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UN NODO ROSSO PER NON DIMENTICARE

  Giornata internazionale degli Avvocati minacciati – 24.1.2024 Nel 2023 sono stati 128 gli avvocati nel mondo minacciati, aggrediti, detenuti, scomparsi e uccisi. “Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare”. Martin Niemöller La Giornata internazionale degli Avvocati minacciati, istituita per ricordare il massacro di Atocha, a Madrid, del 24 gennaio 1977, in cui furono uccisi 5 avvocati nel periodo di transizione tra la dittatura franchista e la democrazia, acquista ogni anno un senso più profondo. Un urlo straziante che fatica ad essere inteso dalla generalità dei consociati, sommersi da pregiudizi sempre più pesanti da fronteggiare, che insozzano pericolosamente la figura del difensore. Per sensibilizzare sul tema, la Camera Penale “A. Cantàfora” di Catanzaro ha pensato di condividere una nuova iniziativa, invitando non solo i propri iscritti, ma tutte le Avvocate e gli Avvocati a indossare un piccolo fiocco di colore rosso, fino alla fine di gennaio. Che trovi spazio sulla toga, sulla borsa o altrove, la volontà è che possa diventare un “nodo” in aiuto alla memoria, brillante e stretto, per sollecitare una presa di coscienza davanti ad un problema attuale, ormai a tutte le latitudini, ma anche di consapevolezza circa la necessità di sostenere con un fronte comune le indebite aggressioni nei confronti di donne e uomini sempre più esposti e a rischio. Non sarà mai un esercizio di vuota retorica il tentativo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle minacce, sulle violenze, e in molti casi, purtroppo, sugli omicidi di Avvocati, perseguitati e messi a tacere per la sola colpa di svolgere la professione in maniera indipendente e autonoma. Il dato è – a dir poco – allarmante: nel 2023 sono stati 128 gli avvocati nel mondo minacciati, aggrediti, detenuti, scomparsi e uccisi. Questa esponenziale crescita di episodi di violenza e di minaccia perpetrate nei confronti dei difensori è la triste cartina al tornasole di un mondo nel quale la figura del difensore è posta, costantemente, sotto la luce distorta del sospetto, sepolta dagli stilemi dell’efficientismo, sul cui altare vengono sacrificati valori un tempo fondanti del patto sociale. Ma è un mito oscuro, quello che prende vita nell’aggressione dovuta al mancato raggiungimento di un obiettivo processuale o al rifiuto di un incarico, che si nutre dell’angoscia di chi è stato costretto ad abbandonare il proprio paese per trasferirsi all’estero, dell’amarezza di chi ha dovuto appendere ad un chiodo arrugginito i traguardi professionali di una vita sapendo che, a partire dai suindicati episodi, non avrebbe più avuto l’occasione di raggiungerne altri perché sotto perenne bisogno di protezione. Assai recenti episodi di insopportabile oppressione e violenza sono accaduti in luoghi famigerati per le costanti violazioni e negazioni di diritti umani, nei quali gli Avvocati si sottopongono quotidianamente a estenuanti prove fisiche e psichiche pur di lottare per un mondo più giusto e ancorato ai principi di uguaglianza. La situazione si complica nel caso di professioniste di genere femminile. Dal medio oriente, risprofondato nella segregazione femminile, alla Colombia, dove le Avvocate che si battono per la verità sulle sparizioni “forzate”, sono costantemente minacciate e intimidite. Quest’anno i riflettori del terrore hanno allungato ombre sull’Iran, dove è in corso una feroce repressione in risposta al movimento di protesta che scuote le fondamenta della teocrazia sciita. Decine gli avvocati sbattuti in carcere (circa 60) per aver semplicemente offerto sostegno ai manifestanti fermati dalla polizia politica, “difesi” d’ufficio da legali approvati dal regime. Il volto della dissidenza e della resilienza dell’avvocatura iraniana è incarnato da Nasrin Sotoudeh, condannata a 38 anni di prigione e 148 frustate. Non è facile ottenere una banca dati esaustiva di tutti gli Avvocati vittime di abusi nel mondo, radiati da ordini professionali legati a doppio filo ai regimi, dei difensori di dissidenti politici, assimilati ai loro clienti e sbattuti in prigione, o di quelli addirittura assassinati, da gruppi privati, paramilitari, narcotrafficanti, organizzazioni criminali. Purtroppo, assai diverse sono le tipologie di abusi subiti dai difensori: tra le più frequenti le detenzioni arbitrarie, spesso al termine di processi sommari – se e quando questi hanno luogo. Come lamenta lo OIAD (Observatoire International des Avocats en Danger – in Italia “Osservatorio Internazionale Avvocati in Pericolo”) è una pratica corrente a latitudini diverse: “tali atti sono spesso conseguenza di dichiarazioni pubbliche, sia che si tratti di critiche alle forze dell’ordine o ai servizi di sicurezza – i quali, con le loro azioni vessatorie, zittiscono i dissidenti politici (Mohammed Ziane – Marocco) – sia che si tratti di smentire accuse formulate contro dei clienti (Joseph Sanane Chiko – Repubblica del Congo). Queste minacce si estendono anche ai familiari degli avvocati, come nel caso del Presidente dell’ordine di Diyarbakir (Nahit Eren – Turchia), membro dell’OIAD, del quale sono state divulgate sui social notizie importanti attinenti alla vita privata e familiare». Eppure, non è più necessario rivolgere lo sguardo a siti remoti per percepire l’ampiezza del fenomeno. Abusi sempre più insopportabili, purtroppo, sono frequenti e in preoccupante aumento anche nel nostro Paese. Basti pensare, ad esempio, agli innumerevoli casi di cronaca in cui i riflettori sono ricaduti, inesorabilmente, sul difensore di turno, vittima della gogna mediatica e del pubblico supplizio ogni qualvolta si sia trovato costretto a giustificarsi per l’esercizio della propria attività da difensore. Il più recente, solo in ordine di tempo, riguarda l’Avv. Giovanni Caruso, professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università di Padova, nominato difensore di Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin, destinatario di una “petizione” al fine di ottenere la rinuncia al mandato, giustificata da una presunta incompatibilità tra la partecipazione al dolore per la perdita della vittima e al tempo stesso una compiuta esplicazione del mandato professionale. Un abominio non soltanto giuridico, ma logico, figlio di un pensiero, che – in

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Maxi retate e carcere preventivo: tutto il potere agli apparati di sicurezza…

di Valerio Murgano Mentre doverosamente si discute sugli interventi legislativi finalizzati a limitare la divulgazione del contenuto delle ordinanze cautelari, non ci si avvede che qualcosa di più grave è già avvenuto: il potere giudiziario è stato appaltato agli apparati di pubblica sicurezza, con buona pace dei garantisti o presunti tali. Il governo del potere punitivo dello Stato, esercitato dagli apparati di polizia, è qualcosa di diverso dall’arbitrio interpretativo del giudice e dalle pulsioni populiste del legislatore, perché li trascende. La selezione unilaterale e parcellizzata dello sconfinato materiale investigativo posto a carico di centinaia di indagati, avallata dal finto vaglio del pubblico ministero e offerta all’impraticabile valutazione del Giudice delle indagini preliminari, si risolve “fisiologicamente” (sia consentito l’ossimoro) in un giudizio sommario nei confronti di “categorie criminologiche” assistite dalla presunzione di colpevolezza. Ne consegue l’annientamento definitivo dei tanti malcapitati di turno; tanto meglio se dotati di una robusta carica reputazionale. Cittadini, considerati sudditi, strappati alle famiglie e ai loro affetti, a cui è tolta la libertà, distrutto il credito sociale, spezzata la carriera, per sempre. Si certo, a fronte di centinaia di richieste di carcerazione – puntualmente proposte dagli investigatori nelle informative conclusive di reato – una manciata di indagati vengono graziati dall’applicazione della meno afflittiva custodia domiciliare. La selezione minimale tornerà utile al Tribunale del Riesame per rigettare qualche utopistica eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per mancanza dell’autonoma valutazione del giudice, in aderenza al dettato normativo dell’articolo 292 del codice di rito, come modificato nel 2015. All’apparenza il “semaforo giudiziario” funziona, ma è solo un’altra tragica boutade. La realtà è un’altra: migliaia di pagine imbastiscono fatti e circostanze sulla sagoma di fattispecie di reato accuratamente selezionate, pronte a divenire ordinanza cautelare e poi sentenza. La condanna mediatica è presto servita, quella formale si attende comodamente in carcere, spesso per anni, laddove quasi un terzo dei detenuti è in attesa di giudizio. L’aumento della penalità, così concepita, realizza l’irrazionale criminalizzazione secondaria di intere categorie di individui, disorienta i consociati e accresce pulsioni antisociali, finendo per rafforzare proprio quei fenomeni che si intendono debellare. È un fatto acquisito: all’espansione irregolare del potere militare dello Stato e della penalità corrisponde la proporzionale ascesa della criminalità organizzata. Se nel processo il “metodo” autoritario si infrange sui residui argini edificati da difensori e giudici ostinatamente propensi a controllare l’esercizio del potere repressivo e di polizia dello Stato, il materiale unilateralmente raccolto non andrà perduto, in quanto esiste pur sempre il piano di riserva: riesumare gli archivi delle Procure della Repubblica per legittimare l’applicazione di misure di prevenzione, interdittive antimafia, decreti di scioglimento dei Consigli Comunali, capaci di compromettere gravemente le libertà personali, patrimoniali e politiche degli individui attinti. Il potere debordante degli apparati di polizia e degli uffici dell’accusa riduce sempre più lo spazio di agibilità dei diritti di libertà, stabilizzando un’inconcepibile dipendenza funzionale dell’autorità giudiziaria dalla polizia giudiziaria. Così gli equilibri costituzionali che regolano il cruciale rapporto tra potere coercitivo e diritti fondamentali delle persone sono definitivamente alterati. La sproporzione di mezzi tra gli uffici dell’accusa e la difesa del cittadino, compreso quello basilare dell’accesso al sapere investigativo, cresce esponenzialmente nei processi originati dalle maxi retate a misura degli indefiniti confini delle fattispecie associative. La mediatizzazione delle inchieste giudiziarie, la spettacolarizzazione dei super maxi processi, con richieste di condanna a reti unificate, fan si che si confonda l’arresto preventivo con la penale responsabilità, la qualità d’imputato con quella di condannato. Occorrerebbe chiedersi a chi giova la disattenzione da queste criticità che investono i “fondamentali” del “giusto processo” e cioè quelle precondizioni in assenza delle quali le garanzie previste dai codici si trasformano in forme vuote di contenuti, inidonei a controllare l’esercizio del potere repressivo dello Stato. Dunque, “se” il contrasto alla criminalità è obiettivo condiviso, non più differibile è una chiara e netta presa di posizione da parte di tutti gli attori della giurisdizione che riguardi il “come” e con quali “effetti” concreti sulla vita dei cittadini ciò stia avvenendo. Il silenzio rende TUTTI complici di una “giustizia” che genera un olocausto d’innocenti in misura che mai si è conosciuta in passato e dei cui terribili effetti, presto o tardi, dovremo fare i conti. (Pubblicato su “Il Dubbio” il 15.1.2024)

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Spunti di riflessione sulla tematica, in costante ascesa, della responsabilità da reato delle persone giuridiche

di Angela La Gamma   Il presente contributo mira ad offrire spunti di riflessione sulla tematica, in costante ascesa, della responsabilità da reato delle persone giuridiche, ex D.lgs. 231/2001 e di adeguatezza ed efficace applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e controllo, partendo dall’analisi della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, Quarta sezione penale, in data 5 ottobre 2023, avente numero 1636/2023 r.g sent. La sentenza in commento affronta la spinosa tematica della responsabilità dell’ente nelle ipotesi di morte (o infortunio) sul lavoro occorsa ad un dipendente e, nello specifico, della responsabilità derivante alla società dal presunto delitto di omicidio colposo commesso da soggetto apicale, il legale rappresentante dell’ente, nella qualità di datore di lavoro, fattispecie contemplata all’art. 25 septies del Dlgs 231/2001. La Suprema Corte, nell’annullare con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze – la quale, confermando una pronuncia resa dal Tribunale di Pisa, aveva condannato, per il delitto di omicidio colposo ai danni di un operaio intento a rimuovere dei rifiuti boschivi derivanti da lavorazioni, tanto il datore di lavoro, quanto la persona giuridica- muove pesanti critiche ai giudici di secondo e primo grado. In particolare, la Cassazione, nella pronuncia in commento, rileva una serie di “errori giuridici” commessi dal Tribunale e reiterati dalla Corte d’Appello. In primo luogo, la Corte fiorentina è incorsa, secondo i Giudici di legittimità, in un’erronea valutazione, nel momento in cui ha edificato la responsabilità dell’ente su condotte che erano “riferibili, in astratto ancor prima che in concreto, esclusivamente alla persona fisica”: secondo le previsioni contenute nel D.lgs. 231/01, al contrario, la responsabilità dell’Ente va a sommarsi e non si confonde con quella della persona fisica che ha commesso l’illecito, è autonoma rispetto alla tradizionale responsabilità penale personale ed è legata alla commissione di un reato ricompreso nel catalogo dei reati presupposto previsti dal decreto medesimo. I Giudici di prime e seconde cure, inoltre, sono incorsi in un ulteriore errore valutativo, sempre secondo la Cassazione, allorquando hanno ritenuto coincidente il Modello di Organizzazione Gestione e controllo, di cui l’ente era dotato, con il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. Ancora, l’ultima censura che ha determinato l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Firenze è relativa alla mancata prova circa la ricorrenza dei presupposti di imputazione della responsabilità, sanciti nell’art. 5 del D.lgs 231/01, il quale richiede, indefettibilmente, che il reato c.d. presupposto, quand’anche colposo, sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. Pare opportuno soffermarsi, brevemente, su tali due ultime censure mosse dai Giudici di legittimità alla Corte territoriale fiorentina, ossia l’aver confuso, sovrapponendoli, gli ambiti di operatività, rispettivamente, del MOG e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e l’aver trascurato la necessità che fosse provato l’interesse o il vantaggio per l’ente derivante dalla commissione dell’illecito. Con riferimento al primo punto, giova ricordare che il Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs .231/01, è uno strumento di gestione aziendale che individua le procedure operative sviluppate per ridurre il rischio che soggetti apicali o sottoposti commettano reati a vantaggio o nell’interesse della società. Orbene, il MOG è affatto coincidente con il modello di gestione della sicurezza sul lavoro che è incentrato sul DVR (Documento Valutazione dei Rischi) e sul POS (Piano Operativo di Sicurezza): a differenza del primo, il modello di gestione della sicurezza sul lavoro individua i rischi connessi a quella specifica attività lavorativa e determina i mezzi e le misure idonee ad eliminarli o ridurli; al contrario il MOG, ha una portata molto più ampia, non limitata ad una specifica attività o settore di attività ed  è volto a prevenire il rischio di commissione di reati da parte di soggetti interni all’ente. Ciò attraverso la previsione di specifiche procedure aziendali di compliance, sottoposte al vaglio ed al controllo dell’Organismo di Vigilanza e caratterizzate da flussi informativi costanti che permettano di verificarne, non solo l’adozione ma anche e, forse, soprattutto, l’efficace attuazione. È vero che sotto il profilo della colpa dell’Ente, tanto la mancata adozione o l’inefficace attuazione del MOG, quanto la mancata adozione o l’inefficace attuazione modello di gestione della sicurezza sul lavoro, forniscono la prova della colpa in organizzazione da parte della società. Ma è altrettanto vero che ciò non significhi che i due piani siano coincidenti o, peggio, sovrapponibili, in quanto, come detto, i due modelli sono proiettati e normativamente destinati a finalità completamente differenti; né, tantomeno, bisogna ritenere che il verificarsi del reato implichi, ex sé, che il MOG adottato dall’Ente fosse inefficace o inidoneo a prevenire illeciti della stessa indole di quello in concreto verificatosi. Il D.lgs.231/01, infatti, all’art. 6, nel momento in cui “impone” l’adozione di un modello organizzativo valido ed efficace, non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma prevede, al contrario la c.d. colpa di organizzazione dell’Ente, intesa come mancata predisposizione di una serie di accorgimenti preventivi, idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quelli realizzati: è necessario cioè, al fine di sancire una responsabilità della persona giuridica, il riscontro, al suo interno, di un deficit organizzativo. L’addebito di responsabilità all’Ente, in altri termini – e come chiarito dalla giurisprudenza – non si fonda su un’estensione più o meno automatica della responsabilità individuale al soggetto collettivo, bensì sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione da parte dell’ente a fronte dell’obbligo di auto-normazione volta alla prevenzione del rischio di realizzazione del reato (cfr. Cass. Pen. sez. IV n. 570 del 2023), tanto è vero che, come detto, la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del fatto, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. 6 n. 23401 dell’11/11/2021 cd. Impregilo – Cass pen. N. 21640 del 19 maggio 2023). È evidente, quindi, l’errore di fondo in cui sono incorsi i Giudici toscani, i quali hanno confuso i due piani di responsabilità e che deve essere ora sanato da una nuova sezione della Corte d’appello di Firenze, alla luce dei principi di diritto sanciti dalla Corte

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