
di Salvatore Berlingò* –
Riguardo all’estensione dell’area penalmente rilevante in ambito canonistico, di cui mi sono occupato nel Convegno dell’ADEC, tenutosi a Bologna qualche anno addietro, ritengo di fondamentale importanza richiamare l’attenzione sulla riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico, in atto introdotta con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei.
In particolare, nella riforma di cui sopra c’è da segnalare una novità per quel che concerne la normativa sugli abusi dei minori, che è indice della volontà di mettere in risalto la gravità di questi delitti e anche della doverosa attenzione riservata nei confronti delle vittime.
Prima di tutto, mentre nel pregresso Libro VI del Codice i delitti relativi agli abusi sui minori erano contemplati sotto il capitolo: “Delitti contro obblighi speciali dei chierici”, nel Codice riformato questi riprovevoli illeciti sono rubricati sotto il titolo: “Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo”.
Inoltre, il delitto di abuso sui minori è punito non solo quando è commesso da chierici, ma pure se perpetrato da membri di Istituti di vita consacrata e da altri fedeli.
Le finalità della pena si collegano, del resto, con la norma di chiusura del Codice, secondo cui “salus animarum suprema lex est in Ecclesia”. Ed invero, la salvezza delle anime richiede che chi ha commesso dei delitti, sia anche tenuto ad espiarne la colpa. Anzi, punire chi ha commesso delle azioni criminali diventa un atto di misericordia nei suoi confronti. La misericordia richiede che chi ha sbagliato venga corretto.
Secondo Papa Francesco le pene servono per ristabilire la giustizia, per punire le azioni delittuose e anche per risarcire chi ha subito una violenza. Il Papa così si è espresso nell’emanare la Costituzione: “Promulgo il testo (…) nella speranza che esso risulti strumento per il bene delle anime, e che le sue prescrizioni siano applicate dai Pastori, quando necessario, con giustizia e misericordia, nella consapevolezza che appartiene al loro ministero, come dovere di giustizia – eminente virtù cardinale – comminare pene quando lo esiga il bene dei fedeli”. Cioè, il Papa dà una chiara indicazione ai Vescovi, ai Superiori e a tutti i fedeli, affinché non si lascino condizionare da un infondato contrasto tra la misericordia e il diritto o le pene. I Superiori, quando c’è necessità, devono intervenire e applicare il diritto penale tenendo presente che stanno esercitando anche in quel momento il loro ministero pastorale. Applicando il diritto penale si stanno comportando da Pastori.
Papa Francesco invita i Vescovi e i Superiori ad agire, in proposito, senza apprensione, perché essere Pastori significa operare per la tutela della comunità, esplicando, altresì, il proprio impegno per “la riparazione dello scandalo e per il risarcimento del danno”: fattori da considerare “mezzi necessari” onde prevenire i reati e provvedere per tempo alla correzione di situazioni che potrebbero diventare più gravi.
Sono questi i criteri e gli obiettivi che hanno orientato i lavori per la redazione della “Pascite gregem Dei”, la Costituzione con la quale il Papa ha inteso introdurre le modifiche suddette nel Libro VI del Codice di Diritto Canonico.
Ancor più nello specifico le principali novità introdotte con questa revisione possono delinearsi come segue.
Da una parte, si determinano in modo più preciso i comportamenti che devono tenere le Autorità, i Vescovi, i Superiori, quando devono applicare la norma e i criteri che devono seguire per scegliere una pena o un’altra.
In secondo luogo, è rivolta una precipua attenzione alla comunità: il diritto penale è importante anche al fine di preservare la comunità dei fedeli, rimediare allo scandalo causato e, da ultimo, ma non per ultimo, riparare il danno.
Il terzo aspetto consiste nel fornire all’Autorità gli strumenti perché si possano, per tempo, prevenire i reati, modificare le condotte ed evitare anche il danno cui il Papa si riferisce nella Costituzione apostolica.
Per adempiere compiutamente le finalità della riforma è imprescindibile pervenire alla cooperazione con le autorità civili, che è, per altro, un obbligo sancito dalle linee guida ecclesiastiche, secondo cui occorre dare sempre seguito alle prescrizioni delle norme statali per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte (Polizia, Procura, Servizi Sociali).
La normativa canonica (in particolare la Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2011, richiamata nelle Linee Guida CEI) stabilisce che le Autorità ecclesiastiche devono rispettare la legge civile sulla denuncia obbligatoria, senza, per converso, che il “foro interno sacramentale” (il segreto della confessione) ne sia pregiudicato.
Per facilitare la gestione dei casi, e la collaborazione fra le Autorità ecclesiastiche e quelle statali, sono stati istituiti a livello capillare:
- Servizi diocesani per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabiliin tutte le Diocesi;
- Sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, come appositi uffici diocesani, che fungono da punto di contatto sia per le vittime che per le Autorità, fornendo supporto e gestendo le denunce iniziali.
Quando viene presentata una denuncia all’Autorità ecclesiastica, questa ne deve dare notizia alle Autorità civili competenti (come l’Autorità giudiziaria e i servizi per la tutela dell’infanzia), secondo quanto previsto dalle procedure.
Le indagini interne della Chiesa (processo penale canonico) e quelle civili procedono in parallelo, con la consapevolezza da parte delle Autorità ecclesiastiche che le Autorità civili hanno il potere di svolgere indagini proprie.
Occorre tener presente che la cooperazione si estende anche all’ambito preventivo; per tanto, la Chiesa promuove la formazione di operatori pastorali, facendo ricorso ad esperti esterni (operatori civili, psicologi, forze dell’ordine), al fine di dar conto su come identificare gli abusi, come individuare le tecniche di adescamento e come segnalare i sospetti alle Autorità sia civili che ecclesiastiche.
Le linee guida, come quelle della CEI, sono spesso sviluppate in collaborazione con agenzie statutarie e volontarie, integrando le migliori prassi civili con l’iniziativa ecclesiastica.
In entrambi gli ordinamenti è riconosciuta l’importanza di supportare le vittime. La cooperazione fra Chiesa e Stato garantisce che le vittime possano accedere a servizi di sostegno psicologico, consulenza e assistenza legale, sia attraverso canali ecclesiastici che civili.
In sintesi e per concludere, la cooperazione si sviluppa attraverso sistemi di comunicazione formale e sostanziale, volti ad assicurare che ogni condotta criminosa sia portata all’attenzione delle Autorità dello Stato, al di là delle procedure interne della Chiesa, sempre al fine di garantire la giustizia e la protezione dei minori.
*Professore Emerito di diritto ecclesiastico e canonico, Università di Messina
