VERSO IL VOTO: PROCESSO E SISTEMA DEMOCRATICO

di Domenico Bilotti* – 

Piazza Cavour è una splendida piazza della città di Roma, lo scenario incantevole che è finito in guide, dipinti, persino eccelsi singoli musicali (come la vorticosa ballata You Have Killed Me, del cantautore inglese Morrissey). Per chi si occupa di diritto, questa evidente estetica del Bello ci situa in ogni caso all’ingresso della Suprema Corte di Cassazione. È in questa piazza che si stanno alternando testimonianze discorsive e più strutturate, accomunate tuttavia, più che da un pensiero, da un metodo: il riconoscere dignità al pensiero dell’Altro. È un dibattito intercategoriale, decisamente: giovanissimi che si sono impegnati nel meccanismo referendario, avvocati che militano l’aula da decenni, attiviste e attivisti di varia provenienza, studiosi, persino giudicanti e inquirenti – ossia quelle funzioni e quelle figure che caricaturalmente la riforma vorrebbe contrapposte e invece si ambisce esattamente a restituire a una cornice di leale differenziazione al servizio dei diritti. Davanti a tutti questi nomi autorevoli, che un curriculum ancor più autorevole si portano alle spalle, la maggiore risorsa possibile è stata tuttavia quella di ridare la voce al cittadino qualunque: quello che non è un ospite televisivo, non è un lettore di massimari, non ha per forza una specifica professionalità in un ambito determinato.

In un certo senso, è quel cittadino anonimo che è il sale di ogni democrazia: il cittadino che vuol conoscere per deliberare, che non vuole decidere in assenza di cognizione, che non viene sentito, censito o intervistato. E che ben può essere offeso, istigato, indagato, raggirato, condannato. Inascoltato. Ascoltarlo è già principio di pluralismo, invece: tutti siamo quel cittadino qualunque al cuore dei rapporti politici nello Stato di diritto, esattamente come al detenuto anonimo non possiamo non guardare nelle battaglie di civiltà che si stanno compiendo ancora vanamente a beneficio delle detenute e dei detenuti di questo Paese. Non interessa una “aristocrazia” della pena, un condannato “esemplare”, come quello che sceglievano i plotoni d’esecuzione, un capro espiatorio noto a tutti: la giustizia è tale perché rifiuta la cooptazione carismatica tra buoni oltre ogni decenza e cattivi oltre ogni prova contraria. Non ovunque, in questi mesi di campagna referendaria, si è applicata la stessa prudenza, la stessa mitezza, la stessa lealtà discorsiva. Eppure la sensazione più corretta è che proprio questo habitus mentale sia la sola possibile precondizione ambientale per l’esercizio effettuale della libertà di manifestazione del pensiero.

Appare di interesse, per i tempi che così consentiranno a tutti di tener vivo questo dibattito ancora a seguire, sottolineare del quesito referendario due aspetti, due possibili chiavi di lettura: una riguarda il diritto, una riguarda la politica. Aspetti in fondo distinti e complementari, ordinatamente complementari, se non si inclina a dare del referendum quella imperante commistione tra posizionamento partitico e voto nell’urna che intossica i pozzi quando non vuole e ci pasce quando conviene.

Non vogliamo proporre assoluti, non è certo questo il compito delle garanzie giuridiche: queste ultime tendono piuttosto a universalizzare meccanismi di protezione e istanze di non ingerenza, giammai pretese veritative. Il meglio della letteratura scientifica oggi esistente sul punto (David Held per la dottrina dello Stato, Tom Ginsburg nella comparazione delle istituzioni giudiziarie, Mark Tushnet nella teoria dei poteri all’interno del costituzionalismo) su un dato concorda. Dottrina concordante, chi fa diritto ci si imbatte, è fenomeno più unico che raro. E cosa concludono studiosi di quella levatura? Normalmente, nella più parte dei casi, certo con sfumature, separare chi giudica e chi accusa è tipico del processo accusatorio democratico; normalmente, nella più parte dei casi, certo con sfumature, non separare chi giudica e chi accusa è tipico del processo inquisitorio non democratico. Nella teoria e nella comparazione dei sistemi costituzionali, la distinzione tra chi accusa e chi giudica non è un dettaglio tecnico: è uno dei segni distintivi del processo democratico.

È ovvio che questa realtà di fondo, certo tendenziale e di varia concretizzazione ordinamentale, sia completamente rimossa dalle rappresentazioni mediatiche più arroganti. Come sostenere che, negandola, si nega la democrazia? Come abbracciarla, se non la si segue fino in fondo?

D’altra parte, non è meno evidente il significato politico, intrinsecamente e idealmente politico, che non si può rimuovere dall’accogliere un principio di riequilibrio nei rapporti tra l’accusa e la difesa. Non è in nulla elogio dell’impunità, non è in nulla tutela dei forti (semmai il contrario). Alcuni stanno, più che legittimamente, avanzando un “no” sociale alla riforma costituzionale in materia di organizzazione della giustizia e della giurisdizione. Il fulcro di questa tesi è: rigettare in toto ogni ipotesi di riforma, perché molte altre sono le priorità della lotta civile in materia di processo ed esecuzione. I rischi di meccanismi repressivi e sanzionatori insostenibili, la marginalizzazione del dissenso realmente antagonista rispetto agli abusi, i costi sociali di un’attività giudiziaria mal concepita, mal canalizzata e soprattutto mal praticata. Benissimo; non si potrà però pretendere di togliere almeno la stessa piena liceità, cittadinanza e legittimità anche al simmetrico intento di esprimere un “si” sociale a quella identica riforma oggi al centro della discussione. Ridimensionare le congregazioni di potere che pilotano, in tutto o in parte, l’andamento delle carriere, separarne i profili in ragione della pariteticità che l’accusa deve poter avanzare rispetto alla difesa (non al giudice!), riallineare la responsabilità disciplinare a un sub-giudizio meno autoassolutorio e decisamente più indipendente e articolato… non sono cioè orpelli rispetto all’affermazione della sicurezza sociale, del pluralismo culturale e delle libertà civili.

Non sono, in sostanza, appendici operabili: sono presupposti indefettibili del continuare a stare dentro un orizzonte di trasformazione progressiva e di liberazione nella co-creazione di valore pubblico e nell’attuazione delle libertà individuali. Quelle non sono evenienze, non sono fungibilità, non sono distrazioni: sono premesse, che in nulla ledono la legittimità di tutte le altre battaglie di civiltà giuridica a favore di una esecuzione penale perequativa, di una politica non invasiva e chiamata a risponder del proprio operato, di un superamento pieno e definitivo del metodo per cui ogni emergenza percepita diventa un nuovo reato codificato.

È opportuno concludere queste considerazioni rimandando alla memoria di quanto sosteneva un grande, e forse troppo presto dimenticato, giurista italiano, Pietro Ellero (1833-1933). Siamo in presenza di una personalità originale, assurto alle massime cariche della giurisdizione nel Regno italiano, ma che non si offendeva quando in contesti pubblici o associativi a qualcuno scappava di attribuirgli il titolo di avvocato. È questa l’unitarietà della cultura della giurisdizione cui alludeva l’onorevole Aldo Moro, in Costituente e per decenni dopo: il riconoscere il diritto della difesa come parte essenziale del meccanismo procedurale democratico.

Oggi, se il socialista Ellero è dimenticato, il democristiano Moro è citato quale improbabile fautore della piena interscambiabilità tra giudicante e requirente: presumibilmente, ne inorridirebbe. Fatto sta che Ellero fu uno dei primi abolizionisti contro la pena di morte, uno dei primi a farne argomento di riviste, opuscoli, saggi e collane: un militante, non solo uno studioso. Mentalità di avvocato e criminologo, pratica di alto togato. Una delle sue opere più note è La Tirannide Borghese, conclusa proprio l’anno prima dell’ingresso in Cassazione. Quel volume ebbe nell’Italia degli anni di piombo, un secolo dopo l’originaria stesura, un certo seguito, in un’edizione curata da un carismatico giudice di Magistratura Democratica, il cosentino Vincenzo Accattatis, anticipatore e pioniere di una ricca giurisprudenza a tutela di detenute e detenuti. Ne La Tirannide Borghese, in un’Italia che non aveva il suffragio universale e nemmeno un partito socialista unificato, che aveva lo Statuto e non la Costituzione, Ellero sosteneva che in ultima analisi la pratica del voto si fonda su un basilare, ineliminabile, bivio: disarticolare gli abusi di potere decentrando l’irrogazione della sanzione e minimizzando la coercizione oppure rafforzare le prassi abusive istituite, confermandone l’impalcatura politica e giuridica. Il 22 e il 23 marzo quella lezione sarà molto utile prima di ricevere scheda e matita al seggio. Ogni voto, in fondo, risponde sempre alla stessa domanda: limitare la coazione o asseverarla.

*Professore Università Magna Graecia

(Testo espanso e riveduto della comunicazione resa durante la “Maratona Oratoria per il Sì alla separazione delle Carriere”, 2-8 Marzo 2026, Piazza Cavour – Roma)

 

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