LE SEZIONI UNITE PUTIGNANO, LA CASSAZIONE E LA CORTE EDU ISAIA: VERSO UN RIPENSAMENTO GARANTISTICO DELLA PREVENZIONE PATRIMONIALE

di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo*–

Le recenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno riaperto il dibattito sulla natura, sugli effetti e soprattutto sui limiti della prevenzione patrimoniale, imponendo una riflessione sistematica sul corretto equilibrio tra esigenze di tutela sociale e garanzie individuali. Il dialogo tra le corti – o, forse meglio, la loro convergenza – sembra condurre verso un modello più rigoroso e garantito, che si distacca progressivamente dalle impostazioni presuntive che hanno per lungo tempo caratterizzato la materia.

La sentenza n. 30355/2025 delle Sezioni Unite, nota come Putignano, interviene direttamente sulla legittimazione e sugli oneri gravanti sul terzo intestatario del bene oggetto di misura patrimoniale, chiarendo che egli non può più interloquire sulla pericolosità sociale del proposto, ma può esclusivamente allegare e dimostrare – con un onere di allegazione e non di prova piena – l’assenza di una intestazione fittizia. Tale onere, però, sorge solo nel momento in cui il Pubblico Ministero abbia previamente assolto quello che la Corte definisce il primo passaggio della “catena logica dimostrativa”, ossia la prova della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse economiche utilizzate per acquisirlo¹.

Le Sezioni Unite ribadiscono che spetta all’accusa fornire indizi dotati dei canonici requisiti di gravità, precisione e concordanza, in linea con i criteri elaborati dall’art. 192 c.p.p.². Solo a fronte di tale dimostrazione sorge per il terzo l’onere di allegare elementi idonei a contrastare la tesi di una intestazione meramente formale. In difetto del presupposto probatorio, il terzo non è tenuto ad alcuna allegazione: principio che appare coerente con la natura eccezionale della misura ablativa e con la necessità di evitare ricadute in forme indirette di responsabilità oggettiva dei familiari o conviventi.

Nello stesso solco si inserisce la sentenza n. 30552/2025 della sesta sezione penale della Cassazione, la quale riconosce apertamente i “limiti ontologici” della confisca di prevenzione, definita come una “via parallela alla regiudicanda penale” caratterizzata da moduli accertativi inevitabilmente meno garantiti. Questo assetto strutturale, nel quale lo standard probatorio è inferiore e lo statuto processuale risulta “obiettivamente debole”, impone secondo la Corte un rafforzamento del ruolo di garanzia del giudice, chiamato a esercitare una “terzietà compensativa” capace di bilanciare la riduzione degli oneri probatori del PM⁴.

Particolarmente rilevante è il richiamo alla “piattaforma indiziaria”, che il giudice della prevenzione deve valutare con rigore superiore rispetto a quello richiesto nella sede penale, proprio perché nel procedimento di prevenzione il deficit di garanzie deve essere compensato da un accertamento indiziario più severo. Il rischio, altrimenti, è quello di una ablazione “sganciata da criteri di adeguatezza e proporzionalità” e, pertanto, potenzialmente incompatibile con i principi costituzionali.

Su questa stessa traiettoria si colloca la sentenza della Corte EDU Isaia e altri c. Italia, che affronta con particolare incisività la posizione del terzo intestatario. La Corte distingue con nettezza l’onere probatorio gravante sul proposto da quello relativo ai terzi: mentre per il primo rimane il principio secondo cui egli deve fornire giustificazione dell’eventuale sproporzione patrimoniale, per i terzi non può operare alcuna inversione dell’onere della prova fondata sul mero rapporto familiare o di convivenza⁵. Il terzo può essere destinatario di un onere di allegazione, ma la prova della provenienza illecita dei beni, così come della loro disponibilità effettiva in capo al proposto, resta in ogni caso a carico delle autorità nazionali.

La Corte EDU ribadisce inoltre uno standard probatorio particolarmente elevato, richiedendo che l’accusa dimostri non solo la fittizietà dell’intestazione, ma anche la provenienza illecita dei beni confiscati con un grado di probabilità qualificato⁶. Non è sufficiente, pertanto, il mero riferimento alla sproporzione o alla incapacità reddituale del terzo: occorre dimostrare il collegamento concreto tra il bene e profitti derivanti da reati, non potendo la confisca fondarsi su una presunzione automatica. Tale principio si pone in continuità con l’insegnamento consolidato nei precedenti casi Todorov, Yordanov e Garofalo, nei quali la Corte ha richiesto una correlazione temporale tra i reati e l’acquisizione dei beni, nonché una proporzione ragionevole tra i profitti illeciti e il valore dei beni oggetto di ablazione⁷.

Significativa è anche la precisazione secondo cui la confisca può riguardare solo i profitti del reato, e non il mero prodotto: distinzione che assume rilievo nei casi in cui vi sia stata restituzione o risarcimento, i quali escludono che le somme oggetto di restituzione possano essere impiegate per l’acquisto del bene confiscato. Inoltre, la Corte sottolinea la necessità che l’ordinamento interno limiti temporalmente il periodo entro il quale i beni possono essere aggrediti, al fine di non rendere eccessivamente gravoso per l’interessato dimostrare la provenienza lecita di beni acquisiti molti anni prima dell’apertura del procedimento⁸. Nel caso Isaia tale limite risulta superato, tanto da integrare una violazione del giusto equilibrio richiesto dall’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.

Nel complesso, il recente dialogo tra Sezioni Unite, Cassazione e Corte EDU segnala un mutamento significativo nel sistema della prevenzione patrimoniale italiana. Le Corti sembrano convergere nella direzione di un maggiore rigore probatorio, nella riduzione delle presunzioni implicite a carico dei terzi e nella riaffermazione della centralità del nesso di derivazione tra il bene e i profitti illeciti. Al tempo stesso viene valorizzato il ruolo del giudice della prevenzione quale garante effettivo dell’equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, evitando che la confisca di prevenzione – misura priva di un vero accertamento penale – assuma connotati eccessivamente ablatori o meramente presuntivi.

 

*Corresponsabili Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione di UCPI

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE

  1. Sez. Un., 30355/2025 (Putignano), in motivazione
  2. Ivi; in giurisprudenza sul punto v. già Cass., Sez. Un., 920/1996; Corte EDU, Riela c. Italia, 2001
  3. Sez. VI pen., sent. n. 30552/2025, in motivazione
  4. Corte EDU, Isaia e altri c. Italia, 2024 (ric.)
  5. Ivi, § 77
  6. Corte EDU, Todorov e altri c. Bulgaria, 2015; Yordanov e altri c. Bulgaria, 2012; Garofalo c. Italia, 2022
  7. Isaia, § 76 e § 92
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