. Con riferimento alle misure cautelari reali, invece, si è proposto di porre dei limiti ai sequestri attraverso, ad esempio, la previsione di gravi indizi di concreta sussistenza del fatto. Orbene, queste proposte, una volta che dovessero essere inserite nell’impianto codicistico, determineranno una maggiore garanzia dei diritti della persona indagata?  «Allora partiamo da un dato. Nelle riforme del processo penale si usa l’espressione “tutto si tiene”; cioè, non è che si può intervenire, ad esempio, sulle impugnazioni, senza tenere in considerazione la fase dibattimentale e prima ancora quella delle indagini, ma occorre che la riforma sia organica e ricostruisca un sistema che organico, ormai, non lo è più. Naturalmente non è possibile mandare le lancette dell’orologio indietro fino all’88 perché l’idea di una indagine preliminare snellissima non è sostanzialmente più praticabile; e però occorre cercare di ridimensionare la fase dell’indagine da quel gigantismo che ha assunto. E le proposte di riforma, che mirano a vincolare maggiormente il pubblico ministero a tempistiche determinate ed a favorire un controllo del giudice, soprattutto sulla inazione del p.m., appaiono importanti. Già una riduzione dei termini di durata delle indagini era stata operata dalla riforma Cartabia, ora si cerca di ridurli ulteriormente, ma si fa un’operazione aggiuntiva. Il giudice non sarà più il giudice dell’atto, il famoso giudice dell’88 e non sarà neanche il giudice del procedimento. Sarà il giudice del fascicolo e ciò gli consentirà di controllare quello che fa il pubblico ministero senza intervenire. Al giudice viene attribuito un ruolo di garante, di vigile, per evitare l’inerzia del PM e le proroghe chieste dopo mesi di inattività. Così come, per quanto riguarda le limitazioni all’incidente probatorio, sarebbe opportuno che lo stesso si svolgesse, non innanzi al Gip, bensì dinnanzi al giudice chiamato a decidere: solo così può essere ripristinato il canone dell’immediatezza. L’art. 392 c.p.p. è scritto male e va riformulato con riferimento non ad un giudice qualsiasi, bensì al giudice del contraddittorio e della decisione. Altra proposta rilevante, passando alla tematica delle misure cautelari, è l’individuazione di un giudice della cautela, così come sono importanti, a mio avviso, gli ulteriori limiti che vengono previsti per l’applicazione delle misure custodiali. E ciò sia per ciò che concerne gli interventi sull’ultimo periodo della lettera C) dell’art. 274 c.p.p., sia per quel che riguarda la volontà di eliminare le presunzioni di cui all’art. 275 c.p.p. che non c’erano nel codice dell’88. Stessa cosa per le misure reali; anche in questo caso la previsione espressa di limiti, finora solo individuati dalla Cassazione ma mai esplicitati in una norma, è utile per garantire le legalità anche nel c.d. “processo alle cose”. Certo, un qualche spiraglio di garantismo si è iniziato a vedere nella giurisprudenza della Suprema Corte da quando è Presidente Margherita Cassano, la quale, a differenza di Giovanni Canzio, è più legata al dato normativo e meno all’efficientismo; Canzio vedeva il processo come una macchina che deve funzionare. E invece Margherita Cassano è più orientata

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LE RAGIONI GIURIDICHE CHE IMPONGONO DI SEPARARE LE CARRIERE DEI MAGISTRATI

di Nico D’Ascola* SOMMARIO 1.QUANDO SORGE LA QUESTIONE 2. COSA APPARVE URGENTE PROPORRE 3.AUTONOMIA E INDIPENDENZA COME PRINCIPI DA DECLINARE, NON SOLO ALL’ESTERNO, MA ANCHE ALL’INTERNO. IL RUOLO “POLITICO” DELL’UNIONE 4. LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE È GIÀ IN COSTITUZIONE 5. LA IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE 6. CARRIERE UNITARIE COMPATIBILI CON IL CODICE DEL ’30, NON CON QUELLO DELL’88 7.GLI ATTUALI PUBBLICI MINISTERI SAREBBERO OTTIMI GIUDICI? 8.IL PERICOLO DI UNA OPPOSIZIONE STRUMENTALE 9.L’UNICA OPINIONE CONTRARIA CON LA QUALE CONFRONTARSI 10. I RISCHI CONNESSI ALLE SCELTE SIN QUI ADOTTATE DALLA MAGISTRATURA   1.QUANDO SORGE LA QUESTIONE Inizio con una rivendicazione. La separazione delle carriere è patrimonio intellettuale e di cultura giuridica esclusivamente riferibile all’Unione delle Camere Penali. Si deve, infatti, a quello straordinario e irripetibile laboratorio di idee che fu l’Unione nel corso degli anni ’90, il merito di averne compreso la necessità di separare le carriere di giudici e pubblici ministeri, al solo fine di realizzare un processo penale davvero giusto. Ciò perché era apparso evidente che le riforme ordinamentali costituivano l’imprescindibile presupposto di quelle processuali, altrimenti destinate al fallimento. A quel progetto non fu nemmeno estranea una lucida analisi di natura politica, generata dalle strette relazioni che legano la politica stessa al diritto in generale e al diritto penale in particolare. Non pare dubitabile, infatti, che individuare il punto di equilibrio del conflitto tra autorità e libertà, questione cruciale per noi avvocati penalisti, è questione di competenza esclusivamente politica. Punto di equilibrio che contribuisce a delineare il tasso di effettiva democrazia di una Nazione. Della separazione delle carriere dei magistrati, se ne era parlato intorno alla seconda metà degli anni ’80, a margine di un congresso, mi pare fosse quello di Bari, in previsione della riforma del codice di procedura penale. All’epoca, per le ragioni che spiegherò in seguito, non se ne poteva percepire tutta l’importanza, che fu evidente dopo la riforma del codice di procedura penale. Gli anni ’90 si conclusero con la storica approvazione del nostro art. 111 Costituzione, alla quale, però, non seguì alcuna seria riforma ordinamentale, data l’ostinata opposizione della magistratura e il disinteresse, all’epoca, della politica. A quelle giunte io ho avuto l’onore di partecipare, insieme a indimenticabili amici, molti dei quali ci hanno lasciato. Pertanto, posso testimoniare e scrivere dando voce anche a loro. Prima di farlo, ricordo a tutti ancora una volta che bisogna completare quel percorso. Percorso che comprendeva sin da allora la necessità di una tutela costituzionale per il nuovo codice, iniziativa che ci costò una battaglia durissima e l’accusa di essere peggiori dei terroristi, nonché un adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo sistema processuale.   2.COSA APPARVE URGENTE PROPORRE In quegli anni capimmo velocemente diverse cose. In primo luogo che il codice dell’88 si reggeva su basi fragili e malferme. Era particolarmente indifesa la linea di confine che separava il sapere investigativo del pubblico ministero, dal sapere a formazione progressiva del giudice, fondato sul contraddittorio. Più precisamente il codice difettava di un ombrello di protezione costituzionale rispetto ai prevedibili aggiramenti e alle manomissioni delle quali sarebbe stato oggetto. I rischi già si profilavano. Il sospetto fu poi confermato dalla sentenza n°254/92 della Corte costituzionale la quale aveva rovesciato la struttura del codice, frantumando la indispensabile separazione tra indagini e giudizio. Capimmo pure, per come ho già ricordato, che l’ulteriore e indispensabile passaggio era costituito dalla separazione delle carriere, senza la quale il principio del contraddittorio sarebbe stato inevitabilmente svuotato di significato. Il giudice, infatti, non sarebbe mai stato terzo ed equidistante nel suo rapporto con la difesa e l’accusa, anzi sarebbe stato attratto in questa ultima orbita. La necessità di un giudice super partes sarebbe rimasta inattuata se giudice e pubblico ministero avessero continuato ad avere interessi comuni, carriere altrettanto comuni e interscambiabili. Insomma, fu chiara la incoerenza tra il nuovo codice e l’assetto dell’ordinamento giudiziario che metteva insieme giudice e pubblico ministero. La separazione tra le due storiche articolazioni della magistratura ci sembrò necessaria proprio per garantire il funzionamento di un sistema processuale, sia pure solo tendenzialmente accusatorio e misto. Proprio per questa ragione nessuno pensò a una riforma punitiva, per come oggi si dice, né tantomeno limitativa delle prerogative costituzionali di autonomia e indipendenza.   3.AUTONOMIA E INDIPENDENZA COME PRINCIPI DA DECLINARE, NON SOLO ALL’ESTERNO, MA ANCHE ALL’INTERNO. IL RUOLO “POLITICO” DELL’UNIONE Capimmo pure che autonomia e indipendenza della magistratura erano garanzie irrinunciabili per la stessa difesa penale. Nessuno di noi avrebbe voluto misurarsi con un pubblico ministero in grado di spendere, oltre ai suoi tradizionali e ampi poteri, anche quelli propri dell’esecutivo. Valutando oggi la questione in modo distaccato e non corporativo, bisogna ammettere che la separazione delle carriere estende il campo di applicazione dei principi di autonomia e indipendenza, anziché limitarli. Li declina, infatti, non solo all’esterno, ossia nelle relazioni tra il potere giudiziario e i restanti poteri dello Stato, ma anche all’interno. Affermandoli pure riguardo alle relazioni tra giudici e pubblici ministeri. Circostanza, questa, che semmai incrementa e di certo non riduce le prerogative della intera categoria, scolpendone con precisione le differenze non solo funzionali. Tuttavia sbagliammo previsione, come ho già anticipato, quando pensammo che la separazione delle carriere, anche se accompagnata dalla estensione, al pubblico ministero separato, delle garanzie di autonomia e indipendenza, per come noi sin dall’inizio avevamo pensato, avrebbe eliminato ogni resistenza della magistratura. In altri termini, la mancanza di tutela costituzionale per il nuovo codice e l’evidente disallineamento tra quest’ultimo e l’assetto dell’ordinamento giudiziario, proprio perché fatali per il codice e per la stessa sua sopravvivenza, ci sembrarono punti talmente condivisibili da meritare un generalizzato consenso. Ma così non avvenne. Fu buona fede avere pensato che tutti avessero interesse a un sistema processuale effettivo e coerente. Le resistenze all’epoca incontrate (ed oggi manifestate con maggiore forza) ci persuasero del contrario. Le battaglie di quegli anni furono precedute dal maturare della convinzione che per l’Unione fosse necessario attribuirsi una funzione politica, reclamando per l’avvocatura penale, strumento insostituibile per la difesa dei diritti dei cittadini, il ruolo di interlocutrice nei processi di trasformazione del

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LA QUESTIONE MERIDIONALE NELLA NARRATIVA DI SAVERIO STRATI

di Stefania Mantelli* Molti intellettuali e storici si sono occupati di analizzare e descrivere il divario tra il Nord e il Sud del nostro Paese, lo squilibrio economico, sociale e culturale dall’unità d’Italia in avanti, rappresentando un destino differente, per una stessa Nazione. Un enorme contributo, in tal senso, è stato fornito anche dalla letteratura sul Mezzogiorno. Alcuni autori più di altri, e alcune loro opere in particolare, segnano un percorso importante per la comprensione dei fenomeni che si vogliono ricomprendere nella c.d. “questione meridionale”. Tra tutti, non può prescindersi da Ignazio Silone con “Fontamara” e la storia dei “cafoni”, i contadini senza speranza; Giovanni Verga con “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”, ricompresi nell’incompiuto ciclo dei vinti; Carlo Levi con “Cristo si è fermato ad Eboli” che lo scrittore – confinato in Lucania dal fascismo – scriverà in chiave autobiografica, fornendo un affresco sulla tragica e povera vita contadina in quei luoghi magnifici; Corrado Alvaro con “Gente in Aspromonte” che narra della dura vita dei pastori, alternando un approccio moralistico ad una prosa pregna di lirismo. L’elenco, se proseguisse, sarebbe assai lungo! In questo filone, sebbene in una maniera diversa, possiamo inserire Saverio Strati, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. Lo scrittore, nato a Sant’Agata del Bianco, il 16 agosto 1924, di famiglia povera, inizia a lavorare come contadino e poi operaio edile, dedicandosi solo successivamente a completare gli studi, grazie all’aiuto economico di uno zio emigrato in America. Nel ’53, durante la frequentazione della Facoltà di Lettere e Filosofia a Messina, consegna alcuni racconti al critico e docente universitario Giacomo Debenedetti e arriva così a pubblicare l’anno successivo il primo libro con Mondadori, una raccolta di dodici racconti, “La Marchesina”. Da lì inizierà la sua carriera di scrittore, con numerosi libri che lo porteranno a vincere vari premi letterari, tra cui il premio internazionale Vaillon nel 1960 e il Campiello nel 1977. Trascorre alcuni anni in Svizzera, perché tale era la nazionalità della moglie, per poi rientrare nuovamente in Toscana, stabilizzandosi a Scandicci. Il suo meridionalismo è proprio di quelli che sono partiti per necessità, che hanno ottenuto una qualche forma di riscatto dalla povertà da cui provenivano, ma che mai hanno rinnegato le loro origini. E se Corrado Alvaro, Mario La Cava, Fortunato Seminara hanno rappresentato un Sud statico e dolente, afflitto da ataviche e arcaiche tradizioni, nonché dall’ignoranza, aderendo ad una visione fatalista e pessimista del Mezzogiorno, Strati condanna l’immobilismo della gente di Calabria del tempo e incoraggia – attraverso i suoi personaggi – al riscatto, cogliendo i segni del progresso e insinuando la speranza che un cambiamento sia possibile. Pur narrando storie di miseria, arretratezza culturale, povertà e sfruttamento, davanti alle umiliazioni egli mette anche le speranze, governato dal “pessimismo della ragione, ma anche dall’ottimismo della volontà”. I personaggi dei suoi libri sono inizialmente braccianti e pastori, che tentano di lottare per una emancipazione alla quale, per le troppe avversità della vita, spesso rinunceranno. Tuttavia, nel seguito della produzione letteraria, queste figure lasceranno lo spazio all’operaio intellettuale che si ribella e cerca di cambiare il suo destino. L’autore, infatti, avanza nel suo percorso di scrittore osservando la realtà in movimento, in una chiave neorealista. Se nella raccolta La Marchesina i racconti sono ambientati nel mondo contadino, dove la classe dei nobili rappresenta nell’immaginario l’unico benessere possibile, quale alternativa alla fatica di badare agli animali e alla terra, in una realtà di arretratezza, dove si inizia a comprendere che l’istruzione può rappresentare un mezzo per vincere le ingiustizie sociali, con l’antologia Gente in viaggio prende l’avvio il tema del viaggio, per evadere, conoscere la città, il progresso per poi scoprirne le distorsioni, le superficialità, la corruzione che fanno riemergere l’autenticità delle origini. Esce, così, fuori anche il tema dell’emigrazione, come possibilità di riscatto ed emancipazione, trattata mirabilmente in molti suoi libri, da attento osservatore e protagonista allo stesso tempo di questo strappo dalla propria terra. Strati, in questa fase, sembra interessato soprattutto agli aspetti antropologici della cultura e della società calabrese, responsabili di una certa concezione della vita. Il suo realismo, infatti, riesce a cogliere lo stretto legame tra la cultura popolare e gli aspetti sociologici e storici della nostra regione. Nella sua produzione letteraria affronta, quindi, il tema dell’emigrazione, sia quella della prima parte del Novecento, determinata dalla voglia di riscatto, per cui l’America era vista come la meta da prediligere, sia quella successiva al ventennio fascista, quale fuga verso le nazioni più ricche soprattutto in Europa, toccando, con ancora maggior dolore, quella interna verso le zone più industrializzate del Paese che, rappresentando una Italia che procede a due velocità, lascia emergere la sofferenza per la scelta di lasciare indietro il Meridione, con la conseguenza di strappare le nuove generazioni alla loro terra e alle loro famiglie. Insomma, Strati esprime una narrativa impegnata, attenta al sociale, volta alla gente comune che è portatrice e destinataria del messaggio che l’autore vuole veicolare al lettore. Tenerissimo Tibi e Tascia, storia di due bambini, nel Mezzogiorno degli anni ’30, calati in un’atmosfera di innocenza e giocosità, sebbene vivano l’infanzia in un contesto miserabile e povero. Tibi riuscirà, seppur con la pena del distacco, ad emanciparsi da tanto dolore e partirà per una vita migliore; Tàscia rimarrà in una realtà di fatica e ignoranza, emblematica della sua condizione di donna nel primo dopoguerra. In a Mani vuote, il sogno del Nuovo Mondo, tanto agognato da Emilio, il protagonista, per sfuggire all’impoverimento della famiglia, a causa della morte del padre, e ad una madre autoritaria che preferisce sfacciatamente l’altro figlio, si delinea una narrazione che analizza i rapporti familiari e sociali. La vita sperata non lo renderà felice, troppi i disagi legati all’integrazione e alle difficoltà di apprendere una nuova lingua, per cui riapparirà, dimentico delle sofferenze che lo hanno portato ad emigrare, la nostalgia del rientro in Italia. In questo romanzo, come ne La Teda (dal nome della torcia di resina con cui si faceva luce nei tuguri dove uomini e animali vivevano insieme), ambientata nel

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MAGISTRATI E AVVOCATI, TRA VERITÀ E GIUSTIZIA. RIFLESSIONI SPARSE.

di Francesco Iacopino* Nel nostro ambiente si afferma, simpaticamente, che avvocati e magistrati sono, da sempre, come quelle vecchie coppie di coniugi che mal si sopportano ma sono assolutamente incapaci di vivere l’uno senza l’altro. Al di là della boutade, lo stato costituzionale di diritto, fondato sugli apriori dei diritti umani, affida all’avvocato il ruolo di mediazione tra apparato giudiziario e singolo cittadino e di garanzia nella tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona. L’avvocato ha il dovere di impegnare il magistrato, sia esso requirente o giudicante, a misurarsi con l’altro punto di vista, a confrontarsi con i risultati delle proprie azioni, perché la realtà può (e deve) essere guardata da prospettive diverse e perché nella complessità del nostro mondo è molto alto il rischio (e il prezzo) dell’errore giudiziario. L’avvocato ha, in altri termini, la responsabilità di alimentare nella giurisdizione il confronto sul terreno delle idee e dei valori costituzionali, coagulando in tale direzione – come ebbe a dire Vincenzo Maiello – le «energie migliori affinché al diritto penale di lotta si reagisca con una lotta per il diritto». Quindici anni fa Paolo Borgna, già procuratore aggiunto a Torino, per i tipi di Laterza ha pubblicato un libro intitolato «difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore». Scrive il procuratore nel Suo piccolo pampleth: «il rischio che può accecare e dannare il magistrato è quello di credere, a un certo punto, di dover non soltanto affermare il diritto ma la giustizia con la iniziale maiuscola. La storia però ci insegna – come ci ricorda Gustavo Zagrebelsky – che coloro i quali credono di aver trovato le chiavi della Giustizia e della Verità, qualunque sia il campo in cui operano, sono particolarmente esposti al rischio del fanatismo e del dogmatismo, in materia etica e politica. Perché chi pensa di aver trovato la Giustizia e la Verità prima o poi si sentirà in dovere di imporle agli altri. L’avvocato – con la sua presenza, il suo ruolo nel processo, il suo sguardo che ci osserva mentre operiamo ogni giorno – ci impedisce di cadere in questo baratro».  L’avvocato, con la sua professione di carità, nel difendere i diritti di chi si trova a tu per tu con il dolore, è lì a ricordare (a tutti) i destini di coloro che entrano nel circuito della penalità. È l’avvocato il tramite tra le carte e la vita degli altri: costantemente, assillantemente, giustamente. È lui a portare sulle proprie spalle i grumi di dolore dei propri assistiti, ad assumere su di sé l’urto delle passioni e delle polemiche, a sollevare il magistrato da quel peso indicibile. Ci ha insegnato Calamandrei che «l’ufficio più umano dell’avvocato è quello di stare ad ascoltare i clienti». Ecco perché, ancora una volta, ha ragione Borgna quando scrive che «l’avvocato è il miglior amico del pubblico ministero: lo aiuta a difendere la sua salute mentale», perché ciò che ci unisce è la condivisione del dolore degli altri, perché essere avvocato è una scelta di vita: un servizio in difesa della dignità dell’uomo. E allora, attingendo ancora agli insegnamenti di Calamandrei dobbiamo riconoscerci che il rispetto tra avvocati e magistrati non può che essere reciproco, perché obbedisce alla legge dei vasi comunicanti: non si può abbassare il livello dell’uno senza che si abbassi il livello dell’altro. Non è questione di rispetto della persona, perché per quello è sufficiente la buona educazione. È una questione di rispetto della funzione. Quel rispetto tra avvocati e magistrati nasce soltanto dalla consapevolezza della relazione di reciprocità che esiste tra le due funzioni.  Perché l’avvocato, innamorato del suo cencio nero, libero e indipendente, è colui il quale è chiamato a «difendere tutti» e «appartenere a nessuno», per usare le felici espressioni di Gian Paolo Zancan, avvocato e senatore della Repubblica: «ho difeso tutti, non sono appartenuto a nessuno». Tutti noi, tra gli attori della giurisdizione, dobbiamo recuperare la dimensione del ragionamento condiviso, individuare punti di incontro su cui edificare il miglioramento qualitativo della risposta alla domanda di giustizia, nella consapevolezza che la vera unità che dobbiamo perseguire e pazientemente ricercare, alimentandola anche nel discorso pubblico e nel pensiero comune, è quella tra avvocatura, magistratura e interessi del cittadino. In questa direzione l’avvocatura penalista sarà sempre francamente aperta al leale confronto e al dialogo costruttivo.    *Presidente Camera Penale “A. Cantàfora” di Catanzaro  

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