
di Francesco Iacopino* –
Signor Presidente della Corte di Appello,
Signor Procuratore Generale,
Autorità tutte,
nel dibattito sulla riforma della giustizia si è affermata una singolare inversione di prospettiva: ciò che nel confronto internazionale rappresenta la normalità democratica viene descritto come un’eccezione pericolosa; ciò che altrove costituisce una garanzia condivisa è presentato come una minaccia all’autonomia e all’indipendenza della magistratura.
La realtà, però, è diversa. E per comprenderla è necessario allargare lo sguardo, collocando il nostro sistema in una prospettiva storica e comparata.
Fino al 1988, nel nostro ordinamento ha resistito un modello processuale di impronta inquisitoria, caratterizzato dal principio di autorità, dalla centralità dell’iniziativa del giudice, dal predominio dello scritto, dalla segretezza e da una presunzione di colpevolezza di fatto. Coerente con quel modello era l’assetto ordinamentale a carriera unica, nel quale giudici e pubblici ministeri condividevano la stessa prospettiva culturale e funzionale.
Con il nuovo codice di rito, il legislatore ha compiuto una scelta netta: ha archiviato definitivamente l’esperienza fascista, abbracciando il modello accusatorio e, con esso, una nuova epistemologia giudiziaria e una grammatica processuale più aderenti ai principi della Costituzione. Da quel momento, il processo penale è divenuto luogo del confronto tra parti in condizioni di parità, regolato dal contraddittorio, dall’oralità, dalla presunzione di innocenza. Un processo strutturalmente triadico, che presuppone un giudice non solo imparziale, ma anche terzo.
È proprio in questo contesto culturale che fermenta, in modo naturale e coerente, l’esigenza della separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica. Non come opzione ideologica, ma come conseguenza fisiologica del modello processuale adottato. Come ricordava Giuliano Vassalli, sistema processuale e statuto ordinamentale sono “vasi comunicanti”: l’uno non può realizzarsi pienamente senza l’altro. Poi, nel 1999, l’art. 111, che scolpisce nella nostra Magna Charta il giusto processo.
Nel sistema accusatorio, il pubblico ministero esercita una funzione essenziale, ma inevitabilmente orientata alla promozione dell’azione penale e alla tutela dell’interesse punitivo dello Stato. Il giudice svolge una funzione radicalmente diversa: non costruisce il conflitto, lo decide. Non è portatore di una pretesa, ma arbitro del confronto. La sua legittimazione deriva dalla distanza dalle parti e dalla credibilità della sua estraneità al conflitto.
Per questo, la terzietà del giudice non può essere rimessa alla sola etica individuale, ma deve essere assicurata dall’assetto dell’ordinamento. Il giudice non deve soltanto essere imparziale: deve anche apparire tale, in modo credibile, agli occhi delle parti e della collettività.
La Costituzione non si accontenta di una terzietà di fatto o di funzione. Esige una terzietà di struttura, capace di garantire in modo chiaro e inequivoco l’imparzialità e l’equidistanza del giudice dalle parti. Il modello accusatorio e il giusto processo, per affermarsi pienamente, richiedono una geometria triadica anche sul piano ordinamentale: ciascun soggetto della giurisdizione deve disporre di un proprio edificio istituzionale, autonomo e distinto.
Il confronto con gli altri ordinamenti democratici lo conferma senza ambiguità.
Negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Spagna, in Portogallo, nei Paesi nordici, così come in Giappone e in India, chi accusa e chi giudica percorrono carriere distinte, con identità professionali separate. Sistemi diversi per storia e tradizione giuridica, ma accomunati da una scelta strutturale: la separazione tra chi accusa e chi giudica come presidio della terzietà e indipendenza del giudice.
In Europa, si riscontrano configurazioni analoghe alla nostra si riscontrano solo in Romania, Bulgaria e Turchia. Non si tratta di stabilire impropri parallelismi, ma di prendere atto di un dato oggettivo: l’Italia rappresenta oggi una singolarità nel panorama delle democrazie mature.
Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le Sue parole. Mi permetta di dissentire con rispetto e fermezza. La separazione delle carriere non mina affatto l’indipendenza esterna dei magistrati. Anzi la rafforza. Altrimenti, in questa battaglia, saremmo schierati sul fronte del NO. Basta scorrere gli articoli 101, 104, 105, 107 e 109, per avvedersi che la riforma realizza solo la separazione interna, per dare attuazione al giusto processo.
Ad ANM del Distretto rispondo con la riflessione del Giudice Antonio Saraco: “quando paghi per affiggere manifesti che dicono al cittadino che con la riforma costituzionale la magistratura sarà soggetta al potere esecutivo e di questo, però, non c’è traccia nel testo normativo che, anzi, dice il contrario, tu hai già fatto una scelta di campo, hai scelto di essere un soggetto politico”.
Signor Presidente, la storia ci insegna che ogni riforma strutturale della giustizia è stata avversata dalla magistratura. È accaduto con l’introduzione del processo accusatorio. È accaduto con la riforma dell’articolo 111 della Costituzione. Riforme oggi unanimemente riconosciute come conquiste irreversibili della civiltà giuridica, ma che all’epoca incontrarono una forte opposizione corporativa.
Oggi ci troviamo di fronte a un passaggio analogo. Ancora una volta esiste il rischio di collocarsi dalla parte sbagliata della storia o, al contrario, l’opportunità di assumere una postura diversa, in modo da concorrere all’approvazione di una riforma che non mortifica la giurisdizione, ma la rafforza; che non indebolisce la magistratura, ma ne accresce la credibilità; che non limita l’indipendenza, ma la rende più solida e percepibile.
Separare non è sfiducia. È chiarezza. Non è una resa. È una garanzia.
Nelle democrazie mature, la terzietà del giudice non è affidata al solo equilibrio individuale, ma è costruita dall’ordinamento. L’Italia ha oggi l’opportunità di completare il percorso avviato quarant’anni fa, allineandosi alla normalità democratica e rafforzando la fiducia dei cittadini nella giustizia.
Ed è proprio nell’interesse della giustizia, della sua credibilità e della sua autorevolezza che questa scelta può diventare una conquista condivisa, capace di realizzare pienamente il modello accusatorio e il giusto processo, di rafforzare la presunzione di innocenza e di collocare anche la magistratura, questa volta, dalla parte giusta della storia.
Me lo auguro.
Lo auguro a tutti noi.
Lo auguro al futuro del nostro Paese.
Vi ringrazio.
Buon anno giudiziario.
*Presidente della Camera penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora”
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